I percorsi di studio secondari tecnici e professionali sono tuttora scelti da una minoranza degli studenti italiani. Nel grafico sottostante, che rappresenta i nuovi iscritti alla scuola secondaria di secondo grado dal 2015 ad oggi, si evidenzia bene come una quota pari a circa il 55% degli studenti opti per uno dei percorsi liceali, mentre il restante 45% si orienti per i percorsi tecnici e professionali, ripartendosi tra questi ultimi in un rapporto di oltre due ad uno in favore dei tecnici. La tendenza è rimasta pressoché identica nell'ultimo decennio, nel quale si è potuto al più notare un lieve incremento dei licei a scapito dei professionali.
Nell'immagine che segue si può notare come l'opzione in favore dei percorsi tecnici e professionali sia prevalentemente appannaggio della componente studentesca di sesso maschile. Le studentesse rappresentano poco più di un terzo del totale dei frequentanti tali percorsi. Peraltro, tale percentuale si presenta come in lento ma costante calo nell'ultimo decennio, essendo scesa dal 39,5 dell'anno scolastico 2015/2016 al 35,4 dell'anno scolastico 2022/2023 (ultimo dato disponibile sul sito del Ministero dell'istruzione e del merito).
L'opzione per il percorso di studi appare fortemente correlata a quella che si prevede essere la prospettiva successiva all'ottenimento del diploma. La figura che segue evidenzia come, negli ultimi anni, oltre i due terzi dei diplomati a esito di percorsi liceali scelgano di proseguire gli studi, mentre tale percentuale si dimezza, al 30%, per i diplomati tecnici, e si riduce addirittura al 10% nel caso dei diplomati professionali. Si tenga presente, peraltro, che nella voce "Altro", che espone valori considerevoli per entrambe le tipologie di percorso oggetto della nostra analisi, sono considerati anche coloro che hanno intrattenuto rapporti di lavoro della durata inferiore a 30 giorni o rapporti di lavoro non soggetti a comunicazione obbligatoria, oltreché coloro che sono attivamente in cerca di occupazione.
Includendo nell'analisi anche i percorsi di istruzione e formazione professionali – IeFP (erogati dai centri formazione professionale accreditati dalle Regioni) è possibile confrontare in termini percentuali il tasso di partecipazione a tutti i percorsi - statali e regionali - della scuola secondaria. Come si vede, gli studenti che optano per i percorsi regionali sono circa il 5% del totale.
Passando alla fase successiva del percorso educativo, ovvero al livello post-secondario, essa, come si è visto, è scelta da una minoranza dei diplomati tecnici e professionali. Questa caratteristica pare connotare fortemente il sistema educativo italiano, a confronto con gli altri grandi paesi europei.
Il più recente report ISTAT sui livelli di istruzione evidenzia come "nonostante in Italia, nel 2023, la quota di giovani adulti in possesso di un titolo di studio terziario sia leggermente cresciuta, attestandosi al 30,6%, resta lontana dall'obiettivo europeo (45%), è decisamente inferiore alla media europea (43,1% nell'Ue27) ed è molto al di sotto dei valori, comunque in crescita, degli altri grandi Paesi (51,9% Francia, 52,0% Spagna e 38,4% Germania)." Il medesimo rapporto prosegue affermando che "questa distanza trova ragione anche nella limitata disponibilità, in Italia, di corsi terziari di ciclo breve professionalizzanti, erogati dagli ITS, che in altri Paesi europei forniscono una quota importante dei titoli terziari conseguiti: con riferimento alla classe di età 25-34, in Spagna rappresentano quasi un terzo dei titoli terziari (31,3%), in Francia un quarto (24,4%), un decimo (11,5%) nella media dei 22 Paesi europei membri Ocse e il 16,7% nella media dei Paesi Ocse".
Come si è detto in apertura, l'istruzione tecnica post-secondaria è costituita, in Italia, dai percorsi IFTS e dagli ITS Academy (solo questi ultimi costituiscono però il sistema terziario di istruzione tecnologica superiore).
Con riguardo al numero degli iscritti ai percorsi IFTS (annuali), i dati mostrano fasi alterne. Infatti, escludendo il periodo pandemico, si nota una lieve flessione tra il 2018 e il 2019, per poi registrare una crescita nel 2022 rispetto alla fase pre-Covid, attestandosi sui 4.336 allievi.
Quanto agli ITS Academy, anche gli iscritti ai percorsi formativi organizzati da tali istituti costituiscono una esigua minoranza, nonostante si stia assistendo, negli ultimi anni, ad un evidente cambio di rotta. Dalla figura che segue emerge come essi siano cresciuti costantemente nell'ultimo quindicennio, arrivando alla cifra di circa 11.000 nuovi iscritti nell'anno 2021-2022. Da questo punto di vista, si segnala come sia previsto dal PNRR uno specifico target in materia, ovvero il raggiungimento di una quota di 22.000 nuovi iscritti per l'anno 2025-2026.
Quanto alla presenza femminile, dal monitoraggio effettuato da INDIRE nel 2024 emerge che le donne iscritte ai percorsi ITS Academy corrispondono a circa un quarto del totale. Le iscritte sono, peraltro, fortemente concentrate in taluni settori tecnologici: quasi la metà di esse frequenta corsi inerenti la sola area denominata "Nuove tecnologie per il made in Italy" e, nell'ambito di tale gruppo di studentesse, oltre il 70 per cento frequenta corsi inerenti i soli sottosettori "Sistema agro-alimentare" e "Sistema moda". Si noti, inoltre, che la presenza femminile appare via via più significativa mano a mano che si alza l'età: si attesta sotto al 25% tra gli iscritti al di sotto dei 24 anni, mentre supera il 40% tra gli iscritti ultratrentenni.
Dal punto di vista occupazionale, invece, il monitoraggio INDIRE 2024 sui percorsi ITS Academy evidenzia come l'87% dei diplomati a esito di tali percorsi risulti occupato a un anno dal diploma e il 94% di questi in un'area coerente con il proprio percorso di studi. Dati simili a quelli che si registrano tra i laureati nelle discipline cosiddette "STEM" (86,6%, secondo il report ISTAT sopra citato). Questo sembra testimoniare le alte potenzialità di questo settore educativo e la necessità di incrementare la propensione degli studenti a sceglierlo.
L'istruzione tecnica e professionale nel Piano nazionale di ripresa e resilienza
Partendo da questo scenario di fondo, il Piano nazionale di ripresa e resilienza prevede una serie di interventi specifici esplicitamente finalizzati a correggere il disallineamento tra la formazione offerta dagli istituti tecnici e professionali e la domanda di competenze che proviene dal tessuto produttivo del Paese. L'obiettivo è quello di incoraggiare l'occupabilità tramite un innalzamento della qualità dei curricula, favorendo al contempo un processo di accumulazione del capitale umano adeguato alle condizioni geografiche, economiche e sociali di ogni contesto locale, con benefici diretti di breve e lungo termine sulle potenzialità di crescita del Paese.
Sull'attuazione delle singole misure previste si tornerà in modo più approfondito nei seguenti paragrafi; qui ci si limita a tratteggiarne i lineamenti di fondo.
La Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 1 (M4C1), intitolata "Riforma degli istituti tecnici e professionali", prevede la riforma vera e propria dei percorsi di studio della scuola secondaria di secondo grado, relativamente agli istituti tecnici e a quelli professionali. La riforma doveva concretizzarsi, con l'entrata in vigore della normativa secondaria attuativa, entro la fine del 2024.
La Riforma 1.2 della medesima M4C1, denominata "Riforma del sistema ITS", si concentra invece sul sistema di formazione professionale terziaria attraverso la semplificazione della relativa governance e con la finalità di aumentare il numero di istituti e di iscritti, con particolare attenzione alle esigenze produttive dei territori ove gli istituti sono stanziati. Essa consisteva nell'approvazione di una legge di riforma dell'intero settore (la n. 99 del 2022) e della relativa normativa attuativa, tutta entrata in vigore entro la fine del 2023.
A tali riforme di carattere puramente ordinamentale si aggiungono, sempre in ambito PNRR, misure di significativo finanziamento del settore, tutte con scadenza prevista a fine 2025:
- da una parte, l'Investimento 1.5 della medesima M4C1, denominato "Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)", che stanzia 1,5 miliardi di euro per il potenziamento dell'offerta degli ITS Academy e della partecipazione delle aziende ai processi educativi/formativi ai fini di un miglior collegamento con la rete imprenditoriale;
- dall'altra, gli Investimenti 3.1 e 3.2 della medesima M4C1, denominati "Nuove competenze e nuovi linguaggi" e "Scuola 4.0 - scuole innovative, nuove aule didattiche e laboratori", che stanziano un totale di 3,2 miliardi di euro per, rispettivamente, l'attivazione, tra l'altro, di progetti di orientamento in favore dei percorsi di studio STEM (si ricorda che l'acronimo STEM, derivante dai termini inglesi science, technology, engineering and mathematics, è un termine utilizzato per indicare le discipline scientifico-tecnologiche), con un particolare focus sulle studentesse, e per la riqualificazione degli spazi scolastici affinché si trasformino in ambienti di apprendimento digitali e tecnologicamente avanzati.
Le istituzioni competenti, nel corso degli ultimi anni, si sono dedicate all'attuazione delle riforme indicate nel PNRR. Nel corso del 2022, negli ultimi mesi di vita del Governo Draghi, sono entrate in vigore le principali norme di livello legislativo, e cioè la legge n. 99 del 2022, in materia di ITS Academy, e gli articoli 26, 27 e 28 del decreto-legge n. 144 del 2022, cosiddetto "Aiuti-ter", che ha dato avvio alla riforma dell'istruzione tecnica e professionale di livello secondario (e su cui si dirà più ampiamente nelle sezioni appositamente dedicate del presente tema).
Il Governo Meloni si è invece dedicato all'emanazione della cospicua normativa attuativa di livello secondario, oltre a dar corso alle misure di finanziamento di cui si parlava sopra. Inoltre, si deve al Governo in carica l'adozione di una iniziativa che non era inizialmente prevista nel PNRR, ossia l'istituzione della già citata filiera formativa tecnologico-professionale, avviata in via sperimentale per l'anno scolastico 2024/2025 e ora disciplinata dalla legge n. 121 del 2024, con lo specifico obiettivo di favorire il raccordo tra i percorsi formativi oggetto degli interventi di cui si discute.
La disciplina degli istituti tecnici contenuta nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 88 del 2010
La più recente disciplina in materia di istituti tecnici è contenuta nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 88 del 2010 (adottato in attuazione del decreto-legge n. 112 del 2008). In particolare, l'articolo 64, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008 aveva previsto l'adozione di un piano programmatico di interventi volti a una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, al fine di conferire al sistema scolastico maggiore efficacia ed efficienza. Il piano costituiva il presupposto per l'emanazione di regolamenti di delegificazione; per l'attuazione del piano, l'articolo 64, comma 4, lettera b), ha previsto la ridefinizione dei curricoli nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali.
Con riferimento agli istituti tecnici è stato quindi adottato il menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 88 del 2010, recante norme per il riordino degli istituti tecnici.
In particolare, ai sensi dell'articolo 2 del decreto, l'identità degli istituti tecnici si caratterizza per una solida base culturale di carattere scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni dell'Unione europea, costruita attraverso lo studio, l'approfondimento e l'applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico ed è espressa da un limitato numero di ampi indirizzi, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese, con l'obiettivo di far acquisire agli studenti, in relazione all'esercizio di professioni tecniche, saperi e competenze necessari per un rapido inserimento nel mondo del lavoro e per l'accesso all'università e all'istruzione e formazione tecnica superiore.
Coerentemente con tali finalità, il regolamento n. 88 del 2010 ha quindi individuato per gli istituti tecnici due distinti percorsi, comprendenti in totale 11 indirizzi: il settore economico, associato a due indirizzi; e il settore tecnologico, articolato in 9 indirizzi.
Più nello specifico, in base all'articolo 3, i percorsi degli istituti tecnici del settore economico (di cui all'Allegato B del medesimo decreto) si riferiscono ai risultati di apprendimento e agli strumenti organizzativi e metodologici di cui ai punti 2.1 e 2.4 dell'Allegato A comuni a tutti i percorsi degli istituti tecnici e al profilo culturale specifico e ai risultati di apprendimento di cui al punto 2.2 dell'allegato medesimo, in relazione ai seguenti indirizzi:
a) amministrazione, finanza e marketing (B1);
b) turismo (B2).
Quanto al punto 2.2, il profilo dei percorsi del settore economico si caratterizza per la cultura tecnico-economica riferita ad ampie aree: l'economia, l'amministrazione delle imprese, la finanza, il marketing, l'economia sociale e il turismo. Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, conoscono le tematiche relative ai macrofenomeni economico-aziendali, nazionali ed internazionali, alla normativa civilistica e fiscale, ai sistemi aziendali, anche con riferimento alla previsione, organizzazione, conduzione e controllo della gestione, agli strumenti di marketing, ai prodotti/servizi turistici.
In virtù dell'articolo 4, i percorsi degli istituti tecnici del settore tecnologico di cui all'Allegato C si riferiscono ai risultati di apprendimento e agli strumenti organizzativi e metodologici di cui ai punti 2.1 e 2.4 dell'Allegato A comuni a tutti i percorsi degli istituti tecnici e al profilo culturale specifico e ai risultati di apprendimento di cui al punto 2.3 dell'allegato medesimo, in relazione ai seguenti indirizzi:
a) meccanica, meccatronica ed energia (C1);
b) trasporti e logistica (C2);
c) elettronica ed elettrotecnica (C3);
d) informatica e telecomunicazioni (C4);
e) grafica e comunicazione (C5);
f) chimica, materiali e biotecnologie (C6);
g) sistema moda (C7);
h) agraria, agroalimentare e agroindustria (C8);
i) costruzioni, ambiente e territorio (C9).
Quanto al punto 2.3, il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica in ambiti ove interviene permanentemente l'innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, delle metodologie di progettazione e di organizzazione.
Il regolamento n. 88 del 2010 reca quindi una disciplina dei criteri relativi all'organizzazione dei percorsi di apprendimento (articolo 5), dei sistemi di valutazione periodica e finale degli apprendimenti (articolo 6), del monitoraggio dei percorsi degli istituti tecnici nel confronto con le regioni, gli enti locali, le parti sociali e gli altri Ministeri interessati (articolo 7).
L'articolo 5, comma 2, stabilisce che i percorsi degli istituti tecnici hanno la seguente struttura:
a) un primo biennio articolato, per ciascun anno, in 660 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 396 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 139 del 2007, e dell'acquisizione dei saperi e delle competenze di indirizzo in funzione orientativa, anche per favorire la reversibilità delle scelte degli studenti;
b) un secondo biennio articolato, per ciascun anno, in 495 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 561 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo;
c) un quinto anno articolato in 495 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 561 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo;
Il secondo biennio e il quinto anno costituiscono articolazioni, all'interno di un complessivo triennio nel quale, oltre all'area di istruzione generale comune a tutti i percorsi, i contenuti scientifici, economico-giuridici e tecnici delle aree di indirizzo di cui agli Allegati B e C vengono approfonditi e assumono connotazioni specifiche che consentono agli studenti di raggiungere, nel quinto anno, una adeguata competenza professionale di settore, idonea anche per la prosecuzione degli studi a livello di istruzione e formazione superiore con particolare riferimento all'esercizio delle professioni tecniche.
Ciascun percorso è poi strutturato in modo da favorire un collegamento organico con il mondo del lavoro attraverso metodologie finalizzate a sviluppare, con particolare riferimento alle attività e agli insegnamenti di indirizzo, competenze basate sulla didattica di laboratorio, l'analisi e la soluzione dei problemi e il lavoro per progetti. I percorsi, inoltre, sono orientati alla gestione di processi in contesti organizzati e all'uso di modelli e linguaggi specifici e sono strutturati in modo da favorire un collegamento organico con il mondo del lavoro e delle professioni, compresi il volontariato e il privato sociale, attraverso lo svolgimento di stage, tirocini e percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento.
Le Linee guida per il primo biennio degli istituti tecnici sono contenute nella direttiva ministeriale n. 57 del 2010, con l'obiettivo di sostenere il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti tecnici a partire dalle prime classi funzionanti nell'anno scolastico 2010/2011, con particolare riferimento alle indicazioni nazionali per l'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui al regolamento emanato con decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 139 del 2007 e ai risultati di apprendimento di cui agli allegati B e C al decreto n. 88 del 2010 sopra richiamato.
