provvedimento 17 ottobre 2024
Studi - Cultura Disciplina in materia di valutazione degli studenti, tutela dell'autorevolezza del personale scolastico e indirizzi scolastici differenziati (legge n. 150 del 2024)

Nella Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 2024 è stata pubblicata la legge 1° ottobre 2024, n. 150recante la "Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati". 

L'atto in questione, di iniziativa governativa, è stato approvato dal Senato (AS 924-bis) il 17 aprile 2024 e quindi, senza modificazioni, dalla Camera (AC 1830) il 25 settembre 2024.

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La legge n. 150 del 2024, composta di  3 articoli, reca la "Revisione della disciplina in materia di  valutazione delle studentesse e  degli studenti, di  tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di  indirizzi scolastici differenziati". 
Il provvedimento, di iniziativa governativa, è stato  approvato dal Senato il 17 aprile 2024 e  non è stato modificato durante l'esame in sede referente svoltosi presso la Commissione Cultura della Camera,  conclusosi, con il conferimento del mandato al relatore a riferire in Assemblea, nella seduta del  12 settembre 2024. Durante tale esame, sono state  respinte tutte le circa  70 proposte emendative presentate.

Si ricorda che la Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2023 (NADEF 2023, doc. LVII, n. 1-bis) aveva incluso tra i provvedimenti "collegati alla decisione di bilancio" un disegno di legge recante "Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale" (pagina 19). Il 27 ottobre 2023, un mese dopo la trasmissione al Parlamento della NADEF 2023, il Governo ha trasmesso in Senato un disegno di legge, AS 924, con il titolo Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale e revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti. Il capo II di tale disegno di legge, costituito dal solo articolo 3, concernente la revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti, in conformità con il parere espresso dalla 5ª Commissione permanente del Senato, è stato stralciato dalla Presidenza del Senato nella seduta n. 128 del 22 novembre 2023, in quanto contenente disposizioni estranee all'oggetto indicato nella NADEF 2023. La disposizione stralciata è andata a costituire l'autonomo disegno di legge AS 924-bis, da cui deriva il provvedimento in esame; l'AS 924, ridenominato «Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale» e contenente le altre disposizioni non stralciate dal disegno di legge originario, è stato approvato prima dal Senato, il 31 gennaio 2024, e poi definitivamente dalla Camera dei deputati il 31 luglio 2024 (quale AC 1691), divenendo quindi la legge 8 agosto 2024, n. 121.

Ai fini di una più agile comprensione del contenuto del provvedimento, che consiste in numerose novelle a testi legislativi in vigore, si riporta di seguito una sintesi delle principali innovazioni da esso recate rispetto al quadro vigente.

Per quanto riguarda le disposizioni di cui all'articolo 1, in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, esso dispone:

- l'espressione con giudizi sintetici della valutazione periodica e finale degli apprendimenti nell'ambito della scuola primaria (ex scuola elementare), a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025 (tale valutazione avviene oggi con "giudizi descrittivi", in applicazione di un regime derogatorio risalente al periodo pandemico);

l'espressione in decimi della valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado (ex scuola media) e, sempre a tale livello, la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi in caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi;

- per quanto riguarda la scuola secondaria superiore, la non ammissione all'esame di Stato conclusivo in caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi e l'assegnazione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame, in caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi;

- per quanto riguarda la scuola secondaria superiore, la previsione che il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante possa essere attribuito solo se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi.

Il medesimo articolo 1, ai commi 4 e 5, dispone inoltre che, con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, si proceda ad una revisione complessiva della disciplina in materia di valutazione del comportamento degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, nell'ambito della quale si preveda che:

- i provvedimenti disciplinari che comportano l'allontanamento dalla scuola fino a un massimo di due giorni, comportino il coinvolgimento in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare; in caso di allontanamento superiore a due giorni, sia invece previsto lo svolgimento di attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche;

- l'attribuzione di un voto di comportamento inferiore a sei decimi, con la conseguente non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato, avvenga anche a fronte di comportamenti che configurano mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche con riferimento alle violazioni previste dal regolamento di istituto;

- l'attribuzione un voto di comportamento inferiore a sei decimi in fase di valutazione periodica comporti il coinvolgimento in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale;

- al voto di comportamento, riferito all'intero anno scolastico, sia attribuito maggior peso nella valutazione complessiva, in particolar modo in presenza di atti violenti o di aggressione;

- per quanto riguarda la scuola secondaria superiore, l'attribuzione di un voto di comportamento pari a sei decimi nel comportamento comporti la sospensione del giudizio sull'ammissione alla classe successiva e l‘assegnazione un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale;

- la valutazione periodica e finale degli apprendimenti del secondo ciclo di istruzione, in ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per i licei dalle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali, sia espressa in decimi.

