tema 31 ottobre 2024
Studi - Cultura Formazione, reclutamento e valorizzazione degli insegnanti nelle scuole

Nel corso della XVIII legislatura e della corrente legislatura, sono stati molteplici gli interventi approvati relativi alla formazione e al reclutamento degli insegnanti, con un impulso assai significativo offerto, di recente, anche dalle misure contemplate nel PNRR. Di seguito, si illustra sinteticamente tale produzione normativa.

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Le più recenti novità in materia di abilitazione e reclutamento

Le nuove modalità di svolgimento dei concorsi ordinari 

Il D.L. 73/2021 (L. 106/2021: art. 59, commi 10-13) ha introdotto a regime, in deroga alle disposizioni vigenti, modalità semplificate di svolgimento dei concorsi ordinari per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, garantendone comunque il carattere comparativo, al fine di garantire che gli stessi siano banditi con frequenza annuale.

In particolare, ha disposto che il concorso consiste in:

prova scritta con più quesiti a risposta multipla (non pubblicati preventivamente), volti all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché sull'informatica e sulla lingua inglese. La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70;

  • prova orale;
  • valutazione dei titoli.

Sulla base delle valutazioni ottenute in tali fasi, si forma la graduatoria, nel limite dei posti messi a concorso.

Su tale base, con decreto ministeriale n. 325 del 5 novembre 2021 sono state definite le nuove modalità relative allo svolgimento dei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno e con decreto ministeriale n. 326 del 9 novembre 2021 quelle concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno.

La nuova disciplina si applica anche ai concorsi banditi precedentemente (ma le cui prove non si sono svolte a causa del COVID-19), ma senza comportare la riapertura dei termini per la presentazione delle domande (salvo quanto si dirà infra), né la modifica dei requisiti di partecipazione o dei programmi concorsuali.

Le nuove modalità si applicano, dunque, anche ai due concorsi ordinari, per titoli ed esami, banditi nel 2020 e finalizzati al reclutamento di personale docente, rispettivamente, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, e nella scuola secondaria di primo e di secondo grado.

Con D.D. 499 del 21 aprile 2020 è stato indetto il concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado, per complessivi 25.000 posti previsti quali vacanti e disponibili per il biennio 2020/2021-2021/2022 (in attuazione di quanto disposto con il D.L. 126/2019-L. 159/2019: art. 1, comma 1, che aveva previsto l'indizione contestuale di una procedura straordinaria – per la quale v. infra – e di un concorso ordinario per titoli ed esami. Sul termine di indizione del concorso era poi intervenuto il D.L. 162/2019-L. 8/2020: art. 7, co. 10-quaterdecies).

In seguito, però, il D.L. 34/2020 (L. 77/2020: art. 230, co. 2) ha previsto l'elevazione del numero dei posti (da 25.000) a 33.000 e ha introdotto la previsione – parallela a quella relativa alla procedura straordinaria – in base alla quale le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte, per le regioni e classi di concorso per cui è stata bandita la procedura, anche successivamente all'a.s. 2021/2022, sino all'assunzione di tutti i 33.000 vincitori.

In attuazione di tale previsione, è intervenuto il D.D. 649 del 3 giugno 2020 che ha sostituito gli allegati 1 e 2 del D.D. 499/2020.

Ulteriori modifiche al D.D. 499/2020 sono state adottate con D.D. 749 del 1° luglio 2020, intervenuto in attuazione dell'art. 1, co. 7, ultimo periodo, del D.L. 22/2020 (L. 41/2020) che, per i candidati esterni all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, ha previsto la possibilità di partecipare a procedure concorsuali pubbliche, selezioni e procedure di abilitazione, comunque denominate, nel periodo intercorrente tra la sessione ordinaria dello stesso esame e la conclusione della sessione straordinaria, per le quali fosse richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado, con riserva del superamento del predetto esame di Stato.

Lo stesso D.L. 73/2021 (L. 106/2021: art. 59, co. 10-13) ha anche stabilito che le immissioni in ruolo dei vincitori, nel limite previsto dal bando di concorso per la specifica regione, classe di concorso o tipologia di posto, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, possono essere disposte anche negli anni scolastici successivi, sino all'esaurimento della graduatoria, nel limite delle facoltà assunzionali disponibili per i concorsi ordinari. 

Infine, ha disposto che i bandi dei concorsi emanati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge prevedono – purché i posti messi a concorso per ciascuna regione, classe di concorso o tipologia di posto siano almeno pari a 4 - una riserva di posti pari al 30% per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, a favore di coloro che, entro il termine per la presentazione della domanda di partecipazione, hanno svolto presso le scuole statali almeno 3 anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi 10

In precedenza, nel corso della legislatura, la L. di bilancio 2019 (L. 145/2018 : art. 1, commi 792, 794 e 795) aveva ridefinito il percorso per l'accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, sia per i posti comuni che per quelli di sostegno, modificando il d.lgs. 59/2017 che - sulla base della delega recata dalla L. 107/2015 (art. 1, co. 180 e 181, lett. b) -, aveva introdotto il sistema unitario e coordinato di formazione iniziale e accesso ai ruoli nella scuola secondaria e aveva previsto un graduale inserimento nella funzione docente. 

 

Il decreto-legge n. 228 del 2021 (legge n. 15 del 2022), cosiddetto proroga termini, ha previsto, tra l'altro, le seguenti disposizioni in materia di docenti delle scuole:

  • si prevede, in via straordinaria, anche per l'a.s. 2022/2023, l'attivazione di incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali che non riescano a reperire, per le sostituzioni, personale docente abilitato (art. 5, comma 3-quater);
  • si modifica la disciplina relativa ad una procedura straordinaria per l'assunzione di docenti delle scuole, riservata a coloro che abbiano svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni, anche non consecutivi, negli ultimi cinque anni scolastici. Le graduatorie di merito regionali sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova disciplinare da tenere entro il 15 giugno 2022, le cui caratteristiche sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione (art. 5, comma 3-quinquies);
  • si modifica i termini previsti da una misura relativa all'immissione in ruolo di docenti della scuola secondaria introdotta dalla legge di bilancio 2022. In particolare, il termine finale per la pubblicazione delle graduatorie è spostato dal 30 novembre 2021 al 31 gennaio 2022 e il termine per le immissioni in ruolo è spostato dal 15 febbraio al 15 marzo 2022 (art. 5, comma 3-sexies);
  • si proroga una procedura per le assunzioni riguardanti i posti vacanti e disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2022/2023, limitatamente ai soggetti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno (art. 5-ter).

Successivamente, la L. di bilancio 2022 (L. 234/2021, art. 1, comma 958) ha configurato una misura di tutela nei confronti dei soggetti che non hanno potuto prendere parte alle operazioni di immissione in ruolo relative all'a.s. 2021/2022 a causa della tardiva pubblicazione della graduatoria, prevedendo l'immissione in ruolo di soggetti inseriti nelle graduatorie - pubblicate tra il 31 agosto 2021 e il 30 novembre 2021 - della procedura concorsuale straordinaria per l'insegnamento nella scuola secondaria bandita nel 2020.

Inoltre, sono stati adottati il decreto ministeriale n. 205 del 26 ottobre 2023, recante "Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73", il decreto ministeriale n. 206 del 26 ottobre 2023, recante "Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73", in attuazione della Riforma 2.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza e il decreto ministeriale n. 255 del 22 dicembre 2023, recante "Revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado", adottato ai sensi dell'art. 4, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 59 del 2017.

Successivamente, il decreto-legge n. 71 del 2024 (legge n. 106 del 2024):

- interviene in materia di accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l'infanzia, disponendo, con norma transitoria, che continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia, la laurea in scienze dell'educazione e della formazione, classe L-19 (senza indirizzo specifico), e la laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria (senza il corso di specializzazione integrativo), classe LM-85 bis, purché conseguite entro l'anno accademico 2018/2019. Al contempo, prevede che continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia i titoli previsti dalle normative regionali vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 65 del 2017, purché conseguiti entro gli specifici termini previsti dalle stesse e, comunque, non oltre l'anno scolastico o accademico 2018/2019 (art. 8-bis);

- stabilisce - anche al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2024/2025 - le condizioni per la conferma in ruolo dei docenti di scuola secondaria di primo e di secondo grado che hanno ottenuto l'immissione in ruolo con riserva presso istituzioni scolastiche statali, dopo aver partecipato al concorso indetto nel 2016, superando tutte le prove concorsuali, dopo esservi stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare. Tali soggetti devono - alla data di entrata in vigore del decreto in esame (ossia al 1° giugno 2024) - aver superato il periodo di formazione e prova, ed essere in servizio da almeno tre anni, e devono acquisire, in ogni caso, entro il termine del 30 giugno 2025, 30 CFU o CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, cui accedono di diritto con oneri a proprio carico. Il mancato conseguimento dell'abilitazione entro il 30 giugno 2025 determina la risoluzione del contratto di docente di scuola secondaria di primo e di secondo grado e la cancellazione definitiva dalla relativa graduatoria di merito. I predetti soggetti, destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di docente di scuola secondaria di primo e di secondo grado, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, sottoscrivono un contratto annuale di supplenza sui posti vacanti e disponibili, durante il quale devono acquisire, in ogni caso, 30 CFU o CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, cui accedono di diritto con oneri a proprio carico. Conseguita l'abilitazione, tali docenti sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2025, mentre il mancato conseguimento dell'abilitazione entro il 30 giugno 2025 determina la cancellazione definitiva dalla relativa graduatoria di merito. Si dispone inoltre la definitiva conferma in ruolo, ferme restando le disposizioni vigenti in relazione al periodo di formazione e prova, o la conferma nelle pertinenti graduatorie di merito, per i soggetti che hanno superato le prove, rispettivamente, del concorso ordinario 2020 per docenti nella scuola dell'infanzia e primaria e della procedura straordinaria 2020 per docenti nella scuola secondaria, avendo superato la prova scritta a seguito di partecipazione alle prove suppletive. Si autorizza, inoltre, l'amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione e del merito ad avvalersi, per l'anno scolastico 2024/2025, mediante l'istituto del comando, di un contingente di 242 unità di collaboratori scolastici e di 721 assistenti amministrativi e tecnici, da ripartire tra gli uffici scolastici regionali con decorrenza dal 1° settembre 2024. Si demanda infine a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata, la revisione, per l'a.s. 2025/2026, dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale ATA della scuola, garantendo la neutralità finanziaria (art. 10);

 - modifica la disciplina semplificata di accesso alla prova orale nei concorsi per il personale docente della scuola. Stabilisce, poi, che la predetta modifica si applichi ai concorsi banditi successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione di tale decreto (avvenuta il 31 luglio 2024).  Modifica, inoltre, le procedure assunzionali del personale docente, limitatamente all'anno scolastico 2024/2025, prevedendo, in particolare, che le stesse siano completate entro il 31 dicembre 2024. Prevede, in aggiunta, la cessazione, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, di talune disposizioni relative alle immissioni in ruolo di personale docente ed educativo sui posti comuni e di sostegno. Proroga poi al 31 dicembre 2024 (in luogo del precedente 31 dicembre 2023) i termini in materia di svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curricolari, per le professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato. Incrementa inoltre di 279.000 euro, per l'anno 2024, lo stanziamento ordinario per il pagamento del lavoro straordinario del personale del comparto funzioni centrali del Ministero dell'istruzione e del merito. Prevede, infine, che le modalità e i criteri di utilizzo delle risorse del fondo per la valorizzazione del personale scolastico, come rifinanziato dalla legge di bilancio 2024, siano determinati, nelle more dell'avvio della contrattazione collettiva nazionale e comunque per l'anno scolastico 2024/2025, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sentite le organizzazioni sindacali (art. 14-bis).

Per l'applicazione delle suddette disposizioni di cui agli articoli 10 e 14-bis, è stata adottata la nota ministeriale n. 120210 del 2 agosto 2024.

Da ultimo, il decreto-legge n. 160 del 2024 ha previsto le seguenti misure:

- si precisa che anche i vincitori di concorso per i posti di insegnante tecnico-pratico, che vi abbiamo partecipato durante la fase transitoria, con il solo possesso del titolo di studio richiesto a legislazione vigente sinao tenuti, nel primo anno di servizio (ovvero quello attuale: 2024/2025) a conseguire l'abilitazione, mediante il conseguimento dei CFU previsti per analoghe categorie di docenti. Si chiarisce, altresì, che i medesimi soggetti accedono ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di diritto (art. 9);

- si dispone l'incremento del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF), di 13,7 milioni di euro per l'anno 2024, al fine di incentivare il maggior impegno connesso al supporto delle azioni previste dal PNRR e a quelle conseguenti alla transizione al nuovo sistema di gestione delle pratiche pensionistiche (art. 10).

