tema 25 marzo 2025
Studi - Giustizia Violenza nei confronti delle donne e violenza domestica

L'evoluzione della normativa italiana in materia di violenza sulle donne prende le mosse dalla ratifica della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (legge n. 77 del 2013); a seguito della ratifica, l'Italia ha compiuto una serie di interventi volti a istituire una strategia integrata per combattere la violenza nel solco tracciato dalla Convenzione. Il primo intervento in tal senso è stato operato dal decreto-legge n. 93 del 2013, adottato a pochi mesi di distanza dalla ratifica della Convenzione, che ha apportato rilevanti modifiche in ambito penale e processuale ed ha previsto l'adozione periodica di Piani d'azione contro la violenza di genere.

Nella XVIII legislatura il Parlamento ha proseguito nell'adozione di misure volte a contrastare la violenza contro le donne, perseguendo in via principale gli obiettivi di prevenzione dei reati e di protezione delle vittime e prevedendo parallelamente un inasprimento delle pene per la commissione dei c.d. reati di genere.

Il provvedimento che più ha inciso nel contrasto alla violenza di genere è la legge n. 69 del 2019 (c.d. codice rosso), che ha rafforzato le tutele processuali delle vittime di reati violenti, con particolare riferimento ai reati di violenza sessuale e domestica, ha introdotto alcuni nuovi reati nel codice penale (tra cui il delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, quello di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti e quello di costrizione o induzione al matrimonio) ed aumentato le pene previste per i reati che più frequentemente sono commessi contro vittime di genere femminile (maltrattamenti, atti persecutori, violenza sessuale).

Anche la legge di riforma del processo penale (legge n. 134 del 2021) ha previsto un'estensione delle tutele per le vittime di violenza domestica e di genere, mentre il decreto legislativo 149/2022, attuativo della legge di riforma del processo civile (c.d. riforma Cartabia) ha inserito nel codice di procedura civile disposizioni speciali (Libro II, Titolo IV-bis, Capo III, Sezione I) volte a prevedere che nei casi in cui abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere siano allegati al procedimento di separazione, divorzio, affidamento del minore o cessazione della convivenza si possa fare ricorso diretto al giudice (il quale può abbreviare i termini fino alla metà e disporre di poteri istruttori ampliati) al fine di ottenere tutela attraverso l'adozione di idonei provvedimenti, tra cui gli ordini di protezione contro gli abusi familiari (Capo III, Sezione VII).

Sul versante della raccolta di dati statistici sulla violenza di genere, la legge n. 53 del 2022 ne ha disposto il potenziamento attraverso un maggiore coordinamento di tutti i soggetti coinvolti.

Nella legislatura corrente, sono state approvate la legge n. 168 del 2023, che ha apportato incisive modifiche ai codici penale, di procedura penale, delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (d.lgs. n. 159/2011) e ad alcune leggi speciali al fine di rendere maggiormente efficace l'impianto delle misure di prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne; la legge n. 12 del 2023, che prevede l'istituzione di una Commissione bicamerale d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere (la Commissione si è costituita nella seduta del 26 luglio 2023) e la legge n. 122 del 2023, che interviene su uno degli aspetti caratterizzanti la procedura da seguire nei procedimenti per delitti di violenza domestica e di genere, ovvero l'obbligo per il pubblico ministero di assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, consentendo al procuratore della Repubblica di revocare l'assegnazione al magistrato che non abbia rispettato i suddetti termini.

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La Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica - meglio nota come Convenzione di Istanbul – costituisce il punto più avanzato degli interventi a tutela delle donne in ambito internazionale.

Ciò è dovuto principalmente alla sua natura di strumento giuridicamente vincolante, che impegna gli Stati aderenti al rispetto degli obblighi in essa previsti. In particolare, la Convenzione comprende un elenco dettagliato dei reati di genere che i paesi firmatari si impegnano a contrastare: si tratta di violenza psicologica, atti persecutori e stalking, violenza fisica, violenza sessuale, matrimonio forzato, mutilazioni genitali femminili, aborto forzato e sterilizzazione forzata, molestie sessuali. Qualora gli ordinamenti giuridici non prevedessero tali fattispecie di reato, gli Stati sarebbero quindi obbligati ad introdurli (come accaduto per l'Italia, che ha provveduto, per alcuni delitti non previsti, con la legge n. 69 del 2019).

Dal punto di vista dei principi enunciati, è particolarmente rilevante che la Convenzione abbia per la prima volta definito la violenza contro le donne come violazione dei diritti umani, oltre che come forma di discriminazione contro le donne (art. 3 della Convenzione), stabilendo inoltre un chiaro parallelismo tra l'obiettivo della parità tra i sessi e quello dell'eliminazione della violenza nei confronti delle donne.

Gli obiettivi della Convenzione sono elencati nel dettaglio dall'articolo 1: proteggere le donne da ogni forma di violenza e prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica; contribuire ad eliminare ogni forma di discriminazione contro le donne e promuovere la concreta parità tra i sessi, attraverso il rafforzamento della loro autonomia e autodeterminazione; predisporre un quadro globale di politiche e misure di protezione e assistenza a favore di tutte le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica; promuovere la cooperazione internazionale al fine di eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica; sostenere e assistere le organizzazioni e autorità incaricate dell'applicazione della legge in modo che possano collaborare efficacemente, al fine di adottare un approccio integrato per l'eliminazione della violenza contro le donne e la violenza domestica.

È importante sottolineare come la Convenzione, nell'ambito del contrasto alla violenza domestica, protegge non solo le donne, ma anche altri soggetti vittime di tale violenza, come bambini ed anziani, ai quali si applicano le medesime norme di tutela.

Un aspetto significativo della Convenzione è l'elaborazione di una strategia globale e integrata attraverso la quale combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica. Tale strategia poggia su quattro pilastri:

  • prevenire (che riguarda l'aspetto culturale del problema ed è volto all'eradicazione degli atteggiamenti culturali e degli stereotipi lesivi della dignità delle donne);
  • proteggere (garantendo i bisogni e la sicurezza delle vittime, con misure di sostegno medico, psicologico e materiale);
  • perseguire (rafforzando l'impianto penale per determinati delitti che colpiscono prevalentemente le donne ed eliminando riferimenti a tradizioni e culture che possano in qualche modo essere usate come giustificazione alla violenza);
  • adottare politiche integrate (aspetto che coinvolge la responsabilità delle istituzioni nel fornire un quadro di misure adeguate all'obiettivo di eliminare la violenza contro le donne). 

La Convenzione ha istituito un organismo (GREVIO - Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica) cui è affidato il compito di vigilare sull'attuazione della Convenzione medesima da parte degli Stati contraenti, i quali sono chiamati a fornire rapporti periodici al fine di consentire al GREVIO di esplicare la propria attività di valutazione.

Dopo la procedura di valutazione di base, avvenuta nel 2020, è previsto un monitoraggio attraverso successivi cicli di valutazione, per ognuno dei quali il GREVIO predispone ed invia agli Stati un questionario relativo alle misure adottate con riferimento ad articoli specifici della Convenzione.

Sull'implementazione delle misure destinate a dare attuazione alle disposizioni della Convenzione di Istanbul, l'Italia ha presentato al GREVIO, a luglio 2024, un rapporto redatto ai sensi dell'art. 68 della Convenzione, in cui si dà conto dei cambiamenti intervenuti nelle politiche, nei finanziamenti e nella raccolta dei dati, nonché nell'attuazione delle disposizioni in settori specifici (quali ad es. la formazione, i programmi di intervento preventivo e di trattamento, i servizi di assistenza specialistica, il sostegno alle vittime di violenza sessuale).

ultimo aggiornamento: 25 febbraio 2025
Il decreto-legge n. 93/2013

A pochi mesi di distanza dalla ratifica della Convenzione di Istanbul, nella XVII legislatura il Parlamento ha convertito in legge il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, volto, tra l'altro, a prevenire e reprimere la violenza domestica e di genere.

