tema 28 marzo 2025
Studi - Bilancio La programmazione e la revisione della spesa pubblica (spending review)

Secondo i dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel 2025 la spesa pubblica italiana sarà pari a circa 915,8 miliardi di euro a prezzi correnti (spese finali in competenza, quadri generali riassuntivi della legge 30 dicembre 2024, n. 207, cd. legge di bilancio per il 2025). Tale spesa pubblica è riferita al totale delle spese finali (in conto corrente e in conto capitale) delle pubbliche amministrazioni individuate annualmente dall'ISTAT in un elenco comprendente le amministrazioni centrali, quelle locali, gli enti economici e quelli di previdenza.

In considerazione dell'ampia portata delle risorse destinate alla spesa pubblica, la sua programmazione è caratterizzata da una revisione della spesa condotta in modo continuativo per definire il contributo dello Stato alla manovra di finanza pubblica (art. 22-bis della legge n. 196 del 2009 – cosiddetta "spending review") e da una pluralità di altri interventi per il contenimento delle spese relative a specifici settori. Si rammenta come la Riforma 1.13 della Missione 1 del PNRR preveda ulteriori misure di rafforzamento della revisione della spesa.

La revisione della spesa per l'anno 2025, disposta dalla legge di bilancio, si compone di due elementi: nella Sezione I sono disposte le riduzioni delle spese dei Ministeri per -2,7 miliardi (di cui 2,0 miliardi di minori spese di conto capitale e 0,7 miliardi di minori spese in conto corrente); nella Sezione II sono riportati rifinanziamenti, definanziamenti e rimodulazioni di leggi di spesa per un effetto complessivo pari a minori spese per -4,1 miliardi (derivanti da definanziamenti di alcune leggi di spesa per -9,9 miliardi, rifinanziamenti di altre leggi per +6,1 miliardi, e rimodulazioni per -0,4 miliardi). Inoltre, l'articolo 1, commi 856, 857 e 858 estende alcune misure di controllo sulla spesa pubblica assegnando specifiche funzioni di monitoraggio della spesa e verifica delle risultanze per enti, società, organismi e fondazioni che ricevano contributi pubblici significativi, la cui soglia è stabilita tramite D.P.C.M.; a marzo 2025, tale decreto non risulta ancora pubblicato. 

Per gli enti territoriali, la medesima legge di bilancio 2025 stabilisce un ulteriore contributo alla finanza pubblica rispetto a quelli già vigenti. Tale contributo non richiede un versamento allo Stato, ma un accantonamento di risorse correnti, da utilizzare a partire dall'anno successivo per finanziare investimenti o ripianare l'eventuale disavanzo esistente. Gli accantonamenti richiesti sono pari a 0,6 miliardi per il 2025, a 1,6 miliardi per ciascun anno 2026, 2027 e 2028, e a 2,5 miliardi per il 2029.  La legge di bilancio per il 2025 dispone contemporaneamente il definanziamento di molteplici fondi dedicati agli investimenti (art. 1, commi 796-804).

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La spending review designa un processo di analisi e valutazione della spesa pubblica volto a migliorarne l'efficacia (il raggiungimento dei risultati) e l'efficienza (il rapporto tra risorse e risultati), anche al fine di garantire la riqualificazione delle spese mediante misure legislative, amministrative e gestionali. L'importanza di "prestare particolare attenzione alla qualità delle misure di bilancio" è stata peraltro oggetto di una delle Raccomandazioni specifiche per Paese formulate dalla Commissione Europea all'Italia durante il Semestre europeo (1.3 del 2021).

L'iter di revisione della spesa, introdotto con differenti procedure già dal 1981, è attualmente disciplinato dall'art. 22-bis della legge di contabilità e finanza pubblica (legge 31 dicembre 2009, n. 196). La disposizione reca una disciplina organica che colloca la revisione della spesa delle Amministrazioni centrali nell'ambito del ciclo di bilancio.

Ai sensi dell'articolo 22-bis, la revisione della spesa si articola in un ciclo continuativo di durata triennale organizzato sulla base di obiettivi annuali di spesa per i singoli ministeri, in coerenza con gli obiettivi generali del programma nazionale di riforma (PNR) riportato nella terza sezione del Documento di economia e finanza (DEF) annuale. Tale ciclo può essere descritto come segue:

 

Primo anno (programmazione finanziaria):