L'articolo 2 del provvedimento reca disposizioni in merito alle sezioni a metodo didattico differenziato. Le disposizioni in questione sono in particolare volte:

- a stabilizzare ed aggiornare le disposizioni che, sinora in via solo sperimentale, consentono alle sezioni di scuola dell'infanzia e alle classi di scuola primaria già gestite dall'Opera nazionale Montessori di continuare a funzionare con il metodo Montessori; 

- a consentire, a determinate condizioni, l'attivazione a regime anche di classi di scuola secondaria di primo grado (ex scuola media) a metodo Montessori, a partire dall'anno scolastico 2025/2026, superando dunque la fase sperimentale attualmente in corso;

- a demandare ad un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sentita l'Opera nazionale Montessori, la disciplina di dettaglio su istituzione e funzionamento delle sezioni e classi a metodo Montessori nell'ambito del primo ciclo di istruzione, nonché sull'ordinamento dei corsi di differenziazione didattica e sui relativi requisiti di accesso;

- a consentire al Ministero dell'istruzione e del merito di autorizzare lo svolgimento, presso università ed enti di formazione, di corsi annuali di differenziazione didattica a metodo Agazzi per le scuole dell'infanzia e a metodo Pizzigoni per le scuole primarie, ai fini del conseguimento della specializzazione necessaria per concorrere all'attribuzione delle relative cattedre.

L'articolo 3, in materia di tutela dell'autorevolezza e decoro delle istituzioni e del personale scolastico, prevede che, con la sentenza di condanna per i reati commessi in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio del suo ufficio o delle sue funzioni, è sempre ordinato, oltre all'eventuale risarcimento dei danni, il pagamento di una somma da euro 500 a euro 10.000 a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'istituzione scolastica di appartenenza della persona offesa.

ultimo aggiornamento: 10 luglio 2024

 L'articolo 1 della legge in esame, composto da 5 commi, reca disposizioni in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti.

Al  comma 1, sono apportate talune novelle al  decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato".
A) In particolare, la  lettera a) del comma 1 incide sull' articolo 2,   commi 1 e  5 del suddetto decreto legislativo n. 62 del 2017, in materia  valutazione nel primo ciclo d'istruzione.
   
