tema 22 aprile 2024
Studi - Giustizia Riforma del processo penale

La riforma del processo penale è uno degli obiettivi concordati con l'Unione europea per accedere alle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR; per un'approfondimento sulle misure per la giustizia previste dal Piano si consulti il paragrafo Politiche pubbliche/Giustizia nell'ambito dell'apposita sezione del Portale della documentazione).

In merito, il Parlamento ha approvato la legge n. 134 del 2021, che delega il Governo ad operare, entro un anno, una significativa riforma del codice di procedura penale con l'obiettivo di accelerare il processo penale anche attraverso una sua deflazione e la sua digitalizzazione. Ulteriori misure sono rivolte al potenziamento delle garanzie difensive e alla tutela della vittima del reato. Una innovativa disciplina concerne la ragionevole durata del giudizio di impugnazione, del quale è prevista l'improcedibilità in caso di eccessiva durata. In attuazione della delega, il Governo ha emanato il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2022. L'entrata in vigore del decreto, inizialmente prevista il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, è stata posposta al 30 dicembre 2022 dall'articolo 6 del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162. Il medesimo decreto ha inoltre apportato modifiche alla disciplina transitoria prevista dal decreto legislativo n. 150 del 2022, al fine di ovviare ad alcuni dubbi interpretativi di diritto intertemporale (articoli da 5-bis a 5-terdecies).

Per approfondimenti sui contenuti della riforma si rinvia al relativo dossier.

Si segnala inoltre la dettagliata Relazione dell'Ufficio del Massimario della Corte di cassazione.

apri tutti i paragrafi

La riforma del processo penale è principalmente volta alla riduzione dei tempi del giudizio, da conseguire attraverso la semplificazione delle procedure, la digitalizzazione diffusa e l'aumento della produttività degli uffici giudiziari (per un'approfondimento sulle misure per la giustizia previste dal PNRR si veda il paragrafo Politiche pubbliche/Giustizia nell'ambito della sezione del Portale della documentazione dedicata al PNRR).

In particolare, in sede europea il nostro Paese ha assunto l'impegno a:

  • rivedere il sistema delle notificazioni;
  • prevedere un uso più diffuso di procedure semplificate e del deposito telematico dei documenti;
  • introdurre norme semplificate in materia di prove;
  • prevedere la fissazione di termini per la durata dell'indagine preliminare e misure per evitare la stagnazione nella fase investigativa;
  • estendere la possibilità di estinguere il reato in caso di risarcimento del danno;
  • introdurre un sistema di monitoraggio a livello di tribunale;
  • aumentare la produttività dei tribunali penali mediante incentivi per garantire una durata ragionevole dei procedimenti e l'uniformità delle prestazioni in tutti i tribunali. 

Per realizzare la riforma, il PNRR prevede i seguenti traguardi:

  • che l'approvazione definitiva della legge delega (M1C1–30) debba intervenire entro il quarto trimestre (T4) del 2021 (obiettivo raggiunto con l'entrata in vigore della legge n. 134 del 2021);
  • che i decreti delegati (M1C1-36) debbano essere emanati entro il quarto trimestre (T4) del 2022 (obiettivo raggiunto con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022);
  • che la riforma del processo penale (M1C1-37), con l'adozione di tutti i regolamenti e delle disposizioni attuative necessarie, acquisti efficacia entro il secondo trimestre (T2) del 2023 (obiettivo raggiunto con l'entrata in vigore dei decreti dei Ministro della giustizia necessari per l'attuazione della riforma del processo penale).

Tali traguardi sono propedeutici al conseguimento dell'obiettivo finale (M1C1-46), che prevede, entro il 30 giugno 2026, la riduzione del 25% dei tempi di trattazione di tutti i procedimenti penali rispetto al 2019. 

ultimo aggiornamento: 22 aprile 2024

L'obiettivo posto dal PNRR - che richiedeva entro il 2021 l'approvazione delle legge delega per la riforma del processo penale - è stato raggiunto il 19 ottobre 2021 con l'entrata in vigore della legge n. 134 del 2021.

La legge, analogamente alla parallela riforma del processo civile (legge n. 206 del 2021), presenta un duplice contenuto: da una parte delega il Governo alla riforma del processo penale, dettando specifici principi e criteri direttivi (art. 1), e dall'altra modifica il codice penale e il codice di procedura penale, con disposizioni immediatamente precettive (art. 2).

Le disposizioni della legge - per la cui descrizione si rinvia all'apposito focus - sono riconducibili a una serie di diverse finalità, tra le quali è preminente l'esigenza di accelerare il processo penale anche attraverso una sua deflazione e la sua digitalizzazione. Misure sono rivolte al potenziamento delle garanzie difensive e della tutela della vittima del reato. Una innovativa disciplina concerne la ragionevole durata del giudizio di impugnazione.

Tra le disposizioni immediatamente precettive introdotte dall'art. 2 della legge n. 134 del 2021, si segnalano le modifiche alla disciplina della prescrizione dei reati contenuta nel codice penale, con la finalità di:

  • confermare la regola, introdotta con la legge n. 3/2019 (c.d. Spazzacorrotti), secondo la quale il corso della prescrizione del reato si blocca con la sentenza di primo grado, sia essa di assoluzione o di condanna;
  • escludere che al decreto penale di condanna, emesso fuori dal contraddittorio delle parti, possa conseguire l'effetto definitivamente interruttivo del corso della prescrizione;
  • prevedere che se la sentenza viene annullata, con regressione del procedimento al primo grado o ad una fase anteriore, la prescrizione riprende il suo corso dalla pronuncia definitiva di annullamento.

