Il sistema AFAM: definizione e soggetti
Il sistema italiano dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) è costituito da istituti di formazione superiore, operanti sotto l'indirizzo ed il coordinamento del Ministero dell'università e della ricerca, aventi natura pubblicistica o privatistica, e diffusi su tutto il territorio nazionale.
L'architrave normativa su cui si basa la disciplina giuridica del sistema AFAM è costituita dalla legge n. 508 del 1999. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, di tale legge, il sistema AFAM è appunto costituito dai seguenti istituti: le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza, gli Istituti musicali pareggiati.
Ai sensi dello stesso articolo 2, commi 4 e 5, della medesima legge, le istituzioni AFAM sono sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale e svolgono le correlate attività di produzione. Sono dotate di personalità giuridica e godono di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile. A loro è demandato il compito di istituire e attivare corsi di formazione ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonché corsi di perfezionamento e di specializzazione. Sono abilitate a rilasciare specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, equipollenti alle lauree universitarie, nonché diplomi di perfezionamento, di specializzazione e di dottorato di ricerca in campo artistico e musicale. Inoltre, le istituzioni AFAM condividono con il mondo universitario anche il sistema dei crediti formativi (il sistema di crediti europeo ECTS).
Il sistema AFAM è composto anzitutto da 103 istituti pubblici:
- 71 Conservatori di musica (considerando anche l'Istituto musicale pareggiato della Valle d'Aosta, che è regionale, e senza considerare le 4 sedi distaccate);
- 24 Accademie di belle arti;
- 5 Istituti superiori per le industrie artistiche (cui si aggiunge una sede distaccata);
- il Politecnico delle Arti statale di Bergamo;
- l'Accademia nazionale di Arte drammatica "Silvio D'Amico";
- l'Accademia nazionale di danza.
La costituzione di nuovi istituti statali è possibile esclusivamente per legge. Da ultimo, in attuazione dell'articolo 22-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, nell'ottobre 2022 sono stati statizzati 22 istituti di consolidata tradizione (17 conservatori e 5 accademie di belle arti), già legalmente riconosciuti.
A fianco degli istituti pubblici esistono però anche 43 istituti privati (senza contare le sedi decentrate, che sono in tutto 13), autorizzati dal Ministero al rilascio di titoli aventi valore legale per specifici corsi accademici, nei campi delle belle arti, del costume, del design, del lusso, della moda, del teatro e delle nuove tecnologie.
Il numero totale degli istituti AFAM attualmente operativi ammonta quindi a 146 (che salgono a 164, considerando autonomamente anche le 18 sedi decentrate).
I numeri del settore
Nel novembre 2024, il Ministero dell'università e della ricerca ha pubblicato la nuova edizione del "Focus sul Sistema AFAM", nel quale è possibile reperire numerosi e dettagliati dati in materia, aggiornati all'anno accademico 2023/2024.
In primo luogo, il Focus riporta che il 51% delle Istituzioni concerne l'Area musicale e coreutica, mentre il restante 49% afferisce all'Area delle belle arti, industrie artistiche e teatro. Mentre nel settore musicale e coreutico gli istituti pubblici sono la larghissima maggioranza (il 91,6%) in quello delle belle arti, delle industrie artistiche e del teatro il settore privato registra una certa prevalenza (il 61,3%).
Dal punto di vista della distribuzione sul territorio nazionale, il 46% delle istituzioni AFAM sono situate nel Nord-Italia, con le restanti istituzioni sostanzialmente equidistribuite tra le regioni del Centro e del Sud (rispettivamente il 26,8% e il 27,4%).
Venendo all'offerta formativa, i corsi attivi nell'anno accademico 2023/2024 ammontavano a 5.544, dei quali oltre il 91% tenuto da Istituzioni statali. L'83,3% dei corsi afferisce al settore musicale, il 15,9% al settore delle belle arti e il restante 0,8% al Politecnico delle arti. Si noti come ben 4.464 dei 5.544 corsi tenuti afferisca al settore dei Conservatori.
Nel dettaglio delle tipologie di corso, l'offerta formativa risulta composta da 2.902 trienni accademici di I livello (circa il 52% dell'offerta formativa complessiva), 2.549 bienni accademici di II livello (circa il 46% dell'offerta formativa, di cui 9 corsi a ciclo unico di II livello abilitanti alla professione di Restauratore dei beni culturali), 93 corsi accademici post-diploma, di perfezionamento/master e di specializzazione.
Il Focus sottolinea che nell'arco degli ultimi 10 anni il numero dei corsi attivi è complessivamente aumentato del 12,4%, scontando da tale dato la transizione, oggi definitivamente conclusa, che in tale periodo ha interessato l'offerta formativa delle istituzioni AFAM, con i corsi del vecchio ordinamento (precedente alla riforma di cui alla menzionata legge n. 508 del 1999) che sono stati progressivamente sostituiti dai corsi di nuovo ordinamento.
Venendo al numero di studenti iscritti, nel 2023/2024 essi sono stati 91.111, di cui circa il 69% iscritti a istituzioni pubbliche. Il 65% del totale è iscritto a istituti operanti nel settore delle belle arti, delle industrie artistiche e del teatro, mentre il restante 35% a istituti operanti nel settore musicale e coreutico.
Si noti la differente struttura dell'offerta formativa tra i diversi settori, che è del resto strettamente connessa alla natura delle discipline impartite. Le due tipologie di istituzioni che presentano il più alto numero di iscritti, ossia le Accademie di belle arti e i Conservatori (che registrano, ciascuna, circa un terzo degli iscritti totali), denotano un valore assai diverso quanto a numero medio di studenti per corso: mentre nelle Accademie si riscontra un valore medio di 62 studenti per corso, nei Conservatori il numero di studenti è addirittura pari ad un decimo di tale valore (7 studenti per corso).
Il 72,3% degli iscritti frequenta corsi di I livello, il 26,3% corsi di II livello, mentre solo l'1.4% corsi post-diploma.
Molto significative la differenza che si riscontra nei settori anche dal punto di vista della rappresentanza di genere: in media, nel comparto AFAM le studentesse rappresentano il 59% degli iscritti, ma tale percentuale varia molto a seconda dell'ambito. Esse sono sensibilmente sottorappresentate nel settore propriamente musicale, l'unico in cui sono la minoranza (41%), mentre in tutti gli altri sono ampiamente sovra-rappresentate, in alcuni casi in maniera schiacciante (nel settore coreutico rappresentano l'87% degli iscritti).
