tema 23 gennaio 2025
Studi - Bilancio Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno - ZES Unica

A partire dal 1° gennaio 2024 è stata istituita la Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno – ZES Unica, che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, sostituendo le precedenti ZES istituite nei territori del Mezzogiorno sin dal 2017. Per un approfondimento sulle ZES previgenti, si rimanda all'apposito Tema del Dipartimento Trasporti.

All'interno della ZES l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali, da parte sia delle aziende già operative nei relativi territori sia di quelle che vi si insedieranno, può beneficiare di speciali condizioni, in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo dell'impresa (art. 9, comma 1, del decreto-legge n. 124 del 2023).

Per l'anno 2024 è previsto un credito di imposta per investimenti nella ZES Unica, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella ZES Unica nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa indicato. Per l'anno 2024 è inoltre previsto un credito d'imposta per investimenti nella ZES Unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura.

Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è stata istituita la Cabina di regia ZES, con compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio, e una Struttura di missione che svolge funzioni connesse alle attività indicate nel Piano strategico della ZES unica, approvato con D.P.C.M. 31 ottobre 2024.

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Il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 ha istituito la ZES Unica con lo scopo di fornire un approccio integrato e coerente per sostenere lo sviluppo economico e la crescita nelle regioni interessate attraverso la semplificazione amministrativa (autorizzazione unica) e l'agevolazione degli investimenti (credito d'imposta).

L'organizzazione della ZES Unica è demandata a una Cabina di regia ZES, con compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio e alla Struttura di missione per la ZES presso la Presidenza del Consiglio dei ministri che opera alle dirette dipendenze del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR (art. 10 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124). L'organizzazione della Struttura di missione è stata definita dal D.P.C.M. 20 novembre 2023 che ha anche disposto dal 1° gennaio 2024 il trasferimento alla Struttura di missione delle funzioni in precedenza svolte dai Commissari straordinari delle previgenti ZES. La Struttura di missione, in particolare, opera quale amministrazione procedente ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica e svolge compiti di coordinamento e attuazione delle attività previste nel Piano strategico della ZES Unica.

Il Piano strategico della ZES Unica, con durata triennale, definisce, anche in coerenza con il PNRR e con le programmazioni nazionali e regionali dei fondi strutturali europei nonché nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, la politica di sviluppo della ZES Unica, individuando, anche in modo differenziato per le regioni che ne fanno parte, i settori da promuovere e quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo della ZES Unica, compresi quelli destinati a favorire la riconversione industriale finalizzata alla transizione energetica, e le modalità di attuazione. Una specifica sezione del Piano è dedicata agli investimenti e agli interventi prioritari necessari a rimuovere, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, gli svantaggi dell'insularità, nelle regioni Sicilia e Sardegna (art. 11).

Il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 ha previsto l'adozione del Piano strategico della ZES Unica Mezzogiorno con D.P.C.M. entro il termine del 31 luglio 2024.

Il Piano strategico è stato approvato dalla Cabina di Regia il 26 luglio 2024. Nel documento sono state identificate nove filiere da rafforzare (Agroindustria, Turismo, Elettronica&ICT, Automotive, Made in Italy, Chimica e farmaceutica, Navale e cantieristica, Aerospazio e Ferroviario) e tre tecnologie da promuovere (le tecnologie digitali, quelle biotecnologie e le tecnologie sostenibili – cd. "Cleantech").

Il Collegio del controllo concomitante della Corte dei conti con Delibera n. 36/2024/CCC del 22 ottobre 2024 aveva raccomandato di procedere quanto prima alla conclusione dell'iter per l'approvazione definitiva del Piano strategico Zes unica, quale momento ineludibile di rilancio dell'economia nel Sud Italia, anche in vista del Piano di investimenti legati agli Accordi per la coesione.