Semplificazione in via straordinaria, per le immissioni in ruolo relative all'a.s. 2021/2022, delle procedure concorsuali ordinarie già bandite nelle materie scientifiche e tecnologiche

Il D.L. 73/2021 (L. 106/2021: art. 58, commi 14-19) ha disposto che, in via straordinaria, esclusivamente per le immissioni in ruolo relative all'a.s. 2021/2022, le procedure concorsuali ordinarie bandite con il già citato D.D. 499/2020, relative alle classi di concorso per l'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado di Fisica, Matematica, Matematica e fisica e Scienze e tecnologie informatiche, nonché alla classe di concorso per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado Matematica e scienze, si dovevano svolgere, per il numero di posti messi a bando, nel modo seguente:

  • prova scritta computer-based, con 50 quesiti a risposta multipla (con 4 risposte, di cui una sola esatta), non previamente pubblicati, di cui: 40, volti all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline della classe di concorso per la quale partecipava e vertenti sui programmi previsti dall'allegato A al DM 20 aprile 2020, n. 201 per la singola classe di concorso (per la classe di concorso A027-Matematica e Fisica i 40 quesiti erano 20 di matematica e 20 di fisica; per la classe di concorso A028-Matematica e scienze i 40 quesiti erano 20 di matematica e 20 nell'ambito delle scienze chimiche, fisiche, biologiche e naturali); 5 vertenti sull'informatica; 5 vertenti sulla lingua inglese.
    La valutazione della prova sarebbe stata effettuata assegnando 2 punti a ciascuna risposta esatta, 0 punti alle risposte non date o errate. La prova, valutata al massimo 100 punti, sarebbe stata superata con punteggio minimo di 70 punti;
  • prova orale, valutata al massimo 100 punti, superata con punteggio minimo di 70 punti;
  • formazione della graduatoria, entro il 31 luglio 2021, esclusivamente sulla base della somma delle valutazioni della prova scritta e della prova orale, nel limite dei posti messi a concorso.

Ha, altresì previsto che le graduatorie approvate, per eventuali oggettive ragioni di ritardo, entro il 30 ottobre 2021 sono (comunque) utilizzate per le immissioni in ruolo relative all'a.s. 2021/2022, con conseguente risoluzione dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati sui relativi posti vacanti e disponibili.

In ogni caso, le graduatorie approvate successivamente al 30 ottobre 2021 sono utilizzate, con priorità rispetto alle graduatorie delle procedure ordinarie, per le immissioni in ruolo dei vincitori, nel limite previsto dal bando di concorso per la specifica regione e classe di concorso, fino al loro esaurimento, nel corso degli anni successivi, nel limite delle facoltà assunzionali disponibili.

Alle immissioni in ruolo per l'a.s. 2021/2022 si applica la decorrenza dei contratti dal 1° settembre o dalla data di inizio del servizio, se successiva.

Le disposizioni modificative al D.D. 499/2020 sono state emanate con D.D. 826 dell'11 giugno 2021 .

Infine, ha previsto che per i candidati della procedura semplificata resta impregiudicata la partecipazione alla procedura concorsuale ordinaria per le corrispondenti classi di concorso.

A tal fine, i posti della predetta procedura concorsuale ordinaria sono rideterminati in ragione dei posti vacanti e disponibili e si provvede alla riapertura dei termini di partecipazione limitatamente alle procedure concorsuali ordinarie relative alle classi di concorso sopra indicate.

La procedura straordinaria per il reclutamento nella scuola secondaria bandita nel 2020

Il D.L. 126/2019 (L. 159/2019: art. 1, commi 1-16, e 19) ha previsto l'indizione di una procedura straordinaria, per titoli ed esami, per il reclutamento – a seguito dell'innalzamento del numero dei posti disposto dal D.L. 34/2020 (L. 77/2020: art. 230, co. 1) – di 32.000 docenti nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, riservata a soggetti che avevano svolto, fra gli a.s. 2008/2009 e 2019-2020, almeno tre annualità di servizio nelle scuole secondarie statali, ovvero erano stati impegnati in progetti regionali di formazione che prevedevano attività di carattere straordinario.

Per i soggetti che potevano raggiungere le tre annualità di servizio unicamente in virtù del servizio svolto nell'a.s. in corso 2019/2020, era stata prevista la partecipazione con riserva alla procedura. La riserva doveva essere sciolta negativamente ove entro il 30 giugno 2020 non si fosse prestato un servizio di durata pari ad almeno 180 giorni o dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.

In particolare, ha disposto che la procedura straordinaria doveva essere bandita per le classi di concorso e per le tipologie di posto per le quali si prevedeva che, negli a.s. dal 2020/2021 al 2022/2023, vi sarebbero stati posti vacanti e disponibili. Tuttavia, in considerazione del meccanismo di assunzione dei vincitori, ha, altresì, previsto che, ove occorra, le relative immissioni in ruolo possono essere disposte anche successivamente all'a.s. 2022/2023, fino all'esaurimento della graduatoria.

Ha infatti stabilito che, annualmente, completata l'immissione in ruolo, per la scuola secondaria, degli aspiranti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) e nelle graduatorie di merito dei concorsi per docenti banditi negli anni 2016 e 2018, per le rispettive quote, e disposta la confluenza dell'eventuale quota residua delle GAE nella quota destinata ai concorsi, la quota parte delle facoltà assunzionali destinata alle GAE, non coperta con le stesse, è destinata per il 50% alle graduatorie della procedura straordinaria e per il 50% a quelle del concorso ordinario, per titoli ed esami, sempre per il reclutamento di docenti nella scuola secondaria, da bandire contestualmente alla procedura straordinaria (v. ante). L'eventuale posto dispari è destinato alle graduatorie del medesimo concorso ordinario.

Ogni soggetto poteva partecipare alla procedura straordinaria in un'unica regione sia per il sostegno, sia per una classe di concorso.
In particolare, a seguito dell'intervento del D.L. 22/2020 (L. 41/2020: art. 2, co. 01-07), la procedura straordinaria prevedeva:

- lo svolgimento – nel corso dell'a.s. 2020/2021 – di una prova scritta informatizzata composta da quesiti a risposta aperta su argomenti afferenti le classi di concorso e sulle metodologie didattiche. La prova doveva essere superata con un punteggio minimo di 7/10 o equivalente;

- la formazione (in ogni regione, per ciascuna classe di concorso e per il sostegno) di una graduatoria di vincitori, risultante dal punteggio conseguito nella prova scritta e da quello attribuito alla valutazione dei titoli, nel limite dei posti previsti;

- l'immissione in ruolo dei vincitori, nel limite dei posti annualmente autorizzati e, conseguentemente, la loro ammissione al percorso annuale di formazione iniziale e prova;

- durante il periodo di formazione iniziale e prova, l'acquisizione, con oneri a carico dello Stato, dei 24 CFU/CFA richiesti per l'accesso all'insegnamento nella scuola secondaria, qualora non già posseduti dagli immessi in ruolo;

- una prova orale – ad integrazione del periodo di formazione iniziale e prova – che precede la valutazione finale di tale periodo prevista dall' art. 13, comma 1, del d.lgs. 59/2017 e si intende superata con un punteggio minimo di 7/10 o equivalente;

- l'abilitazione dei vincitori all'esercizio della professione docente, per la relativa classe di concorso, all'atto della conferma in ruolo.

Successivamente, il D.L. 73/2021 (L. 106/2021: art. 59, comma 3) ha previsto che la graduatoria della procedura straordinaria in questione fosse integrata con i soggetti che hanno conseguito il punteggio minimo di 7/10 o equivalente nella prova scritta (c.d. idonei).

A seguito di quanto previsto dal D.L. 73/2021 (L. 106/2021: art. 59, commi 3 e 21), il Ministero dell'istruzione, con nota 1112 del 22 luglio 2021, ha fatto presente che l'abilitazione è riconosciuta anche a quanti sono inseriti nelle graduatorie di merito della procedura straordinaria per il reclutamento pubblicate nell'a.s. 2020/21 (ossia, oltre che ai vincitori, anche agli idonei).

 La procedura straordinaria per l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria bandita nel 2020

Il D.L. 126/2019 (L.159/2019: art. 1, commi 1-16) ha previsto che la procedura straordinaria per il reclutamento nella scuola secondaria sia finalizzata anche a consentire, al ricorrere delle condizioni indicate, il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nel medesimo grado di scuola (che non dà diritto ad essere assunti alle dipendenze dello Stato) per i soggetti che hanno svolto, anche cumulativamente, almeno tre annualità di servizio fra gli a.s. 2008/2009 e 2019-2020 - nelle scuole statali o paritarie, nonché nei percorsi del sistema educativo di istruzione e formazione professionale.

In particolare, ha previsto lo svolgimento di una prova scritta informatizzata strutturata in quesiti a risposta multipla, stabilendo che, all'esito della stessa, i candidati che hanno conseguito il punteggio minimo di 7/10 o equivalente sono inseriti in appositi elenchi non graduati in cui sono iscritti coloro che possono conseguire l'abilitazione.

Aveva, inoltre, previsto che per il conseguimento dell'abilitazione da parte degli iscritti negli elenchi non graduati occorreva:

1) avere in essere un contratto di docenza a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato di durata annuale (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) presso una istituzione scolastica o educativa del sistema nazionale di istruzione, ferma restando la regolarità della relativa posizione contributiva;

2) aver conseguito, ove non già posseduti, 24 crediti formativi universitari (CFU) o accademici (CFA), acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno 6 crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche (art. 5, co. 1, lett. b), d.lgs. 59/2017);

3) superare una prova orale.

Tali ultime due condizioni erano necessarie per conseguire l'abilitazione, prima dell'immissione in ruolo, anche da parte dei vincitori della procedura straordinaria per il reclutamento (v. ante). 

Anche in tal caso, il termine per bandire la procedura che, in base al D.L. 126/2019, era entro il 2019 - è stato posticipato al 30 aprile 2020 dal D.L. 162/2019 ( L. 8/2020: art. 7, co 10- quaterdecies).

 

Successivamente, il D.L. 73/2021 (L. 106/2021: art. 59, co. 21) ha eliminato la necessità, per conseguire l'abilitazione, di possedere i 24 CFU o CFA e di sostenere una prova orale da parte dei candidati che hanno conseguito il punteggio minimo nella prova scritta.

Il reclutamento di docenti per l'insegnamento della religione cattolica

Il D.L. 183/2020 (L. 21/2021: art. 5, comma 1) ha prorogato (dal 31 dicembre 2020) al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale deve essere emanato il bando di concorso per il reclutamento di insegnanti di religione cattolica, previsto dal D.L. 126/2019 (L. 159/2019: art. 1-bis). In particolare, a seguito della novella, il concorso doveva essere bandito, entro il 2021, per la copertura dei posti che si prevedono vacanti e disponibili negli a.s. dal 2021/2022 al 2023/2024.

Con DPCM 20 luglio 2021 il Ministero dell'istruzione è stato autorizzato all'avvio di due procedure concorsuali per la copertura di 5.116 posti per l'insegnamento della religione cattolica per gli a.s. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024.

 

Successivamente, il decreto-legge n. 228 del 2021 (legge n. 15 del 2022), cosiddetto proroga termini, ha prorogato (dal 31 dicembre 2021) al 31 dicembre 2022 il termine entro il quale deve essere emanato il bando di concorso per il reclutamento di insegnanti di religione cattolica (art. 5, comma 3).

Inoltre, il decreto-legge n. 198 del 2022, cosiddetto proroga termini (legge n. 14 del 2023) proroga dall'anno 2022 all'anno 2023 il termine ultimo entro cui il Ministro dell'istruzione e del merito è autorizzato a bandire un concorso per la copertura del 50% dei posti per l'insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2022/23 al 2024/25, in luogo degli anni scolastici dal 2021/22 al 2023/24 (art. 5, comma 3).