Passando ad un approccio diacronico, dal Report emerge che negli ultimi dieci anni il numero degli iscritti alle istituzioni AFAM è stato caratterizzato da un aumento davvero significativo: pari al 50,7%, con una crescita media sostanzialmente costante in ciascuno degli anni del decennio. Tassi di crescita analoghi si registrano anche sul fronte degli immatricolati.
Tale crescita pare concentrata nelle istituzioni attive nei settori delle belle arti, dell'industria artistica e nel teatro e, dal punto di vista geografico, negli istituti del Centro e del Nord.
Interessante evidenziare anche qualche dato sulla presenza di studenti stranieri: essi, nel 2023/2024, ammontavano a 14.400, circa il 16% degli iscritti totali. Si tratta di una cifra che nel corso dell'ultimo decennio è rimasta sostanzialmente costante. Si tenga presente che il 75% degli studenti stranieri opta per gli istituti operanti nei settori delle belle arti, delle industrie artistiche e del teatro, e che circa la metà degli studenti stranieri totali è di nazionalità cinese.
Venendo al numero di diplomi rilasciati, nel corso dell'anno solare 2023 essi sono stati 20.426, di cui il 60,6% ad esito di corsi triennali, relativi a corsi di diploma accademico di I livello, il 34,8% ad esito di corsi biennali, relativi ai corsi accademici di II livello, e il 4,6% ad esito delle diverse categorie di corsi post-diploma. Anche sul versante del numero di diplomi rilasciati si è assistito, nel corso dell'ultimo decennio, ad un incremento significativo, pari a circa il 55%, ma in questo caso si nota una recente contrazione, dal 2021 al 2023, probabilmente connessa alle difficoltà connesse al periodo pandemico.
Passando infine al personale delle istituzioni AFAM, esso ammonta oggi a circa 22.600 unità, di cui 18.400 personale docente e 4.200 di personale tecnico-amministrativo.
Con riguardo al personale docente, circa la metà dei docenti è costituita da personale a contratto (non strutturato), concentrato soprattutto negli istituti non statali (dove il personale a contratto costituisce il 91% del totale) e negli istituti dell'area artistica (dove costituisce il 76% del totale). Le donne rappresentano un terzo dei docenti totali.
Il numero di docenti, nel corso dell'ultimo decennio, è aumentato del 60% del totale, ma questo è dovuto quasi esclusivamente dalla crescita della componente dei contrattisti (aumentati del 170%, mentre gli strutturati sono cresciuti solo del 12%).
Le risorse pubbliche destinate al comparto e le strutture amministrative competenti
Il comparto AFAM è finanziato a valere sullo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca.
In particolare, all'interno della Missione 2 "Istruzione universitaria e formazione superiore", il Programma dedicato al comparto è il 2.2 "Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica", sul quale, per l'esercizio finanziario 2025, sono appostati 704 milioni di euro di cassa, pari al 4,9% della dotazione complessiva del Ministero.
In larghissima maggioranza (628 milioni, oltre l'89%), le risorse citate sono destinate alla retribuzione del personale docente, ivi incluse le supplenze brevi, e non docente. Esulano dalle voci connesse al personale soltanto le risorse destinate al supporto alla programmazione (56 milioni di euro, di cui gran parte dedicati al "funzionamento amministrativo e didattico" delle istituzioni) e quelle dedicate agli interventi di edilizia e all'acquisizione di attrezzature (20 milioni di euro).
Fino ad oggi, la Direzione generale competente sulla gestione della totalità delle risorse sopra citate è stata la Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore. Con la riforma dell'assetto organizzativo ministeriale recentemente entrata in vigore (decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2025), il quadro cambierà, e a partire dal bilancio previsionale 2026 le competenze in materia di AFAM saranno ripartite tra due nuove direzioni:
- quelle connesse al personale confluiranno, assieme a quelle analoghe ma riferite al comparto universitario, nella competenza della Direzione generale della didattica e del personale;
- quelle connesse alla programmazione e al finanziamento degli istituti e quelle per l'edilizia confluiranno, assieme a quelle analoghe ma riferite al comparto universitario, nella competenza della Direzione generale per la sostenibilità e la programmazione.
Il CNAM e l'ANVUR
All'interno del sistema AFAM assumono particolare rilievo due organi di natura consultiva.
Il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca dall'articolo 3 della legge n. 508 del 1999, esprime pareri e formula proposte sugli schemi di regolamento attuativi della citata legge, sui regolamenti didattici degli istituti; sul reclutamento del personale docente; sulla programmazione dell'offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico.
Il regolamento di cui al decreto ministeriale 9 febbraio 2021, n. 67 ha disciplinato la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti del CNAM. Esso è composto da 27 membri, di cui 25 eletti in rappresentanza del personale docente e non docente e degli studenti delle varie categorie di istituti AFAM e 2 designati dal Ministro.
L'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), istituita dall'articolo 2, commi 138-142 del decreto-legge n. 262 del 2006, svolge, relativamente al comparto AFAM, compiti di valutazione esterna della qualità delle attività delle istituzioni, di indirizzo, coordinamento e vigilanza delle attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione delle istituzioni, di valutazione iniziale e periodica dei corsi accademici attivati dagli istituti non statali.
La struttura e il funzionamento dell'Agenzia sono disciplinati dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76. Sono organi dell'Agenzia il Presidente, un Consiglio direttivo composto da sette componenti ed un Collegio dei revisori dei conti composto da tre membri, tutti con un mandato di sei anni, non rinnovabile. All'attività operativa e gestionale dell'Agenzia sovraintende un Direttore, mentre sui programmi di attività e sui documenti riguardanti la scelta dei criteri e dei metodi di valutazione l'Agenzia riceve pareri e proposte da un Comitato consultivo formato da 17 membri rappresentativi del monto universitario e della ricerca.
La già citata legge n. 508 del 1999, all'articolo 2, comma 7, demanda ad uno o più regolamenti governativi di delegificazione, adottati sentito il CNAM e le Commissioni parlamentari competenti, la disciplina di alcuni importanti aspetti concernenti le istituzioni AFAM. In particolare, spetta a detti regolamenti la definizione:
- dei requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti (lettera a));
- dei requisiti di idoneità delle sedi (lettera b));
- delle modalità di trasformazione dei Conservatori di musica, dell'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati in Istituti superiori di studi musicali e coreutici (lettera c));
- dei possibili accorpamenti e fusioni, nonché delle modalità di convenzionamento con istituzioni scolastiche e universitarie e con altri soggetti pubblici e privati (lettera d));
- delle procedure di reclutamento del personale (lettera e));
- dei criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare (lettera f));
- delle procedure, dei tempi e delle modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica nel settore (lettera g));
- dei criteri generali per l'istituzione e l'attivazione dei corsi, per gli ordinamenti didattici e per la programmazione degli accessi (lettera h));
- della valutazione dell'attività delle istituzioni (lettera i)).