  • Entro il 10 aprile: il DEF stabilisce l'importo complessivo dei risparmi richiesto ai Ministeri, per ogni anno del triennio di programmazione economica, come contributo alla manovra di finanza pubblica;
  • Entro il 31 maggio: il D.P.C.M. definisce il riparto di tale contributo tra i singoli Ministeri, stabilendo i limiti di spesa riferiti al successivo triennio e dunque i risparmi da conseguire. Il D.P.C.M. è adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. In relazione a tali obiettivi, i Ministri indicano la programmazione finanziaria e gli interventi che potranno confluire nel successivo disegno di legge di bilancio. Si ricorda che, come da ultimo disposto dal D.P.C.M. 7 agosto 2023, le proposte di riduzione da parte dei singoli Ministeri relative ai settori di spesa di competenza possano essere formulate con riferimento a voci di spesa di natura corrente e a voci di spesa di natura capitale ad esclusione di quelle relative ai progetti a valere sul PNRR, sul PNC, per la ricostruzione a seguito di calamità naturali e per la transizione 4.0 e devono intervenire prioritariamente sugli investimenti caratterizzati da un minor impatto sulla crescita dell'economia nazionale. Inoltre, le proposte inerenti alla spesa di natura capitale non possono superare la percentuale massima del 30 per cento dell'obiettivo di risparmio assegnato.
  • Entro il 31 dicembre: la legge di bilancio dispone interventi in termini di limiti di spesa (comprendendo in essi anche eventuali risorse aggiuntive rispetto a quelle previste a legislazione vigente) e di risparmi per ciascun Ministero.

 

Secondo anno (attuazione):

  • Entro il 1° marzo dell'anno successivo all'adozione del D.P.C.M. di assegnazione degli obiettivi di spesa: il Ministro dell'economia e ciascun Ministro con portafoglio stabiliscono, con appositi accordi (definiti con decreti interministeriali), le modalità e i termini per il monitoraggio del conseguimento degli obiettivi di spesa in linea con la legge di bilancio per l'anno in corso. Negli accordi sono quindi indicati gli interventi da realizzare e il cronoprogramma. I medesimi accordi possono essere aggiornati, anche in considerazione delle modifiche apportate sugli obiettivi generali da successivi interventi legislativi;
  • Entro il 15 luglio: ciascun Ministro trasmette una scheda sullo stato di attuazione degli accordi e, in seguito, il Ministro dell'economia informa il Consiglio dei ministri sull'andamento complessivo.

 

Terzo anno (monitoraggio della spesa):

  • Entro il 1° marzo: ciascun Ministro invia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia una relazione – che verrà allegata al DEF – sul grado di raggiungimento dei risultati in riferimento agli accordi in essere nell'esercizio precedente.

 

Di seguito si riporta uno schema del funzionamento del ciclo di revisione della spesa, suddiviso nelle citate fasi:

Figura 1. Il ciclo di revisione della spesa ai sensi dell'art. 22-bis della legge di contabilità e finanza pubblica

ultimo aggiornamento: 4 febbraio 2025

Il procedimento di programmazione e revisione della spesa ha trovato una prima attuazione a partire dal 2017, in riferimento al triennio 2018-2020, tramite il DEF 2017 (pag. 50), il D.P.C.M. 28 giugno 2017 e la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018).

Tuttavia, un analogo ciclo di programmazione e revisione della spesa non è stato intrapreso negli anni successivi. Difatti, i DEF degli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 non hanno riportato nuovi obiettivi di risparmio.

Conseguentemente, fino al 2021 è stato completato un unico ciclo di revisione della spesa in attuazione dell'articolo 22-bis (nel periodo 2018-2020). Le risultanze di tale ciclo, come esposte nell'Allegato al DEF 2019, sono le seguenti:

Tabella 2. Risparmi ai sensi del D.P.C.M. 28 giugno 2017 attuati con legge di bilancio 2018-2020, per amministrazione

Dati espressi in termini di contributi all'indebitamento netto, milioni di euro.

Fonte: Allegato al DEF 2019 "Relazione sul monitoraggio degli obiettivi di spesa dei Ministeri del ciclo 2018-2020", pag. 5.

A partire dal 2021, con l'avvio del PNRR è stato previsto il recupero della citata procedura di revisione annuale della spesa. In attuazione di tale disciplina, il D.P.C.M. 4 novembre 2022 ha ripartito per ciascun Ministero l'obiettivo di riduzione di spesa indicato nel DEF 2022; successivamente, la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) ha conseguito gli obiettivi prefissati, prevalentemente mediante definanziamenti disposti in Sezione II. Contribuiscono altresì al raggiungimento dei medesimi risultati anche gli interventi normativi della Sezione I della citata legge di bilancio (commi da 878 a 890).

Le risultanze di tale ciclo intrapreso nel 2022, come esposte nell'Allegato al DEF 2024, sono le seguenti:

Tabella 3. Riduzioni di spesa da legge di bilancio 2023-2025 per Amministrazione.

Dati espressi in termini di contributi all'indebitamento netto, milioni di euro.

Fonte: Allegato al DEF 2024 "Relazioni dei Ministeri sul grado di raggiungimento degli obiettivi di spesa 2023-2025", pag. 3. NOTA: "STP" indica il numero dello stato di previsione, uno per Ministero, allegato alla legge di bilancio per il 2023.

Il nuovo ciclo di revisione della spesa 2024-2026 è stato intrapreso l'anno successivo. Il DEF 2023 ha infatti indicato gli obiettivi di riduzione delle spese (Capitolo 1, sezione 4, p. 11); successivamente, il D.P.C.M. 7 agosto 2023 ha definito la quota di risparmi di ciascun Ministero, confermati dalla NADEF del settembre 2023 (pag. 14).