Oltre a prevedere l'obbligo per il Governo di adottare un Piano d'azione contro la violenza di genere, il decreto-legge è intervenuto sul codice penale:

  • introducendo un'aggravante comune per i delitti contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale nonché per i maltrattamenti in famiglia, da applicare se i fatti sono commessi in danno o in presenza di minori o di una donna in gravidanza;
  • rimodulando le aggravanti per i delitti di violenza sessuale al fine di prevedere specifiche circostanze relative alla commissione dei delitti nei confronti di familiari;
  • modificando il reato di atti persecutori (art. 612-bis, c.d. stalking), con particolare riferimento al regime della querela di parte e all'aggravante per fatto commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Il decreto-legge ha inoltre modificato alcune previsioni del codice di procedura penale, intervenendo sulla disciplina delle intercettazioni (consentite anche nelle indagini per stalking), sulle misure dell'allontanamento - anche d'urgenza - dalla casa familiare e dell'arresto obbligatorio in flagranza dell'autore delle violenze, sugli obblighi di comunicazione da parte dell'autorità giudiziaria alla persona offesa dai reati di stalking e maltrattamenti in ambito familiare nonché sulle modalità protette di assunzione della prova e della testimonianza di minori e di adulti particolarmente vulnerabili. Inoltre, con una modifica delle disposizioni di attuazione del codice di procedura, il decreto-legge ha inserito i reati di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e stalking tra quelli che hanno priorità assoluta nella formazione dei ruoli d'udienza.

Sempre a tutela delle vittime dei reati di violenza domestica e di genere, la riforma del 2013: ha introdotto la misura di prevenzione dell'ammonimento del questore anche per condotte di violenza domestica, sulla falsariga di quanto già previsto per il reato di stalking; ha esteso alle vittime dei reati di stalking, maltrattamenti in famiglia e mutilazioni genitali femminili l'ammissione al gratuito patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito; ha riconosciuto agli stranieri vittime di violenza domestica la possibilità di ottenere uno specifico permesso di soggiorno ed ha infine stabilito che la relazione annuale al Parlamento sull'attività delle forze di polizia e sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica debba contenere un'analisi criminologica della violenza di genere.

L'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti (legge n. 122/2016)

In attuazione della direttiva 2004/80/CE, l'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122 (Legge europea 2015-2016), in seguito modificato dalla legge europea 2017 (legge n. 167 del 2017), ha istituito un sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti, al fine di garantire loro un indennizzo equo ed adeguato. Il diritto all'indennizzo è riconosciuto «alla vittima di un reato doloso commesso con violenza alla persona e comunque del reato di cui all'articolo 603-bis del codice penale (caporalato), ad eccezione dei reati di cui agli articoli 581 (percosse) e 582 (lesioni personali), salvo che ricorrano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 583 del codice penale».

Si tratta quindi di uno strumento che non riguarda specificamente le vittime di violenza domestica e di genere, anche se, per la tipologia di reati ai quali si applica, l'incidenza delle vittime di quel tipo di violenza è particolarmente elevata.

Gli importi erogabili, determinati con decreto del Ministero dell'interno del 22 novembre 2019, sono i seguenti:

Per i reati sopra indicati l'indennizzo è elargito anche in assenza di spese mediche e assistenziali; qualora vi siano spese mediche e assistenziali documentate, l'indennizzo può essere incrementato fino a ulteriori 10.000 euro

Per ogni altro delitto, l'indennizzo è erogato solo per la rifusione delle spese mediche e assistenziali documentate, fino a un massimo di 15.000 euro.

In caso di morte della vittima in conseguenza del reato, l'indennizzo è corrisposto in favore del coniuge superstite (cui è equiparata la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso o il convivente di fatto che ha avuto prole dalla vittima o che ha convissuto con questa nei tre anni precedenti alla data di commissione del delitto) e dei figli; in mancanza del coniuge e dei figli, l'indennizzo spetta ai genitori e, in mancanza dei genitori, ai fratelli e alle sorelle conviventi e a carico al momento della commissione del delitto.

Il Codice Rosso (legge n. 69/2019)

L'intervento più rilevante ed estensivo nella lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica è stato certamente quello attuato dalla legge 19 luglio 2019, n. 69, approvata dal Parlamento nella XVIII legislatura, che, mutuando l'approccio integrato adottato dalla Convenzione di Istanbul, si pone come obiettivi la prevenzione e la protezione delle vittime dei reati di violenza di genere. La legge è conosciuta dall'opinione pubblica con l'espressione "Codice rosso", per sottolineare uno specifico percorso di tutela, anche processuale, delle vittime di reati violenti, con particolare riferimento ai reati di violenza sessuale e domestica. Si segnala che molte delle misure introdotte dalla legge n. 69 sono state recentemente modificate dalla legge n. 168 del 2023 (v. par. dedicato, infra).

 

In particolare, la legge n. 69 del 2019 ha introdotto nel codice penale quattro nuovi delitti:

  • il delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (nuovo art. 583-quinquies c.p.), punito con la reclusione da 8 a 14 anni ovvero con l'ergastolo quando ne consegua la morte della vittima. Tale delitto rientra nel catalogo dei reati intenzionali violenti che danno diritto all'indennizzo da parte dello Stato (v. supra);
  • il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate (c.d. revenge porn, inserito all'art. 612-ter c.p. dopo il delitto di stalking), punito con la reclusione da 1 a 6 anni e la multa da 5.000 a 15.000 euro; la pena si applica anche a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video, li diffonde a sua volta al fine di recare nocumento agli interessati. La fattispecie è aggravata se i fatti sono commessi nell'ambito di una relazione affettiva, anche cessata, o con l'impiego di strumenti informatici;
  • il delitto di costrizione o induzione al matrimonio (art. 558-bis c.p.), punito con la reclusione da 1 a 5 anni. La fattispecie è aggravata quando il reato è commesso in danno di minori e si procede anche quando il fatto è commesso all'estero da, o in danno, di un cittadino italiano o di uno straniero residente in Italia;
  • il delitto di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387-bis), punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.

 

Ulteriori interventi sul codice penale hanno comportato:

  • l'inasprimento delle pene per i delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) atti persecutori (art. 612-bis c.p.) e violenza sessuale (artt. 609-bis e ss. c.p.);
  • la rimodulazione e l'inasprimento delle aggravanti quando la violenza sessuale è commessa in danno di minore;
  • l'introduzione di una circostanza aggravante speciale (pena aumentata fino alla metà) quando il delitto di maltrattamenti è commesso in presenza o in danno di minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità, ovvero se il fatto è commesso con armi; prevedere che il minore che assiste ai maltrattamenti sia considerato persona offesa dal reato;
  • l'inserimento del delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi nell'elenco dei delitti che consentono nei confronti degli indiziati l'applicazione di misure di prevenzione, tra le quali è inserita la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona da proteggere;
  • l'estensione del campo di applicazione delle aggravanti dell'omicidio aggravato dalle relazioni personali;
  • la previsione di un'aggravante per il delitto di atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.), con pena aumentata fino a un terzo quando gli atti siano commessi con minori di anni 14 in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi. Tale delitto diviene inoltre procedibile d'ufficio;
  • la possibilità di ottenere la sospensione condizionale della pena per i delitti di violenza domestica e di genere solo a seguito della partecipazione a specifici percorsi di recupero.

 

In ambito procedurale, l'impianto della legge mira a velocizzare l'instaurazione del procedimento penale per i delitti di violenza domestica e di genere, conseguentemente accelerando l'eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime (c.d. Codice rosso), attraverso una serie di obblighi gravanti sulla polizia giudiziaria - che deve immediatamente riferire al pubblico ministero, anche in forma orale, cui seguirà senza ritardo una comunicazione scritta, circa le notizie di reato relative a delitti di violenza domestica e di genere e compiere senza ritardo gli atti di indagine delegati dal p.m. - e sul pubblico ministero - che è tenuto ad assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato entro 3 giorni dall'iscrizione della notizia di reato, se non sussistono imprescindibili esigenze di tutela di minori o di riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa.

