I principi portanti del sistema italiano d'istruzione sono sanciti dagli artt. 33 e 34 della Costituzione.
La Carta, per un verso, prescrive alla Repubblica l'adozione delle norme generali sull'istruzione e l'istituzione di scuole statali per tutti gli ordini e gradi, così configurando come obbligatoria e necessaria l'esistenza di un sistema d'istruzione pubblica; per altro verso, riconosce il diritto a enti e privati di istituire scuole e istituti di educazione, senza oneri per lo Stato, ammettendo in tal modo l'iniziativa e il concorso delle varie realtà della società civile nella cura di un ambito di primario interesse generale. A tale riconoscimento si accompagna, poi, l'ulteriore garanzia secondo cui la legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
Ulteriori principi riguardano l'accesso all'istruzione, là dove l'art. 34 Cost. stabilisce che la scuola è aperta a tutti, che l'istruzione inferiore è obbligatoria e gratuita per almeno 8 anni, e che i capaci e i meritevoli hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi, anche se privi di mezzi, dovendo la Repubblica rendere effettivo questo diritto mediante opportune forme di provvidenza economica.
La complessiva configurazione della disciplina dell'istruzione in Costituzione si collega direttamente ai principi democratico-partecipativo, personalista e di uguaglianza sostanziale, rappresentando una condizione essenziale di sviluppo della persona, di progresso materiale e spirituale della comunità, di promozione di una effettiva mobilità sociale.
Sotto il profilo del riparto delle competenze, spetta allo Stato la determinazione sia delle norme generali sull'istruzione, ex art. 117, comma 2, lett. n), sia dei principi fondamentali della materia, ex art. 117, comma 3, mentre spetta alle Regioni l'adozione della disciplina di dettaglio, che, secondo la Corte costituzionale, consiste prevalentemente nella disciplina delle funzioni e dei compiti volti a consentire la concreta e continua gestione ed erogazione del servizio di istruzione. Rientra, invece, nella competenza residuale delle Regioni la formazione e istruzione professionale, consistente nell'addestramento del lavoratore, finalizzato precipuamente all'acquisizione delle cognizioni necessarie all'esercizio di una particolare attività lavorativa. Entro questo quadro va poi inserito il riconoscimento costituzionale dell'autonomia scolastica.
A oggi, il sistema d'istruzione italiano risulta articolato in: sistema integrato 0-6 anni, diviso in servizi per l'infanzia (0-3 anni) e scuola dell'infanzia (3-6 anni); primo ciclo d'istruzione, diviso in scuola primaria, di durata quinquennale (ex scuola elementare), e scuola secondaria di primo grado, di durata triennale (ex scuola media); secondo ciclo d'istruzione, diviso in scuole secondarie di secondo grado, di durata quinquennale, e percorsi di istruzione e formazione professionale, triennali o quadriennali. L'istruzione superiore è invece erogata dalle Università, dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e dagli istituti tecnici superiori (ITS).
L'istruzione obbligatoria ha una durata di 10 anni, da 6 a 16 anni di età, e comprende gli 8 anni del primo ciclo di istruzione (scuola elementare e scuola media) e i primi 2 anni del secondo ciclo. L'adempimento dell'obbligo scolastico è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18° anno di età.
Al settore, è preposto il Ministero dell'istruzione: durante la XVIII Legislatura, il D.L. 1/2020 ha soppresso l'allora Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, distribuendone le funzioni fra i due neo-istituiti Ministero dell'istruzione, appunto, e Ministero dell'università e della ricerca.
La XIX Legislatura, dopo una stagione segnata da una intensa produzione normativa volta ad assicurare il diritto allo studio anche durante l'emergenza pandemica, si apre, fra l'altro, nel segno degli impegni assunti nel PNRR, in parte già attuati nell'ultimo scorcio della XVIII Legislatura. Gli interventi previsti nel Piano, anche alla luce delle Raccomandazioni della Commissione UE per il 2019 e il 2020, nonché dell'Agenda ONU 2030, si sviluppano su tre direttrici, che nel complesso perseguono un potenziamento quantitativo e qualitativo dell'istruzione sia nella prospettiva della coesione economico-sociale, sia del rafforzamento della competitività del sistema-Paese.
In particolare, la prima direttrice consiste nel raggiungimento di una maggiore copertura territoriale dei servizi di educazione e istruzione, specie d'infanzia e primaria, particolarmente carente in alcune aree geografiche del Paese.
La seconda mira al rafforzamento dell'offerta formativa sotto il profilo delle competenze digitali e scientifico-tecnologiche (c.d. "STEM"), al fine di compensare lo skills mismatch tra istruzione e domanda di lavoro, in un'economia ormai caratterizzata da elevati tassi di conoscenza e specializzazione.
La terza, infine, ha quale obiettivo il miglioramento dei processi di reclutamento e di formazione degli insegnanti, con l'intento di incentivare il merito e l'aggiornamento continuo.