Il Piano strategico della ZES Unica è stato approvato con D.P.C.M. 31 ottobre 2024, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.L. n. 124 del 2024 (G.U. n. 11 del 15 gennaio 2025) ed è pubblicato sul sito istituzionale della Struttura di missione ZES.

ultimo aggiornamento: 23 gennaio 2025

Presso la Struttura di missione è istituito, dal 1° gennaio 2024, lo Sportello unico digitale (S.U.D.) ZES a cui sono attribuite le funzioni di sportello unico per le attività produttive (SUAP) per i procedimenti di autorizzazione unica per l'avvio di attività economiche o l'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all'interno della ZES Unica (art. 13 del decreto-legge n. 124 del 2023). Si ricorda, inoltre, che in attuazione della Riforma del PNRR "Rafforzamento delle Zone Economiche Speciali" l'articolo 11 del decreto-legge 152 del 2021 aveva introdotto lo sportello unico digitale per la presentazione dei progetti di nuove attività nelle precedenti ZES.

I progetti inerenti all'insediamento di attività industriali, produttive ed economiche all'interno della ZES Unica sono soggetti ad autorizzazione unica purché relativi a settori individuati dal Piano strategico, di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. L'autorizzazione unica sostituisce tutti i titoli abilitativi e autorizzatori comunque denominati, necessari alla localizzazione, all'insediamento, alla realizzazione, alla messa in esercizio, alla trasformazione, alla ristrutturazione, alla riconversione, all'ampliamento o al trasferimento, nonché alla cessazione o alla riattivazione delle attività economiche, industriali, produttive e logistiche. Il procedimento di autorizzazione unica presuppone il rilascio di due o più titoli abilitativi, necessari per un progetto d'investimento. Lo sportello SUD ZES non è, quindi, competente in ordine a istanze aventi ad oggetto un solo titolo abilitativo e, quindi, un singolo procedimento.

ultimo aggiornamento: 15 ottobre 2024

Le imprese che acquisiscono beni strumentali destinati alle strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES Unica possono beneficiare del credito d'imposta disciplinato dall'articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023. Il credito è commisurato all'ammontare degli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia di importo inferiore a 200.000 euro.

Il credito di imposta è destinato agli investimenti relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie. Può consentire l'accesso al credito anche l'acquisto di terreni e di immobili strumentali a condizione che l'importo di tali acquisti non superi il 50 per cento del valore complessivo dell'investimento. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei seguenti settori: industria siderurgica e carbonifera, trasporti e infrastrutture correlate, produzione e distribuzione di energia, banda larga, settori creditizio, finanziario e assicurativo. Sono escluse anche quelle imprese sottoposte a procedimenti concorsuali.

Le imprese beneficiare devono mantenere la loro attività nelle aree d'impianto dove è stato realizzato l'investimento oggetto d'agevolazione per almeno cinque anni dopo il completamento dell'investimento.

Con decreto interministeriale del 17 maggio 2024 del Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le politiche di coesione ed il PNRR, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 117/2024 sono stati definiti i criteri e le modalità di fruizione del beneficio e quelli dei relativi controlli.

Secondo le indicazioni della Struttura di Missione della ZES Unica, gli importi del credito di imposta sono così determinati:

  • Nella misura del 40% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili nelle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;
  • Nella misura del 30% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili nelle regioni Basilicata, Molise e Sardegna;
  • Nella misura massima, rispettivamente del 50% e del 40%, come indicato nella vigente Carta degli aiuti a finalità regionale, per gli investimenti realizzati nei territori individuati ai fini del sostegno del Fondo per una transizione giusta nelle regioni Puglia e Sardegna;
  • Nella misura del 15% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili nelle zone assistite della regione Abruzzo indicate dalla vigente Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Inoltre, sempre la Struttura di Missione della ZES unica evidenzia che:

  • Per i progetti di investimento con costi ammissibili non superiori a 50 milioni di euro, i massimali sono aumentati di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese.
  • Per i grandi progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro, come definiti al punto 19 (18) degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, le intensità massime di aiuto per le grandi imprese si applicano anche alle piccole-medie imprese e sono calcolate secondo la metodologia dell'«importo di aiuto corretto» di cui all'art. 2, punto 20, del regolamento (UE) n. 651/2014.