Al successivo comma 8, sono elencati i principi e criteri direttivi sulla base dei quali dovranno essere emanati i citati regolamenti.
L'attuazione delle disposizioni appena citate è stata lunga e assai difficoltosa.
Il primo regolamento ad entrare in vigore in ordine di tempo è stato quello di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003, attuativo della lettera f) dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 508 del 1999, in materia di criteri per l'adozione degli statuti di autonomia delle istituzioni AFAM e per l'esercizio della loro autonomia regolamentare. Esso è conseguentemente volto a disciplinare la fisionomia di base dell'organizzazione amministrativa, finanziaria e didattica delle istituzioni, identificandone gli organi, e definendo la loro composizione e i loro compiti. Il regolamento è stato successivamente modificato, in più occasioni.
Il secondo regolamento ad entrare in vigore è stato quello di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, attuativo della lettera h) dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 508 del 1999, in materia di criteri generali per l'istituzione e l'attivazione dei corsi, per gli ordinamenti didattici e per la programmazione degli accessi. Il regolamento risulta particolarmente importante anche perché reca la disciplina della procedura di accreditamento delle AFAM private. Il regolamento è stato significativamente modificato di recente, con l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 82 del 2024.
Infine, dopo un lungo lasso di tempo, è entrato in vigore un terzo regolamento, quello di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 143 del 2019, attuativo della lettera e) dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 508 del 1999, in materia di programmazione e reclutamento del personale, sia docente che amministrativo e tecnico. Il provvedimento non ha tuttavia mai trovato concreta attuazione e la sua efficacia è stata progressivamente rinviata, di anno accademico in anno accademico, fino a quando il testo è stato abrogato, recentemente, con l'entrata in vigore dal decreto del Presidente della Repubblica n. 83 del 2024, recante una disciplina della materia integralmente nuova, che dovrebbe ora essere attuata a partire dall'anno accademico 2025/2026. Esso reca anche attuazione di una parte del principio d criterio direttivo di cui alla lettera a) dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 508 del 1999, ed in particolare di quella in materia di requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica dei docenti.
Sebbene siano significativi i passi in avanti compiuti, specie negli ultimi anni, sul percorso di attuazione della legge n. 508 del 1999, molte restano le questioni ancora aperte. Si ricordano in particolare, le seguenti disposizioni ancora da attuare:
- da una parte, quella in materia di definizione delle procedure, dei tempi e delle modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica complessiva del comparto (lettera g));
- dall'altra, quelle tra loro strettamente connesse in materia di definizione dei requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica delle istituzioni, nonché dei requisiti di idoneità delle sedi (lettere a) e b) dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 508 del 1999), e quella in materia di valutazione dell'attività delle istituzioni (lettera i)). Su questi ultimi aspetti, si tenga peraltro presente che una parte delle lacune è stata medio tempore colmata da norme e circolari di rango ministeriale, sulla base delle quali è tuttora costantemente effettuata l'attività di valutazione, sia iniziale che periodica, volta ad assicurare la qualità delle istituzioni AFAM, delle loro sedi e dei corsi da esse attivati svolta dall'ANVUR.
In attuazione dell'articolo 2, comma 7, lettera f), della legge n. 508 del 1999, l'assetto organizzativo delle istituzioni AFAM è stato disciplinato, nei suoi lineamenti di base, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003 (in seguito più volte modificato), che disciplina i criteri generali per l'esercizio, da parte delle istituzioni, della loro autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa.
Ai sensi dell'articolo 2 del citato decreto, gli statuti disciplinano: l'istituzione, l'organizzazione, il funzionamento delle strutture amministrative, didattiche, di ricerca e di servizio delle istituzioni e dei relativi organi; lo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca, nonché della correlata attività di produzione artistica; le modalità e i criteri di valutazione dei risultati didattici e scientifici; la realizzazione degli interventi di propria competenza per il diritto allo studio; le modalità e le procedure per le intese e le convenzioni con altri enti ed organismi pubblici e privati, anche stranieri; la rappresentanza degli studenti negli organi di governo; l'organo competente per i procedimenti disciplinari.
A norma dell'articolo 3, le istituzioni disciplinano inoltre, con un regolamento didattico, l'ordinamento dei corsi di formazione, i relativi obiettivi e l'articolazione di tutte le attività formative, in conformità ai criteri generali fissati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, e con i regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità le modalità di esercizio dell'autonomia amministrativa, finanziaria e contabile.
L'articolo 4 elenca gli organi necessari delle istituzioni, che durano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta. Essi, che sono poi disciplinati dai successivi articoli.
Il presidente, nominato dal Ministro entro una terna di soggetti designata dal consiglio accademico, è rappresentante legale dell'istituzione e convoca e presiede il consiglio di amministrazione, fissandone l'ordine del giorno.
Il direttore, eletto dal personale dell'istituzione tra i docenti, anche di altre istituzioni, in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità, è responsabile dell'andamento didattico, scientifico ed artistico dell'istituzione e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione. Convoca e presiede il consiglio accademico. È titolare dell'azione disciplinare nei confronti del personale docente e degli studenti e, qualora lo richieda, è esonerato dagli obblighi didattici.
Il consiglio di amministrazione è composto da cinque componenti (il presidente, il direttore, un docente dell'istituzione designato dal consiglio accademico, uno studente designato dalla consulta degli studenti, un esperto di amministrazione nominato dal Ministro), integrabili da altri due (nominati dal Ministro su designazione di enti che contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell'istituzione). Il consiglio di amministrazione, attuando le linee guida definite dal consiglio accademico, stabilisce gli obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'istituzione. In particolare: delibera, sentito il consiglio accademico, lo statuto ed i regolamenti di gestione ed organizzazione; definisce, in attuazione del piano di indirizzo, la programmazione della gestione economica dell'istituzione; approva il bilancio di previsione, le relative variazioni, e il rendiconto consuntivo; definisce, su proposta del consiglio accademico, l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente; vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'istituzione.