Successivamente, la legge di bilancio per il 2024 (legge 30 dicembre 2023, n. 213) all'art. 1, commi 523-526 ha disposto una ulteriore riduzione di spesa per le Amministrazioni centrali dello Stato, più consistente rispetto al DEF. Le vigenti disposizioni di revisione della spesa ammontano, in termini di minore saldo netto da finanziare, a 821,7 milioni di euro per il 2024, a 877,2 milioni per il 2025 e a 898,1 milioni a decorrere dal 2026. Le riduzioni sono dettagliate per Ministero, Missione e Programma, nell'Allegato VI annesso a detta legge, e sono riportate nella tabella di seguito.

Tabella 4. Ripartizione dei risparmi di spesa tra Ministeri da legge di bilancio 2024.

Dati espressi in termini di minore saldo netto da finanziare, milioni di euro.

I dati sono derivanti da operazioni di arrontondamento al centinaio di migliaio di euro.

 

Inoltre, su proposta dei Ministri competenti, le riduzioni di spesa disposte nell'Allegato VI di cui sopra possono essere rimodulate, in termini di competenza e cassa, nell'ambito di ciascuno stato di previsione della spesa. È inoltre possibile riprogrammare, in termini di competenza e cassa nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, le spese in conto capitale operate con la Sezione II della legge di bilancio (ai sensi dell'art. 23, comma 3, della legge di contabilità n. 196 del 2009) relative al riparto dei Fondi per gli investimenti delle amministrazioni centrali (comma 524). Entrambe tali modifiche sono attuate tramite decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, che sono successivamente comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti (comma 525).

ultimo aggiornamento: 4 febbraio 2025

Le effettive riduzioni di spesa imputabili alla spending review contenute nella legge 30 dicembre 2024, n. 207 (cd. legge di bilancio 2025) sono stabilite all'articolo 1, comma 871, che dispone come ai fini del conseguimento dell'obiettivo intermedio M1C1-122 della riforma 1.13 del PNRR, siano stabiliti risparmi di spesa pari complessivamente a 300 milioni per il 2025, 500 milioni per il 2026 e 700 milioni a decorrere dal 2027, calcolati in termini di minore indebitamento netto.

La norma rileva che tali obiettivi non costituiscono ulteriori risparmi, ma sono una mera quota parte di due elementi: il complesso delle riduzioni di stanziamenti disposte per i Ministeri come contributo alla manovra di finanza pubblica e pari a 2.670 milioni di euro per il 2025, e dettagliate all'articolo 1, comma 870, e nell'Allegato IV; e secondariamente, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 822 a 845 (riduzione delle spese per il personale pubblico, di enti pubblici ed equiparati, tra cui riduzioni del turnover).

Tali riduzioni di spesa sono così ripartite tra Ministeri:

Tabella 5. Ripartizione dei risparmi di spesa da spending review tra Ministeri da legge di bilancio 2025 ai sensi dell'obiettivo intermedio M1C1-122 della riforma 1.13 del PNRR

Fonte: Allegato V alla legge 30 dicembre 2024, n. 207, disposto dall'articolo 1, comma 870.

Dati espressi in termini di minore saldo netto da finanziare, milioni di euro.

Per gli enti territoriali, la legge di bilancio stabilisce un ulteriore contributo alla finanza pubblica rispetto a quelli già vigenti. Tale contributo non richiede un versamento allo Stato, ma un accantonamento di risorse correnti, da utilizzare a partire dall'anno successivo per finanziare investimenti o ripianare il disavanzo qualora esistente. Gli accantonamenti richiesti sono pari a 570 milioni per il 2025, a 1.570 milioni per ciascun anno 2026, 2027 e 2028, e a 2.500 milioni per il 2029. La legge dispone contemporaneamente il definanziamento di molteplici fondi dedicati agli investimenti (art. 1, commi 796-804).

Tabella 6. Contributo alla finanza pubblica aggiuntivo rispetto alla legislazione vigente (milioni)

Fonte: art. 1, co. 784-811, legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Infine, si evidenzia come l'articolo 1, commi 856, 857 ed 858 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio per il 2025) istituisca alcune misure di potenziamento dei controlli di finanza pubblica. In particolare, il comma 856 dispone che i rappresentanti dei Ministeri competenti all'interno dei collegi dei revisori dei conti delle amministrazioni pubbliche, come elencate annualmente dall'ISTAT (si veda l'elenco più recente, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 30 settembre 2024, n. 229), monitorino l'andamento della spesa di tali Amministrazioni e ne forniscano rendicontazione alla Ragioneria generale dello Stato. Il comma 857 dispone che, per le società, enti, organismi e fondazioni che ricevano un contributo di risorse pubbliche "di entità significativa", gli organi di controllo appositamente costituiti verifichino se tali contributi siano stati utilizzati in ossequio alle finalità per cui sono stati assegnati: la soglia di significatività (cioè l'ammontare in euro di tali contributi al di sopra del quale sono istituiti i controlli) è stabilita da un D.P.C.M., che alla data di marzo 2025 non risulta ancora pubblicato. Infine, l'articolo 1, comma 858, impoone misure di contenimento della spesa pubblica per coloro che abbiano ricevuto un contributo pubblico "di entità significativa": tali società, enti, organismi e fondazioni che abbiano ricevuto un contributo pubblico, a partire dal 1° gennaio 2025, non possano effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per i medesimi acquisti negli esercizi 2021, 2022 e 2023. 

