I provvedimenti aventi forza di legge (leggi, decreti-legge, decreti legislativi) recano, in molti casi, disposizioni che prevedono la trasmissione alle Camere, ovvero alle Commissioni parlamentari competenti, di relazioni o rapporti. Attraverso la previsione di tali obblighi informativi – il cui adempimento è posto a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri, di singoli Dicasteri o di altri soggetti governativi – le Camere si propongono di acquisire elementi utili a verificare, con riferimento ai diversi settori su cui incide l'attività legislativa, l'attuazione data ad una determinata politica pubblica, a una singola legge o a specifiche misure che rivestano un particolare impatto su cittadini e imprese.
L'effettiva trasmissione al Parlamento di una relazione prevista da un obbligo di legge, secondo la cadenza temporale e nel rispetto del contenuto informativo fissato in via normativa, consente altresì di condurre uno scrutinio sugli effetti e le eventuali criticità di una politica pubblica, agevolando, se necessario, l'adozione di interventi correttivi o integrativi. La valenza delle relazioni trasmesse dal Governo o da altri organi pubblici - delle quali è dato annuncio in Assemblea - trova riscontro nell'articolo 124 del regolamento della Camera, che ne disciplina l'assegnazione e la procedura d'esame.
Il monitoraggio sull'effettiva trasmissione delle relazioni previste da disposizioni di legge presuppone la costante rilevazione, attraverso l'analisi della legislazione vigente, dei nuovi obblighi informativi di volta in volta introdotti e il loro censimento in un'apposita banca dati. Gli esiti del monitoraggio confluiscono in dossier periodici, nei quali si dà conto, oltre che dei nuovi obblighi, del contenuto delle relazioni trasmesse, ripartite in base alle Commissioni cui vengono assegnate.
Il flusso informativo di cui è destinatario il Parlamento è particolarmente rilevante: dall'inizio della XIX Legislatura (13 ottobre 2022) al 1° giugno 2026, le relazioni effettivamente trasmesse alle Camere sono state 995, delle quali 789 da parte di soggetti governativi e 206 da parte di altri soggetti.
Nel medesimo arco temporale, i nuovi obblighi informativi previsti da disposizioni di legge sono stati 60; 45 di questi obblighi devono essere attuati da soggetti governativi, mentre ulteriori 15 ad opera di altri soggetti. Si precisa che, dei 60 obblighi introdotti nella Legislatura in corso, 3 risultano conclusi poiché aventi carattere una tantum ed essendo stati adempiuti alla data del 1° giugno 2026.
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A titolo di raffronto, si fa presente che nel corso dell'intera XVIII Legislatura sono pervenute alle Camere 1.211 relazioni, di cui 943 governative e 268 di soggetti non governativi. Nella stessa Legislatura sono state introdotte disposizioni che prevedono la trasmissione di 104 nuove relazioni al Parlamento, delle quali 87 di competenza di soggetti governativi e 17 a carico di altri soggetti.