La disciplina del numero di alunni per classe è oggi stabilita, in via generale, dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 (Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).
Il DPR è stato adottato, in sede attuativa, sulla base dell'autorizzazione disposta, a suo tempo, dall'art. 64, comma 4, del D.L. 112/2008.
Per ciò che qui rileva, il DPR 81/2009 individua come segue il numero di alunni per classe:
• in via generale, l'art. 4 stabilisce che al fine di dare stabilità alla previsione delle classi, riducendo al massimo gli scostamenti tra il numero delle classi previsto ai fini della determinazione dell'organico di diritto e quello delle classi effettivamente costituite all'inizio di ciascun anno scolastico, è consentito derogare, in misura non superiore al 10 per cento, al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal presente regolamento. I dirigenti scolastici possono disporre incrementi del numero delle classi dell'istruzione primaria e dell'istruzione secondaria solo in caso di inderogabili necessità legate all'aumento effettivo del numero degli alunni rispetto alle previsioni, previa autorizzazione del dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale, secondo i criteri ed i parametri di cui al presente regolamento;
• con specifico riferimento (anche) alle fattispecie considerate nella proposta di legge in esame, l'art. 8, in relazione a scuole «in situazioni disagiate», dispone che nelle scuole funzionanti nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle zone abitate da minoranze linguistiche, nelle aree a rischio di devianza minorile o caratterizzate dalla rilevante presenza di alunni con particolari difficolta' di apprendimento e di scolarizzazione, possono essere costituite classi uniche per anno di corso e indirizzo di studi con numero di alunni inferiore a quello minimo e massimo stabilito dagli articoli 10, 11 e 16. In tali casi le regioni e gli enti locali interessati stipulano, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, convenzioni con il Ministero dell'istruzione, e del merito per consentire, in situazioni particolarmente svantaggiate, l'istituzione di centri scolastici digitali collegati funzionalmente alle istituzioni scolastiche di riferimento, mediante l'utilizzo di nuove tecnologie al fine di migliorare la qualità dei servizi agli studenti e di garantire una maggiore socializzazione delle comunità di scuole.
Interventi normativi successivi hanno poi configurato ulteriori casi e forme di deroga ai limiti in parola. Si ricordano fra l'altro:
- la previsione di cui all'art. 1, comma 84, della L. 107/2015, a tenore della quale il dirigente scolastico, nell'ambito dell'organico dell'autonomia assegnato e delle risorse, anche logistiche, disponibili, riduce il numero di alunni e di studenti per classe rispetto a quanto previsto dal regolamento di cui al DPR 81/2009, allo scopo di migliorare la qualità didattica anche in rapporto alle esigenze formative degli alunni con disabilità (cfr. il relativo dossier per approfondimenti);
- la facoltà per i dirigenti degli Uffici scolastici regionali (prevista dall'art. 18-bis del D.L. 189/2016 sin dall'anno scolastico 2016/2017 e, da ultimo, estesa, prima all'anno scolastico 2023/2024 dall'art. 5, comma 9, del D.L. 198/2022 e, successivamente, all'anno scolastico 2028/2029 dall'art. 3-novies del D.L. 3/2023: cfr, il relativo dossier per approfondimenti) di derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal DPR 81/2009, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative situate nelle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia;
- la previsione di cui all'art. 1, commi 344-347 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022: cfr. il relativo dossier per approfondimenti) che, al fine di favorire l'efficace fruizione del diritto all'istruzione anche da parte dei soggetti svantaggiati collocati in classi con numerosità prossima o superiore ai limiti previsti a normativa vigente, autorizza il Ministero dell'istruzione [e oggi, del merito] a istituire classi in deroga alle dimensioni previste dal DPR 81/2009. La predetta deroga opera nelle scuole caratterizzate da valori degli indici di status sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il mese di febbraio precedente all'anno scolastico di riferimento, e nel limite delle risorse strumentali e finanziarie e della dotazione organica di personale scolastico disponibili a legislazione vigente. Si ricorda che, in sede attuativa, sono stati adottati, anzitutto, il decreto interministeriale 90 del 2022, che ha stabilito per il 2022/2023 in 8.741 unità la quota massima dell'organico del personale docente da destinare alle classi costituite in deroga alle dimensioni individuate DPR 81/2009; poi, il decreto del Ministero dell'istruzione 220/2022 che ha stabilito gli indici di status sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica. Da ultimo, è intervenuto il decreto ministeriale n. 90 del 2023 in materia di limite massimo dell'organico del personale docente da destinare alle classi costituite in deroga alle dimensioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 per l'anno scolastico 2023/2024.
