tema 21 febbraio 2025
Studi - Trasporti Sistemi portuali, trasporto marittimo e interno

Il settore marittimo e portuale, nella XVIII legislatura, è stato oggetto di numerosi interventi.

I principali riguardano il recepimento delle direttive europee in materia di sicurezza della navigazione, la modifica delle norme sulla nautica da diporto e su alcune tipologie di patenti nautiche e la modifica della legge n. 84 del 1994 sulla concessione delle aree demaniali nei porti, anche in ossequio alle prescrizioni di riforma contenute nel PNRR.

Avendo conosciuto la scorsa legislatura il picco della pandemia da Covid-19, essa ha visto anche diversi interventi di sostegno al settore per compensarlo dei danni subiti. Si è, inoltre, avuta la proroga della convenzione per la continuità territoriale marittima con le isole maggiori e minori.

In materia di navigazione fluviale e sui laghi, è stata recepita la normativa europea sui requisiti tecnici delle navi.

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Il decreto legge n. 124 del 2023, convertito dalla legge n. 162/2023, ha disposto (articolo 9) l'istituzione, dal 1° gennaio 2024, della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.

Per gli interventi del PNRR in materia di porti, intermodalità, logistica e ZES si rinvia all'apposita sezione del Portale di documentazione della Camera dei Deputati.

La IX Commissione Trasporti ha approvato, il 15 novembre 2023, le Risoluzioni n. 8-00035 e 8-00036, in materia di sistemi portuali nazionali, sviluppo della pianificazione e razionalizzazione delle infrastrutture portuali turistiche, semplificazione delle procedure e formazione dei lavoratori marittimi.

La legge costituzionale n. 7 del 2022, entrata in vigore il 30 novembre 2022, reca la «Modifica all'articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento delle peculiarità delle Isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità».

La Commissione parlamentare bicamerale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, operativa dal 26 luglio 2023, sta svolgendo un'indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto.

La IX Commissione Trasporti della Camera ha deliberato, il 22 marzo 2023, lo svolgimento di una indagine conoscitiva sulle "Prospettive della mobilità verso il 2030: dalla continuità territoriale all'effettività del diritto alla mobilità extraurbana". L'indagine si è conclusa il 18 febbraio 2025 con l'approvazione di un documento conclusivo.

E' stato definitivamente approvato, con delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2023 e pubblicato, il Piano del mare per il triennio 2023-2025, che si sviluppa intorno a sedici direttrici, tra le quali: gli spazi marittimi, le rotte commerciali, i porti, la transizione ecologica dell'industria del mare, la cantieristica, l'industria armatoriale, il lavoro marittimo, il sistema delle isole minori, i turismi e sport del mare, i cambiamenti climatici, la cooperazione europea e internazionale e la sicurezza.

In materia di salvamento acquatico, è stato emanato con decreto MIT 29 maggio 2024, n. 85 il Regolamento recante norme per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnanti. Il decreto legge 27 dicembre 2024, n. 202 , convertito dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, ha poi disposto la validità fino al 30 settembre 2025 dei brevetti degli assistenti bagnanti e sospeso il requisito della maggiore età.

La IX Commissione Trasporti della Camera ha concluso il 12 luglio 2023  l'esame della proposta di istituzione di una Commissione parlamentare monocamerale d'inchiesta sul disastro della nave «Moby Prince» (DOC XXII n.9), avvenuto la sera del 10 aprile 1991 a seguito di collisione con la petroliera «Agip Abruzzo» verificatosi nel porto di Livorno. La Commissione è stata quindi istituita con  Delibera della Camera dei deputati 17 ottobre 2023.

E' stata definitivamente approvata la legge 26 settembre 2023, n.138,  di iniziativa parlamentare (A.C. 911), che introduce nell'ordinamento i delitti di omicidio nautico e di lesioni nautiche gravi o gravissime, mutuando la disciplina vigente per le medesime fattispecie riguardanti la circolazione stradale. Il testo era stato approvato dal Senato nella seduta del 21 febbraio 2023. La IX Commissione della Camera ha espresso il proprio parere il 12 luglio 2023. 

Il nuovo Codice dei Contratti pubblici, approvato con Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36ha incluso nella disciplina del codice il settore dei porti marittimi e interni

ultimo aggiornamento: 21 febbraio 2025
Le Zone economiche speciali (ZES)

Il decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito dalla legge n. 162/2023, ha disposto l'istituzione, dal 1° gennaio 2024, della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, sostituendo la ZES attualmente esistenti.

Il D.L. n. 60/2024 (art. 4, co. 7) ha fissato al 31 luglio 2024 il termine per adozione del DPCM di approvazione del Piano strategico della ZES Unica Mezzogiorno.

Il Piano Strategico individua i settori da rafforzare e promuovere, nonché gli investimenti e gli interventi prioritari. Tra le filiere da rafforzare vi sono: l'ICT, l'automotive, il settore navale e cantieristica, l'aerospazio e il settore ferroviario. Il piano strategico della ZES unica è stato approvato,  ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, con DPCM 31 ottobre 2024 e registrato alla Corte dei Conti il 18/12/2024.

Per Zona economica speciale (ZES) si intende una zona delimitata del territorio dello Stato nella quale l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali da parte delle aziende già operative e di quelle che si insedieranno può beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo d'impresa.

A tale fine vengono istituiti i seguenti organismi presso la Presidenza del Consiglio dei ministri:

- la Cabina di regia ZES, presieduta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione, con compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio;

- la Struttura di missione ZES, di durata triennale, rinnovabile, comunque non oltre 31 dicembre 2034, a cui saranno trasferiti i rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle funzioni già di titolarità dei Commissari straordinari delle precedenti ZES. Al fine di assicurare l'attuazione degli interventi del PNRR relativi alla infrastrutturazione della ZES Unica, fino al 31 dicembre 2026 la Struttura di missione ZES può assumere le funzioni di stazione appaltante e operare, in tal caso, a mezzo di ordinanze, immediatamente efficaci (secondo le modalità di cui all'articolo 12, comma 5, primo e quarto periodo, del D.L. n. 77 del 2021).

Per approfondimenti sulla ZES unica si rinvia al sito della Struttura di missione ZES UNICA.

Per quanto riguarda gli attuali Commissari straordinari (che sono stati nominati in base all'art. 4, comma 6-bis del D.L. n. 91/2017), questi cesseranno dal proprio incarico a decorrere dalla data che sarà indicata nel DPCM che definirà l'organizzazione della Struttura di missione ZES e le competenze degli uffici. Si ricorda che le  ZES finora istituite sono le seguenti:

Viene inoltre previsto (art. 11) un Piano strategico della ZES unica, di durata triennale, con il compito di definire, anche in coerenza con il PNRR, con le programmazioni nazionali e regionali dei fondi strutturali europei e nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, la politica di sviluppo della ZES unica. Una specifica sezione del Piano della ZES unica è dedicata agli investimenti e agli interventi prioritari, necessari a rimuovere, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, gli svantaggi dell'insularità nelle regioni Sicilia e Sardegna. Lo schema di  Piano, da adottare poi con DPCM, deve essere predisposto dalla nuova Struttura di missione ZES con la piena partecipazione delle regioni interessate.

