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Giustizia

La giustizia rappresenta uno dei settori maggiormente interessati dall'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che ha inserito la riforma del sistema giudiziario - incentrata sull'obiettivo della riduzione del tempo del giudizio - tra le c.d. riforme orizzontali, o di contesto, ovvero innovazioni strutturali dell'ordinamento, tali da interessare, in modo trasversale, tutti i settori di intervento del Piano. Lo scopo perseguito è quello di aumentare l'efficienza dell'amministrazione della giustizia, considerata un fattore chiave per liberare il potenziale di crescita del Paese; a tal fine il Piano ha previsto - oltre a riforme ordinamentali, da realizzare ricorrendo allo strumento della delega legislativa - anche il potenziamento delle risorse umane e delle dotazioni strumentali e tecnologiche dell'intero sistema giudiziario, al quale sono destinati specifici investimenti.

Nell'attuale legislatura sta proseguendo il processo riformatore del settore della giustizia, iniziato negli ultimi anni della scorsa legislatura e scandito da una serie di traguardi e obiettivi da conseguire secondo tempistiche ben definite, al termine del quale dovrebbe essere portato a compimento l'impegno assunto con le istituzioni europee di ridurre del 40% il tempo medio di durata dei procedimenti nel settore civile e del 25% in quello penale, nonché di ridurre del 90% l'arretrato che grava sugli uffici giudiziari. In concreto, l'Italia intende realizzare l'abbattimento dei tempi processuali e dell'arretrato giudiziario attraverso la piena attuazione dell'Ufficio del processo; il rafforzamento della capacità amministrativa del sistema, tramite la valorizzazione delle risorse umane già disponibili e l'integrazione con nuove professionalità tecniche, laddove carenti; il potenziamento delle infrastrutture digitali, con la revisione e la diffusione dei sistemi telematici di gestione delle attività processuali e di trasmissione di atti e provvedimenti; la realizzazione, anche attraverso interventi di recupero del patrimonio esistente, di strutture edilizie efficienti e moderne; il contrasto alla recidiva dei reati, con il potenziamento degli strumenti di rieducazione e di reinserimento sociale dei detenuti.

Per quanto riguarda lo stato di attuazione delle riforme comprese nell'ambito del PNRR:

  • il 30 dicembre 2022 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 150 del 2022, attuativo della legge delega di riforma del processo penale (legge n. 134 del 2021). L'entrata in vigore del decreto era inizialmente prevista il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta (quindi il 1° novembre 2022), ma è stata posposta dall'articolo 6 del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162; tale decreto è altresì intervenuto sulla disciplina transitoria prevista dal decreto n. 150 al fine di ovviare ad alcuni dubbi interpretativi di diritto intertemporale sorti con riguardo alla riforma del processo penale;
  • il 18 ottobre 2022 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 149 del 2022, attuativo della legge delega di riforma del processo civile (legge n. 206 del 2021);
  • il 15 luglio 2022 è entrato in vigore il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (decreto legislativo n. 14 del 2019) come modificato dal decreto legislativo n. 83 del 2022, attuativo della direttiva (UE) 2019/1023, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni;
  • il 16 settembre 2022 è entrata in vigore gran parte della riforma della giustizia tributaria (legge n. 130 del 2022), che contiene disposizioni volte a professionalizzare il giudice tributario e a ridurre la durata del processo tributario, con particolare riguardo anche al contenzioso di legittimità pendente presso la Corte di Cassazione.

Nell'ambito del processo di riforme strutturali della giustizia, al di fuori degli obiettivi posti dal PNRR ma concernenti profili strettamente attinenti ad esso, vanno inoltre ricordati:

  • la stabilizzazione dei magistrati onorari in servizio al 15 agosto 2017 e l'incremento della dotazione organica della magistratura onoraria (art. 1, commi 629-633, della legge n. 234 del 2021 - legge di bilancio 2022);
  • la riforma dell'ordinamento giudiziario e del consiglio superiore della magistratura. La legge n. 71 del 2022 da un lato ha infatti introdotto nuove norme, immediatamente precettive, in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura; dall'altro ha previsto un'ampia delega al Governo per riformare l'ordinamento giudiziario ed adeguare l'ordinamento giudiziario militare. Il termine per l'esercizio della delega è stato differito dal 21 giugno al 31 dicembre 2023 dall'art. 1, comma 3, della legge n. 41 del 2023.