 

Ancor dopo, il decreto-legge n. 75 del 2023 (legge n. 112 del 2023) interviene in materia di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica, novellando il comma 1 e il comma 2 dell'art. 1-bis del D.L. 126 del 2019 al fine di rimodulare la percentuale di posti assegnabili, rispettivamente, mediante la procedura ordinaria e mediante la procedura straordinaria. In particolare: 1) riduce dal 50 al 30 per cento la quota di posti che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2022/23 al 2024/25, da coprire mediante il concorso che il Ministero dell'istruzione e del merito, previa intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, deve bandire entro il 2023; 2) aumenta dal 50 al 70 per cento la quota dei posti vacanti e disponibili per il triennio scolastico 2022/2023-2024/2025 e per gli anni scolastici successivi fino al totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito, da coprirsi mediante la procedura straordinaria riservata a coloro che abbiano svolto almeno trentasei mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali (art. 20, comma 6). 

Inoltre, è stato adottato il DPR 7 agosto 2023, recante "Autorizzazione al Ministero dell'istruzione e del merito per l'anno scolastico 2023/2024 ad assumere a tempo indeterminato sui posti effettivamente vacanti disponibili un numero pari a 52 unita' di personale educativo, numero 520.807 unita' di personale docente, numero 419 unita' di insegnanti di religione cattolica, numero 10.913 unita' di personale ATA, numero 280 unita' di dirigenti scolastici".

E' stato poi adottato il decreto ministeriale n. 171 del 17 agosto 2023, recante la consistenza della dotazione organica, per l'anno scolastico 2023/2024, degli insegnanti di religione cattolica, articolata su base regionale.

Da ultimo, è stato adottato il DPCM 22 febbraio 2024, recante "Autorizzazione al Ministero dell'istruzione e del merito ad avviare procedure concorsuali, ordinarie e straordinarie, per la copertura di complessivi 6.428 posti di insegnante di religione cattolica".

Le nuove procedure selettive per l'accesso al ruolo di docenti su posti di sostegno

La L. di bilancio 2021 (L. 178/2020: art. 1, comma 980) ha autorizzato il Ministero dell'istruzione a bandire nuove procedure selettive, su base regionale, per l'accesso in ruolo su posto di sostegno dei soggetti in possesso del relativo titolo di specializzazione, affidando la definizione delle modalità di espletamento ad un decreto del Ministro dell'istruzione. In particolare, il decreto deve definire: il contenuto del bando; i termini e le modalità di presentazione delle domande; la configurazione della prova ovvero delle prove concorsuali e la relativa griglia di valutazione; i titoli valutabili; la composizione delle commissioni giudicatrici; le modalità e i titoli per l'aggiornamento delle graduatorie

Alle relative, nuove, graduatorie – ogni due anni integrate, a seguito di nuove procedure della stessa tipologia, e aggiornate per i candidati già presenti – si attinge, ai fini dell'immissione in ruolo, esclusivamente in caso di esaurimento delle corrispondenti graduatorie vigenti, nonché all'esito delle procedure di scorrimento delle graduatorie concorsuali di altre regioni o province (v. infra).

Successivamente, come anticipato, il decreto-legge n. 228 del 2021 (legge n. 15 del 2022), ha prorogato una procedura per le assunzioni riguardanti i posti vacanti e disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2022/2023, limitatamente ai soggetti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno (art. 5-ter).

Inoltre, il decreto-legge n. 75 del 2023 (legge n. 112 del 2023) regola la formazione delle graduatorie provinciali delle supplenze per i posti di sostegno, stabilendo che oltre a quanto riconosciuto per il servizio, per ciascun anno di servizio prestato sul posto di sostegno successivamente al conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno è riconosciuto un punteggio ulteriore di 3 punti (art. 20, comma 6-quater).

Da ultimo, il decreto-legge n. 71 del 2024 (legge n. 106 del 2024) ha disposto le seguenti misure in materia:

  • si prevedeno - in via straordinaria e transitoria - norme per il potenziamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Nello specifico, per far fronte alla carenza di docenti specializzati sul sostegno, si introduce, sino al 31 dicembre 2025, in aggiunta all'offerta formativa delle università, una nuova offerta formativa di specializzazione sul sostegno, erogata da INDIRE, e dedicata a coloro che abbiano prestato servizio su posto di sostegno per almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti. Al fine dell'attivazione di tali percorsi, si prevede che il Ministro dell'istruzione e del merito, con proprio decreto, definisca il profilo professionale del docente specializzato, i contenuti dei crediti formativi dei percorsi di formazione attivati, i requisiti e le modalità per l'attivazione dei percorsi, i costi massimi (dei predetti percorsi), l'esame finale e la composizione della relativa commissione esaminatrice. A tal fine, si stabilisce che il Ministero dell'istruzione e del merito individui, ogni anno, sino al 31 dicembre 2025, il fabbisogno di docenti specializzati per il sostegno didattico degli alunni con disabilità (art. 6)
  • si prevede la possibilità di iscriversi a specifici percorsi di formazione, attivati dall'INDIRE, per coloro che: a) alla data di entrata in vigore del presente provvedimento (ossia al 1° giugno 2024) hanno conseguito, presso una università estera legalmente accreditata nel Paese di origine o altro organismo abilitato all'interno dello stesso una qualifica professionale o un titolo di formazione; e b) hanno pendente il procedimento di riconoscimento di tale titolo di formazione ovvero hanno in essere un contenzioso amministrativo per mancata conclusione del procedimento di riconoscimento. Si dispone poi che, con il superamento di tali percorsi di formazione, si consegue un solo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, relativo al grado di istruzione del percorso di formazione scelto. Si prevede, inoltre, che con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, siano definiti i criteri di ammissibilità dei titoli di cui sopra e i corrispondenti requisiti di qualità, nonché i contenuti formativi dei percorsi di cui all'articolo in esame, riferiti ai diversi gradi di istruzione e alle distinte tipologie dei medesimi titoli. Tale decreto definisce altresì le ulteriori modalità di attuazione dei suddetti percorsi (art. 7);
  • si dettano misure finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno, promuovendo i diritti degli studenti con disabilità, e a favorire la serenità della relazione educativa. Ciò, in particolare, intervenendo sull'art. 14 del decreto legislativo n. 66 del 2017, recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità". In particolare, nel caso di richiesta da parte della famiglia, e valutato, da parte del dirigente scolastico, l'interesse del discente, nell'ambito dell'attribuzione degli incarichi di supplenza, al docente in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni con disabilità può essere proposta la conferma, con precedenza assoluta rispetto al restante personale a tempo determinato, sul medesimo posto di sostegno assegnatogli nel precedente anno scolastico. A tal fine, si prevede l'adeguamento del regolamento che disciplina lo svolgimento delle supplenze dei docenti (art. 8);
  • si indicano quali siano i territori, a livello provinciale, in cui avviare le attività di sperimentazione della durata di dodici mesi, delle disposizioni relative alla valutazione di base disciplinata dal decreto legislativo n. 62 del 2024, in materia di disabilità, le cui disposizioni entrano in vigore a partire dal 30 giugno 2024. Si prevede inoltre che la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità realizzi le attività di cui sopra avvalendosi di esperti, nel numero massimo di 30, avvalendosi di Formez PA  e stipulando protocolli di intesa e convenzioni con i soggetti destinatari delle attività formative. Si prevede poi il limite di spesa di 3 milioni di euro, per l'anno 2024, per le predette attività che non prevedono l'avvalimento di esperti. Si dispone altresì che gli incarichi attribuiti ai suddetti esperti, cessino il 31 dicembre 2024 (potendo essere prorogati non oltre il 31 dicembre 2025) e che possano essere attribuiti incarichi di esperto anche a titolo gratuito (nell'ambito del numero massimo di 30 esperti di cui sopra). Si dispone, poi, che gli incarichi (non a titolo gratuito) sono retribuiti in misura commisurata agli obiettivi assegnati e, comunque, nel limite massimo individuale di 20.000 euro e complessivo di 600.000 euro per l'anno 2024 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'Amministrazione. Si prevede inoltre che, con riferimento alle attività formative relative all'anno 2024, il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, d'intesa con il Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi degli esperti, della società o delle convenzioni e dei protocolli, si occupi di erogare concretamente la formazione e di svolgere tutte le attività organizzative ad essa accessorie. Per le predette attività si provvede nel limite di spesa di 820.000 euro per l'anno 2024. Per la partecipazione alle attività formative non sono previsti alcun compenso, indennità, emolumento, gettone né altre utilità comunque denominate e le eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio, sono riconosciute ai partecipanti alle attività formative entro il limite di spesa di 1 milione di euro nel 2024. Si prevede, inoltre, che per l'attuazione delle disposizioni onerose di cui sopra, sia autorizzata la spesa di euro 5,54 milioni per l'anno 2024, disponendo la relativa copertura finanziaria. Si prevede altresì che, con decreto del Ministro della salute, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, siano individuati i criteri per l'accertamento della disabilità connessa ai disturbi dello spettro autistico, al diabete di tipo 2 e alla sclerosi multipla. Si differisce inoltre (dal 30 novembre 2024) al 30 novembre 2025 il termine per adottare il regolamento che provvede all'aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalità di accertamento dell'invalidità civile, della cecità civile, della sordità civile e della sordocecità civile. Si recano, infine, alcune modifiche all'articolo 31, comma 2 (in materia di Fondo per l'implementazione dei progetti di vita) e all'articolo 33, commi 3 e 4 (in materia di fase di sperimentazione della valutazione) del decreto legislativo n. 62 del 2024, che reca disposizioni concernenti la disabilità. (art. 9);
  • si incrementa il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, previsto dall'art. 1, comma 210, della legge n. 213 del 2023 (Legge di bilancio per il 2024). Inoltre, si introducono alcune modifiche all'art. 1, commi 213 e 214, della legge n. 213 del 2023 (Legge di bilancio per il 2024). In particolare, all'art. 1, comma 213, si aggiunge la lettera a-bis), la quale introduce, tra le finalità da finanziare con il Fondo istituito dal comma 210, il trasporto scolastico degli studenti con disabilità privi di autonomia delle scuole secondarie di secondo grado. All'art. 1, comma 214, si precisa altresì che l'utilizzo del Fondo per la finalità di cui al comma 213, lettera a-bis), è disposto a decorrere dal 2025 tenendo conto, fino alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e ove disponibili, dei costi standard relativi alla componente trasporto in favore degli studenti con disabilità, approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard (art. 9-bis).

I concorsi abilitanti per l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria

La L. di bilancio 2022 (L. 234/2021, art. 1, commi 329-338) ha previsto la graduale introduzione dell'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria da parte di docenti forniti di titolo idoneo, nelle classi quinte, a partire dall'a.s. 2022/2023, e quarte, a partire dall'a.s. 2023/2024. A tal fine, prevede l'istituzione di una nuova classe di concorso. In fase di prima applicazione, i suddetti posti sono coperti con concorsi per titoli ed esami abilitanti, da bandire nel 2022 e 2023.  

Possono partecipare i soggetti in possesso di laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi (o titoli di studio equiparati ai sensi del DM 9 luglio 2009):

  • LM-67 «Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative»;
  • LM-68 «Scienze e tecniche dello sport»;
  • LM-47 «Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie».

Per l'accesso è necessario, altresì, il conseguimento di 24 crediti formativi universitari o accademici (CFU/CFA), acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.

Qualora le graduatorie dei concorsi non siano approvate in tempo utile per l'assunzione dei docenti, possono essere attribuiti contratti a tempo determinato anche a soggetti collocati nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per le classi di concorso per l'insegnamento delle scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I e II grado.

La previsione è correlata a quella di graduale introduzione dell'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria da parte di docenti forniti di titolo idoneo, nelle classi quinte, a partire dall'a.s. 2022/2023, e quarte, a partire dall'a.s. 2023/2024.

In attuazione di quanto sopra, è stato adottato il decreto ministeriale n. 80 del 30 marzo 2022, recante "Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami abilitante per l'accesso ai ruoli del personale docente relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria di cui all'articolo 1) commi 329 e seguenti della legge 30 dicembre 2021 n. 234". E' stato quindi adottato il DPCM 28 giugno 2023, recante "Autorizzazione al Ministero dell'istruzione e del merito per l'anno scolastico 2023-2024 all'avvio della procedura di reclutamento di cui all'articolo 1, comma 334, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per millesettecentoquaranta posti di docente di educazione motoria".

Da ultimo, è stato adottato il decreto ministeriale n. 33 del 26 febbraio 2024, che - tra l'altro - rimodula, per l'a.s. 2024/2025, il complessivo fabbisogno di personale docente con indicazione di quello da destinare all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria per le classi quarte e quinte.