A1) L 'articolo 2comma 1, del  decreto legislativo n. 62 del 2017 prevede, a legislazione vigente, che  la valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nel primo ciclo (comprensivo quindi della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado), ivi compresa la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, è espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento.
Tuttavia, il  decreto-legge n. 22 del 2020, come modificato dal  decreto-legge n. 104 del 2020 ha disposto (con l'articolo 1, comma 2- bis) che, "In deroga all' articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dall' anno scolastico 2020/2021, la  valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni delle classi  della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per il curricolo, è espressa attraverso  un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro dell'istruzione".  Tale disposizione, introdotta in piena fase  pandemica, come sarà illustrato in seguito,  viene abrogata dal comma 2 dell'articolo in esame.
 La  disposizione ora in commento, infatti , modifica direttamente l'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo n. 62 del 2017,  sostituendo il riferimento al primo ciclo d'istruzione  con quello alla sola scuola secondaria di primo grado: solo a tale livello, quindi, la valutazione  rimarrebbe espressa con votazioni in decimi. In relazione, invece, alla scuola primaria (ex scuola elementare), con l'aggiunta di un periodo aggiuntivo al medesimo comma 1, si dispone che,  a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025la valutazione periodica e finale degli apprendimenti, ivi compreso l'insegnamento di educazione civica, delle alunne e degli alunni sia espressa con  giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti. Con un ulteriore periodo aggiuntivo al medesimo comma 1, si prevede, inoltre, che  le modalità della valutazione, sia in relazione alla scuola primaria che in relazione alla scuola secondaria di primo grado, siano definite con  ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito.
   A2) Per quanto concerne il  comma 5 del citato articolo 2 del  decreto legislativo n. 62 del 2017 - anch'esso inciso dalla disposizione in commento - esso prevede, a legislazione vigente, che  la valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno (sia della scuola primaria, sia della scuola secondaria di primo grado) viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo quanto specificato nel comma 3 dell'articolo 1 del medesimo decreto. Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado - prosegue la disposizione novellata - resta fermo quanto previsto dal DPR n. 249 del 1998, che reca il "Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria".
Ora, la disposizione in commento, sostituisce il suddetto comma 5 dell'articolo 2, prevedendo che la  valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno  della  (sola) scuola primaria sia espressa collegialmente dai docenti con un  giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo quanto previsto dall'articolo 1,  commi 3 e 4 del medesimo decreto legislativo n. 62 del 2017. Per le alunne e gli alunni della  scuola secondaria di primo grado, la valutazione del comportamento  è invece espressa in decimi, fermo restando quanto previsto dal citato regolamento di cui al  DPR n. 249 del 1998.
B) La  lettera  b) del medesimo articolo 1, comma 1 in esame , integra l' articolo 6 dello stesso decreto legislativo n. 62 del 2017, in materia di  ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado e all'esame conclusivo del primo ciclo d'istruzione.
Si ricorda che il suddetto  articolo 6 del  decreto legislativo n. 62 del 2017 prevede, al comma 1, che  le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto:
- dall'articolo 4, comma 6, del DPR n. 249 del 1998, e cioè in caso di sanzioni, adottate dal consiglio di istituto, che comportino l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi;
dal seguente comma 2 del medesimo articolo 6 del decreto legislativo n. 62 del 2017, che  prevede che, n el caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.
Ora, la disposizione in commento, aggiungendo il comma 2-bis all'articolo 6 del decreto legislativo n. 62 del 2017, dispone che  se la valutazione del comportamento (degli alunni della scuola secondaria di primo grado)  è inferiore a sei decimi, il  consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi.
C)  la lettera c) modifica l' articolo 13comma 2,  lettera  d) del  decreto legislativo n. 62 del 2017, in materia di ammissione dei candidati interni all' esame di Stato  conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado.
Si ricorda che l' articolo 13 del decreto legislativo n. 62 del 2017 prevede - a legislazione vigente - al comma 1, che s ono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni le studentesse e gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 13, l 'ammissione all'esame di Stato  è disposta, in sede di scrutinio finale,  dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. È ammesso all'esame di Stato, salvo quanto previsto dal citato  articolo 4, comma 6, del DPR n. 249 del 1998, la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti:
a)  frequenza per almeno  tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall' articolo 14, comma 7, del DPR 22 giugno 2009, n. 122;

L' articolo 14comma 7 del  DPR n. 122 del 2009 prevede che, a decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado,  ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente,  è richiesta la  frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire,  per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo,  motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.

b)  partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle  prove predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione (di cui all'articolo 19 del medesimo decreto legislativo);
c)  svolgimento dell'attività di  alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso; 
d)  votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente  e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di  votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il  consiglio di classe può tuttavia deliberare, con adeguata motivazione,  l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo. 
La  disposizione in commento integra la lettera  d) appena citata con due nuovi periodi: il primo, volto a prevedere che  nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe  assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo; il secondo finalizzato a ribadire che nel caso di  valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la  non ammissione all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi.
D)  la lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 in esame integra l' articolo 15 del  decreto legislativo n. 62 del 2017, in materia di  attribuzione del credito scolastico nel  secondo ciclo d'istruzione.
L' articolo 15 del decreto legislativo n. 62 del 2017 prevede, al  comma 1, che  i n sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Il comma 2 del medesimo articolo 15, poi, dispone che c on la tabella di cui all'allegato A del medesimo decreto legislativo è stabilita la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dalle studentesse e dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico
Ora, la disposizione in commento aggiunge il comma 2-bis al predetto articolo 15, che prevede che  il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale può essere attribuito  se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi.
Il  comma 2 dell'articolo 1 in esame - come anticipato -  abroga il comma 2-bis dell' art. 1 del decreto-legge n. 22 del 2020 ( legge n. 41 del 2020),  adottato in occasione del l'emergenza epidemiologica da COVID-19, che prevede che, in deroga al citato  articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 62 del 2017 dall'anno scolastico 2020/2021, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per il curricolo è espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro dell'istruzione.  

