tema 4 novembre 2024
Studi - Cultura Le misure destinate agli studenti delle scuole

Nel corso della XVIII e della corrente legislatura, diverse sono state le disposizioni legislative approvate con destinatari gli studenti delle scuole e il loro diritto allo studio

In particolare, i più recenti interventi riguardanti gli studenti delle scuole, oltre a quelli adottati per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Coronavirus (COVID-19), per i quali si rinvia all'apposito Tema, hanno riguardato: la previsione in base alla quale, a partire dall'anno scolastico 2020/2021, la valutazione  degli apprendimenti degli alunni della scuola primaria è espressa attraverso un giudizio descrittivo (e non più in decimi); la sostituzione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro con i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) e, al contempo, l'introduzione di misure volte a rafforzare l'apprendimento delle competenze professionali richieste dal mercato del lavoro; l'incremento delle risorse per il sistema integrato di istruzione e formazione dalla nascita a 6 anni; l'introduzione, dall'a.s. 2020/2021, dell'insegnamento dell'educazione civica nel primo e nel secondo ciclo di istruzione; l'istituzione di fondi per il finanziamento di iniziative in materia di educazione ambientale e di sviluppo sostenibile; la previsione di contributi a favore delle scuole statali e paritarie e di alcune categorie di studenti per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore; la possibilità di azzerare o ridurre la quota corrisposta dalle famiglie per il servizio di trasporto scolastico; l'incremento delle risorse e la modifica della disciplina per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità.

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I percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO)

La L. di bilancio 2019 (L. 145/2018: art. 1, commi 784-787) – come anticipato - ha ridenominato i percorsi di alternanza scuola-lavoro – divenuti obbligatori a seguito della L. 107/2015 - in "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento" (PCTO) e, già a decorrere dall'a.s. 2018/2019, ne ha ridotto il numero di ore minimo complessivo da svolgere.

In particolare, i nuovi percorsi sono svolti per una durata complessiva minima di:

  • 210 ore nel triennio terminale dei percorsi di istruzione professionale (a fronte delle previgenti 400 ore);
  • 150 ore nel secondo biennio e nel quinto anno degli istituti tecnici (a fronte delle previgenti 400 ore);
  • 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei percorsi liceali (a fronte delle previgenti 200 ore).

  Le linee guida per l'organizzazione dei nuovi percorsi sono state emanate con DM 744 del 4 settembre 2019.

Si ricorda, poi, che in attuazione dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo n. 61 del 2017, che ha previsto l'istituzione della Rete nazionale delle scuole professionali, è stato adottato il decreto ministeriale 23 dicembre 2021, recante "Definizione dei criteri e delle modalita' per l'organizzazione e il funzionamento della rete nazionale delle scuole professionali".

Successivamente, il decreto-legge n. 48 del 2023 (legge n. 85 del 2023) ha integrato, con l'art. 17, commi 4 e 5, la vigente disciplina relativa ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO), contenuta nei commi da 784 a 787 dell'art. 1 della citata legge di bilancio per il 2019 (L. 145/2018). In particolare, il comma 4:

- stabilisce il principio per cui la progettazione dei PCTO deve essere coerente con il piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio offerti dalle istituzioni scolastiche;

- a tal fine, impone alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione l'individuazione, nell'ambito dell'organico dell'autonomia e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del docente coordinatore di progettazione (nuovo comma 784-bis);

- demanda a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito l'individuazione delle modalità per effettuare il monitoraggio qualitativo dei PCTO (nuovo comma 784-ter);

- prevede l'integrazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) da parte delle imprese iscritte nel registro nazionale per l'alternanza con un'apposita sezione con l'indicazione delle misure specifiche di prevenzione dei rischi e dei dispositivi di protezione individuale (DPI) da adottare per gli studenti nei PCTO (nuovo comma 784-quater).

Il comma 5, novellando l'art. 1 della L. n. 107/2015:

- prevede che la sezione speciale del registro delle imprese, a cui devono essere iscritte le imprese per l'alternanza scuola-lavoro, deve consentire la condivisione di ulteriori informazioni, oltre quelle già previste, relativamente a ciascuna impresa iscritta (lettera a), che modifica in tal senso il comma 41, lettera b), dell'articolo 1);

- stabilisce che il registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro e la piattaforma dell'alternanza scuola-lavoro istituita presso il Ministero dell'istruzione e del merito, ridenominata «Piattaforma per i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento», devono assicurare l'interazione e lo scambio di informazioni e di dati per la proficua progettazione dei PCTO (lettera b), che introduce il nuovo comma 41-bis all'articolo 1).

Il medesimo art. 17 del D.L. 48 del 2023, poi, ha istituito un Fondo per il riconoscimento di una misura di sostegno economico in favore dei familiari degli studenti, ivi compresi quelli universitari o dei percorsi di istruzione e formazione professionale, deceduti a seguito di infortuni occorsi, successivamente al 1° gennaio 2018, durante le attività formative. La definizione dei requisiti e dei criteri di determinazione della misura di sostegno, nonché delle modalità di accesso al Fondo, è demandata a un decreto ministeriale. La dotazione del Fondo è pari a 10 milioni di euro per il 2023 e, a decorrere dal 2024, a 2 milioni di euro annui (commi 1-3). In attuazione della predetta disposizione, è stato adottato il decreto ministeriale 25 settembre 2023, recante "Definizione dei requisiti e delle modalita' d'accesso al Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni, nonche' quantificazione del sostegno economico erogato".

L'art. 18 del medesimo provvedimento, infine, prevede in via transitoria, con riferimento all'anno scolastico 2023-24 e all'anno accademico 2023-24, un'estensione dell'ambito di applicazione dell'assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro nei settori dell'istruzione e della formazione - ivi comprese la formazione superiore (anche universitaria) e la formazione aziendale -. In base a tale estensione, le categorie di soggetti analiticamente individuati dal comma 2 - operanti nei suddetti settori come docenti o con altre funzioni o ivi attivi come studenti o allievi - sono comprese nel regime assicurativo in relazione agli eventuali infortuni occorsi in occasione delle attività di insegnamento-apprendimento. La norma vigente a regime comprende invece nell'ambito dell'assicurazione, con riferimento ai summenzionati settori dell'istruzione e della formazione, esclusivamente gli infortuni occorsi in occasione di esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche o esercitazioni di lavoro - ferma restando l'inclusione nel regime assicurativo di alcune categorie di soggetti in relazione alle specifiche attività lavorative svolte. L'estensione temporanea in oggetto è posta esplicitamente al fine della valutazione dell'impatto della medesima estensione. L'art. 18 provvede anche (comma 3) alla quantificazione degli oneri finanziari derivanti dall'estensione transitoria, rinviando per la relativa copertura alle disposizioni di cui al successivo articolo 44, e reca (comma 4) una clausola per la conservazione nel conto dei residui delle eventuali risorse in oggetto non utilizzate alla chiusura dell'esercizio finanziario. La circolare dell'INAIL n. 45 del 2023 ha fornito informazioni operative per l'applicazione della predetta disposizione.

