tema 9 giugno 2026
Controllo parlamentare L’equilibrio di genere nelle società a partecipazione pubblica

La legge 12 luglio 2011, n. 120 ha introdotto un meccanismo volto a rendere più equilibrata la rappresentanza dei generi all'interno degli organi collegiali delle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, nonché delle società, non quotate, controllate dalle pubbliche amministrazioni.

La disciplina in materia è stata in seguito integrata dal Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), nonché dalla Legge di bilancio per il 2020 e, da ultimo, dall'articolo 6 della legge 5 novembre 2021, n. 162.

Nell'insieme, l'applicazione delle norme che riservano una quota degli organi sociali al genere meno rappresentato ha consentito di compiere significativi passi in avanti. Alla fine del 2024 il numero delle donne nei consigli di amministrazione delle società quotate e controllate è salito al 44,6 per cento, superando la media europea a 27 Paesi, ferma al 34,7 per cento.

 A livello europeo, si segnala la direttiva (UE) 2022/2381, c.d. "Women on boards", che mira a raggiungere una rappresentanza più equilibrata di donne e uomini fra gli amministratori delle società quotate, stabilendo misure dirette ad accelerare i progressi verso la parità di genere.

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Con la legge 12 luglio 2011, n. 120 (c.d. "legge Golfo-Mosca") sono state apportate significative innovazioni allo scopo di tutelare la parità di genere nell'accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati e nelle società pubbliche, riequilibrando a favore delle donne l'accesso agli organi sociali.

A tal fine era stato previsto un doppio binario normativo:

- per le società quotate in mercati regolamentati, la disciplina in materia di equilibrio di genere veniva introdotta puntualmente in disposizioni di rango primario: con le novelle agli articoli 147-ter e 148 del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), è stato disposto l'obbligo, per tali società, di adeguamento dei propri statuti affinché fosse previsto, in sede di riparto degli amministratori da eleggere, che il genere meno rappresentato ottenesse almeno un terzo degli amministratori eletti (art. 147-ter, comma 1-ter). Analogo criterio di riparto era stato previsto per gli organi di controllo;

- per le società a controllo pubblico non quotate, i criteri per la composizione degli organi sociali restavano i medesimi, ma la normativa di dettaglio è stata affidata ad un apposito regolamento, adottato con il DPR 30 novembre 2012, n. 251, con la finalità di garantire una disciplina uniforme per tutte le società interessate.

 

Le norme della legge n. 120 del 2011 e del DPR n. 251 del 2012 erano state concepite per avere un'efficacia temporanea, atteso che i citati criteri di riparto degli organi di amministrazione e controllo erano originariamente operativi per tre mandati consecutivi, a decorrere dal primo rinnovo degli organi interessati successivo all'entrata in vigore dei provvedimenti stessi.

Su tale assetto normativo sono in seguito intervenute alcune rilevanti novità, di seguito indicate.

La disciplina "a regime" del TUSP

In primo luogo, l'articolo 11, comma 4, del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, si è fatto carico di garantire l'equilibrio di genere nell'individuazione degli amministratori delle società a controllo pubblico, sia con riferimento al numero complessivo delle nomine da effettuare nelle società nel corso dell'anno, sia a livello di singola società, qualora si sia optato per un organo amministrativo a composizione collegiale.

Il Testo Unico ha stabilito, in particolare, che nella scelta degli amministratori le pubbliche amministrazioni sono tenute ad assicurare il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o delle nomine effettuate in corso d'anno; ciò comporta un obbligo specifico a carico delle amministrazioni che ha esteso la portata applicativa della suddetta quota di genere anche alle società dotate di un organo amministrativo monocratico che, ai sensi del TUSP, dovrebbe costituire la modalità ordinaria di amministrazione delle società. Il medesimo comma stabilisce altresì che qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto preveda che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla citata legge n. 120 del 2011, che prevedono la quota di genere di almeno un terzo del genere meno rappresentato. Gli obblighi previsti dal TUSP sono dunque posti a carico sia delle pubbliche amministrazioni "controllanti", sia delle società controllate, e sono operativi a partire dall'entrata in vigore del citato articolo 11 (23 settembre 2016). Le società a controllo pubblico – già costituite al momento dell'entrata in vigore del Testo unico – erano tenute ad adeguare i propri statuti entro il 31 luglio 2017.