Altre misure introdotte dal D.L. n. 124/2023 riguardano:

- l'autorizzazione unica nelle ZES: a decorrere dal 20 settembre 2023 e fino al 31 dicembre 2023 (con norma transitoria) e dal 1° gennaio 2024 (a regime in base all'art. 16), tutte le opere per la realizzazione di progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche da parte di soggetti pubblici e privati (con l'esclusione della posa in opera di reti di comunicazione elettronica), anche di competenza delle Autorità si sistema portuale nelle ZES esistenti sono dichiarate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti e sono soggette ad autorizzazione unica (artt. 14 e 15); 

- l'avvio di nuove attività economiche o l'insediamento di nuove attività industriali, produttive e logistiche all'interno della ZES Unica:  viene considerata dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza la "determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi";

- le zone franche doganali intercluse: dovranno essere istituite nella ZES unica, in coerenza con gli obiettivi definiti dal Piano strategico della ZES unica, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013; la loro perimetrazione è proposta della Struttura di missione anche su iniziativa delle Autorità di sistema portuale ovvero delle regioni competenti;

- il portale web della ZES unica per il Mezzogiorno: è istituito (art. 12) presso la Struttura di missione ZES al fine di favorire una immediata e semplice conoscibilità dei benefici riconosciuti alle imprese;

- lo Sportello Unico Digitale ZES - denominato S.U.D. ZES: è istituito (art. 13) dal 1° gennaio 2024 e ad esso sono attribuite le funzioni di sportello unico per le attività produttive (SUAP) per i procedimenti di autorizzazione unica per l'avvio di attività economiche o l'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all'interno della ZES Unica;

- il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nella ZES unica per il 2024 (art. 16), su cui è successivamente intervenuto l'articolo 1 del  D.L. n. 113/2024, in corso di conversione, che integra le modalità per l'erogazione del credito di imposta stabilendo una procedura di calcolo dell'ammontare massimo del credito di imposta fruibile da ciascun beneficiario ai fini del rispetto del limite di spesa previsto; 

disposizioni transitorie applicabili dal 1° gennaio 2024 relative (art. 22, commi 2-5) alle istanze per l'avvio delle attività nelle ZES e ai poteri nonché alla competenza territoriale dei Commissari straordinari delle attuali ZES: nelle more dell'emanazione del DPCM che definirà l'organizzazione della Struttura di missione ZES - DPCM, previsto all'articolo 10, comma 5 del decreto (da emanare nel termine di 60 giorni dalla sua entrata in vigore), gli attuali Commissari straordinari delle ZES, svolgono tutte le funzioni e le attività relative al procedimento unico e all'autorizzazione unica e le loro competenze sono estese all'intero territorio regionale di riferimento, con alcune specificazioni;

Per approfondimenti si rinvia al relativo  dossier di documentazione predisposto dai servizi Studi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Per gli interventi in materia di ZES previsti nel PNRR si rinvia all'apposita sezione del portale di documentazione della Camera dei Deputati 

Si ricorda che la disciplina di dettaglio sull'istituzione delle ZES  previgente alla riforma è attualmente contenuta nel Regolamento emanato con dPCM 25 gennaio 2018, n. 12. Successivamente, su tale disciplina sono intervenuti numerosi provvedimenti nel corso della XVIII legislatura, dal decreto-legge n. 77 del 2021  (c.d. semplificazioni- bis, art. 57), al decreto-legge n. 152 del 2021, il cui art. 11 ha istituito al riguardo lo sportello unico digitale e al successivo  decreto-legge n. 36 del 2022, il cui art. 37, comma 2, ha esteso il credito d'imposta previsto per gli investimenti nelle ZES, anche all'acquisto di terreni e alla realizzazione, ovvero all'ampliamento, di immobili strumentali agli investimenti.
Già a partire dalla XVII legislatura (con il decreto-legge n. 91 del 2017) erano state previste procedure e condizioni per l'istituzione di Z one Economiche Speciali (ZES) nelle aree del Paese che – ai sensi della normativa europea – vengono definite come " meno sviluppate" o " in transizione". La finalità della ZES è di agevolare le attività d'impresa sotto il profilo fiscale e amministrativo. La Zona economica speciale è stata definita dal decreto-legge n. 91 del 2017 come  un'area geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area portuale facente parte della rete globale delle Reti di trasporto transeuropee, definite dal regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013. Ciascuna ZES è istituita, su proposta delle regioni interessate, con dPCM, su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il MEF e il MIT. 
Il regolamento dispone che la ZES sia di norma composta da territori quali porti, aree retroportuali, anche di carattere produttivo e aeroportuale, piattaforme logistiche e Interporti e non possa comprendere zone residenziali. In base al decreto-legge 91 del 2017 e al D.P.C.M. 25 gennaio 2018, n. 12, è possibile istituire ZES interregionali, realizzate nel caso della ZES Adriatica (Puglia-Molise, DPCM 3 settembre 2019) e della ZES Ionica (Puglia-Basilicata, DPCM 6 giugno 2019).  La durata delle ZES è fissata tra i sette e i quattordici anni, prorogabili fino a un massimo di ulteriori sette anni su richiesta delle regioni interessate sulla base dei risultati del monitoraggio dell'Agenzia per la coesione territoriale. 

Le Zone Logistiche semplificate (ZLS)

L'istituzione delle Zone logistiche semplificate (ZLS), è stata prevista dalla legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, co. 61-66), nelle regioni del Paese in cui non fosse consentito istituire una ZES.  Notevoli modifiche legislative alla loro disciplina sono state introdotte dalla legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160 del 2019, art. 1, comma 313), che ha stabilito che esse possano essere istituite nelle aree indicate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C (2014)6424 final del 16 settembre 2014 e successive modificazioni. e che ogni regione possa chiedere l'istituzione di una sola ZLS, sempre a condizione che sia presente almeno un'area portuale della Rete transeuropea dei trasporti (TEN-T), definita dal regolamento (UE) n. 1315/2013.

Successivamente, con il decreto-legge n. 76 del 2020 è stata ammessa la costituzione di una seconda zona logistica semplificata qualora in una regione ricadano più AdSP e nell'ambito di una delle dette Autorità rientrino scali siti in regioni differenti. Tale ZLS deve ricomprendere, tra le altre, le zone portuali e retroportuali relative all'AdSP che abbia scali in regioni differenti.

Con il decreto legge n. 60/2024 (conv. dalla legge 4 luglio 2024, n. 95) è stata prevista (art. 13-bis) l'istituzione della Zona logistica semplificata anche nelle aree portuali delle regioni in transizione non ricomprese nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica. Si demanda a un D.P.C.M., da adottarsi sentita la Conferenza unificata Stato - città e autonomie locali, la definizione della disciplina delle procedure di istituzione delle Zone logistiche semplificate per le citate regioni in transizione, le modalità di funzionamento, le condizioni per l'applicazione di determinate misure di semplificazione fiscale e amministrativa.