Da ultimo, il decreto-legge n. 113 del 2024 (legge n. 143 del 2024) amplia il periodo di estensione transitoria ai settori dell'istruzione e della formazione – ivi comprese la formazione superiore (anche universitaria) e la formazione aziendale – dell'ambito di applicazione della citata assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: l'ampliamento di cui sopra concerne l'anno scolastico e l'anno accademico 2024/2025, mentre la previsione già vigente – di cui all'art. 18, commi 1 e 2, del D.L. 48/2023 (L. 85/2023) – fa riferimento all'anno scolastico e anno accademico 2023/2024 (art. 9, commi 1 e 2).

Interventi per rafforzare l'apprendimento delle competenze professionali richieste dal mercato del lavoro

Il D.L. 34/2019 (L. 58/2019: art. 49-bis) ha previsto che, a decorrere dal 2021, è riconosciuto un incentivo in favore delle imprese che dispongono erogazioni liberali (per un importo non inferiore a € 10.000 nell'arco di un anno) per il potenziamento di laboratori e ambienti di apprendimento innovativi a favore di istituzioni scolastiche con percorsi di istruzione secondaria di secondo grado tecnica o professionale e assumono a tempo indeterminato giovani diplomati delle medesime istituzioni scolastiche. A tale fine, ha autorizzato una spesa pari a € 3 mln per il 2021 e a € 6 mln annui dal 2022.

In particolare, le tipologie degli interventi finanziabili con le erogazioni liberali – di cui possono beneficiare sia le scuole statali sia le scuole paritarie private e degli enti locali – riguardano:

  • laboratori professionalizzanti per lo sviluppo delle competenze;
  • laboratori e ambienti di apprendimento innovativi per l'utilizzo delle tecnologie;
  • ambienti digitali e innovativi per la didattica integrata;
  • attrezzature e dispositivi hardware e software per la didattica.

L'incentivo alle imprese consiste in una riduzione del versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL) ed è riconosciuto per un periodo massimo di 12 mesi dall'assunzione.

Successivamente, la legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022), in attuazione del PNRR, Missione 4 «Istruzione e ricerca» – Componente 1 «Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università», introduce una serie di misure volte a promuovere e potenziare le competenze e le discipline STEM (tale termine è l'acronimo di Science Technology Engineering Mathematics, cioè Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) in tutti i livelli del sistema educativo di istruzione e formazione, con particolare attenzione a favorire il riequilibrio di genere (art. 1, commi 548-554).

Si segnala, poi, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la riforma degli istituti tecnici e professionali (M4C1-R.1.1). Per l'attuazione di tale riforma, l'art. 26 del decreto-legge n. 144 del 2022, cosiddetto Aiuti-ter (L. 175/2022) prevede misure per la riforma degli istituti tecnici. L'art. 27 del medesimo decreto reca misure per la riforma degli istituti professionali. L'art. 28, infine, istituisce l'"Osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e professionale". E' stato quindi adottato il decreto ministeriale n. 232 del 1° dicembre 2023, concernente le modalità di funzionamento dell'Osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e professionale.

Sono stati inoltre adottati il decreto ministeriale n. 240 del 7 dicembre 2023, concernente il progetto nazionale di sperimentazione relativo all'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale e il decreto ministeriale n. 241 del 7 dicembre 2023, recante l'adozione delle Linee guida per lo sviluppo dei processi di internazionalizzazione per la filiera tecnica e professionale, in attuazione dell'art. 27, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144.

Inoltre, il decreto-legge n. 19 del 2024 (legge n. 56 del 2024) al fine di garantire il rispetto degli obiettivi previsti dal PNRR, reca talune modifiche ai criteri cui il Governo deve attenersi nella riforma degli istituti tecnici in corso. Le modifiche sono finalizzate, nel loro complesso, ad assicurare una maggiore aderenza dei curricoli degli istituti alle esigenze del tessuto produttivo nazionale. Il relativo articolo è costituito da un comma unico, suddiviso in due lettere, entrambe volte a modificare l'art. 26 del decreto-legge n. 144 del 2022 (legge n. 175 del 2022), che reca appunto misure per la riforma degli istituti tecnici (Missione 4, Componente 1, Riforma 1.1) (art. 15).

Da ultimo, è stata pubblicata la legge n. 121 del 2024, recante "Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale".

Inoltre, la legge n. 206 del 2023, recante "Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy", ha disposto le seguenti misure d'interesse scolastico:

- si istituisce il percorso liceale del «made in Italy», che si inserisce nell'articolazione del sistema dei licei, al fine di promuovere, in vista dell'allineamento tra la domanda e l'offerta di lavoro, le conoscenze, le abilità e le competenze connesse al made in Italy. Si prevede, quindi l'emanazione di un regolamento governativo con cui provvedere alla definizione del quadro orario degli insegnamenti e degli specifici risultati di apprendimento del percorso liceale del «made in Italy», sulla base di una serie di criteri. Si dispone inoltre che il suddetto regolamento sia adottato nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei princìpi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche nonché di spazi di flessibilità per l'adeguamento dell'offerta formativa alla vocazione economica e culturale del territorio. Si prevede poi che, nell'ambito della programmazione regionale dell'offerta formativa possono essere attivati, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i percorsi liceali del «made in Italy» a partire dalle classi prime e contestualmente l'opzione economico-sociale presente all'interno del percorso del liceo delle scienze umane confluisce nei percorsi liceali del made in Italy ferma restando, per le classi successive alla prima, la prosecuzione, ad esaurimento, dell'opzione economico-sociale. Si disciplina inoltre una procedura transitoria, nelle more dell'adozione del regolamento di cui sopra per la costituzione delle classi prime del percorso liceale del «made in Italy», su richiesta delle istituzioni scolastiche che erogano l'opzione economico-sociale del percorso del liceo delle scienze umane, e previo accordo tra l'ufficio scolastico regionale e la Regione, sulla base del quadro orario del primo biennio di cui all'Allegato A), subordinatamente alla sussistenza di una serie di condizioni. Si reca infine una disciplina specifica per il monitoraggio e la valutazione del percorso liceale del «made in Italy» da parte di un tavolo nazionale coordinato dal Ministero dell'istruzione e del merito (art. 18). Sono state quindi emanate la nota n. 41318 del 28 dicembre 2023 e la circolare ministeriale n. 2117 del 15 gennaio 2024, sulle iscrizioni alle classi prime del percorso del Liceo del made in Italy, per l'anno scolastico 2024/2025;