La Legge di bilancio per il 2020

In seguito, con esclusivo riferimento agli organi sociali delle società quotate, è intervenuta la Legge di bilancio per il 2020 (articolo 1, commi 302-305 della legge 27 dicembre 2019, n. 160) che, novellando gli articoli 147-ter e 148 del TUF, ha:

  • modificato il criterio di riparto sia degli amministratori che dei membri dell'organo di controllo, disponendo che il genere meno rappresentato debba ottenere almeno due quinti (ossia il 40 per cento) degli amministratori eletti e dei membri effettivi del collegio sindacale, in luogo della quota di almeno un terzo disposta dalle norme previgenti;
  • esteso da tre a sei i mandati consecutivi in cui trovano applicazione le citate disposizioni in tema di tutela del genere meno rappresentato.

La medesima Legge di bilancio per il 2020 ha stabilito che il criterio di riparto di almeno due quinti sia applicato a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate successivo al 1° gennaio 2020 (data di entrata in vigore della stessa legge). Resta fermo, per il primo rinnovo successivo alla data di inizio delle negoziazioni, il criterio di riparto di almeno un quinto previsto dall'articolo 2 della legge Golfo-Mosca.

Si segnala che, con riferimento agli organi di controllo delle società quotate, il decreto legislativo 27 marzo 2026, n. 47, ha novellato l'articolo 148 del TUSP stabilendo che, nel caso di organo composto da tre persone, il riparto dei componenti sia effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo degli stessi componenti. Il nuovo articolo 148.1, chiarisce, inoltre, che la quota di genere di cui all'articolo 148, comma 1, è riferita ai componenti effettivi del collegio sindacale. Tra le novità apportate dal citato decreto legislativo n. 47 del 2026, vi è altresì la previsione di una nuova Sezione (V.1.) all'interno del Testo unico, dedicata agli emittenti di nuova quotazione. Per tali società, il nuovo articolo 154.3 del TUF prevede che lo statuto possa determinare le modalità di elezione degli amministratori in deroga agli articoli 147-ter e 147-ter.1, potendo prevedere anche la votazione di ciascun singolo amministratore da parte dell'assemblea. In tal caso, lo statuto deve prevedere che almeno due quinti degli amministratori appartengano al genere meno rappresentato e disciplinare le modalità di elezione e i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto di tale criterio.

La legge n. 162 del 2021

In terzo luogo, è intervenuto l'articolo 6 della legge 5 novembre 2021, n. 162, che ha esteso la disciplina in tema di equilibrio di genere degli organi amministrativi delle società quotate - ossia i due quinti degli amministratori eletti per sei mandati consecutivi - alle società, costituite in Italia e non quotate, controllate da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile. Il medesimo articolo 6 ha demandato ad un apposito regolamento, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge (ossia entro il 3 febbraio 2022), la definizione delle conseguenti modifiche al citato DPR n. 251 del 2012. Allo stato, tale regolamento non risulta ancora emanato.

 

Riepilogando, con riferimento alle società a controllo pubblico, sulla base di tale articolato quadro normativo:

  • la disciplina del TUSP tutela il rispetto dell'equilibrio di genere solo negli organi amministrativi delle società a controllo pubblico non quotate, con un criterio di riparto pari a un terzo in favore del genere meno rappresentato, applicabile sia con riguardo al numero complessivo delle designazioni o nomine da effettuare nelle società nel corso dell'anno, sia a livello di singola società qualora si sia optato per un organo amministrativo a composizione collegiale;
  • di contro, le disposizioni del TUF, integrate dalle novelle apportate dapprima con la legge n. 120 del 2011, e, successivamente, dalla Legge di bilancio per il 2020, nonché da ultimo con il decreto legislativo n. 47 del 2026, riguardano la composizione degli organi sia amministrativi che di controllo delle società quotate, pubbliche e private, con un diverso criterio di riparto (due quinti) e un'efficacia limitata nel tempo (sei mandati consecutivi);
  • da ultimo, l'articolo 6 della legge n. 162 del 2021, che ha esteso a tutte le società non quotate controllate da pubbliche amministrazioni il medesimo criterio di riparto dei due quinti degli amministratori previsto dal TUF per le società quotate – potrebbe ritenersi direttamente applicabile ancorché il relativo regolamento ivi previsto, che dovrebbe apportare conseguenti modifiche al regolamento di cui al DPR n. 251 del 2012, non risulti essere stato ancora emanato. La mancata adozione del nuovo regolamento appare suscettibile di generare incertezze sulla disciplina applicabile anche con riguardo ai profili connessi alla vigilanza sull'attuazione della normativa e i relativi aspetti sanzionatori.