Parallelamente, sempre con previsione immediatamente prescrittiva, la legge n. 134 del 2021 introduce nel codice di procedura penale l'istituto dell'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione. Con l'inserimento dell'art. 344-bis c.p.p. si prevedono termini di durata massima dei giudizi di impugnazione individuati rispettivamente in 2 anni per l'appello e un anno per il giudizio di cassazione: la mancata definizione del giudizio entro tali termini comporta la declaratoria di improcedibilità dell'azione penale.

Tuttavia i termini di durata dei giudizi di impugnazione, che sono sospesi negli stessi casi in cui è prevista la sospensione della prescrizione, possono essere prorogati dal giudice che procede. Ed in particolare:

  • per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, di associazione mafiosa e di scambio elettorale politico-mafioso, di violenza sessuale aggravata e di traffico di stupefacenti, il termine dei 2 anni in appello e di un anno in Cassazione può essere prorogato, per ragioni inerenti la complessità del giudizio, con successive proroghe, senza limiti di tempo: non è dunque fissato un limite di durata per tali giudizi;
  • per i delitti aggravati dal metodo mafioso e dall'agevolazione mafiosa ai sensi dell'articolo 416-bis.1, possono essere concesse proroghe fino ad un massimo di 3 anni per l'appello e un anno e 6 mesi per il giudizio di legittimità; in tali casi quindi la durata massima del giudizio in appello è di 5 anni e quella del giudizio in Cassazione è di 2 anni e 6 mesi;
  • per tutti gli altri reati è possibile solo una proroga di un anno per il giudizio di appello e di 6 mesi per il giudizio in Cassazione: la durata massima è quindi di 3 anni per l'appello e di 1 anno e 6 mesi per la Cassazione, sempre che ricorrano i motivi che giustificano la proroga.

I termini di durata massima dei giudizi di impugnazione non si applicano nei procedimenti per delitti puniti con l'ergastolo e quando l'imputato vi rinunci.

La disposizione, inoltre, novella l'art. 578 c.p.p. in tema di decisione sugli effetti civili nel caso di improcedibilità dell'azione.

Con norma transitoria, è previsto che le nuove norme in materia di improcedibilità trovino applicazione solo nei procedimenti di impugnazione che hanno ad oggetto reati commessi a partire dal 1° gennaio 2020; per questi procedimenti, peraltro, se l'impugnazione è proposta entro la fine del 2024, i termini di durata massima dei giudizi sono rispettivamente di 3 anni per l'appello e di 1 anno e mezzo per il giudizio di Cassazione.

ultimo aggiornamento: 10 marzo 2023

Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, emanato in attuazione della delega per l'efficienza del processo penale, in materia di giustizia riparativa e per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, conferita con la legge n. 134 del 2021, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2022.

Sullo schema di decreto legislativo ( A.G. 414), sono stati acquisiti i pareri delle Commissioni Giustizia di Camera e Senato, che si sono espresse in senso favorevole, e della Conferenza Unificata, limitatamente alle disposizioni in materia di giustizia riparativa, come prescrito dall'art. 1, comma 2, della legge delega. Il Governo ha altresì richiesto il parere del Consiglio superiore della magistratura e del Garante per la protezione dei dati personali.

Il decreto legislativo si componeva originariamente di 99 articoli suddivisi in 6 Titoli (per un commento più analitico del contenuto della riforma si rinvia al Dossier del Servizio studi). L'articolo 6 del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 ha aggiunto l'articolo 99-bis al fine di differire l'entrata in vigore del decreto, ordinariamente prevista il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione (1° novembre 2022), al 30 dicembre 2022.

 

Il Titolo I (articoli da 1 a 3) introduce modifiche in ciascuno dei tre libri che compongono il codice penale:

  • interviene sul Libro I del codice penale, relativo ai reati in generale, per modificare le disposizioni in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi, circostanze attenuanti comuni del reato, esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, determinazione e pagamento rateale dall'ammenda o della multa, remissione della querela, sospensione della prescrizione, sospensione condizionale della pena, sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato e non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. Ulteriori interventi hanno finalità di coordinamento del codice penale con le modifiche apportate dalla riforma e concernono il ragguaglio tra pene pecuniarie e detentive e la conversione della pena pecuniaria non eseguita;
  • apporta una serie di modifiche al Libro II del codice penale per quanto riguarda in particolare il regime di procedibilità di alcuni delitti contro la persona o contro il patrimonio, al fine di ampliare i casi di procedibilità a querela e conseguire quindi effetti deflattivi sul contenzioso giudiziario ed effetti positivi sulla durata complessiva dei procedimenti, nell'ottica di una maggiore efficienza del processo penale;
  • modifica le condizioni di procedibilità intervenendo anche sul libro III del codice penale, dedicato alle contravvenzioni, per estendere la procedibilità a querela per i reati di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone e di molestia o disturbo alle persone.

