Nella Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 2024 è stata pubblicata la legge 1° ottobre 2024, n. 150, recante la "Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati".
L'atto in questione, di iniziativa governativa, è stato approvato dal Senato (AS 924-bis) il 17 aprile 2024 e quindi, senza modificazioni, dalla Camera (AC 1830) il 25 settembre 2024.
Si ricorda che la Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2023 (NADEF 2023, doc. LVII, n. 1-bis) aveva incluso tra i provvedimenti "collegati alla decisione di bilancio" un disegno di legge recante "Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale" (pagina 19). Il 27 ottobre 2023, un mese dopo la trasmissione al Parlamento della NADEF 2023, il Governo ha trasmesso in Senato un disegno di legge, AS 924, con il titolo Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale e revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti. Il capo II di tale disegno di legge, costituito dal solo articolo 3, concernente la revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti, in conformità con il parere espresso dalla 5ª Commissione permanente del Senato, è stato stralciato dalla Presidenza del Senato nella seduta n. 128 del 22 novembre 2023, in quanto contenente disposizioni estranee all'oggetto indicato nella NADEF 2023. La disposizione stralciata è andata a costituire l'autonomo disegno di legge AS 924-bis, da cui deriva il provvedimento in esame; l'AS 924, ridenominato «Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale» e contenente le altre disposizioni non stralciate dal disegno di legge originario, è stato approvato prima dal Senato, il 31 gennaio 2024, e poi definitivamente dalla Camera dei deputati il 31 luglio 2024 (quale AC 1691), divenendo quindi la legge 8 agosto 2024, n. 121.
Ai fini di una più agile comprensione del contenuto del provvedimento, che consiste in numerose novelle a testi legislativi in vigore, si riporta di seguito una sintesi delle principali innovazioni da esso recate rispetto al quadro vigente.
Per quanto riguarda le disposizioni di cui all'articolo 1, in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, esso dispone:
- l'espressione con giudizi sintetici della valutazione periodica e finale degli apprendimenti nell'ambito della scuola primaria (ex scuola elementare), a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025 (tale valutazione avviene oggi con "giudizi descrittivi", in applicazione di un regime derogatorio risalente al periodo pandemico);
- l'espressione in decimi della valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado (ex scuola media) e, sempre a tale livello, la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi in caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi;
- per quanto riguarda la scuola secondaria superiore, la non ammissione all'esame di Stato conclusivo in caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi e l'assegnazione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame, in caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi;
- per quanto riguarda la scuola secondaria superiore, la previsione che il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante possa essere attribuito solo se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi.
Il medesimo articolo 1, ai commi 4 e 5, dispone inoltre che, con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, si proceda ad una revisione complessiva della disciplina in materia di valutazione del comportamento degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, nell'ambito della quale si preveda che:
- i provvedimenti disciplinari che comportano l'allontanamento dalla scuola fino a un massimo di due giorni, comportino il coinvolgimento in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare; in caso di allontanamento superiore a due giorni, sia invece previsto lo svolgimento di attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche;
- l'attribuzione di un voto di comportamento inferiore a sei decimi, con la conseguente non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato, avvenga anche a fronte di comportamenti che configurano mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche con riferimento alle violazioni previste dal regolamento di istituto;
- l'attribuzione un voto di comportamento inferiore a sei decimi in fase di valutazione periodica comporti il coinvolgimento in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale;
- al voto di comportamento, riferito all'intero anno scolastico, sia attribuito maggior peso nella valutazione complessiva, in particolar modo in presenza di atti violenti o di aggressione;
- per quanto riguarda la scuola secondaria superiore, l'attribuzione di un voto di comportamento pari a sei decimi nel comportamento comporti la sospensione del giudizio sull'ammissione alla classe successiva e l‘assegnazione un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale;
- la valutazione periodica e finale degli apprendimenti del secondo ciclo di istruzione, in ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per i licei dalle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali, sia espressa in decimi.