Si ricorda, poi, che la legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022), ai commi 557-559 dell'art. 1, attua la seconda parte della Riforma 1.3 della Missione 4, componente 1 del PNRR (relativa alla Riforma dell'organizzazione del sistema scolastico), concernente il dimensionamento della rete scolastica. In particolare, il comma 557 introduce, a decorrere dall'a.s. 2024/2025, una nuova disciplina relativa alla determinazione dei criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le Regioni (prevedendo anche la disciplina transitoria per l'anno scolastico 2023/2024). In attuazione della predetta disposizione, in relazione all'a.s. 2023/2024, è stato adottato il decreto ministeriale n. 70 del 19 aprile 2023. Il comma 558 stabilisce che i risparmi conseguiti mediante l'applicazione della disciplina di cui al comma 557 confluiscano, previo accertamento degli stessi, in un fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito. Il comma 559 consente alle contrattazioni integrative regionali (CIR) per la definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, l'innalzamento della percentuale delle risorse complessive del Fondo unico nazionale (FUN) della dirigenza scolastica destinata alla retribuzione di posizione e ai compensi per gli incarichi di reggenza delle istituzioni sottodimensionate, esclusivamente al fine di evitare la ripetizione di somme già erogate in favore dei dirigenti scolastici negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022.
Successivamente, sono stati adottati:
a) il decreto ministeriale n. 70 del 19 aprile 2023, con il quale è stata definita la consistenza complessiva delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici l'anno scolastico 2023-2024;
b) il decreto ministeriale n. 90 del 19 maggio 2023 che ha indicato: il limite massimo dell'organico del personale docente da destinare alle classi costituite in deroga alle dimensioni previste dal DPR n. 81 del 2009 (art. 1); le deroghe alle dimensioni previste dal medesimo DPR (art. 2); gli indicatori di status sociale, economico e culturale, di dispersione scolastica e di spopolamento (art. 3); le soglie degli indicatori per la deroga alle dimensioni previste dal medesimo DPR (art. 4); i parametri per la costituzione delle classi in deroga alle dimensioni previste dallo stesso DPR n. 81 del 2009 (art. 5);
c) il decreto ministeriale n. 127 del 30 giugno 2023, concernente i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni per il triennio 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027 ai sensi dell art. 1, comma 557, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. PNRR M4 C1 - Riforma 1.3.
Inoltre, l'art. 10-bis del decreto-legge n. 123 del 2023 (legge n. 159 del 2023), recante "Abolizione del limite numerico minimo di alunni per classe nelle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno - "Agenda Sud"", dispone che, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i dirigenti degli uffici scolastici regionali, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative del primo e del secondo ciclo di istruzione, site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche, nei contesti di disagio giovanile o caratterizzate dalla presenza di alunni con fragilità negli apprendimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia, possono derogare al numero minimo di alunni per classe previsto dal regolamento di cui al DPR n. 81 del 2009, nei limiti dell'organico dell'autonomia assegnato a livello regionale.
Successivamente, il decreto ministeriale 18 ottobre 2023, n. 201, ha previsto le consistenze delle dotazioni organiche per i posti comuni, nazionali e regionali, del personale di cui all'art. 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n. 107, per l'anno scolastico 2023/2024, con evidenza dei posti da destinare all'educazione motoria nella scuola primaria per le classi quarte e quinte e dei posti da destinare alle classi costituite in deroga alle dimensioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, nel limite delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e a invarianza di dotazione organica complessiva vigente per l'anno scolastico 2022/23. Ha previsto, altresì, il contingente dei posti comuni di potenziamento e la dotazione organica dei posti di sostegno per l'anno scolastico 2023/24.