Il  comma 3 dell'articolo 1 in esame  integra l' articolo 3, comma 2, della legge 20 agosto 2019, n. 92, che prevede l' i ntroduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica. 
Si ricorda che l' articolo 3 della legge n. 92 del 2019, in materia di sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento nell'insegnamento dell'educazione civica, prevede, al  comma 1, che con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito sono definite linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica che individuano, ove non già previsti, specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché con il documento Indicazioni nazionali e nuovi scenari e con le Indicazioni nazionali per i licei e le linee guida per gli istituti tecnici e professionali vigenti, assumendo a riferimento le seguenti tematiche:
a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione europea e degli organismi internazionali; storia della bandiera e dell'inno nazionale;
b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015;
c) educazione alla cittadinanza digitale;
d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro;
e) educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari;
f) educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;
g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni;
h) formazione di base in materia di protezione civile;
h- bis) educazione finanziaria e assicurativa e pianificazione previdenziale, anche con riferimento all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali di gestione del denaro e alle nuove forme di economia e finanza sostenibile (per quanto riguarda quest'ultima tematica, il comma 1- bis prevede che i contenuti dell'insegnamento siano determinati dal Ministero d'intesa con la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, sentito il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari, finanziari e assicurativi).

Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 92 del 2019 - come integrato dalla disposizione in commento - prevede che, n ell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, oltre alle tematiche di cui alle lettere del comma 1 del medesmo articolo 3, sono altresì promosse l'educazione stradale, l'educazione alla salute e al benessere, l'educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva "e solidale" (quest'ultimo inciso viene introdotto dalla disposizione in esamee l'educazione finanziaria. Tutte le azioni - chiosa il comma 2 dell'articolo 3 - sono finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della natura. 
Il  comma 4 dell'articolo 1 in commento prevede che, al fine di ripristinare la  cultura del rispetto, di affermare l' autorevolezza dei docenti delle istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado del sistema nazionale di istruzione e formazione (è esclusa, quindi, la scuola primaria), di rimettere al centro il principio della responsabilità e di restituire piena serenità al contesto lavorativo degli insegnanti e del personale scolastico, nonché al percorso formativo delle studentesse e degli studenti, con uno o più  regolamenti adottati ai sensi dell' art. 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge, si provvede alla  revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti.

Si ricorda che il suddetto articolo 17, comma 1 della legge n. 400 del 1988 prevede che, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro 90 giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

Il comma 5 del medesimo articolo 1 dispone che i regolamenti di cui al precedente comma 4 sono adottati nel rispetto dell'autonomia scolastica nonché nel rispetto dei seguenti princìpi:

a) apportare modifiche al regolamento di cui al DPR n. 249 del 1998, che reca lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, al fine di riformare l'istituto dell'allontanamento della studentessa e dello studente dalla scuola per un periodo non superiore a quindici giorni, in modo che:

  1) l'allontanamento dalla scuola, fino a un massimo di due giorni, comporti il coinvolgimento della studentessa e dello studente in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare;

  2) l'allontanamento dalla scuola di durata superiore a due giorni comporti lo svolgimento, da parte della studentessa e dello studente, di attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche e individuate nell'ambito degli elenchi predisposti dall'amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione e del merito. Tali attività, se deliberate dal consiglio di classe, possono proseguire anche dopo il rientro in classe della studentessa e dello studente, secondo princìpi di temporaneità, gradualità e proporzionalità;

b) apportare modifiche al regolamento di cui al DPR n. 122 del 2009, recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, in modo da:

  1) prevedere che l'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi e la conseguente non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato avvengano anche a fronte di comportamenti che configurano mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche con riferimento alle violazioni previste dal regolamento di istituto;

  2) prevedere che l'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi in fase di valutazione periodica comporti il coinvolgimento della studentessa e dello studente oggetto della valutazione in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato tale voto;

  3) conferire maggiore peso al voto di comportamento della studentessa e dello studente nella valutazione complessiva, riferito all'intero anno scolastico, in particolar modo in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico nonché delle studentesse e degli studenti;