ultimo aggiornamento: 4 febbraio 2025

In aggiunta al ripristino della procedura di revisione della spesa, il PNRR, nell'ambito della Missione 1, Componente 1 (digitalizzazione, innovazione e sicurezza della pubblica amministrazione), contempla una serie di riforme dirette ad assicurare la sostenibilità delle finanze pubbliche (Asse 5). Tra queste si prevede una riforma del quadro di revisione della spesa (Riforma 1.13) per il rafforzamento amministrativo delle strutture esistenti all'interno del Ministero dell'Economia e delle Finanze dedicate alla revisione e di istituirne ulteriori. Inoltre, si prevede di rafforzare il processo di valutazione ex-post dei risultati, di ottimizzare la redazione del bilancio di genere e del bilancio sostenibile (green budgeting).

 

Lo strumento preliminare a tale revisione è l'incremento delle capacità di analisi e valutazione della spesa pubblica, principalmente della Ragioneria Generale dello Stato.

Pertanto, il primo dei sette traguardi PNRR (M1C1-100) è stato attuato tramite il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, articolo 9, commi 8 e 9, che ha istituito nel 2021, presso la Ragioneria generale dello Stato, il Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione della spesa. A tale Comitato sono attribuite funzioni di indirizzo e programmazione delle attività di analisi e valutazione della spesa e di supporto alla definizione degli obiettivi di spesa per ciascun Ministero. Al Comitato partecipano il Ragioniere Generale dello Stato, che lo presiede; i dirigenti generali delegati e quelli di volta in volta competenti in relazione alla materia trattata; un componente della segreteria tecnica del Ministro dell'economia e delle finanze; un rappresentante della Banca d'Italia; un rappresentante dell'Istat; un rappresentante della Corte dei conti. Le attività sono supportate da un'apposita Unità di Missione per l'Analisi e Valutazione della Spesa. Il Comitato ha prodotto, nel novembre 2023, un documento recante "Criteri e metodologie per la definizione dei processi e delle attività di analisi e valutazione della spesa". Esso riporta il quadro normativo e istituzionale, nonché la procedura, il contenuto, e i metodi di valutazione dei progetti di analisi e valutazione della spesa da parte dei Ministeri. Questi devono redigere un Piano triennale che contenga proposte di riforma e riallocazione delle risorse in tempo utile per la predisposizione del disegno di legge di bilancio. Nel 2024 sono stati presentati i Piani triennali di analisi e valutazione della spesa consultabili a questa pagina.

Infine, dopo aver compiuto approfondimenti specifici con l'OCSE,  la Ragioneria Generale dello Stato ha prodotto nel dicembre 2023 un documento evidenziando come priorità il rafforzamento delle competenze di valutazione quantitativa del personale della PA, anche collaborando con la SNA; la riattivazione di strutture analoghe ai Nuclei di analisi e valutazione della spesa pubblica presso i Ministeri; l'istituzione di appositi Comitati di revisione della Spesa e di un'Unità di Missione presso la Ragioneria.

 

Per quanto concerne invece l'attuazione del secondo traguardo M1C1-102, nel 2022 la Ragioneria Generale dello Stato ha adottato le "Linee guida per la formulazione e l'implementazione delle misure di spending review", che sono state utilizzate dai Ministeri per predisporre le Relazioni sul grado di raggiungimento degli obiettivi di spesa, confluite nel relativo Allegato al DEF 2024.

 

Inoltre, in ottemperanza al traguardo M1C1-110, che concerne la "riclassificazione del bilancio generale dello Stato con riferimento alla spesa ambientale e alla spesa che promuove la parità di genere", l'art. 51-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 ha disposto, a decorrere dal bilancio per il 2024, la presentazione nell'esame del disegno di legge di bilancio di due specifici allegati che contengano tale riclassificazione. Pertanto, in aggiunta alla Relazione al Parlamento sul bilancio di genere (che viene svolta sul bilancio consuntivo e pertanto la più recente edizione dell'autunno 2023 concerne il bilancio 2022) nel novembre 2023 è stato predisposto un nuovo documento, che analizza le spese dello Stato secondo la prospettiva di genere sul bilancio di previsione per il 2024. Il secondo allegato, sempre sul bilancio di previsione 2024, concerne invece le spese ambientali, nelle quali rientrano le spese che interessano le attività di protezione, conservazione, ripristino, gestione e utilizzo sostenibile delle risorse e del patrimonio naturale.

Infine, i successivi traguardi riguardano l'adozione delle Relazioni annuali da parte del MEF che certifichino il completamento del processo e il conseguimento degli obiettivi di spending review per gli anni dal 2023 al 2025 (M1C1-111, 115 e 122). Il Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 88 del 3 luglio 2024 riporta in tale data il Ministro dell'economia e delle finanze ha svolto una informativa sull'attuazione della revisione della spesa per l'esercizio 2023 e il conseguimento degli obiettivi di risparmio definiti nel Documento di economia e finanza 2022, ed ha sottoposto la Relazione alla Commissione europea.