ultimo aggiornamento: 9 giugno 2026

Società quotate

Nel sistema delle società quotate, anche controllate da pubbliche amministrazioni, la funzione di controllo sul rispetto della disciplina in materia di equilibrio di genere introdotta dalla legge n. 120 del 2011 è affidata alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).

Alla Commissione sono stati in particolare riconosciuti rilevanti poteri sanzionatori in caso di violazione della disciplina. È previsto, infatti, che qualora la composizione degli organi collegiali non rispetti il criterio di riparto stabilito dalla normativa, la CONSOB formuli una diffida alla società ad adeguarsi entro un termine massimo di quattro mesi.

Per quanto concerne gli organi amministrativi, l'inottemperanza alla diffida comporta – ai sensi dell'articolo 147-ter del TUF – l'irrogazione da parte della CONSOB di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 euro a 1 milione di euro e la fissazione di un ulteriore termine di tre mesi per adempiere. La modulazione della sanzione si fonda su criteri e modalità stabiliti dalla Commissione stessa con proprio regolamento. Secondo quanto disposto dalla novella legislativa di cui al citato decreto legislativo n. 47 del 2026, la CONSOB statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione e al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi a decorrere dal 29 aprile 2026 (data di entrata in vigore del citato decreto legislativo).

In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, si applica l'ulteriore sanzione della decadenza dalla carica per i componenti eletti del consiglio di amministrazione. Lo statuto delle società deve disciplinare le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto.

Se lo squilibrio di genere riguarda gli organi di controllo, la sanzione da applicare – ai sensi dell'articolo 148 del TUF – è compresa tra 20.000 e 200.000 euro e anche in tal caso è prevista, dopo la seconda diffida, la decadenza dei membri del collegio sindacale della società interessata. 

La Legge di bilancio per il 2020 (articolo 1, comma 305), ha disposto che la CONSOB comunichi annualmente gli esiti delle verifiche sull'attuazione della disciplina in oggetto al Dipartimento delle pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

  

Società a controllo pubblico non quotate

Per quanto concerne il sistema dei controlli nelle società a controllo pubblico non quotate, l'articolo 4 del regolamento di cui al DPR n. 251 del 2012 attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro delegato per le pari opportunità, i compiti di vigilanza sull'applicazione delle quote di genere negli organi di amministrazione e controllo delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni a livello centrale, regionale e locale. Tali funzioni sono esercitate per il tramite del Dipartimento per le pari opportunità.

Ai fini del monitoraggio sull'applicazione della normativa, il medesimo regolamento pone a carico delle società controllate da soggetti pubblici l'obbligo di comunicare al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato per le pari opportunità, la composizione degli organi sociali entro quindici giorni dalla data di nomina degli stessi o dalla data di sostituzione, in caso di modificazione della composizione in corso di mandato.

È fatto poi obbligo all'organo di amministrazione e all'organo di controllo delle medesime società di comunicare al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato per le pari opportunità, la mancanza di equilibrio tra i generi, anche quando questa si verifichi in corso di mandato.

Per le società a controllo pubblico si delinea, inoltre, un controllo a carattere "diffuso", posto che la segnalazione sul mancato rispetto degli obblighi stabiliti dalla normativa può essere altresì fatta pervenire alla Presidenza del Consiglio dei ministri da chiunque vi abbia interesse attraverso un apposito indirizzo di posta elettronica certificata.

In ordine alle sanzioni, si prevede una doppia diffida, ciascuna con termine di sessanta giorni. Decorso inutilmente il secondo termine senza che la società abbia provveduto a ripristinare l'equilibrio tra i generi, è prevista la decadenza dei componenti dell'organo sociale interessato.

Per le società controllate da pubbliche amministrazioni non si prevede dunque la comminazione di sanzioni pecuniarie, e non sono previste sanzioni per la violazione degli obblighi informativi sopra richiamati.