Inoltre, il decreto-legge n. 215 del 2023 (legge n. 18 del 2024), cosiddetto proroga termini, novellando la legge n. 107 del 2015, con i due nuovi commi 83-ter e 83-quater dell'art. 1 prevede: a) che le Regioni, per il solo anno scolastico 2024/2025, provvedano al dimensionamento della rete scolastica, entro e non oltre il 5 gennaio 2024, con modalità che derogano la disciplina vigente; b) che, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, la facoltà di richiesta della concessione dell'esonero o del semi-esonero dall'insegnamento sia riconosciuta anche alle istituzioni scolastiche oggetto di accorpamento a seguito del dimensionamento della rete scolastica (art. 5, comma 3).
Successivamente, sono stati adottati il decreto ministeriale n. 33 del 26 febbraio 2024, che - tra l'altro - nell'ambito della rimodulazione del fabbisogno di personale docente per l'a.s. 2024/2025, determina anche la previsione della quota massima dell'organico del personale docente da destinare alle classi costituite in deroga alle dimensioni individuate dal DPR n.81 del 2009, ripartita per regione e il decreto ministeriale n. 83 del 3 maggio 2024, che, in particolare, prevede, per l'anno scolastico 2024/2025, il limite massimo dell'organico del personale docente da destinare alle classi costituite in deroga alle dimensioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.
Da ultimo, il decreto-legge n. 19 del 2024 (legge n. 56 del 2024) incrementa di 2,09 milioni di euro per il 2024 e di 7,587 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 il limite di spesa previsto per far sì che, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, anche i dirigenti scolastici delle scuole oggetto di accorpamento, a seguito del dimensionamento della rete scolastica, possano chiedere all'Ufficio scolastico regionale competente la concessione dell'esonero o del semi esonero dall'insegnamento, per un numero massimo di un docente nel caso di esonero e di due nel caso di semi esonero, per attività di collaborazione nello svolgimento delle funzioni amministrative e organizzative. Quanto sopra, al fine di attuare la Riforma 1.3 della Missione 4, Componente 1 del PNRR, relativa all'organizzazione del sistema scolastico. Ciò avviene, in particolare, per mezzo di una novella all'art. 1, comma 83-quater della legge n. 107 del 2015, introdotto dall'art. 5, comma 3, del decreto-legge n. 215 del 2023 (art. 14, commi 10-bis e 10-ter).
Si segnala che è stata assegnata alla VII Commissione della Camera dei deputati la proposta di legge AC 678, che ne ha iniziato l'esame il 16 marzo 2023: essa reca l'"Abolizione del limite numerico minimo di alunni per la formazione delle classi nelle scuole primarie e secondarie dei comuni montani, delle piccole isole e delle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche".
Il testo riproduce il contenuto di un'analoga proposta depositata nella XVIII Legislatura presso la Camera dei deputati sub A.C. 2613, il cui esame, in abbinamento con gli atti C. 877, C. 2511, C. 3460, non è stato concluso prima dello scioglimento delle Camere.
L'articolo 1, al comma 1, della suddetta proposta di legge dispone che, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 (ovviamente, tale decorrenza andrà aggiornata), per la formazione delle classi nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche si applicano le seguenti disposizioni: a) nelle scuole primarie e nelle relative sezioni staccate possono essere costituite, per ciascun anno di corso, classi con un numero di alunni inferiore a quindici e pluriclassi con un numero di alunni inferiore a otto; b) nelle scuole secondarie di primo grado e nelle relative sezioni staccate possono essere costituite classi, per ciascun anno di corso, con un numero di alunni inferiore a diciotto; c) negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado possono essere costituite classi, per ciascun anno di corso, con numero di alunni inferiore a venticinque.
Il comma 2 del medesimo art. 1 prevede che, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, il Governo provveda a modificare gli articoli 10, 11 e 16 del DPR 81/2009 al fine di adeguarli a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.
L'articolo 2 stabilisce che, dall'attuazione della presente proposta di legge, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.