L'articolo 2 del provvedimento reca disposizioni in merito alle sezioni a metodo didattico differenziato. Le disposizioni in questione sono in particolare volte:
- a stabilizzare ed aggiornare le disposizioni che, sinora in via solo sperimentale, consentono alle sezioni di scuola dell'infanzia e alle classi di scuola primaria già gestite dall'Opera nazionale Montessori di continuare a funzionare con il metodo Montessori;
- a consentire, a determinate condizioni, l'attivazione a regime anche di classi di scuola secondaria di primo grado (ex scuola media) a metodo Montessori, a partire dall'anno scolastico 2025/2026, superando dunque la fase sperimentale attualmente in corso;
- a demandare ad un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sentita l'Opera nazionale Montessori, la disciplina di dettaglio su istituzione e funzionamento delle sezioni e classi a metodo Montessori nell'ambito del primo ciclo di istruzione, nonché sull'ordinamento dei corsi di differenziazione didattica e sui relativi requisiti di accesso;
- a consentire al Ministero dell'istruzione e del merito di autorizzare lo svolgimento, presso università ed enti di formazione, di corsi annuali di differenziazione didattica a metodo Agazzi per le scuole dell'infanzia e a metodo Pizzigoni per le scuole primarie, ai fini del conseguimento della specializzazione necessaria per concorrere all'attribuzione delle relative cattedre.
L'articolo 3, in materia di tutela dell'autorevolezza e decoro delle istituzioni e del personale scolastico, prevede che, con la sentenza di condanna per i reati commessi in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio del suo ufficio o delle sue funzioni, è sempre ordinato, oltre all'eventuale risarcimento dei danni, il pagamento di una somma da euro 500 a euro 10.000 a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'istituzione scolastica di appartenenza della persona offesa.
L'articolo 1 della legge in esame, composto da 5 commi, reca disposizioni in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti.
Si ricorda che il suddetto articolo 17, comma 1 della legge n. 400 del 1988 prevede che, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro 90 giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.
Il comma 5 del medesimo articolo 1 dispone che i regolamenti di cui al precedente comma 4 sono adottati nel rispetto dell'autonomia scolastica nonché nel rispetto dei seguenti princìpi:
a) apportare modifiche al regolamento di cui al DPR n. 249 del 1998, che reca lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, al fine di riformare l'istituto dell'allontanamento della studentessa e dello studente dalla scuola per un periodo non superiore a quindici giorni, in modo che:
1) l'allontanamento dalla scuola, fino a un massimo di due giorni, comporti il coinvolgimento della studentessa e dello studente in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare;
2) l'allontanamento dalla scuola di durata superiore a due giorni comporti lo svolgimento, da parte della studentessa e dello studente, di attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche e individuate nell'ambito degli elenchi predisposti dall'amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione e del merito. Tali attività, se deliberate dal consiglio di classe, possono proseguire anche dopo il rientro in classe della studentessa e dello studente, secondo princìpi di temporaneità, gradualità e proporzionalità;
b) apportare modifiche al regolamento di cui al DPR n. 122 del 2009, recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, in modo da:
1) prevedere che l'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi e la conseguente non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato avvengano anche a fronte di comportamenti che configurano mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche con riferimento alle violazioni previste dal regolamento di istituto;
2) prevedere che l'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi in fase di valutazione periodica comporti il coinvolgimento della studentessa e dello studente oggetto della valutazione in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato tale voto;
3) conferire maggiore peso al voto di comportamento della studentessa e dello studente nella valutazione complessiva, riferito all'intero anno scolastico, in particolar modo in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico nonché delle studentesse e degli studenti;
4) prevedere che, per le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che abbiano riportato una valutazione pari a sei decimi nel comportamento, il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, sospenda il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe successiva e assegni alle studentesse e agli studenti un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale; la mancata presentazione dell'elaborato prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo o la valutazione non sufficiente da parte del consiglio di classe comportano la non ammissione della studentessa e dello studente all'anno scolastico successivo;
5) prevedere la votazione in decimi per la valutazione periodica e per quella finale degli apprendimenti delle studentesse e degli studenti del secondo ciclo di istruzione, in ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per i licei, adottate (con il decreto ministeriale n. 211 del 2010) ai sensi dell'art. 13, comma 10, lettera a), del regolamento di cui al DPR 15 marzo 2010, n. 89, e dalle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali, adottate, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al DPR 15 marzo 2010, n. 88 (con la direttiva del MIUR n. 57 del 2010) e dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 61 del 2017 (con il decreto ministeriale n. 92 del 2018 e con il decreto dirigenziale n. 1400 del 25 settembre 2019).
L'articolo 2, composto da 13 commi, reca disposizioni in merito alle sezioni a metodo didattico differenziato.