 

Nella seguente tabella è riepilogato il sistema sanzionatorio in tema di equilibrio di genere.

Nell'ambito della vigilanza sul rispetto della normativa in materia di quote di genere, il medesimo articolo 4 del regolamento di cui al DPR n. 251 del 2012 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per le pari opportunità, presenti una Relazione triennale al Parlamento sullo stato di applicazione della stessa.

 

Al riguardo, l'ultima Relazione triennale inviata al Parlamento risale al mese di gennaio 2020 e reca dati aggiornati sino agli inizi del 2019.

ultimo aggiornamento: 9 giugno 2026

Dall'entrata in vigore della legge Golfo-Mosca sono stati fatti significativi passi in avanti per raggiungere un maggiore equilibrio di genere negli organi di amministrazione e controllo delle società, anche se non sono allo stato disponibili, con riguardo alle società a controllo pubblico non quotate, dati dettagliati aggiornati agli ultimi esercizi.

L'ultima Relazione inviata al Parlamento nella XVIII Legislatura (Doc. CLVIII, n. 1), relativa al periodo dal 12 febbraio 2016 al 12 febbraio 2019, evidenziava come dall'entrata in vigore della normativa sull'equilibrio di genere la percentuale delle donne che ricoprono ruoli di vertice fosse sensibilmente aumentata. In tale lasso temporale la percentuale di donne nei board delle società ha infatti continuato a crescere con un ritmo sostenuto, attestandosi, a marzo 2019, a circa un terzo dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società pubbliche non quotate, seppur con notevoli differenze territoriali e con una proporzione di donne tra gli amministratori unici (12,3 per cento a marzo 2019), estremamente più contenuta rispetto a quella registrata all'interno degli organi amministrativi collegiali.

Il Bilancio di genere 2024

La pubblicazione più recente, recante elementi di informazione in materia, è la Relazione sul bilancio di genere riferita all'esercizio finanziario 2024 (Doc. CCXX, n. 4), trasmessa al Parlamento il 6 maggio 2026 ai sensi dell'articolo 38-septies, comma 3-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Il documento – che analizza congiuntamente i dati relativi a società quotate e controllate non quotate – ribadisce come l'entrata in vigore della legge Golfo-Mosca abbia contribuito ad aumentare fortemente il numero delle donne ai vertici delle società.

Nel 2024, infatti, la presenza femminile nei consigli di amministrazione delle società quotate e controllate è passata dal 43,4 per cento del 2023 al 44,6 per cento, attestandosi ben oltre il 34,7 per cento della media UE a 27 Paesi.

L'appendice III della Relazione sul bilancio di genere reca inoltre un prospetto dal quale si evince che, per le società non quotate a controllo pubblico, si è passati da una presenza femminile negli organi di amministrazione nel 2016 pari al 21,4 per cento, al 28,8 per cento nel 2019 e, infine, al 33 per cento del 2024.

Con riferimento alle sole società quotate, la Relazione evidenzia altresì come le donne componenti dei consigli di amministrazione siano passate dal 31,3 per cento nel 2016 al 42,9 per cento nel 2022, superando la quota minima del 40 per cento, raggiungendo il 43,2 per cento nel 2024. In linea con le rilevazioni precedenti, la Relazione precisa che in circa tre quarti dei casi le donne sono consiglieri indipendenti (generalmente, si tratta di amministratori privi di poteri esecutivi) e nel 27,6 per cento dei casi sono titolari di più di un incarico di amministrazione (interlocker). Inoltre, nel 2024 il dato riferito alle donne presidente di società quotate si è attestato al 20,6 per cento, in calo rispetto agli ultimi due anni (29,4 per cento nel 2022; 21,2 per cento nel 2023), pur mantenendosi superiore alla media UE. Con riferimento alla carica di amministratore delegato, la quota femminile rimane stabile, registrando il 2,9 per cento nell'ultima rilevazione, a fronte di una media europea dell'8,5 per cento; le dirigenti sono il 17 per cento (in aumento rispetto al 15,1 per cento dell'anno precedente e al 9,9 per cento del 2017), percentuale inferiore al 23,3 per cento registrato a livello europeo. 

