provvedimento 21 novembre 2024
Studi - Cultura Disposizioni per la prevenzione della dispersione scolastica mediante l'introduzione sperimentale delle competenze non cognitive nel metodo didattico (AC 418-B)

Sulla Gazzetta Ufficiale dl 5 marzo 2025 è stata pubblicata la legge 19 febbraio 2025, n. 22, recante "Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale".

Il provvedimento, già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati il 3 agosto 2023 (AC 418), e successivamente approvato dal Senato, con modificazioni, il 20 novembre 2024 (AS 845-A), è stato infine approvato, in sede legislativa, dalla VII Commissione permanente (Cultura) della Camera dei deputati, in data 12 febbraio 2025 (AC 418-B).

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La legge n. 22 del 2025 si compone di 6 articoli.

L'articolo 1, composto di 2 commi, affida al Ministero dell'istruzione e del merito il compito di promuovere iniziative volte allo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali nelle attività educative e didattiche delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado, nonché di adottare linee guida per lo sviluppo delle competenze medesime.

Nello specifico, il comma 1 dispone che, al fine di promuovere lo sviluppo armonico e integrale della persona, delle sue potenzialità e dei suoi talenti, la cultura della competenza, di integrare i saperi disciplinari e le relative abilità fondamentali e di migliorare il successo formativo prevenendo analfabetismi funzionali, povertà educativa e dispersione scolastica, il Ministero dell'istruzione e del merito, a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge, favorisce iniziative finalizzate allo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali nelle attività educative e didattiche delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado, nel rispetto delle prerogative del collegio dei docenti.

Ai sensi del comma 2, all'esito della valutazione positiva del Comitato tecnico-scientifico di cui al successivo articolo 4, comma 5, del progetto in esame, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono adottate le linee guida per lo sviluppo delle suddette competenze non cognitive e trasversali, che definiscono indicazioni metodologico-didattiche in coerenza con le indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione e con il documento «Indicazioni nazionali e nuovi scenari», con le indicazioni nazionali per i licei e con le linee guida per gli istituti tecnici e professionali vigenti.

Ai sensi dell'articolo 2, composto di un unico comma, il Ministero dell'istruzione e del merito provvede ad una mappatura delle esperienze e dei progetti, già attivati negli istituti scolastici italiani, aventi ad oggetto il contrasto alla dispersione scolastica e alla povertà educativa.

L'articolo 3, composto di 2 commi, prevede l'adozione, da parte del medesimo Ministero, di un Piano straordinario di azioni formative per lo sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici, di durata triennale, rivolto ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado (comma 1). La formazione dei docenti è organizzata dal Ministero in collaborazione con l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), con le istituzioni scolastiche, le università e gli enti accreditati per la formazione, le scuole superiori di mediazione linguistica e i consorzi universitari con comprovata esperienza nello studio o nella ricerca delle competenze non cognitive e trasversali (comma 2). 

L'articolo 4, composto di 8 commi, introduce una sperimentazione triennale nazionale finalizzata allo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici.

Si prevede, in particolare, al comma 1, che, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento, per un triennio decorrente dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, di una sperimentazione nazionale ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al DPR 8 marzo 1999, n. 275 finalizzata allo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici; ciò nel rispetto delle prerogative del collegio dei docenti delle istituzioni scolastiche coinvolte.

Si ricorda che l' articolo 11 del DPR n. 275 del 1999, dedicato alle iniziative finalizzate all'innovazione, prevede la possibilità per il Ministro dell'istruzione e del merito di  promuovere, eventualmente sostenendoli con appositi finanziamenti disponibili negli ordinari stanziamenti di bilancio, progetti in ambito nazionale, regionale e locale, volti a esplorare possibili innovazioni riguardanti gli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata, l'integrazione fra sistemi formativi, i processi di continuità e orientamento. Il medesimo Ministro può altresì riconoscere progetti di iniziative innovative delle singole istituzioni scolastiche riguardanti gli ordinamenti degli studi. La medesima disposizione chiarisce, inoltre, che  i progetti devono avere una durata predefinita e indicare con chiarezza gli obiettivi; quelli attuati devono essere sottoposti a valutazione dei risultati, sulla base dei quali possono essere definiti nuovi curricoli e nuove scansioni degli ordinamenti scolastici.

Ai sensi del comma 2, il decreto di cui sopra definisce i requisiti e le modalità della partecipazione alla sperimentazione nazionale nonché le procedure e i criteri di selezione delle proposte progettuali presentate dalle istituzioni scolastiche, singolarmente o in rete, con la partecipazione di università, scuole superiori di mediazione linguistica, consorzi universitari ed enti accreditati per la formazione che siano in possesso di comprovata esperienza nel campo dello studio o della ricerca sulle competenze caratteriali.

In accordo al comma 3, la predetta sperimentazione è finalizzata:

a) all'individuazione delle competenze non cognitive e trasversali il cui sviluppo è più funzionale al successo formativo degli alunni e degli studenti, garantendo che tali competenze siano accessibili a tutti gli studenti, inclusi quelli con disabilità e bisogni educativi speciali, al fine di promuovere un'educazione realmente inclusiva ed equa;

b) all'individuazione di buone pratiche relative a metodologie e a processi di insegnamento che favoriscano lo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali, nonché dei criteri e degli strumenti per la loro rilevazione e valutazione, in coerenza con la certificazione delle competenze e con le competenze chiave europee per l'apprendimento permanente;

c) all'individuazione di percorsi formativi basati su metodologie didattiche innovative che valorizzino potenzialità, motivazioni e talenti degli studenti, contribuendo alla riduzione della dispersione scolastica, sia manifesta sia implicita, anche attraverso percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e partenariati con organizzazioni del Terzo settore e del volontariato;

d) alla verifica degli effetti dello sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali sul miglioramento del successo formativo e sulla riduzione della dispersione scolastica e della povertà educativa.

In base al comma 4, la partecipazione delle istituzioni scolastiche alla sperimentazione è autorizzata, a seguito di positiva valutazione dei progetti presentati, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.

Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito è costituito, presso lo stesso Ministero, il Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio e la valutazione complessiva della sperimentazione e sono stabiliti i criteri sulla base dei quali il medesimo Comitato svolge le sue funzioni (comma 5).

Secondo il comma 6, ai componenti del Comitato tecnico-scientifico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al termine dei tre anni di sperimentazione il Ministro dell'istruzione e del merito presenta alle Camere una relazione sugli esiti della stessa (comma 7). Per l'attuazione della sperimentazione le istituzioni scolastiche utilizzano le risorse dell'organico dell'autonomia, senza la previsione di ore di insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti (comma 8).

L'articolo 5 statuisce che analoga sperimentazione per lo sviluppo di competenze non cognitive e trasversali sia attivata anche nei percorsi dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) e nei percorsi di istruzione e formazione professionale. Nel primo caso (comma 1), il compito di stabilire i criteri generali per lo svolgimento della sperimentazione, nonché le modalità di partecipazione, i requisiti dei soggetti ammessi e le procedure di valutazione dei progetti, è demandato al medesimo decreto di cui al precedente articolo 4. Nel secondo caso (comma 2i criteri generali per lo svolgimento della sperimentazione è demandata a un decreto altro del Ministro dell'istruzione e del merito, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-regioni.

L'articolo 6, infine, composto di un solo comma, reca la clausola di invarianza finanziaria.

ultimo aggiornamento: 21 novembre 2024
 
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