 - si dispone la costituzione della Fondazione denominata "Imprese e competenze per il made in Italy". La Fondazione ha il compito di promuovere il raccordo tra le imprese che rappresentano l'eccellenza del made in Italy, ivi comprese quelle titolari di Marchi Storici, e i Licei del made in Italy e lo scopo di diffondere la cultura d'impresa del made in Italy tra gli studenti, nonché di favorire iniziative mirate ad un rapido inserimento degli stessi nel mondo del lavoro. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e il Ministero dell'istruzione e del merito sono membri fondatori della fondazione e ne definiscono gli obiettivi strategici mediante atti di indirizzo. Per la costituzione della fondazione e per il funzionamento della stessa sono autorizzate, rispettivamente, la spesa in conto capitale di un milione di euro per l'anno 2024 e la spesa di 500 mila euro annui a decorrere dall'anno 2024. Il patrimonio della Fondazione può essere incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati. Inoltre, alla fondazione possono essere concessi in comodato gratuito beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. La fondazione conferisce ogni anno il premio di "Maestro del made in Italy" a imprenditori che si sono particolarmente distinti per la loro capacità di trasmettere il sapere e le competenze alle nuove generazioni nei settori di eccellenza del made in Italy. Per lo svolgimento dei propri compiti, la Fondazione, con convenzione, può avvalersi di personale messo a disposizione da enti e da altri soggetti pubblici e può avvalersi della collaborazione di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere, ovvero di università e di istituti di ricerca (art. 19).

Da ultimo, in materia di istruzione professionale, è stato adottato il decreto ministeriale 15 febbraio 2024, n. 58, recante "Regolamento recante la rimodulazione dell'Allegato 4 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 maggio 2018, n. 92, concernente la correlazione tra le figure di Operatore e Tecnico del nuovo Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali di cui all'Accordo Stato-regioni del 1° agosto 2019 e gli indirizzi di istruzione professionale, nonché l'integrazione dei codici ATECO degli indirizzi di studi contenuti nell'Allegato 2 del suddetto decreto".

Ulteriori disposizioni concernenti la scuola secondaria (esami di Stato etc.)

Si segnala il decreto-ministeriale n. 11 del 25 gennaio 2023, recante "Decreto di individuazione delle discipline oggetto della seconda prova scritta per l'Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione dell'anno scolastico 2022/2023 e scelta delle discipline affidate ai commissari esterni delle commissioni d'Esame". E' stata successivamnete emanata l'ordinanza n. 45 del 9 marzo 2023 con la quale si disciplina lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2022/2023.

Si segnalano altresi', sempre in relazione all'a.s. 2022/2023:

  • il decreto ministeriale n. 81 del 5 maggio 2023 recante "Disposizioni per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione nelle classi sperimentali autorizzate – a.s. 2022/2023", con riferimento ai corsi quadriennali sperimentali autorizzati ai sensi del DPR 8 marzo 1999, n. 275;
  • il decreto ministeriale n. 80 del 5 maggio 2023, recante "Disposizioni per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione nelle sezioni con opzione internazionale tedesca funzionanti presso istituti statali e paritari – a.s. 2022/2023";
  • il decreto ministeriale n. 79 del 5 maggio 2023, recante "Disposizioni per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione nelle sezioni con opzione internazionale spagnola funzionanti presso istituti statali e paritari – a.s. 2022/2023;
  • il decreto ministeriale n. 78 del 5 maggio 2023, recante "Disposizioni per lo svolgimento dell'esame di Stato nelle sezioni con opzione internazionale cinese funzionanti presso il Convitto nazionale "V. Emanuele II" di Roma, presso il Convitto nazionale "Umberto I" di Torino, presso il Convitto nazionale " Cicognini" di Prato, presso l'Educandato statale "Collegio Uccellis" di Udine, presso il Convitto nazionale "Vittorio Emanuele II" di Cagliari e presso il Convitto nazionale "Canopoleno" di Sassari - a.s. 2022/2023";
  • il decreto ministeriale n. 77 del 5 maggio 2023, recante "Disposizioni per lo svolgimento dell'esame di Stato nelle sezioni di liceo classico europeo – a.s. 2022/2023";
  • il decreto ministeriale n. 76 del 5 maggio 2023, recante "Disposizioni per lo svolgimento dell''esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie con progetti EsaBac ed EsaBac techno – a.s. 2022/2023";
  • la Nota n. 15851 del 12 maggio 2023, recante "Adempimenti di carattere operativo e organizzativo relativi all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione - anno scolastico 2022-2023".

Si ricorda, inoltre, il decreto ministeriale n. 43 del 3 marzo 2023, con il quale, in relazione agli studenti-atleti di alto livello iscritti agli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali e paritari del territorio nazionale, è stato rinnovato il progetto sperimentale didattico, al fine di superare le criticità che possono riscontrarsi durante il percorso scolastico di tali studenti.

Da ultimo, è stata adottata l'ordinanza n. 55 del 22 marzo 2024, che disciplina lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2023/2024.

Si segnala, infine, il decreto ministeriale n. 108 del 4 giugno 2024, recante "Programma per la valorizzazione delle eccellenze per l'a.s. 2024/2025".

L'Anagrafe nazionale dell'istruzione 

Si segnala, infine, il decreto ministeriale 7 dicembre 2023, n. 234, recante "Regolamento sulle modalità di attuazione e funzionamento dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione".

ultimo aggiornamento: 9 ottobre 2024

Preliminarmente si ricorda, con riguardo alla disciplina per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, che le novità introdotte con il d.lgs. 66/2017 sono state modificate con il d.lgs. 96/2019 che, tra l'altro, ha previsto la costituzione di Gruppi di lavoro operativo per l'inclusione dei singoli alunni con disabilità – composti dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori dell'alunno, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica, che interagiscono con l'alunno stesso, nonché con il supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare – che hanno il compito di redigere il Piano educativo individualizzato, compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno.

 Il d.lgs. 66/2017 ha stabilito che la valutazione della qualità dell'inclusione scolastica diventa parte integrante del procedimento di valutazione delle scuole (DPR 80/2013).

Alcuni interventi della XVIII legislatura sono consistiti nell'assegnazione di risorse specifiche.

In particolare, L. di bilancio 2019  (L. 145/2018: art. 1, comma 561) ha autorizzato l'ulteriore spesa di € 25 mln annui, per il periodo 2019-2021, per l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali (art. 13, comma 3, L. 104/1992), nonché per i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per i medesimi alunni o per quelli in situazione di svantaggio (art. 139, comma 1, lett. c), d.lgs. 112/1998 e le risorse per il periodo 2019-2021 ammontavano complessivamente a € 100 mln annui. Al contempo, la stessa L. di bilancio 2019 ha autorizzato (art. 1, comma 1138, lett. b)) una spesa di € 5,03 mln per il 2019, al fine di realizzare misure di accompagnamento per le scuole per l'attuazione delle novità in materia di inclusione scolastica degli studenti con disabilità introdotte dal d.lgs. 66/2017.