  4) prevedere che, per le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che abbiano riportato una valutazione pari a sei decimi nel comportamento, il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, sospenda il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe successiva e assegni alle studentesse e agli studenti un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale; la mancata presentazione dell'elaborato prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo o la valutazione non sufficiente da parte del consiglio di classe comportano la non ammissione della studentessa e dello studente all'anno scolastico successivo;

  5) prevedere la votazione in decimi per la valutazione periodica e per quella finale degli apprendimenti delle studentesse e degli studenti del secondo ciclo di istruzione, in ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per i licei, adottate (con il decreto ministeriale n. 211 del 2010) ai sensi dell'art. 13, comma 10, lettera a), del regolamento di cui al DPR 15 marzo 2010, n. 89, e dalle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali, adottate, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al DPR 15 marzo 2010, n. 88 (con la direttiva del MIUR n. 57 del 2010) e dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 61 del 2017 (con il decreto ministeriale n. 92 del 2018 e con il decreto dirigenziale n. 1400 del 25 settembre 2019). 

L'articolo 2, composto da 13 commi, reca disposizioni in merito alle sezioni a metodo didattico differenziato.

Nello specifico, esso prevede, al comma 1, in riconoscimento della centralità ed efficacia della metodologia montessoriana nello sviluppo dell'autonomia personale, del senso di responsabilità e della consapevolezza dei diritti e doveri reciproci, alcune novelle all'articolo 142 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, che disciplina le sezioni e classi ad indirizzo didattico differenziato.

A) Si ricorda che il suddetto articolo 142 del testo unico, al comma 1, prevede, a legislazione vigente, che le  sezioni di scuola materna e le classi di scuola elementare già gestite dall'Opera nazionale Montessori in Roma, poi statizzate, continuino a funzionare in via sperimentale con il metodo Montessori e siano annesse ad un circolo didattico viciniore.
Ora, la disposizione in commento, alla lettera a), sostituisce il suddetto comma 1 dell'articolo 142, prevedendo che le "sezioni di scuola dell'infanzia e le classi di scuola primaria già gestite dall'Opera nazionale Montessori in Roma, poi statizzate, continuano a funzionare con il metodo di differenziazione didattica Montessori".
Il comma 2 dell'articolo 142 del testo unico, non modificato dalla disposizione in esame, prevede che g li arredi e le attrezzature didattiche in dotazione alle sezioni e classi (di cui al comma 1), rimangono destinate al loro funzionamento.
B) Il comma 3 dell'articolo 142 del testo unico prevede, a legislazione vigente, che l 'Opera nazionale Montessori presta la propria assistenza tecnica alla sperimentazione dell'insegnamento con il metodo Montessori da attuare nelle sezioni di scuola materna e nelle classi elementari statali, secondo quanto previsto in apposita convenzione da stipulare tra il Ministero e l'Opera, e in quelle gestite da enti pubblici e privati, da associazioni e da privati, secondo quanto previsto in apposite convenzioni da stipulare tra il gestore e l'Opera.
Ora, la disposizione in commento, alla lettera b), modifica il comma 3 dell'articolo 142 appena citato, nel senso di prevedere che l'Opera nazionale Montessori presta la propria assistenza tecnica alle istituzioni scolastiche statali della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ove è praticato l'insegnamento con il metodo Montessori, secondo quanto previsto in apposita convenzione da stipulare tra il Ministero e l'Opera, alle scuole paritarie a gestione pubblica e privata, secondo quanto previsto in apposite convenzioni da stipulare tra il gestore e l'Opera.
C) Il comma 4 dell'articolo 142 del testo unico, prevede, a legislazione vigente, che il  personale docente da assegnare alle sezioni "di scuola materna" ed alle classi "di scuola elementare" che attuano il metodo Montessori deve essere in possesso dell'apposita specializzazione.
Ora, la disposizione in commento, alla lettera c)espunge dal suddetto comma 4 dell'articolo 142 i riferimenti alla scuola materna e alla scuola elementare (riportati sopra tra virgolette), in coerenza con le novelle, sopradescritte, apportate ai commi 1 e 3 del medesimo articolo 142, nel quale tali riferimenti erano stati sostituiti da quelli, più attuali, di "scuola dell'infanzia" e di "scuola primaria".
D) La lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 in esame, infine, aggiunge il comma 4-bis all'articolo 142 testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione.
Tale nuovo comma prevede che l'istituzione e il funzionamento delle sezioni a metodo Montessori nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale d'istruzione (dunque, relativamente sia alla scuola primaria che alla scuola secondaria di primo grado, sulla quale vedi il commento al comma 2 dell'articolo 2, subito a seguire) nonché l'ordinamento dei corsi di differenziazione didattica finalizzati alla specializzazione necessaria per il personale dedicato e i relativi requisiti di accesso sono disciplinati con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sentita l'Opera nazionale Montessori.