Per approfondimenti ulteriori su tale Riforma 1.13 del quadro di revisione della spesa pubblica, si rimanda all'apposita sezione nel Portale PNRR predisposto dal Servizio Studi della Camera dei deputati.

ultimo aggiornamento: 4 febbraio 2025

Il concorso finanziario degli enti territoriali (Regioni, province, città metropolitane, comuni) al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica è stato nel tempo assicurato mediante tre strumenti principali:

  • il contenimento dei bilanci delle amministrazioni, attuato prima attraverso il cosiddetto "patto di stabilità interno" e successivamente, dal 2016, mediante il riferimento all'equilibrio di bilancio. L'equilibrio di bilancio è attualmente definito dall'articolo 1, comma 785 della legge di bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207) come "un saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio".
  • la riduzione delle risorse a disposizione delle Amministrazioni locali (in particolare, riduzione del Fondo di solidarietà comunale e del Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale) e regionali;
  • l'introduzione di misure di revisione della spesa, con la richiesta di significativi risparmi di spesa corrente. I tre principali interventi di spending review sono stati previsti dal D.L. n. 95/2012, D.L. n. 66/2014 e dalla legge n. 190/2014.

 

L'ultimo intervento in materia di concorso alla sostenibilità della spesa pubblica ancora a carico degli enti locali, tra quelli disposti nel decennio passato, a partire dalla crisi economica e finanziaria del 2010-2011, è quello riconducibile alla legge n. 190/2014 (legge di stabilità per il 2015, comma 435), la quale ha disposto, per i comuni, una riduzione della dotazione del Fondo di solidarietà comunale di 1,2 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2015 e, per le province e città metropolitane, una riduzione della spesa corrente di 1 miliardo per l'anno 2015, di 2 miliardi per l'anno 2016 e di 3 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2017, con corrispondente versamento al bilancio dello Stato. Su province e città metropolitane grava ancora il contributo previsto dall'articolo 1, comma 150-bis, della legge 7 aprile 2014, n. 56, pari a 69 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, in considerazione delle misure di riordino delle funzioni introdotte dalla citata legge n. 56/2014. Sulle Regioni, si rimanda al Tema "La finanza regionale" dei Servizi di documentazione della Camera (si vedano i paragrafi "il contributo delle Regioni a statuto ordinario alla finanza pubblica" e "il contributo delle autonomie speciali alla finanza pubblica").

 

A distanza di alcuni anni dalle ultime citate misure restrittive, con la legge di bilancio per il 2021 sono stati previsti nuovi interventi di revisione della spesa per le amministrazioni locali.

In particolare, il comma 850 della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) - come modificato dalla successiva legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021, comma 556) - ha disposto riduzioni pari a 196 milioni annui per le Regioni, 100 milioni annui per i Comuni e 50 milioni annui per province e città metropolitane per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, in considerazione dei risparmi connessi alla riorganizzazione dei servizi attraverso la digitalizzazione delle attività e il potenziamento del lavoro agile.

Per le Regioni, le riduzioni per gli anni 2023, 2024 e 2025 sono state ripartite dal D.P.C.M. 4 ottobre 2023; il decreto-legge n. 132 del 2023 (articolo 6-ter, commi 2-3) ha poi soppresso il contributo alla finanza pubblica a carico di comuni e delle province e città metropolitane per l'anno 2023.

 

Per comuni e province e città metropolitane, il concorso alla finanza pubblica è ripartito tra gli enti in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto della spesa relativa alla missione 12 'Diritti sociali, politiche sociali e famiglia' degli schemi di bilancio degli enti locali, come risultanti dal rendiconto di gestione 2022. Il riparto è stato effettuato, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, dal D.M. del 29 marzo 2024, Allegato B (Concorso alla finanza pubblica 2024 e 2025 dei comuni) e Allegato C (concorso di province e città metropolitane). Per le province e le città metropolitane dell'importo del concorso alla finanza pubblica per gli anni 2024-2025 è stato rettificato con il successivo D.M. 14 giugno 2024, Allegato C.

Per gli anni 2024 e 2025 le somme a qualunque titolo spettanti per ciascun anno a ciascun ente sono erogate al netto del rispettivo concorso alla finanza pubblica. Per quanto concerne i comuni, esso è trattenuto dal Ministero dell'interno a valere sulle somme spettanti a titolo di Fondo di solidarietà comunale.

 

Successivamente, la legge di bilancio 2024 (legge n. 213 del 2023) ha disposto un ulteriore concorso al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica per gli enti locali per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, per un importo pari a ulteriori 305 milioni per il 2024 e 350 milioni annuali dal 2025 al 2028 per le Regioni.

Il contributo di 305 milioni richiesto per il 2024 è stato successivamente soppresso dall'articolo 19 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, che ha disposto quali fossero le quote di contributo che ciascuna regione avrebbe dovuto assicurare, e che ha stabilito come le regioni in disavanzo debbano utilizzare tale somma come un accantonamento in bilancio su cui non possano disporre impegni e che debbano utilizzare per il ripiano del disavanzo di amministrazione.