Disposizioni per la copertura dei posti vacanti e disponibili e per l'attribuzione di incarichi di supplenza

Possibilità di utilizzo delle graduatorie in altre regioni o province

Il D.L. 126/2019 (L. 159/2019: art. 1, co. 17-17-septies) ha previsto che, a decorrere dall'a.s. 2020/2021, per la copertura, in ciascuna regione, dei posti vacanti e disponibili di personale docente ed educativo che residuano dopo le consuete operazioni di immissione in ruolo, incluse quelle dei vincitori della procedura straordinaria (di cui all'art. 1, co. 1-16 e 19), si procede, su istanza degli interessati, mediante scorrimento delle graduatorie di altre regioni o province. Nel caso, però, di procedure concorsuali avviate e non concluse, i relativi posti messi a concorso sono comunque accantonati e resi indisponibili e non possono essere coperti con tale meccanismo.

In attuazione, è intervenuto il DM 8 giugno 2020, n. 25

Per l'a.s. 2020/2021, la procedura per la presentazione delle domande è stata attivata dal 29 agosto 2020 al 2 settembre 2020.

Nel prosieguo, però, il D.L. 73/2021 (L. 106/2021: art. 58, co. 2, lett. b)) ha previsto che tali previsioni non si sarebbero applicate con riferimento alle operazioni di avvio dell'a.s. 2021/2022.

Inoltre, lo stesso D.L. 126/2019 (L. 159/2019: art. 1, co. 18) – oltre a prolungare per un ulteriore anno la validità delle graduatorie di merito e degli elenchi aggiuntivi del concorso del 2016 (art. 1, co. 18) – ha previsto (art. 1, co. 18-bis) – nel testo come modificato dal D.L. 22/2020 (L. 41/2020: art. 4-bis) – che i soggetti in esse inseriti possono richiedere l'inserimento in una fascia aggiuntiva dei concorsi straordinari non selettivi banditi nel 2018, anche con riguardo ad una regione diversa da quella di pertinenza della graduatoria o dell'elenco aggiuntivo di origine.

Le modalità di espletamento della procedura sono state definite con DM 40 del 27 giugno 2020.

 Le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e le graduatorie ad esaurimento (GAE)

Il D.L. 126/2019 (L. 159/2019: art. 1-quater), al fine di ottimizzare l'attribuzione degli incarichi di supplenza, ha previsto che, a decorrere dall'a.s. 2020/2021, per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze fino al termine delle attività didattiche  si utilizzano, in subordine alle GAE (invece delle graduatorie di istituto), apposite graduatorie provinciali (GPS), distinte per tipologia di posto e classe di concorso. Al riguardo, il D.L. 22/2020 (L. 41/2020: art. 2, commi 4, 4-bis e 4-ter) ha previsto che, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le procedure di istituzione delle nuove graduatorie provinciali e le procedure di conferimento delle relative supplenze sono disciplinate, per l'a.s. 2020/2021 e l'a.s. 2021/2022, con ordinanza del Ministro dell'istruzione, che tutto il procedimento è informatizzato e che la valutazione delle istanze e l'approvazione delle graduatorie è effettuata dagli uffici scolastici territoriali.

In attuazione di quanto previsto dal D.L. 22/2020 ( L. 41/2020), è intervenuta l' OM 60 del 10 luglio 2020 ( qui le tabelle allegate) che, in prima applicazione e per il biennio relativo agli a.s. 2020/2021 e 2021/2022, ha disciplinato la costituzione delle GPS e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno, nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno (nonché del personale educativo).

In particolare, in base all'ordinanza:

- per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, sono utilizzate le GAE. In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, si procede allo scorrimento delle GPS. In caso di esaurimento o incapienza delle GPS, sono utilizzate le graduatorie di istituto. Per le supplenze temporanee si utilizzano le graduatorie di istituto;

- ogni docente può iscriversi alle GPS per una sola provincia (anche diversa dalla provincia di inserimento nelle GAE o dalla provincia scelta per l'inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto per il triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022), ma per più classi di concorso;

- le GPS per i posti comuni per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria sono suddivise in due fasce. La prima è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione. La seconda è costituita dagli studenti che, nell'a.a. 2019/2020, risultavano iscritti al terzo, quarto o al quinto anno del corso di laurea in Scienze della formazione primaria, avendo conseguito, rispettivamente, almeno 150, 200 e 250 CFU entro il termine di presentazione dell'istanza;

- le GPS per i posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in due fasce. La prima è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione. La seconda è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: a) per le classi di concorso di cui alla tab. A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti: possesso dei 24 CFU/CFA di cui all'art. 5, co. 1, lett. b), del d.lgs. 59/2017; abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado; precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso; b) per le classi di concorso di cui alla tab. B  dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti: possesso dei 24 CFU/CFA di cui all'art. 5, co. 2, lett. b), del d.lgs. 59/2017; abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado; precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso;

- le GPS relative ai posti di sostegno, distinte per gradi di istruzione (scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado) sono suddivise in due fasce. La prima è costituita dai docenti che hanno la specializzazione per il grado di istruzione scelto; la seconda è costituita dai soggetti, privi del relativo titolo di  specializzazione, che entro l'a.s. 2019/2020 abbiano maturato tre annualità di  insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado e che siano in possesso: per la scuola dell'infanzia e primaria, del relativo titolo di abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado; per la scuola secondaria di primo e secondo grado, dell'abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado;

- è stata prevista la costituzione – a seguito di apposito decreto del Ministro - di elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia in cui, nelle more della ricostituzione delle stesse GPS, possono richiedere l'inserimento i docenti che acquisivano il titolo di abilitazione o di specializzazione entro (originariamente: v. infra) il 1° luglio 2021. Agli elenchi aggiuntivi si attinge con priorità rispetto alla seconda fascia;

- dopo l'assegnazione dei posti disponibili ai docenti presenti nelle GAE e nelle GPS, per le supplenze brevi, i dirigenti scolastici possono attingere alle graduatorie di istituto suddivise in tre fasce: la prima costituita dagli abilitati presenti nelle GAE, la seconda e la terza costituite, rispettivamente, dagli abilitati e dai non abilitati presenti nelle GPS.

Nel prosieguo è intervenuto il D.D. 858 del 21 luglio 2020 che ha stabilito che le domande per l'inserimento nelle GPS potevano essere presentate dal 22 luglio al 6 agosto 2020.

Con nota prot. 1290 del 22 luglio 2020 erano poi stati forniti alcuni chiarimenti sulla valutazione dei titoli.

In attuazione di quanto di quanto disposto dall' OM 60 del 10 luglio 2020, con DM 51 del 3 marzo 2021 è stata disciplinata la costituzione degli elenchi aggiuntivi. In particolare, il DM aveva indicato il termine del 20 luglio 2021 per il conseguimento del titolo di abilitazione o di specializzazione sul sostegno ai fini dell'iscrizione nei suddetti elenchi.

Inoltre, il termine per il conseguimento del titolo di abilitazione o di specializzazione sul sostegno ai fini dell'iscrizione negli elenchi aggiuntivi previsti dall'OM 60 del 10 luglio 2020 è stato poi ulteriormente differito al 31 luglio 2021 dal D.L. 73/2021 (L. 106/2021: art. 59, co. 4).

Successivamente, il decreto-legge n. 4 del 2022 (legge n. 25 del 2022) ha disposto che, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (GAE) relative al personale docente ed educativo abbia validità biennale (art. 19, comma 3-ter).

Inoltre, l'art. 5, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater del decreto-legge n. 215 del 2023 (legge n. 18 del 2024) interviene in materia di graduatorie e ammissione agli esami di Stato. In particolare: i) il comma 3-bis prevede che le graduatorie a esaurimento di cui all'art. 1, comma 4 del D.L. 97/2004, a decorrere dal 2024/2025, e le graduatorie per le supplenze siano aggiornate con cadenza biennale, anziché triennale; ii) il comma 3-ter prevede che dal primo aggiornamento delle graduatorie triennali di circolo e di istituto del personale amministrativo, tecnico e ausiliario successivo alla sua data di entrata in vigore, si applichi anche ai casi di primo inserimento nelle graduatorie il termine annuale per l'acquisizione della certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica; iii) il comma 3-quater proroga al 2023/2024 la deroga alla necessità di possedere il requisito concernente lo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento per l'ammissione agli esami di Stato del secondo ciclo, sia per i candidati interni che esterni.

Da ultimo, è stata adottata l'ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024, che reca, per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, le procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4, commi 6-bis e 6-ter della legge n. 124 del 1999, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo (modificata dall'ordinanza n. 114 del 10 giugno 2024, che ha prorogato al 24 giugno 2024 il termine per la presentazione delle relative domande).

 Disposizioni in materia di graduatorie di istituto

Il D.L. 126/2019 (L. 159/2019: art. 1-quater) ha differito (dall'a.s. 2019/2020 all'a.s. 2022/2023) il termine a decorrere dal quale possono essere inseriti nelle graduatorie di istituto solo soggetti abilitati e ha previsto che, in occasione dell'aggiornamento delle stesse per il prossimo triennio scolastico, l'inserimento nella terza fascia per posto comune nella scuola secondaria è consentito, oltre che ai soggetti già inseriti, ai soggetti che, ove non in possesso dell'abilitazione, siano in possesso dei 24 CFU/CFA, unitamente al titolo di studio.

Inoltre, ha precisato che le graduatorie di istituto – che, a seguito dello stesso D.L. 126/2019 (L. 159/2019), devono essere costituite in base alle indicazioni dei soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali – sono utilizzate per la copertura delle supplenze brevi e saltuarie.

Successivamente, il decreto-legge n. 4 del 2022 (legge n. 25 del 2022) ha esteso, agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, la definizione con ordinanze del Ministro dell'istruzione della disciplina relativa alle graduatorie provinciali per le supplenze e al successivo conferimento delle supplenze stesse per il personale docente ed educativo.

Da ultimo, il decreto-legge n. 215 del 2023, cosiddetto proroga termini, proroga agli anni scolastici 2024-2025 e 2025-2026 la definizione, con ordinanze del Ministro dell'istruzione e del merito, della disciplina relativa alle graduatorie provinciali per le supplenze e al successivo conferimento delle supplenze stesse per il personale docente ed educativo. Ciò avviene, nel dettaglio, con una novella all'art. 2, comma 4-ter del decreto-legge n. 22 del 2020 (legge n. 41 del 2020) (art. 5, comma 2, lettera a)).

Disposizioni specifiche per la copertura dei posti vacanti e disponibili per l'a.s. 2021/2022 (e successivi)

Il D.L. 73/2021 (L. 106/2021: art. 59, commi da 4 a 9-ter) ha previsto una disciplina speciale per la copertura dei posti di personale docente vacanti e disponibili per l'a.s. 2021/2022, applicabile a tutte le classi di concorso.

La procedura è stata dettagliata, in particolare, con il DM 242 del 30 luglio 2021.

Inoltre, per la copertura, a decorrere dal 1° settembre 2022, dei posti vacanti e disponibili per l'a.s. 2021/2022 eventualmente residuati dopo le immissioni in ruolo previste dai commi 1-4 dell'art. 59, lo stesso D.L. 73/2021 (L. 106/2021: art. 1, comma 9-bis) ha previsto una procedura concorsuale straordinaria per titoli e prova disciplinare, riservata ai docenti che abbiano svolto, entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione, negli ultimi 5 anni scolastici, un servizio di almeno 3 anni anche non consecutivi nelle scuole statali.

Ogni candidato può partecipare alla procedura in un'unica regione, per una sola classe di concorso per la quale ha maturato almeno un anno di servizio tra quelli richiesti come requisito.

Le graduatorie di merito regionali sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova disciplinare da svolgere entro il 31 dicembre 2021.

I candidati vincitori partecipano, con oneri a proprio carico, ad un percorso di formazione che prevede una prova conclusiva.

In caso di positiva valutazione del percorso di formazione e della prova conclusiva, il candidato è assunto a tempo indeterminato dal 1° settembre 2022. Con l'immissione in ruolo dei vincitori, le graduatorie della procedura concorsuale straordinaria decadono.

Nel corso dall'a.s. 2022/2023 i docenti assunti svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova.

In attuazione di quanto sopra, è stato adottato il decreto ministeriale 28 aprile 2022, recante "Disposizioni concernenti la procedura concorsuale straordinaria per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune, ai sensi dell'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73".

