tema 20 ottobre 2023
Studi - Cultura La didattica a distanza nelle università convenzionali
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Sommario: 1. Premessa; 2. Quadro normativo; 3. Il gruppo di lavoro ANVUR sulla didattica a distanza e il Rapporto 2023 sul Sistema della formazione superiore e della ricerca; 4. Ricognizione dei principali orientamenti seguiti dagli Atenei italiani e profili di comparazione

 

 

1. Premessa

Nell'ordinamento italiano, le modalità di erogazione della didattica e di verifica degli apprendimenti sono rimesse all'autonomia universitaria, entro alcuni limiti definiti, oggi, dal decreto del Ministero dell'università e della ricerca n. 289 del 25 marzo 2021. Il decreto: i) prevede la possibilità di istituire corsi di studio convenzionali, in modalità mistaprevalentemente a distanza e integralmente a distanza, graduando il rapporto fra attività in presenza e a distanza per ciascuna tipologia, che varia anche alla luce della natura convenzionale o telematica dell'Ateneo; ii) individua una serie di corsi di studio e diplomi di specializzazione per i quali sono possibili solo determinate forme di erogazione della didattica in presenzaiii) prevede in ogni caso che le prove di esame di profitto e la discussione delle prove finali sia sempre svolta in presenza.

 

2. Quadro normativo

A livello normativo, il principale riferimento – come anticipato – è costituito dal decreto del Ministero dell'università e della ricerca n. 289 del 25 marzo 2021, recante «Linee generali d'indirizzo della programmazione triennale del sistema universitario per il triennio 2021-2023».

Il decreto ministeriale in parola costituisce espressione della funzione di programmazione ministeriale, prevista dall'articolo 1-ter del decreto-legge n. 7 del 2005, che stabilisce con cadenza triennale e previo parere della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), il Consiglio universitario nazionale (CUN) e il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), gli obiettivi di sviluppo del sistema universitario. Tali obiettivi sono volti a delineare il quadro complessivo entro il quale ciascuna Università esercita la propria autonomia (di cui all'art. 33 Cost.) nelle politiche di internazionalizzazione, offerta formativa, servizi agli studenti, sviluppo delle politiche del personale e della ricerca.

In consonanza con i decreti recanti le programmazioni dei trienni precedenti, il decreto ministeriale per il 2021-2023, all'Allegato 4, definisce le linee d'indirizzo sulla programmazione delle Università relativa all'accreditamento di corsi e sedi.

La lettera A dell'Allegato prevede in via generale che le Università possono istituire, previo accreditamento iniziale, le seguenti tipologie di corsi di studio:

«a) Corsi di studio convenzionali. Si tratta di corsi di studio erogati interamente in presenza, ovvero che prevedono - per le attività diverse dalle attività pratiche e di laboratorio - una limitata attività didattica erogata con modalità telematiche, in misura non superiore a un decimo del totale.

b) Corsi di studio con modalità mista. Si tratta di corsi di studio che prevedono - per le attività diverse dalle attività pratiche e di laboratorio - la erogazione con modalità telematiche di una quota significativa delle attività formative, comunque non superiore ai due terzi.

c) Corsi di studio prevalentemente a distanza. Si tratta di corsi di studio erogati prevalentemente con modalità telematiche, in misura superiore ai due terzi delle attività formative.

d) Corsi di studio integralmente a distanza. In tali corsi tutte le attività formative sono svolte con modalità telematiche; rimane fermo lo svolgimento in presenza delle prove di esame di profitto e di discussione delle prove finali».

Si sottolinea che proprio dalla formulazione di quest'ultima lettera d) si evince che per tutte le tipologie di corso istituite dalle università le prove di esame di profitto e la discussione delle prove finali è sempre svolta in presenza.