Le Linee guida per il triennio sono definite con la direttiva ministeriale n. 4 del 2012 che sono poste in linea di continuità con le Linee guida del primo biennio, di cui costituiscono il completamento, e hanno inteso fornire un supporto all'autonomia delle istituzioni scolastiche per sostenere il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti tecnici, a partire dalle terze classi funzionanti dall'anno scolastico 2012/2013, con particolare riferimento agli aspetti innovativi introdotti dal riordino e ai risultati di apprendimento di cui agli allegati B e C del decreto n. 88 del 2010, sopra richiamato.
La riforma degli Istituti tecnici in attuazione del PNRR
L'articolo 26 del decreto-legge n. 144 del 2022 prevede il riordino, tramite regolamenti di delegificazione, del sistema dell'istruzione tecnica, finalizzato a dare attuazione a quanto previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e, in particolare, alla Riforma 1.1, "Riforma degli istituti tecnici e professionali", a titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito.
Tale riforma si colloca nella Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università" della Missione 4 "Istruzione e ricerca", che include tra le proprie aree di intervento "l'ampliamento delle competenze – con particolare riferimento alle discipline STEM (scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche, matematiche) e al multilinguismo – e il potenziamento delle infrastrutture, in particolare in termini di sicurezza ed efficienza energetica".
La Riforma 1.1 mira ad allineare i curricula degli istituti tecnici e professionali alla domanda di competenze che proviene dal tessuto produttivo del Paese e, in particolare, ad orientare l'istruzione tecnica e professionale verso l'innovazione introdotta dal Piano Nazionale "Industria 4.0.", incardinandola nel contesto dell'innovazione digitale.
La riforma degli istituti tecnici - che inciderà sul quadro vigente delineato dal sopra descritto decreto del Presidente della Repubblica n. 88 del 2010 - sarà attuata, come si è detto, mediante uno o più regolamenti, volti alla revisione dell'assetto ordinamentale dei percorsi dei suddetti istituti, in modo da sostenere il rilancio del Paese consolidando il legame tra crescita economica e giustizia sociale.
Il comma 4 del medesimo articolo 26 dispone che tali regolamenti sono adottati, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito e acquisito il parere della Conferenza unificata, con un decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia (ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988).
Nel merito, il regolamento citato dovrà essere adottato nel rispetto dei criteri disciplinati al comma 2 del medesimo articolo 26 e, in particolare, dovrà recare:
a) l'aggiornamento dei profili dei curricoli vigenti, mirando a:
1) rafforzare le competenze generali linguistiche, storiche, matematiche e scientifiche, giuridiche ed economiche, nonché le competenze tecnico-professionali riguardanti i profili in uscita con particolare riferimento al contesto dell'innovazione digitale e allo studio dei prodotti e dei servizi connessi al made in Italy;
1-bis) rafforzare la connessione al tessuto socioeconomico-produttivo del territorio di riferimento, favorendo la laboratorialità, l'innovazione e l'apporto formativo delle imprese e degli enti del territorio;
2) valorizzare la metodologia didattica per competenze, caratterizzata dalla progettazione interdisciplinare e dalle unità di apprendimento, nonché aggiornare il Profilo educativo, culturale e professionale dello studente e incrementare gli spazi di flessibilità. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono conseguentemente definiti gli specifici indirizzi, le necessarie articolazioni, i relativi risultati di apprendimento e i corrispondenti quadri orari, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
b) la previsione di meccanismi volti a dare la continuità degli apprendimenti nell'ambito dell'offerta formativa dei percorsi di istruzione tecnica con i percorsi dell'istruzione terziaria nei settori tecnologici, ivi inclusa la funzione orientativa finalizzata all'accesso a tali percorsi, anche in relazione alle esigenze del territorio di riferimento, in coerenza con quanto disposto in materia di ITS Academy e in materia di lauree a orientamento professionale abilitanti;
c) la previsione di specifiche attività formative destinate al personale docente degli istituti tecnici, finalizzate alla sperimentazione di modalità didattiche laboratoriali, innovative, coerentemente con le specificità dei contesti territoriali, nell'ambito delle attività previste ai sensi dell'articolo 16-ter del decreto legislativo n. 59 del 2017 e dell'articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
d) la previsione a livello regionale o interregionale di accordi, denominati «Patti educativi 4.0», per l'integrazione e la condivisione delle risorse professionali, logistiche e strumentali di cui dispongono gli istituti tecnici e professionali, le imprese, gli enti di formazione accreditati dalle Regioni, gli ITS Academy, le università e i centri di ricerca, anche attraverso la valorizzazione dei poli tecnico-professionali e dei patti educativi di comunità, nonché la programmazione di esperienze laboratoriali condivise, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;
e) la previsione, nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa regionale, dell'erogazione diretta da parte dei Centri provinciali di istruzione per gli adulti (CPIA) di percorsi di istruzione tecnica non erogati in rete con le istituzioni scolastiche di secondo grado o erogati in misura non sufficiente rispetto alle richieste dell'utenza e del territorio;
f) la previsione di misure di supporto allo sviluppo dei processi di internazionalizzazione degli istituti al fine di realizzare lo Spazio europeo dell'istruzione in coerenza con gli obiettivi dell'Unione europea in materia di istruzione e formazione professionale.
Rispetto alla certificazione dei percorsi formativi, il comma 3 dell'articolo 26 statuisce che gli studenti che abbiano assolto all'obbligo di istruzione conseguano una certificazione che attesti le competenze di cui al Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF).
In sede di prima applicazione, per l'anno scolastico 2025/2026, il regolamento di riforma menzionato è sostituito da un decreto ministeriale. L'articolo 9 del decreto-legge n. 208 del 2024, mediante l'introduzione del nuovo comma 4-bis dell'articolo 26, ha infatti consentito al Ministro dell'istruzione e del merito di individuare con proprio decreto le misure necessarie per l'applicazione dei criteri sopra ricordati, indicati dal menzionato comma 2, e in particolare di quelli corrispondenti alle lettere a), numero 1), numero 1-bis) e numero 2), primo periodo, b), c), d) e) e f), nel rispetto dei principi del potenziamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e della maggiore flessibilità nell'adeguamento dell'offerta formativa.
Questa decisione, come si evince dalla relazione illustrativa del citato decreto-legge, è dovuta al fatto che non è stato possibile completare l'iter di emanazione del regolamento attuativo dell'articolo 26 del decreto-legge n. 144 del 2022 entro il termine previsto del 31 dicembre 2024 (allo stato attuale, il regolamento è stato approvato dal Consiglio dei ministri solo in sede preliminare (in data 7 agosto 2024, qui il comunicato stampa). La citata relazione illustrativa afferma testualmente che l'inserimento del nuovo comma 4-bis nell'articolo 26 è pertanto "essenziale per consentire il raggiungimento del target nei tempi previsti, consentendo l'adozione di un decreto ministeriale che contenga gli elementi qualificanti della riforma, residuando al decreto del Presidente della Repubblica la regolazione definitiva della stessa. A tal riguardo occorre evidenziare che la presente disposizione intende anticipare taluni effetti della riforma all'anno scolastico 2025/2026, posto che, per lo schema di decreto del Presidente della Repubblica approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri, l'efficacia a partire dalle classi prime è prevista solo a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027".
Il decreto ministeriale attuativo delle disposizioni in esame è il decreto ministeriale n. 269 del 31 dicembre 2024.
In particolare, in attuazione della disposizione in commento e nel rispetto dei principi del potenziamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e della maggiore flessibilità nell'adeguamento dell'offerta formativa, il decreto citato declina, all'articolo 1, i criteri indicati dalle suddette lettere del comma 2 dell'articolo 26, che sono oggetto di attuazione con gli articoli successivi. L'articolo 5 precisa, inoltre, che le istituzioni scolastiche che erogano percorsi di istruzione tecnica si avvalgono degli spazi di autonomia e flessibilità previsti dagli ordinamenti vigenti per l'attivazione degli interventi di cui al decreto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e fermo restando l'organico dell'autonomia assegnato dall'Ufficio scolastico regionale.
Venendo, più nello specifico, alle norme di attuazione dei criteri indicati dall'articolo 26, si segnala che la lettera a), nn. 1, 1-bis e 2, primo periodo, è stata sviluppata con gli articoli 2, 3 e 4 del decreto. L'articolo 2 è dedicato all'aggiornamento dei curricoli e delle metodologie didattiche. L'articolo 3 mira a promuovere la connessione con i settori produttivi e il mondo del lavoro. L'articolo 4 disciplina i contenuti del Profilo educativo, culturale e professionale dello studente (c.d. PECUP).
Quanto alle altre lettere dell'articolo 26, comma 2, del decreto-legge n. 144 del 2022, la lettera b) è attuata con l'articolo 6 del decreto ministeriale, mirante a implementare raccordi con l'istruzione terziaria di livello accademico e non accademico. La lettera c) è stata attuata con l'articolo 7 del decreto ministeriale, mirante a disciplinare attività formative destinate al personale docente. La lettera d) è stata attuata dall'articolo 8 del decreto ministeriale, riguardante i Patti educativi 4.0. La lettera e) è stata attuata con l'articolo 9 del decreto ministeriale, attinente ai percorsi di secondo livello di istruzione tecnica sperimentali erogati dai Centri provinciali di istruzione degli adulti (c.d. CPIA). La lettera f) è stata attuata con l'articolo 10 del decreto ministeriale, dedicato allo sviluppo dei processi di internazionalizzazione.
Per espressa previsione, il decreto ministeriale n. 269 del 2024 non attua invece il criterio di cui al comma 2, lettera a), numero 2, secondo periodo, relativo alla definizione degli specifici indirizzi, delle necessarie articolazioni, dei relativi risultati di apprendimento e dei corrispondenti quadri orari degli istituti tecnici.
La relazione illustrativa del decreto-legge n. 208 del 2024 afferma in proposito che "per coerenza di materia e di fonti normative, è più opportuno che detti aspetti siano affrontati all'interno del regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica n. 88 del 2010". Su tale specifico aspetto, dunque, la riforma non risulta ancora del tutto attuata, e non è chiaro se, per l'anno scolastico 2025/2026 resteranno in vigore indirizzi, risultati di apprendimento e quadri orari vigenti o se al contrario, su tale aspetto, saranno dettate nuove norme ad hoc.
Altrettanto non attuato è quanto contenuto nel comma 3 del citato articolo 26, in merito alla definizione, anch'essa da effettuare tramite decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, dei modelli e delle modalità di rilascio delle certificazioni delle competenze che gli studenti possono chiedere prima della conclusione del percorso di studi, con la relativa corrispondenza ai livelli di cui al Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente.
Sulla questione è intervenuto il decreto-legge n. 45 del 2025, il quale all'articolo 1 prevede che alla definizione degli indirizzi, delle articolazioni e dei corrispondenti quadri orari e dei risultati di apprendimento dei nuovi percorsi di istruzione tecnica si provveda non più tramite l'adozione di un decreto ministeriale, ma sulla base del profilo educativo culturale e professionale dello studente, del curricolo e nei limiti del monte orario di cui agli Allegati al decreto-legge in esame. Parimenti, si dispone che la disciplina del rilascio da parte degli istituti tecnici, a domanda dell'interessato, della certificazione delle competenze acquisite non sia più definita tramite decreto ministeriale ma sulla base del modello di "certificato di competenze" di cui ad uno specifico Allegato del medesimo decreto-legge. Il riordino complessivo e definitivo della materia è rinviato ad un successivo regolamento di delegificazione.
Venendo più nello specifico al contenuto dell'articolo in commento, il comma 1, composto di tre lettere, reca altrettante novelle al decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (legge n. 175 del 2022), che, come si è sopra detto, costituisce la norma di livello primario che ha dato attuazione alla citata Riforma 1.1 della M4C1 del PNRR.
In particolare, la lettera a) interviene sul citato articolo 26 sopprimendo il riferimento ai due decreti ministeriali ancora mancanti per il completamento dell'attuazione della riforma: quelli citati, rispettivamente, al secondo periodo del comma 2, lettera a), numero 2), e al secondo periodo del comma 3 di tale articolo.
La disciplina di tali aspetti non sarà quindi regolata da un decreto ministeriale: ad essa si provvede nei termini di cui alle novelle recate dalle lettere successive del comma in esame.
La lettera b) introduce, nel corpo del decreto-legge n. 144 del 2022, il nuovo articolo 26-bis, recante misure urgenti per l'attuazione della riforma 1.1 della missione 4, componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative agli istituti tecnici.
Nello specifico, il comma 1 dell'articolo 26-bis dispone che, ai fini dell'attuazione dell'articolo 26, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, si provvede con il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito già adottato ai sensi del comma 4-bis del medesimo articolo 26 nonché, quanto alla definizione degli indirizzi, delle articolazioni e dei corrispondenti quadri orari e dei risultati di apprendimento, sulla base del profilo educativo culturale e professionale dello studente (c.d. PECUP) di cui all'Allegato 2-bis e del curricolo dei percorsi di istruzione tecnica di cui all'Allegato 2-ter, nei limiti del monte ore definito per le singole aree dalle Tabelle 1, 2 e 3 del medesimo Allegato 2-ter.
Il medesimo comma 1 stabilisce poi che a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, ai fini del rispetto della clausola di cui all'articolo 26, comma 6 (ossia che la riforma venga attuata senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica), il numero complessivo delle classi attivate negli istituti tecnici è definito con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. A decorrere dal medesimo anno scolastico il numero complessivo delle classi della scuola secondaria di secondo grado non può essere superiore a quello delle classi presenti nell'anno scolastico 2023/2024.
Il medesimo comma 1 prosegue disponendo che la riforma degli istituti tecnici di cui al comma in esame è introdotta dall'anno scolastico 2026/2027 per le classi prime, dall'anno scolastico 2027/2028 per le classi seconde, dall'anno scolastico 2028/2029 per le classi terze, dall'anno scolastico 2029/2030 per classi quarte e dall'anno scolastico 2030/2031 per le classi quinte.
Il comma 2 dell'articolo 26-bis prevede infine che per le medesime finalità di cui al comma 1, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, gli istituti tecnici rilasciano, in qualità di enti titolati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, a domanda dell'interessato, la certificazione delle competenze, di cui al comma 3 dell'articolo 26, progressivamente acquisite dalle studentesse e dagli studenti ai diversi livelli intermedi e tenuto conto dei risultati di apprendimento del profilo, sulla base del modello di "certificato di competenze" di cui all'Allegato 2-quater.
La lettera c) aggiunge al decreto-legge n. 144 del 2022 i menzionati Allegati 2-bis, 2-ter e 2-quater di cui, rispettivamente, agli allegati A, B e C annessi al decreto-legge n. 45 del 2025, di cui costituiscono parte integrante.
Come si vede, le novelle di cui alle lettere b) e c), e gli Allegati da esse aggiunti al decreto legge n. 144 del 2022, recano la disciplina che avrebbe dovuto essere devoluta ai decreti ministeriali non emanati, e ora non più da emanare a seguito delle abrogazioni disposte dalla novella di cui alla lettera a).
Veniamo ora alla descrizione del contenuto degli Allegati.
L'Allegato A del decreto-legge n. 45 del 2025 introduce nel decreto-legge n. 144 del 2022 l'Allegato 2-bis, che delinea il profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) dello studente a conclusione dei percorsi di istruzione tecnica.
L'Allegato predetto definisce l'identità culturale, metodologica e organizzativa dell'istruzione tecnica, riconoscibile dagli studenti e dalle loro famiglie, che si connota, in sintesi, per una dimensione culturale scientifica, tecnologica e giuridico-economica, per una specifica attenzione alla dimensione internazionale e per l'adesione al modello formativo TVET (Technical, Vocational Education and Training).
Quanto ai risultati di apprendimento, questi sono declinati separatamente con riferimento a quelli comuni a tutti i percorsi e a quelli comuni solo a uno dei due settori in cui tali percorsi si suddivideranno (economico o tecnologico-ambientale).
I risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi convergono verso l'obiettivo di far acquisire alle studentesse e agli studenti competenze basate sull'integrazione tra i saperi tecnico-professionali e i saperi linguistici, matematico-scientifici e storico-sociali.