 

Il Titolo II (articoli da 4 a 40), suddiviso in 11 capi, contiene modifiche al codice di procedura penale.

Il Capo I (artt. 4-5) interviene sul Libro I, relativo ai Soggetti, per:

  • disciplinare il rinvio pregiudiziale alla Cassazione per la decisione sulla competenza territoriale (nuovo art. 24-bis c.p.p.): si tratta di un meccanismo incidentale di rinvio alla Corte di cassazione per definire questioni sulla competenza per territorio in ambito penale. Il nuovo istituto è costruito sul modello della proposizione e della risoluzione dei conflitti di giurisdizione e competenza, con i necessari adattamenti, propri della disciplina della incompetenza per territorio, in tema di termini per la proposizione della relativa eccezione e di provvedimenti conseguenti alla dichiarazione di incompetenza;
  • apportare alcune modifiche alla disciplina dell'assunzione della qualità di imputato, dei termini e delle formalità per la costituzione di parte civile, delle informazioni da fornire alla persona offesa dal reato.

Il Capo II (artt. 6-11) apporta modifiche al Libro II del codice relativo agli Atti. In particolare:

  • nell'ambito di un più generale processo di transizione digitale del procedimento penale, introduce una disciplina unitaria per la formazione degli atti con modalità digitali, nel rispetto di determinati requisiti di autenticità, integrità, leggibilità, reperibilità, interoperabilità e idoneità dell'atto redatto come documento informatico a garantire la segretezza, per tutti i casi in cui questa sia prevista dalla legge. Si tratta della nuova disciplina del processo telematico (artt. 111-bis e 111-ter c.p.p.), con riguardo alla formazione dell'atto, al deposito telematico e al fascicolo informatico;
  • in un'ottica di snellimento di adempimenti e di accelerazione dei tempi procedurali, apporta innanzitutto alcune modifiche consequenziali rispetto agli interventi finalizzati a consentire la formazione e conservazione degli atti in formato digitale oppure analogico, estendendo i relativi principi anche alla disciplina di formazione di alcuni atti del giudice. Disciplina inoltre l'accesso ai programmi di giustizia riparativa e l'ipotesi in cui la mancata comparizione del querelante all'udienza integri la fattispecie di remissione tacita di querela;
  • inserisce nel codice di procedura penale un nuovo titolo (Titolo II-bis, artt. 133-bis e 133-ter c.p.p.), al fine di introdurre una disciplina generale e uniforme delle modalità di partecipazione a distanza agli atti e alle udienze attraverso collegamenti audiovisivi, idonei a salvaguardare il principio del contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti coinvolte;
  • integra la disciplina della documentazione degli atti processuali (di cui al Titolo III del Libro II), includendovi le registrazioni audio e video quali forme ordinarie di documentazione;
  • apporta diverse modifiche alla disciplina delle notificazioni, contenuta nel Titolo V del Libro II del codice di procedura penale, al fine di snellire e rendere più celeri i relativi adempimenti, ridurre le incombenze a carico degli uffici giudiziari e incrementare l'efficienza processuale, assicurando al contempo l'effettiva conoscenza da parte del destinatario delle stesse notifiche. Per effetto delle modifiche, la modalità telematica diviene quella principale e generalizzata per eseguire le notificazioni nei confronti dei vari soggetti interessati dal procedimento penale;
  • interviene sulla disciplina dei termini processuali, di cui al Titolo VI del Libro II, per coordinarla con le modifiche introdotte in tema di processo penale telematico. La disposizione interviene in particolare sulle regole generali in materia di termini applicabili agli atti compiuti con modalità telematiche e remissione in termini in caso di scadenza termine previsto a pena di decadenza durante malfunzionamento tecnico; si disciplinano infine le ipotesi di malfunzionamento dei sistemi informatici del Ministero della giustizia.

Il Capo III (art. 12) interviene sulla disciplina della formazione della prova (Libro III del codice) per introdurvi il nuovo articolo 252-bis, che disciplina il rimedio avverso il decreto di perquisizione illegittimo; si tratta di un rimedio esperibile da parte dell'indagato ovvero della persona nei cui confronti sia stata disposta o eseguita una perquisizione al di fuori dei casi previsti dalla legge.

Il Capo IV (artt. 13-14) interviene sulla disciplina delle misure cautelari, di cui al Libro IV del codice di rito, per:

  • dare attuazione ad alcune disposizioni della legge delega in materia di accesso ai programmi di giustizia riparativa, utilizzo delle videoregistrazioni e dei collegamenti a distanza, disciplina del processo in assenza dell'imputato (in caso di latitanza) nonché per coordinare la disciplina delle misure cautelari con le modifiche introdotte in tema di processo telematico;
  • intervenire in materia di misure cautelari reali, per escludere l'applicabilità del sequestro conservativo (e della relativa conversione in pignoramento) a garanzia del pagamento della pena pecuniaria.