 

Altre rilevanti disposizioni concernono:

  • l'obbligo di trasmissione al giudice civile - se sono in corso procedimenti civili di separazione dei coniugi o cause relative all'affidamento di minori o relative alla responsabilità genitoriale - dei provvedimenti adottati nei confronti di una delle parti, relativi ai delitti di violenza domestica o di genere;
  • l'uso più estensivo delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici (c.d. braccialetto elettronico);
  • stringenti obblighi di comunicazione alla persona offesa da un reato di violenza domestica o di genere e al suo difensore relativi all'adozione di provvedimenti di scarcerazione, di cessazione della misura di sicurezza detentiva, di evasione.
  • l'attivazione di specifici corsi di formazione per il personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia penitenziaria che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di violenza domestica e di genere;
  • l'applicazione dei benefici penitenziari per i condannati per il delitto di deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno;
  • la possibilità, per i condannati per i delitti di violenza domestica e di genere, di sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno suscettibile di valutazione ai fini della concessione dei benefici penitenziari.

 

Per approfondimenti sulla legge n. 69 del 2019 si segnala la pubblicazione periodica dal titolo Il Punto: il pregiudizio e la violenza contro le donne, in cui il Ministero dell'interno ha reso noti i dati sull'incidenza dei nuovi reati nel primo semestre del 2024.

Le riforme del processo penale e del processo civile

Anche nell'ambito delle riforme che hanno interessato il processo penale e il processo civile nel biennio 2021-22 sono state inserite misure per contrastare in modo efficace la violenza domestica e di genere.

La legge 27 settembre 2021, n. 134 (legge delega per la riforma del processo penale), contiene alcune novelle al codice penale e al codice di procedura penale immediatamente precettive. Tra queste si segnalano in questa sede le disposizioni per il rafforzamento degli istituti di tutela della vittima del reato.

In particolare, l'articolo 2, commi 11-13, integra le disposizioni a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere introdotte con legge n. 69 del 2019 (c.d. Codice rosso), estendendone la portata applicativa anche alle vittime dei suddetti reati in forma tentata e alle vittime di tentato omicidio.

Con le novelle introdotte, si applicano dunque anche alle fattispecie di tentato omicidio ed ai delitti di violenza domestica e di genere in forma tentata le seguenti disposizioni (tutte introdotte nell'ordinamento dalla legge n. 69 del 2019):
  • l'obbligo di comunicazione, alla persona offesa e al suo difensore (se nominato), dei provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva, nonché dell'evasione dell'imputato (art. 90-ter, comma 1-bis c.p.p.);
  • l'obbligo per il pubblico ministero di assumere informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa (art. 362, comma 1-ter c.p.p.);
  • l'obbligo per la polizia giudiziaria di procedere senza ritardo al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero (art. 370, comma 2-bis c.p.p.) ;
  • l'obbligo per il pubblico ministero che cura l'esecuzione di un provvedimento di scarcerazione adottato dal giudice di sorveglianza di darne immediata comunicazione alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore (art. 659, comma 2-bis c.p.p.) ;
  • l'obbligo di trasmissione senza ritardo di copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, del provvedimento con il quale è disposta l'archiviazione o della sentenza emessi nei confronti di una delle parti in relazione a determinati reati al giudice civile innanzi al quale pendono procedimenti di separazione personale dei coniugi o cause relative ai figli minori di età o all'esercizio della potestà genitoriale (di cui all'art. 64-bis, disp. att .c.p.p);
  • l'obbligo di partecipazione, per il condannato per determinati delitti, a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero ai fini dell'ottenimento della sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla  di soggetti condannati per i medesimi reati (di cui all'art. 165 c.p.) .

Un'ulteriore disposizione (articolo 2, comma 15) è volta ad inserire tra i delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza quello di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

 

Nell'ambito dell'introduzione di un rito unificato in materia di persone, minorenni e famiglie (titolo IV-bis del libro II del codice di procedura civile) ad opera del decreto legislativo 149/2022, in attuazione della legge n. 206 del 2021 (legge di riforma del processo civile), sono state inserite disposizioni speciali (Capo III, Sezione I) volte a consentire, nei casi in cui abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere siano allegati al procedimento di separazione, divorzio, affidamento del minore o cessazione della convivenza, il ricorso diretto al giudice (il quale dispone di poteri istruttori ampliati e può abbreviare i termini fino alla metà) al fine di ottenere tutela attraverso l'adozione di idonei provvedimenti, tra cui gli ordini di protezione contro gli abusi familiari (Capo III, Sezione VII), ovvero di misure adottate, su istanza di parte, al fine di porre fine a comportamenti dannosi per l'integrità fisica o morale di un coniuge o convivente o ai minori. L'oggetto di tali provvedimenti può consistere nell'ordine di cessazione della condotta pregiudizievole, nell'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole, e, ove occorra, altresì nel divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, ovvero al domicilio della famiglia d'origine, di altri prossimi congiunti o di altre persone, nonché agli eventuali luoghi di istruzione dei figli della coppia. Può, inoltre, essere previsto il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto di tali provvedimenti, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e prescrivendo, se necessario, che la somma sia versata direttamente all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante. Il contenuto di tali misure di natura civilistica è, dunque, analogo a quello delle misure cautelari penali di allontanamento dalla casa familiare  e di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa previste, rispettivamente, dagli artt. 282-bis e 282-ter c.p.p. (per ulteriori modifiche normative a tali istituti v. legge n. 168/2023, infra).

Il potenziamento della raccolta di dati statistici sulla violenza di genere (legge n. 53 del 2022)

L'importanza della raccolta e dell'analisi dei dati sul fenomeno della violenza di genere al fine dell'elaborazione di politiche volte alla prevenzione ed al contrasto è riconosciuta dalla Convenzione di Istanbul ed inserita tra le priorità dei vari Piani strategici adottati finora.

Tra i principali attori in Italia che si occupano di monitorare costantemente il fenomeno ci sono l'Istituto nazionale di statistica che, in collaborazione con il Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio, ha creato un apposito portale internet, che fornisce un quadro informativo integrato sulla violenza contro le donne nel nostro Paese, e il Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, che sul sito web pubblica report settimanali e semestrali di monitoraggio dei più diffusi reati contro le donne.

Nell'ottica del potenziamento e del coordinamento nella raccolta dei dati statistici si pone la legge n. 53 del 2022, con cui il Parlamento ha disciplinato la raccolta di dati e informazioni sulla violenza di genere esercitata contro le donne, al fine di monitorare il fenomeno ed elaborare politiche che consentano di prevenirlo e contrastarlo.

A tal fine, la legge:

  • introduce l'obbligo per gli uffici, gli enti, gli organismi e i soggetti pubblici e privati che partecipano all'informazione statistica ufficiale di fornire i dati e le notizie per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale, nonché di rilevare, elaborare e diffondere i dati relativi alle persone disaggregati per uomini e donne;
  • introduce l'obbligo per tutte le strutture sanitarie pubbliche e in particolare le unità operative di pronto soccorso di fornire i dati e le notizie relativi alla violenza contro le donne;
  • istituisce un sistema integrato tra i Ministeri dell'interno e della giustizia per la rilevazione dei dati riguardanti la commissione di reati ascrivibili al fenomeno della violenza contro le donne, con particolare riguardo a quei dati che consentono di ricostruire la relazione esistente tra l'autore e la vittima del reato;
  • prevede che alle rilevazioni concernenti specifici reati siano apportate le opportune modifiche affinché vengano registrati i dati riguardanti la relazione tra l'autore e la vittima del reato, la loro età e genere e le circostanze del reato, attraverso l'emanazione di due appositi decreti del Ministro della giustizia;
  • perfeziona, arricchendole di ulteriori dati informativi, le rilevazioni annuali condotte da Istat sulle prestazioni e i servizi offerti rispettivamente dai Centri antiviolenza e dalle case rifugio.

ultimo aggiornamento: 25 febbraio 2025

Nel corso della presente legislatura sono stati approvati alcuni importanti provvedimenti in materia di contrasto alla violenza di genere.