Successivamente, il decreto-legge n. 198 del 2022, cosiddetto proroga termini (legge n. 14 del 2023), consente, anche nell'a.s 2023/2024, la possibilità di effettuare le operazioni di assunzione a tempo determinato di docenti della scuola, sulla base della procedura concorsuale straordinaria prevista dall'articolo 59, comma 9-bis, del D.L. n. 73 del 2021, limitatamente alle classi di concorso per le quali non sia possibile effettuare le nomine a tempo determinato in tempo utile per lo svolgimento del percorso annuale di formazione iniziale e prova. A tal fine, i relativi posti sono resi indisponibili per le operazioni di mobilità e di immissione in ruolo riferite all'a.s. 2023/2024. I docenti che svolgono l'incarico a tempo determinato e la relativa formazione nonché l'anno di formazione iniziale e prova nell'a.s. 2023/2024 sono assunti a tempo indeterminato e confermati in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2024 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui hanno prestato servizio con contratto a tempo determinato. Si conferma, da un lato, la vigente previsione secondo cui le graduatorie formate a seguito dell'espletamento della procedura concorsuale straordinaria prevista dall'articolo 59, comma 9-bis, del D.L. n. 73 del 2021 decadono con l'immissione in ruolo dei vincitori. Dall'altro, si aggiunge la nuova disposizione che fa salvo lo scorrimento degli eventuali rinunciatari, da effettuare entro il limite dei posti attribuiti alla predetta procedura straordinaria e, comunque, non oltre la data di pubblicazione delle graduatorie relative al concorso ordinario per il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno da bandire con frequenza annuale e da espletare secondo le procedure semplificate di cui all'articolo 46 del D.L. n. 36/2022 (L. n. 79/2022) (art. 5, comma 11-quater).

Inoltre, in attuazione dell'art. 5, commi 5-17 del decreto-legge n. 44 del 2023 (legge n. 74 del 2023) è stato adottato il decreto ministeriale n. 119 del 15 giugno 2023, recante "Procedura straordinaria in attuazione articolo 5 commi da 5 a 17 del decreto legge 22 aprile 2023 n. 44".

Sucessivamente, il decreto-legge n. 75 del 2023 (legge n. 112 del 2023) ha previsto le seguenti disposizioni:

- si modifica la disciplina in materia di reclutamento del personale docente delle scuole. Si prevede, in particolare, l'introduzione dei quesiti a risposta chiusa per i concorsi banditi in costanza di PNRR, e successivamente a tale periodo, la possibilità di scelta tra i quesiti a risposta chiusa e quelli a risposta aperta. Si modifica conseguentemente il contenuto della prova orale. Si prevede, poi, l'introduzione della possibilità di integrare le graduatorie in relazione ai posti oggetto di rinuncia con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali. Si dispone, inoltre, l'eliminazione della graduatoria dei "vincitori non abilitati". Si prevede, altresì, l'inserimento - tra i soggetti titolati a redigere i quesiti della prova scritta dei concorsi per docente - oltre alle università anche dei consorzi universitari e degli enti di ricerca di diritto pubblico nonché del Formez PA. Nel dettaglio, ciò avviene modificando l'art. 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (legge n. 106 del 2021), al comma 10 (lettera a)), al comma 10.1 (lettera b)) e abrogando il comma 10-ter (lettera c)) (art. 20, comma 1);

- si novella l'art. 47, comma 11, del D.L. 36/2022, che nel testo finora vigente ha disposto l'integrazione con i candidati idonei di due tipologie di graduatorie: i) quelle di cui all'art. 59, comma 10, lett. d) del D.L. 73/2021, che riguarda i concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno, da bandirsi a regime con frequenza annuale, nel limite dei posti messi a concorso; ii) quelle di cui all'art. 59, comma 15, del D.L. 73/2021, riguardanti le procedure concorsuali straordinarie per le classi di concorso e tipologie di posto funzionali – sempre nei limiti dei posti messi a concorso – alle immissioni in ruolo relative all'anno scolastico 2021/2022, in ragione degli obiettivi perseguiti tramite il PNRR circa il rafforzamento delle materie scientifiche e tecnologiche (STEM).

La disposizione in commento opera su due versanti:

a) proroga la validità delle due tipologie di graduatorie sino al loro esaurimento;

b) nello stesso momento, circoscrive temporalmente (per il futuro) la portata della disposizione originaria dell'art. 47, comma 11, del D.L. 36/2022, là dove, da un lato, stabilisce che a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le medesime graduatorie integrate sono utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo necessarie al raggiungimento dei target previsti dal PNRR; dall'altro lato, precisa ulteriormente che la previsione che dispone l'integrazione delle graduatorie non si applica ai concorsi che saranno banditi successivamente alla data di entrata in vigore della novella in commento (art. 20, comma 2);

- si interviene sulla disciplina relativa al percorso di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento per le scuole secondarie. La lettera a), interamente sostituita durante il procedimento di conversione del decreto-legge, nel nuovo testo conferma l'originaria eliminazione del riferimento al fatto che, in generale o su specifiche classi di concorso, il sistema di formazione iniziale dei docenti non deve determinare una consistenza numerica di abilitati tale che il sistema nazionale di istruzione non sia in grado di assorbirla. Rispetto al testo iniziale, vengono introdotte categorie aggiuntive di soggetti che accedono ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale relativi alla classe di concorso interessata, per i primi tre cicli. La lettera b) prevede che gli abilitati su una classe di concorso o su altro grado di istruzione e gli specializzati sul sostegno possono conseguire, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l'abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione attraverso l'acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, nell'ambito delle metodologie e delle tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento (non è più specificato che occorre conseguire 20 CFU/CFA in tale ambito). Per tali soggetti, è inoltre eliminato anche il requisito degli altri 10 CFU/CFA di tirocinio diretto. Infine, essi possono ora svolgere il percorso universitario e accademico di formazione iniziale anche mediante modalità telematiche, comunque sincrone, anche in deroga al limite del 20 per cento del totale, esclusivamente presso i Centri che organizzano e impartiscono percorsi accreditati ai sensi della normativa vigente. La lettera b-bis) introduce due ulteriori categorie di soggetti i quali conseguono l'abilitazione all'insegnamento attraverso l'acquisizione di 30 CFU o CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale. La lettera c) prevede che la prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, per i vincitori di concorso che vi abbiano partecipato con 3 anni di servizio negli ultimi 5, può essere sostenuta per non più di due volte. Il secondo mancato superamento della prova finale determina la cancellazione del vincitore del concorso dalla relativa graduatoria. La lettera d), n. 1), prevede che i vincitori del concorso su posto comune, che vi abbiano partecipato dopo aver conseguito 24 o 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, integrano i CFU/CFA, ove mancanti, per il completamento dello stesso percorso di formazione iniziale. La prova finale del percorso universitario e accademico, per i vincitori che hanno svolto un servizio presso le scuole statali di almeno tre anni scolastici, nei cinque anni precedenti, può essere sostenuta per non più di due volte. Il secondo mancato superamento della prova finale determina la cancellazione del vincitore del concorso dalla relativa graduatoria. La lettera d), n. 2), stabilisce che, per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025, i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale possono essere svolti, a esclusione delle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche, comunque sincrone, anche in deroga al limite del 20 per cento, e in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento del totale. La lettera e) stabilisce che i requisiti per la partecipazione al concorso per i posti di insegnante tecnico-pratico sono richiesti in relazione ai concorsi banditi dopo il 31 dicembre 2024 anziché successivamente all'a.s. 2024/2025 (art. 20, comma 3). Si aumenta dal 38 al 45 per cento della relativa dotazione organica la percentuale massima di incarichi dirigenziali di seconda fascia attribuibili in taluni enti di ricerca a valere sulle loro facoltà assunzionali (art. 20, comma 3-bis).Si prevede inoltre che al fine di potenziare le attività di ricerca, gli enti pubblici di ricerca di cui all'art. 1 del d.lgs. 218/2016 possono utilizzare, a valere sulle proprie risorse assunzionali, le procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo e secondo livello professionale per l'accesso rispettivamente al secondo e al primo livello avviate tra il 1° gennaio 2019 e il 1° gennaio 2022 (art. 20, comma 3-ter). Si  modificano altrsì alcuni profili della disciplina per il riconoscimento della parità alle scuole non statali ((art. 20, comma 3-quater).

- si  prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito (MIM), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (MEF), da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, sono determinati, i compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici banditi dal MIM per il reclutamento del personale dirigenziale, docente ed ATA delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nonché al personale addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali e al referente informatico d'aula in caso di procedure informatizzate, nonché gli ulteriori compensi premiali a favore dei membri delle commissioni dei concorsi connessi all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e al conseguimento del target PNRR M4C1-1.4 al fine di assicurare la conclusione delle operazioni concorsuali nelle tempistiche stabiliti dal Piano medesimo. Si stabilisce inoltre che l'onere complessivo per ogni procedura concorsuale derivante dalla revisione dei compensi prevista dal comma 4 non debba superare quello determinato in applicazione delle disposizioni vigenti (art. 20, commi 4 e 5).

In seguito, in attuazione - tra l'altro - del suddetto art. 20 del decreto-legge n. 75 del 2023, è stato emanato il DPCM 3 agosto 2023, recante "Autorizzazione al Ministero dell'istruzione e del merito all'avvio di procedure concorsuali volte al reclutamento di n. 30.216 posti di docente, di cui n. 21.101 su posto comune e n. 9.115 su posto di sostegno - Anno scolastico 2023/2024".

In seguito, è stato adottato il DPCM 15 dicembre 2023, recante "Autorizzazione al Ministero dell'istruzione e del merito all'avvio delle procedure concorsuali per ulteriori n. 14.438 posti di personale docente, di cui n. 7.965 su posto comune e n. 6.473 su posto di sostegno, ad integrazione dell'autorizzazione rilasciata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2023 - Anno scolastico 2023/2024"

Si segnalano, inoltre, il DPR 7 agosto 2023, recante "Autorizzazione al Ministero dell'istruzione e del merito per l'anno scolastico 2023/2024 ad assumere a tempo indeterminato sui posti effettivamente vacanti disponibili un numero pari a 52 unita' di personale educativo, numero 520.807 unita' di personale docente, numero 419 unita' di insegnanti di religione cattolica, numero 10.913 unita' di personale ATA, numero 280 unita' di dirigenti scolastici" e il DPR 9 agosto 2024, recante "Autorizzazione al Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno scolastico 2024/2025, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, un numero pari a 591 unita' di dirigenti scolastici, 10.336 unita' di personale A.T.A., 45.124 unita' di personale docente, 43 unita' di personale educativo e 406 unita' di insegnanti di religione cattolica".

Inoltre, il decreto-legge n. 19 del 2024 (legge n. 56 del 2024) stabilisce che, al fine di assicurare la continuità dell'erogazione dei servizi educativi e scolastici comunali dell'infanzia, le graduatorie comunali vigenti del personale scolastico educativo e ausiliario, gestite direttamente dai Comuni, possono essere utilizzate fino all'anno scolastico 2026-2027 anche in deroga al possesso del titolo di studio previsto dal CCNL funzioni locali 2019-2021 per l'immissione in servizio a tempo determinato, e per l'immissione in servizio a tempo indeterminato nell'Area degli istruttori nei casi in cui il personale abbia maturato almeno tre anni di esercizio dell'attività professionale. La deroga di cui sopra si applica esclusivamente ai soggetti già iscritti nelle suddette graduatorie. Per le predette finalità, sino al 31 dicembre 2027, in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 (L. n. 122/2010), la spesa per il personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi scolastici gestiti direttamente dai comuni, non può essere superiore a quella sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, incrementata del 40 per cento (art. 15-bis).

Da ultimo, è stata adottata la circolare n. 115135 del 25 luglio 2024 recante "Anno scolastico 2024/2025 - Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA".

 

Obbligo di permanenza triennale nella sede di prima assegnazione e altre previsioni in materia di mobilità

Il D.L. 73/2021 (L. 106/2021: art. 58, comma 2, lett. f) ha modificato la disciplina relativa al termine minimo di permanenza del personale docente nella sede di prima assegnazione (recata dall'art. 399, comma 3, del decreto-legislativo n. 297 del 1994), riducendo lo stesso (da 5) a 3 anni.

Sono stati fatti salvi i diversi regimi previsti per il personale immesso in ruolo prima dell'a.s. 2020/2021. 

Inoltre, lo stesso D.L. 73/2021 (L. 106/2021: art. 58, comma 2, lett. f)) ha introdotto nuove limitazioni relative alla mobilità in corso di carriera, al fine di tutelare l'interesse degli studenti alla continuità didattica. In particolare, ha previsto che, a decorrere dalle operazioni di mobilità relative all'a.s. 2022/2023, i docenti possono presentare istanza volontaria di mobilità non prima di 3 anni dalla precedente, qualora in tale occasione abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta.