Analogo finanziamento è stato successivamente previsto dai commi 179 e 180 dell'art. 1, della L. di bilancio 2022 (L. n. 234/2021) che, allo scopo, ha istituito - presso il Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 2080), per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - l'apposito "Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità", con una dotazione di € 100 mln annui a decorrere dal 2022, destinato al potenziamento dei servizi indicati per gli alunni con disabilità delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e di secondo grado. In attuazione della predetta disposizione, è stato adottato il decreto ministeriale 10 agosto 2022, recante "Riparto del contributo di 100 milioni di euro di cui al Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilita' per l'anno 2022 in favore delle regioni a statuto ordinario, che provvedono ad attribuirlo alle province e alle citta' metropolitane che esercitano le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilita' fisiche o sensoriali".

La medesima legge di bilancio 2022 ha disposto, all'art. 1, comma 174, l'assegnazione di una quota delle risorse del Fondo di solidarietà comunale – di importi variabili da € 30 mln per il 2022 a € 120 mln annui a decorrere dal 2027 – allo scopo di incrementare il numero di studenti disabili della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, privi di autonomia, a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica (in attuazione della predetta disposizione, è stato adottato - da ultimo - il decreto ministeriale 17 maggio 2023, recante "Riparto del contributo di 50 milioni di euro, per l'anno 2023, ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna per il potenziamento del servizio di trasporto degli studenti con disabilità e definizione dei relativi obiettivi di servizio e delle modalità di monitoraggio").

Essa, infine, ha incrementato di € 20 mln per il 2022 il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali, al fine di garantire nelle stesse assistenza e supporto psicologici. Nello specifico, il predetto incremento è destinato a supportare il personale delle istituzioni scolastiche statali, gli studenti e le famiglie attraverso servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 1, commi 697 e 698). 

Si ricorda, poi, che la L. di bilancio 2020 (L. 160/2019: art. 1, comma 335) ha incrementato di € 12,5 mln per il 2020 il contributo destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità. Lo stesso contributo è poi stato incrementato di € 70 mln per il 2021 dalla L. di bilancio 2021 (L. 178/2020: art. 1, comma 514).

Al riguardo, si ricorda che il D.L. 42/2016 (L. 89/2016: art. 1-quinquies, comma 1) ha disposto la corresponsione di un contributo alle scuole paritarie di cui alla L. 62/2000, che accolgono alunni con disabilità, nel limite di spesa di € 23,4 mln annui a decorrere dal 2017. Il contributo è ripartito secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, tenendo conto, per ciascuna scuola paritaria, del numero degli alunni con disabilità accolti e della percentuale di alunni con disabilità rispetto al numero complessivo degli alunni frequentanti.

 

Inoltre, il decreto-legge n. 228 del 2021 (legge n. 15 del 2022), cosiddetto proroga termini, ha previsto, tra le altre, le seguenti misure:

  • proroga (dal 31 dicembre 2021) fino al 31 marzo 2022 – nuovo (e ultimo) termine dello stato di emergenza per l'epidemia da COVID-19 la possibilità di effettuare in videoconferenza le riunioni dei gruppi di lavoro operativo per l'inclusione a livello di istituzione scolastica. Si è inoltre introdotta la facoltà, anche dopo tale data, di poter continuare a effettuare in videoconferenza le sedute dei gruppi di lavoro, dandone comunicazione all'istituzione scolastica presso la quale sono istituiti (art. 5, comma 2);
  • autorizza una spesa nel limite di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 in favore degli enti gestori, aventi finalità non lucrative, delle scuole di servizio sociale, individuati ai sensi della disciplina nazionale e regionale vigente, al fine di corrispondere alle esigenze connesse sia all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sia al sostegno e alla progettazione e implementazione di attività in materia di istruzione e formazione. Lo stanziamento si aggiunge a quello già previsto - secondo identiche disciplina e misura annua - per il 2022. Inoltre, ai fini della copertura del suddetto stanziamento relativo agli anni 2023 e 2024, si riduce, nella stessa misura di 400.000 euro per ciascuno dei due anni, la dotazione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi (art. 5, comma 3-bis);
  • incrementa di 100 milioni di euro annui, a decorrere dal 2022, il Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità, introdotto dalla legge di bilancio 2022, modificandone la modalità di ripartizione delle risorse. A tal fine, si novella l'art. 1, comma 179, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022), disponendo che la dotazione del suddetto fondo sia incrementata da 100 a 200 milioni di euro (annui) a decorrere dal 2022. Alla copertura finanziaria si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 70, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) (art. 5-bis).

Successivamente, è stato quindi adottato il decreto ministeriale 10 agosto 2023 recante "Criteri di riparto del contributo di cento milioni di euro in favore delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2023 e modalita' di monitoraggio del Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilita'".

Inoltre, è stato adottato il decreto del Ministro della salute 14 settembre 2022, recante le "Linee guida per la redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica e del profilo di funzionamento tenuto conto della classificazione internazionale delle malattie (ICD) e della classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'OMS".

In seguito, è stato adottato il decreto direttoriale n. 265 del 27 febbraio 2023 recante "Ripartizione fondi Cap 1477/2 - Contributi alle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, in proporzione agli alunni con disabilità".

Si segnala, poi, il comunicato del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, dell'8 novembre 2023, concernente la pubblicazione delle risposte alle domande più frequenti (FAQ) riguardanti le modalità di utilizzo, monitoraggio e rendicontazione del Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità - anno 2023, di cui al decreto del Ministro dell'interno e del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'economia e delle finanze, del 24 agosto 2023.

Da ultimo, il decreto-legge n. 71 del 2024 (legge n. 106 del 2024) ha disposto le seguenti misure in materia:

  • si prevedeno - in via straordinaria e transitoria - norme per il potenziamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Nello specifico, per far fronte alla carenza di docenti specializzati sul sostegno, si introduce, sino al 31 dicembre 2025, in aggiunta all'offerta formativa delle università, una nuova offerta formativa di specializzazione sul sostegno, erogata da INDIRE, e dedicata a coloro che abbiano prestato servizio su posto di sostegno per almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti. Al fine dell'attivazione di tali percorsi, si prevede che il Ministro dell'istruzione e del merito, con proprio decreto, definisca il profilo professionale del docente specializzato, i contenuti dei crediti formativi dei percorsi di formazione attivati, i requisiti e le modalità per l'attivazione dei percorsi, i costi massimi (dei predetti percorsi), l'esame finale e la composizione della relativa commissione esaminatrice. A tal fine, si stabilisce che il Ministero dell'istruzione e del merito individui, ogni anno, sino al 31 dicembre 2025, il fabbisogno di docenti specializzati per il sostegno didattico degli alunni con disabilità (art. 6)
  • si prevede la possibilità di iscriversi a specifici percorsi di formazione, attivati dall'INDIRE, per coloro che: a) alla data di entrata in vigore del presente provvedimento (ossia al 1° giugno 2024) hanno conseguito, presso una università estera legalmente accreditata nel Paese di origine o altro organismo abilitato all'interno dello stesso una qualifica professionale o un titolo di formazione; e b) hanno pendente il procedimento di riconoscimento di tale titolo di formazione ovvero hanno in essere un contenzioso amministrativo per mancata conclusione del procedimento di riconoscimento. Si dispone poi che, con il superamento di tali percorsi di formazione, si consegue un solo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, relativo al grado di istruzione del percorso di formazione scelto. Si prevede, inoltre, che con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, siano definiti i criteri di ammissibilità dei titoli di cui sopra e i corrispondenti requisiti di qualità, nonché i contenuti formativi dei percorsi di cui all'articolo in esame, riferiti ai diversi gradi di istruzione e alle distinte tipologie dei medesimi titoli. Tale decreto definisce altresì le ulteriori modalità di attuazione dei suddetti percorsi (art. 7);
  • si dettano misure finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno, promuovendo i diritti degli studenti con disabilità, e a favorire la serenità della relazione educativa. Ciò, in particolare, intervenendo sull'art. 14 del decreto legislativo n. 66 del 2017, recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità". In particolare, nel caso di richiesta da parte della famiglia, e valutato, da parte del dirigente scolastico, l'interesse del discente, nell'ambito dell'attribuzione degli incarichi di supplenza, al docente in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni con disabilità può essere proposta la conferma, con precedenza assoluta rispetto al restante personale a tempo determinato, sul medesimo posto di sostegno assegnatogli nel precedente anno scolastico. A tal fine, si prevede l'adeguamento del regolamento che disciplina lo svolgimento delle supplenze dei docenti (art. 8);
  • si indicano quali siano i territori, a livello provinciale, in cui avviare le attività di sperimentazione della durata di dodici mesi, delle disposizioni relative alla valutazione di base disciplinata dal decreto legislativo n. 62 del 2024, in materia di disabilità, le cui disposizioni entrano in vigore a partire dal 30 giugno 2024. Si prevede inoltre che la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità realizzi le attività di cui sopra avvalendosi di esperti, nel numero massimo di 30, avvalendosi di Formez PA  e stipulando protocolli di intesa e convenzioni con i soggetti destinatari delle attività formative. Si prevede poi il limite di spesa di 3 milioni di euro, per l'anno 2024, per le predette attività che non prevedono l'avvalimento di esperti. Si dispone altresì che gli incarichi attribuiti ai suddetti esperti, cessino il 31 dicembre 2024 (potendo essere prorogati non oltre il 31 dicembre 2025) e che possano essere attribuiti incarichi di esperto anche a titolo gratuito (nell'ambito del numero massimo di 30 esperti di cui sopra). Si dispone, poi, che gli incarichi (non a titolo gratuito) sono retribuiti in misura commisurata agli obiettivi assegnati e, comunque, nel limite massimo individuale di 20.000 euro e complessivo di 600.000 euro per l'anno 2024 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'Amministrazione. Si prevede inoltre che, con riferimento alle attività formative relative all'anno 2024, il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, d'intesa con il Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi degli esperti, della società o delle convenzioni e dei protocolli, si occupi di erogare concretamente la formazione e di svolgere tutte le attività organizzative ad essa accessorie. Per le predette attività si provvede nel limite di spesa di 820.000 euro per l'anno 2024. Per la partecipazione alle attività formative non sono previsti alcun compenso, indennità, emolumento, gettone né altre utilità comunque denominate e le eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio, sono riconosciute ai partecipanti alle attività formative entro il limite di spesa di 1 milione di euro nel 2024. Si prevede, inoltre, che per l'attuazione delle disposizioni onerose di cui sopra, sia autorizzata la spesa di euro 5,54 milioni per l'anno 2024, disponendo la relativa copertura finanziaria. Si prevede altresì che, con decreto del Ministro della salute, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, siano individuati i criteri per l'accertamento della disabilità connessa ai disturbi dello spettro autistico, al diabete di tipo 2 e alla sclerosi multipla. Si differisce inoltre (dal 30 novembre 2024) al 30 novembre 2025 il termine per adottare il regolamento che provvede all'aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalità di accertamento dell'invalidità civile, della cecità civile, della sordità civile e della sordocecità civile. Si recano, infine, alcune modifiche all'articolo 31, comma 2 (in materia di Fondo per l'implementazione dei progetti di vita) e all'articolo 33, commi 3 e 4 (in materia di fase di sperimentazione della valutazione) del decreto legislativo n. 62 del 2024, che reca disposizioni concernenti la disabilità. (art. 9);
  • si incrementa il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, previsto dall'art. 1, comma 210, della legge n. 213 del 2023 (Legge di bilancio per il 2024). Inoltre, si introducono alcune modifiche all'art. 1, commi 213 e 214, della legge n. 213 del 2023 (Legge di bilancio per il 2024). In particolare, all'art. 1, comma 213, si aggiunge la lettera a-bis), la quale introduce, tra le finalità da finanziare con il Fondo istituito dal comma 210, il trasporto scolastico degli studenti con disabilità privi di autonomia delle scuole secondarie di secondo grado. All'art. 1, comma 214, si precisa altresì che l'utilizzo del Fondo per la finalità di cui al comma 213, lettera a-bis), è disposto a decorrere dal 2025 tenendo conto, fino alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e ove disponibili, dei costi standard relativi alla componente trasporto in favore degli studenti con disabilità, approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard (art. 9-bis);

  • si istituisce, in via sperimentale, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, finalizzato alla corresponsione, da parte degli organismi regionali per il diritto allo studio, di un assegno di cura forfettario a sostegno delle spese per la remunerazione di personale qualificato che assista lo studente universitario con disabilità gravissima durante le lezioni relative al proprio corso di studi (art. 15-bis). In attuazione della predetta disposizione, è stato adottato il decreto ministeriale n. 1604 del 27 settembre 2024, recante "Attuazione dell'art. 15-bis del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 in materia di sostegno in favore degli studenti con disabilità e con necessità di sostegno intensivo".
ultimo aggiornamento: 4 novembre 2024

Diritto allo studio

In materia di diritto allo studio si ricorda, preliminarmente, che il d.lgs. 63/2017 ha indicato le prestazioni che devono essere erogate da Stato, regioni ed enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze – ossia: servizi di trasporto e forme di agevolazione della mobilità (per gli alunni delle scuole primarie); servizi di mensa (per gli alunni di scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado); fornitura di libri di testo e di strumenti didattici indispensabili; servizi per gli studenti ricoverati e per l'istruzione domiciliare; esoneri dal pagamento delle tasse scolastiche; borse di studio – nonché le modalità per l'individuazione dei requisiti di eleggibilità per l'accesso alle medesime prestazioni.

Con particolare riguardo al servizio di trasporto scolastico, il D.L. 126/2019 (L. 159/2019: art. 3, comma 2) ha previsto la possibilità di ridurre o azzerare la quota di partecipazione corrisposta dalle famiglie, a determinate condizioni.