I risultati di apprendimento comuni ai percorsi del settore economico richiedono che le studentesse e gli studenti a conclusione dei percorsi siano in grado di:
- analizzare la realtà elaborando generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica;
- riconoscere la varietà delle organizzazioni giuridiche ed economiche attraverso le categorie di sintesi fornite dall'economia e dal diritto;
- riconoscere l'interdipendenza tra i fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione locale/globale;
- interpretare, con gli strumenti per l'analisi dei dati, i fenomeni economici e sociali;
- orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale;
- intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, organizzazione, conduzione e controllo di gestione;
- utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti;
- saper individuare soluzioni ottimali per migliorare l'efficienza dei processi produttivi;
- conoscere e utilizzare il sistema informativo dell'azienda individuandone eventuali spazi di miglioramento.
I risultati di apprendimento comuni ai percorsi del settore tecnologico-ambientale richiedono che le studentesse e gli studenti a conclusione dei percorsi siano in grado di:
- analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e al cambiamento delle condizioni di vita;
- riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali dell'innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali;
- individuare le interdipendenze diacroniche tra scienza, economia e tecnologia nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali;
- orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l'utilizzo di appropriate tecniche di indagine;
- individuare ed utilizzare le tecnologie digitali e dell'automazione;
- orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento;
- riconoscere e applicare i principi dell'organizzazione, della gestione e del controllo del processo produttivo;
- intervenire nelle diverse fasi del processo produttivo, utilizzando gli strumenti di progettazione e documentazione;
- riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa.
Sul piano degli strumenti organizzativi e metodologici, l'Allegato in commento richiede che i percorsi di istruzione tecnica siano incentrati sulla metodologia didattica per competenze, basata su una progettazione interdisciplinare che si avvale di attività laboratoriali e compiti di realtà preferibilmente svolti in ambiente lavorativo.
Nella progettazione del curricolo d'istituto le istituzioni scolastiche, oltre quanto disposto con l'Allegato 2-ter, tengono conto, quindi, dei seguenti criteri generali:
- la centralità dell'apprendimento nella progettazione didattica;
- l'integrazione tra gli insegnamenti e l'adozione di modalità didattiche che favoriscano l'apprendimento attivo e la laboratorialità;
- la personalizzazione dei percorsi di apprendimento per valorizzare le inclinazioni e i talenti individuali;
- la condivisione con le studentesse e gli studenti dei metodi e delle modalità di valutazione, con l'obiettivo di promuoverne la consapevolezza e la partecipazione;
- la coerenza degli strumenti metodologici con le scelte didattiche e organizzative;
- l'eventuale adozione di forme differenziate del tempo-scuola funzionali a valorizzare la personalizzazione dei curricula e l'approccio integrato alle discipline.
Inoltre, le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione tecnica possono utilizzare una quota di autonomia entro il limite del 25 per cento dell'orario complessivo, nel rispetto delle distinte quote orarie attribuite all'area generale nazionale e all'area di indirizzo flessibile, anche per introdurre insegnamenti scelti autonomamente. Al fine di preservare l'identità dell'istruzione tecnica, le attività e gli insegnamenti scelti autonomamente dalle scuole sono coerenti con il PECUP dello studente di cui al punto 1 dell'Allegato in parola e con quelli correlati agli indirizzi attivati (sugli indirizzi, si veda infra, in commento al contenuto degli allegati).
Le istituzioni scolastiche possono, altresì, promuovere:
- accordi di partenariato con enti e associazioni del mondo del lavoro e con il sistema delle Camere di commercio per definire modalità di coprogettazione dell'offerta formativa e di attuazione dei Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO); esse possono inoltre promuovere o aderire agli accordi denominati «Patti educativi 4.0»;
- la realizzazione di percorsi di apprendistato di primo livello per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
Per lo sviluppo dei processi di internazionalizzazione, le scuole si avvalgono del Content and Language Integrated Learning (CLIL) e introducono una prospettiva globale nella progettazione del curricolo che consente di potenziare lo studio delle lingue straniere e promuovere lo svolgimento di esperienze di studio all'estero.
L'Allegato B del dcereto-legge n. 45 del 2025 introduce nel decreto-legge n. 144 del 2022 l'Allegato 2-ter, che definisce il curricolo dei percorsi di istruzione tecnica.
Il monte ore complessivo è organizzato in un primo biennio, in un secondo biennio e in un quinto anno secondo i criteri definiti dal medesimo Allegato.
In particolare, il primo biennio è indirizzato al consolidamento delle competenze di base e all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, nonché all'introduzione allo studio degli elementi fondanti gli indirizzi del successivo triennio. Il secondo biennio, a partire dal quale l'indirizzo si declina nelle articolazioni di cui all'articolo 26-bis del decreto-legge n. 144 del 2022, finalizzato a promuovere l'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze professionalizzanti. Un quinto anno che, utilizzando gli spazi di autonomia e flessibilità, è finalizzato, come al perseguimento degli obiettivi di garantire gli strumenti idonei alle future scelte di lavoro o di studio proponendo, come chiarito con modifica introdotta al Senato, azioni di orientamento attivo nella transizione scuola-università e/o formazione terziaria non accademica o anche mediante tirocini, stage, nuclei tematici funzionali all'orientamento, alle professioni e alla prosecuzione degli studi. Esso è inoltre finalizzato a realizzare il consolidamento delle competenze del profilo nonché consentire la possibilità di svolgere le attività didattiche in tutte le forme di alleanza scuola-impresa previste dalla normativa vigente.
Nel declinare il curricolo, l'Allegato in parola delinea un'area di istruzione generale nazionale e un'area di indirizzo flessibile.
In particolare, l'area di istruzione generale nazionale, comune a tutti i percorsi, è finalizzata allo sviluppo di una cultura di base essenziale per la formazione della persona, che include la relazione tra l'area umanistica e l'area scientifica e tecnologica e si struttura secondo il monte ore riportato nella Tabella 1 dell'Allegato. Tale monte ore è suddiviso per ambiti disciplinari (linguistico, matematico, storico-geografico, giuridico-economico, scienze motorie, religione cattolica o attività alternative).
L'area di indirizzo flessibile è finalizzata all'acquisizione delle competenze e dei saperi scientifico-tecnologici e giuridico-economici di carattere generale e specifici dei diversi indirizzi. Nell'Area è ricompresa una quota del curricolo a disposizione delle istituzioni scolastiche per il potenziamento dei diversi insegnamenti, per l'introduzione di nuove discipline e per l'eventuale attivazione dell'area territoriale indirizzata allo sviluppo di competenze coerenti con le esigenze del territorio e i fabbisogni formativi espressi dal mondo del lavoro e delle professioni.
L'Area di indirizzo flessibile si struttura secondo il monte ore della Tabella 2, per il settore economico, e della Tabella 3 per il settore tecnologico-ambientale.
Come per l'area di istruzione generale nazionale, anche il monte ore dell'area di indirizzo flessibile dei due settori è suddivisa in ambiti disciplinari.
Il monte ore del settore economico è suddiviso negli ambiti: scienze sperimentali; elementi di base dell'indirizzo; elementi caratterizzanti l'indirizzo; quota del curricolo a disposizione della scuola.
Il monte ore del settore tecnologico-ambientale è ripartito negli ambiti: scienze sperimentali; tecnologie di base; elementi di base dell'indirizzo; elementi caratterizzanti l'indirizzo; quota del curricolo a disposizione della scuola.
Sono poi previste disposizioni speciali per il percorso di specializzazione di enotecnico, per il quale il percorso si sviluppa quale ulteriore annualità successiva al conseguimento del diploma di istruzione tecnica del settore Agricoltura, afferente all'area della viticoltura ed enologia, e per i percorsi della formazione marittima, in cui la definizione dei quadri orari dei rispettivi percorsi può discostarsi dal quadro orario di cui alle Tabelle 1, 2 e 3 del presente allegato, ferma restando l'invarianza di organico.
Al fine di valorizzare l'autonomia e la flessibilità, si prevede inoltre che gli istituti tecnici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, possono:
a) utilizzare la quota di autonomia del 20 per cento dell'orario complessivo del primo biennio, del secondo biennio e del quinto anno, distintamente calcolati per area di istruzione generale nazionale e area di indirizzo flessibile, tenuto conto dell'organico dell'autonomia, anche per potenziare gli insegnamenti obbligatori di entrambe le aree e per attivare ulteriori insegnamenti. Nell'utilizzo della quota di autonomia, ciascuna disciplina non può essere decurtata in misura superiore al 25 per cento del suo complessivo monte ore nel quinquennio, secondo quanto previsto dai quadri orari dei singoli indirizzi o articolazioni;
b) utilizzare gli spazi di flessibilità, in coerenza con i risultati di apprendimento previsti dal Profilo educativo, culturale e professionale di cui all'Allegato 2-bis e con i profili dei diversi indirizzi e articolazioni per l'attivazione degli interventi di raccordo con il mondo del lavoro nel limite del 30 per cento del monte ore del quinto anno.
Da una analisi generale dell'Allegato 2-ter, emerge come, nel definire il curricolo dei nuovi percorsi di istruzione tecnica, esso si fermi ad un livello molto meno dettagliato rispetto a quello cui giungono le tabelle vigenti (gli allegati B e C del decreto del Presidente della Repubblica n. 88 del 2010).
In primo luogo, non sono individuati gli indirizzi specifici in cui potranno ripartirsi i due settori economico e tecnologico-ambientale, né le articolazioni degli stessi. Questo rende a sua volta impossibile definire se vi saranno porzioni di quadri orari comuni a più indirizzi del medesimo settore o a più articolazioni del medesimo indirizzo.
In secondo luogo, sia per l'area di istruzione generale che per quella di indirizzo flessibile, non sono identificate le singole discipline ma esse sono raggruppate in ambiti disciplinari (questi ultimi, come detto, sono individuati con espressione generica in: linguistico, matematico, storico-geografico, giuridico-economico, scienze motorie, religione cattolica o attività alternative).
In buona sostanza e in perfetta aderenza con quanto disposto testualmente dall'articolo 26-bis:
- non sono identificati gli indirizzi e le articolazioni, ma il PECUP e il curricolo sulla base dei quali tali indirizzi e articolazioni dovranno essere individuati;
- non sono identificati i quadri orari, ma il monte orario complessivo nei limiti del quale tali quadri orari dovranno essere individuati;
- quanto ai risultati di apprendimento, essi sono individuati dall'Allegato 2-bis, ma solo limitatamente a quelli comuni a tutti i percorsi e a quelli comuni a ciascuno dei due settori economico e tecnologico-ambientale; non sono individuati i risultati di apprendimento degli indirizzi e delle articolazioni, e non sarebbe possibile altrimenti, non essendo stati individuati questi ultimi.
Al fine di comprendere la differenza tra gli allegati in commento e le tabelle vigenti, si ricorda che gli allegati B e C del decreto del Presidente della Repubblica n. 88 del 2010 recano, invece, indirizzi, profili, quadri orari e risultati di apprendimento dei settori economico e tecnologico, degli indirizzi e delle articolazioni in cui essi sono suddivisi.
Con riferimento al settore economico (Allegato B) si prevedono, in particolare, gli indirizzi:
- B1 "Amministrazione, Finanza e Marketing", comprendente le articolazioni "Relazioni internazionali per il Marketing" e "Sistemi informativi aziendali";
- B2 "Turismo".
Per ogni indirizzo e articolazione, sono poi previste, oltre ai risultati di apprendimento, le attività e gli insegnamenti obbligatori, con l'indicazione dei relativi quadri orari.
Con riferimento al settore tecnologico (Allegato C) si prevedono gli indirizzi e relative articolazioni:
- C1 "Meccanica, Meccatronica ed Energia", comprendente le articolazioni "Meccanica e meccatronica" ed "Energia";
- C2 "Trasporti e Logistica", comprendente le articolazioni "Costruzione del mezzo", "Conduzione del mezzo" e "Logistica"
- C3 "Elettronica ed Elettrotecnica", comprendente le articolazioni "Elettronica", "Elettrotecnica" e "Automazione";
- C4 "Informatica e Telecomunicazioni", comprendente le articolazioni "Informatica" e "Telecomunicazioni";
- C5 "Grafica e Comunicazione";
- C6 "Chimica, Materiali e Biotecnologie", comprendente le articolazioni "Chimica e materiali", "Biotecnologie ambientali" e "Biotecnologie sanitarie";
- C7 "Sistema Moda", comprendente le articolazioni "Tessile, abbigliamento e moda" e "Calzature e moda";
- C8 "Agraria, Agroalimentare e Agroindustria", comprendente le articolazioni "Produzioni e trasformazioni", "Gestione dell'ambiente e del territorio" e "Viticoltura ed enologia";
- C9 "Costruzioni, Ambiente e Territorio", comprendente l'articolazione "Geotecnico".
Anche in tal caso, per ogni indirizzo e articolazione, sono previste, oltre ai risultati di apprendimento, le attività e gli insegnamenti obbligatori, con l'indicazione dei relativi quadri orari.
Su tali aspetti si tornerà infra, in calce alla scheda. Per il momento, negli stretti limiti in cui questo è possibile a causa del diverso livello di dettaglio cui giungono le tabelle in commento e quelle vigenti, si è proceduto ad un confronto tra esse, al fine di comprendere se sono già individuabili alcune innovazioni. Esse sono le seguenti:
- per quanto riguarda il primo biennio, si segnala che il numero complessivo di ore dell'area di istruzione generale scende di 99 ore complessive sul biennio, in favore della componente flessibile del curricolo; tale risultato è il saldo di un incremento, pari a 33 ore in favore degli insegnamenti di ambito storico-geografico, e di una riduzione di 132 ore degli insegnamenti scientifici (Scienze della terra e biologia);
- ancora in relazione al primo biennio, l'area di indirizzo flessibile vedrà invece, conseguentemente, un incremento netto di 99 ore complessive sul biennio; tale incremento andrà integralmente a favore dell'ambito "scienze sperimentali", negli indirizzi del settore economico, mentre negli indirizzi del settore tecnologico, andrà a vantaggio dell'ambito disciplinare "Elementi di base dell'indirizzo";
- in relazione al secondo biennio, non vi sono modifiche in ordine alla ripartizione del monte orario complessivo tra area di istruzione generale e area di indirizzo flessibile;
- in relazione al quinto anno, si segnala invece un decremento pari a 66 ore del monte orario complessivo; a ridursi sono, per 33 ore ciascuno, il monte orario dedicato all'ambito linguistico generale e il monte orario relativo all'area ad indirizzo flessibile;
- come si è già notato sopra, infine, nel nuovo assetto si prevede che la definizione di una porzione non irrilevante del quadro orario complessivo venga lasciata a disposizione del singolo istituto scolastico; tale quota corrisponde al 6,25% del monte orario complessivo nel primo biennio, e sale al 9,37% nel secondo biennio e al 23,3% nel quinto anno; essa andrà a scapito, negli indirizzi del settore economico, degli insegnamenti afferenti all'ambito disciplinare "Elementi di base", mentre negli indirizzi del settore tecnologico-ambientale, a scapito degli insegnamenti afferenti all'ambito "scienze sperimentali" e all'ambito tecnologie di base". Ovviamente, trattandosi di quote a disposizione degli istituti, tali contrazioni potranno essere in qualche misura compensate sulla base delle scelte da questi operate.
In relazione a quest'ultimo punto, si tenga presente tra l'altro che la quota a disposizione della scuola da curricolo si aggiunge alla "quota di autonomia" attribuita alle istituzioni scolastiche citata sopra. A proposito di quest'ultima, si segnala peraltro che mentre nell'Allegato 2-bis essa è quantificata nel 25 per cento del monte orario complessivo, nell'Allegato 2-ter essa è fissata al 20 per cento).
L'Allegato C del dcereto-legge n. 45 del 2025, infine, introduce nel decreto-legge n. 144 del 2022 l'Allegato 2-quater, che reca il modello di "certificato di competenze" progressivamente acquisite dalle studentesse e dagli studenti cui dovranno attenersi, in base al comma 2 del neo introdotto articolo 26-bis, gli istituti tecnici in qualità di enti titolati a rilasciare lo stesso a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027.
Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 45 del 2025, infine, stabilisce che al riordino della disciplina degli istituti tecnici di cui all'articolo 26 del decreto-legge n. 144 del 2022 si provvede con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito e acquisito il parere della Conferenza unificata, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziare disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei criteri indicati dal medesimo articolo 26 del decreto-legge n. 144 del 2022.
Con il regolamento di cui al presente comma sono abrogate le disposizioni che disciplinano gli ordinamenti e i percorsi dell'istruzione tecnica espressamente individuate nel regolamento medesimo.
Alla luce del complesso quadro normativo delineato, appare opportuno fornire una breve sintesi del percorso di attuazione della Riforma 1.1 della M4C1 del PNRR.