Il credito d'imposta, riconosciuto originariamente nel limite di spesa complessivo di 1,8 miliardi di euro (art. 16, comma 6, del decreto-legge n. 124 del 2023), è stato poi aumentato di ulteriori 1,6 miliardi di euro per l'anno 2024 (art. 1 del decreto-legge n. 113 del 2024). Tuttavia, sempre ai sensi del medesimo decreto-legge che ha disposto l'ulteriore stanziamento, tutti gli operatori economici che abbiano presentato la comunicazione di richiesta del credito di imposta dal 12 giugno al 12 luglio 2024 ("comunicazione originaria") devono inviare all'Agenzia delle entrate dal 18 novembre al 2 dicembre 2024 una comunicazione integrativa. Tale comunicazione integrativa deve attestare l'avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione originaria già presentata, per i quali è richiesto il credito suddetto. Secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto-legge n. 155 del 2024, nella comunicazione integrativa possono essere indicati anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024 ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione originaria, ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla citata comunicazione.

La percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile è pari al 100 per cento. Tale percentuale è stata rideterminata secondo le regole stabilite dall'articolo 1 del decreto-legge n. 113 del 2024, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge n. 155 del 2024, e resa nota con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 12 dicembre 2024.

La legge di bilancio 2025 (legge n. 207 del 2024, art. 1, commi 485-491) prevede l'estensione al 2025 del credito d'imposta nella Zona Economica Speciale unica (ZES unica) con riferimento agli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025. Il limite di spesa per il riconoscimento di tale credito d'imposta è fissato a 2,2 miliardi per il 2025.

ultimo aggiornamento: 9 gennaio 2025

Il decreto-legge n. 63 del 2024 ha disciplinato il credito d'imposta per investimenti nella ZES Unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura (nuovo articolo 16-bis del decreto-legge n. 124 del 2023).

La previgente formulazione dell'articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023 includeva nel credito d'imposta per la ZES Unica anche i benefici fiscali rivolti al settore dell'agricoltura, delle foreste e della pesca, rinviando in termini generali alla normativa europea in materia di aiuti di Stato. Tuttavia, al fine di adempiere compiutamente agli obblighi derivanti dalla citata normativa europea, nonché per consentire l'attuazione della misura da parte del MASAF, il legislatore ha ritenuto necessario adottare una norma ad hoc disciplinando in modo dettagliato l'agevolazione fiscale già prevista dall'articolo 16 in relazione alle specificità proprie della normativa europea sugli aiuti di stato applicabile ai settori dell'agricoltura, delle foreste e della pesca.

In tal senso, sono agevolabili gli investimenti effettuati fino al 15 novembre 2024 finalizzati all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, che rispettino le condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico. Rispetto al credito d'imposta disciplinato dall'articolo 16 si segnala che l'importo minimo del progetto di investimento agevolabile è di 50.000 euro (in luogo di 200.000 euro): in tal modo si è tenuto conto della diversa entità degli investimenti praticabili nei settori agricolo, forestale e della pesca.

Si evidenzia, inoltre, che tale credito d'imposta per l'anno 2024 è erogato nel limite massimo di spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2024 (comma 1 del nuovo articolo 16-bis del decreto-legge n. 124 del 2023), tratti da equivalente riduzione dal credito d'imposta per la ZES Unica, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge n. 63 del 2023.

Con il D.M. 18 settembre 2024 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione del suddetto credito d'imposta. Le domande con le spese ammissibili dovranno essere inviate all'Agenzia delle entrate dal 20 novembre 2024 al 17 gennaio 2025.

ultimo aggiornamento: 15 novembre 2024

L'articolo 24 del decreto-legge n. 60 del 2024 ha previsto l'esonero, per un periodo massimo di 24 mesi, del 100 per cento dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato nel limite massimo di 650 euro su base mensile (con esclusione dei premi e contributi INAIL), per ciascun dipendente assunto quale lavoratore subordinato non dirigente, a tempo indeterminato, dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali. L'esonero è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno. Inoltre il dipendente deve aver compiuto 35 anni di età, deve essere disoccupato da almeno 24 mesi e deve essere assunto presso una sede o un'unità produttiva ubicata nella ZES.