Il Capo V (artt. 15-23) riforma la disciplina delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare di cui al Libro V del codice di procedura. In particolare, la riforma interviene sulla notizia di reato per:

  • modificare l'art. 335 c.p.p., precisando i presupposti per l'iscrizione della notizia di reato e del nome della persona cui lo stesso è attribuito;
  • prevedere che la mera iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato non determini effetti pregiudizievoli sul piano civile e amministrativo (nuovo art. 335 bis);
  • consentire al giudice per le indagini preliminari, qualora ritenga che il reato per cui si procede debba essere attribuito a una persona che non è stata ancora iscritta nel registro delle notizie di reato, di ordinare al pubblico ministero di provvedere all'iscrizione (nuovo art. 335 ter);
  • introdurre l'istituto della retrodatazione su richiesta di parte nel caso di ingiustificato ed inequivocabile ritardo nell'iscrizione (nuovo art. 335-quater).

Il decreto legislativo, inoltre:

  • modifica la disciplina dell'attività a iniziativa della polizia giudiziaria in materia di recapiti da fornire in sede di identificazione, partecipazione a distanza in caso di assunzione di informazioni sommarie da parte della polizia giudiziaria, e possibilità di documentare tali informazioni mediante riproduzione fonografica. Si interviene inoltre sulla disciplina delle perquisizioni eseguite dalla polizia giudiziaria, specificandosi che il pubblico ministero deve comunque provvedere sulla convalida con un decreto motivato;
  • analogamente, provvede in relazione alle attività del pubblico ministero, consentendo la partecipazione a distanza agli accertamenti tecnici non ripetibili e all'interrogatorio della persona sottoposto alle indagini, la riproduzione fonografica delle sommarie informazioni rese al PM e, più in generale, che alla documentazione degli interrogatori si possa procedere anche con mezzi di riproduzione audiovisiva o con mezzi di riproduzione fonografica;
  • interviene sulla disciplina dell'arresto in flagranza e del fermo. Le novelle, in conseguenza delle nuove disposizioni sul processo telematico, introducono l'obbligo di allegare in forma di documento informatico la comunicazione consegnata all'arrestato o al fermato dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria. Inoltre, è inserita la possibilità per il giudice di autorizzare l'arrestato, il fermato o il difensore che ne facciano richiesta, ad intervenire a distanza nell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo;
  • interviene sulla disciplina delle indagini difensive apportandovi modifiche consequenziali alla riforma relativa alla redazione e sottoscrizione degli atti processuali in forma di documento informatico e deposito telematico. In particolare è prevista la possibilità di documentare anche mediante riproduzione fonografica le informazioni che il difensore o il sostituto acquisiscono dalle persone in grado di riferire circostanze utili ed è disciplinato il fascicolo informatico del difensore.

La riforma, inoltre, interviene sulla disciplina della chiusura delle indagini preliminari; le novelle:

  • riformano i termini di durata delle indagini preliminari, rimodulandoli in funzione della natura dei reati per cui si procede e disciplinando altresì la proroga dei termini e la loro durata massima;
  • stabiliscono i termini entro i quali il pubblico ministero deve esercitare l'azione penale o richiedere l'archiviazione;
  • sostituiscono, con riguardo alla richiesta di archiviazione, l'"l'infondatezza della notizia di reato" con l'impossibilità di formulare, sulla base degli elementi acquisiti nel corso delle indagini, una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca;
  • introducono l'obbligo di inserire nell'avviso del mancato accoglimento della richiesta di archiviazione, l'informazione alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa;
  • configurano l'avocazione da parte del procuratore generale presso la corte d'appello in termini di discrezionalità, prevedendo tra i presupposti dell'avocazione stessa la mancata notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari entro i termini di legge;
  • modificano la disciplina della riapertura delle indagini, autorizzata dal giudice su richiesta del PM, prevedendo che la richiesta sia respinta quando non è ragionevolmente prevedibile la individuazione di nuove fonti di prova che possano determinare l'esercizio dell'azione penale;
  • coordinano la disciplina sulle indagini relative a reato commesso da persone ignote con la nuova disciplina in materia di iscrizione nel registro delle notizie di reato;
  • introducono la nuova disciplina del differimento della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, individuando i casi in cui il PM può presentare richiesta motivata di differimento al procuratore generale presso la corte di appello e prevedono la facoltà per la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa di chiedere al giudice di ordinare al pubblico ministero di assumere le determinazioni sull'azione penale quando quest'ultimo, alla scadenza dei termini non abbia esercitato l'azione penale;
  • individuano i rimedi alla stasi del procedimento dovuta alla mancata tempestività dell'esercizio dell'azione penale.

Per quanto riguarda la disciplina dell'udienza preliminare, il provvedimento contiene anzitutto la riforma della disciplina del processo in assenza e prevede:

  • la modifica dei presupposti sulla base dei quali il giudice dichiara l'imputato assente, distinguendo le situazioni idonee a dimostrare la certezza della conoscenza del processo da parte dell'imputato dalle situazioni in cui quella conoscenza si può ritenere sussistente perché accertata in base ad un complesso di elementi rimessi alla valutazione del giudice (per la quale la riforma individua alcuni elementi sintomatici);
  • che se, prima della decisione, l'imputato compare, il giudice revochi sempre, anche d'ufficio, l'ordinanza che dichiara l'assenza, restituendo l'imputato nei termini per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto solo in presenza di precisi presupposti;
  • che quando l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza, anche d'ufficio, rinvii ad una nuova udienza e disponga la notificazione dell'ordinanza all'imputato;
  • l'introduzione della nuova disciplina della sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato;
  • che, in pendenza delle ricerche della persona nei cui confronti è stata emessa la sentenza di non doversi procedere, il giudice che l'ha pronunciata assuma, a richiesta di parte, le prove non rinviabili.