Inoltre, il D.L. 111/2019 (L. 141/2019: art. 3) ha autorizzato la spesa di € 10 mln per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il finanziamento di progetti sperimentali – presentati dai comuni con più di 50.000 abitanti interessati dalle procedure di infrazione comunitaria sulla qualità dell'aria – per la realizzazione o l'implementazione del servizio di trasporto scolastico con mezzi di trasporto ibridi o elettrici.

Successivamente, il decreto-legge n. 68 del 2022 (L. 139/2022) ha innovato la disciplina del mobility manager scolastico, recata dall'art. 5, comma 6, della legge n. 221 del 2015 (art. 8, commi 12-bis e 12-ter).

Inoltre, la legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021) ha prorogato al 2024 la previsione di riconoscimento alle fondazioni bancarie di un credito di imposta pari al 75% dei contributi versati al Fondo sperimentale per il contrasto della povertà educativa minorile, istituito dall'art. 1, comma 392, della legge n. 208 del 2015 (L. di stabilità per il 2016). A tal fine, si autorizza la spesa di € 25 mln per il 2024 (art. 1, commi 135 e 136). Essa, inoltre, ha previsto la possibilità di derogare, a determinate condizioni, al numero minimo di alunni per classe, al fine di favorire l'efficace fruizione del diritto all'istruzione anche da parte dei soggetti svantaggiati e di contrastare la dispersione scolastica (art. 1, commi 344-347). Ha infine istituito - presso il Ministero dell'istruzione - e disciplinato, il Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, con una dotazione di 2 milioni di euro per il 2022 (art. 1, commi 671-674). In attuazione della predetta disposizione, per l'assegnazione dei fondi, è stato adottato il decreto direttoriale n. 1176 del 2022.

 

Successivamente, l'art. 46 del decreto-legge n. 50 del 2022 (legge n. 91 del 2022) ha previsto che, per l'anno scolastico 2021/2022, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, possano essere adottate specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione dei profughi ucraini accolti nelle scuole italiane.

Si segnalano poi:

- il DM n. 73 del 28 aprile 2023, recante "Adozione della Direttiva recante linee di indirizzo per le iniziative in materia di semplificazione e il Piano di semplificazione per la Scuola";

- il DM 8 agosto 2023, recante "Riparto del fondo per le mense scolastiche biologiche per l'anno 2023";

- il DM n. 72 dell'11 aprile 2024, con il quale è stato approvato il "Piano per il potenziamento delle competenze, per l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni per gli anni scolastici 2023/24 e 2024/2025" (qui la relativa circolare);

- il DM 29 aprile 2024, recante "Modifica del decreto 18 dicembre 2017, recante «Criteri e requisiti delle mense scolastiche biologiche".

Successivamente, il decreto-legge n. 71 del 2024 (legge n. 106 del 2024):

- consente, a decorrere dall'a.s. 2025/2026, l'assegnazione, nei limiti delle risorse di organico disponibili a livello nazionale, di un docente dedicato all'insegnamento dell'italiano per stranieri per le classi aventi un numero di studenti stranieri, che si iscrivono per la prima volta al Sistema nazionale di istruzione e che non sono in possesso delle competenze linguistiche di base in lingua italiana, pari o superiore al 20 per cento degli studenti della classe. Nella programmazione dei posti da assegnare alle procedure di concorso ordinario per docenti della scuola secondaria, il Ministero dell'istruzione e del merito tiene conto del fabbisogno per la classe di concorso «Lingua italiana per discenti di lingua straniera» (classe di concorso A-23) derivante dall'applicazione della predetta disposizione. Ai fini dell'accertamento obbligatorio delle competenze in ingresso in lingua italiana secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), nonché per la predisposizione dei Piani didattici personalizzati finalizzati al pieno inserimento scolastico degli studenti stranieri che si iscrivono, per la prima volta, al Sistema nazionale di istruzione, le istituzioni scolastiche possono stipulare accordi con i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), anche avvalendosi delle risorse di cui al comma 3 e, in ogni caso, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Si stabilisce poi che, a decorrere dall'a.s. 2024/2025, le istituzioni scolastiche promuovono attività di potenziamento didattico in orario extracurricolare a valere sulle risorse di cui al Programma nazionale «PN Scuola e competenze 2021-2027», in attuazione del regolamento (UE) 2021/1060, e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021-2027 e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma. Si integra, inoltre, il contenuto obbligatorio del decreto annuale del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale è tra l'altro rilevato il personale cessato o che abbia chiesto di cessare a qualsiasi titolo. Tale decreto deve definire anche: a) il numero delle classi con una percentuale di studenti stranieri che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione e che non sono in possesso delle competenze linguistiche di base in lingua italiana, pari o superiore al 20 per cento degli studenti della classe; e b) il relativo numero dei posti di docente (art. 11);

- detta misure urgenti in materia di welfare studentesco, stabilendo che i tetti di spesa dell'intera dotazione libraria necessaria per ciascun anno della scuola secondaria di I e II grado sono adeguati al tasso di inflazione programmata. Incrementa poi di 3 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2025, l'autorizzazione di spesa per la fornitura gratuita, totale o parziale, di libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti (art. 14-ter).

Da ultimo, il decreto-legge n. 160 del 2024 ha previsto un incremento di 4 milioni di euro, per il 2024, dell'autorizzazione di spesa relativa alla fornitura dei libri di testo alle famiglie meno abbienti, per mezzo di un'integrazione dell'art. 23 del decreto-legge n. 95 del 2012, con l'introduzione del comma 5-bis (art. 11).

Il Programma nazionale "Scuola e competenze"

Il decreto-legge n. 60 del 2024 (legge n. 95 del 2024) cosiddetto "Coesione", all'art. 29, commi 1, 2 e 3, prevede tre distinti piani, a valere sul Programma nazionale «Scuola e competenze» (approvato dalla decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 9045 final, come modificata dalla decisione C(2023) 6885 final), nell'ambito del periodo di programmazione dell'Unione europea 2021-2027, a beneficio delle (attuali 7) regioni meno sviluppate d'Italia (ossia Molise, Basilicata, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna, come riportato nell'allegato 1 della decisione di esecuzione (UE) 2021/1130, che definisce l'elenco delle regioni ammissibili al finanziamento per il periodo 2021-2027). In particolare, il comma 1 autorizza, per tali regioni, un piano di complessivi 200 milioni di euro per il potenziamento delle infrastrutture per lo sport nelle scuole; il comma 2 autorizza un piano di complessivi 150 milioni di euro per la realizzazione di laboratori innovativi e avanzati per lo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali, al fine di potenziare l'istruzione tecnica e professionale; il comma 3 autorizza, infine, un piano di complessivi 100 milioni di euro per la fornitura di arredi didattici innovativi, al fine di rafforzare e migliorare l'offerta educativa nella fascia di età 0-6 anni.