Il riconoscimento del beneficio è subordinato al rispetto di un limite di spesa pari a 11,2 milioni di euro per l'anno 2024, 170,9 milioni per l'anno 2025, 294,1 milioni per l'anno 2026 e 115,2 milioni per l'anno 2027.

ultimo aggiornamento: 15 novembre 2024

La legge di stabilità 2016 (commi 98-108 della legge n. 208 del 2015) ha introdotto dal 1° gennaio 2016 un credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo). Tale agevolazione è stata prorogata, da ultimo, fino al 31 dicembre 2023.

L'articolo 5 del decreto-legge n. 91 del 2017 ha elevato tale credito di imposta per le imprese operanti nelle Zone economiche speciali - ZES (come individuate dall'articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 91), fissando in 50 milioni di euro l'ammontare massimo di ciascun progetto di investimento al quale è commisurato il credito d'imposta, che veniva peraltro prorogato al 31 dicembre 2020 (limitatamente alle ZES). La misura è stata ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2022 dall'articolo 1, comma 316, della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) e quindi al 31 dicembre 2023 dall'articolo 1, comma 267, della legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022). L'ammontare massimo di ciascun progetto di investimento al quale è commisurato il credito d'imposta è stato successivamente elevato da 50 a 100 milioni dall'articolo 57 del decreto-legge n. 77 del 2021 ed esteso all'acquisto di immobili strumentali agli investimenti.

Infine, l'articolo 37 del decreto-legge n. 36 del 2022 ha esteso tale credito d'imposta nelle ZES anche all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.

ultimo aggiornamento: 15 ottobre 2024

Le Zone Economiche Speciali (ZES) sono state introdotte dall'articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2017 che ha disciplinato la procedura per l'istituzione, in alcune aree del Paese, in particolare nelle regioni definite dalla normativa europea come "meno sviluppate" o "in transizione", di zone economiche caratterizzate dall'attribuzione di benefici in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentissero lo sviluppo delle imprese già operanti e l'insediamento di nuove imprese. Ai sensi della definizione di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, tali ZES avrebbero dovuto sorgere in aree geograficamente delimitate e chiaramente identificate, che comprendessero almeno un'area portuale facente parte della rete globale delle Reti di trasporto transeuropee, definite dal Regolamento (UE) n. 1315/2023 (TEN-T).

Tali ZES sarebbero state gestite ciascuna da un proprio Comitato di indirizzo presieduto da un Commissario straordinario del Governo e composto dal Presidente dell'Autorità di sistema portuale, da un rappresentante della regione, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché da un rappresentante dei consorzi di sviluppo industriale.

Il Regolamento istitutivo delle ZES, emanato con D.P.C.M. 25 gennaio 2018, n. 12, dispone che la ZES sia di norma composta da territori quali porti, aree retroportuali, anche di carattere produttivo e aeroportuale, piattaforme logistiche e Interporti e non possa comprendere zone residenziali. In base alla disciplina recata dal decreto-legge 91 del 2017 e dal D.P.C.M. 25 gennaio 2018, n. 12, è stato possibile istituire ZES interregionali, realizzate nel caso della ZES Adriatica (Puglia-Molise, D.P.C.M. 3 settembre 2019) e della ZES Ionica (Puglia-Basilicata, D.P.C.M. 6 giugno 2019).

Le ZES che sono state istituite in base alla normativa primaria e secondaria appena richiamata sono le seguenti: ZES Calabria (porto di Gioia Tauro); ZES Campania (porti di Napoli e Salerno); ZES Ionica Interregionale Puglia-Basilicata (porto di Taranto); ZES Adriatica Interregionale Puglia-Molise (porti di Bari e Brindisi); ZES Sicilia Orientale (porto di Catania); ZES Sicilia Occidentale (porto di Palermo); ZES Abruzzo (porto di Ancona); ZES Sardegna (porti di Olbia e Cagliari).