Ulteriori interventi sull'udienza preliminare solo relativi ai requisiti formali della richiesta di rinvio a giudizio, alla possibilità di svolgere a distanza l'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, alla modifica dell'imputazione in caso di mancata corrispondenza tra le risultanze degli atti e l'imputazione, alla modifica della regola di giudizio con la previsione della sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna, all'inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa. È infine integrato il contenuto del decreto che dispone il giudizio con l'avviso all'imputato e alla persona offesa, della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

Il Capo VI (artt. 24-29) reca modifiche ai procedimenti speciali, disciplinati dal Libro VI del codice. In particolare, il decreto legislativo:

  • modifica le condizioni per l'accoglimento della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria, subordinando tale integrazione alla realizzazione di una economia processuale, rispetto ai prevedibili tempi dell'istruzione dibattimentale. Con riguardo alla decisione del giudizio abbreviato, la riforma prevede un'ulteriore riduzione della pena di un sesto, disposta dal giudice dell'esecuzione, qualora non sia stata promossa impugnazione;
  • interviene invece sulla disciplina del patteggiamento. Pur restando immutati i presupposti per la richiesta, la riforma prevede che, quando la pena detentiva da applicare supera 2 anni, l'accordo tra imputato e pubblico ministero possa estendersi alle pene accessorie e alla loro durata e che, in tutti i casi di applicazione della pena su richiesta, l'accordo tra imputato e pubblico ministero possa estendersi alla confisca facoltativa e alla determinazione del suo oggetto e ammontare. Con ulteriori novelle si prevede, inoltre, l'irrilevanza probatoria della sentenza di patteggiamento in ogni procedimento giurisdizionale diverso da quello penale;
  • intervenendo sulla disciplina del giudizio direttissimo, coordina la disciplina in materia di citazione con le novelle apportate ai requisiti del decreto che dispone il giudizio;
  • incrementa le possibilità di accesso ai riti premiali a fronte del decreto del giudice per le indagini preliminari che dispone il giudizio immediato: quando l'imputato avanza richiesta di giudizio abbreviato condizionato da integrazione probatoria, e il GIP glielo nega, la riforma prevede che l'imputato possa avanzare richiesta di giudizio abbreviato senza integrazione probatoria o richiesta di patteggiamento; quando l'imputato intende richiedere il patteggiamento, ma non trova d'accordo il PM, oppure quanto la richiesta è rigettata dal GIP, la riforma prevede che l'imputato possa avanzare richiesta di giudizio abbreviato;
  • interviene sulla disciplina del procedimento per decreto per:
    - estendere da 6 mesi a un anno, dall'iscrizione del nome dell'indagato sul registro di cui all'art. 335 c.p.p., il termine a disposizione del PM per chiedere al GIP l'emissione del decreto;
    - stabilire che presupposto dell'estinzione del reato sia, oltre al decorso dei termini di 5 o 2 anni – a seconda che si tratti di delitto o di contravvenzione – anche il pagamento della pena pecuniaria;
    - prevedere che se il condannato rinuncia all'opposizione possa essere ammesso a pagare, entro 15 giorni dalla notificazione del decreto penale di condanna, la pena pecuniaria ridotta di un quinto;
    - introdurre la possibilità - per l'indagato che ne faccia richiesta prima dell'azione penale - di sostituire la pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità.
  • interviene sulla disciplina della sospensione del procedimento penale con messa alla prova dell'imputato, completando, con la disciplina processuale, l'attuazione della delega concernente la riforma dell'istituto. Le novelle intervengono per introdurre la possibilità per il pubblico ministero di avanzare la richiesta di messa alla prova sia nella fase processuale (in sede di udienza preliminare o in sede predibattimentale), sia nella fase procedimentale (al momento della conclusione delle indagini preliminari).

Il Capo VII (artt. 30-31) interviene sul Libro VII del codice di procedura, relativo al giudizio di primo grado. In particolare, le novelle relative al dibattimento, introducono l'istituto del calendario delle udienze dibattimentali e della discussione; coordinano con le nuove disposizioni sul processo telematico la disciplina della sottoscrizione e trascrizione del verbale, introducendo l'apposizione del visto con firma digitale o altra firma elettronica qualificata del Presidente; completano la riforma del processo in assenza nella fase dibattimentale, con particolare riguardo ai rimedi per l'imputato contro il quale si è proceduto in assenza nell'udienza preliminare; prevedono in relazione alle richieste di prova, che le parti illustrino le rispettive richieste di prova con esclusivo riguardo ai profili di ammissibilità e che, in caso di mutamento del giudice a richiesta della parte che vi ha interesse, debba sempre essere disposta la riassunzione della prova dichiarativa già assunta; prevedono la possibilità con il consenso delle parti, di svolgimento a distanza dell'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle persone imputate in procedimento connesso e delle parti private; inseriscono il deposito preventivo delle perizie e delle consulenze tecniche per consentire di realizzare un contraddittorio adeguatamente informato sulla prova scientifica; prevedono la necessità della registrazione audiovisiva (in aggiunta alla modalità ordinaria di documentazione) per tutti gli atti processuali destinati a raccogliere le dichiarazioni di persone che possono o devono riferire sui fatti; introducono - in caso di nuove contestazioni emerse in sede dibattimentale - la possibilità per l'imputato di accedere ai riti premiali e regolano l'ipotesi di nuove contestazioni all'imputato non presente.

