provvedimento 28 marzo 2024
Studi - Cultura Studi - Giustizia Disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico (legge n. 25 del 2024)

E' stata pubblicata la legge 4 marzo 2024, n. 25, recante "Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico" (AC 835-A), che opera su due versanti:

  • quello del monitoraggio e dell'analisi del fenomeno, mediante l'istituzione di un apposito Osservatorio nazionale, accompagnato da iniziative informative e di sensibilizzazione;
  • quello penale, introducendo delle aggravanti per i delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico od ausiliario della scuola.
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Il provvedimento si compone di 7 articoli.

L'articolo 1 introduce l'Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico presso il Ministero dell'istruzione e del merito. L'organo è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con decreto del ministero, di concerto con il Ministero dell'interno e il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

 

L'articolo 2 prevede che il Ministro dell'istruzione e del merito promuova iniziative di informazione e di sensibilizzazione sull'importanza del rispetto del lavoro del personale scolastico, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale.

 

L'articolo 3 istituisce, il 15 dicembre di ogni anno e senza effetti civili, la "Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico", volta a sensibilizzare la popolazione promuovendo una cultura che condanni ogni forma di violenza contro il personale scolastico. 

 

Gli articoli 4, 5 e 6 recano modifiche al codice penale.

Si ricorda che, ai fini dell'applicazione della legge penale, secondo la giurisprudenza, il  dirigente scolastico e il docente rivestono la qualifica di pubblici ufficiali in quanto, ai sensi dell'art. 357 c.p., esercitano una funzione disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi attraverso atti autoritativi e certificativi, mentre il  personale ATA riveste la  qualifica di incaricato di pubblico servizio.

L'articolo 4, modifica l'art. 61 c.p. (Circostanze aggravanti comuni) al fine di inserire (n. 11-novies) un'ulteriore circostanza aggravante comune consistente nell'aver agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico od ausiliario della scuola.

 

L'articolo 5 modifica l'art. 336 c.p. (Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale) ai sensi del quale è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio per costringerlo a compiere un atto contrario ai propri doveri o a omettere un atto dell'ufficio o del servizio (primo comma).

La novella di cui al comma 1, lett. a) è volta ad introdurre - con riguardo alla suddetta fattispecie di reato - una circostanza aggravante a effetto speciale, aggiungendo all'art. 336 c.p. un secondo comma che prevede che la pena sia aumentata fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola.

Inoltre, il comma 1, lett. b), modifica il vigente secondo comma dell'art. 336 c.p. (che a seguito delle novelle introdotte dalla lett. a diverrebbe il terzo comma) il quale prevede una circostanza attenuante, quando il fatto sia commesso per costringere il pubblico ufficiale o l'incaricato del pubblico servizio a compiere un atto del proprio ufficio o servizio.

La novella interviene al fine di coordinare il riferimento contenuto nella vigente formulazione della norma con la modifica apportata dalla lett. a) e dunque specificare che la fattispecie descritta nel comma secondo dell'art. 336 c.p. si applica anche ai dirigenti scolastici e al personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola.

 

L'articolo 6, modifica l'art. 341-bis c.p. (Oltraggio a pubblico ufficiale) il quale prevede che sia punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l'onore e il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni (primo comma).

Anche in relazione a tale fattispecie di reato, la novella interviene al fine di introdurre una circostanza aggravante a effetto speciale, aggiungendo, dopo il primo comma, un comma volto a prevedere che la pena sia aumentata fino alla metà se il fatto è commesso nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola.

L'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Per approfondimenti consulta il dossier.

ultimo aggiornamento: 28 marzo 2024
 
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