Inizialmente, era previsto che ad essa si dovesse procedere con regolamento di delegificazione, salvo che su due questioni specifiche, la cui disciplina era lasciata a decreti ministeriali. Alla scadenza del termine previsto, il Governo, preso atto dell'impossibilità di adottare il regolamento in questione, ha invertito tali procedure di attuazione, definendo con decreto ministeriale, in via transitoria e per il solo anno accademico 2025/2026, tutto quanto doveva essere attuato, ad esclusione proprio delle due materie che sulla base delle norme allora vigenti avrebbe dovuto attuare con decreto ministeriale, motivando tale ultima decisione con esigenze di coerenza nel sistema delle fonti, e preannunciando che per la loro disciplina avrebbe proceduto il regolamento di delegificazione in via di adozione.
Con l'articolo 1 del decreto-legge n. 45 del 2025, nella perdurante mancata emanazione del citato regolamento, se ne rinvia sine die l'adozione, conferendo al contempo una portata potenzialmente permanente ("a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027") al decreto ministeriale già adottato in sua vece. Contestualmente, al fine di rispettare il target PNRR, si fissa la disciplina delle questioni ancora irrisolte con norma di legge e, in particolare, con gli Allegati che l'articolo in commento aggiunge al decreto-legge n. 144 del 2022.
Proprio su quest'ultimo aspetto pare il caso di soffermarsi, e in particolare sugli Allegati 2-bis e 2-ter. Come emerge chiaramente dall'analisi del loro contenuto che si è sopra effettuata, e in coerenza peraltro con una lettura attenta del dato testuale del nuovo articolo 26-bis del decreto-legge n. 144 del 2022 introdotto dall'articolo in commento, essi non individuano direttamente "indirizzi, articolazioni e corrispondenti quadri orari" dei nuovi percorsi di istruzione tecnica, ma solamente il PECUP (che comprende i risultati di apprendimento) e il curricolo, "sulla base" dei quali devono ancora essere identificati gli indirizzi e le articolazioni, nonché il monte orario, "nei limiti" del quale dovranno essere definiti i quadri orari (i virgolettati richiamano locuzioni presenti nel testo dell'articolo 26-bis).
Diversamente da quanto sostenuto dalla relazione illustrativa, quindi, la normativa in commento si configura, su tali aspetti, come non ancora immediatamente auto-applicativa, a meno che non sia intenzione del Governo devolvere la definizione degli indirizzi e dei quadri orari alle stesse istituzioni scolastiche, conferendo loro, però, in tal modo, un grado di autonomia vastissimo a confronto di quello che esse esercitano nell'ambito della disciplina fin qui vigente (quella di cui agli allegati B e C del decreto del Presidente della Repubblica n. 88 del 2010).
Se così non è, affinché la riforma degli istituti tecnici diventi compiutamente realtà con l'inizio dell'anno scolastico 2026/2027, dovranno intervenire disposizioni ulteriori, ed esse dovranno entrare in vigore prima dell'avvio delle procedure di iscrizione a tale anno scolastico, ossia orientativamente entro la fine del 2025.
Il dato testuale dell'articolo 26-bis non consente di capire con certezza quale norma dovrà recare tali, necessarie, disposizioni. È legittimo ipotizzare che sia ancora intenzione del Governo adottarle con il regolamento di riordino di cui al comma 2 dell'articolo in commento, ma si ricorda che esso è ora rinviato sine die, e che nel frattempo è conferita una portata permanente ai contenuti del decreto ministeriale n. 269 del 31 dicembre 2024, per quanto riguarda tutte le questioni che esso già disciplina. Soprattutto, non è chiaro chi e come dovrà normare le questioni che restano non perfettamente definite nel caso in cui il regolamento di riordino non dovesse essere adottato in tempo.
La disciplina degli istituti professionali
Il sistema degli istituti professionali trova la propria disciplina organica nel decreto legislativo n. 61 del 2017, adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 107 del 2015 (c.d. Buona scuola), sulla riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione.
La finalità del sistema di istruzione professionale è formare gli studenti ad arti, mestieri e professioni strategici per l'economia del Paese, con una forte impronta al "Made in Italy", e promuovere una facile transizione nel mondo del lavoro e delle professioni.
Gli istituti professionali sono definiti "scuole territoriali dell'innovazione, aperte e concepite come laboratori di ricerca, sperimentazione ed innovazione didattica" (articolo 1, comma 2).
Il modello didattico è improntato al principio della personalizzazione educativa e all'apprendimento permanente ed è finalizzato a consentire agli studenti di orientare il proprio progetto di vita e di lavoro anche per migliori prospettive di occupabilità (articolo 1, comma 3).
Infatti, in base a quanto previsto dall'articolo 2, al fine di assicurare alla studentessa e allo studente una solida base di istruzione generale e competenze tecnico-professionali in una dimensione operativa in relazione alle attività economiche e produttive cui si riferisce l'indirizzo di studio prescelto, i percorsi di istruzione professionale hanno un'identità culturale, metodologica e organizzativa che è definita nel profilo educativo, culturale e professionale di cui all'Allegato A al decreto in oggetto.
Il citato profilo educativo, culturale e professionale integra il profilo educativo, culturale e professionale della studentessa e dello studente di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 226 del 2005 ed è comune a tutti i percorsi di istruzione professionale, nonché ai profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale elencati all'articolo 3.
Il profilo educativo, culturale e professionale si basa su uno stretto raccordo della scuola con il mondo del lavoro e delle professioni e si ispira ai modelli promossi dall'Unione europea, in coerenza con gli obiettivi di innovazione, sostenibilità ambientale e competitività del sistema produttivo in un'ottica di promozione e sviluppo dell'innovazione digitale determinata dalle evoluzioni generate dal Piano nazionale «Industria 4.0» e di personalizzazione dei percorsi contenuta nel Progetto formativo individuale.
Quanto all'assetto organizzativo, l'articolo 4 dispone che l'istruzione professionale è caratterizzata da una struttura quinquennale dei percorsi, secondo quanto previsto dai quadri orari di cui all'Allegato B al decreto, che sono articolati in un biennio e in un successivo triennio.
Il biennio dei percorsi dell'istruzione professionale comprende 2112 ore complessive, articolate in 1188 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 924 ore di attività e insegnamenti di indirizzo, comprensive del tempo da destinare al potenziamento dei laboratori. Le attività e gli insegnamenti di istruzione generale e di indirizzo sono aggregati in assi culturali.
Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa e didattica, e con riferimento al Progetto formativo individuale, possono organizzare le azioni didattiche, formative ed educative in periodi didattici. I periodi didattici possono essere collocati anche in due diversi anni scolastici ai fini dell'accesso al terzo anno dei percorsi.
Nell'ambito delle 2112 ore, una quota, non superiore a 264 ore, è destinata alla personalizzazione degli apprendimenti, alla realizzazione del progetto formativo individuale ed allo sviluppo della dimensione professionalizzate delle attività di alternanza scuola-lavoro (oggi percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO)).
Nel biennio le istituzioni scolastiche possono prevedere, per la realizzazione dei percorsi di cui al comma 4, specifiche attività finalizzate ad accompagnare e supportare le studentesse e gli studenti, anche facendo ricorso alla rimodulazione dei quadri orari e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Il triennio dei percorsi dell'istruzione professionale è articolato in un terzo, quarto e quinto anno. Per ciascun anno del triennio, l'orario scolastico è di 1056 ore, articolate in 462 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 594 ore di attività e insegnamenti di indirizzo, al fine di consentire alla studentessa e allo studente di:
a) consolidare e innalzare progressivamente, soprattutto in contesti di laboratorio e di lavoro, i livelli di istruzione generale acquisiti nel biennio, anche attraverso spazi orari riservati nell'ambito della quota di autonomia, determinata a norma del successivo articolo 6, comma 1, lettera a);
b) acquisire e approfondire, specializzandole progressivamente, le competenze, le abilità e le conoscenze di indirizzo in funzione di un rapido accesso al lavoro;
c) partecipare alle attività di alternanza scuola-lavoro, previste dall'articolo 1, comma 33, della legge n. 107 del 2015, anche in apprendistato ai sensi degli articoli 41, 42 e 43 del decreto legislativo n. 81 del 2015;
d) costruire il curriculum della studentessa e dello studente, in coerenza con il Progetto formativo individuale;
e) effettuare i passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e quelli di istruzione e formazione professionale e viceversa.
Al fine di realizzare l'integrazione, l'ampliamento e la differenziazione dei percorsi e degli interventi in rapporto alle esigenze e specificità territoriali, le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale possono attivare, in via sussidiaria, previo accreditamento regionale secondo modalità da definirsi con gli accordi di cui all'articolo 7, comma 2, percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 226 del 2005. Tali percorsi sono realizzati nel rispetto degli standard formativi definiti da ciascuna regione e secondo i criteri e le modalità definiti ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2.
Il quinto anno dell'istruzione professionale è strutturato dalle istituzioni scolastiche nell'ambito della loro autonomia, in modo da consentire il conseguimento del diploma di istruzione professionale previo superamento degli esami di Stato, nonché di maturare i crediti per l'acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS), ove previsto dalla programmazione delle singole Regioni.
Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale sono dotate di un ufficio tecnico, senza ulteriori oneri di funzionamento se non quelli previsti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, con il compito di sostenere la migliore organizzazione e funzionalità dei laboratori a fini didattici e il loro adeguamento in relazione alle esigenze poste dall'innovazione tecnologica nonché per la sicurezza delle persone e dell'ambiente.
L'assetto didattico dell'istruzione professionale, ai sensi dell'articolo 5, è caratterizzato:
a) dalla personalizzazione del percorso di apprendimento, che si avvale di una quota del monte ore non superiore a 264 nel biennio di cui all'articolo 4, comma 2 e dal Progetto formativo individuale che viene redatto dal consiglio di classe entro il 31 gennaio del primo anno di frequenza e aggiornato durante l'intero percorso scolastico. Il Progetto formativo individuale si basa su un bilancio personale che evidenzia i saperi e le competenze acquisiti da ciascuna studentessa e da ciascuno studente, anche in modo non formale e informale ed è idoneo a rilevare le potenzialità e le carenze riscontrate, al fine di motivare ed orientare nella progressiva costruzione del percorso formativo e lavorativo. Il dirigente scolastico, sentito il consiglio di classe, individua, all'interno di quest'ultimo, i docenti che assumono la funzione di tutor per sostenere le studentesse e gli studenti nell'attuazione e nello sviluppo del Progetto formativo individuale. L'attività di tutorato è svolta dai docenti designati, fatto salvo lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 107 del 2015, nell'ambito delle risorse disponibili presso l'istituzione scolastica a legislazione vigente;
b) dall'aggregazione, nel biennio, delle discipline all'interno degli assi culturali caratterizzanti l'obbligo di istruzione e dall'aggregazione, nel triennio, delle discipline di istruzione generale;
c) dalla progettazione interdisciplinare dei percorsi didattici caratterizzanti i diversi assi culturali;
d) dall'utilizzo prevalente di metodologie didattiche per l'apprendimento di tipo induttivo, attraverso esperienze laboratoriali e in contesti operativi, analisi e soluzione dei problemi relativi alle attività economiche di riferimento, il lavoro cooperativo per progetti, nonché la gestione di processi in contesti organizzati;
e) dalla possibilità di attivare percorsi di alternanza scuola-lavoro, già dalla seconda classe del biennio, e percorsi di apprendistato ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 81 del 2015;
f) all'organizzazione per unità di apprendimento, che, partendo da obiettivi formativi adatti e significativi per le singole studentesse e i singoli studenti, sviluppano appositi percorsi di metodo e di contenuto, tramite i quali si valuta il livello delle conoscenze e delle abilità acquisite e la misura in cui la studentessa e lo studente abbiano maturato le competenze attese. Le unità di apprendimento rappresentano il necessario riferimento per il riconoscimento dei crediti posseduti dalla studentessa e dallo studente, soprattutto nel caso di passaggi ad altri percorsi di istruzione e formazione;
g) dalla certificazione delle competenze che è effettuata, nel corso del biennio, con riferimento alle unità di apprendimento, secondo un modello adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ferma restando la disciplina vigente in merito alla certificazione delle competenze per il triennio, nonché per le qualifiche triennali e i diplomi quadriennali, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 13 del 2013.
La riforma degli istituti professionali, in attuazione del PNRR
L'articolo 27 del decreto-legge n. 144 del 2022, insieme all'articolo 26 sull'istruzione tecnica, è parte del processo di attuazione della "Riforma degli istituti tecnici e professionali" M4C1-R.1, 5-10 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, a titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito. La disposizione in esame interviene nello specifico sull'ordinamento dei percorsi di istruzione professionale, che trova la propria disciplina organica nel decreto legislativo n. 61 del 2017.
In particolare, l'articolo 27 riguarda gli istituti professionali, ma non mira a una riforma organica, in quanto hanno già provveduto in tal senso il menzionato decreto legislativo n. 61 del 2017, di attuazione della buona scuola (articolo 1, commi 180 e 181, lett. d), della legge 107 del 2015), e il regolamento emanato con decreto ministeriale n. 92 del 24 maggio 2018, recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale.
Gli elementi su cui interviene l'articolo 27 sono:
a) l'inserimento tra le finalità del decreto legislativo n. 61 del 2017 (articolo 1, comma 4), in tema di revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, di un riferimento alle tecnologie di cui all'articolo 1, comma 48, della legge n. 205 del 2017 e, in particolare, big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali;
b) l'integrazione del contenuto del profilo educativo, culturale e professionale (c.d. PECUP), mediante l'inserimento, all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 61 del 2017, di un riferimento agli obiettivi di innovazione, sostenibilità ambientale e competitività del sistema produttivo in un'ottica di promozione e sviluppo dell'innovazione digitale determinata dalle evoluzioni generate dal Piano nazionale «Industria 4.0»;
c) la previsione secondo cui, coerentemente con le previsioni di cui ai punti precedenti, le istituzioni scolastiche provvedono al conseguente aggiornamento del progetto formativo individuale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 61 del 2017 nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Tale progetto, più nello specifico, si basa su un bilancio personale che evidenzia i saperi e le competenze acquisiti da ciascuna studentessa e da ciascuno studente, anche in modo non formale e informale ed è idoneo a rilevare le potenzialità e le carenze riscontrate, al fine di motivare ed orientare nella progressiva costruzione del percorso formativo e lavorativo. Il dirigente scolastico, sentito il consiglio di classe, individua, all'interno di quest'ultimo, i docenti che assumono la funzione di tutor per sostenere le studentesse e gli studenti nell'attuazione e nello sviluppo del Progetto formativo individuale;
d) l'adozione di linee guida contenenti misure di supporto allo sviluppo dei processi di internazionalizzazione per la filiera tecnica e professionale per la realizzazione dello Spazio europeo dell'istruzione in coerenza con gli obiettivi dell'Unione europea in materia di istruzione e formazione professionale. La previsione è stata attuata con il decreto ministeriale n. 241 del 7 dicembre 2023;
e) la previsione di linee guida in tema di passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale, di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 61 del 2017, adottate dal Ministero dell'istruzione e del merito e finalizzate alla semplificazione in via amministrativa degli adempimenti inerenti alle fasi del passaggio. Tali linee guida sono state definite con il decreto ministeriale n. 118 del 12 giugno 2024.
Tre sono gli obiettivi principali perseguiti dalle novelle al decreto legislativo n. 61 del 2017 contenute nella presente disposizione.
Un primo obiettivo è instaurare uno stretto raccordo della scuola con il mondo del lavoro e delle professioni, in linea con i modelli promossi dall'Unione europea, mediante l'integrazione del profilo educativo, culturale e professionale (c.d. PECUP) e la personalizzazione dei percorsi contenuta nel Progetto formativo individuale (ossia un documento redatto dal consiglio di classe entro il 31 gennaio del primo anno di frequenza e aggiornato durante l'intero percorso scolastico che si basa su un bilancio personale che evidenzia i saperi e le competenze acquisiti da ciascuno studente, anche in modo non formale e informale, e che è idoneo a rilevare le potenzialità e le carenze riscontrate, al fine di motivare ed orientare nella progressiva costruzione del percorso formativo e lavorativo).
Un secondo obiettivo è finalizzato ad allineare i percorsi formativi degli istituti professionali agli obiettivi in materia di digitalizzazione contenuti nel Piano Nazionale industria 4.0., che aprono a nuove prospettive occupazionali nel mondo del lavoro e delle professioni.