La Relazione afferma quindi come l'obiettivo verso il pieno raggiungimento delle pari opportunità di leadership a ogni livello decisionale nella vita politica, economica e pubblica, sancito dal target 5.5 dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, appaia ancora lontano.

  

L'equilibrio di genere nel rapporto di corporate governance 2024 della CONSOB

Un quadro della presenza femminile negli organi societari è rinvenibile, con riguardo alle società quotate italiane, nel Rapporto di corporate governance 2024 della CONSOB, secondo il quale alla fine del 2024, per effetto dell'applicazione delle norme che riservano una quota dei due quinti dell'organo sociale al genere meno rappresentato, la presenza femminile conferma i valori massimi già raggiunti negli anni precedenti, pari al 43,2 per cento degli incarichi di amministratore e al 41,3 per cento di quelli di componente dell'organo di controllo.

È in crescita rispetto agli anni precedenti la percentuale di società in cui il genere femminile è ugualmente o più rappresentato rispetto a quello maschile nell'organo di amministrazione (19 per cento dei consigli di amministrazione, rispetto al 15 per cento del 2023). Confermando le rilevazioni relative all'anno precedente, i dati mostrano in media una presenza femminile pari a 4,1 donne in ciascun board, con valori più elevati tra le società a medio-alta capitalizzazione e nel settore finanziario.

Il Rapporto rileva poi che, con una lieve flessione rispetto all'anno precedente, nel 2024 le donne ricoprono il ruolo di amministratore delegato in 18 società (20 nel 2023), in prevalenza di piccole dimensioni (rappresentative del 4,2 per cento della capitalizzazione di mercato). In 28 società (31 nel 2023) è affidata a una donna la presidenza del board (rappresentative del 12 per cento della capitalizzazione complessiva). In tre casi su quattro (74,2 per cento) le donne sono qualificate come consiglieri indipendenti e nell'11 per cento dei casi sono state nominate dai soci di minoranza in applicazione del voto di lista (90 amministratrici, nominate in 69 società a elevata capitalizzazione, rappresentative dell'80 per cento del valore complessivo di mercato).

Infine, si segnala che la titolarità di incarichi di amministratore in più di un emittente quotato (interlocking) riguarda nel 2024 il 27,6 per cento (28,9 nel 2023), rispetto al 19,8 per cento dell'intera popolazione degli amministratori. Tuttavia, la CONSOB rileva che l'interlocking femminile mostra una graduale e continua riduzione dopo il picco del 34,9 per cento raggiunto nel 2019.

L'Autorità evidenzia, infine, come l'aumento nel tempo della presenza femminile negli organi sociali, dovuto all'applicazione della normativa in materia di quote di genere, è accompagnato anche dall'evoluzione delle caratteristiche di amministratori e sindaci delle società quotate italiane. In particolare, nell'ambito degli organi di amministrazione, dal 2011 al 2023 si osserva un considerevole aumento del peso degli amministratori laureati e l'Autorità sottolinea come i dati mostrino un incremento più marcato per le donne che per gli uomini. Nello stesso periodo si coglie altresì una maggiore diversificazione del background professionale degli amministratori, anche in questo caso tale andamento risultando più evidente per i consiglieri donna.

ultimo aggiornamento: 9 giugno 2026

A livello europeo, la principale novità è rappresentata dalle prescrizioni della direttiva (UE) 2022/2381, c.d. "Women on boards", che mira a raggiungere una rappresentanza più equilibrata di donne e uomini fra gli amministratori delle società quotate, stabilendo misure dirette ad accelerare i progressi verso la parità di genere.

In questa prospettiva, la direttiva dispone che gli Stati membri provvedano affinché le società quotate siano soggette al conseguimento di uno dei seguenti obiettivi entro il 30 giugno 2026:

a) gli appartenenti al sesso sottorappresentato devono occupare almeno il 40 per cento dei posti di amministratore senza incarichi esecutivi (ovvero che non si occupano della gestione quotidiana della società, ma che svolgono una funzione di sorveglianza);

b) gli appartenenti al sesso sottorappresentato devono occupare almeno il 33 per cento del totale dei posti di amministratore, con e senza incarichi esecutivi.

Le società esentate dall'obbligo (piccole, medie e micro imprese) devono invece fissare obiettivi individuali di miglioramento dell'equilibrio di genere tra gli amministratori aventi incarichi esecutivi.