Per maggiori informazioni sull'evoluzione normativa nella scorsa legislatura si rinvia al relativo paragrafo del Tema .

A livello europeo l'istituzione di tali Zone rientra nel quadro della decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021, recante l'approvazione della Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia relativo al periodo 1º gennaio 2022 - 31 dicembre 2027 e della successiva decisione  C(2022)1545 final, del 18 marzo 2022, recante l'approvazione della modifica della Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia.

Con il DPR  4 marzo 2024, n. 40 è stato emanato il Regolamento di istituzione di Zone logistiche semplificate (ZLS), nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge n. 205 del 2017. Il regolamento, che entra in vigore il 17 aprile 2024, definisce, in particolare:

a) le modalità per l'istituzione della ZLS, comprese le ZLS interregionali;

b) la loro durata;

c) i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ZLS;

d) le misure di organizzazione e di funzionamento della ZLS;

e) le misure di semplificazione applicabili alla ZLS.

Circa l'istituzione delle ZLS, il regolamento conferma che la ZLS può essere istituita nelle regioni più sviluppate di cui all'articolo 1, comma 61, della legge n. 205 del 2017, come individuate nella Carta degli aiuti di stato a finalità regionale sopra citata, nel numero massimo di una per ciascuna regione, qualora nelle suddette regioni sia presente almeno un'Area portuale, avente le caratteristiche indicate all'articolo 1, comma 62, della medesima legge n. 205 del 2017, ovvero un'Autorità di sistema portuale.

La ZLS deve ricomprendere almeno un'Area portuale e può includere anche aree della medesima regione non territorialmente adiacenti all'Area portuale, purché' presentino un nesso economico funzionale con la predetta Area portuale. Il nesso economico funzionale tra aree non territorialmente adiacenti sussiste qualora vi sia la presenza, o il potenziale sviluppo, di attività economico-produttive, indicate nel Piano di sviluppo strategico di cui all'articolo 5, o di adeguate infrastrutture di collegamento tra le aree interessate.

La ZLS è composta da territori quali porti, aree retroportuali, anche di carattere produttivo e aeroportuale, piattaforme logistiche e interporti, e non può comprendere zone residenziali.

Qualora in una delle regioni ricadano più Autorità di sistema portuale e nell'ambito di una delle dette Autorità rientrino scali siti in regioni differenti, la regione è autorizzata ad istituire una seconda ZLS, il cui ambito ricomprenda, tra le altre, le zone portuali e retroportuali relative all'Autorità di sistema portuale che abbia scali in regioni differenti.

E' possibile costituire una ZLS interregionale qualora una regione in cui non sia presente alcuna Area portuale e un'altra regione in cui sia presente almeno un'Area portuale presentino congiuntamente istanza di istituzione di una ZLS.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge n. 205 del 2017, la ZLS è istituita con DPCM, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il decreto fissa la durata della ZLS in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo di impresa di cui al Piano di sviluppo strategico che non può, comunque, essere inferiore a sette anni, rinnovabile fino ad un massimo di ulteriori sette anni, su richiesta delle regioni interessate sulla base dei risultati del monitoraggio (previsto dall'art. 13 del regolamento).

Il Comitato di indirizzo è il soggetto per l'amministrazione della ZLS, ed è istituito con DPCM, su proposta del Presidente della regione. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita la Cabina di regia ZLS con compiti di coordinamento generale delle politiche in ambito ZLS.

Per quanto riguarda i benefici, a livello di semplificazioni amministrative, i progetti inerenti alle attività economiche o industriali, produttive e logistiche all'interno della ZLS, non soggetti a segnalazione certificata di inizio d'attività o a comunicazione, sono soggetti ad autorizzazione unica, nel rispetto delle normative vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale, che costituisce variante agli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale, ad eccezione del piano paesaggistico regionale. Le nuove imprese e quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale in tutta l'area ZLS, usufruiscono, altresì, di una serie di misure di semplificazione dettagliate nell'art. 12 del regolamento.

Nelle ZLS e nelle ZLS interregionali possono essere istituite zone franche doganali intercluse ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013.

Il decreto legge n. 60 del 2024, (articolo 13, comma 1), ha introdotto un credito di imposta, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, per gli  investimenti in beni strumentali, da parte delle imprese già esistenti e delle nuove che si insediano presso le Zone logistiche semplificate (ZLS) situate nelle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale.

Il decreto legge n. 202/2024 (art. 3, co. 14-octies e 14-novies) ha esteso il credito d'imposta per gli investimenti nelle zone logistiche semplificate (ZLS) anche agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025, disciplinandone, altresì, la modalità di accesso e la relativa misura.

Dal sito del Dipartimento Politiche di coesione e per il sud risultano le seguenti ZLS :

ultimo aggiornamento: 21 febbraio 2025

 I finanziamenti al settore delle infrastrutture portuali – diversi dalle misure di sostegno post Covid-19 – hanno avuto un importante incremento di risorse con il decreto-legge n. 59 del 2021 (c.d. fondo complementare PNRR), per un totale di 2.860 miliardi di euro.

Per gli interventi in materia previsti nel PNRR si rinvia all'apposita sezione del portale di documentazione della Camera dei Deputati  .

Successivamente, il decreto legge n. 36 del 2022, in attuazione della riforma prevista dal PNRR per la semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti di cold ironing, ha qualificato come di pubblica utilità e caratterizzati da indifferibilità e urgenza i progetti destinati alla realizzazione di opere e impianti di elettrificazione dei porti, nonché le opere e le infrastrutture connesse ed ha, altresì, previsto per tali interventi il rilascio di un'autorizzazione unica da parte della regione, all'esito di una conferenza di servizi svolta con tempi ridotti.

Sulla derivazione comunitaria e sugli sviluppi nazionali della disciplina di promozione dell'elettrificazione delle banchine (su cui si veda, in particolare, l'articolo 34-bis del decreto-legge n. 162 del 2019, poi modificato dall'articolo 48, comma 7-bis, del decreto-legge n. 76 del 2020, c.d. semplificazioni), si rinvia per una più diffusa trattazione al relativo Tema della scorsa legislatura.

La legge annuale sulla concorrenza 2022 (legge 30 dicembre 2023, n. 114, articolo 3) offre la definizione del servizio portuale di fornitura elettrica in banchina (cold ironing), identifica i soggetti gestori e attribuisce poteri normativi all'ARERA. In particolare, per infrastruttura di cold ironing si intende l'insieme di strutture, opere e impianti realizzati sulla terraferma necessari all'erogazione di energia elettrica alle navi ormeggiate in porto (in modo tale che le navi non tengano i motori a carburante fossile accesi). L'erogazione di energia elettrica da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto costituisce un servizio di interesse economico generale fornito dal gestore dell'infrastruttura di cold ironing, individuato dall'autorità competente nelle forme e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

La legge di bilancio 2024 (Legge 30 dicembre 2023, n. 213 - art. 1, co. 287), assegna un finanziamento di 35 milioni per il potenziamento e lo sviluppo del porto di Civitavecchia per il 2024. Consente inoltre (comma 294) di affidare in concessione agli operatori economici interessati, per un massimo di trent'anni e sulla base di un piano degli investimenti, le aree appartenenti al demanio pubblico, ramo bonifica, ricadenti nel perimetro del polo siderurgico di Piombino, al fine di completare gli interventi infrastrutturali, portuali e ambientali e di favorire la riqualificazione industriale e lo sviluppo produttivo dell'area.