Il consiglio accademico è composto da un numero dispari di componenti, fino ad un massimo di tredici, in rapporto alle dimensioni dell'ente. Ne fanno parte, oltre al direttore che lo presiede, docenti dell'istituzione, in possesso di requisiti di comprovata professionalità stabiliti dallo statuto, eletti dal corpo docente, e due studenti designati dalla consulta degli studenti. Il consiglio accademico: determina il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca; assicura il monitoraggio ed il controllo di tali attività; definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione artistica; delibera il regolamento didattico ed il regolamento degli studenti; esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti ed ogni altra funzione non espressamente demandata al consiglio di amministrazione.
Altri organi da richiamare sono il collegio dei revisori, che vigila sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, e il nucleo di valutazione, che ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'istituzione, verificando l'utilizzo ottimale delle risorse, redigendo una relazione annuale trasmessa al Ministero e all'ANVUR, ed acquisendo periodicamente le opinioni anonime degli studenti.
Il collegio dei professori, composto dal direttore, che lo presiede, da tutti i docenti in servizio presso l'istituzione, nonché dagli assistenti, dai pianisti accompagnatori, svolge funzioni di supporto alle attività del consiglio accademico.
La consulta degli studenti, composta da studenti eletti in numero variabile da tre a undici in ragione del numero di studenti complessivo dell'istituto, e della quale fanno parte inoltre gli studenti eletti nel consiglio accademico, esprime i pareri previsti dallo statuto e dai regolamenti, indirizza richieste e formula proposte al consiglio accademico ed al consiglio di amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti.
Per il resto, l'organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell'istituzione è disciplinata con apposito regolamento, ed a capo di tali strutture è posto un direttore amministrativo responsabile, nominato con delibera del consiglio di amministrazione, su proposta del direttore, tra i dipendenti dell'istituzione ovvero di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando.
Si tenga presente che il comma 8-bis dell'articolo 2 della legge n. 508 del 1999, inserito dall'articolo 33, comma 2-bis, del decreto-legge n. 104 del 2020, ha previsto che, sulla base di accordi di programma con il Ministero, le istituzioni AFAM possono derogare alle norme generali relative all'organizzazione interna sopra descritte, sperimentando propri modelli funzionali e organizzativi, ivi comprese modalità di costituzione e composizione degli organi di governo, nonché forme sostenibili di organizzazione dell'attività di ricerca.
Si segnala infine che il decreto-legge n. 77 del 2021 ha disposto, con il proprio articolo 64-bis, comma 7, che gli organi delle istituzioni AFAM possono essere rimossi, previa diffida, in caso di gravi e persistenti violazioni di legge, quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi o dei servizi indispensabili dell'istituzione, ed in caso di dissesto finanziario, quando la situazione economica dell'istituzione non consenta il regolare svolgimento dei servizi indispensabili, e quando l'istituzione non possa far fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti di terzi. Alla rimozione degli organi – nonché alla nomina di un commissario – si provvede con decreto del Ministro dell'università e della ricerca.
In attuazione dell'articolo 2, comma 7, lettera h), della legge n. 508 del 1999, i criteri generali per l'istituzione e l'attivazione dei corsi nonché per gli ordinamenti didattici e per la programmazione degli accessi delle istituzioni AFAM sono stati definiti con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, poi più volte modificato, da ultimo con il decreto del Presidente della Repubblica n. 82 del 2024.
Si ricorda che, come enunciato dall'articolo 2, comma 4, della legge n. 508 del 1999, le istituzioni AFAM godono, tra l'altro, anche di autonomia didattica e scientifica. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, ai fini della realizzazione dell'autonomia didattica, le istituzioni disciplinano gli ordinamenti dei corsi di studio con il regolamento didattico generale e con i regolamenti dei corsi, nel rispetto dei principi fissati, appunto, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005.
I citati regolamenti sono adottati con decreto del direttore dell'istituzione e resi pubblici mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'istituzione medesima. I loro contenuti sono definiti dall'articolo 10 del sopra citato decreto.
Il regolamento didattico generale è redatto in conformità allo statuto dell'istituzione ed è approvato dal Ministero. Esso disciplina: gli obiettivi, i tempi e le modalità di programmazione, coordinamento e verifica dei risultati delle attività formative; le procedure di attribuzione dei compiti didattici annuali; le procedure per lo svolgimento degli esami e della prova finale; le modalità di valutazione del profitto dello studente (espresso, comunque, in trentesimi per gli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode); la valutazione della preparazione iniziale degli studenti e i criteri di ammissione e di frequenza ai corsi; l'organizzazione di attività formative propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale; l'istituzione di appositi servizi per il coordinamento delle attività di orientamento, da svolgere in collaborazione con gli istituti d'istruzione secondaria superiore, nonché, in ogni corso di studio, di un servizio di tutorato per gli studenti; le modalità organizzative delle attività formative per studenti a tempo parziale; le modalità di individuazione, per ciascuna attività, della struttura o del soggetto responsabili; la valutazione della qualità della didattica; le forme di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni; le modalità per il rilascio dei titoli; il numero e le modalità di elezione dei rappresentanti degli studenti nei dipartimenti e nelle scuole; il numero di crediti formativi richiesto per l'iscrizione a tempo parziale degli studenti, in numero non inferiore a venti e non superiore a quaranta; le procedure di riconoscimento dei crediti per gli studenti che provengano da altra istituzione.
I regolamenti dei corsi, proposti dalle competenti strutture didattiche sulla base di uno schema-tipo di regolamento definito dal consiglio accademico, sono approvati dal consiglio accademico, acquisito il parere vincolante del consiglio di amministrazione per i profili di sostenibilità finanziaria. Essi disciplinano: le denominazioni e gli obiettivi formativi dei singoli corsi, con indicazione dei dipartimenti e delle scuole di afferenza; il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula; i crediti assegnati a ciascuna attività formativa; le modalità della prova finale; l'elenco degli insegnamenti dei corsi e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative; gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità; i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione dei piani di studio individuali; la tipologia delle forme didattiche, degli esami e delle altre verifiche; le disposizioni sugli obblighi di frequenza in misura, comunque, non inferiore al 50 per cento per ciascuna attività formativa, con esclusione dello studio individuale.