La riforma, inoltre, reca la disciplina processuale dell'ampia riforma delle pene detentive brevi introdotta dal decreto legislativo (v. infra). Con l'inserimento nel codice di rito del nuovo art. 545-bis c.p.p., le novelle delineano il procedimento attraverso il quale si arriva alla decisione sulla sostituzione della pena detentiva, anticipando quindi l'applicazione delle sanzioni sostitutive già in fase di cognizione.

Il Capo VIII (art. 32) interviene sui procedimenti davanti al tribunale in composizione monocratica per modificare la disciplina della citazione diretta a giudizio. In primo luogo la riforma estende il campo d'applicazione di questo procedimento speciale a una serie di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a 6 anni, così da ridurre il ricorso all'udienza preliminare; inoltre, la riforma introduce una udienza predibattimentale in camera di consiglio, da celebrare innanzi ad un giudice diverso da quello davanti al quale dovrà eventualmente tenersi il dibattimento (una sorta di udienza filtro), nell'ambito della quale il giudice dovrà pronunciare la sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna e potrà ricevere eventuali richieste di riti alternativi. Laddove invece il procedimento superi questa fase, il giudice dovrà fissare la data della successiva udienza dibattimentale, dinanzi a un giudice diverso.

Il Capo IX (artt. 33-37) riforma la disciplina delle impugnazioni. In particolare, la riforma:

  • interviene sulle disposizioni generali che disciplinano le impugnazioni, attuando i principi di delega relativi al rapporto tra azione civile esercitata nel processo penale e dichiarazione di improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini di durata massima del giudizio. La riforma prevede che alla improcedibilità – così come all'impugnazione per i soli effetti civili – faccia seguito il trasferimento della decisione dal giudice penale al giudice civile, che potrà pronunciarsi anche usando le prove acquisite nel processo penale. Inoltre, la disposizione amplia le ipotesi di inammissibilità dell'impugnazione, con riguardo al rispetto delle norme sull'elezione di domicilio, sull'impugnazione da parte del difensore dell'imputato assente e sull'enunciazione dei motivi. Infine, la disciplina della presentazione dell'atto di impugnazione è coordinata con le nuove disposizioni sul deposito telematico degli atti;
  • modifica la disciplina dell'appello in attuazione della delega prevedendo anzitutto una estensione le ipotesi di inappellabilità delle sentenze e una estensione dell'applicabilità del concordato anche con rinuncia ai motivi in appello. La riforma inoltre prevede che l'appello possa essere celebrato attraverso un rito camerale non partecipato dalle parti e basato su contraddittorio scritto, lasciando alle parti stesse la possibilità di chiedere la partecipazione e alla corte la possibilità di scegliere in tal caso tra camera di consiglio partecipata o udienza pubblica. Modifiche sono introdotte anche per disciplinare le conseguenze dell'assenza dell'imputato in appello e della rimessione in termini dell'imputato assente in primo grado. Infine, vengono circoscritte le ipotesi di obbligatoria rinnovazione dell'istruzione dibattimentale;
  • interviene sulla disciplina del ricorso in cassazione per disciplinare, analogamente a quanto fatto per l'appello, il rito cartolare non partecipato in camera di consiglio, che diviene rito ordinario per i giudizi di cassazione, al quale si può derogare solo in presenza di specifici presupposti e previa richiesta delle parti o decisione della corte stessa. Viene inoltre completata la disciplina del processo in assenza dell'imputato, integrando le ipotesi nelle quali la cassazione dispone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
  • inserisce nel Libro IX, dedicato alle impugnazioni, la nuova disciplina della richiesta alla Corte di cassazione dell'eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (nuovo art. 628-bis c.p.p.). A tal fine la riforma individua: i soggetti legittimati alla richiesta, che sono i ricorrenti per l'accertamento di una violazione dei diritti riconosciuti dalla CEDU qualora la Corte europea abbia accolto il ricorso, oppure ne abbia disposto la cancellazione dal ruolo a seguito del riconoscimento unilaterale della violazione da parte dello Stato; i profili procedurali della richiesta; le modalità di trattazione e l'oggetto della valutazione rimessa alla Cassazione, la quale può assumere i provvedimenti necessari a rimuovere gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione, anche tramite la revoca della sentenza, oppure trasmettere gli atti al giudice dell'esecuzione o disporre la riapertura del processo nel grado e nella fase in cui si procedeva al momento in cui si è verificata la violazione; la disciplina dei rapporti del rimedio in esame con la rescissione del giudicato;
  • modifica la disciplina della rescissione del giudicato prevedendo che possa ottenerla l'imputato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall'articolo 420-bis, commi 2 e 3, purché dimostri di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa.

