provvedimento 11 aprile 2024
Studi - Cultura Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali

E' stato approvato definitivamente dall'Assemblea del Senato, il 9 aprile 2024, il testo unificato delle proposte di legge C. 596, C. 659, C. 952 e C. 991, recante "Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali", composto di 13 articoli, nel medesimo testo approvato dalla Camera dei deputati (AS 788). Ora il progetto di legge è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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La proposta di legge in esame, nel testo approvato definitivamente dal Senato (AS 788), si compone di 13 articoli. In sintesi, se ne illustra di seguito il contenuto.

L'articolo 1 definisce la professione di pedagogista. Il pedagogista è specialista dei processi educativi con funzioni di coordinamento, consulenza e supervisione pedagogica per la progettazione, la gestione, la verifica e la valutazione di interventi in campo pedagogico, educativo e formativo rivolti alla persona, alla coppia, alla famiglia, al gruppo, agli organismi sociali e alla comunità in generale. In tali ambiti il pedagogista svolge attività didattica, di sperimentazione e di ricerca. La disposizione in esame specifica che tale professione è di livello apicale e può essere esercitata in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato.

L'articolo 2 stabilisce che per l'esercizio della professione di pedagogista è richiesto il conseguimento di uno dei seguenti titoli di studio: la laurea specialistica o magistrale in programmazione e gestione dei servizi educativi, in scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, in scienze pedagogiche, in teorie e metodologie dell'e-learning e della media education, oppure la laurea in scienze dell'educazione o in pedagogia, rilasciata ai sensi dell'ordinamento previgente all'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 509 del 1999 sull'autonomia didattica degli atenei. La professione può essere svolta anche da docenti universitari che insegnino o abbiano insegnato discipline pedagogiche nelle università o in enti pubblici italiani o stranieri. Si prevede, inoltre, l'iscrizione all'albo disciplinato dal successivo art. 5, previo conseguimento del titolo di studio richiesto nonché l'accertamento delle competenze professionali acquisite con il tirocinio previsto dal corso di studi mediante una prova valutativa. Novellando l'art. 1 della legge n. 163 del 2001, il medesimo articolo 2 specifica che l'esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali sopra menzionate abiliti all'esercizio della professione di pedagogista.

L'articolo 3 definisce la figura dell'educatore professionale socio-pedagogico quale professionista operativo di livello intermedio che svolge funzioni progettuali e di consulenza, con autonomia scientifica e responsabilità deontologica. Può operare nelle strutture pubbliche o private di carattere socio-educativo, formativo, culturale e ambientale e può svolgere attività didattica e di sperimentazione nello specifico ambito professionale. Anche la professione di educatore professionale socio-pedagogico può essere esercitata in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato.

L'articolo 4 stabilisce che, per l'esercizio dell'attività di educatore professionale socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo n. 65 del 2017, è necessario il possesso del titolo di laurea triennale (classe di laurea L19) ovvero il possesso della corrispondente qualifica attribuita ai sensi delle norme applicabili, previo accertamento delle competenze professionali acquisite durante lo svolgimento del tirocinio previsto dal corso di studio. È altresì necessaria l'iscrizione all'albo disciplinato dal successivo articolo 5 del disegno di legge in esame.

L'articolo 5 istituisce, rispettivamente, l'albo dei pedagogisti e l'albo degli educatori professionali socio-pedagogici, consentendo la contemporanea iscrizione ai due albi. Gli iscritti ai suddetti albi sono tenuti al segreto professionale. In caso di violazione, si applica l'articolo 622 del codice penale.

L'articolo 6 prevede l'istituzione, con decreto del Ministro della giustizia, dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, articolato su base regionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, su base provinciale. L'Ordine è costituito dagli iscritti agli albi di cui all'articolo 5.

L'articolo 7 definisce le condizioni per l'iscrizione all'albo professionale dei pedagogisti e all'albo professionale degli educatori professionali socio-pedagogici, tra le quali è previsto il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione.

L'articolo 8 disciplina la composizione e il funzionamento del Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, prevedendo che ne siano membri i presidenti degli ordini regionali e degli ordini provinciali delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Tra le funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'Ordine sono individuate l'adozione del regolamento interno per il funzionamento dell'Ordine, la predisposizione e l'aggiornamento del codice deontologico, la cura dell'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti le professioni pedagogiche ed educative relativamente alle questioni di rilevanza nazionale.

L'articolo 9 detta disposizioni per il riconoscimento dei titoli accademici in pedagogia conseguiti presso istituzioni universitarie estere ai fini dell'esercizio della professione di pedagogista, nonché dei titoli di educatore socio-pedagogico conseguiti presso istituzioni di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale ai fini dell'esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico.

L'articolo 10 disciplina la formazione degli albi e l'istituzione degli ordini regionali e delle province autonome, prevedendo la nomina di un commissario che, in sede di prima attuazione della legge, provvede all'indizione dell'elezione dei presidenti degli albi e agli altri adempimenti necessari per l'istituzione degli ordini regionali e delle province autonome.

L'articolo 11 detta disposizioni transitorie in materia di iscrizione agli albi di cui all'art. 5, consentendo, in sede di prima applicazione della legge, l'iscrizione agli albi a determinate categorie di professionisti.

L'articolo 12 reca la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, mentre l'articolo 13 reca la clausola di invarianza finanziaria.

ultimo aggiornamento: 11 aprile 2024
 
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