La ripartizione dei contributi avviene in proporzione agli impegni di spesa corrente degli schemi di bilancio delle regioni al netto di due elementi (le spese relative alla missione 12, "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", e le spese relative alla missione 13, "Tutela della salute"); la ripartizione viene determinata tramite coordinamento autonomo tra le regioni entro il 20 settembre 2024 o, in mancanza di esso, da apposito D.P.C.M. entro il 20 ottobre. Per approfondimenti, si rimanda all'apposito Tema predisposto dal Servizio Studi.

La medesima legge n. 213 del 2023 ha altresì disposto per i Comuni (comma 533) un contributo pari a 200 milioni l'anno dal 2024 al 2028 e per le Province (comma 533) un contributo pari a 50 milioni l'anno sempre per gli anni 2024-2028, limitatamente ai Comuni e alle Province delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna. La ripartizione del contributo di comuni, province e città metropolitane avviene in proporzione agli impegni di spesa corrente (come risultanti dal rendiconto di gestione 2022 o, in caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato) al netto della spesa relativa alla missione 12, "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia". Inoltre, ai sensi del presente comma, la ripartizione terrà conto delle risorse del PNRR assegnate a ciascun ente alla data del 31 dicembre 2023, dunque al netto della rimodulazione deliberata l'8 dicembre 2023.

La norma prevede che il contributo alla finanza pubblica dei comuni è trattenuto dal Ministero dell'interno a valere sulle somme spettanti a titolo di Fondo di solidarietà comunale.

Conseguentemente, i contributi richiesti agli Enti territoriali dalle leggi di bilancio più recenti (legge n. 178 del 2020 e legge n. 213 del 2023), in aggiunta a quelli preesistenti, sono i seguenti. Si noti che era previsto altresì un ulteriore contributo alla finanza pubblica pari a 305 milioni per l'anno 2024, successivamente soppresso:

Figura 9. Contributo degli Enti territoriali alla finanza pubblica (milioni di euro)

Fonte: Elaborazione Servizio Studi, Camera dei deputati

Per un approfondimento sui contributi alla finanza pubblica previsti dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207, si veda la tabella riepilogativa di seguito riportato e il relativo dossier.

Tabella 10. Contributo alla finanza pubblica aggiuntivo rispetto alla legislazione vigente (milioni di euro)

Fonte: art. 1, co. 784-811, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

ultimo aggiornamento: 4 febbraio 2025

Il primo organo deputato, in Italia, ad analizzare l'efficienza della spesa in alcuni settori delle politiche pubbliche è stata la Commissione Tecnica per la Spesa Pubblica, istituita presso l'allora Ministero del Tesoro nel 1981. Successivamente, nel 2007, è stata istituita presso il Ministero dell'economia e delle Finanze la Commissione Tecnica per la Finanza Pubblica, formata da esperti esterni all'Amministrazione. Essa è stata tuttavia soppressa nel 2008, e le funzioni di revisione della spesa sono state attribuite alla Ragioneria generale dello Stato.

A seguito della crisi finanziaria del 2008 e della successiva crisi dei debiti sovrani nel 2010-2012, il coevo consenso sulla necessità di contenimento e riqualificazione della spesa pubblica si è tradotto anzitutto in alcuni documenti di analisi e valutazione della spesa. Il primo prodotto è stato il Rapporto triennale sulla spesa delle amministrazioni dello Stato, predisposto nel 2012 dalla Ragioneria Generale dello Stato e volto ad illustrare la composizione e l'evoluzione della spesa, e ad evidenziare come i meccanismi di controllo avessero migliorato il livello di efficienza delle amministrazioni. Ad esso è seguito il c.d. Rapporto Giarda, predisposto dall'economista e già presidente della Commissione per la spesa pubblica Piero Giarda, confluito successivamente in un ulteriore documento del marzo 2013, recante Analisi di alcuni settori di spesa pubblica.

Successivamente, i decreti-legge numero 52/2012 e 95/2012 hanno avviato da un lato la definizione dei fabbisogni e dei costi standard dei programmi di spesa delle Amministrazioni pubbliche; dall'altro, hanno istituito un Comitato interministeriale e un Commissario straordinario per la spesa pubblica. Il Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, ha svolto attività di indirizzo e coordinamento in materia di razionalizzazione della spesa di tutte le amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e delle società controllate da amministrazioni pubbliche. 