In particolare, un ampio intervento in materia è stato realizzato dal disegno di legge di iniziativa governativa, divenuto legge 24 novembre 2023, n. 168, che ha apportato incisive modifiche ai codici penale, di procedura penale, delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (d.lgs. n. 159/2011) e ad alcune leggi speciali al fine di rendere maggiormente efficace l'impianto delle misure di prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne.

Dal punto di vista della prevenzione, si è agito sul rafforzamento di alcune misure:

  • estendendo l'applicabilità dell'ammonimento d'ufficio del questore anche a fatti riconducibili ai reati - consumati o tentati - di violenza privata (art. 610 c.p.), di minaccia aggravata (art. 612, secondo comma, c.p.), di atti persecutori (art. 612-bis c.p.), di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, il c.d. revenge porn (art. 612-ter c.p.), di violazione di domicilio (art. 614 c.p.) e di danneggiamento (art. 635 c.p.); per i medesimi reati, nonché per i reati per i quali l'ammonimento era già previsto (percosse, art. 581 c.p., e lesioni personali, art. 582 c.p.), sono previsti altresì un aumento di pena se il fatto è commesso da soggetto già ammonito e la procedibilità d'ufficio qualora si tratti di reato procedibile a querela se commesso – in un ambito di violenza domestica - da soggetto già ammonito [le medesime tutele sono previste anche per l'ammonimento per il reato di atti persecutori ex art. 8 del dl 11/2009]; è infine prevista l'adozione, da parte del prefetto, di misure di vigilanza dinamica, nel caso di rischio di commissione di reati riguardanti la violenza di genere o domestica (articolo 1);
  • estendendo l'applicabilità delle misure di prevenzione personali - attualmente applicabili ai soggetti indiziati dei delitti di atti persecutori (art. 612-bis c.p.) e di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) - anche ai soggetti indiziati dei reati – consumati o tentati - di omicidio (art. 575 c.p.), lesioni gravi (art. 583 laddove aggravate dal legame familiare o affettivo ex art. 577, primo comma, n. 1) e secondo comma, c.p.), deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p.), violenza sessuale (art. 609-bis c.p.). In tali casi è altresì previsto che si applichi la sorveglianza speciale, anche attraverso l'uso del braccialetto elettronico (previo consenso dell'interessato e verifica della fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, come da ultimo precisato dall'art. 7 del decreto-legge n. 178/2024) e il contestuale divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione, e di mantenere una determinata distanza, non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi e da tali persone, adottabile anche come provvedimento d'urgenza che comporta, qualora violato, la reclusione da 1 a 5 anni (articolo 2);
  • imponendo l'applicazione della custodia cautelare in carcere nel caso di manomissione dei mezzi elettronici o degli strumenti tecnici di controllo disposti con gli arresti domiciliari o con le misure coercitive di cui agli artt. 282-bis (obbligo di allontanamento dalla casa familiare) o 282-ter (divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa); per entrambe le misure citate diviene obbligatorio l'utilizzo del braccialetto elettronico (articolo 12);
  • aumentando a 3 anni e 6 mesi di reclusione la pena massima prevista dall'articolo 387-bis c.p. per la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e ampliando il perimetro del reato alla violazione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari emessi dal giudice in sede civile (articolo 9); per il medesimo reato si può derogare alla regola in base alla quale non può applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a 3 anni (articolo 13);
  • introducendo l'arresto in flagranza differita (ovvero l'arresto eseguito sulla base di documentazione video fotografica o di altra documentazione ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica e comunque entro le 48 ore dal fatto) nei casi di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi, nonché di atti persecutori (articolo 10);
  • consentendo al p.m. di disporre, con decreto motivato, l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti della persona gravemente indiziata di taluno dei delitti di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387-bis c.p.), maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.), lesioni (art. 582 c.p.), limitatamente ad alcune ipotesi aggravate e atti persecutori (art. 612-bis c.p.) o di altro delitto, consumato o tentato, commesso con minaccia o violenza alla persona per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica della persona offesa e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice (articolo 11).

 

Per quanto riguarda le disposizioni più strettamente di natura procedurale/processuale si è provveduto:

  • ad ampliare il catalogo dei delitti ai quali viene riconosciuta la priorità nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi: ai delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi, violenza sessuale e atti persecutori, cui l'ordinamento già assicura la priorità assoluta, si aggiungono i delitti di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, costrizione o induzione al matrimonio, lesioni personali aggravate, deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, interruzione di gravidanza non consensuale, diffusione illecita di immagini o di video sessualmente espliciti, stato di incapacità procurato mediante violenza laddove ricorrano le circostanze aggravanti ad effetto speciale (articolo 3); la stessa priorità è assicurata anche alla richiesta di misura cautelare personale e alla decisione sulla stessa nei casi di delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi, violenza sessuale e atti persecutori (articolo 4);
  • a favorire la specializzazione dei magistrati, attraverso l'individuazione, da parte procuratore della Repubblica, in caso di delega, dei magistrati incaricati di curare gli affari in materia di violenza contro le donne e violenza domestica (articolo 5);
  • ad introdurre termini stringenti per la valutazione delle esigenze cautelari, disponendo che il p.m., nei procedimenti relativi a delitti di violenza contro le donne e violenza domestica valuti, entro 30 giorni, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione di una misura cautelare e che il giudice provveda entro 20 giorni dal deposito della relativa istanza (articolo 7); sul rispetto di tali termini il procuratore generale presso la corte d'appello deve inviare una relazione almeno semestrale al procuratore generale presso la corte di Cassazione (articolo 8);
  • ad estendere gli obblighi informativi nei confronti della persona offesa dal reato, disponendo che sia data immediata comunicazione alle vittime di violenza domestica o di genere circa i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva, dell'evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, nonché della volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva. La revoca, l'estinzione o la sostituzione delle misure coercitive, sono inoltre comunicati, nei casi specificamente previsti, all'autorità di pubblica sicurezza e al prefetto per l'eventuale adozione, rispettivamente, di misure di prevenzione o misure di vigilanza dinamica a tutela della persona offesa (articolo 14);
  • a subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena irrogata a seguito di condanna per delitti, consumati o tentati, di violenza domestica e di genere al superamento, con esito favorevole, del percorso di recupero. Il provvedimento che determina il venir meno delle misure cautelari precedentemente disposte, a seguito della sospensione condizionale della pena, deve essere comunicato all'autorità di pubblica sicurezza per l'eventuale applicazione di una misura di prevenzione. Qualsiasi violazione della misura di prevenzione eventualmente applicata o degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero deve essere comunicata al PM ai fini della revoca della sospensione condizionale (articolo 15).

Sul versante degli aiuti economici alle vittime, è stata modificata la disciplina dell'indennizzo di cui alla legge n. 122 del 2016, semplificando la procedura per la presentazione della relativa domanda, aumentandone il termine da 60 a 120 giorni e introducendo la possibilità di ottenere, da parte della vittima di taluni reati in materia di violenza di genere oppure degli aventi diritto in caso di morte della vittima, una provvisionale, ossia una somma di denaro liquidata dal giudice, come anticipo sull'importo integrale che le spetterà in via definitiva (articoli 16 e 17).

 

Ampio spazio è dato anche alle attività di formazione, sia attraverso la predisposizione di apposite linee guida per la formazione degli operatori che entrano in contatto con le donne vittime di violenza sia attraverso l'inserimento di specifiche iniziative formative in materia di violenza contro le donne e violenza domestica nelle linee programmatiche che il Ministro della giustizia propone alla Scuola superiore della magistratura (articolo 6).

È inoltre prevista, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge, l'emanazione di un decreto interministeriale che disciplini i requisiti per il riconoscimento e l'accreditamento degli enti e delle associazioni abilitati ad effettuare corsi di recupero degli autori di reati di violenza sulle donne e di violenza domestica, nonché le linee guida cui tali enti e associazioni devono attenersi (articolo 18).