Si ricorda che già a partire dal 2017 - il finanziamento degli interventi infrastrutturali nei porti fruisce di una quota dei Fondi per lo sviluppo infrastrutturale del Paese, istituiti in sede di legge annuale di bilancio. Si tratta, in particolare:
  • del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, istituito presso il MEF (cap. 7258) dall'articolo 1, comma 140, della legge di bilancio 2017 e successivamente rifinanziato con la legge di bilancio 2018 (n. 205 del 2017, articolo 1, comma 1072);
  • del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, istituito dalla legge di bilancio 2019 (n. 145 del 2018, articolo 1, comma 95);
  • dell'ulteriore Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti del Paese, istituito presso il MEF (cap. 7575) e destinato al finanziamento delle infrastrutture, al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese (legge n. 160 del 2019, articolo 1, comma 14), con particolare riferimento all'economia circolare, alla decarbonizzazione, alla riduzione delle emissioni, al risparmio energetico, alla sostenibilità ambientale e, in generale, ai programmi di investimento e ai progetti a carattere innovativo, anche mediante contributi ad imprese ad elevata sostenibilità e che tengano conto degli impatti sociali (per approfondimenti, si rinvia al Tema sui "Fondi per gli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato").
La quota di tali fondi che annualmente è destinata al finanziamento dei porti è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Altri finanziamenti al settore portuale sono stati previsti nella XVIII legislatura con specifiche disposizioni nelle leggi di bilancio. Il citato decreto-legge n. 68 del 2022 reca, poi, una specifica autorizzazione di spesa in favore dell'AdSP del Mare Adriatico orientale per l'adeguamento delle banchine dei porti di Monfalcone e Trieste. Per ogni dettaglio, si rinvia al relativo Tema della XVIII legislatura.
In precedenza, il decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. rilancio) aveva autorizzato spese, con riferimento alla zona di Venezia, per la sostituzione di motori entro o fuori bordo con motori elettrici e per l'ammodernamento del trasporto pubblico su acqua.
Per un'analisi degli interventi di sostegno e organizzazione della portualità della Liguria disposti a seguito del crollo del Ponte Morandi - viadotto Polcevera, a partire dal decreto-legge n. 109 del 2018, si rinvia ai Temi della XVIII legislatura.
ultimo aggiornamento: 30 dicembre 2022

Con l'espressione continuità territoriale marittima s'intende l'insieme dei mezzi con cui è garantito, ai residenti delle isole, il diritto alla mobilità di cui all'articolo 16 della Costituzione.

La legge costituzionale n. 7 del 2022, in vigore dal 30 novembre 2022, reca la «Modifica all'articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento delle peculiarità delle Isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità». Il testo della legge costituzionale era stato approvato (G.U. del 29 luglio 2022) in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera.

La IX Commissione Trasporti della Camera ha deliberato, il 22 marzo 2023, lo svolgimento di una indagine conoscitiva sulle "Prospettive della mobilità verso il 2030: dalla continuità territoriale all'effettività del diritto alla mobilità extraurbana". L'indagine si è conclusa il 18 febbraio 2025 con l'approvazione di un documento conclusivo.

La legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi 808-814, della legge 29 dicembre 2022 n. 197) ha istituito la Commissione parlamentare bicamerale  per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità. La Commissione (composta da dieci deputati e da dieci senatori) ha, tra i suoi compiti:

lo svolgimento di una ricognizione delle risorse finanziarie stanziate, a livello nazionale ed europeo, destinate alle isole da effettuarsi con cadenza annuale;

- l'individuazione dei principali settori destinatari di interventi compensativi, con particolare riferimento alla sanità, all'istruzione e all'università, ai trasporti, alla continuità territoriale, nonché all'energia. 

La commissione bicamerale, operativa dal 26 luglio 2023, sta svolgendo un'indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto.

L'articolo 1, comma 806, della legge n.197 del 2022 ha istituito inoltre, nello stato di previsione del MEF, il Fondo nazionale per il contrasto agli svantaggi derivanti dall'insularità, finalizzato ad assicurare la piena attuazione del principio costituzionale di insularità. Il Fondo è suddiviso in due sezioni: il Fondo per gli investimenti strategici e il Fondo per la compensazione degli svantaggi.

I servizi per i collegamenti marittimi nel nostro Paese si distinguono tra:

  • collegamenti di interesse nazionale, che riguardano il servizio pubblico effettuato tra le isole maggiori e la penisola, nonchè tra le isole minori e il territorio extraregionale (vale a dire con altra regione, situata sulla penisola), e che sono disciplinati da convenzioni tra il MIT e un'impresa aggiudicataria;
  • collegamenti intraregionali, ossia effettuati all'interno della medesima regione, o tra le isole e la relativa regione di appartenenza, per i quali le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione sono esercitati dalle regioni medesime. Nelle regioni a statuto ordinario, in particolare, la regolamentazione dei rapporti è rimessa a contratti (o convenzioni) sottoscritti dalle regioni.

Non fa parte dei servizi di continuità territoriale marittima il servizio di attraversamento ferroviario dello Stretto di Messina, che è disciplinato nell'ambito del Contratto di programma, parte servizi, tra MIT e RFI - Rete ferroviaria italiana S.p.A.

La disciplina in concreto della continuità territoriale marittima è rimessa all'Autorità per la regolazione dei trasporti - ART, la quale, con delibera n. 22 del 2019, ha fissato le norme valide per tutti i servizi di trasporto passeggeri per mare, da, tra e verso le isole, sia di interesse nazionale, sia di interesse regionale e locale, anche nel caso di esercizio unito al trasporto merci.

La delibera disciplina i bandi delle gare per l'assegnazione dei relativi servizi, nonché gli schemi delle convenzioni da inserire nei capitolati delle gare, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera f), del decreto-legge n. 201 del 2011 (c.d. salva Italia). Tali previsioni si applicano alle procedure per le quali i bandi di gara, ovvero le lettere di invito nel caso di procedura ristretta, siano, rispettivamente, pubblicati o inviate in data successiva a quella di pubblicazione della delibera (14 marzo 2019).

Con delibera n. 96 del 2018 l'ART aveva già concluso il procedimento per stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto passeggeri via mare, nazionali e locali, connotati da oneri di servizio pubblico.

Con decreto MISE 13 dicembre 2021 è stato nominato il Commissario straordinario delle società Tirrenia Navigazione S.p.A. e Siremar - Sicilia regionale marittima S.p.A. in amministrazione straordinaria.