Il comma 2 dell'articolo 2 in esame, dispone poi che, a partire dall'anno scolastico 2025/2026, le istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione possono richiedere l'istituzione di classi di scuola secondaria di primo grado (ex scuola media) a metodo Montessori secondo i princìpi e i criteri metodologici adottati nella sperimentazione nazionale triennale autorizzata (a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, ma si veda anche quanto previsto al successivo comma 6 in relazione all'anno scolastico 2024/2025) con decreto del Ministro dell'istruzione n. 237 del 30 luglio 2021 (recante "Autorizzazione del progetto di sperimentazione di un corso di scuola secondaria di primo grado ispirato ai principi del metodo "Montessori"). A tal fine, il Ministero dell'istruzione e del merito, nelle more dell'adozione del decreto di cui al (nuovo) comma 4-bis dell'articolo 142 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994mette a disposizione delle istituzioni scolastiche interessate un documento tecnico elaborato dal Comitato tecnico-scientifico nazionale (costituito con funzioni di monitoraggio e valutazione del progetto di sperimentazione) di cui all'articolo 10 del predetto decreto ministeriale n. 237 del 2021. L'istituzione delle classi è autorizzata con decreto del dirigente preposto all'ufficio scolastico territorialmente competente, nei limiti delle risorse finanziarie, strumentali nonché di organico assegnate a livello regionale e tenuto conto del documento elaborato dal Comitato tecnico-scientifico nazionale, la cui attività, al fine di garantire la necessaria fase di accompagnamento dei percorsi di cui al presente articolo, è prorogata sino al 31 agosto 2026.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 2, l'attivazione delle classi di scuola secondaria di primo grado a metodo Montessori può essere disposta, nei limiti dell'organico assegnato all'ufficio scolastico territorialmente competente, al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) presenza contemporanea di un ciclo completo di scuola primaria a metodo Montessori;

b) tempo scuola corrispondente al tempo prolungato (con un monte ore determinato mediamente in 36 ore settimanali, elevabili fino a 40), di cui all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, del regolamento di cui al DPR n. 89 del 2009, recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione";

c) servizio di refezione scolastica;

d) laboratori, ambienti e materiali didattici adatti a favorire l'apprendimento secondo i princìpi montessoriani;

e) quote di organico aggiuntive corrispondenti a nove ore aggiuntive settimanali per classe attivata e assegnate dall'ufficio scolastico territorialmente competente.

Il comma 4 dell'articolo 2 in commento, poi, prevede che il dirigente scolastico, in sede di determinazione dell'organico di diritto, quantifica le esigenze necessarie al funzionamento delle sezioni a metodo Montessori.


 Secondo il comma 5 del medesimo articolo 2, alle classi a metodo Montessori di scuola secondaria di primo grado sono assegnati, per ciascuna classe di abilitazione, docenti in possesso di uno specifico titolo di specializzazione in differenziazione didattica nel metodo Montessori per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado conseguito in esito al corso di differenziazione didattica di cui all'articolo 142, comma 4-bis, del testo unico (introdotto dal comma 1 del presente articolo 2). I suddetti docenti sono collocati, a domanda, in appositi elenchi a cui attingere per l'attribuzione dei contratti a tempo indeterminato e determinato, in analogia con quanto disposto per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria.


 Ai sensi del comma 6 dell'articolo 2, salvo il caso di contraria deliberazione delle istituzioni scolastiche interessate ovvero di motivato parere negativo degli uffici scolastici territorialmente competenti, le sezioni che abbiano avviato la sperimentazione in base a quanto previsto dal citato decreto ministeriale n. 237 del 2021 completano la fase sperimentale e sono disciplinate a regime. La predetta sperimentazione si intende autorizzata anche per l'anno scolastico 2024/2025. Ai docenti di scuola secondaria di primo grado che abbiano già concluso i percorsi di formazione sul metodo Montessori, di cui all'articolo 5 del predetto DM 237/2021, a seguito del superamento di specifico esame, è riconosciuto il titolo di specializzazione in differenziazione didattica nel metodo Montessori.