Il Capo X (artt. 38-39) interviene sul Libro X in materia di esecuzione. In particolare, la riforma apporta modifiche alla disciplina dell'esecuzione delle pene, siano esse detentive (art. 656 c.p.p.) o pecuniarie (art. 660 c.p.p.), e delle sanzioni sostitutive (art. 661 c.p.p.), prevedendo:

  • che, in fase di esecuzione, il condannato a pena detentiva debba essere informato della possibilità di accedere ai programmi di giustizia riparativa e, se il processo si è svolto in sua assenza, possa richiedere la restituzione nel termine per proporre impugnazione o la rescissione del giudicato;
  • un nuovo meccanismo per l'esecuzione delle pene pecuniarie;
  • che l'esecuzione della pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo sia affidata al giudice che l'ha comminata;
  • la diminuzione di un sesto della pena a favore dell'imputato che non abbia proposto impugnazione alla sentenza di condanna.

Il Capo XI (art. 40) estende anche al procedimento di estradizione la possibilità di svolgere a distanza l'interrogatorio del soggetto interessato.

 

Il Titolo III (art. 41) interviene sulle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, al fine di adeguare le stesse ad alcuni principi e criteri direttivi della legge delega ovvero di coordinarle con le modifiche apportate al codice dalla riforma.

 

Il Titolo IV (artt. 42-67) introduce nell'ordinamento l'istituto della giustizia riparativa, che si concretizza nell'elaborazione di specifici programmi, guidati da mediatori esperti ed indipendenti, che mettono in contatto la vittima del reato e la persona indicata come autore dell'offesa, ma anche qualsiasi altro interessato, al fine di giungere ad un esito riparativo, simbolico o materiale, che ricostituisca il rapporto tra le persone coinvolte e l'intera comunità. Cardini del sistema sono la volontarietà della partecipazione, la libertà del consenso (che può essere ritirato in qualsiasi momento), la gratuità dei programmi, la riservatezza delle dichiarazioni rilasciate e delle attività svolte nel corso dei programmi. Speciali garanzie sono riconosciute ai partecipanti minorenni, in conformità con i principi internazionali.

I programmi sono esperibili non solo in qualunque stato e grado del procedimento, ma anche nella fase esecutiva della pena, o della misura di sicurezza o dopo l'esecuzione delle stesse, nonché a seguito di sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere.

Centrale è la figura del mediatore, che deve essere adeguatamente formata (è prevista la frequenza di un corso teorico-pratico e il superamento di una prova finale per il conseguimento del titolo) e dare garanzie di indipendenza ed equiprossimità nei confronti di tutti i partecipanti; al mediatore sono riconosciute le tutele relative al segreto professionale (il mediatore non può quindi essere chiamato a deporre su atti compiuti ed informazioni apprese nel corso dei programmi di giustizia riparativa).

I programmi sono offerti dai Centri per la giustizia riparativa istituiti presso ciascun distretto di Corte d'appello e sono coordinati dalla Conferenza locale per la giustizia riparativa; a livello nazionale, è il Ministero della giustizia a svolgere funzioni di programmazione e di monitoraggio, coadiuvato dalla Conferenza nazionale. I livelli essenziali delle prestazioni in materia di giustizia riparativa sono stabiliti con intesa assunta in sede di Conferenza unificata.

Sui programmi di giustizia riparativa, l'autorità giudiziaria procedente esercita un'attività di valutazione, fermo restando che il mancato svolgimento del programma, la sua interruzione o il non raggiungimento di un esito riparativo non producono effetti sfavorevoli sulla persona indicata come autore dell'offesa. A tal fine il mediatore redige una relazione finale da inviare all'autorità giudiziaria.

Il Titolo V (artt. 68-84) prevede ulteriori interventi e modifiche alle leggi speciali. In particolare, la riforma interviene sulla legge n. 689 del 1981, in materia di sostituzione delle pene detentive brevi. La nuova disciplina,

  • innalza, da due a quattro anni, il limite massimo di pena sostituibile;
  • sopprime le misure della semidetenzione e della libertà controllata;
  • prevede la semilibertà e la detenzione domiciliare, quali misure sostitutive della pena detentiva entro il limite di quattro anni;
  • prevede il lavoro di pubblica utilità quale misura sostitutiva della pena detentiva entro il limite di tre anni;
  • innalza, da sei mesi ad un anno, il limite della pena detentiva sostituibile con la pena pecuniaria. Peraltro, su richiesta dell'indagato o del condannato, la riforma prevede che la pena detentiva, entro il limite di un anno, possa essere sostituita dal giudice, in alternativa alla pena pecuniaria, con il lavoro di pubblica utilità.

Ulteriori novelle riguardano la conversione della pena pecuniaria in sanzione sostitutiva in caso di mancato pagamento. La riforma prevede la conversione della pena pecuniaria nella semilibertà sostitutiva applicando un giorno di semilibertà per ogni 250 euro (o frazione) di pena pecuniaria non corrisposta. Si prevede che per la multa la semilibertà non possa avere durata superiore a quattro anni; a due anni per l'ammenda. Nel caso di condannato insolvibile, la pena pecuniaria si converte nel lavoro di pubblica utilità oppure nella detenzione domiciliare sostitutiva.