Le imprese operanti nelle suddette ZES fino al 31 dicembre 2023 hanno beneficiato di speciali condizioni, consistenti sia in procedure semplificate e regimi procedimentali speciali, sia in misure di agevolazione fiscale (c.d. credito d'imposta ZES).

Il beneficio principale, previsto dall'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, consiste in una riduzione dell'IRES pari al 50%, a decorrere dal periodo d'imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività, e vigente per i sei anni successivi, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni (comma 174): (i) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES per almeno dieci anni; (ii) le imprese beneficiarie devono conservare i posti di lavoro creati nell'ambito dell'attività avviata nella ZES per almeno dieci anni; (iii) le imprese non devono essere in liquidazione o scioglimento; (iv) le agevolazioni devono rispettare i requisiti "de minimis" in materia di aiuti di Stato. Inoltre, le imprese che avessero avviato un programma di attività economiche imprenditoriali o avessero effettuato investimenti incrementali all'interno delle ZES avrebbero potuto usufruire di riduzione dei termini dei procedimenti e di semplificazione degli adempimenti, nonché di agevolazioni fiscali, principalmente il credito d'imposta beni strumentali per il Mezzogiorno, con una maggiorazione dell'importo massimo di investimento agevolabile (articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91).

Per ulteriori approfondimenti sulle ZES previgenti l'istituzione della ZES Unica del Mezzogiorno, si rimanda all'apposito Tema

Si ricorda, infine, che il PNRR prevede uno specifico investimento per interventi infrastrutturali al fine di favorire la competitività e lo sviluppo economico delle ZES, nell'ambito della missione destinata alla inclusione e alla coesione (Missione 5, Componente 3, Investimento 1.4). Originariamente erano destinati 630 milioni di euro, ridotti a 563,5 milioni di euro a seguito della rimodulazione approvata con decisione del Consiglio UE dell'8 dicembre 2023. Gli interventi previsti rientrano nei seguenti ambiti:

  • Collegamento "ultimo miglio": stabilire connessioni efficaci tra le aree industriali e la rete ferroviaria TEN-T;
  • digitalizzazione della logistica e opere di efficientamento energetico e ambientale;
  • potenziamento della resilienza e della sicurezza dell'infrastruttura connessa all'accesso ai porti.

I soggetti attuatori sono: RFI (69,7 milioni); Anas (6 milioni); Autorità di Sistema Portuale (186,7 milioni); Struttura di missione ZES Unica (301,1 milioni).

Dalla Quinta Relazione del Governo sullo stato di attuazione del PNRR si evince che l'obiettivo fissato al 30 giugno 2024 (M5C3-12 "Inizio degli interventi infrastrutturali nelle Zone Economiche Speciali" relativo all'investimento M5C3 I.1.4 "Investimenti infrastrutturali per la Zona Economica Speciale") è stato raggiunto attraverso l'avvio dei lavori per n. 46 interventi infrastrutturali nelle ZES, così suddivisi:

  • 22 interventi di c.d. "ultimo miglio";
  • 19 interventi attinenti alla digitalizzazione della logistica, urbanizzazione ed efficientamento energetico;
  • 5 interventi di rafforzamento della resilienza dei porti.

Il successivo obiettivo previsto dal PNRR nell'ambito dello stesso investimento prevede, entro il 30 giugno 2026, il completamento di almeno 22 collegamenti dell'ultimo miglio con porti o aree industriali delle ZES; di almeno 15 interventi di digitalizzazione della logistica, o urbanizzazioni o lavori di efficientamento energetico nelle stesse aree; di almeno 4 interventi di rafforzamento della resilienza dei porti.

ultimo aggiornamento: 15 ottobre 2024
 
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