Nella figura di Commissari straordinari per la spesa pubblica, come disciplinata dall'articolo 49-bis del decreto-legge n. 69/2013, si sono succeduti dal 2012 Enrico Bondi (coadiuvato da Piero Giarda), Mario Canzio (successivamente nominato Ragioniere Generale dello Stato), Carlo Cottarelli, Yoram Gutgeld (coadiuvato per un breve periodo anche dall'economista Roberto Perotti); fino ai due viceministri Laura Castelli e Massimo Garavaglia, durante il governo Conte I. Tra i documenti prodotti, vi sono il programma di lavoro triennale 2014-2016 (su cui si è espressa la Commissione bilancio della Camera con una risoluzione) e un programma di razionalizzazione delle partecipate locali, entrambi redatti dal Commissario Carlo Cottarelli, e la Relazione annuale del Commissario straordinario Yoram Gutgeld.

ultimo aggiornamento: 4 febbraio 2025

Esercizio 2018

La nuova procedura di revisione della spesa, basata prima sulla programmazione con i Ministeri e successivamente sui risparmi in sede di legge di bilancio, ha trovato attuazione per la prima volta nell'anno 2017, con riferimento al triennio di programmazione 2018-2020.

L'obiettivo di risparmio stabilito dal DEF 2017 a carico delle Amministrazioni centrali dello Stato e della Presidenza del Consiglio è stato determinato in 1 miliardo per ciascun anno a decorrere dal 2017, in termini di indebitamento netto. In relazione a tale obiettivo è intervenuto il D.P.C.M. 28 giugno 2017, che ha ripartito il suddetto importo tra i vari Ministeri. Per il conseguimento degli obiettivi di spesa assegnati, con il disegno di legge di bilancio 2018-2020 Ministri hanno formulato proposte sia in termini di disposizioni legislative da inserire nella Sezione I sia in termini di riduzione degli stanziamenti indicati nella Sezione II, funzionali al raggiungimento degli obiettivi programmati, come indicato espressamente dall'articolo 1, comma 691, legge n. 205/2017. 

Come indicato nello stesso D.P.C.M., le proposte di intervento hanno riguardato: la revisione di procedure amministrative o organizzative per il miglioramento dell'efficienza; il definanziamento di interventi previsti da specifiche disposizioni normative; la revisione dei meccanismi o parametri che regolano l'evoluzione della spesa, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi, ovvero la soppressione di disposizioni normative di spesa vigenti. Lo stesso D.P.C.M., tenuto conto delle priorità dell'azione di Governo, ha espressamente escluso dall'ambito della spesa oggetto delle proposte di riduzione quelle relative a: investimenti fissi lordi, calamità naturali ed eventi sismiciimmigrazione e contrasto alla povertà.

Nel complesso, per il raggiungimento degli obiettivi di spending review, sono state proposte dalle amministrazioni centrali, in sede di formulazione del disegno di legge di bilancio, riduzioni degli stanziamenti di bilancio per 1.483 milioni di euro nel 2018, 1.325 milioni nel 2019 e circa 1.340 milioni a partire dal 2020 in termini di saldo netto da finanziare, la gran parte dei quali realizzati attraverso definanziamenti di spesa di Sezione II.

 Al fine di verificare l'effettivo conseguimento degli obiettivi di spesa assegnati, anche in termini di quantità e qualità di beni e servizi erogati, nel marzo successivo all'approvazione della legge di bilancio 2018 sono stati approvati gli accordi di monitoraggio, perfezionati con appositi decreti interministeriali. In base alla Circolare 31 maggio 2018, n. 20 (esplicativa delle informazioni e dei dati da trasmettere per il monitoraggio, in base agli Accordi) il monitoraggio viene effettuato a due scadenze annuali:

  • al 30 giugno, tramite delle schede informative che ciascun Ministro trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e finanze;
  • al 1° marzo, tramite una relazione che ciascun Ministro trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'economia e finanze per essere allegata al Documento di economia e finanza (si veda l'allegato al DEF 2019)

Esercizio 2019

Dall'esercizio finanziario 2019 fino alla legge di bilancio per il 2023 la procedura di programmazione e revisione della spesa dei Ministeri disciplinata dall'articolo 22-bis della legge n. 196/2009 non è stata utilizzata

La legge di bilancio per il 2019 (legge. n. 205 del 2017) ha effettuato, nell'ambito dei definanziamenti operati con la Sezione II, misure di razionalizzazione della spesa (spending review), con riduzioni di spesa di oltre 600 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 (di cui circa 400 milioni di spesa corrente e 200 milioni di spesa in conto capitale). In particolare, per il 2019, la spending review ha inciso sui singoli Ministeri nella seguente misura: Economia e finanze per 290,8 milioni; Sviluppo economico per 42,9 milioni; Lavoro per 17,2 milioni; Giustizia per 47,2 milioni; Istruzione per 30,1 milioni; Interno per 50 milioni; Ambiente per 7 milioni; Infrastrutture e trasporti per 126,7 milioni; Politiche agricole per 9,5 milioni; Salute per 37 milioni.