 

L'abbattimento del c.d disposition time è stato al centro anche dell'intervento che il Ministro Nordio ha tenuto in Commissione Giustizia il 7 dicembre 2022 per illustrare le linee programmatiche del suo dicastero per la XIX legislatura.

Il Ministro si è soffermato in particolare sulla riforma del processo civile, ricordando come l'eccessiva durata dei processi in tale ambito comporti, secondo autorevoli studi, una perdita del Pil del Paese tra l'1,5 e il 2%, e sull'importanza della digitalizzazione del sistema. Sul versante penale, il Ministro ha messo in luce quelle che a suo parere rappresentano le principali criticità del sistema, indicando come prioritari gli interventi in materia di intercettazioni, custodia cautelare, separazione delle carriere, azione disciplinare dei magistrati, certezza ed equità della pena, nonché di revisione di taluni reati che paralizzano l'azione amministrativa (in particolare l'abuso d'ufficio, materia sulla quale sono in corso di esame in Commissione alcune proposte di legge).

I primi provvedimenti adottati in materia di giustizia nella presente legislatura concernono temi già affrontati nella XVIII legislatura, ma che non avevano concluso il proprio iter parlamentare a seguito della conclusione della legislatura.

In particolare, il già citato decreto-legge n. 162 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, detta misure in materia di accesso ai benefici penitenziari e alla liberazione condizionale da parte dei detenuti condannati per specifici reati particolarmente gravi e ritenuti tali da precludere l'accesso ai benefici stessi in assenza di collaborazione con la giustizia (c.d. "reati ostativi"), di cui all'articolo 4-bis della legge sull'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975), facendo seguito ad un pronunciamento della Corte costituzionale che aveva richiesto un intervento del legislatore sulla materia. Il medesimo decreto, noto come decreto anti-rave,ha inoltre introdotto il nuovo reato di invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l'incolumità pubblica, che punisce con la reclusione da 3 a 6 anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000, chiunque organizza o promuove l'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento (art. 5).

Anche il provvedimento recante la disciplina dell'equo compenso delle prestazioni professionali, divenuto legge n. 49 del 2023, riproduce il contenuto di una proposta di legge della scorsa legislatura approvata dalla Camera, il cui iter si era interrotto al Senato. La legge definisce come equo il compenso che rispetta specifici parametri ministeriali, prevedendo la nullità delle clausole che recano un compenso per il professionista inferiore ai parametri.

Un altro provvedimento adottato in ambito penale (legge n. 60 del 2023) è quello in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza, recante alcune modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice antimafia e delle misure di prevenzione, volte ad ampliare il novero dei reati perseguibili d'ufficio e a prevedere l'arresto obbligatorio in flagranza, nel caso di delitti perseguibili a querela, anche nel caso in cui la querela non sia ancora sopravvenuta per irreperibilità della persona offesa.

Sono in corso di esame alcune proposte volte all'istituzione di Commissioni d'inchiesta. Tra queste si segnala che è stata approvata in via definitiva la proposta per l'istituizione della Commissione bicamerale di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto" (A.C. 336-A), mentre è già legge (legge n. 12 del 2023) la proposta volta ad istituire una Commissione bicamerale d'inchiesta finalizzata ad indagare il fenomeno della violenza di genere, che si è costituita nella seduta del 26 luglio 2023.

In materia di violenza di genere, sono state approvate la legge n. 168 del 2023, che ha apportato incisive modifiche ai codici penale, di procedura penale, delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (d.lgs. n. 159/2011) e ad alcune leggi speciali al fine di rendere maggiormente efficace l'impianto delle misure di prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne, e la legge n. 122 del 2023, che incide sull'obbligo (introdotto dalla legge n. 69 del 2019, nota come "codice rosso") di assumere informazioni dalla persona offesa nel termine di tre giorni dall'acquisizione della notizia di reato, stabilendo che qualora il magistrato assegnatario delle indagini non proceda nel termine prescritto, il procuratore della Repubblica possa revocargli l'assegnazione del procedimento e procedere direttamente all'assunzione di informazioni dalla persona offesa ovvero assegnare il procedimento ad un altro magistrato dell'ufficio.

Infine, a seguito di modifiche apportate al Senato, è stato definitivamente approvato dalla Camera ed è divenuto legge il provvedimento recante disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo (legge n. 70 del 2024).

 
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