 

Un'altra legge approvata nell'attuale legislatura che incide sugli aspetti procedurali del Codice rosso è la legge 8 settembre 2023, n. 122, che mira a rendere più stringente l'obbligo, introdotto per i delitti di violenza domestica o di genere dalla legge n. 69 del 2019 (comma 1-ter dell'art. 362 c.p.p.), gravante sul pubblico ministero, di assumere informazioni dalla persona offesa nel termine di tre giorni dall'acquisizione della notizia di reato. La legge prevede che, nel caso in cui il p.m. assegnatario delle indagini non proceda nel termine dei tre giorni all'ascolto della persona offesa, il procuratore della Repubblica possa revocargli l'assegnazione del procedimento, procedendo direttamente, o attraverso l'assegnazione ad un altro magistrato dell'ufficio, all'assunzione di informazioni dalla persona offesa (salvo che non emerga la necessità di tutelare i minori o la riservatezza delle indagini). La legge prevede, inoltre, che il procuratore generale presso la corte di appello acquisisca con cadenza trimestrale dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto del termine fissato dall'articolo 362, comma 1-ter c.p.p., e invii al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale.

Si segnala, infine, che nella riunione del Consiglio dei ministri del 7 marzo 2025, il Governo ha approvato un disegno di legge per l'introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime. Come si evince dal comunicato stampa della riunione del Consiglio dei ministri, in particolare, viene previsto che la morte di una donna sia punita con l'ergastolo quando l'atto è compiuto come espressione di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna, oppure per ostacolare l'esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà, o ancora per reprimere l'espressione della sua personalità. Inoltre, il disegno di legge prevede l'obbligo dell'audizione della persona offesa da parte del pubblico ministero, senza possibilità di delegare tale compito alla polizia giudiziaria, nei casi di reati legati al "codice rosso". Vengono introdotti anche specifici obblighi informativi a favore dei familiari prossimi della vittima di femminicidio. Vengono inoltre previsti interventi sui benefici penitenziari per gli autori di reati del "codice rosso", e introdotto un diritto delle vittime di essere informate sull'eventuale uscita dal carcere dell'autore condannato, a seguito della concessione di misure premiali. 

ultimo aggiornamento: 25 marzo 2025

Nell'ambito della Strategia per la parità di genere 2020-2025 elaborata dalla Commissione, a livello europeo è stata recentemente adottata la direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce norme minime comuni in tutta l'Unione, fornendo un quadro giuridico generale in grado di prevenire e combattere efficacemente la violenza contro le donne e la violenza domestica. A tal fine essa rafforza e introduce misure in materia di definizione dei reati e delle pene irrogabili, protezione delle vittime e accesso alla giustizia, assistenza alle vittime, raccolta di dati, prevenzione, coordinamento e cooperazione (v. considerando n.1).

 La direttiva, pur collocandosi nel solco della Convenzione di Istanbul, di cui l'Unione europea stessa è firmataria, si occupa di alcuni aspetti non trattati dalla Convenzione: ci si riferisce in particolare ai fenomeni connessi alla violenza online, tra cui la condivisione o manipolazione non consensuale di materiale intimo, lo stalking e le molestie online.

La direttiva consta di 51 articoli, divisi in 7 capi.

Il Capo 1 (artt. 1-2) reca le disposizioni generali, tra cui le definizioni di violenza contro le donne (qualsiasi atto di violenza di genere perpetrata nei confronti di donne, ragazze o bambine solo per il fatto di essere tali o che le colpisce in modo sproporzionato, che provochi o possa provocare danni o sofferenza fisica, sessuale, psicologica o economica, incluse le minacce, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, nella vita pubblica e privata) e violenza domestica (qualsiasi atto di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica, consumato all'interno della famiglia o del nucleo familiare, indipendentemente da legami biologici o giuridici, tra coniugi o partner o tra ex coniugi o partner, a prescindere dalla convivenza).

Il Capo 2 (artt. 3-13) individua una serie di condotte che gli Stati membri sono chiamati a punire come reati, costituendo forme di manifestazione della violenza contro le donne o di violenza domestica.

In particolare, la direttiva stabilisce che gli Stati membri devono provvedere affinché siano puniti come reato:

  • le mutilazioni genitali femminili (art. 3);
  • il matrimonio forzato (art. 4);
  • la condivisione non consensuale di materiale intimo o manipolato (art. 5);
  • lo stalking online (art. 6);
  • le molestie online (art. 7);
  • l'istigazione alla violenza o all'odio online, inclusi comportamenti minacciosi attraverso tecnologie informatiche (art. 8).

 

Tali reati devono essere puniti con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive (art. 10). In particolare, la direttiva richiede che siano puniti con la reclusione non inferiore nel massimo:

  • a 5 anni per le mutilazioni genitali femminili;
  • a 3 anni per il matrimonio forzato;
  • a 1 anno per la condivisione non consensuale di materiale intimo o manipolato, lo stalking online e alcune fattispecie di molestie online.

Gli Stati membri devono altresì provvedere affinché siano puniti l'istigazione, il favoreggiamento, il concorso e il tentativo di commettere i sopraindicati reati; è inoltre prevista l'adozione di una serie di circostanze aggravanti in conformità col diritto nazionale dei singoli Stati, tra cui la reiterazione del reato, la commissione nei confronti di alcune categorie di persone (minori, coniuge o partner, convivente, persona in situazione di particolare vulnerabilità), con l'uso di armi o violenza estrema, ovvero al fine di ripristinare l'«onore» di una persona, una famiglia, una comunità o altro gruppo analogo o a punire la vittima per l'orientamento sessuale, il genere, il colore, la religione, l'origine sociale o le convinzioni politiche della vittima.

Il Capo 3 (artt. 14-24) si occupa delle misure di protezione delle vittime e dell'accesso alla giustizia.

Sul versante più strettamente attinente alla protezione delle vittime, gli Stati devono prevedere forme di valutazione delle esigenze della vittima in termini di protezione da un lato e di assistenza dall'altro. Entrambi i tipi di valutazione sono condotti nell'interesse superiore della vittima e prestando particolare attenzione ad evitare la vittimizzazione secondaria o ripetuta, anche in collaborazione con le autorità competenti per il procedimento e i pertinenti servizi di assistenza, e sono aggiornate ad intervalli regolari. All'esito delle valutazioni possono essere adottate misure quali ordini urgenti di allontanamento, ordinanze restrittive, ordini di protezione (la cui violazione deve essere penalmente sanzionata) nonché misure di protezione nel corso del procedimento penale. Inoltre, ove emergano specifiche esigenze di assistenza o protezione o la vittima ne faccia richiesta, la vittima medesima viene indirizzata e presa in carico dai servizi di assistenza. Al fine di proteggere la vita privata della vittima le informazioni sulla vita privata relative al comportamento sessuale passato della vittima o ad altri aspetti della sua vita privata possono essere ammesse come prova nei procedimenti penali solo se pertinenti.

 

Sul fronte dell'accesso alla giustizia, le principali misure concernono:

  • l'accessibilità dei canali, anche digitali, per la presentazione della la denuncia di violenza;
  • l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
  • l'adozione di misure per rimuovere o disabilitare l'accesso a contenuti online nelle ipotesi di commissione dei reati di violenza online, attraverso l'emanazione di ordini vincolanti rivolti ai prestatori di servizi di hosting o ai prestatori di servizi intermediari;
  • il diritto a chiedere all'autore del reato il risarcimento integrale dei danni derivanti dal reato, eventualmente prevedendo le possibilità di ottenere una decisione di risarcimento nel corso del processo penale.

 

Il Capo 4 (artt. 25-33), avendo riguardo all'assistenza da prestare alle vittime, detta, da un lato, alcune disposizioni generali per l'assistenza specialistica alle vittime dei reati di violenza contro le donne o di violenza domestica, che deve comprendere almeno l'assistenza medica di prima necessità e l'indirizzamento a ulteriori cure mediche, nonché i servizi sociali, il sostegno psicosociale, i servizi legali e i servizi di polizia, o informazioni su tali servizi e su come raggiungerli. Tali servizi, compresi quelli offerti da organizzazioni non governative, dovrebbero essere coordinati da un punto di contatto unico oppure un unico punto di accesso online, in una medesima sede, e devono essere adeguatamente finanziati. Dall'altro lato, la direttiva prevede norme sui servizi di assistenza rivolti alle vittime di reati specifici, ovvero alle vittime di violenza sessuale, alle vittime di mutilazioni genitali femminili, alle vittime di molestie sessuali sul lavoro, nonché per le vittime minori e per le vittime con esigenze specifiche, come le persone con disabilità o le vittime di discriminazioni intersezionali. I servizi di assistenza devono essere resi disponibili per le vittime che sono cittadini di paesi terzi, conformemente al principio di non discriminazione.