Venendo ora ai criteri generali cui le istituzioni devono attenersi nell'esercitare, tramite i regolamenti sopra citati, la propria autonomia didattica e scientifica, essi sono contenuti negli articoli da 3 a 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005. Anzitutto, le istituzioni AFAM organizzano i seguenti corsi:
- corso di diploma accademico di primo livello (tre anni, 180 crediti formativi), al termine del quale si consegue un diploma accademico di primo livello, che ha l'obiettivo di assicurare un'adeguata padronanza di metodi e tecniche artistiche, nonché l'acquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali;
- corso di diploma accademico di secondo livello (due anni, 120 crediti formativi), o corso di diploma accademico di secondo livello a ciclo unico (cinque anni, 300 crediti formativi), al termine dei quali si consegue un diploma accademico di secondo livello, che ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per la piena padronanza di metodi e tecniche artistiche e per l'acquisizione di competenze professionali elevate;
- corso di specializzazione, al termine del quale si consegue un diploma accademico di specializzazione, che ha l'obiettivo di fornire allo studente competenze professionali elevate in ambiti specifici;
- corso di dottorato di ricerca, al termine del quale si consegue un diploma accademico di dottorato di ricerca, che ha l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per la programmazione e la realizzazione di attività di ricerca di alta qualificazione;
- corsi di perfezionamento o di master (un anno, 60 crediti formativi), al termine del quale si consegue un diploma di perfezionamento o master, che rispondono rispettivamente ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio, e ad esigenze di aggiornamento o di riqualificazione professionale.
Il 60 per cento dei crediti formativi di ciascun corso è conseguito in attività formative relative alla formazione di base o in attività formative caratterizzanti la scuola e il livello del corso. La restante parte del piano di studi prevede: attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo e alla verifica della conoscenza della lingua straniera; attività formative ulteriori, volte ad acquisire conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, anche tramite tirocini formativi e di orientamento; attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare; attività autonomamente scelte dallo studente, ricomprese tra il 5 e il 15 per cento dei crediti. Le attività formative comprendono, ove ad esse correlate, attività di laboratorio e di produzione artistica.
Si tenga presente che al credito formativo accademico corrispondono 25 ore di impegno per studente, comprensive dell'impegno orario riservato allo studio personale, alle attività di laboratorio o ad altre attività formative di tipo individuale. I crediti sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto prevista dal regolamento didattico, fermo restando che per i singoli corsi possono essere previste forme di verifica periodica.
Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi formativi e di perseguire livelli artistici e professionali elevati, le istituzioni svolgono attività di produzione e di ricerca in campo artistico, in particolare delle belle arti, musicale, coreutico, drammatico e del design, anche stipulando convenzioni con soggetti pubblici o privati.
Le istituzioni, con delibera del consiglio accademico, possono raggruppare corsi di materie omogenee in scuole, che hanno la responsabilità didattica dei corsi dei diversi livelli ad esse afferenti. I corsi e le scuole afferiscono poi ai dipartimenti, che coordinano l'attività didattica e di ricerca e sono responsabili dell'offerta formativa dei corsi e delle scuole ad essi afferenti. I corsi possono essere altresì articolati anche in più indirizzi in relazione a specifici contenuti. Le istituzioni, con delibera del consiglio accademico, definiscono il numero e la denominazione dei dipartimenti, dei corsi e, ove costituite, delle scuole, e ne disciplinano il funzionamento.
Ogni dipartimento e ogni scuola si dotano di un organo collegiale di coordinamento, nel quale sono rappresentati, con diritto di voto, gli studenti. È altresì prevista la figura del coordinatore di dipartimento e di scuola, eletto dai docenti rispettivamente afferenti.
In relazione ai requisiti di accesso, per essere ammessi ad un corso di diploma di primo livello o a un corso di diploma accademico a ciclo unico occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore. Le istituzioni, per l'accesso ai singoli corsi, possono richiedere altresì il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale, a tal fine anche organizzando attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore. In ambito musicale e coreutico è possibile ammettere ai corsi di primo livello studenti con spiccate capacità e attitudini, ancorché privi del diploma di istruzione secondaria superiore, comunque necessario per il conseguimento del diploma accademico.
Per essere ammessi ad un corso di diploma accademico di secondo livello, occorre essere in possesso di laurea o di diploma accademico di primo livello, e che la preparazione acquisita sia coerente ed adeguata al corso di secondo livello.
Per essere ammessi ad un corso di specializzazione o ad un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso di diploma accademico di secondo livello o di laurea magistrale.
Per essere ammessi ad un corso di perfezionamento o ad un master di primo livello, occorre essere in possesso di diploma accademico di primo livello o di laurea. Per essere ammesso ad un master di secondo livello, è richiesto il possesso del diploma accademico di secondo livello o della laurea magistrale.
Il numero massimo degli studenti ammessi ai corsi è programmato dalla singola istituzione in relazione al rapporto tra studenti e docenti, nonché alla dotazione di strutture ed infrastrutture adeguate alle specifiche attività formative.
L'accreditamento AFAM delle istituzioni non statali
La disciplina dell'accreditamento AFAM, ovvero della procedura ad esito della quale è conferita l'autorizzazione a rilasciare titoli AFAM a istituzioni non statali, è dettata dall'articolo 11 del sopra descritto decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212. Esso è stato recentemente modificato in più parti a norma dell'articolo 1, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 82 del 2024, ed è oggi preposto a normare la materia fino all'entrata in vigore del regolamento che disciplinerà le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica, in attuazione dell'articolo 2, comma 7, lettera g), della legge n. 508 del 1999.
Nel testo oggi vigente, l'articolo 11 prevede che, a decorrere dall'anno accademico 2025/2026, l'autorizzazione a rilasciare i titoli AFAM può essere conferita con decreto del Ministro, a qualificate istituzioni non statali con pluriennale esperienza nell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, in coerenza con linee generali d'indirizzo adottate con cadenza triennale dal Ministero sulla base delle esigenze di sviluppo a livello territoriale dell'offerta formativa. A tale fine, le istituzioni interessate presentano una relazione tecnica corredata dalla documentazione attestante la loro qualificazione, la conformità dell'ordinamento didattico adottato alle disposizioni vigenti per le istituzioni statali, nonché la disponibilità di idonee strutture e di adeguate risorse finanziarie e di personale.
L'autorizzazione è concessa su parere del CNAM, in ordine alla qualificazione dell'istituzione e alla conformità dell'ordinamento didattico per i corsi proposti, e dell'ANVUR, in ordine all'adeguatezza delle strutture, delle risorse finanziarie e del personale alla tipologia dei corsi da attivare. Per gli insegnamenti nei corsi di studio attivati e le altre attività formative sono richiesti i medesimi requisiti vigenti per le istituzioni statali. Le istituzioni autorizzate devono altresì garantire il rispetto della normativa in materia di diritto allo studio degli studenti iscritti.