Esercizio 2020

La legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160 del 2019) ha previsto varie misure volte a ridurre e razionalizzare la spesa pubblica, intervenendo sulla spesa per consumi intermedi, sui compensi e gettoni di presenza degli amministratori, sulle spese nel settore ICT, sulla centralizzazione degli acquisti da parte della P.A, sulla spending review dei ministeri. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi programmatici di bilancio, si dispone l'accantonamento di risorse per 1 miliardo di euro nel 2020. La disposizione prevede che, verificato l'andamento tendenziale dei conti pubblici con il Documento di economia e finanza 2020, in relazione al raggiungimento degli obiettivi programmatici per l'esercizio 2020, gli accantonamenti possono essere resi disponibili, in tutto o in parte, con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta dell'economia e delle finanze, in sede di presentazione del disegno di legge di assestamento di bilancio.  Di rilievo, nell'ambito dei definanziamenti disposti con la Sezione II della legge di bilancio, sono i risparmi di spesa previsti per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri, quale contributo delle Amministrazioni centrali al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, indicati nella Relazione tecnica in 977 milioni per il 2020, in 967 milioni per il 2021 e in 953 milioni a decorrere dal 2022.

Esercizio 2021

La legge di bilancio per il 2021 (n. 178 del 2020) ha introdotto norme per la revisione della spesa delle amministrazioni centrali, delle regioni, delle province, dei comuni e delle autonomie speciali. In particolare, le amministrazioni centrali sono tenute, a decorrere dal 2023, a porre in essere processi di riorganizzazione amministrativa volti a conseguire risparmi di spesa nella misura corrispondente alle riduzioni delle dotazioni (di competenza e di cassa), relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei ministeri, nella misura indicata in apposito allegato al disegno di legge (allegato L).

Su proposta dei ministri competenti, con decreto del MEF, le riduzioni di spesa possono essere rimodulate nell'ambito dei pertinenti stati di previsione, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa in termini di indebitamento netto della P.A. (comma 849). Il contributo alla finanza pubblica del sistema delle autonomie territoriali (regioni, province autonome, province, comuni e città metropolitane), connesso ai risparmi derivanti dalla riorganizzazione amministrativa, da attuare anche attraverso la digitalizzazione delle attività e il potenziamento del lavoro agile, è stabilito in 350 milioni di euro annui per gli anni dal 2023 al 2025, così suddivisi (commi 850-853): 200 milioni annui per le regioni e le province autonome; 100 milioni annui per i comuni50 milioni annui per le province e le città metropolitane.

Esercizio 2023

Il PNRR contempla l'impegno a intraprendere una revisione annuale della spesa nel periodo 2023-2025 utilizzando la descritta procedura prevista dall'articolo 22-bis della legge di contabilità e finanza. In attuazione di tale disciplina il D.P.C.M. 4 novembre 2022 ha ripartito per ciascun Ministero l'obiettivo di riduzione di spesa indicato nel DEF 2022 in termini di indebitamento netto: 800 milioni di euro per l'anno 2023; 1.200 milioni per l'anno 2024; 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

Secondo le linee guida allegate al D.P.C.M. 4 novembre 2022, le proposte di intervento per il conseguimento dell'obiettivo di risparmio possono riguardare: la revisione di politiche e di specifici interventi di settore in relazione alla loro efficacia rispetto agli obiettivi previsti ed alle priorità strategiche del Governo; la revisione di modalità di produzione ed erogazione dei servizi, nonché del funzionamento, delle procedure amministrative o degli assetti organizzativi delle amministrazioni centrali dello Stato, per il miglioramento del grado di efficienza. Lo stesso D.P.C.M. esclude espressamente la possibilità di formulare proposte in termini di mera riduzione lineare delle dotazioni di bilancio. Per il conseguimento degli obiettivi di spesa, i Ministri hanno formulato proposte, nell'ambito del disegno di legge di bilancio 2023-2025, sia in termini di disposizioni legislative da inserire nella Sezione I sia di riduzione di stanziamenti di leggi di spesa vigenti da effettuare nella Sezione II.

Nella legge di bilancio per il 2023 il raggiungimento degli obiettivi di spending review (espressi in termini di indebitamento netto) è stato realizzato, per la gran parte, attraverso definanziamenti disposti in Sezione II, che hanno determinato riduzioni degli stanziamenti di bilancio in termini di saldo netto da finanziare. Le ulteriori riduzioni di spesa utili al raggiungimento degli obiettivi complessivi sono state realizzate attraverso interventi normativi introdotti in Sezione I (commi da 878 a 890).

Il complesso degli obiettivi di revisione della spesa stabiliti dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio per il 2023), espressi sia in termini di indebitamento netto che di saldo netto da finanziare, è riportato nella seguente Tavola.

Tabella 11. Riduzioni di spesa da legge di bilancio 2023 per Amministrazione (contributo all'indebitamento netto, milioni di euro)

Fonte: Tavola 1 tratta dall'Allegato al DEF 2024 "Relazioni dei Ministeri sul grado di raggiungimento degli obiettivi di spesa 2023-2025", pag. 3. NOTA: "STP" indica il numero dello stato di previsione, uno per Ministero, allegato alla legge di bilancio per il 2023.

 Esercizio 2024

Gli importi della revisione della spesa per l'anno 2024 sono stati stabiliti nella legge di bilancio (legge n. 213 del 2023); per una succinta esposizione, si rimanda alle pagine 32-33 del quadro di sintesi degli interventi predisposto dai Servizi di documentazione parlamentare e all'apposita sezione.

ultimo aggiornamento: 4 febbraio 2025
 
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