Successivamente, il decreto-legge n. 4 del 2022 (legge n. 25 del 2022), ha modificato la disciplina relativa al vincolo di permanenza del docente - per almeno altri due anni scolastici - nell'istituzione scolastica nella quale si è svolto il periodo di prova, novellando, a tal fine, l'art. 13, comma 3, del decreto legislativo n. 59 del 2017.

Da ultimo, è stato adottato il DPR 7 agosto 2023, recante "Autorizzazione al Ministero dell'istruzione e del merito per l'anno scolastico 2023/2024 ad assumere a tempo indeterminato sui posti effettivamente vacanti disponibili un numero pari a 52 unita' di personale educativo, numero 520.807 unita' di personale docente, numero 419 unita' di insegnanti di religione cattolica, numero 10.913 unita' di personale ATA, numero 280 unita' di dirigenti scolastici".

Titolarità del docente sulla singola scuola e affidamento degli incarichi di insegnamento  

La L. di bilancio 2019 (L. 145/2018: art. 1, comma 796) ha previsto che, a decorrere dall'a.s. 2019/2020, ai docenti, nell'ambito delle procedure di reclutamento e di mobilità territoriale e professionale, non può essere attribuita la titolarità su ambito territoriale.

Si sono superate, così, a decorrere dall'a.s. 2019/2020, le previsioni recate dalla L. 107/2015, in particolare all'art. 1, comma 66 e 73, e si è tornati, dunque, all'attribuzione della titolarità in una specifica scuola.

Interventi relativi al contenzioso concernente il personale docente

Il D.L. 126/2019 (L. 157/2019: art. 1-quinquies) ha previsto che ai provvedimenti giurisdizionali in sede amministrativa o civile relativi all'inserimento dei docenti nelle graduatorie ad esaurimento, nelle graduatorie di istituto, ovvero nelle graduatorie concorsuali, che comportino la decadenza dei contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato stipulati presso le istituzioni scolastiche statali deve essere data esecuzione entro 15 giorni dalla notifica dei medesimi provvedimenti al (ora) Ministero dell'istruzione.

Nel caso in cui i citati provvedimenti giurisdizionali intervengano dopo il ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni nella regione di riferimento, al fine di salvaguardare la continuità didattica, il Ministero dell'istruzione provvede all'esecuzione trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato in decadenza, rispettivamente, in contratti a tempo determinato con termine finale al 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento, e in contratti a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno del medesimo anno scolastico. 

Con quanto disposto dal D.L. 126/2019 è stato generalizzato il meccanismo previsto dal D.L. 87/2018 (L. 96/2018: art. 4) per salvaguardare la continuità didattica nell'a.s. 2018/2019, limitato ai casi in cui si fosse determinata la decadenza di contratti di lavoro stipulati da soggetti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002.

Composizione e consistenza dell'organico docente

La L. 107/2015, al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia scolastica, ha previsto l'istituzione, per ogni istituzione scolastica o istituto comprensivo, dell'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa (art. 1, comma 5).

A decorrere dall'a.s. 2016-2017, l'organico dell'autonomia, articolato in posti comuni, posti di sostegno e posti per il potenziamento dell'offerta formativa, doveva essere determinato – in base alla stessa legge - ogni tre anni, su base regionale, con decreti interministeriali (art. 1, commi 63 e 64).  

Il personale della dotazione organica dell'autonomia è tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili (art. 1, comma 65) e può essere utilizzato per la copertura di supplenze temporanee fino a 10 giorni (art. 1, comma 85).

 Peraltro, allo scopo di far fronte ad esigenze di personale ulteriori rispetto a quelle soddisfatte dall'organico dell'autonomia, è stata prevista la possibilità di costituire annualmente, con decreto interministeriale, un ulteriore contingente di posti (c.d. organico di fatto) (art. 1, comma 69).

Successivamente, si sono registrati interventi legislativi volti ad incrementare, anzitutto, l'organico dell'autonomia attraverso il consolidamento di posti provenienti dall'organico di fatto.

A tal fine, la L. di bilancio 2017 (L. 232/2016: art. 1, commi 366 e 373-374) ha istituito nello stato di previsione dell'allora MIUR un nuovo Fondo da destinare all'incremento dell'organico dell'autonomia, stanziando € 140 mln per il 2017 ed € 400 mln annui dal 2018.

In seguito, il D.L. 50/2017 (L. 96/2017: art. 22-ter) ha incrementato le risorse del Fondo di importi variabili da € 40,7 mln per il 2017 a € 184,7 dal 2026. 

Successivamente, la L. di bilancio 2018 (L. 205/2017: art. 1, comma 613) ha disposto un ulteriore incremento del Fondo di € 50 mln nel 2018 e di € 150 mln annui dal 2019.

Ancora dopo, la L. di bilancio 2020 (L. 160/2019: art. 1, comma 266) ha incrementato il Fondo di € 12,06 mln per il 2020, € 54,28 mln per il 2021 ed € 49,75 mln annui a decorrere dal 2022, con lo specifico scopo di aumentare i posti di sostegno.

Inoltre, allo stesso fine, la L. di bilancio 2021 (L. 178/2020: art. 1, comma 960) ha previsto il rifinanziamento del Fondo per € 62,76 mln per il 2021, € 321,34 mln per il 2022, € 699,43 mln per il 2023, € 916,36 mln per ciascuno degli anni 2024 e 2025, € 924,03 mln per il 2026, € 956,28 mln per il 2027, € 1.003,88 mln per il 2028, € 1.031,52 mln a decorrere dal 2029. In particolare, le risorse aggiuntive sono state destinate all'incremento di 25.000 posti di sostegno, di cui 5.000 a decorrere dall'a.s. 2021/2022, 11.000 a decorrere dall'a.s. 2022/2023 e 9.000 a decorrere dall'a.s. 2023/2024. In tal caso, non si applica, però, la contestuale riduzione dei posti in organico di fatto.

Ulteriori disposizioni hanno riguardato specificatamente i posti per il potenziamento dell'offerta formativa che, in base alla Tab.1 della L. 107/2015 (recante la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione), erano destinati alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo e secondo grado.

In particolare, il d.lgs. 65/2017, che ha istituito il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, ha previsto l'assegnazione alla scuola dell'infanzia statale di quota parte (non quantificata) dell'organico di potenziamento definito dalla stessa Tab. 1 (art. 12, comma 7).

Il d.lgs. 60/2017 (art. 17, comma 3), e la L. 205/2017 (art. 1, comma 616) hanno inoltre disposto, rispettivamente, che il 5% dei posti per il potenziamento è destinato alla promozione dei temi della creatività, e che un ulteriore 5% è destinato alla promozione dell'educazione motoria nella scuola primaria

Nel prosieguo, la L. di bilancio 2020 (L. 160/2019: art. 1, comma 279) ha disposto un incremento di 390 posti per il potenziamento dell'offerta formativa nella scuola dell'infanzia, mentre, allo stesso fine, la L. di bilancio 2021 (L. 178/2020: art. 1, comma 968) ha previsto un incremento di 1.000 posti.

Ulteriori incrementi dei posti sono stati così previsti:

  • la L. di bilancio 2019 (L. 145/2018:  art. 1, comma 728-729) ha previsto 2.000 posti aggiuntivi nella scuola primaria, al fine di incrementare il tempo pieno;
  • la L. di bilancio 2019 (L. 145/2018 : art. 1, comma 730) ha previsto, dall'a.s. 2019/2020, 400 posti aggiuntivi nell'organico del personale docente dei licei musicali;
  • la L. di bilancio 2019 (L. 145/2018: art. 1, comma 415) ha previsto, dall'a.s. 2019/2020, un incremento, fino a 290 posti, nell'ambito dei posti vacanti e disponibili, delle facoltà di assunzione di personale educatore nelle istituzioni educative statali;
  • il D.L. 162/2019 (L. 8/2020: art. 7, comma 10-octies e 10-novies) ha previsto l'incremento della dotazione organica del personale docente della scuola secondaria di secondo grado, in misura corrispondente a una maggiore spesa pari a € 6,387 mln nel 2020, € 25,499 mln nel 2021 e € 23,915 mln annui dal 2022, da ripartire fra le regioni sulla base del numero di classi con più di 22 iscritti, ridotti a 20 iscritti in presenza di un alunno con disabilità grave certificata, e del monitoraggio comparativo dei risultati conseguiti, in termini di apprendimenti, di inclusione e di permanenza scolastica.
ultimo aggiornamento: 31 ottobre 2024

Per quanto concerne la formazione dei docenti, si segnala preliminarmente che il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), cui è dedicato un apposito tema dell'ambito del Portale della documentazione, prevede, nell'ambito della Missione 4, Componente 1, la riforma 2.1 la quale mira a istituire un nuovo modello di reclutamento dei docenti, collegato a un ripensamento della loro formazione iniziale e lungo tutto l'arco della carriera, al fine di migliorare la qualità del sistema educativo italiano. In attuazione di tale riforma, il citato art. 59 del D.L. n. 73 del 2021 (L. 106/2021) reca disposizioni specifiche per la tempestiva nomina del personale docente, su posti comuni e di sostegno, nelle scuole di ogni ordine e grado, per l'anno scolastico 2021/2022, e per la semplificazione delle procedure concorsuali per l'immissione in ruolo del medesimo personale, a cominciare da quelle relative alle classi di concorso delle materie scientifiche e tecnologiche. Esso è stato modificato dall'art. 46 del decreto-legge n. 36 del 2022 (L. 79/2022). L'art. 44 del medesimo decreto-legge n. 36 del 2022, poi, introducendo diverse novelle al decreto-legislativo n. 59 del 2017, reca disposizioni in materia di formazione, abilitazione e accesso in ruolo dei docenti, in particolare, della scuola secondaria di I e II grado.

Recentemente, il decreto-legge n. 115 del 2022 (cosiddetto Aiuti-bis) ha previsto per gli insegnanti di ruolo forme di premialità e progressione di carriera, legati al positivo superamento dei percorsi formativi. Si tratta, in particolare:

i) di un elemento retributivo una tantum di carattere accessorio, stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del trattamento stipendiale in godimento, riconosciuto al superamento del percorso formativo triennale e solo in caso di valutazione individuale positiva. Si evidenzia che tale elemento, è stato introdotto dall'art. 44 del D.L. n. 36/2022 ed è qui oggetto solo di una novella di coordinamento formale;

ii) della possibilità, questa innovativa, di accedere a un meccanismo di stabile incentivazione, nell'ambito di un sistema di progressione di carriera da definirsi in sede di contrattazione collettiva. Tale previsione è stata introdotta dal Senato, in sostituzione della qualifica di docente esperto prevista nel testo originario del decreto-legge, di cui tuttavia restano fermi i principali aspetti sostanziali: il meccanismo implica il diritto a un assegno annuale ad personam di importo pari a 5.650 euro che si somma al trattamento stipendiale in godimento, riconosciuta a coloro che abbiano conseguito una valutazione positiva nel superamento di tre percorsi formativi consecutivi e non sovrapponibili (art. 38). 

La L. di bilancio 2021 (L. 178/2020: art. 1, comma 961) aveva in precedenza previsto l'aumento, per € 10 mln per il 2021, delle risorse destinate alla formazione dei docenti (art. 1, comma 125, L. 107/2015), per realizzare interventi di formazione obbligatoria del personale docente non in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno impegnato nelle classi con alunni con disabilità.

Al riguardo, si ricorda che la L. 107/2015 ha previsto che la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento della scuola (DPR 80/2013), sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione. Per l'attuazione del Piano nazionale di formazione ha autorizzato la spesa di € 40 mln annui (art. 1, commi 124-125).

Inoltre, la legge di bilancio 2020 (L. 178/2020: art. 1, commi 970 e 971), ha esteso anche agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 la possibilità di costituire équipe territoriali formative – formate ora da 20 docenti da porre in posizione di comando presso gli USR e presso l'Amministrazione centrale, e da un numero massimo di 200 docenti da porre in semi esonero dall'esercizio delle attività didattiche per il 50% dell'orario di servizio - per garantire la diffusione di azioni legate al Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD), nonché per promuovere azioni di formazione del personale docente (e di potenziamento delle competenze degli studenti sulle metodologie didattiche innovative). A tal fine, ha autorizzato la spesa di € 1,4 mln per il 2021, € 3,6 mln per il 2022 ed € 2,2 mln per il 2023.