Si ricorda infatti che, da una parte, il sistema di istruzione professionale ha la finalità di favorire la transizione nel mondo del lavoro e delle professioni, anche con riferimento alle tecnologie di cui al Piano nazionale Industria 4.0, e dall'altra, il profilo educativo, culturale e professionale degli istituti professionali deve ispirarsi ai modelli promossi dall'Unione europea che, coerentemente con gli obiettivi di innovazione, sostenibilità ambientale e competitività, intendono contribuire alla promozione e sviluppo dell'innovazione digitale.
Un terzo obiettivo riguarda la semplificazione dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale.
Il passaggio da un percorso quinquennale di istruzione professionale ai percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale (e viceversa) è una opzione che consente agli studenti di rimodulare il proprio percorso di apprendimento e vedere assicurata la piena reversibilità della scelta originaria senza disperdere il bagaglio di acquisizioni.
I criteri generali sono individuati dall'articolo 8 del d.lgs. n. 61 del 2017, che al comma 2 stabilisce che le fasi del passaggio sono disciplinate con accordo in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni. La disposizione di riforma interviene su tale disciplina, specificando che l'accordo Stato-Regioni deve rispettare anche le linee guida adottate dal Ministero dell'istruzione e del merito e finalizzate a promuovere una semplificazione in via amministrativa degli adempimenti necessari per il passaggio. Tali linee guida sono state approvate con il decreto ministeriale n. 118 del 12 giugno 2024.
L'articolo 28 del decreto-legge n. 144 del 2022 introduce all'interno della governance ministeriale del sistema di istruzione tecnica e professionale un nuovo organismo con funzioni consultive e di proposta, denominato "Osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e professionale".
L'istituzione dell'Osservatorio è sempre ricondotta all'attuazione della riforma 1.1 della M4C1 del PNRR ed è finalizzata a rafforzare il raccordo permanente con le filiere produttive e professionali di riferimento degli istituti tecnici e professionali, ridurre il divario tra domanda e offerta di competenze, supportare il sistema nazionale della formazione nella progettazione dell'offerta formativa territoriale e nell'acquisizione e nel consolidamento nei curricoli degli istituti tecnici e nei percorsi professionali delle conoscenze tecnologiche previste.
Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, l'Osservatorio è composto da quindici esperti dell'istruzione tecnica e professionale e comunque del sistema nazionale di istruzione e formazione, individuati anche tra le organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative, compresa una rappresentanza delle regioni, degli enti locali, del sistema camerale, dell'INVALSI e dell'INDIRE, con incarico annuale, rinnovabile una sola volta.
All'Osservatorio è affidato (comma 3) il potere di formulare proposte al Ministro dell'istruzione e del merito sull'aggiornamento degli indirizzi di studio e delle articolazioni, sulle linee guida e ogni iniziativa idonea a rafforzare l'efficacia dell'insegnamento e delle metodologie collegate alla didattica per competenze, ai fini dell'adeguamento dell'offerta formativa alla domanda di nuove competenze attraverso l'utilizzo degli spazi di flessibilità ordinamentale e l'area territoriale del curricolo.
Il comma 4 prevede che l'Osservatorio operi in raccordo con gli organismi della rete delle scuole professionali di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 61 del 2017, e con il Comitato nazionale delle ITS Academy.
Le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono disciplinate, ai sensi del comma 5 dell'articolo 28 del citato decreto-legge n. 144 del 2022, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito (decreto ministeriale n. 232 del 1° dicembre 2023).
In particolare, con riferimento alle funzioni e ai compiti, l'articolo 2 del decreto specifica che l'Osservatorio svolge funzioni consultive e di proposta per il miglioramento del settore dell'istruzione tecnica e professionale e, in particolare, compie le seguenti attività:
a) propone al Ministro ogni iniziativa idonea a rafforzare l'efficacia dell'insegnamento ai fini dell'adeguamento dell'offerta formativa alla domanda di nuove competenze attraverso l'utilizzo di spazi di flessibilità ordinamentale e dell'area territoriale del curricolo;
b) promuove l'aggiornamento di indirizzi di studio, articolazioni, linee guida e ogni altra iniziativa volta all'adeguamento dell'offerta formativa alla domanda di nuove competenze attraverso l'utilizzo degli spazi di flessibilità ordinamentale e dell'area territoriale del curriculo;
c) svolge attività di analisi e supporto per la progettazione e l'attuazione di misure riguardanti l'offerta formativa territoriale, nell'ottica del consolidamento dei curricoli degli istituti tecnici e dei percorsi professionali;
d) promuove lo scambio di esperienze e di informazioni con le regioni, le altre amministrazioni centrali e locali interessate, gli organismi di ricerca e i portatori di interessi;
e) favorisce forme di raccordo organico con enti e istituzioni specializzati nell'analisi dell'evoluzione del mondo del lavoro e delle professioni;
f) riceve, analizza ed elabora i dati e le informazioni fornite dagli Osservatori locali relative al sistema dell'istruzione tecnica e professionale
Il medesimo decreto definisce l'articolazione, su base regionale, presso gli uffici scolastici regionali di analoghi osservatori locali, le forme di raccordo organico con enti e istituzioni specializzati nell'analisi dell'evoluzione del mondo del lavoro e delle professioni (articolo 7).
La nomina dei componenti dell'osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e professionale è avvenuta con il decreto ministeriale n. 259 del 18 dicembre 2024.
I percorsi regionali di istruzione e formazione professionali (IeFP)
In alternativa ai corsi offerti dai licei, dagli istituti tecnici e dagli istituti professionali, gli studenti possono scegliere i percorsi di istruzione e formazione professionali (IeFP), erogati dai centri formazione professionale, di competenza delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, e disciplinati dal Capo III del decreto legislativo n. 226 del 2005, che definisce i livelli essenziali delle prestazioni che devono essere rispettati affinché tali percorsi possano essere riconosciuti ai fini dell'assolvimento dell'obbligo scolastico.
Come si è visto in premessa, nell'anno scolastico 2024/2025 tali percorsi sono stati scelti da circa il 5% degli studenti complessivi della scuola secondaria di II grado.
In particolare, l'articolo 15 del decreto legislativo n. 226 del 2005 statuisce, al comma 1, che l'iscrizione e la frequenza ai percorsi di istruzione e formazione professionale rispondenti ai livelli essenziali definiti dal citato Capo III e garantiti dallo Stato, anche in relazione alle indicazioni dell'Unione europea, rappresentano assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 76 del 2005 e dal profilo educativo, culturale e professionale del singolo studente.
Correlativamente, l'articolo 1 del decreto legislativo n. 226 del 2005 prevede che il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione è costituito dal sistema dell'istruzione secondaria superiore e dal sistema dell'istruzione e formazione professionale.
Esso aggiunge, inoltre, che i percorsi liceali e i percorsi di istruzione e formazione professionale nei quali si realizza il diritto-dovere all'istruzione e formazione sono dotati di pari dignità e si propongono il fine comune di promuovere l'educazione alla convivenza civile, la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il saper essere, il saper fare e l'agire, e la riflessione critica su di essi, nonché di incrementare l'autonoma capacità di giudizio e l'esercizio della responsabilità personale e sociale curando anche l'acquisizione delle competenze e l'ampliamento delle conoscenze, delle abilità, delle capacità e delle attitudini relative all'uso delle nuove tecnologie e la padronanza di una lingua europea, oltre all'italiano e all'inglese, secondo il profilo educativo, culturale e professionale dello studente.
L'articolo 15 del decreto legislativo n. 226 del 2005 chiarisce, inoltre, al comma 5, che i titoli e le qualifiche rilasciati a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale di durata almeno quadriennale costituiscono uno dei titoli utili (assieme al diploma di scuola secondaria superiore) per l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), fermo restando il loro valore a tutti gli altri effetti previsti dall'ordinamento giuridico.
Il successivo comma 6 statuisce che i titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l'esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato d'intesa con le università e con l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e ferma restando la possibilità di sostenere, come privatista, l'esame di Stato secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.
Inoltre, come meglio precisato infra con riferimento ai requisiti di accesso ai percorsi formativi degli ITS Academy, al diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale si affianca, completando i requisiti necessari per l'iscrizione agli ITS Academy, il certificato di specializzazione tecnica superiore conseguito all'esito dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) della durata di almeno 800 ore.
I livelli essenziali delle prestazioni che le Regioni devono assicurare
Il medesimo articolo 15, al comma 2 prevede che, nell'esercizio delle loro competenze legislative esclusive in materia di istruzione e formazione professionale e nella organizzazione del relativo servizio, le Regioni assicurano i livelli essenziali delle prestazioni definiti dal medesimo Capo.
Il comma 3 chiarisce poi che i livelli essenziali di cui al medesimo Capo costituiscono requisiti per l'accreditamento delle istituzioni che realizzano i percorsi IeFP da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e, relativamente alle istituzioni formative, anche per l'attribuzione dell'autonomia didattica, organizzativa e di ricerca e sviluppo.
Gli articoli successivi definiscono i livelli essenziali delle prestazioni inerenti all'istruzione e formazione professionale, declinandoli in cinque ambiti: livelli essenziali dell'offerta formativa (articolo 16); livelli essenziali dell'orario minimo annuale e dell'articolazione dei percorsi formativi (articolo 17); livelli essenziali dei percorsi (articolo 18); livelli essenziali dei requisiti dei docenti (articolo 19); livelli essenziali della valutazione e certificazione delle competenze (articolo 20).
Quanto ai livelli essenziali dell'offerta formativa, l'articolo 16 del decreto legislativo n. 226 del 2005 richiede alle regioni di assicurare:
a) il soddisfacimento della domanda di frequenza;
b) l'adozione di interventi di orientamento e tutorato, anche per favorire la continuità del processo di apprendimento nei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, nell'università o nell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché per il recupero e lo sviluppo degli apprendimenti dello studente;
c) l'adozione di misure che favoriscano la continuità formativa anche attraverso la permanenza dei docenti di cui all'articolo 19 nella stessa sede per l'intera durata del percorso, ovvero per la durata di almeno un periodo didattico qualora il percorso stesso sia articolato in periodi;
d) la realizzazione di tirocini formativi ed esperienze in alternanza, in relazione alle figure professionali caratterizzanti i percorsi formativi.
Il comma 2 statuisce che, ai fini del soddisfacimento della domanda di frequenza di cui al comma 1, lettera a), è considerata anche l'offerta formativa finalizzata al conseguimento di qualifiche professionali attraverso i percorsi in apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 276 del 2003.
Con riferimento ai livelli essenziali dell'orario minimo annuale e all'articolazione dei percorsi formativi, il successivo articolo 17 stabilisce che le regioni garantiscono un orario complessivo obbligatorio dei percorsi formativi di almeno 990 ore annue. Le regioni assicurano, inoltre, agli stessi fini, l'articolazione dei percorsi formativi nelle seguenti tipologie:
a) percorsi di durata triennale, che si concludono con il conseguimento di un titolo di qualifica professionale, che costituisce titolo per l'accesso al quarto anno del sistema dell'istruzione e formazione professionale;
b) percorsi di durata almeno quadriennale, che si concludono con il conseguimento di un titolo di diploma professionale.
Anche per offrire allo studente una contestuale pluralità di scelte, le regioni assicurano altresì l'adozione di misure che consentano l'avvio contemporaneo ai percorsi del sistema educativo di istruzione e formazione.
Con riguardo ai livelli essenziali dei percorsi, l'articolo 18 allo scopo di realizzare il profilo educativo, culturale e professionale, le regioni assicurano:
a) la personalizzazione, per fornire allo studente, attraverso l'esperienza reale e la riflessione sull'operare responsabile e produttivo, gli strumenti culturali e le competenze professionali per l'inserimento attivo nella società, nel mondo del lavoro e nelle professioni;
b) l'acquisizione di competenze civiche, linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico sociali ed economiche, destinando a tale fine quote dell'orario complessivo obbligatorio idonee al raggiungimento degli obiettivi indicati nel profilo educativo, culturale e professionale dello studente, nonché di competenze professionali mirate in relazione al livello del titolo cui si riferiscono;
c) l'insegnamento della religione cattolica e delle attività fisiche e motorie;
d) il riferimento a figure di differente livello, relative ad aree professionali definite, sentite le parti sociali, mediante accordi in sede di Conferenza unificata, recepiti con decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Tali figure possono essere articolate in specifici profili professionali sulla base dei fabbisogni del territorio. In attuazione di tale disposizione è stato siglato l'Accordo del 27 luglio 2011.
Il comma 2 stabilisce gli standard minimi formativi relativi alle competenze di cui al comma 1, lettera b), sono definiti con Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, ai fini della spendibilità nazionale ed europea dei titoli e qualifiche professionali conseguiti all'esito dei percorsi (si veda l'Accordo del 1° agosto 2019, Repertorio atti n. 155/CSR, riguardante l'integrazione e la modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali e l'aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di istruzione e formazione professionale).
Quanto ai livelli essenziali dei requisiti dei docenti, l'articolo 19 dispone che le regioni assicurano che le attività educative e formative siano affidate a personale docente in possesso di abilitazione all'insegnamento e ad esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno cinque anni nel settore professionale di riferimento.
Con riferimento ai livelli essenziali della valutazione e la certificazione delle competenze, l'articolo 20 statuisce che le regioni garantiscono:
a) che gli apprendimenti e il comportamento degli studenti siano oggetto di valutazione collegiale e di certificazione, periodica e annuale, da parte dei docenti e degli esperti abilitati alla docenza;
b) che a tutti gli studenti iscritti ai percorsi sia rilasciata certificazione periodica e annuale delle competenze, che documenti il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi;
c) che, previo superamento di appositi esami, lo studente consegua la qualifica di operatore professionale con riferimento alla relativa figura professionale, a conclusione dei percorsi di durata triennale, ovvero il diploma professionale di tecnico, a conclusione dei percorsi di durata almeno quadriennale;
d) che, ai fini della continuità dei percorsi, il titolo conclusivo dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), per coloro che abbiano effettuato i percorsi quadriennali IeFP, assuma la denominazione di "diploma professionale di tecnico superiore" (si ricorda che tale titolo consente l'iscrizione agli istituti tecnologici superiori - ITS Academy);
e) che nelle commissioni per gli esami di cui alla lettera c) sia assicurata la presenza dei docenti e degli esperti abilitati alla docenza;
f) che le competenze certificate siano registrate sul "libretto formativo del cittadino" di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Si stabilisce, inoltre, che ai fini della valutazione annuale e dell'ammissione agli esami è necessaria la frequenza di almeno tre quarti della durata del percorso.
Avuto riguardo ai livelli essenziali delle strutture delle istituzioni formative e dei relativi servizi, l'articolo 21 dispone che le regioni assicurano:
a) la previsione di organi di governo;
b) l'adeguatezza delle capacità gestionali e della situazione economica;
c) il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle medesime istituzioni;
d) la completezza dell'offerta formativa comprendente entrambe le tipologie di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e b);
e) lo svolgimento del corso annuale integrativo di cui all'articolo 15, comma 6, utile al fine di sostenere l'esame di Stato, e al fine di accedere all'università e all'istruzione AFAM;
f) l'adeguatezza dei locali, in relazione sia allo svolgimento delle attività didattiche e formative, sia al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di prevenzione incendi e di infortunistica;
g) l'adeguatezza didattica, con particolare riferimento alla disponibilità di laboratori, con relativa strumentazione per gli indirizzi formativi nei quali la sede formativa intende operare;
h) l'adeguatezza tecnologica, con particolare riferimento alla tipologia delle attrezzature e strumenti rispondenti all'evoluzione tecnologica;
i) la disponibilità di attrezzature e strumenti ad uso sia collettivo che individuale;
j) la capacità di progettazione e realizzazione di stage, tirocini ed esperienze formative, coerenti con gli indirizzi formativi attivati.
Gli standard minimi relativi ai livelli di cui all'articolo in comento sono definiti con Accordo in sede di Conferenza unificata.
I percorsi di istruzione e formazione professionali (IeFP) attivati in regime di sussidiarietà
I percorsi IeFP possono inoltre essere attivati, in regime di sussidiarietà, dagli istituti professionali statali, nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia.
In particolare, l'articolo 7 del decreto legislativo n. 61 del 2017 stabilisce che con decreto ministeriale sono definiti i criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione dei percorsi di cui all'articolo 4, comma 4, del medesimo decreto legislativo. Tale ultima disposizione dispone che, al fine di realizzare l'integrazione, l'ampliamento e la differenziazione dei percorsi e degli interventi in rapporto alle esigenze e specificità territoriali, le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale possono attivare, in via sussidiaria, previo accreditamento regionale, percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Tali percorsi sono realizzati nel rispetto degli standard formativi definiti da ciascuna regione e secondo i criteri e le modalità definiti del medesimo decreto legislativo.