A fianco di queste previsioni di carattere generale, la stessa lettera A dell'Allegato 4 al decreto ministeriale pone poi alcuni limiti e prescrizioni:

-  i corsi di studio nelle classi relative alle discipline di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), della l. 2 agosto 1999, n. 264[1], nonché dei diplomi di specializzazione di cui all'art. 34 del d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368[2], possono essere istituiti esclusivamente secondo la tipologia a), cioè i corsi di studio convenzionali;

i corsi afferenti alle classi, individuate con il decreto di cui all'art. 8, co. 2[3], sentito il CUN, che prevedono, per il perseguimento di specifici obiettivi formativi, particolari attività pratiche e di tirocinio, la frequenza di laboratori ad alta specializzazione e disciplinate da disposizioni di legge o dell'Unione europea possono essere istituiti esclusivamente secondo le tipologie a) o b), cioè i corsi in formato convenzionale o misto.

le Università telematiche possono istituire, previo accreditamento iniziale, esclusivamente i corsi di tipologia c) e d), cioè i corsi prevalentemente o integralmente a distanza. Le Università telematiche possono altresì istituire i corsi di tipologia b), cioè i corsi misti, sulla base di specifiche convenzioni con le Università non telematiche italiane che prevedano il rilascio del titolo congiunto ai sensi dell'art. 3, comma 10, del d.m. n. 270/2004.

Un ulteriore limite è poi previsto dalla lettera c) dell'Allegato 4 al decreto medesimo: i corsi di studio prevalentemente a distanza e integralmente a distanza – quelli cioè delle lettere c) e d) – possono essere istituti esclusivamente presso la sede dell'Ateneo. Eventuali sedi distaccate possono essere previste esclusivamente ai fini delle verifiche di profitto da commissioni di esame costituite con modalità definite dal regolamento didattico d'Ateneo, che assicurino comunque la presenza di almeno 1 docente della disciplina ogni 30 studenti.

In materia, occorre ricordare che durante la fase emergenziale sia i decreti-legge che i decreti del Presidente del Consiglio intervenuti hanno tratteggiato un'evoluzione assai articolata, ma caratterizzata da una impostazione univoca ai fini che qui interessano: la sospensione integrale di tutte le attività in presenza, sia didattiche che di verifica, è stata disposta solo in un primo momento dal DPCM 4 marzo 2020; già dal successivo DPCM 7 agosto 2020 (Allegato 18) è stata prefigurata la ripresa delle attività didattiche e curriculari da svolgersi nel rispetto delle linee guida del MUR, incentrate sulla didattica mista e con specifica attenzione alle attività di laboratorio; la ripresa della didattica in presenza è stata progressivamente consentita sulla base di prescrizioni igienico-sanitarie, limiti di affollamento delle aule e rischio epidemiologico della zona geografica, autorizzando al contempo lo svolgimento degli esami e delle prove online, fino alla cessazione dello stato di emergenza. Per un approfondimento, cfr. l'apposito tema predisposto dal Servizio studi.    

 

3. Il gruppo di lavoro ANVUR sulla didattica a distanza e il Rapporto 2023 sul Sistema della formazione superiore e della ricerca

L'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario (ANVUR), in risposta anche a un'esigenza rappresentata a livello europeo da parte di ENQA –European Association for Quality Assurance in Higher Education - ha promosso e istituito un gruppo di lavoro per sviluppare, soprattutto a partire da questionari appositi, una rilevazione e un'analisi delle esperienze didattiche intraprese negli Atenei italiani nel corso dell'emergenza sanitaria da Covid-19, anche al fine di offrire elementi utili in vista delle strategie che gli Atenei stessi dovranno predisporre una volta superata la fase pandemica.

Al seguente link può essere consultata la pagina dedicata con i questionari somministrati e le risposte raccolte

https://www.anvur.it/attivita/ava/didattica-a-distanza/

Si segnala che a giugno 2023 l'ANVUR ha presentato (presso la Sala della Regina della Camera: qui il video) il Rapporto 2023 sul Sistema della formazione superiore e della ricerca in cui si evidenzia peraltro come «in un contesto di veloce e costante aumento dell'offerta formativa e del numero di studenti che optano per i corsi a distanza, la massima attenzione va posta alla qualità dei processi formativi, che sempre più si caratterizzeranno per forme ibride tra corsi a distanza, corsi in modalità mista e corsi in modalità tradizionale» (p. 100). A livello di dati, si censisce l'aumento dei corsi e delle iscrizioni registrati dalle università telematiche, ma non si opera una precisa mappatura dell'impiego da parte delle università non telematiche delle forme di erogazione in tutto o in parte digitale della didattica.

 

4. Ricognizione dei principali orientamenti seguiti dagli Atenei italiani e profili di comparazione

La significativa autonomia di cui godono le università italiane in materia rende difficoltoso, in assenza di specifiche statistiche, una ricognizione esatta della percentuale di attività erogata a distanza; è tuttavia senz'altro possibile ricostruire con sufficiente precisione le tendenze generali.