Le equipe formative territoriali per promuovere progetti di innovazione didattica e digitale nelle scuole erano state previste, per la prima volta, per gli a.s. 2019/2020 e 2020/2021, dalla L. di bilancio 2019 (L. 145/2018: art. 1, commi 725-726). In base alla stessa, le equipe erano formate da un massimo di 120 docenti che potevano essere esonerati dall'esercizio delle attività didattiche.

Si ricorda, poi, che la L. 107/2015 ha previsto l'istituzione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, da utilizzare per acquisti o iniziative di carattere culturale, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, a tal fine autorizzando la spesa di € 381,137 mln annui a decorrere dal 2015 (art. 1, commi 121-123), che si è rivelata particolarmente importate per l'acquisto di attrezzature informatiche nel periodo di pandemia.

  • la L. di bilancio 2020 (L. 160/2019: art. 1, comma 256), incrementando l'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 1, comma 125 della L. 107/2015, per l'attuazione del Piano nazionale di formazione  e  per  la realizzazione delle attività formative di cui ai precedenti commi da 121 a 124 ha stanziato € 11 mln per il 2020, da destinare a misure per il potenziamento della qualificazione dei docenti in materia di inclusione scolastica e € 1 mln per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, da destinare a misure per il potenziamento della qualificazione dei docenti in materia di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo, nonché di insegnamento dell'educazione al rispetto e della parità dei sessi.
  • successivamente, il decreto-legge n. 69 del 2023 (art. 15) ha esteso, per l'anno 2023, il riconoscimento della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (Carta del docente), prevista dalla L. 107/2015 (all'art. 1, comma 121) per un importo di 500 euro all'anno a persona, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, stanziando, a tal fine, 10,9 milioni di euro per il 2023. L'intervento è volto a recepire l'ordinanza del 18 maggio 2022 della Corte di giustizia dell'Unione europea, Sezione VI, nella causa C-450-21 (UC c. Ministero dell'istruzione), resa in sede di rinvio pregiudiziale.
  • Inoltre, il decreto-legge n. 75 del 2023 (legge n. 112 del 2023) prevede che, nella Provincia autonoma di Bolzano, la formazione iniziale dei docenti nella scuola secondaria (di primo e di secondo grado) possa avvenire anche mediante percorsi abilitanti disciplinati e istituiti dalla Giunta provinciale (art. 20, comma 6-bis).

In materia di formazione, si segnala la circolare n. 39972 del 15 novembre 2022 recante "Periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo per a.s. 2022 2023. Linee operative per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo a. s. 2022-23" e, da ultimo, il DPCM 4 agosto 2023, recante "Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza".

Inoltre, sono stati adottati il decreto ministeriale n. 199 del 16 ottobre 2023, recante "Assegnazione delle risorse finanziarie destinate a sostenere interventi di ampliamento dell'offerta formativa e di semplificazione del sistema di istruzione" e il decreto ministeriale 28 dicembre 2023, recante "Disciplina per la determinazione del contingente del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali, e criteri per la selezione degli aspiranti a tali compiti, in attuazione dell'articolo 2-bis, comma 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59".

Successivamente, il decreto-legge n. 19 del 2024, sull'attuazione del PNRR, ha previsto - tra l'altro - misure per l'attuazione delle previsioni della Missione 4 – Componente 1 «Istruzione e Ricerca» del PNRR in materia di riforma del sistema di orientamento, di reclutamento dei docenti, di didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico e di nuove competenze e nuovi linguaggi (art. 14).

In particolare, l'art. 14comma 1lettera a), introduce il possesso del diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e del diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate quale requisito per la partecipazione al concorso per i posti di insegnante tecnico-pratico a partire dai concorsi banditi dopo il 31 dicembre 2024. La lettera b) prevede – contrariamente a quanto disposto in precedenza - che i contenuti del sistema di formazione e aggiornamento permanente delle figure di sistema e dei docenti di ruolo siano delineati, anziché con regolamento ministeriale, con decreto di natura non regolamentare, il quale deve altresì precisare le modalità di valutazione dei docenti stabilmente incentivati. La lettera c) dispone, a decorrere dall'a.s. 2023/2024, che le attività formative durante il periodo annuale di servizio in prova prevedono anche la frequenza di uno o più moduli formativi, erogati nell'ambito delle linee di investimento 2.1 (Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico) e 3.1 (Nuove competenze e nuovi linguaggi) della M4C1 del PNRR. Il comma 2 del medesimo art. 14 abroga le disposizioni che disciplinavano la possibilità di partecipare, unicamente ai fini dell'abilitazione all'insegnamento, all'apposita procedura straordinaria per titoli ed esami per docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado finalizzata all'immissione in ruolo nonché all'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria. Il comma 3 specifica che – in sede di definizione mediante regolamento ministeriale, tra l'altro, della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale - alla stessa si accede con il possesso dei titoli di studio per la partecipazione al concorso per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico, riferiti alla classe di concorso del relativo grado di scuola. Il comma 4 rende annuale – da biennale – la durata del corso teorico-pratico al termine del quale si consegue l'apposito titolo di specializzazione per l'accesso ai concorsi speciali per il reclutamento del personale direttivo e del personale docente negli istituti per non vedenti e negli istituti per sordomuti. Il comma 5 demanda a un decreto ministeriale l'adozione del modello nazionale di consiglio di orientamento, rilasciato dalle istituzioni scolastiche agli alunni della classe terza della scuola secondaria di primo grado, da integrare nell'E-Portfolio previsto dalle Linee guida ministeriali per l'orientamento. Il comma 6 stabilisce che, nel documento da allegare al diploma, al termine del primo ciclo di istruzione, contenente l'indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale e delle rispettive competenze, in una specifica sezione sono indicati, in forma descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione e la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese. Il comma 7 prevede una anticipazione delle facoltà assunzionali dei docenti anche relative alle annualità successive, fermo restando che le assunzioni potranno essere effettuate nei limiti delle facoltà assunzionali maturate e disponibili a legislazione vigente. Il comma 8 prevede che il Ministero dell'istruzione e del merito – Unità di missione per il PNRR individua, a decorrere dal 1° aprile 2024 e fino al termine dell'anno scolastico 2025/2026, un contingente di ulteriori cinque unità tra docenti e assistenti amministrativi da porre in posizione di comando presso l'amministrazione centrale, al fine di potenziare le azioni di supporto alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli interventi legati al PNRR relativi alla digitalizzazione delle scuole. Il comma 9 stabilisce che le risorse destinate al pagamento dei canoni di locazione da corrispondere all'INAIL per la realizzazione delle scuole innovative sono altresì utilizzabili per l'affitto di immobili o il noleggio di strutture temporanee modulari ad uso scolastico per il tempo necessario alla realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici scolastici. Il comma 10 prevede che il decreto di riparto annuale delle risorse dell'apposito fondo nel quale confluiscono i risparmi conseguiti mediante l'applicazione del nuovo sistema di definizione dei contingenti organici dei DS e dei DSGA è adottato previo parere della Conferenza unificata, salvo nel caso di utilizzo delle risorse finanziarie in ambiti inerenti al finanziamento del trattamento retributivo del personale scolastico. I commi 11, lettera a) e 12, recano disposizioni in materia di incarichi temporanei di personale ATA, nell'ambito degli organici PNRR o Agenda Sud, disponendo, tra l'altro, che le istituzioni scolastiche possano attingere alle graduatorie di istituto in caso di rinuncia all'incarico. Viene, inoltre, dettata una specifica disciplina volta all'incremento degli stanziamenti dei capitoli di bilancio destinati al pagamento delle retribuzioni del predetto personale ATA, con incarico temporaneo, destinato alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR (comma 11, lettera b)).

Da ultimo, il decreto-legge n. 113 del 2024 (legge n. 143 del 2024) statuisce che le risorse finanziarie destinate ai compensi dei componenti dei gruppi per l'inclusione scolastica, rimaste inutilizzate e provenienti da esercizi pregressi, confluiscononell'anno 2024, nel Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa disciplinato - da ultimo - dall'art. 78 del Contratto collettivo nazionale relativo al personale del comparto istruzione e ricerca – triennio 2019/2021, al fine della loro utilizzazione nella contrattazione integrativa senza l'originario vincolo di destinazione (art. 9, comma 3). Esso, inoltre, destina risorse pari a 20 milioni di euro, già stanziate nel periodo pandemico, ma mai utilizzate, alla realizzazione di infrastrutture e piattaforme tecnologiche, all'innovazione digitale e al potenziamento di laboratori innovativi connessi a Industria 4.0, al fine di ridurre il fenomeno del divario digitale e di consentire il supporto tecnologico e digitale all'implementazione della filiera tecnologico-professionale (art. 9, comma 4). Infine, il medesimo decreto-legge inserisce anche l'acquisto di strumenti musicali tra le finalità di utilizzo per le quali è stata prevista la concessione della Carta della cultura Giovani, della Carta del merito e della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. A tal fine, si novellano l'art. 1, comma 357, della legge n. 234/2021 (legge di bilancio per il 2022) e l'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 (art. 14, comma 4-bis).

La Scuola di Alta formazione per i docenti della scuola

L'art. 44 del decreto-legge n. 36 del 2022 (L. 79/2022), che reca disposizioni in materia di formazione, abilitazione e accesso in ruolo dei docenti - in attuazione della Riforma 2.2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza - inserisce, al comma 1, lettera i), il nuovo Capo IV-bis al decreto legislativo n. 59 del 2017, recante "Scuola di Alta formazione dell'istruzione e sistema di formazione continua incentivata", composto degli articoli 16-bis e 16-ter.

Ai sensi dell'art. 16-bis, la Scuola di Alta formazione dell'istruzione, con sede legale in Roma, ha lo scopo di promuovere e coordinare la formazione in servizio dei docenti di ruolo, garantendo elevati standard di qualità uniformi su tutto il territorio nazionale, di indirizzare le attività formative dei dirigenti scolastici, dei direttori dei servizi amministrativi generali, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, di svolgere le funzioni correlate alla formazione continua degli insegnanti, attraverso un'azione di costante relazione con le istituzioni scolastiche per la favorire della partecipazione attiva dei docenti alla formazione e alla ricerca educativa.

La norma prevede quali organi della Scuola: il Presidente, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato d'indirizzo, il Comitato scientifico internazionale. La Scuola si avvale altresì dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) e dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), è dotata di autonomia amministrativa e contabile e si raccorda, per le funzioni amministrative, con gli uffici del Ministero dell'istruzione e del merito, può stipulare convenzioni con le università, con le istituzioni AFAM e con soggetti pubblici e privati, fornitori di servizi certificati di formazione.

L'articolo 16-ter del Capo IV-bis prevede che, nell'ambito dell'attuazione PNRR, con riferimento alle metodologie didattiche innovative e alle competenze linguistiche e digitali, in ordine alla formazione obbligatoria introdotta dalla legge n. 107 del 2015, a partire dall'anno scolastico 2023-2024, è stato previsto un sistema di formazione e aggiornamento permanente delle figure di sistema della scuola e dei docenti di ruolo, articolato in percorsi di durata almeno triennale, valorizzando una metodologia formativa di tipo operativo/applicativo con attività di progettazione, tutoraggio, accompagnamento e guida allo sviluppo delle potenzialità degli studenti, e prevedendo una retribuzione anche a valere sul fondo  per il miglioramento dell'offerta formativa, al di fuori dell'orario di servizio. Per la governance del nuovo sistema di formazione, la Scuola ha il compito di accreditamento delle istituzioni deputate ad erogare la formazione continua e adottare linee di indirizzo sui contenuti della formazione del personale scolastico in linea con gli standard europei.

Detta riforma è stata oggetto di una specifica integrazione normativa (art. 1, comma 556, della legge di bilancio 2023 - legge n. 197 del 2022)  che ha modificato l'art. 16-bis del decreto legislativo n. 59 del 2017, al fine di introdurre una specifica tempistica dei decreti attuativi, prevedendo che i decreti di nomina del presidente e del direttore della scuola, nonché del Comitato scientifico internazionale, fossero adottati entro il 1° marzo 2023. L'art. 25 del decreto-legge n. 13 del 2023, ha poi modificato le modalità di nomina del direttore generale della Scuola di Alta formazione dell'istruzione, prevedendo, in particolare, che la stessa avvenga con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito (anziché, come precedentemente previsto, con decreto del Ministro dell'istruzione), estendendo la platea di coloro che possono essere nominati ed espungendo il termine del 1° marzo 2023 per l'adozione del relativo decreto.