Gli Stati membri devono inoltre assicurare:

  • una linea di assistenza telefonica, gratuita e attiva 24/7, per fornire informazioni e consulenza alle vittime. La linea deve essere accessibile anche tramite altre tecnologie sicure e inclusive per persone con disabilità e comprendere un servizio di interpretazione telefonica. I servizi possono essere raggiungibili anche attraverso il numero armonizzato a livello di Unione, ossia il «116 016».
  • la disponibilità di case rifugio , per rispondere alle esigenze delle vittime ad alto rischio, fornendo loro condizioni di vita sicure e adeguate ai fini del ritorno a una vita indipendente. Devono anche includere spazi adeguati per i minori.

  

Il Capo 5 (artt. 34-37) concerne la prevenzione e l'intervento precoce, attraverso l'implementazione di:

  • misure preventive, comprendenti lo svolgimento di campagne o programmi di sensibilizzazione volti a migliorare la consapevolezza e la comprensione del pubblico per quanto riguarda le diverse manifestazioni e le cause profonde di tutte le forme di violenza contro le donne, combattere gli stereotipi e promuovere l'uguaglianza di genere, il rispetto reciproco e il diritto all'integrità personale. Focus specifici sono dedicati alla prevenzione dei reati informatici e alla prevenzione dello stupro, attraverso la promozione del ruolo del consenso quale libera manifestazione della volontà della persona;
  • iniziative di formazione, sia generale che specialistica, per i professionisti che hanno probabilità di entrare in contatto con le vittime, in particolare agenti di polizia e personale giudiziario (giudici, pubblici ministeri ma anche avvocati), per i professionisti della sanità, dei servizi sociali e per il personale educativo, nonché sui luoghi di lavoro, nel settore pubblico e privato, per imparare a riconoscere, prevenire e affrontare le molestie sessuali sul lavoro;
  • programmi di intervento per prevenire la violenza e ridurre il rischio di recidiva, rivolti in particolare a coloro che hanno commesso un reato di violenza contro le donne o di violenza domestica e ad altre persone per le quali si ritiene che vi sia il rischio che commettano tali reati.

 

Il Capo 6 (artt. 38-44) prevede forme di coordinamento a livello nazionale, attraverso l'adozione di politiche nazionali coordinate, con la designazione di organismi ufficiali per monitorare e attuare le suddette politiche, l'adozione di piani d'azione nazionali entro il 2029, stabilendo obiettivi, risorse e meccanismi di monitoraggio, la creazione di meccanismi di cooperazione multiagenzia tra le autorità, i servizi di assistenza, le forze dell'ordine, i servizi sociali e le organizzazioni non governative per proteggere le vittime e fornire loro supporto, e di cooperazione tra Stati a livello dell'Unione, con lo scambio di buone pratiche e consultandosi, se necessario, su casi specifici tramite Eurojust e la rete giudiziaria europea nonché la raccolta dei dati disaggregati sulla violenza contro le donne, con l'assistenza dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, da trasmettere ad Eurostat. 

  

Il Capo 7 (artt. 45-51) reca le disposizioni finali, tra le quali l'obbligo per gli Stati membri di comunicare informazioni alla Commissione entro il 2032 per valutare l'efficacia della direttiva. La Commissione a sua volta presenterà una relazione sull'impatto e la necessità di ampliamenti della direttiva e la clausola di non regressione, in base alla quale gli Stati membri non possono ridurre il livello di protezione offerto dalla direttiva, ma possono introdurre misure più rigorose.

Il termine per il recepimento della direttiva è fissato al 14 giugno 2027. A tale proposito, si rileva che la citata direttiva è stata inserita tra le direttive oggetto di recepimento di cui all'Allegato A del disegno di legge di delegazione europea 2024 (A.C 2280).

ultimo aggiornamento: 25 febbraio 2025

Nelle ultime legislature, in Parlamento sono state istituite Commissioni d'inchiesta sul fenomeno del femminicidio e della violenza di genere. In particolare, al Senato l'istituzione della Commissioni suddette ha avuto luogo tanto nella XVII quanto nella XVIII legislatura. Entrambe le Commissioni hanno svolto indagini sui molteplici aspetti della violenza contro le donne, i cui risultati sono illustrati in maniera approfondita nelle relazioni finali del 6 febbraio 2018 e del 6 settembre 2022. Nella XVIII legislatura, la Commissione ha inoltre pubblicato numerose relazioni su specifici argomenti, toccando temi come l'educazione scolastica, la salute femminile, le mutilazioni genitali, i percorsi trattamentali per uomini autori di violenza, il finanziamento dei centri antiviolenza, la violenza domestica nel periodo Covid.

Nella legislatura corrente, è stata approvata la legge 9 febbraio 2023, n. 12 (pubblicata sulla G.U. n. 41 del 17 febbraio 2023) che prevede l'istituzione di una Commissione bicamerale d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere.

La Commissione si è costituita nella seduta del 26 luglio 2023; è composta da 18 senatori e 18 deputati ed ha il compito di:

  • svolgere indagini sulle reali dimensioni e cause del femminicidio e, più in generale, di ogni forma di violenza di genere;
  • monitorare la concreta attuazione della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, nonché di ogni altro accordo sovranazionale e internazionale in materia e della legislazione nazionale ispirata agli stessi principi, con particolare riguardo al decreto-legge n. 93 del 2013 e alla legge n. 69 del 2019 (c.d. "Codice rosso");
  • accertare le possibili incongruità e carenze della normativa vigente in materia rispetto allo scopo di tutelare la vittima della violenza e gli eventuali minori coinvolti, al fine di una sua eventuale revisione (con specifico riferimento alla normativa penale concernente le molestie sessuali perpetrate in luoghi di lavoro), come pure a proseguire l'analisi degli episodi di femminicidio, verificatisi a partire dal 2016, per accertare se siano riscontrabili condizioni o comportamenti ricorrenti, valutabili sul piano statistico, allo scopo di orientare l'azione di prevenzione;
  • accertare il livello di attenzione e la capacità di intervento delle autorità e delle amministrazioni pubbliche competenti a svolgere attività di prevenzione e di assistenza;
  • verificare, come raccomandato dall'OMS, la realizzazione di progetti educativi nelle scuole;
  • proporre soluzioni di carattere legislativo e amministrativo per realizzare adeguata prevenzione e contrasto ad ogni forma di violenza di genere nonché per tutelare la vittima della violenza e gli eventuali minori coinvolti; valutare inoltre la necessità di redigere testi unici, al fine di implementare la coerenza e la completezza della regolamentazione in materia di violenza sulle donne;
  • monitorare il lavoro svolto dai centri antiviolenza operanti sul territorio, ivi compresi i centri di riabilitazione per uomini maltrattanti, e l'effettiva applicazione da parte delle Regioni del Piano antiviolenza e delle linee guida nazionali per le aziende sanitarie e ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle vittime di violenza;
  • verificare l'effettiva destinazione delle risorse stanziate dal decreto-legge n. 93 del 2013 e dalle leggi di stabilità e di bilancio alle strutture che si occupano di violenza di genere e fare in modo che siano assicurati finanziamenti certi e stabili al fine di evitarne la chiusura.

La Commissione ha approvato, nella seduta del 31 luglio 2024, una relazione sulla ricognizione degli assetti normativi in materia di prevenzione e contrasto della violenza di genere per la redazione di un testo unico (Doc. XXIII, n. 4).