 Il comma 7 dell'articolo 2, inoltre, prevede che, al fine di garantire un elevato e omogeneo standard formativo, i soggetti che erogano i corsi di differenziazione didattica nelle scuole dell'infanzia (destinate agli alunni di 3-6 anni) e del primo ciclo di istruzione (costituito dalla scuola primaria - ex scuola elementare - e dalla scuola secondaria di primo grado - ex scuola media) sono autorizzati, sulla base di quanto disposto dal nuovo articolo 142, comma 4-bis, del testo unico, con apposito decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.


 Secondo il comma 8 dell'articolo 2, la vigilanza sul regolare svolgimento dei corsi e delle prove d'esame è svolta dagli uffici scolastici territorialmente competenti e dalle competenti amministrazioni provinciali di Trento e di Bolzano. Il rilascio dei diplomi è subordinato allo svolgimento delle attività di controllo dei soggetti incaricati della vigilanza.


 Ai sensi del comma 9, per le finalità di cui al presente articolo 2, da attuare nei limiti delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, a decorrere dall'anno 2025, le quote aggiuntive di organico dei docenti sono reperite nei limiti dei contingenti regionali di organico annualmente assegnati agli uffici scolastici territorialmente competenti, nell'ambito dell'organico dell'autonomia.


  Il comma 10 dell'articolo 2 in esame, poi, prevede che il Ministero dell'istruzione e del merito può autorizzare lo svolgimento, presso università ed enti di formazione, di corsi annuali di differenziazione didattica a metodo Agazzi per le scuole dell'infanzia e a metodo Pizzigoni per le scuole primarie (per un riferimento ai predetti metodi Agazzi e Pizzigoni, si veda il decreto ministeriale n. 51 del 17 marzo 2023, recante "Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 6 maggio 2022, n. 112, e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi"). I corsi sono indetti dal Ministero dell'istruzione e del merito con decreto, che stabilisce la durata, gli orari, i programmi, le modalità di partecipazione, i modi di vigilanza e le prove finali d'esame per il rilascio del titolo. I costi dei corsi sono posti a carico dei partecipanti.


 Ai sensi del comma 11 dell'articolo 2 in esame, il titolo rilasciato alla fine dei corsi di cui al precedente comma 10 consente l'iscrizione, a domanda, in appositi elenchi a cui attingere per l'attribuzione dei contratti a tempo indeterminato e determinato per le sezioni delle scuole dell'infanzia a metodo Agazzi e per le classi di scuola primaria a metodo Pizzigoni autorizzate al funzionamento dagli uffici scolastici territorialmente competenti.


 Il comma 12 prevede l'abrogazione degli articoli 46, 47, 48 e 49 del testo unico di cui al regio decreto n. 577 del 1928, recante "Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche, emanate in virtù dell'articolo 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla istruzione elementare, post-elementare, e sulle sue opere di integrazione", che disciplinano i corsi speciali di differenziazioni didattiche nelle scuole materne ed elementari.


 Il comma 13 dell'articolo 2 in esame, poi, prevede che, dall'attuazione del medesimo articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né esuberi di personale docente in una o più classi di concorso.

L'articolo 3, infine, composto di un solo comma, reca misure a tutela dell'autorevolezza e del decoro delle istituzioni e del personale scolastici.

Nello specifico, esso prevede che, con la sentenza di condanna per i reati commessi in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio del suo ufficio o delle sue funzioni, è sempre ordinato, oltre all'eventuale risarcimento dei danni, il pagamento di una somma da euro 500 a euro 10.000 a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'istituzione scolastica di appartenenza della persona offesa. L'importo della somma di cui al primo periodo è determinato dal giudice, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 7 del 2016, recante "Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili".

Si ricorda che il suddetto articolo 5 del decreto legislativo n. 7 del 2016, in materia di criteri di commisurazione delle sanzioni pecuniarie, prevede, al suo unico comma, che l'importo della sanzione pecuniaria civile è determinato dal giudice tenuto conto dei seguenti criteri: a) gravità della violazione; b) reiterazione dell'illecito; c) arricchimento del soggetto responsabile; d) opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze dell'illecito; e) personalità dell'agente; f) condizioni economiche dell'agente.

ultimo aggiornamento: 10 luglio 2024
 
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