E' stato quindi emanato il DPCM 28 giugno 2023, di nomina del Presidente della Scuola di alta formazione dell'istruzione. Sono stati in seguito adottati: a) il decreto ministeriale n. 255 del 27 settembre 2022, recante "Decreto di organizzazione e funzionamento della Direzione generale presso la Scuola di alta formazione dell'istruzione"; b) il decreto ministeriale n. 141 del 14 luglio 2023, di costituzione del Comitato d'indirizzo della Scuola di alta formazione dell'istruzione; c) il decreto ministeriale n. 160 del 3 agosto 2023, di costituzione del Comitato scientifico internazionale della Scuola di alta formazione dell'istruzione.

Da ultimo, il decreto-legge n. 19 del 2024, riconduce nell'ambito della struttura amministrativa del Ministero dell'istruzione e del merito, la Scuola di alta formazione dell'istruzione, superando l'assetto precedentemente vigente, che vedeva tale ente in una posizione di autonomia amministrativa e contabile rispetto al Ministero, da cui era solo vigilato. Sono conseguentemente riviste le funzioni gestionali della Scuola, l'assetto organizzativo dei suoi organi di supporto ed il regime della dotazione organica ad essa assegnata. Ciò avviene recando modifiche agli articoli 16-bis e 16-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante il riordino, l'adeguamento e la semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria (art. 16).

I percorsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno

  • Il D.L. 22/2020 (L. 41/2020: art. 2, comma 08), ha previsto che, a decorrere dal V ciclo dei percorsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, i soggetti che nei 10 anni scolastici precedenti hanno svolto almeno 3 annualità di servizio, anche non consecutive, su posto di sostegno nel grado di istruzione cui si riferisce la procedura, accedono direttamente alle prove scritte (senza, cioè, necessità di sostenere il test preliminare).
  • Inoltre, il D.L. 130/2021 (art. 4, comma 2), modificando il d.lgs. 66/2017 (art. 12, comma 5), ha modificato la disciplina per la definizione dei piani di studio e delle modalità attuative e organizzative del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria e ha procrastinato all' a.a. 2025/2026 l'applicazione della nuova disciplina.
ultimo aggiornamento: 9 ottobre 2024

 La L. di bilancio 2022 ( L. 234/2021, art. 1, comma 327), al fine di rendere più attrattiva la professione di docente della scuola, ha previsto l'incremento delle risorse destinate alla valorizzazione della professionalità dei docenti delle scuole statali (art. 1, commi 592 e 593, della L. 205/2017 - L. di bilancio 2018) da € 30 mln a € 300 mln annui dal 2022. Essa, inoltre, ha recato misure finalizzate a garantire la continuità didattica nelle istituzioni scolastiche statali situate nelle piccole isole. In particolare, ha istituito un'apposita sezione nel Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (disciplinato dall'art. 40 del CCNL relativo al comparto Istruzione e ricerca, finora riferito agli anni 2016-2018), con uno stanziamento nel limite di spesa di € 3 mln annui a decorrere dal 2022.

 

Successivamente, l'art. 36 del decreto-legge n. 21 del 2022 (legge n. 51 del 2022) ha previsto quanto segue in materia di docenza scolastica:

  • si dispone, nel limite di spesa indicato, una proroga ulteriore, rispetto a quella prevista dalla legge di bilancio 2022, per gli incarichi temporanei di personale docente e ATA (c.d. "organico COVID") già prorogati fino al 31 marzo 2022, fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, e comunque non oltre il 15 giugno 2022, salvo che per le scuole dell'infanzia statali, nelle quali il termine è prorogato fino al 30 giugno 2022 e non oltre tale data (comma 1);
  • si uniforma la disciplina della mobilità dei docenti della scuola dell'infanzia e primaria con quella dei docenti della scuola secondaria. Si estende, infatti, ai primi la possibilità di richiedere l'utilizzazione provvisoria, l'assegnazione provvisoria e il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbiano titolo nella provincia in cui si è titolari, così come è previsto per i docenti delle scuole secondarie (comma 2-bis);
  • si integrano - le graduatorie di merito del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola dell'infanzia e primaria, bandito ad aprile 2020, ricomprendendovi candidati idonei (comma 2-ter).

Ancora dopo, la legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2023), ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un fondo di 150 milioni di euro, per il 2023, finalizzato alla valorizzazione del personale scolastico, con particolare riferimento alle attività di orientamento, di inclusione e di contrasto alla dispersione scolastica, nonché di quelle svolte in attuazione del PNRR (art. 1, comma 561). In attuazione della predetta disposizione, è stato adottato il decreto ministeriale n. 63 del 5 aprile 2023 (qui il relativo comunicato stampa).

Inoltre, il decreto-legge n. 69 del 2023 (legge n. 103 del 2023) reca disposizioni in materia di riconoscimento del servizio, agli effetti della carriera, per il personale docente e ATA delle istituzioni scolastiche, immesso in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023-2024. In particolare, esso prevede che i servizi cosiddetti "pre-ruolo" del personale scolastico, non integralmente considerati dalle norme finora vigenti, vengano riconosciuti per intero, ai fini delle ricostruzioni di carriera, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva n. 99/70/CE sul lavoro a tempo determinato, a seguito dell'avvio di una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia (art. 14).

Successivamente, la legge di bilancio 2024 (legge n. 213 del 2023) ha previsto le seguenti misure:

- proroga, dal 1° gennaio al 15 aprile 2024, i contratti per gli incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, nell'ambito degli organici PNRR e Agenda Sud, per le seguenti finalità: 1) svolgimento di attività di supporto tecnico, finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori (articolo 21, comma 4-bis, del D.L. n. 75/2023 - L. n. 112/2023); 2) contrasto della dispersione scolastica e riduzione dei divari territoriali e negli apprendimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (art. 21, comma 4-bis.1, del D.L. n. 75/2023 - L. n. 112/2023). Per le finalità sopra descritte, si rifinanzia di 50,33 milioni di euro per il 2024 il fondo appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito per far fronte all'attivazione di incarichi temporanei di personale ATA a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023 nell'ambito degli organici PNRR e Agenda Sud (art. 1, commi 326 e 327);

- conferma, per l'a.s. 2024/2025, l'autorizzazione di spesa di 3.333.000 euro per il 2024 e di 10 milioni di euro per il 2025, già disposta per l'a.s. 2023/2024, al fine di potenziare l'organico dei docenti per l'accompagnamento dei progetti pilota del piano «Agenda Sud». Viene autorizzata, per il 2025, la spesa di 40 milioni di euro destinata alle istituzioni scolastiche statali, anche per progetti di rete, delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, individuate sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI, al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale (art. 1, commi 328 e 329);

- incrementa di 42 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 il fondo per la valorizzazione del personale scolastico, istituito dall'articolo 1, comma 561, della legge di bilancio per il 2023 (L. n. 197/2022), ai fini della valorizzazione dei docenti impegnati nelle attività di tutor, orientamento, coordinamento e sostegno della ricerca educativo-didattica e valutativa, funzionali ai processi di innovazione e al miglioramento dei livelli di apprendimento. Le modalità ed i criteri di utilizzo delle risorse sono definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale in una apposita sessione contrattuale che disciplina l'utilizzo anche delle ulteriori risorse individuate nell'ambito della contrattazione collettiva del comparto Istruzione e Ricerca, ovvero derivanti da altre fonti di finanziamento europee. Tra i criteri di cui al secondo periodo è assegnata priorità alle attività, di cui al primo periodo, svolte nelle istituzioni scolastiche individuate nell'ambito del piano «Agenda Sud» sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI (art. 1, comma 330);

- autorizza la spesa di 39,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, in coerenza con gli obiettivi della Missione 4, Componente 1 - riforma 2.2 del PNRR (formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo) ed in conformità con le linee di indirizzo sui contenuti della formazione del personale scolastico (art. 1, comma 331);

- incrementa il fondo unico nazionale (FUN) per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici di 700.000 euro per il 2024 e di 3 mln di euro a decorrere dal 2025, al lordo degli oneri a carico dello Stato. I predetti importi sono destinati alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici (art. 1, comma 332).

Si segnalano, inoltre, la legge 4 marzo 2024, n. 25, recante "Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico" (qui il relativo dossier) e la legge 15 aprile 2024, n. 55, recante "Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali" (qui il relativo tema provvedimento).

Si ricorda, poi, il decreto-legge n. 71 del 2024 (legge n. 106 del 2024), il quale detta disposizioni in materia di durata del servizio all'estero del personale della scuola. Nello specifico, si stabilisce che le graduatorie del personale selezionato da destinare all'estero sono formate ogni nove anni (anziché ogni sei anni come precedentemente previsto), le quali sono pubblicate sul sito internet istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Si prevede, poi, la possibilità per il personale scolastico inviato all'estero che ha prestato tale servizio per non oltre cinque anni scolastici nell'arco della vita lavorativa di optare per la permanenza all'estero per un unico periodo di nove anni scolastici consecutivi, nell'arco dell'intera carriera, in alternativa alla possibilità, già prevista, dello svolgimento di due periodi all'estero, ciascuno dei quali di sei anni scolastici consecutivi, intervallati da almeno sei anni scolastici di effettivo servizio in Italia. Si estende inoltre - in via transitoria - tale opzione anche al personale in corso di svolgimento del sesto anno di servizio presso le Scuole europee nell'anno scolastico 2023/2024 (art. 14).

Da ultimo, il decreto-legge n. 113 del 2024 (legge n. 143 del 2024) prevede disposizioni sull'assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nei settori dell'istruzione e della formazione. In particolare, si amplia il periodo di estensione transitoria ai settori dell'istruzione e della formazione – ivi comprese la formazione superiore (anche universitaria) e la formazione aziendale – dell'ambito di applicazione dell'assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: l'ampliamento di cui sopra concerne l'anno scolastico e l'anno accademico 2024/2025, mentre la previsione già vigente – di cui all'art. 18, commi 1 e 2, del D.L. 48/2023 (L. 85/2023) – fa riferimento all'anno scolastico e anno accademico 2023/2024. In base all'estensione transitoria ora oggetto di proroga, le categorie di soggetti analiticamente individuati dal citato comma 2 dell'articolo 18 – operanti nei suddetti settori come docenti o con altre funzioni o ivi attivi come studenti o allievi – sono comprese nel regime assicurativo in relazione agli eventuali infortuni o malattie professionali occorsi in occasione delle attività di insegnamento-apprendimento. La norma vigente a regime comprende invece nell'ambito dell'assicurazione INAIL, con riferimento ai summenzionati settori dell'istruzione e della formazione, esclusivamente gli infortuni o malattie professionali occorsi in occasione di esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche o esercitazioni di lavoro – ferma restando l'inclusione nel regime assicurativo di alcune categorie di soggetti in relazione alle specifiche attività lavorative svolte (art. 9, commi 1 e 2).

Lo stato giuridico ed economico degli ex lettori di lingua straniera

L'art. 38 del decreto-legge n. 48 del 2023 reca disposizioni relative al trattamento giuridico ed economico degli ex lettori di lingua straniera, modificando, a tal fine, la legge europea 2017. Si prevedono, in particolare, sia modifiche di natura procedurale, sia di natura sanzionatoria a carico degli Atenei statali inadempienti rispetto all'obbligo di ricostruzione di carriera degli ex lettori di lingua. Tali modifiche legislative vengono introdotte a seguito dello stato di avanzamento della procedura di infrazione n. 2021/4055 avviata nei confronti dell'Italia. Nel dettaglio, tale articolo, composto di due commi, prevede, al comma 1, alcune modificazioni all'art. 11 della legge n. 167 del 2017 (legge europea 2017) recante "Disposizioni relative agli ex lettori di lingua straniera. Caso EU Pilot 2079/11/EMPL", modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 305, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022). Il comma 2, poi, prevede che il decreto di cui all'art. 11, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 167, come modificato ai sensi del precedente comma 1, sia adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di tale decreto (ossia dal 5 maggio 2023).

Da ultimo, è stato adottato il decreto ministeriale 24 maggio 2023, recante "Modifica del decreto 16 agosto 2019, concernente l'adozione dello schema tipo di contratto integrativo di sede volto al superamento del contenzioso degli ex lettori di madre lingua straniera e i criteri di ripartizione del cofinanziamento delle universita' statali".

ultimo aggiornamento: 1 agosto 2024
 
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