La proposta di legge C. 552, di iniziativa parlamentare, è volta ad aumentare da 45 a 60 giorni lo sconto concesso per ogni semestre di pena scontato ai fini della liberazione anticipata dei detenuti. Prevede, inoltre, che la relativa decisione sia demandata al direttore dell'istituto penitenziario. Per i due anni successivi all'entrata in vigore della legge è inoltre previsto un regime temporaneo che consente la detrazione di 75 giorni per semestre di pena.
Il provvedimento, che consta di 2 articoli, incide sull'istituto della liberazione anticipata, ovvero la detrazione di un determinato numero di giorni (attualmente 45) per ogni semestre di pena scontata al condannato a pena detentiva che abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione.
Nel dettaglio, l'art. 1 modifica l'ordinamento penitenziario (l. n. 354 del 1975) al fine di:
L'art. 2 prevede una misura temporanea, da applicare per i due anni successivi alla data di entrata in vigore della legge, che consente ai condannati che abbiano già usufruito della liberazione anticipata a decorrere dal 1° gennaio 2016, di beneficiare di una detrazione di pena di 75 giorni per ogni semestre di pena scontato, a condizione che nel corso dell'esecuzione della misura successiva alla concessione del beneficio abbiano continuato a dare prova di partecipazione all'opera di rieducazione. Tale detrazione si applica anche ai semestri di pena in corso di espiazione alla data del 1° gennaio 2016.