Prima della pandemia da Covid-19 e dell'introduzione delle misure di lockdown (marzo 2020) la previsione dei corsi a distanza era piuttosto limitata, e per lo più circoscritta a Master e corsi di formazione post-universitari.

Dopo l'esperienza pandemica, che ha costituito un periodo assai significativo di sperimentazione "forzata" e su vasta scala degli aspetti positivi e negativi della didattica a distanza, il quadro attuale è tornato in a incentrarsi pressoché integralmente sulle attività in presenza. In particolare: le prove, sedute di laurea ed esami di profitto si svolgono in presenza; anche le attività didattiche e curriculari sono svolte prevalentemente in presenza, con alcune circoscritte eccezioni che in genere riguardano attività di ricevimento studenti o seminariali-integrative.

Di regola, le modalità di erogazione della didattica (in presenza, mista, a distanza) sono determinate in dettaglio, per ogni Ateneo, dal regolamento didattico di ciascun corso di studio.

Nei regolamenti didattici dei diversi corsi di studio, è prevista la facoltà di erogare la didattica a distanza, in funzione integrativa o sostitutiva della didattica frontale o, più in generale, delle attività curriculari e per il tutoraggio, non anche per lo svolgimento di prove, esami e discussione di tesi di laurea.

Ad una prima analisi dei principali ordinamenti europei (Francia, Germania, Gran Bretagna e Spagna) è possibile registrare diversi profili di convergenza con la situazione italiana: 1) l'ampia autonomia rimessa, sul punto, ai singoli Atenei; 2) l'aumento repentino, negli ultimi anni, dei corsi e delle attività erogate in formato a distanza o quantomeno in modalità mista (con ampia diffusione anche per i corsi post-lauream), pur non censito in maniera specifica da statistiche ufficiali; 3) la tendenziale sottrazione dall'ambito della didattica a distanza delle discipline che richiedono particolare esperienza pratica o attrezzatura (area medico sanitaria e scientifica soprattutto); 4) l'ampio utilizzo della didattica a distanza durante l'emergenza pandemica. Lo svolgimento di esami e prove di profitto online è però talvolta consentito, come nel caso della Gran Bretagna.

Per Francia, Germania e Spagna, quali Paesi membri dell'Unione europea, occorre poi ricordare che il tema si inscrive anche all'interno della cornice unionale. A tal fine, viene in rilievo il Digital Education Action Plan (2021-2027), adottato il 30 settembre 2020, che fissa gli obiettivi della Commissione europea per la realizzazione, anche a livello universitario e post-universitario, di un'istruzione digitale efficace, inclusiva e accessibile in tutta l'Unione europea. Il documento – come illustrato anche nella pagina ufficiale dove è peraltro reperibile anche una serie di documenti di approfondimento e la consultazione degli stakeholders – tiene conto delle particolari necessità di formazione emerse nel corso della pandemia da Covid-19, che ha determinato un uso dell'e-learning senza precedenti, mettendo in luce i limiti e i bisogni del sistema di apprendimento e di istruzione dei vari Paesi europei. Il Piano ha due priorità strategiche1) lo sviluppo di un ecosistema educativo digitale ad alte prestazioni: questo obiettivo si concentra sulla necessità di realizzare un ambiente utile alla crescita umana e tecnologica nell'era digitale; 2) il miglioramento delle competenze e delle abilità digitali, nell'ottica di una trasformazione digitale: questo secondo obiettivo si concentra sul passaggio all'apprendimento anche in formato online.

[1] Il riferimento è: ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, in architettura, ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie, nonchè ai corsi di diploma universitario, ovvero individuati come di primo livello in applicazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni, concernenti la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, in conformità alla normativa comunitaria vigente e alle raccomandazioni dell'Unione europea che determinano standard formativi tali da richiedere il possesso di specifici requisiti; nonché ai corsi di laurea in scienza della formazione primaria e alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, di cui, rispettivamente, all'art. 3, comma 2, e all'art. 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

[2] Si tratta dei diplomi per la formazione specialistica dei medici ammessi alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia.

[3] Cioè: a) corsi di studio particolari presso le Università; b) Scuole superiori ad ordinamento speciale; c) Scuole e dei Collegi Superiori costituiti dagli Atenei.

ultimo aggiornamento: 6 ottobre 2023
 
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