Il decreto interministeriale 17 maggio 2018 detta nello specifico i criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale.
Il modello di apprendimento "duale"
Nell'ambito della riforma del mercato del lavoro, col decreto legislativo n. 81 del 2015 è stata introdotta la possibilità di utilizzare il contratto di apprendistato per l'ottenimento della qualifica o del diploma professionale nei percorsi di IeFP e la possibilità di prolungarlo di un anno per l'acquisizione della specializzazione IFTS. Più nello specifico, con l'articolo 41, comma 3, è stato stabilito che l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e quello di alta formazione e ricerca integrano organicamente, in un sistema duale, formazione e lavoro, con riferimento ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni professionali contenuti nel Repertorio nazionale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 13 del 2013, nell'ambito del Quadro europeo delle qualificazioni.
L'introduzione del sistema "duale" nell'ambito della IeFP, con l'Accordo Stato-Regioni del 25 settembre 2015, è stata accompagnata dall'avvio di una sperimentazione sul territorio nazionale che comprende anche gli IFTS, con una modalità di apprendimento che prevede l'alternanza rafforzata: 400 ore di formazione in azienda, oltre alla formazione in aula, per facilitare la transizione degli allievi verso il mercato del lavoro.
Come previsto dalle linee guida per la programmazione e attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) in modalità duale, la formazione in contesto lavorativo può essere erogata attraverso le seguenti modalità didattiche:
a) alternanza simulata: percorsi di apprendimento e/o orientamento in assetto esperienziale simulato presso l'istituzione formativa (ad esempio impresa formativa simulata, compiti di realtà…) o nell'ambito di visite in contesti produttivi aziendali, di norma, rivolti ad allievi di età inferiore ai 15 anni; nell'alternanza simulata rientrano anche le ore di laboratori per il recupero e il sostegno degli apprendimenti (LARSA).
b) alternanza rafforzata: percorsi di apprendimento in assetto esperienziale in impresa. Nell'ambito dell'alternanza rafforzata viene ricompresa l'impresa formativa, intesa come percorso di apprendimento in assetto esperienziale svolto presso una organizzazione no profit interna o esterna all'istituzione formativa, anche costituita ad hoc per il coinvolgimento diretto degli allievi nell'erogazione di servizi o produzioni di beni.
c) apprendistato duale: percorsi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (ex art. 43 D. Lgs. 81/2015) con cui i giovani sono assunti con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato finalizzati alla formazione e all'occupazione.
Ai datori di lavoro privati di tutti i settori economico-produttivi che attivano percorsi in duale spettano vantaggi di diversa natura:
Annualmente il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali trasferisce alle Regioni le risorse finanziarie per i percorsi finalizzati all'assolvimento del diritto-dovere nell'istruzione e formazione professionale realizzati con il sistema duale.
A partire dall'annualità 2021, con l'adozione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Missione 5 - componente 1 - investimento 3 "Sistema duale") "al fine di rendere i sistemi di istruzione e formazione più in linea con i fabbisogni del mercato del lavoro, nonché di promuovere l'occupabilità dei giovani e l'acquisizione di nuove competenze" si è inteso rafforzare il sistema duale, prevedendo una platea di destinatari degli interventi più ampia. Per l'attuazione dell'investimento si rinvia al Bollettino n. 1 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sui dati realizzati dalla Regioni nell'anno formativo 2022-2023 nell'ambito dell'intervento di PNRR Missione 5 - Componente 1 - Investimento 3 "Sistema duale".
Quanto al sistema dell'Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), si ricorda che esso è stato introdotto con la legge n. 144 del 1999 (articolo 69) per ampliare l'offerta formativa destinata ai giovani e agli adulti, occupati e non occupati, che siano in possesso del diploma di scuola secondaria superiore.
Successivamente, sono stati approntati ulteriori interventi normativi che hanno ridisegnato il sistema dell'istruzione superiore e dato impulso all'implementazione della cosiddetta "filiera lunga". In particolare, viene in rilievo il DPCM 25 gennaio 2008, con cui sono state definite le Linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, che delinea le caratteristiche comuni e gli standard minimi dei percorsi IFTS.
Il sistema IFTS è articolato in percorsi finalizzati a formare figure specializzate con competenze tecniche e professionali coerenti con le richieste provenienti dal mondo del lavoro, soprattutto dalle piccole e medie imprese.
Più nello specifico, i percorsi IFTS sono finalizzati al conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore e sono volti all'acquisizione:
a) di competenze comuni, linguistiche, scientifiche e tecnologiche, giuridiche ed economiche, organizzative, comunicative e relazionali;
b) di competenze tecnico-professionali, riguardanti la specifica specializzazione tecnica superiore.
I corsi IFTS sono programmati dalle regioni e progettati e realizzati in forma integrata da istituzioni formative accreditate dalla regione stessa, istituti di istruzione secondaria superiore, università o dipartimenti universitari, imprese o associazioni di imprese.
In un secondo momento, con il decreto interministeriale n. 91 del 7 febbraio 2013, è stato definito l'attuale "Repertorio nazionale delle specializzazioni IFTS", comprendente venti specializzazioni tecniche associate alle aree professionali che più connotano il nostro sistema produttivo:
a) manifattura;
b) meccanica;
c) informazione;
d) cultura;
e) tecnologie informatiche;
f) servizi commerciali;
g) edilizia;
h) turismo;
i) agro-alimentare.
Secondo quanto previsto dal citato decreto interministeriale del 7 febbraio 2013, le venti specializzazioni sono descritte in termini di standard formativi, condivisi a livello nazionale, consistenti in un insieme organico di competenze tecnico professionali coerenti sia con le aree di specializzazione che connotano i processi di lavoro, sia con le aree di attività delle figure professionali in esito ai percorsi formativi.
Di seguito si riporta in figura l'elenco delle venti specializzazioni IFTS contenuto nell'allegato C al citato decreto interministeriale n. 91.
Secondo quanto previsto dal citato decreto interministeriale del 7 febbraio 2013, le venti specializzazioni sono descritte in termini di standard formativi, condivisi a livello nazionale, consistenti in un insieme organico di competenze tecnico professionali coerenti sia con le aree di specializzazione che connotano i processi di lavoro, sia con le aree di attività delle figure professionali in esito ai percorsi formativi.
Le specializzazioni IFTS sono declinate attraverso un percorso di acquisizione di un insieme di competenze comuni, presenti nell'intero catalogo dei corsi di IFTS, e di una o due competenze tecnico/professionali specifiche.
Le competenze comuni sono disaggregate in due diversi ambiti: uno relazionale, comprendente anche le competenze linguistiche e comunicative, l'altro gestionale, comprendente le competenze organizzative, giuridiche ed economiche.
Le competenze tecnico professionali sono a loro volta declinate in abilità e conoscenze. Le prime, coniugando gli ambiti cognitivo e pratico, esprimono la capacità di applicare le conoscenze di cui l'individuo è in possesso; le seconde costituiscono un insieme di saperi, teorici e pratici, relativi ad uno specifico ambito di lavoro.
Tali elementi costitutivi rappresentano il riferimento nazionale declinabile poi da Regioni e Province in funzione del proprio fabbisogno territoriale. La declinazione a livello locale va intesa come aggiuntiva rispetto al set di competenze, abilità e conoscenze, definito al livello nazionale.
Le venti specializzazioni IFTS sono articolate in coerenza alle aree economico-professionali delle figure nazionali della IeFP, come stabilite con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011 (vedi supra); ciò proprio nell'ottica di favorire l'implementazione della "filiera lunga" della formazione professionale e consentire così agli utenti un percorso definito di specializzazione professionale.
Così come le qualifiche e i diplomi IeFP, le specializzazioni IFTS sono descritte secondo un approccio in grado di offrire all'utente un nucleo centrale di competenze valide e agibili in ambito professionale ed educativo.
Un ulteriore elemento che connota la filiera IFTS, quale punto di sintesi tra l'esperienza formativa e il sistema produttivo, è dato dalla relazione tra le specializzazioni IFTS e i modelli tassonomici esistenti in ambito professionale, ossia la Classificazione nazionale delle Professioni (ISTAT CP2021) e la Classificazione delle attività economiche (ISTAT ATECO). L'associazione dei profili IFTS a tali sistemi classificatori consente una lettura complessiva, e anche previsionale, delle ricadute occupazionali degli allievi formati dal sistema IFTS e, in misura più generale, della riconoscibilità di queste professionalità nel mercato del lavoro italiano.
Per poter accedere a un corso IFTS è necessario essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado oppure del diploma professionale di tecnico conseguito nei percorsi di IeFP. L'accesso è consentito anche a coloro che sono in possesso dell'ammissione al quinto anno dei percorsi liceali, nonché a coloro che non sono in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, previo accreditamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivi all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.
I percorsi sono quindi da intendersi quali specializzazione dei percorsi di IeFP e dell'istruzione tecnica e professionale.
I corsi si articolano, di norma, in due semestri, che comprendono ore di attività teorica, pratica e di laboratorio, per complessive 800/1000 ore di impegno. Almeno il 40% del monte ore complessivo è dedicato alle attività di tirocinio formativo e stage aziendale.
Al fine di garantire la coerenza del percorso con le esigenze del sistema produttivo, almeno il 50% dei docenti proviene dal mondo del lavoro.
I corsi si concludono con verifiche finali, condotte da commissioni d'esame costituite da rappresentanti della scuola, dell'università, della formazione professionale ed esperti del mondo del lavoro.
I candidati che concludono positivamente il percorso IFTS acquisiscono un certificato di specializzazione tecnica superiore IFTS avente validità nazionale e correlato al IV livello European Qualification Framework (EQF), subito spendibile nel mercato del lavoro italiano ed europeo.
Il titolo consente inoltre l'iscrizione a un percorso ITS Academy per ottenere una specializzazione ulteriore. Come meglio precisato con riferimento ai requisiti di accesso ai percorsi formativi degli ITS Academy, in tal caso il certificato di specializzazione tecnica superiore conseguito all'esito dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) della durata di almeno 800 ore si affianca, completando i requisiti necessari per l'iscrizione agli ITS Academy, al diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale (IeFP).
Il completamento del percorso IFTS non è invece necessario per l'iscrizione agli ITS Academy in caso di possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado (quinquennale) oppure nel caso in cui sia stato concluso positivamente uno dei percorsi quadriennali sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado previsti dal comma 2 dell'articolo 25-bis del decreto-legge n. 144 del 2022 (su cui si dirà meglio infra con riferimento all'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale).
I crediti acquisiti nei percorsi IFTS possono essere riconosciuti nel sistema accademico e per l'accesso alle professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale.
La legge n. 99 del 2022: i nuovi ITS Academy
Con la legge n. 99 del 2022, recante l'istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, è stata introdotta nell'ordinamento una normativa organica per gli Istituti tecnici superiori, adesso rinominati appunto "Istituti tecnologici superiori (ITS Academy)". La riforma degli ITS figura fra gli impegni contemplati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza nella Missione 4, Componente 1, di cui costituisce la Riforma 1.2. Essa è contraddistinta dai seguenti obiettivi:
Sotto il profilo delle risorse, il PNRR (tramite l'Investimento 1.5 della Missione 4, Componente 1) destina allo sviluppo del sistema ITS 1,5 miliardi di euro (da spendere entro la fine del 2025) con l'obiettivo ultimo di raddoppiare il numero degli iscritti entro il 2026 (da 11.000 a 22.000 all'anno). Le risorse sono finalizzate ai seguenti interventi:
Con riferimento a tale investimento, si segnala che con decreto ministeriale n. 310 del 29 novembre 2022, sono stati definiti i criteri per il riparto dello stanziamento pari a 500.001.611 di euro. Con decreto ministeriale n. 96 del 26 maggio 2023, sono state ripartite ulteriori risorse disponibili, pari a 700 milioni di euro, finalizzate allo svolgimento alla realizzazione dei percorsi formativi per il conseguimento del relativo diploma di specializzazione
Complementarmente, peraltro, nell'ambito della riforma delle classi di laurea (Missione 4, Componente 1, Riforma 1.5), lo stesso PNRR evidenzia l'obiettivo di ampliare le classi di laurea professionalizzanti, facilitando l'accesso all'istruzione universitaria per gli studenti provenienti dagli ITS.
Gli ITS si inseriscono nel sistema del cosiddetto "Higher VET" (Vocational Education and Training), come formazione tecnico-professionale a carattere terziario, già presente in altri contesti europei.
Il Sistema di istruzione tecnologica superiore istituito dalla nuova legge pone le basi per ampliare la formazione professionalizzante di tecnici con elevate competenze tecnologiche e tecniche professionali, allo scopo di contribuire in modo sistematico a sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo, colmando progressivamente la mancata corrispondenza tra la domanda e l'offerta di lavoro, che condiziona lo sviluppo delle imprese, soprattutto piccole e medie, e di assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello post-secondario in relazione alle aree tecnologiche considerate strategiche nell'ambito delle politiche di sviluppo industriale e tecnologico e di riconversione ecologica.
La costituzione degli ITS Academy rientra nell'ambito dei piani territoriali triennali di programmazione dell'offerta formativa di competenza delle Regioni. Le linee generali di indirizzo dei piani triennali sono proposte dal Comitato nazionale ITS Academy, previsto dalla legge n. 99 e costituito presso il Ministero dell'istruzione e del merito con decreto ministeriale n. 87 del 17 maggio 2023.
In origine, gli Istituti in commento sono stati istituiti dal decreto-legge n. 7 del 2007 con la denominazione di Istituti tecnici superiori (ITS). Essi sono stati poi regolati da diversi provvedimenti normativi, tra cui il DPCM 25 gennaio 2008, recante le "Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori", il decreto interministeriale n. 8327 del 2011 e il decreto-legge n. 5 del 2012, che all'articolo 52 ha previsto misure di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico-professionale e degli istituti tecnici superiori. Più nello specifico, il DPCM 25 gennaio 2008 aveva previsto sei aree tecnologiche in cui gli ITS erano costituiti e operanti:
Il decreto interministeriale 8327 del 2011 aveva declinato tali aree tecnologiche in ambiti, e associato a esse le figure nazionali (figure professionali) di riferimento. Il decreto aveva individuato anzitutto il profilo culturale generale comune a tutti i percorsi, delineando alcune competenze generali di base: linguistiche; comunicative e relazionali; scientifiche e tecnologiche; giuridiche ed economiche; organizzative e gestionali. Tele profilo culturale era poi articolato in 17 ambiti e in 29 figure nazionali di riferimento.
La legge n. 99 del 2022, recante l'istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, ha provveduto a introdurre nell'ordinamento una normativa organica per gli Istituti tecnici superiori, adesso rinominati "Istituti tecnologici superiori (ITS Academy)".
Tale legge presenta sia elementi di continuità, sia aspetti innovativi rispetto alla disciplina precedente.
Fra le novità occorre avere riguardo in particolare:
i) alla già richiamata modifica della denominazione degli Istituti tecnici superiori in Istituti tecnologici superiori (ITS Academy);
ii) alle nuove aree tecnologiche rispetto a quelle che caratterizzavano in precedenza gli ITS e alle quali faranno riferimento gli ITS Academy;
iii) alla suddivisione dei percorsi ITS in due livelli, a seconda del quadro europeo delle qualifiche (European Qualification Framework - EQF): quelli di quinto livello EQF di durata biennale e quelli di sesto livello EQF di durata triennale;
iv) al rafforzamento dei raccordi tra gli ITS Academy e il sistema universitario e AFAM;
v) alla ridefinizione dei soggetti fondatori, con il riconoscimento agli istituti AFAM di un ruolo paritario rispetto alle università e il venir meno della necessaria presenza degli enti locali;
vi) alla ridefinizione della governance delle fondazioni ITS Academy, rispetto a cui si prevede che il Presidente sia di norma espressione delle imprese;
vii) al rafforzamento della sinergia con le imprese, fra l'altro mediante l'incremento delle ore di tirocinio e la previsione che l'attività formativa sia svolta almeno per il 60 per cento del monte ore da docenti provenienti dal mondo del lavoro;
viii) al sistema di accreditamento degli ITS Academy, quale condizione per l'accesso al finanziamento pubblico;
ix) alla revoca dell'accreditamento fondato su esiti negativi dell'attività di monitoraggio e valutazione;
x) all'istituzione di un fondo ad hoc destinato a finanziare i percorsi formativi, secondo una logica di programmazione triennale;
xi) alla promozione di elargizioni liberali in favore degli ITS, mediante l'introduzione di un credito di imposta pari al 30 per cento dell'erogazione in denaro (che diviene 60 per cento nei territori in cui il tasso di disoccupazione supera la media nazionale);
xii) al potenziamento degli istituti connessi al diritto allo studio, mediante la previsione di borse di studio ad hoc anche per lo svolgimento di tirocini.