Le istituzioni autorizzate sono soggette a valutazione periodica da parte dell'ANVUR ai fini della verifica della permanenza dei requisiti di cui al presente articolo e dei risultati conseguiti. In caso di esito positivo di tale valutazione può essere concessa l'autorizzazione di ulteriori corsi, ivi compresi i corsi di diploma accademico di secondo livello, corsi di master e corsi di dottorato di ricerca.
Si tenga presente che l'articolo 11, nel testo previgente all'entrata in vigore dalle novelle introdotte dal decreto de Presidente della Repubblica n. 82 del 2024, ha disciplinato (formalmente) la materia sino all'anno accademico 2024/25, ma nel suo dato testuale mirava a normare un assetto esplicitamente enunciato come transitorio – tanto transitorio da prevedere che l'autorizzazione potesse essere conferita solo a istituzioni non statali già esistenti alla data di entrata in vigore della legge n. 508 del 1999.
Nell'ultimo ventennio di mancata attuazione, sotto questi versanti, della legge n. 508 del 1999, tale disciplina è stata poi nella sostanza disapplicata, e le funzioni in merito all'accreditamento iniziale e periodico delle istituzioni AFAM private sono state svolte da ANVUR, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2010, sulla base di norme e circolari di rango ministeriale. In particolare, da ultimo, con la Nota n. 1071 del Ministero dell'università e della ricerca, del 1° febbraio 2021 sono state adottate le indicazioni operative per la presentazione di proposte di autorizzazione di nuove Istituzioni non statali AFAM, la valutazione iniziale e periodica e l'istituzione di nuovi corsi: esse hanno trovato applicazione a partire dall'anno accademico 2021/2022. In particolare, l'ANVUR esprime la propria valutazione di competenza sull'accreditamento iniziale di nuovi corsi di I livello presso nuovi Istituti non statali, sull'accreditamento iniziale di nuovi corsi di I e di II livello presso le Istituzioni già autorizzate, sull'accreditamento iniziale di nuove sedi decentrate delle Istituzioni già autorizzate. Inoltre, effettua una valutazione al termine del II e del V anno di attività, e poi una valutazione periodica ciclica, dei corsi di I livello autorizzati presso le Istituzioni già autorizzate.
Per la valutazione delle richieste di autorizzazione l'ANVUR ha elaborato il documento "Linee guida per l'accreditamento di nuove Istituzioni non statali AFAM ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 212/2005" (approvato dal Consiglio Direttivo ANVUR l'11 febbraio 2021), in cui sono riportati i requisiti ai fini della valutazione dell'ANVUR e del rilascio del parere relativo alla sussistenza di adeguate risorse di personale, strutturali (edilizie e strumentali) e finanziarie.
Le richieste di autorizzazione devono essere presentate attraverso una piattaforma informatica predisposta dal Ministero, nel periodo 1° dicembre – 15 gennaio di ogni anno, al fine di consentire il completamento della procedura di autorizzazione in tempo utile per l'avvio del successivo anno accademico.
Per ogni ulteriore informazione sull'attività di valutazione dell'ANVUR in ambito AFAM, si consulti la relativa pagina web.
In attuazione dell'articolo 2, comma 7, lettere a) ed e), della legge n. 508 del 1999, è recentemente entrato in vigore il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 83 del 2024, che reca le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM (in attuazione della sopra citata lettera e)), oltre che misure in materia di requisiti di qualificazione dei docenti (in attuazione, parziale, della sopra citata lettera a)).
L'esigenza di intervenire sul sistema di reclutamento delle istituzioni AFAM è avvertita da oltre venti anni: l'attuale sistema, caratterizzato da una forte componente di lavoro a tempo determinato, sulla base della disciplina transitoria di cui all'articolo 2, comma 6, della legge n. 508 del 1999, e da procedure di assunzione e stabilizzazione scarsamente orientate al merito (assunzione sulla base di graduatorie per soli titoli, e successive stabilizzazioni per anzianità), è stato apertamente censurato anche dall'Unione Europea (con la procedura d'infrazione 2014/4231).
Tuttavia, il primo regolamento attuativo della legge di riforma del 1999 in materia di reclutamento, quello di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 143 del 2019, è stato ritenuto non soddisfacente sia dai rappresentanti delle istituzioni AFAM che dalle organizzazioni sindacali e, come si è già sopra detto, non ha mai trovato concreta attuazione. Per colmare le lacune che tale testo presentava, è stato appunto emanato il decreto del Presidente delle Repubblica n. 83 del 2024, che dovrebbe iniziare a dispiegare i suoi effetti, finalmente, a partire dall'anno accademico 2025/2026. Se ne illustrano di seguito i contenuti.
Ai sensi dell'articolo 3 del decreto, le istituzioni AFAM, nell'ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, predispongono piani triennali per la programmazione del reclutamento del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, a tempo indeterminato e determinato, sulla base dei relativi fabbisogni e nei limiti costituiti dalla dotazione organica e dagli equilibri di bilancio.
Nel fare questo le istituzioni godono di una notevole autonomia: possono convertire i posti di organico vacanti del personale docente e ricercatore in posti di organico del personale tecnico-amministrativo e viceversa; possono rendere indisponibili al reclutamento e alla mobilità cattedre o posti presenti in organico; possono convertire cattedre appartenenti a determinati settori artistico-disciplinari in altrettante cattedre appartenenti ad altri settori artistico-disciplinari; possono destinare una o più cattedre vacanti a docenti di ruolo che richiedono di transitare al settore artistico-disciplinare di cui alla medesima cattedra vacante; possono definire quali cattedre destinare al reclutamento e quali alla mobilità; possono istituire, e questa costituisce una novità del nuovo decreto, cattedre a tempo definito, il cui impegno orario è pari al cinquanta per cento di quelle a tempo pieno, e possono convertire, su richiesta del docente interessato, una cattedra a tempo definito non vacante in una cattedra a tempo pieno e viceversa.
Il principale limite che incontrano è ovviamente di natura economica: possono destinare al reclutamento a tempo indeterminato, con riferimento a ciascun anno accademico, solo una spesa complessiva pari al cento per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente, calcolati secondo parametrando le qualifiche al costo medio equivalente del docente di prima fascia, secondo i valori previsti dalle tabelle allegate al decreto, da utilizzare in sede di prima applicazione e da aggiornare poi annualmente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro il mese di aprile dell'anno accademico precedente a quello di riferimento.