Ai sensi dell'articolo 6 della direttiva, gli Stati membri che non conseguano gli obiettivi di cui al citato articolo 5, paragrafo 1, lettera a) o b), dovranno adeguare la procedura di selezione dei candidati alla nomina o all'elezione per le posizioni di amministratore. Tali candidati dovranno essere selezionati sulla base di una valutazione comparativa delle qualifiche. A tal fine si dovranno applicare criteri chiari, formulati in modo neutro e univoci in modo non discriminatorio durante l'intera procedura di selezione. Tali criteri dovranno essere stabiliti prima del processo di selezione. Per quanto riguarda la selezione dei candidati alla nomina o all'elezione per le posizioni di amministratore, gli Stati membri devono provvedere affinché, nella scelta tra candidati ugualmente qualificati in termini di idoneità, competenza e rendimento professionale, sia data priorità al candidato del sesso sottorappresentato, a meno che, in casi eccezionali, motivi di maggiore rilevanza giuridica, quali il perseguimento di altre politiche in materia di diversità, invocati nell'ambito di una valutazione obiettiva basata su criteri non discriminatori, non facciano propendere per il candidato dell'altro sesso.

Gli Stati membri sono inoltre chiamati ad adottare le misure necessarie, conformemente ai loro sistemi giuridici nazionali, affinché, qualora un candidato non selezionato del sesso sottorappresentato adduca elementi, dinanzi a un organo giurisdizionale o a un'altra autorità competente, che permettano di presumere la parità delle proprie qualifiche rispetto a quelle del candidato dell'altro sesso selezionato per la nomina o l'elezione a una posizione di amministratore, incomba alla società quotata dimostrare che non è stato violato l'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva.

Ai sensi dell'articolo 7 una volta all'anno le società devono fornire informazioni alle autorità competenti sulla rappresentanza di genere nei loro consigli e in merito alle misure prese per conseguire l'obiettivo del 33 per cento o del 40 per cento e tali informazioni dovranno essere pubblicate nel sito web della società. Gli Stati membri dovranno invece pubblicare e aggiornare periodicamente un elenco delle società che hanno raggiunto gli obiettivi stabiliti dalla direttiva.

L'articolo 8 della direttiva impone agli Stati membri di stabilire le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione, da parte delle società quotate, delle disposizioni nazionali adottate conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, e agli articoli 6 e 7, a seconda dei casi, e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. In particolare, gli Stati membri assicurano che siano disposte procedure amministrative o giudiziarie che permettano di imporre il rispetto degli obblighi derivanti dalla direttiva. Tali sanzioni possono comprendere ammende o la possibilità da parte di un organo giurisdizionale di annullare la decisione riguardante la selezione degli amministratori effettuata in violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma dell'articolo 6 o di dichiararla nulla.

Gli Stati membri – che possono introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli di quelle previste dalla direttiva per garantire una rappresentanza più equilibrata di donne e uomini nelle società quotate registrate sul loro territorio nazionale (articolo 9) – devono designare uno o più organismi per la promozione dell'equilibrio di genere nei consigli (articolo 10).

Il termine di recepimento della direttiva era fissato al 28 dicembre 2024 (articolo 11).

La direttiva è stata inserita nell'allegato A della legge 21 febbraio 2024, n. 15 (legge di delegazione europea 2022-2023, ove sono indicate le direttive da recepire senza la necessità di introdurre ulteriori criteri e principi direttivi rispetto a quelli già previsti dagli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Come risulta dal sito EUR-Lex, che reca le informazioni in merito alla trasposizione nazionale delle direttive, la delega non è stata esercitata in quanto l'Italia ha indicato gli articoli 119, 123-bis e 147-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) e l'articolo 1, comma 305, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio per il 2020), quali atti normativi già vigenti idonei al conseguimento degli obiettivi indicati dalla direttiva.

Ciò in conformità a quanto previsto dall'articolo 12 della direttiva che dispone che uno Stato membro che si è avvicinato al raggiungimento degli obiettivi o ha messo in atto una legislazione ugualmente efficace prima dell'applicazione della direttiva (il 27 dicembre 2022) può sospendere i requisiti della direttiva relativi al processo di nomina o selezione e non applicare le soglie fissate nella direttiva medesima.

ultimo aggiornamento: 9 giugno 2026
 
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