I decreti attuativi previsti dalla legge n. 99 del 2022, secondo quanto previsto dalla Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 1 del PNRR, sono stati adottati tutti entro la fine del 2023. L'elenco dei decreti e riportato al termine della presente sezione.
Occorre menzionare in questa sede il decreto ministeriale n. 203 del 20 ottobre 2023, che reca le disposizioni concernenti le aree tecnologiche, le figure professionali nazionali di riferimento degli ITS Academy e gli standard minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali (ai sensi degli articoli 3, comma 1, e 14, comma 6). In particolare, l'articolo 7 di detto decreto, recante la disciplina dei diplomi, stabilisce che al superamento delle prove di verifica finale delle competenze acquisite dalle allieve e dagli allievi dei percorsi formativi ITS Academy sono rilasciati, al termine dei percorsi biennali, il diploma di specializzazione per le tecnologie applicate, corrispondente al V livello EQF, e al termine dei percorsi triennali, il diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate, corrispondente al VI livello EQF. Il comma 2 del medesimo articolo 7 dispone, inoltre, che detti diplomi, recanti l'area tecnologica, la figura professionale nazionale di riferimento e l'eventuale sua articolazione in profili, declinati a livello regionale, sono rilasciati dal Ministero dell'istruzione e del merito, sono validi su tutto il territorio nazionale e costituiscono titolo valido per l'accesso ai pubblici concorsi.
Il sistema di finanziamento
Quanto al sistema di finanziamento, l'articolo 11 della legge n. 99 del 2022 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo per l'istruzione tecnologica superiore, con lo scopo di promuovere, consolidare e sviluppare il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore e di riequilibrare la relativa offerta formativa a livello territoriale.
In particolare, in base al comma 2 del medesimo articolo, il Fondo è rivolto a finanziare prioritariamente:
a) la realizzazione dei percorsi negli ITS Academy accreditati al fine di incrementarne significativamente l'offerta formativa in tutto il territorio nazionale, anche per i percorsi attivati all'estero previsti nell'ambito dei piani triennali di programmazione delle attività formative adottati dalle regioni. A questo fine, il Fondo finanzia anche interventi relativi alle sedi degli ITS Academy e volti a potenziare i laboratori e le infrastrutture tecnologicamente avanzate, comprese quelle per la formazione a distanza, utilizzati, anche in via non esclusiva, dagli ITS Academy;
b) le misure nazionali di sistema per l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie;
c) l'anagrafe degli studenti, la banca dati nazionale e il sistema di monitoraggio e valutazione;
d) le borse di studio volte a sostenere gli stage aziendali e i tirocini formativi che devono costituire almeno il 35 per cento della durata del monte orario;
e) il consolidamento, il potenziamento e lo sviluppo dell'offerta formativa e del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, soprattutto ai fini del riequilibrio dell'offerta formativa professionalizzante sul territorio e della promozione di una maggiore inclusione di genere.
Il Fondo per l'istruzione tecnologica superiore è allocato al capitolo 1465 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, con una dotazione pari a 48.355.436 euro annui.
Le risorse del Fondo sono utilizzate nell'ambito di un programma triennale definito con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.
I criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sulla base del numero degli iscritti ai percorsi formativi e tenendo conto del numero di diplomati nel triennio precedente. Le risorse sono assegnate alle regioni, che le riversano alle fondazioni che abbiano ottenuto l'accreditamento e siano incluse nei piani territoriali regionali.
Le risorse messe a disposizione dal Ministero a valere sul Fondo sono assegnate, in misura non inferiore al 30 per cento del loro ammontare, a titolo di quota premiale tenendo conto della percentuale dei diplomati e del tasso di occupazione, coerente con il percorso formativo svolto, al termine dell'anno solare successivo a quello di conseguimento del diploma in relazione ai percorsi attivati con riferimento alla fine dell'anno precedente a quello del finanziamento, nonché dell'attivazione di percorsi di apprendimento duale. Una quota delle risorse premiali è assegnata, fino al 5 per cento del loro ammontare complessivo, tenendo conto del numero di studentesse iscritte e di quelle diplomate. Un'ulteriore quota delle risorse premiali è assegnata, fino al 10 per cento del loro ammontare complessivo, per la promozione e il sostegno dei campus multiregionali e multisettoriali, e di forme di coordinamento e collaborazione tra fondazioni.
Resta fermo per le regioni l'obbligo di cofinanziamento dei piani triennali di attività degli ITS Academy per almeno il 30 per cento dell'ammontare delle risorse statali stanziate. A tal fine le regioni comunicano al Ministero dell'istruzione e del merito l'importo del cofinanziamento entro il 30 giugno dell'esercizio finanziario cui le risorse si riferiscono.
Gli ITS Academy possono avvalersi anche di altre risorse conferite da soggetti pubblici e privati.
L'articolo 14, comma 3, della legge n. 99 del 2022 disciplina una fase transitoria, della durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della medesima legge (ossia fino al 27 luglio 2025), disciplinata con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito. Tale decreto è abilitato a individuare deroghe ai criteri di ripartizione del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore e stabilisce criteri che garantiscano la gradualità nell'incremento dal 30 al 35 per cento della quota di monte orario complessivo dedicata agli stage aziendali e ai tirocini formativi.
In via straordinaria, esclusivamente fino all'anno 2025, il cofinanziamento regionale non ha natura obbligatoria. Sempre in via straordinaria, esclusivamente per gli anni 2024, 2025 e 2026, le risorse del Fondo possono essere utilizzate anche in deroga alle priorità individuate dal richiamato articolo 11, comma 2, e sopra elencate.
Accreditamento e contenuti formativi
Venendo all'esposizione dei tratti caratterizzanti del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, si segnala che il decreto ministeriale n. 191 del 4 ottobre 2023 ha definito, in attuazione dell'articolo 7, commi 1 e 2, e dell'articolo 14, commi 1, 2 e 6 della legge n. 99 del 2022, i requisiti e gli standard minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli ITS Academy, intesi come condizione per l'accesso al Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, nonché i presupposti e le modalità per la sospensione e la revoca dell'accreditamento.
In particolare, è stabilito che sono le regioni, nell'esercizio della propria competenza esclusiva in materia di programmazione dell'offerta formativa, a prevedere, nell'ambito di piani territoriali triennali di intervento, la costituzione degli ITS Academy con riferimento alle aree tecnologiche stabilite a livello nazionale con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito (id est il già menzionato decreto ministeriale n. 203 del 2023, su cui si veda più nel dettaglio infra).
Le regioni procedono altresì alla selezione delle candidature formulate con la presentazione di una proposta progettuale triennale relativa a uno o più percorsi formativi di istruzione tecnologica superiore, che avviene in risposta ad avvisi predisposti dalle stesse regioni, secondo procedure e criteri da esse definiti, sulla base della programmazione triennale finanziata sia con risorse regionali che ministeriali.
A seguito dell'approvazione della candidatura progettuale, i soggetti fondatori degli ITS avviano l'iter per la costituzione della Fondazione ITS con atto pubblico notarile. In particolare, gli ITS Academy si configurano come "Fondazioni di partecipazione", secondo il modello di gestione pubblico-privato di attività no-profit.
Il riconoscimento delle fondazioni, presupposto ai fini dell'accreditamento quale ITS Academy, avviene, nel rispetto delle previsioni della legge n. 99 del 2022, in forza della conclusione dell'iter costitutivo delle fondazioni e con l'acquisizione della personalità giuridica, mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia nella quale si ha sede. Il controllo sulla Fondazione è esercitato dal Prefetto, a norma del codice civile.
Per utilizzare la denominazione "ITS Academy", le fondazioni riconosciute devono essere accreditate secondo quanto previsto dal medesimo decreto.
Costituiscono standard minimi generali per l'accreditamento delle fondazioni quali ITS Academy:
a) requisiti di solidità finanziaria ed organizzativa;
b) requisiti di onorabilità e affidabilità del soggetto giuridico;
c) requisiti relativi alle risorse infrastrutturali, logistiche e strumentali;
d) requisiti relativi alle risorse umane e professionali.
Guardando più nello specifico ai contenuti caratterizzanti del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, si segnala che con il già richiamato decreto ministeriale n. 203 del 20 ottobre 2023, recante le disposizioni concernenti le aree tecnologiche, le figure professionali nazionali di riferimento degli ITS Academy e gli standard minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali, è stata data attuazione all'articolo 3, commi 1, 2 e 4, della legge n. 99 del 2022 che, nel definire l'identità degli ITS Academy, prevede, appunto, che ciascuno di essi si caratterizza per il riferimento a una specifica area tecnologica tra quelle individuate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.
In particolare, a tale decreto è affidato il compito, in relazione ai percorsi formativi degli ITS Academy, di definire:
a) le figure professionali nazionali di riferimento, in relazione a ciascuna area tecnologica e agli eventuali ambiti in cui essa si articola a livello nazionale. In sede di programmazione dell'offerta formativa delle singole regioni le figure professionali possono essere ulteriormente articolate in profili;
b) gli standard minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali in relazione a ciascuna figura professionale e agli eventuali profili in cui essa si articola;
c) i diplomi che sono rilasciati a conclusione dei percorsi formativi.
Il comma 4 del medesimo articolo 3 ha disposto che nell'individuazione delle specifiche aree tecnologiche, il decreto citato tiene conto delle principali sfide attuali e linee di sviluppo economico, con particolare attenzione a quelle riguardanti: la transizione ecologica, compresi i trasporti, la mobilità e la logistica; la transizione digitale; le nuove tecnologie per il made in Italy, compreso l'alto artigianato artistico; le nuove tecnologie della vita; i servizi alle imprese e agli enti senza fine di lucro; le tecnologie per i beni e le attività artistiche e culturali e per il turismo; le tecnologie dell'informazione, della comunicazione e dei dati; l'edilizia.
Il successivo comma 5 chiarisce poi che gli ITS Academy possono fare riferimento anche a più di un'area tecnologica tra quelle individuate con il decreto menzionato a condizione che nelle medesime aree non operino altri ITS Academy situati nella medesima regione.
Come anticipato, l'articolo 3, commi 1, 2 e 4 è stato attuato con il decreto ministeriale n. 203 del 20 ottobre 2023 che, in relazione ai percorsi formativi di ciascun ITS Academy, nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia di programmazione triennale dell'offerta formativa e delle priorità definite nei rispettivi documenti di programmazione economica, disciplina i seguenti aspetti: le aree tecnologiche di riferimento; le figure professionali nazionali di riferimento, in relazione a ciascuna area tecnologica e agli eventuali ambiti in cui essa si articola a livello nazionale; gli standard minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali in relazione a ciascuna figura professionale e agli eventuali profili in cui essa si articola, classificati in termini di macro-competenze in esito; i diplomi rilasciati a conclusione dei percorsi formativi.
In particolare, con riferimento all'individuazione delle aree tecnologiche, si stabilisce che gli ITS Academy realizzano i propri percorsi formativi con riferimento alle seguenti 10 aree tecnologiche:
Area n. 1 – Energia
Area n. 2 - Mobilità Sostenibile e logistica
Area n. 3 - Chimica e nuove tecnologie della vita
Area n. 4 - Sistema Agroalimentare
Area n. 5 - Sistema Casa e ambiente costruito
Area n. 6 - Meccatronica
Area n. 7 - Sistema Moda
Area n. 8 - Servizi alle imprese e agli enti senza fini di lucro
Area n. 9 - Tecnologie per i beni e le attività artistiche e culturali e per il turismo
Area n.10 - Tecnologia dell'informazione, della comunicazione e dei dati.
Ciascun ITS Academy si caratterizza per il riferimento a una specifica area tecnologica tra quelle indicate, a condizione che, nella medesima provincia, non siano già presenti ITS Academy operanti nella medesima area.
Possono essere stabilite eventuali deroghe, d'intesa fra il Ministero dell'istruzione e del merito e la regione interessata, sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito adottato ai sensi degli articoli 3, comma 1, e 14, comma 6, della legge n. 99 del 2022.
Come già ricordato, il comma 5 dell'articolo 3 prevede, inoltre, la possibilità che gli ITS Academy facciano riferimento anche a più di una delle aree tecnologiche menzionate, a condizione che nelle medesime aree non operino altri ITS Academy situati nella medesima regione. I criteri sulla base dei quali, in sede di accreditamento, previa intesa fra il Ministero dell'istruzione e del merito e la regione interessata, è possibile autorizzare un ITS Academy a fare riferimento a più di un'area tecnologica, sono state definite con il menzionato decreto ministeriale n. 217 del 15 novembre 2023.
Quanto alle figure professionali nazionali di riferimento dei percorsi formativi, di quinto o di sesto livello EQF, correlate a ciascuna delle aree tecnologiche e ai relativi ambiti, esse sono definite nell'Allegato 1 al citato decreto n. 203, nonché all'Allegato 1 del DPCM 29 dicembre 2023 per le nuove figure professionali nazionali di VI livello EQF, che per ogni area tecnologica riportano una descrizione della figura professionale, le macro-competenze in esito, la professione di sbocco sulla base della classificazione ISTAT CP2021, la classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO e la classificazione europea multilingue di abilità, competenze e occupazioni ESCO (European Skills, Competences and Occupations).
Più nello specifico, le 10 aree tecnologiche in cui si sviluppano i percorsi formativi si articolano, in base all'Allegato 1 del citato decreto n. 203, in 21 ambiti, a loro volta suddivisi in 56 figure professionali nazionali per i percorsi di quinto livello e in 2 figure professionali nazionali per i percorsi di sesto livello, cui si aggiungono ulteriori 4 figure professionali nazionali per i nuovi percorsi di sesto livello previsti dall'Allegato 1 del menzionato DPCM 29 dicembre 2023.
In proposito, si segnala che l'articolo 5 della legge n. 99 del 2022 statuisce che i percorsi formativi degli ITS Academy si articolano in semestri e sono strutturati come segue:
a) percorsi formativi di quinto livello EQF, che hanno la durata di quattro semestri, con almeno 1.800 ore di formazione, corrispondenti al quinto livello del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017;
b) percorsi formativi di sesto livello EQF, che hanno la durata di sei semestri, con almeno 3.000 ore di formazione, corrispondenti al sesto livello del citato Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente. I nuovi percorsi formativi di sesto livello EQF possono essere attivati esclusivamente per figure professionali che richiedano un elevato numero di ore di tirocinio, incompatibile con l'articolazione biennale del percorso formativo, e che presentino specifiche esigenze, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tale previsione è stata attuata, come si è già detto, con il DPCM 29 dicembre 2023, che provvede all'individuazione di figure professionali nazionali per i nuovi percorsi degli ITS Academy di sesto livello EQF.
I percorsi formativi hanno le seguenti caratteristiche, che costituiscono standard minimi cui gli stessi devono essere improntati:
a) si riferiscono alle aree tecnologiche e alle figure professionali di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, al fine di raggiungere, a livello nazionale, omogenei livelli qualitativi e di utilizzabilità delle competenze acquisite all'esito del percorso formativo, anche nell'ambito dell'Unione europea;
b) sono progettati e organizzati allo scopo di assicurare un'offerta rispondente a fabbisogni formativi differenziati secondo criteri di flessibilità e modularità, per consentire la realizzazione di un'offerta formativa personalizzata per giovani e adulti in età lavorativa, con il riconoscimento dei crediti formativi e dei crediti di esperienza già acquisiti, anche ai fini della determinazione della durata del percorso individuale;
c) facilitano anche la partecipazione degli adulti occupati.