Il documento, che risponde ad una delle specifiche finalità previste dalla legge istitutiva (v. art. 2, comma 1, lettera n), della legge n. 12 del 2023), svolge un complesso lavoro di ricognizione delle disposizioni vigenti, adottando un approccio definito nella stessa relazione come "volutamente omnicomprensivo, che guarda le cause profonde della violenza di genere e che spazia, conseguentemente, in tutti gli ambiti in cui entra in gioco il ruolo della donna" allo scopo di apportare elementi utili per la stesura di un testo unico orientato ad una visione della cittadinanza femminile non relegata al ruolo di vittima ma che sia davvero paritaria.

La relazione si articola in cinque aree tematiche, secondo un percorso circolare che ha l'obiettivo di evitare ogni tipo di violenza di genere: sensibilizzazione e formazione; azioni a sostegno delle pari opportunità e misure per la prevenzione della violenza di genere e della violenza economica; tutela delle vittime e repressione dei reati; misure di sostegno per le vittime di violenza di genere; esecuzione penale e riparazione.

Oltre alla stesura del testo unico nazionale, la relazione si propone altresì di promuovere l'adozione di un testo unico anche a livello europeo, stante la comunanza di struttura, contenuti e finalità tra la disciplina comunitaria e quella nazionale, soprattutto alla luce della recente adozione della direttiva (UE) 2024/1385 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, che muove dagli stessi presupposti della normativa italiana e promuove l'adozione di misure già in larga misura presenti nell'ordinamento italiano.

La citata direttiva, secondo quanto indicato nei consideranda, ha lo scopo di fornire un quadro giuridico generale che sia in grado di prevenire e combattere efficacemente la violenza contro le donne e la violenza domestica in tutta l'Unione, attraverso la definizione dei reati e delle pene irrogabili, l'introduzione di misure di protezione e assistenza delle vittime, nonché per facilitare l'accesso alla giustizia, l'implementazione della raccolta di dati, l'adozione di interventi volti alla prevenzione, il coordinamento e la cooperazione tra Stati membri in materia.
ultimo aggiornamento: 25 febbraio 2025

  In attuazione dell'art. 5 del decreto-legge n. 93 del 2013, il Governo adotta piani straordinari per contrastare la violenza contro le donne. La disciplina del Piano è stata in parte recentemente modificata dall'art. 1, comma 149, della legge di bilancio 2022 (legge n. 234/2021), che ne ha innanzitutto mutato la denominazione da Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere a Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica; il Piano perde quindi la qualifica di "straordinario" per diventare uno strumento "strategico" nel contrasto alla violenza sulle donne. Ulteriori modifiche apportate dalla legge di bilancio riguardano:

  • l'elaborazione del Piano da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità (non più dal Ministro per le pari opportunità), con cadenza almeno triennale (non più biennale) e previo parere (anziché previa intesa) in sede di Conferenza unificata;
  • l'istituzione di una Cabina di regia interistituzionale e di un Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  • la soppressione dell'obbligo di trasmissione annuale alle Camere di una relazione sull'attuazione del Piano da parte del Ministro delegato per le pari opportunità.

 

L'ultimo piano adottato è il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne per il biennio 2021-2023.

La struttura del Piano si articola in 4 Assi tematiche (prevenzione, protezione e sostegno, perseguire e punire, assistenza e promozione) secondo le linee indicate dalla Convenzione di Istanbul, a ciascuna delle quali si ricollegano specifiche priorità.

Quanto alla prevenzione, le priorità sono: l'aumento del livello di consapevolezza nella pubblica opinione e nel sistema educativo e formativo sulle cause e le conseguenze della violenza maschile sulle donne; il coinvolgimento del settore privato (social, piattaforme, mass media) sul ruolo di stereotipi e sessismo, anche in relazione alla cyberviolenza e alla diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti; la promozione dell'empowerment femminile; l'attivazione di azioni di emersione e contrasto della violenza contro donne vittime di discriminazione multipla; il rafforzamento per la prevenzione della recidiva per uomini autori di violenza; la formazione delle figure professionali che, a vario titolo, interagiscono con le donne vittime e con i minori nel percorso di prevenzione, sostegno e reinserimento; il raccordo delle misure normative anche nell'ambito della prevenzione della vittimizzazione secondaria.
Sul versante della protezione e del sostegno alle vittime, la priorità sono: la presa in carico delle donne vittime di violenza e dei minori vittime di violenza assistita; l'attivazione di percorsi di empowerment economico finanziario, lavorativo e autonomia abitativa; il monitoraggio ed il miglioramento dell'efficacia dei "Percorsi rivolti alle donne che subiscono violenza" attivi presso le aziende sanitarie e ospedaliere; il potenziamento della Linea telefonica nazionale gratuita antiviolenza 1522; la tutela e il sostegno psicosociale delle/dei minori vittime di violenza assistita; l'implementazione di soluzioni operative per garantire l'accesso ai servizi di prevenzione, sostegno e reinserimento, in particolare per le donne vittime di discriminazione multipla (migranti, richiedenti asilo e rifugiate).
Riguardo all'asse perseguire e punire, le priorità sono: garantire procedure e strumenti per la tutela delle donne vittime di violenza che consentano una efficace e rapida valutazione e gestione del rischio di letalità, di reiterazione e di recidiva; definire un modello condiviso di approccio, gestione e valutazione del rischio all'interno del reparto sicurezza; migliorare l'efficacia dei procedimenti giudiziari nell'applicazione di misure cautelari e della sospensione condizionale della pena; definire linee guida per l'analisi ed il monitoraggio qualitativo e quantitativo degli interventi svolti nell'ambito dei programmi per uomini maltrattanti.
Infine, nel campo dell' assistenza e della promozione, le priorità sono: l'implementazione del sistema informativo integrato per la raccolta e l'analisi dei dati sul fenomeno; l'implementazione di un sistema di monitoraggio e valutazione a livello nazionale degli interventi, delle politiche, delle attività e delle risorse; la predisposizione di linee guida, in accordo con le regioni, per uniformare a livello nazionale gli standard qualitativi e quantitativi dei servizi erogati dai centri antiviolenza, dalle reti territoriali e dal sistema socio sanitario; la costruzione di luoghi stabili di confronto e programmazione per gli organismi politici, le istituzioni e le strutture amministrative; la comunicazione e degli strumenti normativi e degli interventi operativi in sostegno alle donne vittime di violenza maschile.
ultimo aggiornamento: 25 febbraio 2025

Per quanto riguarda le risorse finanziarie a sostegno degli interventi previsti dal Piano contro la violenza sulle donne, le stesse sono trasferite dal Ministero dell'economia e delle finanze al Fondo per le pari opportunità istituito presso la Presidenza del Consiglio (cap. 496 del bilancio della Presidenza del Consiglio).

A seguito dell'approvazione della legge di bilancio per l'anno 2025 (legge n. 207 del 2024), tali risorse ammontano a 97,075 milioni di euro, per gli anni 2025 e 2026 e a 65,075 milioni di euro per l'anno 2027, con un notevole incremento rispetto ai 60,5 milioni di euro stanziati dalla legge di bilancio dell'anno precedente (legge n. 213 del 2023) per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. La legge di bilancio per l'anno 2025 ha dunque sensibilmente aumentato (+62%) le risorse disponibili per i primi due anni del triennio, prevedendo invece una consistente riduzione per il 2027 (pur restando comunque la dotazione superiore a quella prevista nel bilancio triennale precedente di quasi 5 milioni).

 A tale proposito si ricorda che già la legge di bilancio per l'anno 2023 (art. 1, comma 338, della legge n. 197 del 2022) aveva previsto un incremento di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, finalizzato proprio al potenziamento delle azioni previste dal Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica.