Nello specifico, esso prevede, al comma 1, in riconoscimento della centralità ed efficacia della metodologia montessoriana nello sviluppo dell'autonomia personale, del senso di responsabilità e della consapevolezza dei diritti e doveri reciproci, alcune novelle all'articolo 142 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, che disciplina le sezioni e classi ad indirizzo didattico differenziato.
Il comma 2 dell'articolo 2 in esame, dispone poi che, a partire dall'anno scolastico 2025/2026, le istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione possono richiedere l'istituzione di classi di scuola secondaria di primo grado (ex scuola media) a metodo Montessori secondo i princìpi e i criteri metodologici adottati nella sperimentazione nazionale triennale autorizzata (a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, ma si veda anche quanto previsto al successivo comma 6 in relazione all'anno scolastico 2024/2025) con decreto del Ministro dell'istruzione n. 237 del 30 luglio 2021 (recante "Autorizzazione del progetto di sperimentazione di un corso di scuola secondaria di primo grado ispirato ai principi del metodo "Montessori"). A tal fine, il Ministero dell'istruzione e del merito, nelle more dell'adozione del decreto di cui al (nuovo) comma 4-bis dell'articolo 142 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, mette a disposizione delle istituzioni scolastiche interessate un documento tecnico elaborato dal Comitato tecnico-scientifico nazionale (costituito con funzioni di monitoraggio e valutazione del progetto di sperimentazione) di cui all'articolo 10 del predetto decreto ministeriale n. 237 del 2021. L'istituzione delle classi è autorizzata con decreto del dirigente preposto all'ufficio scolastico territorialmente competente, nei limiti delle risorse finanziarie, strumentali nonché di organico assegnate a livello regionale e tenuto conto del documento elaborato dal Comitato tecnico-scientifico nazionale, la cui attività, al fine di garantire la necessaria fase di accompagnamento dei percorsi di cui al presente articolo, è prorogata sino al 31 agosto 2026.
Ai sensi del comma 3 dell'articolo 2, l'attivazione delle classi di scuola secondaria di primo grado a metodo Montessori può essere disposta, nei limiti dell'organico assegnato all'ufficio scolastico territorialmente competente, al verificarsi delle seguenti condizioni:
a) presenza contemporanea di un ciclo completo di scuola primaria a metodo Montessori;
b) tempo scuola corrispondente al tempo prolungato (con un monte ore determinato mediamente in 36 ore settimanali, elevabili fino a 40), di cui all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, del regolamento di cui al DPR n. 89 del 2009, recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione";
c) servizio di refezione scolastica;
d) laboratori, ambienti e materiali didattici adatti a favorire l'apprendimento secondo i princìpi montessoriani;
e) quote di organico aggiuntive corrispondenti a nove ore aggiuntive settimanali per classe attivata e assegnate dall'ufficio scolastico territorialmente competente.
Il comma 4 dell'articolo 2 in commento, poi, prevede che il dirigente scolastico, in sede di determinazione dell'organico di diritto, quantifica le esigenze necessarie al funzionamento delle sezioni a metodo Montessori.
Secondo il comma 5 del medesimo articolo 2, alle classi a metodo Montessori di scuola secondaria di primo grado sono assegnati, per ciascuna classe di abilitazione, docenti in possesso di uno specifico titolo di specializzazione in differenziazione didattica nel metodo Montessori per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado conseguito in esito al corso di differenziazione didattica di cui all'articolo 142, comma 4-bis, del testo unico (introdotto dal comma 1 del presente articolo 2). I suddetti docenti sono collocati, a domanda, in appositi elenchi a cui attingere per l'attribuzione dei contratti a tempo indeterminato e determinato, in analogia con quanto disposto per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria.
Ai sensi del comma 6 dell'articolo 2, salvo il caso di contraria deliberazione delle istituzioni scolastiche interessate ovvero di motivato parere negativo degli uffici scolastici territorialmente competenti, le sezioni che abbiano avviato la sperimentazione in base a quanto previsto dal citato decreto ministeriale n. 237 del 2021 completano la fase sperimentale e sono disciplinate a regime. La predetta sperimentazione si intende autorizzata anche per l'anno scolastico 2024/2025. Ai docenti di scuola secondaria di primo grado che abbiano già concluso i percorsi di formazione sul metodo Montessori, di cui all'articolo 5 del predetto DM 237/2021, a seguito del superamento di specifico esame, è riconosciuto il titolo di specializzazione in differenziazione didattica nel metodo Montessori.