Si segnalano, poi, il decreto ministeriale n. 72 dell'11 aprile 2024, recante "Piano per la definizione di percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023- 2024 e 2024-2025 (c.d. Piano Estate) a valere sulle risorse di cui al PN "Scuola e competenze" 2021-2027" e il decreto ministeriale n. 102 del 27 maggio 2024, recante "Destinazione di risorse per interventi integrati di riduzione dell'abbandono scolastico e per il potenziamento delle competenze nelle istituzioni scolastiche delle regioni del Centro-Nord, nell'ambito del Programma Nazionale "Scuola e competenze 2021-2027", in attuazione del regolamento (UE) 2021/1060 e del Programma operativo complementare "Per la Scuola 2014-2020".

ultimo aggiornamento: 31 ottobre 2024

L'introduzione dell'insegnamento dell'educazione civica nel primo e nel secondo ciclo di istruzione

  La L. 20 agosto 2019, n. 92 ha previsto, a decorrere dal 1° settembre dell'anno scolastico successivo alla data della sua entrata in vigore (5 settembre 2019) – dunque, dall'a.s. 2020/2021 -  l'introduzione dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, per un numero di ore annue non inferiore a 33 (corrispondente a 1 ora a settimana), da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti, e l'avvio di iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile nella scuola dell'infanzia.

L'insegnamento ha sostituito quello di Cittadinanza e Costituzione, introdotto dal D.L. 137/2008 (L. 169/2008: art. 1).

Successivamente, il D.L. 126/2019 (L. 159/2019: art. 7) ha precisato che l'introduzione di tale insegnamento non determina un incremento della dotazione organica complessiva né l'adeguamento dell'organico dell'autonomia alle situazioni di fatto oltre i limiti del contingente previsto dalla L. 107/2015.

Le Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica sono state emanate con DM n. 35 del 20 giugno 2020.

Si segnala che il Ministero dell'istruzione ha attivato uno specifico Portale sull'educazione civica.

Successivamente, con DM n. 9 del 7 gennaio 2021 sono state disciplinate le modalità attuative per la realizzazione di collaborazioni scuola - territorio per esperienze extrascolastiche di educazione civica.

In seguito, è stato adottato il DM n. 158 del 3 agosto 2023, recante "Linee guida per l'insegnamento dell'Educazione civica - Modifiche del D.M. n. 35 del 22/06/2020 e del D.M. n. 336 del 23/11/2021".

Da ultimo, è stato adottato il DM n. 183 del 7 settembre 2024, recante "Adozione delle Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica" (qui il comunicato stampa).

L'istituzione di fondi per il finanziamento di iniziative in materia di educazione ambientale e di sviluppo sostenibile

 

Il D.L. 111/2019 (L. 141/2019: art. 1-ter) ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo denominato "Programma #iosonoAmbiente", con una dotazione di € 2 mln per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, destinato a finanziare progetti, iniziative, programmi e campagne, comprese le attività di volontariato degli studenti, finalizzati alla diffusione dei valori della tutela dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, nonché alla promozione di percorsi di conoscenza e tutela ambientale.

Successivamente, la L. di bilancio 2021 (L. 178/2020 : art. 1, comma 759) ha istituito nello stesso stato di previsione un Fondo con una dotazione di € 4 mln per ciascuno degli anni 2021 e 2022, volto alla realizzazione di progetti pilota di educazione ambientale, per gli studenti degli istituti comprensivi delle scuole, dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, site nei comuni presenti in aree protette naturalistiche. I criteri e le modalità di riparto del Fondo devono essere definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

I contributi alle scuole e agli studenti per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore

La L. di bilancio 2020 (L. 160/2019: art. 1, commi 389-392) ha previsto che, dal 2020, alle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado che acquistano uno o più abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale, è attribuito un contributo fino al 90% della spesa.

Inoltre, sempre dal 2020, alle scuole secondarie di primo grado statali e paritarie che adottano, nell'ambito del piano triennale per l'offerta formativa (PTOF), programmi per la promozione della lettura critica e per l'educazione ai contenuti informativi, è attribuito un contributo fino al 90% della spesa per l'acquisto di uno o più abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale.

Inoltre, a decorrere dall'a.s. 2020-2021, gli studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie che partecipano, nella scuola di appartenenza, a programmi per la promozione della lettura critica e per l'educazione ai contenuti informativi, possono concorrere, per il tramite della stessa scuola, all'assegnazione di un contributo per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani e periodici, anche in formato digitale. Per il primo anno scolastico di applicazione, i contributi sono stati destinati solo agli studenti frequentanti la prima classe della scuola secondaria di secondo grado. Ai fini indicati, tale legge ha stanziato € 20 mln annui dal 2020. In attuazione di quanto sopra, è intervenuto il DPCM 4 maggio 2020. 

Da ultimo, la legge di bilancio 2024 (legge n. 213 del 2023) generalizza, a decorrere dall'a.s. 2024-2025, il contributo fino al 90 per cento della spesa per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani, anche in formato digitale, per tutte le istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado, sostituendo l'art. 1, comma 389, della legge di bilancio per il 2020 (L. n. 160/2019). In attuazione di quanto sopra, è stato adottato il DPCM 24 luglio 2024, recante i criteri e le disposizioni applicative per l'accesso ai contributi a favore delle istituzioni scolastiche, statali e paritarie. Si prevede, inoltre che, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le disposizioni di cui all'art. 1, commi 390 e 391, della medesima legge n. 160 del 2019, in materia di contributi per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani o periodici, anche per mezzo della Carta dello studente «IoStudio», siano abrogate (art. 1, commi 320 e 321).

L'alfabetizzazione mediatica e digitale dei minori e l'educazione alle relazioni

Il decreto-legge n. 123 del 2023 (legge n. 159 del 2023), cosiddetto "Caivano", all'art. 14 ha disposto, al comma 1, che il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri promuova studi ed elabori linee guida rivolte ai fruitori di dispositivi di comunicazione elettronica e di applicazioni di controllo parentale. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, i Centri per la famiglia offrono consulenza e servizi in merito alla alfabetizzazione mediatica e digitale dei minori. Il comma 3 prevede, poi, che il medesimo Dipartimento per le politiche della famiglia e il Ministero delle imprese e del made in Italy avviino annualmente campagne di informazione sull'uso consapevole della rete e sui rischi connessi. Secondo il comma 4l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni predispone, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione per l'Autorità politica con delega alle politiche per la famiglia sull'impatto dell'attuazione dell'art. 13 del provvedimento in esame (relativo alle applicazioni di controllo parentale nei dispositivi di comunicazione elettronica), nonché del nuovo art. 13-bis, con particolare riferimento all'attuazione della misura di verifica della maggiore età per l'accesso a siti pornografici. Il comma 5, poi, prevede che entro il 31 maggio di ciascun anno, l'Autorità politica con delega alle politiche per la famiglia presenti una relazione annuale al Parlamento sull'attuazione del precedente articolo 13, del nuovo art. 13-bis e del presente articolo 14, sulla base, in particolare, della relazione di cui al precedente comma 4. Il comma 5-bis, infine, contiene una clausola di invarianza finanziaria degli oneri dell'articolo.