Nella  nota preliminare di accompagnamento del bilancio 2025 della Presidenza del Consiglio dei ministri si legge che le risorse finalizzate alla prevenzione e al contrasto della violenza maschile nei confronti delle donne e degli atti persecutori in attuazione della Convenzione di Istanbul disponibili per l'anno in corso saranno destinate in particolare alle seguenti attività:
-     iniziative connesse al Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica 2024-2026;
-     iniziative per la prevenzione e il contrasto della violenza, la protezione delle vittime e il sostegno alle donne nel percorso di fuoriuscita dalla violenza;
-     iniziative per rafforzare l'orientamento e la formazione al lavoro per le donne vittime di violenza e favorire l'effettiva indipendenza economica e l'emancipazione delle stesse;
-     gestione del servizio nazionale gratuito di pronta assistenza alle donne vittime di violenza e  stalking fornito per il tramite del numero di pubblica utilità 1522;
-     a favore delle Regioni nell'ambito della ripartizione delle risorse del "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità" annualità 2024, di cui all'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
-     ripartizione delle risorse stanziate per il reddito di libertà introdotto dall'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
-     attuazione dell'articolo 26-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (istituzione e potenziamento dei centri per uomini autori di violenza);
iniziative di comunicazione e sensibilizzazione per la prevenzione della violenza maschile sulle donne.

Con specifico riguardo alla finalità indicata dall'art. 5, comma 2, lett. d), del decreto-legge 93/2013, che richiede il potenziamento di forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza, l'art. 5-bis del medesimo decreto prevede che sia effettuato annualmente il riparto delle risorse del Fondo per le pari opportunità a favore delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano. 

Da ultimo, il decreto 28 novembre 2024 ha decretato la ripartizione di 40 milioni di euro in base ai seguenti criteri:

a) 20 milioni per il finanziamento dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti in ogni regione;

b) 20 milioni per il finanziamento delle case-rifugio pubbliche e private già esistenti in ogni regione.

Si ricorda che anche per l'anno 2023 erano stati ripartiti fondi per 40 milioni di euro, ovvero 10 milioni di euro in più rispetto al 2022 e 20 milioni in più rispetto al 2021.

Ai sensi del citato art. 5-bis, le regioni destinatarie delle risorse oggetto di riparto presentano al Ministro delegato per le pari opportunità, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione concernente le iniziative adottate nell'anno precedente; a sua volta il Ministro delegato presenta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di utilizzo delle risorse stanziate. L'ultima relazione, aggiornata al 30 marzo 2023, è stata presentata il 14 settembre 2023 ed è relativa agli anni 2020, 2021 e 2022 (Doc. CXXIX, n. 1).

Per quanto riguarda gli interventi contenuti nell'articolato (prima sezione), la legge di bilancio per il 2025 ha disposto, a decorrere dall'anno 2025, l'incremento del Fondo pari opportunità di 3 milioni di euro al fine di rafforzare l'orientamento e la formazione al lavoro delle donne vittime di violenza e di favorire l'effettiva indipendenza economica e l'emancipazione delle stesse (art. 1, comma 221) e di 1 milione di euro al fine di incrementare la misura del "reddito di libertà" (art. 1, comma 222).

Il reddito di libertà è una misura introdotta dell'art. 105- bis del decreto-legge 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 77/2020, al fine di contenere i gravi effetti economici derivanti dal Covid-19 per le donne in condizione di maggiore vulnerabilità e per favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà. Si ricorda che già la legge di bilancio per il 2024 aveva previsto un finanziamento permanente, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2026 e a 6 milioni annui a decorrere dal 2027, in favore del reddito di libertà per le donne vittime di violenza (art. 1, comma 187).

Rispetto alla legge di bilancio per il 2024, è stato invece ridotto di un milione di euro il Fondo per la creazione di case rifugio per donne vittime di violenza, istituito dall'art. 1, comma 194, della legge n. 213 del 2023, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2026.

ultimo aggiornamento: 25 febbraio 2025


Un'accurata analisi dei delitti riconducibili al fenomeno della violenza maschile contro le donne viene svolta periodicamente dal Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, che sul sito web pubblica report settimanali e semestrali di monitoraggio dei più diffusi reati contro le donne.

L'analisi criminologica della violenza di genere al momento più aggiornata è quella pubblicata a gennaio 2025, incentrata sui dati statistici riguardanti gli omicidi volontari che si sono verificati nel triennio 2022-2024 (con un raffronto anche tra i dati relativi al mese di gennaio 2025 con quelli del medesimo periodo del 2024).

Per quanto riguarda gli omicidi con vittime donne, nell'ultimo triennio si è registrata una costante diminuzione del dato, confermato anche nel mese di gennaio 2025 rispetto allo stesso mese del 2024. Si evidenzia inoltre che anche l'incidenza delle vittime di genere femminile è in diminuzione, attestandosi negli ultimi due anni intorno al 35% rispetto al 39% del 2022.

 

 Esaminando più in dettaglio i dati degli omicidi commessi in ambito familiare/affettivo, si rileva che dopo il picco di 106 omicidi raggiunto nel 2022, negli anni successivi il dato è tornato a scendere, attestandosi sotto quota 100. Tuttavia, in termini di incidenza, la percentuale di donne vittime di questo tipo di crimine continua ad essere largamente maggioritaria. In particolare, l'incidenza delle donne vittime ha subito un marcato aumento nel 2022, arrivando a rappresentare oltre il 72% del totale delle vittime di quell'anno, mentre nei due anni successivi tale percentuale si è attestata intorno al 65%.

 

 

Ancora più accentuato è il dato che si registra nella sottocategoria degli omicidi commessi da partner o ex partner, in cui vi è un'assoluta preponderanza delle vittime di sesso femminile, con percentuali che oscillano tra l'86% del 2024 e il 91% del 2023.

 

 

Con riferimento ai reati introdotti dalla legge sul codice rosso e ai c.d. reati spia della violenza di genere, ovvero quei delitti che, essendo espressione di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica, diretta contro una donna in quanto tale, sono indicatori di violenza di genere (atti persecutori, di cui all'art. 612-bis c.p., maltrattamenti contro familiari e conviventi, di cui all'art art. 572 c.p. e violenze sessuali, di cui agli artt. 609-bis, 609-ter e 609-octies c.p.) occorre invece consultare il report pubblicato nel mese di luglio 2024, in cui vengono posti a raffronto i dati del triennio 2021-2023 e i dati del primo semestre del 2024.

 I dati rilevano un notevole incremento per la fattispecie di atti persecutori nel 2023 rispetto ai due anni precedenti (i dati semestrali relativi al periodo gennaio-giugno 2024 mostrano invece una flessione), un trend crescente per il reato di maltrattamenti (in questo caso confermato anche dai dati semestrali relativi al periodo gennaio-giugno 2024) così come per i reati di violenza sessuale (con un aumento di ben 19 punti percentuali nel 2022 rispetto al 2021, anno in cui vi si era registrato un calo dovuto alle misure di contenimento della pandemia da Covid-19).

L'incidenza delle vittime di sesso femminile sul totale delle vittime si mantiene pressoché costante (e largamente maggioritario) nel triennio preso in considerazione, così come nel primo semestre 2024, attestandosi intorno al 74% per gli atti persecutori, all'81% per i maltrattamenti contro familiari e conviventi e al 91% per le violenze sessuali.

 

 

Per le fattispecie introdotte dalla legge n. 69 (codice rosso), la situazione si presenta invece più variegata. L'incidenza delle vittime di sesso femminile sul totale rimane preponderante per i reati di costrizione o induzione al matrimonio (ma con un'oscillazione molto forte dal 57% del 2020 al 96% del 2021 e del 2023), diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (scesa dal 70% del 2021 al 62% del 2023) e violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento (sempre oltre l'80%), mentre è minoritaria per il delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (in cui non ha mai superato il 26%, con un minimo del 17% nel 2023, ma che raggiunge il 28% nel primo semestre del 2024).

In termini percentuali, nel 2023 si segnala un significativo aumento di casi relativi al reato di costrizione o induzione al matrimonio (+ 86%), mentre in termini assoluti il reato più frequente si conferma quello relativo alla violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, seppure in lieve diminuzione rispetto all'anno precedente (- 4%).

 

 

Oltre all'analisi criminologica curata dal Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, è disponibile un portale internet, realizzato dall'Istituto nazionale di statistica e dal Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio, che fornisce un quadro informativo integrato sulla violenza contro le donne in Italia.

 

 

ultimo aggiornamento: 25 marzo 2025
 
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