provvedimento 10 aprile 2025
Studi - Giustizia Studi - Istituzioni Modifiche in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale

La Camera ha approvato la proposta di legge AC. 1621-A e abb., recante  "Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale", il cui esame, in sede referente, è stato concluso dalle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia) della Camera dei deputati in data 2 aprile 2025. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato.

In particolare, il suddetto provvedimento prevede una serie di novelle alla legge n. 20 del 1994 e al codice della giustizia contabile (di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174) e introduce ulteriori disposizioni in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale.

A seguito delle modifiche apportate in sede referente dalle Commissioni riunite I e II della Camera dei deputati, la proposta procede, altresì, a conferire al Governo una delega per la riorganizzazione e il riordino delle funzioni della Corte dei conti, nonché in materia di rimborsi da parte delle amministrazioni di appartenenza delle spese legali sostenute nei giudizi per responsabilità amministrativa.

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La proposta approvata dalla Camera si compone di 6 articoli.

Fulcro dell'intervento di riforma è l'articolo 1, che contiene una serie di disposizioni principalmente preordinate:

  • a modificare la definizione di "colpa grave" rilevante ai fini dell'integrazione della responsabilità erariale;
  • a prevedere ulteriori fattispecie che limitano la responsabilità amministrativa soltanto ai fatti e alle omissioni che siano sostenuti dall'elemento soggettivo del dolo;
  • a stabilire che il giudice contabile, al di fuori dei casi di danno cagionato con dolo o di illecito arricchimento, eserciti il potere di riduzione, ponendo a carico del responsabile, in quanto conseguenza immediata e diretta della sua condotta, il danno o il valore perduto per un importo non superiore al 30 per cento del pregiudizio accertato e, comunque, non superiore al doppio della retribuzione lorda conseguita nell'anno di inizio della condotta lesiva causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo - ovvero non superiore al doppio del corrispettivo o dell'indennità percepiti per il servizio reso all'amministrazione o per la funzione o l'ufficio svolti;
  • a introdurre forme di copertura assicurativa per danno erariale;
  • ad ampliare il novero dei contratti di appalto sottoponibili al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, facendovi peraltro rientrare espressamente i provvedimenti di aggiudicazione, anche provvisori, e i provvedimenti conclusivi delle procedure di affidamento che non prevedono l'aggiudicazione relativi ai contratti connessi all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC).

Con particolare riferimento alla nozione di "colpa grave", la proposta definisce colpa grave la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, il travisamento del fatto, l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento; stabilisce inoltre che, ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, debba tenersi conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate, nonché dell'inescusabilità e della gravità dell'inosservanza; esclude, infine, che possa configurarsi una colpa grave a fronte della violazione o dell'omissione determinate dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti.
La gravità della colpa viene, altresì, in ogni caso esclusa quando il fatto dannoso trae origine dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità ovvero dagli atti richiamati e allegati che costituiscono il presupposto logico e giuridico dell'atto sottoposto a controllo.

L'articolo 2 disciplina le modalità con le quali la Corte dei conti è chiamata ed esercitare una nuova competenza consultiva in materia di contabilità pubblica, legittimandola ad esprimere pareri anche su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete connesse all'attuazione del PNRR e del PNC, di valore complessivo non inferiore a un milione di euro, purché per i quali la competente procura contabile abbia notificato un invito a dedurre.

L'articolo 3, introdotto durante l'esame in sede referente alla Camera, delega il Governo a riorganizzare e riordinare le funzioni della Corte dei conti al fine di incrementarne l'efficienza, nonché prevedere, nell'ambito del codice della giustizia contabile, interventi in materia di rimborsi da parte delle amministrazioni di appartenenza delle spese legali sostenute nei giudizi per responsabilità amministrativa.

L'articolo 4 introduce una misura sanzionatoria pecuniaria a carico dei responsabili dei procedimenti connessi all'attuazione del PNRR e del PNC al fine di sollecitarne la conclusione, mentre l'articolo 5, introdotto in sede referente, modifica la disciplina concernente la responsabilità civile degli avvocati e dei procuratori dello Stato, estendendo a questi ultimi i principi e le limitazioni previsti per la responsabilità civile dei magistrati. La norma specifica, inoltre, che tale disciplina trova applicazione anche nei casi di responsabilità erariale degli avvocati e dei procuratori dello Stato.

Infine, l'articolo 6, introdotto in sede referente, stabilisce che il nuovo regime di responsabilità erariale di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a), si applica anche ai procedimenti e ai giudizi che, alla data di entrata in vigore della legge, siano ancora pendenti e non definiti con sentenza passata in giudicato.

ultimo aggiornamento: 10 aprile 2025
 
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