Successivamente, è stata emanata la direttiva del Ministro dell'istruzione e del merito n. 83 del 24 novembre 2023, riguardante i percorsi progettuali per le scuole in tema di "Educazione alle relazioni".

Si segnala, da ultimo, la legge n. 70 del 2024, recante "Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo".

ultimo aggiornamento: 25 settembre 2024

Oltre a quanto già rilevato incidentalmente in precedenza, si ricorda che la legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021) ha assegnato alle scuole paritarie dell'infanzia un contributo aggiuntivo di € 20 mln per il 2022. In particolare, il contributo è ripartito secondo modalità e criteri da definire con decreto del Ministro dell'istruzione.

 Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che, in base all' art. 1 della L. 62/2000, il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali.

In particolare, si definiscono scuole paritarie, e in quanto tali sono abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da determinati requisiti di qualità ed efficacia.

 

Con particolare riferimento ai contributi statali, si ricorda che l'art. 1, comma 636, della L. 296/2006 ha disposto che il Ministro dell'istruzione definisca annualmente, con apposito decreto, i criteri e i parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie e, in via prioritaria, a quelle che svolgono il servizio scolastico senza fini di lucro e che comunque non sono legate con società aventi fini di lucro o da queste controllate. In tale ambito i contributi sono assegnati secondo il seguente ordine di priorità: scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo e secondo grado.

Le risorse sono allocate sul cap. 1477/pg 1 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione (che presentava, all'inizio dell'esercizio finanziario 2022, risorse per € 512,8 mln per tale anno).

 

Successivamente, l'art. 1-quinquies, comma 1, del D.L. 42/2016 (L. 89/2016) – come modificato dall'art. 1, comma 616, della L. 232/2016 – ha disposto la corresponsione di uno specifico contributo alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, nel limite di spesa di € 23,4 mln annui a decorrere dal 2017. Ha, altresì, disposto che il contributo sia ripartito secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, tenendo conto, per ciascuna scuola paritaria, del numero degli alunni con disabilità accolti e della percentuale di alunni con disabilità rispetto al numero complessivo degli alunni frequentanti.

Ancora dopo, l'art. 1, comma 335, della L. 160/2019 (L. di bilancio 2020) ha incrementato di € 12,5 mln per il 2020 il contributo di cui all'art. 1- quinquies del D.L. 42/2016 (L. 89/2016), destinando l'incremento alle scuole dell'infanzia paritarie che accolgono alunni con disabilità.

Inoltre, l'art. 1, comma 574, della L. 178/2020 (L. di bilancio 2021) ha incrementato il contributo di cui all'art. 1- quinquies del D.L. 42/2016 (L. 89/2016) di € 70 mln per il 2021.

Le risorse per tale finalità sono allocate sul cap. 1477/pg 2 dello stato di previsione dello stesso Ministero dell'istruzione (che presentava, all'inizio dell'esercizio finanziario 2022, risorse per € 113,4 mln per tale anno).

 

Ulteriori risorse sono state attribuite alle scuole paritarie a seguito dell'emergenza da COVID-19. In particolare, l'art. 233, commi 3 e 4, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) ha autorizzato, tra l'altro, la spesa di € 165 mln per il 2020 a favore dei soggetti che gestiscono in via continuativa i servizi educativi per l'infanzia e delle scuole per l'infanzia non statali e di € 120 mln nel 2020 a favore delle scuole primarie e secondarie paritarie, quale sostegno economico a fronte della riduzione o del mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza.

 

Successivamente, l'art. 58, comma 5, del D.L. 73/2021 (L. 106/2021) ha disposto che, al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'a.s. 2021/2022, alle scuole primarie e secondarie paritarie doveva essere erogato un contributo complessivo di € 60 mln nel 2021, di cui € 10 mln a favore delle scuole dell'infanzia.

 

Come si può desumere da quanto sopra anticipato, in base al DM 31 dicembre 2021, di riparto in capitoli per l'anno finanziario 2022, sull'intero cap. 1477 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, denominato "Contributi alle scuole paritarie comprese quelle della Valle D'Aosta" sono stati allocati complessivamente € 646,2 mln per tale anno.

 

Successivamente, è stato pubblicato il decreto direttoriale n. 8 del 21 gennaio 2022, recante "Criteri e parametri per l'assegnazione dei contributi annuali alle scuole paritarie per l'anno scolastico 2021/22".

In seguito, è stato adottato il il decreto ministeriale n. 20 del 14 febbraio 2023, recante "Criteri e parametri per assegnazione dei contributi alle scuole paritarie di ogni ordine e grado a.s. 2022/2023".

 

Ancora dopo, il decreto-legge n. 144 del 2022 (cosiddetto Aiuti-ter) ha incrementato di 30 milioni di euro, per il 2022, il contributo finalizzato al mantenimento delle scuole elementari parificate e alla realizzazione del sistema prescolastico integrato, previsto dall'art. 1, comma 13, della L. 62/2000, al fine di sostenere l'aumento dei costi energetici (art. 13).  

Successivamente, il decreto-legge n. 198 del 2022, cosiddetto proroga termini (legge n. 14 del 2023) proroga all'anno scolastico 2023/2024 la possibilità (già prevista per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023) di prevedere in via straordinaria, nelle scuole dell'infanzia paritarie, incarichi temporanei per la docenza attingendo anche alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia (art. 5, comma 8).

Inoltre, proroga (dal 30 settembre 2023) al 30 settembre 2024:

i) il termine di validità delle graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 - di cui all'art. 1, co. 147, lett. b), della L. 160/2019 - limitatamente alle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni;

ii) il termine di validità delle predette graduatorie comunali in scadenza tra il 1° gennaio 2021 e il 29 settembre 2024 (in luogo dell'attuale riferimento al 29 settembre 2022) (art. 7, comma 7-octies).

Per un approfondimento sulla normativa relativa alla scuola non statale, si rimanda all'apposita sezione del sito del Ministero dell'istruzione.

Inoltre, il decreto-legge n. 145 del 2023 (legge n. 191 del 2023) ha previsto che il contributo alle scuole dell'infanzia paritarie, di cui all'art. 1, comma 328 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (pari a 20 milioni di euro per il 2022), sia rifinanziato, per l'anno 2023, di euro 50 milioni (art. 20).

Da ultimo, sono stati adottati il decreto ministeriale n. 20 del 6 febbraio 2024, recante "Criteri e parametri per assegnazione dei contributi alle scuole paritarie di ogni ordine e grado per anno scolastico 2023/2024" e il decreto ministeriale n. 21 del 20 febbraio 2024, recante "Modalità e criteri di riparto dei contributi destinati alle scuole infanzia paritarie per a.s. 2023/2024".

ultimo aggiornamento: 14 marzo 2024
 
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