Il decreto, all'articolo 4, definisce nel dettaglio lo scadenzario del cosiddetto "ciclo del reclutamento e della mobilità". Le cessazioni dal servizio sono rilevate e approvate dal consiglio di amministrazione e trasmesse al Ministero entro il mese di febbraio dell'anno accademico precedente a quello della cessazione. La programmazione del reclutamento del personale è approvata dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio accademico e trasmessa al Ministero entro il 15 maggio di ciascun anno con riferimento al triennio successivo. Le procedure di reclutamento per il personale docente e ricercatore a tempo indeterminato sono bandite il mese di giugno dell'anno accademico precedente a quello di riferimento e si concludono entro il mese di ottobre. Esse, a discrezione dell'istituzione, possono essere precedute da procedure di mobilità destinate rispettivamente a ricercatori e docenti di ruolo presso altre istituzioni, previa pubblicazione di un bando per almeno quindici giorni, e con la nomina di una commissione tecnica composta da tre docenti di ruolo nel settore artistico-disciplinare o in settori affini a quello per cui è bandita la procedura.
Gli articoli da 6 a 8 del decreto recano la disciplina generale cui dovranno attenersi le singole istituzioni AFAM nella redazione dei regolamenti con i quali dovranno disciplinare, in autonomia, le procedure di reclutamento dei docenti e dei ricercatori a tempo indeterminato, mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami. Le procedure sono bandite, relativamente ad ogni settore artistico disciplinare, dalla singola istituzione, e si concludono con l'approvazione di graduatorie di vincitori e di idonei accessibili solo all'istituzione che ha bandito la procedura. Le selezioni consistono in due prove, di ordine teorico o pratico, che nel loro complesso attribuiscono la gran parte del punteggio (75 per cento, per i docenti; 90 per cento, per i ricercatori), mentre la restante parte è lasciata alla valutazione dei titoli. I soggetti assunti sono tenuti a permanere nella sede dell'istituzione che ha bandito la procedura per un periodo minimo di cinque anni.
In ordine ai ricercatori AFAM, si ricorda che tale profilo professionale, a tempo indeterminato o determinato, è stato istituito dall'articolo 14, comma 4-ter, del decreto-legge n. 36 del 2022. Ai ricercatori non può essere affidata la piena responsabilità didattica di cattedre di docenza. Per i primi dieci anni dall'entrata in vigore del nuovo assetto, il reclutamento dei ricercatori da parte delle istituzioni AFAM prescinde dal possesso da parte dei candidati del dottorato di ricerca e prevede il possesso di diploma accademico di secondo livello o di laurea magistrale.
Particolarmente importante in materia di ricercatori AFAM è l'articolo 7 del decreto, ai sensi del quale, nel primo anno accademico successivo alla maturazione di cinque anni di servizio di ruolo nel profilo di ricercatore a tempo indeterminato, il ricercatore che ha conseguito l'abilitazione deve essere reclutato dall'istituzione in cui presta servizio come docente nel medesimo settore artistico-disciplinare, a meno che il consiglio accademico non deliberi in senso contrario. Il ricercatore che, maturati i cinque anni di servizio, non abbia conseguito l'abilitazione ovvero al quale sia negato il passaggio alla docenza, permane nel proprio ruolo, ferma restando la possibilità di partecipare, previo conseguimento dell'abilitazione, alle procedure di reclutamento successive.
L'articolo 9 reca la disciplina per il conferimento, entro il limite delle dotazioni organiche disponibili, di incarichi di insegnamento e di ricerca a tempo determinato, nei casi in cui non sia possibile far fronte con personale di ruolo a temporanee esigenze, rispettivamente, di natura didattica o di ricerca. A ciò le istituzioni AFAM provvedono mediante procedure selettive, effettuate per soli titoli, disciplinate con proprio regolamento, da redigere attenendosi a determinati criteri e modalità.
Ai sensi dell'articolo 10, in relazione a peculiari e documentate esigenze didattiche alle quali non è possibile far fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato rientrante nella dotazione organica, le istituzioni AFAM provvedono poi, con oneri a carico del proprio bilancio, all'attribuzione di incarichi di insegnamento della durata massima di un anno accademico, rinnovabili annualmente per un periodo massimo di tre anni. Tuttavia, la durata complessiva dei rapporti instaurati tra un'istituzione e un soggetto, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a quattro anni, anche non consecutivi.
L'articolo 11 consente, per l'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, alle istituzioni AFAM di stipulare, mediante finanziamenti esterni a totale copertura dei costi della posizione, contratti di ricerca.
Inoltre, l'articolato continua disciplinando i casi e le procedure relativi ai transiti a domanda dei docenti di ruolo delle istituzioni AFAM in un diverso settore artistico-disciplinare (articolo 12), e stabilendo i requisiti e le procedure per il conferimento ai docenti collocati a riposo o dei quali sono state accettate le dimissioni dei titoli di professore emerito e di professore onorario (articolo 13).
Da richiamare è anche l'articolo 14, che disciplina il reclutamento, a tempo determinato e indeterminato, del personale amministrativo e tecnico delle istituzioni AFAM, anche con riferimento al contenuto dei bandi di concorso, e prevede la possibilità per le medesime istituzioni di effettuare in modo congiunto le procedure comparative, finalizzate alle progressioni tra le aree, nei casi di posti unici nell'area di destinazione (nell'ambito delle rispettive dotazioni organiche); tale modalità congiunta consente di conciliare il ricorso alla procedura comparativa con l'applicazione dell'aliquota minima di riserva del cinquanta per cento stabilita dalla normativa generale vigente e relativa all'accesso dall'esterno tramite concorso pubblico.
Inoltre, si ricorda che l'articolo 15, fermo restando l'obbligo di pubblicazione e di gestione delle procedure concorsuali sul Portale unico del reclutamento (InPA), previsto dalla normativa generale, configura in capo alle istituzioni AFAM, pena l'invalidità delle medesime procedure, l'ulteriore obbligo di pubblicazione anche sulla piattaforma telematica dedicata del Ministero dell'università e della ricerca e sul sito internet ufficiale della medesima istituzione AFAM.
In generale, si tenga presente che fino all'esaurimento delle graduatorie nazionali, il decreto prevede che il reclutamento del personale docente a tempo indeterminato e determinato avvenga prioritariamente a valere su tali graduatorie, laddove capienti per gli insegnamenti per i quali le istituzioni intendono reclutare.
L'abilitazione artistica nazionale
Il principale elemento innovativo introdotto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 83 del 2024 è costituito tuttavia dall'abilitazione artistica nazionale, istituita sulla base dell'articolo 2, comma 8, lettera a-bis), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e disciplinata dall'articolo 2 del citato decreto.