A livello europeo, il regolamento (CEE) 3577/1992 stabilisce il principio di libera prestazione dei servizi di cabotaggio marittimo, ossia la possibilità, per ciascun armatore dell'Unione, di offrire servizi di cabotaggio tra porti di un qualunque Stato membro. Il regolamento ammette, tuttavia, alcune deroghe, la più importante delle quali riguarda la possibilità per gli Stati di stipulare contratti di servizio pubblico per il trasporto passeggeri e merci da, tra e verso le isole e di imporre obblighi di servizio pubblico, definiti generalmente obblighi di continuità territoriale

Con la Comunicazione interpretativa della Commissione europea (COM(2014) 232 final) è stata chiarita la portata delle disposizioni del regolamento n. 3557/92, alla luce dell'evoluzione del settore.

Nella nozione di cabotaggio marittimo rientrano i servizi normalmente assicurati dietro compenso e comprendenti in particolare:
  • il cabotaggio continentale, ossia il trasporto via mare di passeggeri o merci fra i porti situati sul continente o sul territorio principale di uno stesso Stato membro senza scali su isole;
  • servizi di approvvigionamento «off-shore», ossia il trasporto via mare di passeggeri o merci fra i porti di uno Stato membro e le attrezzature o strutture situate sulla piattaforma continentale di tale Stato membro;
  • il cabotaggio con le isole, ossia il trasporto via mare di passeggeri o merci fra porti situati sul continente e su una o più isole di uno stesso Stato membro, ovvero porti situati sulle isole di uno stesso Stato membro.
 L'obbligo di servizio pubblico può essere imposto dagli Stati membri come condizione per la fornitura dei servizi di cabotaggio alle compagnie che partecipano ai servizi citati, ovvero mediante la stipula di contratti di servizio. In entrambe le ipotesi, ciò deve avvenire in maniera non discriminatoria per tutti gli armatori comunitari e qualsiasi compenso eventualmente stabilito per l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico deve essere reso disponibile a tutti gli armatori comunitari.
La Corte di Giustizia dell'Unione europea, con la sentenza del 13 ottobre 2022, in causa C-437/21, si è pronunciata su una questione pregiudiziale, sollevata (nell'ambito di una controversia tra Liberty Lines S.p.A. e MIT, sorta a seguito dell'avvenuto affidamento diretto del servizio di trasporto marittimo veloce di passeggeri tra i porti di Messina e Reggio Calabria alla società Bluferries S.r.l., senza previa indizione di una gara), con riferimento all'interpretazione del diritto dell'Unione relativo all'attribuzione di contratti di servizio pubblico di trasporto marittimo veloce di passeggeri.
Sul punto, la Corte ha stabilito che non è possibile  equiparare dei servizi di trasporto marittimo a dei servizi di trasporto ferroviario, qualora tale equiparazione abbia l'effetto di sottrarre il servizio in questione all'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici che sarebbe ad esso altrimenti applicabile, e quindi a procedure pubbliche di gara. La sentenza ricorda che soltanto per i contratti di servizio pubblico di trasporto per ferrovia, ad eccezione di altre modalità di trasporto ferroviario, quali metropolitana e tram, l'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento n. 1370/2007 autorizza, a determinate condizioni, un affidamento diretto, senza che sia previamente esperita una procedura di gara; il regolamento 3577/1992 relativo ai servizi di trasporto marittimo non prevede invece alcuna possibilità di affidamento diretto e la possibilità prevista dal  regolamento n. 1370/2007, che gli Stati membri possano applicare il regolamento anche al trasporto di passeggeri «in acque marine nazionali» (come disposto dall'articolo 47, comma 11 bis, del decreto‑legge n. 50/2017 che ha equiparato, a determinate condizioni, il trasporto marittimo mediante navi veloci al trasporto ferroviario), è possibile solo  «ferme restando» le disposizioni del regolamento n. 3577/92, sicché, in caso di conflitto, queste ultime prevalgono.

 

Per approfondimenti sulle convenzioni stipulate per i servizi di continuità territoriale marittima e sui servizi di cabotaggio marittimo si rinvia al relativo paragrafo del Tema sul sito della XVIII legislatura.

ultimo aggiornamento: 18 febbraio 2025

Il riordino del sistema delle autorità portuali è stato operato con il decreto legislativo n. 169 del 2016, il quale ha istituito le nuove Autorità di sistema portuale (AdSP), alle quali fanno capo più porti, ed ha conseguentemente disposto la riduzione del numero delle stesse da 24 a 15 - numero innalzato, in un secondo momento, a 16, in forza della modifica di cui al decreto-legge n. 119 del 2018. Nel rinviare, per approfondimenti, ai Temi presenti sul sito della XVIII legislatura, si ricorda in questa sede che, sul finire di tale legislatura, due decreti-legge hanno aggiunto scali portuali ad alcune AdSP e precisamente:

- i porti di Arbatax e Rifugio nell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna;

- i porti di Isola di Gela e di Licata nell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia Occidentale;

- il porto di Saline Joniche nell'Autorità di sistema portuale dello Stretto;

- il porto di Vasto nell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Centrale;

- il porto di Termoli nell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale;

- il porto di Sciacca nell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia Occidentale;

- il porto di Pozzallo nell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia Orientale.

Il decreto legge 18 gennaio 2024, n. 4 (convertito dalla legge n. 28 del 2024), modifica, con l'art. 4-quater, l'ambito di competenza dell'Autorità di sistema portuale della Sicilia orientale, aggiungendo le rade di Santa Panagia e del Porto Grande di Siracusa nell'ambito delle strutture serventi del Polo petrolchimico.

I porti che sono stati individuati come sede dell'Autorità fanno parte della rete centrale transeuropea (c.d. core). Il Regolamento UE n. 1315/2013 definisce la rete europea dei trasporti indicando una rete centrale (core, appunto), composta da quei tratti della rete che rivestono maggiore importanza strategica ai fini del conseguimento degli obiettivi per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e, pertanto, da completare entro il 2030, e una rete globale (comprehensive), connessa alla rete centrale della quale costituisce l'articolazione primaria, costituita a sua volta da tutte le infrastrutture di trasporto, esistenti e pianificate, della rete transeuropea dei trasporti, nonché da misure che ne promuovono l'uso efficiente e sostenibile sul piano sociale e ambientale, da completarsi entro il 2050. Nelle reti sono indicati collegamenti ferroviari, portuali, aeroportuali, di navigazione interna, stradali e intermodali interconnessi per assicurare una mobilità efficiente nel continente europeo.

A livello nazionale, si ricordano il decreto-legge n. 50 del 2022, che consente alle AdSP di costituire una o più comunità energetiche rinnovabili, con l'esclusione degli impianti nelle aree naturali protette, nonché il decreto-legge n. 68 del 2022, recante disposizioni fiscali inerenti alla loro attività.

