tema 31 luglio 2024
Studi - Giustizia Riforma della giustizia tributaria
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L'obiettivo della riforma delle commissioni tributarie di primo e secondo grado (M1C1-35), il cui raggiungimento era fissato per la fine del 2022, è stato assunto dal nostro Paese in sede di Unione europea nell'ambito delle riforme previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

In particolare, l'intervento sulla giustizia tributaria è volto a ridurre il numero di ricorsi che giungono dinanzi alla Corte di Cassazione e consentire una loro trattazione più spedita. Ciò attraverso la riforma delle commissioni tributarie e:

  • un migliore accesso alle fonti giurisprudenziali mediante il perfezionamento delle piattaforme tecnologiche e la loro piena accessibilità da parte del pubblico;
  • l'introduzione del rinvio pregiudiziale alla Cassazione, per risolvere dubbi interpretativi e per prevenire la formazione di decisioni difformi dagli orientamenti consolidati della Corte;
  • il rafforzamento delle dotazioni di personale e l'intervento, mediante adeguati incentivi economici, sul personale ausiliario.

L'obiettivo è stato raggiunto con l'approvazione della legge n. 130 del 2022.

ultimo aggiornamento: 31 luglio 2024

Per conseguire l'obiettivo previsto dal PNRR, i Ministri della giustizia e dell'economia hanno dapprima insediato una commissione di studio chiamata a proporre al Governo un disegno di riforma della giustizia tributaria (c.d. Commissione Della Cananea), che ha presentato le proprie proposte, e successivamente, il 1° giugno 2022, hanno presentato in Senato il disegno di legge A.S. 2636, Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari. Dopo le modifiche apportate dal Senato, il provvedimento (A.C. 3703) è stato approvato definitivamente dalla Camera.

La legge n. 130 del 2022, anzitutto persegue la razionalizzazione del sistema della giustizia tributaria attraverso la professionalizzazione del giudice di merito, con la previsione della figura del magistrato tributario professionale, e apporta le conseguenti, modifiche alle norme che disciplinano il reclutamento, la nomina alle funzioni direttive e le progressioni in carriera dei componenti delle commissioni tributarie. La legge, intervenendo sul decreto legislativo n. 545 del 1992, modifica inoltre la denominazione delle commissioni tributarie in corti di giustizia tributaria (di primo e secondo grado) e stabilisce che la giurisdizione tributaria è esercitata dai nuovi magistrati tributari a tempo pieno, reclutati mediante procedure concorsuali appositamente disciplinate. La legge disciplina inoltre il regime transitorio da applicare fino alla costituzione dei nuovi organi giurisdizionali prevedendo:

  • una riserva di posti nei primi tre bandi di concorso per l'assunzione di magistrati tributari presenti alla data del 1° gennaio 2022 nel ruolo unico;
  • che i magistrati ordinari, amministrativi, contabili o militari, non collocati in quiescenza, presenti alla data di entrata in vigore della legge nel ruolo unico e collocati nello stesso ruolo da almeno 5 anni possano optare, nel limite di 100 unità (di cui massimo 50 magistrati ordinari) da selezionare attraverso un'apposita procedura di interpello, per il definitivo transito nella giurisdizione tributaria;
  • un'ulteriore procedura di interpello per la copertura delle posizioni vacanti nelle sedi giudiziarie individuate dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;
  • la possibilità di riammissione in servizio nei ruoli della magistratura di provenienza dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili o militari che avevano precedentemente optato per il transito nella giurisdizione tributaria;
  • un'autorizzazione al MEF per l'assunzione di complessive 576 unità di magistrati tributari.

La legge n. 130 del 2022, inoltre, attribuisce alla competenza del giudice monocratico in primo grado le controversie entro il limite di 3.000 euro di valore, con l'obiettivo di deflazionare il contenzioso delle Corti di giustizia tributaria di primo grado, sottraendo alla giudice collegiale la decisione su controversie di modico valore.

Con la medesima finalità deflattiva, la riforma istituisce presso la Corte di Cassazione una sezione civile specifica per la trattazione delle controversie in materia tributaria. Spetterà al Primo presidente della Cassazione adottare provvedimenti organizzativi adeguati al fine di stabilizzare gli orientamenti di legittimità e di agevolare la rapida definizione dei procedimenti pendenti presso la Corte di cassazione in materia tributaria, favorendo l'acquisizione di una specifica competenza da parte dei magistrati assegnati alla suddetta sezione.

Ulteriori disposizioni, intervenendo sul decreto legislativo n. 546 del 1992:

  • introducono la possibilità per il giudice tributario di ammettere la prova testimoniale, in forma scritta;
  • prevedono un addebito delle spese di giudizio, maggiorate del 50 per cento, per la parte che dopo aver rifiutato una proposta di conciliazione si veda riconosciuta nel merito una pretesa inferiore a quanto previsto in sede di conciliazione;
  • prevedono che in caso di rigetto del reclamo o di mancato accoglimento della proposta di mediazione, la soccombenza di una delle parti, in accoglimento delle ragioni già espresse in sede di reclamo o mediazione, comporti per la stessa la condanna al pagamento delle relative spese di giudizio;
  • introducono l'istituto della conciliazione su proposta della corte di giustizia tributaria;
  • disciplinano la possibilità per le parti di partecipare all'udienza da remoto.

ultimo aggiornamento: 31 luglio 2024
 
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