L'abilitazione artistica nazionale, delineata sulla base del modello costituito dall'abilitazione scientifica nazionale prevista, per il mondo universitario, dall'articolo 16 della legge n. 240 del 2010, ha durata di nove anni e attesta la qualificazione artistica, musicale e coreutica che costituisce requisito per l'accesso alle procedure di reclutamento del personale docente a tempo indeterminato (non per quelle di reclutamento del personale a tempo determinato: in tal caso essa attribuisce solo un punteggio aggiuntivo). Il conseguimento dell'abilitazione non dà diritto all'assunzione in ruolo.
Le modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell'abilitazione saranno disciplinate sulla base dei criteri generali individuati dal decreto, che sono di seguito illustrati.
In generale, il decreto prevede che l'abilitazione sia attribuita con motivato giudizio fondato sulla valutazione dei titoli di studio, dei titoli e delle qualificate competenze ed esperienze artistico-professionali, delle pubblicazioni scientifiche, della produzione artistica e culturale e della relativa continuità, sulla base di criteri e indicatori di valutazione differenziati per settore concorsuale, da verificare con cadenza quinquennale.
I settori concorsuali, definiti ai fini dell'abilitazione e della formazione delle commissioni giudicatrici, saranno costituiti dall'aggregazione di settori artistico-disciplinari affini, e dovranno anch'essi essere rivisti con cadenza quinquennale.
Le procedure per il conseguimento dell'abilitazione sono svolte presso le istituzioni individuate dal Ministero tramite sorteggio tra le istituzioni dotate di idonee strutture e degli oneri connessi al funzionamento delle commissioni giudicatrici si tiene conto nella ripartizione dei fondi destinati al finanziamento delle istituzioni.
Alle commissioni giudicatrici possono accedere, a domanda, i docenti di ruolo delle istituzioni che hanno conseguito una positiva valutazione dell'attività didattica, artistica, culturale e professionale svolta nell'ambito dei settori artistico-disciplinari compresi nel settore concorsuale di pertinenza dal nucleo di valutazione dell'istituzione di appartenenza.
Per ciascun settore concorsuale, è istituita un'unica commissione nazionale di durata biennale nominata dal presidente dell'istituzione presso la quale la commissione sorteggiata. Ciascuna commissione nazionale è composta da almeno cinque membri, compreso il direttore dell'istituzione presso cui la commissione ha sede, con funzione di presidente. I commissari diversi dal Presidente individua gli altri commissari mediante sorteggio su piattaforma telematica messa a disposizione dal Ministero, all'interno di una lista di nominativi composta per ciascun settore artistico-disciplinare. I commissari non possono partecipare contemporaneamente a più commissioni di abilitazione e, per i due anni successivi alla conclusione del mandato di commissario, non possono partecipare ad alcuna commissione per il conferimento dell'abilitazione.
Le procedure per il conseguimento dell'abilitazione sono bandite, ogni due anni per ciascun settore concorsuale, con decreto del Ministro.
Per il conseguimento dell'abilitazione è richiesto il possesso di laurea magistrale o di un diploma accademico di secondo livello. Possono partecipare alla prima procedura per il conseguimento dell'abilitazione per ciascun settore concorsuale coloro che, pur non in possesso dei titoli previsti, sono inseriti nelle graduatorie nazionali o negli elenchi predisposto dalle istituzioni AFAM statizzate nel 2022, nonché coloro che hanno superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e hanno maturato almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, nei precedenti otto anni accademici.
Il conseguimento dell'abilitazione preclude la presentazione di una ulteriore domanda di abilitazione per lo stesso settore concorsuale, nei cinque anni successivi al medesimo conseguimento, per non gravare sulle commissioni nazionali (si ricorda che l'abilitazione ha una durata di nove anni). Il candidato che non abbia ottenuto l'abilitazione, può ripresentare domanda senza preclusioni già dalla procedura successiva.
Avverso il giudizio di mancata abilitazione sarà possibile proporre reclamo all'istituzione dove la commissione ha sede. In tal caso, la commissione dovrà operare una rivalutazione del candidato entro centoventi giorni, motivando l'eventuale conferma della valutazione precedente con riferimento ai contenuti del reclamo.
È lo stesso decreto in commento, all'articolo 17, comma 8, a disciplinare la procedura di attuazione, in sede di prima applicazione, della neoistituita abilitazione, e le relative tempistiche. Si tenga presente che fino alla conclusione della prima procedura di abilitazione, alle procedure di reclutamento dei docenti a tempo indeterminato possono partecipare coloro che risultano inseriti a pieno titolo nelle graduatorie nazionali, nonché coloro che hanno superato un concorso pubblico selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbiano maturato almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, nei precedenti otto anni accademici.
In particolare, nel citato articolo 17, comma 8, è previsto che:
- entro sessanta giorni dall'emanazione del nuovo regolamento (entrato in vigore il 5 luglio 2024) e con decorrenza dall'applicazione delle disposizioni dello stesso (anno accademico 2025/2026), si proceda, con decreto del Ministro, sentito il CNAM, alla riduzione e all'aggiornamento dei settori artistico-disciplinari AFAM, in un'ottica di interdisciplinarietà degli insegnamenti, prevedendo che i settori artistico-disciplinari contengano profili disciplinari, definiti e aggiornati con decreto direttoriale, sentito il CNAM; con forte ritardo rispetto ai tempi previsti, il decreto ministeriale n. 128 del 12 febbraio 2025 ha riordinato i settori artistico disciplinari, ed il successivo decreto direttoriale n. 205 del 6 marzo 2025 ha definito i profili disciplinari ad essi afferenti;
- entro centottanta giorni dall'adozione del predetto decreto di revisione dei settori artistico-disciplinari, siano disciplinate, con uno o più decreti del Ministro, sentiti il CNAM e, su talune questioni, l'ANVUR, le modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell'abilitazione;
- entro e non oltre i successivi sessanta giorni, con decreto direttoriale, siano avviate le procedure per la formazione delle liste dei membri delle commissioni;
- entro i successivi novanta giorni, siano bandite le procedure per il conseguimento dell'abilitazione, con decreto del Ministro, deputato a stabilire anche le modalità e i termini per la presentazione delle domande, le modalità informatiche per consentire la conclusione delle procedure entro sei mesi e le modalità per garantire la pubblicità degli atti delle commissioni giudicatrici.