Con la legge per la concorrenza per il 2021 (legge n. 118 del 2022) è stato, poi, novellato l'articolo 18 della legge n. 84 del 1994 (legge di riferimento per la disciplina del settore portuale). In proposito, resta fermo che le operazioni e i servizi portuali possono essere svolti solo da imprese autorizzate dalle autorità portuali (siano esse autorità di sistema o marittime) e che, per il loro svolgimento, le aree demaniali e le banchine possono essere date in concessione. Trattandosi di concessioni su beni pubblici (e non già di lavori o di servizi) non si applicano le norme del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016, articolo 164). Si stabilisce, nondimeno, che l'affidamento delle concessioni deve avvenire con procedura a evidenza pubblica preceduta dalla pubblicazione di un avviso. La disciplina per il rilascio delle concessioni è stabilita con decreto del MIT, adottato di concerto con il MEF.

Si ricorda, infine, che la IX Commissione della Camera dei deputati ha espresso, nel 2020 e nel 2021, il proprio parere sulle proposte di nomina dei Presidenti delle AdSP

In materia di lavoro marittimo, il decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, consente (art. 36)  la deroga alle limitazioni di navigazione e carico e scarico  per tre mesi e mediante accordi collettivi nazionali stipulati con i sindacati più rappresentativi, cosicché i traghetti non europei potranno svolgere servizio di cabotaggio anche nell'ambito riservato alle navi comunitarie e con personale extra UE.

Altri interventi in materia di lavoro marittimo sono contenuti nel decreto legge di proroga dei termini normativi n. 215 del 2023 (convertito dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18):

- si dispone la proroga di tre mesi dell'attività delle agenzie per la somministrazione e la riqualificazione del lavoro nei porti e si prevedono risorse anche per il 2024 per il personale non avviato al lavoro  (articolo 8, comma 2);

- si estende al 2024, rifinanziandola con 2 milioni di euro, la possibilità delle Autorità di sistema portuale di erogare risorse residue a favore di fornitori di lavoro e imprese titolari di contratti d'appalto nel settore portuale (art. 8, comma 3-bis).

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ultimo aggiornamento: 15 marzo 2024

Con Delibera della Camera dei deputati 17 ottobre 2023 , ai sensi dell'art. 82 della Costituzione, è stata istituita, per la durata della XIX legislatura, la Commissione parlamentare monocamerale d'inchiesta sul disastro della nave «Moby Prince» (DOC XXII n.9), avvenuto la sera del 10 aprile 1991 a seguito di collisione con la petroliera «Agip Abruzzo» verificatosi nel porto di Livorno.

La Commissione ha i seguenti compiti:
a) accertare eventuali e ulteriori responsabilità relative al disastro della nave «Moby Prince» con riferimento a strutture, apparati od organizzazioni pubbliche o private, nonché a persone a essi appartenenti ovvero appartenute;
b) ricercare e valutare ulteriori e nuovi elementi che possano integrare i fatti sino a ora conosciuti ed evidenziati dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave «Moby Prince», istituita nella XVIII legislatura con deliberazione della Camera dei deputati del 12 maggio 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 117 del 18 maggio 2021;
c) accertare, con la massima precisione, le circostanze in cui e' avvenuta la collisione tra il traghetto «Moby Prince» e la petroliera «Agip Abruzzo», le comunicazioni radio intercorse tra soggetti pubblici o privati nei giorni immediatamente precedenti e successivi al 10 aprile 1991, i tracciati radar e le rilevazioni satellitari di qualsiasi provenienza riguardanti il tratto di mare prospiciente il porto di Livorno durante i suddetti giorni;
d) verificare fatti, atti e condotte commissive od omissive che abbiano costituito o costituiscano ostacolo, ritardo o difficoltà per l'accertamento delle responsabilità relative al disastro della nave «Moby Prince»;
e) esaminare le procedure, le modalità e i mezzi con cui sono stati organizzati e attuati i soccorsi in mare in relazione alle disposizioni allora vigenti, le circostanze nelle quali essi sono stati condotti e ogni altro fatto utile a individuare eventuali responsabilità di individui o enti pubblici o privati in ogni fase, anche successiva allo svolgimento degli eventi;
f) verificare i motivi del mancato coordinamento nella gestione del soccorso delle vittime;
g) accertare eventuali correlazioni tra l'incidente ed eventuali traffici illegali di armi, combustibili o scorie e rifiuti tossici avvenuti nella notte del 10 aprile 1991 nella rada del porto di Livorno, a partire dalla documentazione acquisita nel corso dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta di cui alla lettera b);
h) approfondire i termini dell'accordo armatoriale sottoscritto a Genova il 18 giugno 1991 tra la Navigazione arcipelago maddalenino (Nav.Ar.Ma.) S.p.a., l'Unione mediterranea di sicurta' e The Standard Steamship Owners Protection and Indemnity Association (Bermuda) Limited, da una parte, e l'ENI S.p.a., la Societa' nazionale metanodotti (SNAM), l'AGIP, la Padana assicurazioni S.p.a. e l'Assuranceforeningen Skuld, dall'altra, con particolare riferimento alle perizie in forza delle quali furono determinati gli importi erogati alle compagnie armatrici e ai familiari delle vittime, nonche' analizzare i bilanci delle societa' SNAM, ENI e Nav.Ar.Ma. negli anni immediatamente precedenti e successivi al 1991.

La Commissione ha eletto l'On. Pittalis come Presidente nella seduta del 14 marzo 2024 e nella seduta del 9 aprile 2024 ha proceduto all'audizione dell'On. Andrea Romano,  Presidente della precedente Commissione di inchiesta istituita dalla Camera dei deputati nella XVIII legislatura.

La Commissione sta procedendo allo svolgimento di numerose audizioni di associazioni dei familiari delle vittime, esperti del settore e tecnici, magistrati e rappresentanti delle istituzioni.

Nella scorsa legislatura era già stata istituita una Commissione parlamentare monocamerale d'inchiesta sul disastro della nave «Moby Prince» (istituita dalla Camera il 12 maggio 2021), che aveva approvato il 15 settembre 2022  la relazione finale (doc. XXII-bis, n. 2). Una precedente Commissione era stata istituita anche nella XVII legislatura dal Senato (DOC. XX- bis, n. 8  qui  la relazione finale).

E' stata definitivamente approvata la legge 26 settembre 2023, n.138,  di iniziativa parlamentare (A.C. 911), che introduce nell'ordinamento i delitti di omicidio nautico e di lesioni nautiche gravi o gravissime, mutuando la disciplina vigente per le medesime fattispecie riguardanti la circolazione stradale. Il testo era stato approvato dal Senato nella seduta del 21 febbraio 2023. La IX Commissione della Camera ha espresso il proprio parere il 12 luglio 2023.

In materia di sicurezza marittima, la legge di bilancio 2024 (Legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, comma 42) è intervenuta in materia di controlli sulle apparecchiature radio in dotazione al naviglio marittimo.