 

Il Titolo VI (artt. 85-99) contiene le disposizioni transitorie e finali e le abrogazioni. In particolare, per quanto riguarda la riforma delle pene sostitutive si prevede che le nuove norme, se più favorevoli all'agente, si applichino anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del decreto. Si prevede inoltre, quanto al giudizio di legittimità, che il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all'entrata in vigore del decreto, possa presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive al giudice dell'esecuzione, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza. Con riguardo agli effetti conseguenti alla abolizione delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata, è stabilito che a tali sanzioni sostitutive, già disposte al momento dell'entrata in vigore del decreto, continuino ad applicarsi le norme previgenti. Si prevede, tuttavia, che i condannati alla semidetenzione possano chiedere al magistrato di sorveglianza la conversione nella pena sostitutiva della semilibertà.

Per ovviare ad alcuni dubbi interpretativi di diritto intertemporale, gli articoli da 5-bis a 5-terdecies del decreto-legge n. 162 del 2022 (convertito, con modificazioni dalla legge n. 199  del 2022), inseriti nel corso dell'esame di tale decreto da parte del Senato, hanno apportato alcune modifiche al regime transitorio introdotto dal decreto legislativo n. 150 del 2022. In particolare:

  • l'art. 5-bis apporta modifiche alla disciplina transitoria in materia di modifica del regime di procedibilità di alcuni reati;
  • l'art. 5-ter stabilisce che il limite temporale per la costituzione di parte civile non operi per i procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150, in udienza preliminare siano già stati ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti;
  • l'art. 5-quater disciplina le diverse modalità di deposito degli atti processuali, operando una distinzione tra quelli che possono ancora avvenire in forma analogica, presso la cancelleria del giudice, ad opera delle sole parti, e quelli che debbono avvenire obbligatoriamente in modalità telematica, con particolare riferimento al deposito dell'atto di impugnazione per le parti che si trovino all'estero. E' inoltre definita la disciplina concernente il deposito telematico degli atti, le casistiche relative agli ulteriori atti per i quali sarà reso possibile tale deposito e le disposizioni regolatorie delle ipotesi di malfunzionamento del sistema di trasmissione;
  • l'art. 5-quinquies è volto a consentire l'utilizzo della casella di posta elettronica certificata (PEC) per il deposito di alcuni atti del processo penale nelle more della completa attuazione della disciplina del processo penale telematico secondo le scansioni temporali indicate dal decreto legislativo n. 150 del 2022;
  • l'art. 5-sexies introduce nel decreto legislativo n. 150 del 2022, un nuovo articolo (art. 88-bis) recante la disciplina transitoria in materia di indagini preliminari per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della riforma in relazione alle notizie di reato già iscritte a tale data ovvero iscritte successivamente ma relative a procedimenti connessi o per determinati reati collegati a livello investigativo;
  • l'art. 5-septies precisa che le modifiche apportate dal decreto legislativo n. 150 del 2022 con riguardo all'inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere relative a reati puniti con pena pecuniaria o con pena alternativa si applicano alle sole sentenze di non luogo a procedere emesse successivamente al 30 dicembre 2022;
  • l'art. 5-octies chiarisce le tempistiche circa l'operatività della disciplina inerente l'udienza predibattimentale rispetto ai procedimenti penali per cui, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2022, sia già stato emesso il decreto di citazione a giudizio;
  • l'art. 5-novies dispone che l'entrata in vigore delle norme che introducono l'istituto della giustizia riparativa nell'ambito del diritto penale e processuale penale sia differita di sei mesi rispetto all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022;
  • l'art. 5-decies specifica che le novelle apportate dal d.lgs n. 150 del 2022 con riguardo alla facoltà della parte che vi ha interesse di richiedere - nel caso di mutamento del giudice nel corso del dibattimento - la rinnovazione degli esami già svolti, salvo che essi siano stati integralmente documentati con registrazione audiovisiva, non si applichino quando le dichiarazioni di cui si chiede la rinnovazione siano state rese anteriormente al 1° gennaio 2023;
  • l'art. 5-undecies interviene sulla decorrenza del termine di applicazione dell'obbligo di videoregistrazione dell'assunzione di dichiarazioni, prevedendo che il predetto obbligo si applichi decorsi sei mesi (anziché un anno) dall'entrata in vigore della riforma;
  • l'art. 5-duodecies è volto a stabilire le modalità di transizione dal precedente regime di impugnazione a quello disciplinato nel decreto legislativo n. 150 del 2022 attuativo della riforma del processo penale;
  • l'art. 5-terdecies reca una disposizione transitoria volta a prevedere che ai provvedimenti di condanna alle sanzioni sostitutive (previste dalla disciplina previgente al D.Lgs. n. 150) e ai relativi provvedimenti di conversione continuino ad applicarsi le disposizioni in materia di iscrizione nel casellario giudiziale nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della riforma del processo penale (30 dicembre 2022).

Sullo specifico tema della disciplina transitoria della riforma del diritto penale e delle connesse questioni di diritto intertemporale si veda la Relazione dell'Ufficio del Massimario della Corte di cassazione.

ultimo aggiornamento: 10 marzo 2023
 
focus
 
temi di Giustizia