Essi sono, inoltre, strutturati secondo i seguenti criteri, che costituiscono standard organizzativi minimi degli stessi:
a) ciascun semestre comprende ore di attività teorica, pratica e di laboratorio. L'attività formativa è svolta per almeno il 60 per cento del monte orario complessivo dai docenti provenienti dal mondo del lavoro. Gli stage aziendali e i tirocini formativi, obbligatori almeno per il 35 per cento della durata del monte orario complessivo, possono essere svolti anche all'estero e sono adeguatamente sostenuti da borse di studio;
b) le scansioni temporali dei percorsi formativi sono definite tenendo conto di quelle dell'anno accademico; per i lavoratori occupati, il monte orario complessivo può essere congruamente distribuito in modo da tenere conto dei loro impegni di lavoro nell'articolazione dei tempi e nelle modalità di svolgimento dei percorsi medesimi;
c) i curricoli dei percorsi formativi fanno riferimento a competenze generali, linguistiche, scientifiche e tecnologiche, giuridiche ed economiche, organizzative, comunicative e relazionali di differente livello, nonché a competenze tecnico-professionali riguardanti la specifica figura di tecnico superiore, determinati in relazione agli indicatori dell'Unione europea relativi ai titoli e alle qualifiche;
d) i percorsi formativi sono strutturati in moduli, intesi come insiemi di competenze, autonomamente significativi, riconoscibili dal mondo del lavoro come componenti di specifiche professionalità e identificabili quale risultato atteso del percorso formativo;
e) i percorsi formativi sono accompagnati da misure a supporto della frequenza, del conseguimento di crediti formativi riconoscibili, del conseguimento delle certificazioni intermedie e finali e dell'inserimento professionale;
f) la conduzione scientifica di ciascun percorso formativo è affidata a un coordinatore tecnico-scientifico o a un comitato di progetto; il coordinatore tecnico-scientifico e i componenti del comitato di progetto devono essere in possesso di un curriculum coerente con il percorso.
Nei percorsi formativi prestano la loro opera docenti, ricercatori ed esperti reclutati dalla fondazione ITS Academy, con contratto di lavoro autonomo, almeno per il 50 per cento tra soggetti provenienti dal mondo del lavoro, compresi gli enti di ricerca privati, e aventi una specifica esperienza professionale, maturata per almeno tre anni, in settori produttivi correlabili all'area tecnologica di riferimento dell'ITS Academy, nonché tra esperti che operano nei settori dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertarne la maturata esperienza nel settore.
Il coinvolgimento dei docenti delle istituzioni scolastiche avviene a condizione che esso sia compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio, nonché con l'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente, e che non comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Requisiti di accesso, titoli rilasciati e rapporti con la formazione superiore
Con riferimento ai requisiti di accesso ai percorsi formativi degli ITS Academy, accedono agli stessi, a seguito di selezione:
- i soggetti in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado;
- coloro che abbiano conseguito un diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale (IeFP) unitamente al certificato di specializzazione tecnica superiore conseguito all'esito dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) della durata di almeno 800 ore;
- coloro che abbiano concluso positivamente i percorsi quadriennali sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado previsti dal comma 2 dell'articolo 25-bis del decreto-legge n. 144 del 2022, come da ultimo previsto dalla legge n. 121 del 2024, recante l'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale; in tale ultimo caso, non è richiesto lo svolgimento aggiuntivo di un corso IFTS.
Quanto ai diplomi ITS, si prevede che, al superamento delle prove di verifica finale delle competenze acquisite dagli allievi dei percorsi formativi ITS Academy, sono rilasciati:
Tali diplomi, recanti l'area tecnologica, la figura professionale nazionale di riferimento e l'eventuale sua articolazione in profili, declinati a livello regionale, sono rilasciati dal Ministero dell'istruzione e del merito, sono validi su tutto il territorio nazionale e costituiscono titolo valido per l'accesso ai pubblici concorsi.
Per favorire la riconoscibilità e la circolazione, in ambito nazionale e dell'Unione europea, dei titoli conseguiti a conclusione dei percorsi formativi degli ITS Academy, il diploma è corredato da un supplemento predisposto secondo il modello EUROPASS diploma supplement.
Al fine di attenuare la cesura con il sistema della formazione superiore (comprendente il settore universitario e il settore dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica - AFAM), il decreto ministeriale n. 247 del 19 dicembre 2023, in attuazione dell'articolo 8, comma 2, lettere a), b), c) e d)) delle legge n. 99 del 2022, definisce i raccordi tra gli ITS Academy e le istituzioni del sistema della formazione superiore.
In particolare, sono definiti:
a) i criteri generali e gli standard di organizzazione per la condivisione delle risorse logistiche, umane, strumentali e finanziarie tra le fondazioni ITS Academy, le istituzioni universitarie interessate e gli enti di ricerca;
b) i criteri generali e le modalità per i passaggi tra i percorsi formativi degli ITS Academy e i percorsi di laurea a orientamento professionale, e viceversa, con il relativo reciproco riconoscimento dei percorsi formativi e dei crediti universitari formativi;
c) i criteri generali per il riconoscimento dei crediti formativi certificati all'esito dei percorsi formativi ITS, come crediti formativi validi ai fini del tirocinio per l'accesso all'esame di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, nonché come crediti formativi validi ai fini del tirocinio da valutare in sede di esame finale per il conseguimento delle lauree di cui alla legge 8 novembre 2021, n. 163 (inerenti all'esercizio di alcune professioni regolamentate richiedenti competenze tecnico-professionali; si rimanda per ulteriori approfondimenti all'apposito tema presente sul Portale della documentazione della Camera dei deputati).
Il riconoscimento dei crediti formativi avviene sulla base delle tabelle nazionali di corrispondenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo dell'articolo 8, comma 2, lettera d), della legge n. 99 del 2022, ove si prevede che siano definite le modalità per rendere trasparente e sostenere, attraverso l'adozione di tabelle nazionali di corrispondenza, il riconoscimento dei crediti certificati acquisiti dai diplomati degli ITS Academy a conclusione dei percorsi formativi di differente livello, ai fini dell'eventuale prosecuzione degli studi in percorsi di laurea. Tale previsione è stata attuata con il DPCM 29 dicembre 2023.
L'elenco completo dei decreti attuativi della legge n. 99 del 2022
Si tratta, in particolare, dei seguenti provvedimenti:
- decreto ministeriale n. 87 del 17 maggio 2023, in materia di modalità per la costituzione e il funzionamento del Comitato nazionale ITS Academy (ai sensi dell'art. 10, comma 8);
- decreto ministeriale n. 88 del 17 maggio 2023, in materia di criteri e modalità per la costituzione delle commissioni di esame, con le indicazioni generali per la verifica finale delle competenze acquisite e per la relativa certificazione, nonché con i modelli di diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e il diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate (ai sensi dell'art. 6, comma 2 e dell'art. 5, comma 2);
- decreto ministeriale n. 89 del 17 maggio 2023, che reca lo schema definito a livello nazionale dello statuto delle Fondazioni ITS Academy (ai sensi dell'art. 4, comma 3);
- decreto ministeriale n. 191 del 4 ottobre 2023, recante definizione dei requisiti e degli standard minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy), nonché dei presupposti e delle modalità per la sospensione e la revoca dell'accreditamento (ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, e dell'art. 14, commi 1, 2 e 6);
- decreto ministeriale n. 203 del 20 ottobre 2023, che reca le disposizioni concernenti le aree tecnologiche, le figure professionali nazionali di riferimento degli ITS Academy e gli standard minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali" (ai sensi degli articoli 3, comma 1, e 14, comma 6);
- decreto ministeriale n. 217 del 15 novembre 2023, recante definizione dei criteri per autorizzare un ITS Academy ad operare in una o più aree tecnologiche in deroga alle condizioni di cui all'art. 3, commi 1 e 5, della legge n. 99/2022 (ai sensi degli articoli 3, commi 1 e 5; 7, commi 1 e 2; 14, commi 1, 2 e 6);
- decreto ministeriale n. 227 del 30 novembre 2023, recante criteri e modalità relativi alla sezione dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione riguardante gli studenti iscritti ai percorsi degli ITS Academy e conseguenti adeguamenti nelle funzioni e nei compiti della Banca dati nazionale per il monitoraggio quantitativo e qualitativo del Sistema terziario di istruzione tecnologica (ai sensi degli articoli 12, commi 1 e 2, e 14, comma 6);
- decreto ministeriale n. 228 del 30 novembre 2023, concernente la definizione degli indicatori di realizzazione e di risultato dei percorsi ITS Academy di quinto livello EQF e delle modalità per il loro periodico aggiornamento (ai sensi dell'art. 13, comma 2);
- decreto ministeriale n. 229 del 30 novembre 2023, concernente il nuovo Sistema nazionale di monitoraggio e valutazione del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore (ai sensi dell'art. 13, comma 1);
- decreto ministeriale n. 233 del 1° dicembre 2023, di nomina dei componenti del Comitato Nazionale ITS Academy (ai sensi dell'art. 10 della legge e del citato decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 17 maggio 2023, n. 87);
- decreto ministeriale n. 235 del 4 dicembre 2023, concernente la definizione degli indicatori di realizzazione e di risultato dei percorsi formativi ITS Academy di sesto livello EQF e delle modalità per il loro periodico aggiornamento (ai sensi dell'art. 13, comma 2);
- decreto ministeriale n. 236 del 6 dicembre 2023, in merito alla definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore (ai sensi dell'art. 11, comma 1);
- decreto ministeriale n. 237 del 6 dicembre 2023, di definizione del programma triennale di utilizzazione delle risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore (ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 5 della legge);
- decreto ministeriale n. 246 del 19 dicembre 2023, recante definizione della tabella di corrispondenza dei titoli di quinto e sesto livello EQF rilasciati a conclusione dei percorsi formativi degli ITS Academy alle classi di concorso per accesso ai concorsi per insegnante tecnico pratico (ai sensi dell'art. 4, comma 10);
- decreto ministeriale n. 247 del 19 dicembre 2023, recante i criteri e gli standard di organizzazione per la condivisione, tra le fondazioni ITS Academy, le istituzioni universitarie e di alta formazione artistica musicale e coreutica interessate e gli enti di ricerca, delle risorse logistiche umane strumentali e finanziarie; i criteri e le modalità per i passaggi tra i percorsi formativi degli ITS Academy e i percorsi di laurea a orientamento professionalizzante; e i criteri generali per il riconoscimento della validità dei crediti formativi certificati all'esito dei percorsi di quinto e sesto livello del Quadro europeo per le qualificazioni EQF (ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettere a) b), c) e d));
- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2023, recante individuazione di figure professionali nazionali per i nuovi percorsi degli ITS Academy di sesto livello EQF e adozione delle tabelle nazionali di corrispondenza (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b) e dell'art. 8, comma 2, lettera d));
- decreto ministeriale n. 259 del 30 dicembre 2023, recante disposizioni in merito alla fase transitoria, della durata di tre anni, della legge n. 99 del 2022 (ai sensi dell'art. 14, commi 3, 4 e 6);
- decreto ministeriale n. 32 del 23 febbraio 2024, che reca la disciplina sul trattamento dei dati personali nell'ambito dell'anagrafe nazionale degli iscritti ai percorsi formativi ITS Academy e della banca dati nazionale per il monitoraggio qualitativo e quantitativo del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore (ai sensi degli articoli 12, commi 1 e 2 e 14, comma 6).
Per un elenco costantemente aggiornato dei decreti attuativi, comprensivi di quelli modificativi di quelli già emanati e di quelli a carattere periodico, si vedano le tabelle riepilogative dedicate all'attuazione delle Riforme e degli Investimenti previste dal PNRR nell'ambito della politica pubblica "Istruzione", reperibile sul Portale della documentazione della Camera dei deputati.
La legge n. 121 del 2024, composta di 4 articoli, ha istituito, con l'introduzione dell'articolo 25-bis del decreto-legge n. 144 del 2022, la filiera formativa tecnologico-professionale, con una previsione che si collega, accompagnandola, alla riforma degli istituti tecnici e professionali prevista dal PNRR (Missione 4, Componente 1 - Riforma 1.1), per potenziare l'offerta dei servizi di istruzione, in una logica complessiva di riordino dei percorsi formativi tecnici e professionali rispetto alle nuove necessità socio-economiche, incentrato sulla connessione fra istruzione, formazione e lavoro e sulla valorizzazione delle esigenze dei territori.
La filiera formativa tecnologico-professionale, istituita in via sperimentale già a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2024/2025 (ad opera del decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito 7 dicembre 2023, n. 240) al fine di rispondere alle esigenze educative, culturali e professionali delle giovani generazioni e alle esigenze del settore produttivo nazionale secondo gli obiettivi del Piano nazionale "Industria 4.0", è costituita da specifici percorsi sperimentali del secondo ciclo di istruzione, appositamente attivati dalle scuole, oltreché dai percorsi formativi degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), dai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e dai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS).
Alle regioni spettano i compiti di programmazione dei percorsi della filiera e di definizione delle sue modalità realizzative.
Nell'ambito della filiera, le regioni e gli uffici scolastici regionali possono altresì stipulare accordi, anche con la partecipazione degli ITS Academy, delle università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e di altri soggetti pubblici e privati, per integrare e ampliare l'offerta formativa dei percorsi sperimentali e dei percorsi di istruzione e formazione professionale, in funzione delle esigenze specifiche dei territori.
I predetti accordi possono prevedere altresì l'istituzione di reti, denominate "campus", eventualmente afferenti ai poli tecnico-professionali, di cui possono far parte gli istituti che erogano i percorsi sperimentali di cui sopra, i soggetti che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), nonché gli altri soggetti aderenti agli accordi.
Si prevede che gli studenti che abbiano conseguito il diploma professionale al termine dei percorsi quadriennali sperimentali attivati ai sensi del presente disegno di legge, o al termine dei percorsi quadriennali regionali che abbiano aderito alla filiera e che siano stati opportunamente validati, possano accedere direttamente ai percorsi formativi degli ITS Academy o a quelli dell'istruzione superiore. Per tali studenti, si prospetta pertanto una riduzione, da cinque a quattro anni, della durata della formazione in ambito tecnico-professionale.
L'articolo 2 della legge n. 121 del 2024 disciplina la struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale, con compiti di promozione delle sinergie tra la filiera e il settore imprenditoriale, industriale e scientifico-tecnologico, di progettazione dei percorsi didattici, nonché di sostegno all'adesione del sistema di istruzione e formazione professionale al sistema nazionale di valutazione coordinato dall'INVALSI.
L'articolo 3 della medesima legge disciplina il Comitato di monitoraggio nazionale per la filiera formativa tecnologico-professionale, composto da rappresentanti del Ministero, delle regioni, delle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative, dell'INVALSI e dell'INDIRE. Tale struttura, sulla base degli esiti del monitoraggio, può proporre l'aggiornamento dei profili di uscita e dei risultati di apprendimento dei percorsi sperimentali della filiera.
L'articolo 4, infine, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito il «Fondo per la promozione dei campus della filiera formativa tecnologico-professionale», per la progettazione di fattibilità tecnico-economica volta alla realizzazione degli interventi infrastrutturali per l'istituzione dei campus di cui al nuovo articolo 25-bis del decreto-legge n. 144 del 2022, attraverso l'integrazione, anche infrastrutturale, dei soggetti che vi aderiscono.
La disciplina di dettaglio sulla filiera tecnologico-professionale è posta dal decreto ministeriale n. 256 del 16 dicembre 2024, concernente l'attivazione dei percorsi sperimentali di istruzione di secondo ciclo nell'ambito della filiera formativa tecnologico-professionale per l'anno scolastico e formativo 2025/2026. L'elenco definitivo dei percorsi attivati per l'anno scolastico in questione è reperibile in allegato al decreto dipartimentale n. 178 del 2025.
Il Ministero dell'istruzione e del merito ha reso noto, con un comunicato pubblicato in data 11 febbraio 2025, che a conclusione delle iscrizioni online per l'anno scolastico 2025/2026 sono stati registrati 5.449 iscritti al primo anno della "filiera del 4+2" (così denominata perché al percorso tecnico sperimentale è associato, come sua "naturale" prosecuzione, il percorso ITS biennale), che potrebbero subire un ulteriore incremento a seguito delle iscrizioni cartacee ed a seguito di eventuali passaggi che dovessero verificarsi al momento della formazione delle classi. Valori che sarebbero triplicati rispetto al primo anno di attivazione sperimentale della filiera, l'anno scolastico 2024/2025.
Nel medesimo comunicato, il Ministero informa che, mentre nell'anno scolastico 2024/2025 erano stati autorizzati 225 percorsi in 180 scuole, per l'anno scolastico 2025/2026 sono stati autorizzati 628 percorsi in 396 scuole (si segnala che dall'allegato al decreto dipartimentale n. 178 del 2025 le scuole autorizzate risultano 394).