Il comma 7 dell'articolo 2, inoltre, prevede che, al fine di garantire un elevato e omogeneo standard formativo, i soggetti che erogano i corsi di differenziazione didattica nelle scuole dell'infanzia (destinate agli alunni di 3-6 anni) e del primo ciclo di istruzione (costituito dalla scuola primaria - ex scuola elementare - e dalla scuola secondaria di primo grado - ex scuola media) sono autorizzati, sulla base di quanto disposto dal nuovo articolo 142, comma 4-bis, del testo unico, con apposito decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.
Secondo il comma 8 dell'articolo 2, la vigilanza sul regolare svolgimento dei corsi e delle prove d'esame è svolta dagli uffici scolastici territorialmente competenti e dalle competenti amministrazioni provinciali di Trento e di Bolzano. Il rilascio dei diplomi è subordinato allo svolgimento delle attività di controllo dei soggetti incaricati della vigilanza.
Ai sensi del comma 9, per le finalità di cui al presente articolo 2, da attuare nei limiti delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, a decorrere dall'anno 2025, le quote aggiuntive di organico dei docenti sono reperite nei limiti dei contingenti regionali di organico annualmente assegnati agli uffici scolastici territorialmente competenti, nell'ambito dell'organico dell'autonomia.
Il comma 10 dell'articolo 2 in esame, poi, prevede che il Ministero dell'istruzione e del merito può autorizzare lo svolgimento, presso università ed enti di formazione, di corsi annuali di differenziazione didattica a metodo Agazzi per le scuole dell'infanzia e a metodo Pizzigoni per le scuole primarie (per un riferimento ai predetti metodi Agazzi e Pizzigoni, si veda il decreto ministeriale n. 51 del 17 marzo 2023, recante "Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 6 maggio 2022, n. 112, e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi"). I corsi sono indetti dal Ministero dell'istruzione e del merito con decreto, che stabilisce la durata, gli orari, i programmi, le modalità di partecipazione, i modi di vigilanza e le prove finali d'esame per il rilascio del titolo. I costi dei corsi sono posti a carico dei partecipanti.
Ai sensi del comma 11 dell'articolo 2 in esame, il titolo rilasciato alla fine dei corsi di cui al precedente comma 10 consente l'iscrizione, a domanda, in appositi elenchi a cui attingere per l'attribuzione dei contratti a tempo indeterminato e determinato per le sezioni delle scuole dell'infanzia a metodo Agazzi e per le classi di scuola primaria a metodo Pizzigoni autorizzate al funzionamento dagli uffici scolastici territorialmente competenti.
Il comma 12 prevede l'abrogazione degli articoli 46, 47, 48 e 49 del testo unico di cui al regio decreto n. 577 del 1928, recante "Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche, emanate in virtù dell'articolo 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla istruzione elementare, post-elementare, e sulle sue opere di integrazione", che disciplinano i corsi speciali di differenziazioni didattiche nelle scuole materne ed elementari.
Il comma 13 dell'articolo 2 in esame, poi, prevede che, dall'attuazione del medesimo articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né esuberi di personale docente in una o più classi di concorso.
L'articolo 3, infine, composto di un solo comma, reca misure a tutela dell'autorevolezza e del decoro delle istituzioni e del personale scolastici.
Nello specifico, esso prevede che, con la sentenza di condanna per i reati commessi in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio del suo ufficio o delle sue funzioni, è sempre ordinato, oltre all'eventuale risarcimento dei danni, il pagamento di una somma da euro 500 a euro 10.000 a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'istituzione scolastica di appartenenza della persona offesa. L'importo della somma di cui al primo periodo è determinato dal giudice, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 7 del 2016, recante "Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili".
Si ricorda che il suddetto articolo 5 del decreto legislativo n. 7 del 2016, in materia di criteri di commisurazione delle sanzioni pecuniarie, prevede, al suo unico comma, che l'importo della sanzione pecuniaria civile è determinato dal giudice tenuto conto dei seguenti criteri: a) gravità della violazione; b) reiterazione dell'illecito; c) arricchimento del soggetto responsabile; d) opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze dell'illecito; e) personalità dell'agente; f) condizioni economiche dell'agente.