La legge di delegazione europea 2022-2023 (legge 21 febbraio 2024, n. 15), prevede in Allegato A il recepimento della direttiva (UE) 2023/946 in materia di requisiti di stabilità per le navi ro/ro da passeggeridefiniti dall'Organizzazione marittima internazionale. Il termine di recepimento della direttiva è il 5 dicembre 2024.

La direttiva modifica la precedente direttiva 2003/25/CE che stabilisce un livello uniforme di requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri (si tratta, in pratica delle navi traghetto adibite anche al trasporto di autoveicoli), in modo da migliorarne le possibilità di sopravvivenza in caso di avaria in seguito a collisione e garantire un elevato livello di sicurezza ai passeggeri e all'equipaggio, congiuntamente ai requisiti stabiliti dalla convenzione internazionale.

Con il decreto legislativo 31 ottobre 2024, n. 179, entrato in vigore il 14 dicembre 2024, è stata data attuazione alla direttiva (UE) 2023/946, che modifica la direttiva 2003/25/CE per quanto riguarda l'inclusione di requisiti di stabilità migliorati e l'allineamento di tale direttiva ai requisiti di stabilità definiti dall'Organizzazione marittima internazionale.

In materia di sicurezza marittima si rammenta l'entrata in vigore  nella scorsa legislatura, delle seguenti disposizioni (per approfondimenti si rinvia al relativo paragrafo del Tema nel sito della scorsa legislatura):
  • decreto legislativo n. 25 del 2018, recante norme di sicurezza per le navi da passeggeri previste dalla direttiva (UE) 2016/844, la delega per il recepimento della quale era stata prevista dalla legge di Delegazione europea 2016-2017 (legge n. 163/2017). Tale ultimo decreto legislativo aveva sostituito l'allegato 1 del decreto legislativo n. 45 del 2000, che conteneva le disposizioni di carattere tecnico riguardanti la costruzione e la compartimentazione e stabilità delle navi, le macchine e gli impianti elettrici, la struttura, la protezione contro gli incendi e i mezzi di salvataggio;
  • decreto legislativo n. 37 del 2020 , di attuazione della direttiva (UE) 2017/2110, relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi Ro-Ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea su cui la IX Commissione aveva espresso parere favorevole, il 12 febbraio 2020. Per navi Ro-Ro (acronimo per  roll on- roll off) si intendono navi e traghetti che trasportano automezzi e convogli ferroviari;
  • decreto legislativo n. 38 del 2020 , di recepimento della direttiva (UE) 2017/2109, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri, su cui la IX Commissione aveva espresso il proprio parere il 4 marzo 2020. Il decreto è entrato in vigore l'11 giugno 2020;
  • decreto legislativo n. 43 del 2020 , su cui la IX Commissione ha poi espresso il parere il 12 febbraio 2020, di recepimento della direttiva (UE) 2017/2108 sulle disposizioni e norme di sicurezza per le navi passeggeri, che ha novellato il decreto legislativo n. 45 del 2000, disciplinando specifici aspetti ed introducendo sanzioni sia amministrative che penali per la violazione delle disposizioni concernenti la sicurezza delle navi, aggiornando quindi la disciplina nazionale;
  • decreto legislativo n. 194 del 2021 di attuazione della direttiva (UE) 2019/1159  sui requisiti minimi di formazione per la gente di mare, su cui la IX Commissione della Camera ha espresso il  parere il 6 ottobre 2021;
  • il  decreto legge n. 121 del 2021, che ha introdotto la definizione di nave abbandonata (art. 4, co. 1- sexies).

 

Si ricorda altresì che con la legge n. 73 del 2019 , sono state introdotte  modifiche ai termini già previsti in materia di obbligo di patente nautica.
Un'ulteriore misura di aggiornamento, incidente sui profili di sicurezza della navigazione, è stata prevista dal decreto-legge n. 76 del 2020 (decreto-legge Semplificazioni) con riferimento al certificato di sicurezza radio elettrica (articolo 48- bis) richiesto anche per le navi oltre le 500 tonnellate di stazza lorda. La durata della validità dei certificati di sicurezza radio elettrica e del certificato di sicurezza per le dotazioni di armamento è stata stabilita in 5 anni mentre il certificato di idoneità (rilasciato alle navi per le quali sia stata accordata l'esenzione dalla applicazione di una o più norme della medesima legge n. 616 del 1962) non può essere superiore a 2 anni, a eccezione delle unità da pesca la cui durata è fissata in 3 anni.

In materia di salvamento acquatico, è stato emanato con decreto MIT 29 maggio 2024, n. 85 il Regolamento recante norme per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnanti, entrato in vigore il 12 luglio 2024.

Il decreto legge 27 dicembre 2024, n. 202 (art. 7, co. 4-decies), convertito dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, ha previsto che i brevetti di salvamento in mare, in acque interne e piscine, del citato Regolamento, in corso di validità alla data del 30 settembre 2024, con termine di scadenza compreso tra il 1° ottobre 2024 e il 29 settembre 2025, restino validi fino al 30 settembre 2025 e viene altresì richiesto il possesso del certificato di idoneità fisica allo svolgimento dell'attività sportiva non agonistica; l'articolo 7, comma 4-udecies dello stesso decreto legge ha poi disposto la sospensione del termine di efficacia del requisito della maggiore età per lo svolgimento dell'attività di assistente bagnante fino al 30 settembre 2025.

ultimo aggiornamento: 21 febbraio 2025

Il settore della nautica da diporto era stato riformato nella XVII legislatura (decreto legislativo n. 229 del 2017) e – nella successiva XVIII – tale decreto è stato interessato da un provvedimento correttivo, il decreto legislativo n. 160 del 2020entrato in vigore il 22 dicembre 2020 e contenente disposizioni di semplificazione normativa, di rafforzamento della sicurezza della navigazione e norme volte a superare alcune delle problematiche emerse in sede di prima applicazione del decreto di riforma della nautica da diporto.

L'aspetto saliente del decreto correttivo inerisce alla totale riscrittura della disciplina delle scuole nautiche e dei centri per l'istruzione della nautica (di cui rispettivamente agli articoli 49-septies e 49-octies) e la disciplina dell'istruttore professionale di vela al fine di distinguere tale figura da quella degli istruttori di vela sportivi e dilettantistici.

Con decreto MIT 30 agosto 2023, n. 142 (GU 16 ottobre 2023) è stato emanato il Regolamento recante la disciplina delle scuole nautiche.

Con decreto MIT 13 dicembre 2023, n. 227 è stato emanato il "Regolamento recante modifica al decreto 10 maggio 2005, n. 121, concernente l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto".

La legge 27 dicembre 2023, n. 206 "Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy", contiene misure di semplificazione per la filiera della nautica da diporto, tra cui:

- la riduzione da 60 a 7 giorni del termine per il rilascio dell'iscrizione provvisoria di navi o imbarcazioni da diporto;

- un Fondo per l'incentivo alla nautica da diporto sostenibile con una dotazione di 3 mln € per il 2024 per contributi per la sostituzione motori da endotermici a elettrici;

- la possibilità di iscrivere i natanti da diporto nell'archivio telematico centrale (ATCN) mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

La legge 30 dicembre 2023, n. 214 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022", reca modifiche codice nautica da diporto relative alla disciplina per lo svolgimento della professione del mediatore del diporto, con la finalità di adeguarla alla più recente normativa unionale e ai più rigorosi livelli di formazione professionale.

La legge di bilancio 2024 (Legge n. 213 del 2023 - art. 1, commi 323-324) ha previsto l'estensione dell'accesso al Fondo per il settore navale e subacqueo, istituito per promuovere la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale del settore navale, ai progetti di rilevanza strategica nel settore subacqueo e alle imprese la cui attività principale riguarda la costruzione, trasformazione e revisione di sistemi elettronici nel settore navale; si incrementa altresì di 1 milione di euro l'anno, dal 2024 al 2026, l'autorizzazione di spesa per la valorizzazione del settore della subacquea nazionale da parte della Marina Militare.

Con decreto MIT 11 marzo 2025, n. 67 è stato approvato il regolamento recante la disciplina dell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche, costituita presso il Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e contenente i dati relativi alle patenti nautiche. Le disposizioni del Regolamento si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (avvenuta il 9 maggio 2025).

Si ricorda che con il  decreto del Presidente della Repubblica n. 152 del 2018 è stato emanato il regolamento di attuazione del  Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE) e che  d al 1° settembre 2019 è    stato attivato    lo Sportello Telematico del Diportista    (STED), che    consente di immatricolare le unità da diporto nell'Archivio Centrale Telematico (ATCN).
Per ulteriori informazioni si rinvia al relativo paragrafo del Tema sul sito della XVIII legislatura.

Tra gli interventi legislativi in materia si ricordano anche i seguenti:

  • il D.L. n. 68/2022 ha esteso a 60 gg i termini di validità dei procedimenti e dei documenti previsti nel Codice della nautica per le procedure STED;
  • il D.L. n. 144/2022 (art. 41) prevede disposizioni in materia di regime fiscale per le navi iscritte nel registro internazionale (per ottemperare alla Decisione C(2020)3667 final dell'11 giugno 2020 della Commissione europea nel caso SA.48260) e modifiche al codice della nautica da diporto;
  • il D.L. n. 198/2022 ha prorogato al 31/12/2023 la scadenza delle certificazioni e dei collaudi dei motopescherecci;
  • IL DL n. 104 del 2023 (art. 15) ha autorizzato il Governo a dettare, con regolamento, una disciplina uniforme in materia di prestazione di servizi di ormeggio, a tal fine modificando il Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione marittima di cui al d.P.R. n. 328 del 1952.

 

ultimo aggiornamento: 9 maggio 2025
La navigazione interna comprende  la navigazione effettuata su  fiumilaghicanali e altre acque interne. Essa è regolamentata ancora oggi dal codice della navigazione e dall'apposito regolamento attuativo ( dPR n. 631 del 1949). In tali testi normativi sono contenute molteplici disposizioni in materia di organizzazione della navigazione interna, zone portuali, lavoro, regime amministrativo delle navi, ed esercizio della navigazione.
Le  funzioni amministrative attinenti alla navigazione interna  sono state in più fasi (d. P. R. n. 5 del 1972 e, successivamente, d. P. R. n. 616 del 1977)  trasferite alle regioni. Da ultimo il  decreto legislativo n. 112 del 1998 (articolo 105) ha attribuito alle regioni, fatte salve le competenze delle autorità portuali, le funzioni relative alla "disciplina della navigazione interna" ed ha conferito  alle regioni  la gestione del sistema idroviario padano veneto, conservando  allo Stato i compiti di programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto.
Sono rimaste altresì allo Stato le competenze in materia di  sicurezza della navigazione interna e quelle relative all'  accertamento delle competenze del personale navigante.

Nell'ambito della navigazione interna va ricordata la navigazione sui laghi: i laghi Maggiore, di Como e di Garda sono affidati alla Gestione Navigazione Laghi, ente governativo al quale, a sensi della legge n.614/57, è stato affidato l'esercizio delle linee di navigazione su tali laghi. In via generale invece il trasporto pubblico locale sui laghi è rimesso alla competenza regionale.

La legislazione entrata in vigore nella XVIII legislatura si è interessata del trasporto fluviale e della navigazione sulle acque interne in ragione non solo di motivi occupazionali e di sicurezza, ma anche per la promozione dell'intermodalità e di forme di trasporto più sostenibili dal punto di vista sia ambientale sia paesaggistico e culturale.

Per esempio, il decreto legge n. 124 del 2019 (art. 53, comma 5-bis) ha autorizzato la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per la valorizzazione del trasporto di merci per idrovie interne e per vie fluvio-marittime.

A sua volta il decreto-legge n. 45 del 2021 ha previsto misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia. Ulteriori misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia sono contenute nel decreto legge n. 103 del 20 luglio 2021che ha vietato il transito delle grandi navi e dichiarato le vie urbane d'acqua di Venezia come "monumento nazionale". 

Sotto il profilo della sicurezza della navigazione, stata recepita con il decreto legislativo n. 114 del 2018 la direttiva  (UE) 2016/1629 avente ad oggetto la definizione dei requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna che ha allineato la disciplina europea alla normativa internazionale di settore e introdotto requisiti tecnici uniformi per tutte le vie navigabili interne dell'Unione. 

Il decreto legge n. 121 del 2021 (art. 4, commi 4-ter e 4-quater) reca criteri per la nomina del gestore navigazione sui Laghi Maggiore Garda e Como e riconosce alla Gestione Governativa Navigazione laghi un contributo di 2,5 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di potenziare il servizio pubblico di navigazione su tali laghi.

Il DL 198 del 2022 (art. 10, commi 11, 11-sexies e 11-septies), ha differito al 31 dicembre 2023 l'obbligo dei gestori dei servizi di navigazione sui laghi Maggiore, Garda e Como di versare gli utili di gestione dell'anno 2022 all'entrata dello Stato. Inoltre, ha esteso da 3 a 5 anni il periodo del mandato del gestore.

Il DL n. 104 del 2023 (art. 17, comma 2) consente al Ministro delle infrastrutture e trasporti di nominare come Gestori della navigazione dei laghi di Garda, Maggiore e di Como anche soggetti che non siano funzionari dell'amministrazione dello Stato in servizio.

Il  D.L. n. 89 del 2024 (articolo 5, comma 4-quater)  finanzia con un contributo di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, il completamento delle opere di consolidamento delle sponde e il recupero funzionale dell'idrovia Pisa-Livorno.

Per approfondimenti sulla navigazione interna si rinvia al relativo paragrafo dei Temi sul sito della XVIII legislatura.

Il DL n. 104 del 2023 (art. 17, comma 2) consente al Ministro delle infrastrutture e trasporti di nominare come Gestori della navigazione dei laghi di Garda, Maggiore e di Como anche soggetti che non siano funzionari dell'amministrazione dello Stato in servizio.

ultimo aggiornamento: 8 agosto 2024
 
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