provvedimento 8 agosto 2024
Studi - Giustizia D.L. 92/2024 - Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia

La Camera ha approvato in via definitiva nella seduta del 7 agosto 2024 il disegno di legge di conversione del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia.

Il provvedimento, approvato dal Senato, è stato esaminato in sede referente dalla Commissione giustizia, che non ha apportato modificazioni al testo del Senato e ne ha concluso l'esame nella seduta del 5 agosto 2024.

Il provvedimento prevede, fra l'altro:

  • l'assunzione di personale di polizia penitenziaria e di dirigenti e medici penitenziari;
  • la semplificazione del procedimento per la concessione della liberazione anticipata;
  • l'istituzione del Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria;
  • l'aumento del numero di colloqui telefonici consentiti ai detenuti;
  • l'esclusione dai programmi di giustizia riparativa dei detenuti sottoposti al regime speciale di cui all'art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario;
  • l'istituzione presso il Ministero della giustizia di un elenco delle strutture residenziali idonee all'accoglienza e al reinserimento sociale dei detenuti adulti;
  • l'introduzione del nuovo  nuovo delitto contro la pubblica amministrazione di indebita destinazione di denaro o cose mobili.
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Il Capo I del provvedimento reca disposizioni in materia di personale

In particolare, l'articolo 1 autorizza l'assunzione di 1.000 agenti di polizia penitenziaria, nella misura di 500 unità nel 2025 e 500 unità nel 2026.

L'articolo 2 incrementa la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario di 20 unità di dirigente penitenziario, autorizzando a tal fine il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria a bandire apposite procedure concorsuali e a procedere allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi già banditi.

L'articolo 2-bis, introdotto nel corso dell'esame da parte del Senato, prevede l'incremento della dotazione organica del personale appartenente alla carriera dirigenziale penitenziaria del Ministero della giustizia di una unità di dirigente generale penitenziario.

L'articolo 2-ter, introdotto nel corso dell'esame da parte del Senato, prevede il riconoscimento di una indennità annua lorda, aggiuntiva rispetto agli attuali istituti retributivi, al personale del Comparto Funzioni Centrali appartenente ai ruoli del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, in servizio presso gli istituti penitenziari presso adulti e presso gli istituti penali per i minorenni.

L'articolo 2-quater, introdotto nel corso dell'esame da parte del Senato, prevede che i medici in rapporto di convenzionamento con il Servizio sanitario nazionale operanti all'interno degli istituti penitenziari, fermo restando il servizio minimo di assistenza negli istituti penitenziari definito dagli accordi collettivi nazionali, possono svolgere, fino al completamento delle 38 ore settimanali, altro incarico orario nell'ambito e nell'interesse del Servizio sanitario nazionale.

L'articolo 2-quinquies, introdotto nel corso dell'esame da parte del Senato, consente agli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale di avviare, entro il 31 dicembre 2026, procedure concorsuali per l'assunzione di medici (e il conseguente accesso dei medesimi alla dirigenza medica) con una destinazione specifica allo svolgimento delle prestazioni sanitarie presso gli istituti penitenziari e con la possibilità di partecipazione alle medesime procedure anche di medici privi di un diploma di specializzazione corrispondente ai profili oggetto del bando, purché essi siano in possesso di una determinata anzianità di servizio, svolto nelle funzioni di medico, presso istituti penitenziari. Resta fermo il rispetto della disciplina vigente in materia di spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale.

L'articolo 3 autorizza lo scorrimento delle graduatorie relative agli ultimi concorsi per funzionari e ispettori di polizia penitenziaria.

L'articolo 4 apporta alcune modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 443 del 1992 volte a ridurre la durata del corso per agente di polizia penitenziaria, al fine di velocizzarne l'immissione in servizio.

Il Capo II reca misure in materia penitenziaria, di diritto penale e per l'efficienza del procedimento penale.

In particolare, l'articolo 4-bis, introdotto nel corso dell'esame da parte del Senato, prevede la nomina di un Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, che resta in carica fino al 31 dicembre 2025.

L'articolo 5 del decreto legge, modificato nel corso dell'esame da parte del Senato, reca novelle alla disciplina del procedimento di applicazione della liberazione anticipata, intervenendo sia sul codice di procedura penale sia sulle disposizioni dell'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354), al fine di semplificare il procedimento di riconoscimento del beneficio. La disposizione introduce altresì una disciplina specifica, in materia di detenzione domiciliare, applicabile ai condannati ultrasettantenni e a coloro che si trovano agli arresti domiciliari per gravissimi motivi di salute.

L'articolo 6 reca disposizioni volte a incrementare il numero dei colloqui telefonici settimanali e mensili delle persone detenute.

L'articolo 6-bis, introdotto nel corso dell'esame da parte del Senato, reca disposizioni in materia di dati sanitari dei detenuti, prevedendo la condivisione tra i Ministeri della salute e della giustizia – qualificati quali titolari del trattamento - dei dati sanitari e di natura giudiziaria presenti nelle loro rispettive banche dati limitatamente ai detenuti affetti da patologia da dipendenza o da patologia psichica diagnosticate e per talune finalità esclusive puntualmente indicate, nel rispetto della disciplina concernente il trattamento dei dati per fini di giustizia (d. lgs. 51/2018) e della disciplina generale in materia di protezione dei dati personali, in quanto applicabili. 

L'articolo 7, modificando l'articolo 41-bis, comma 2-quater, dell'ordinamento penitenziario, integra l'elenco delle misure connesse all'applicazione del regime di detenzione speciale di cui al citato art. 41-bis, aggiungendovi l'esclusione dall'accesso ai programmi di giustizia riparativa.

L'articolo 8 istituisce presso il Ministero della giustizia un elenco – articolato in sezioni regionali e tenuto dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità - delle strutture residenziali idonee all'accoglienza e al reinserimento sociale dei detenuti adulti. A seguito delle modifiche apportate presso il Senato, è stato aggiunto un ulteriore comma, che mira ad ampliare le possibilità di accesso ai detenuti tossicodipendenti presso comunità terapeutiche pubbliche o private accreditate. Si prevede, inoltre, l'adozione entro sei mesi di un decreto attuativo che definisca anche le modalità di recupero delle spese per la permanenza nelle suddette strutture.

L'articolo 9, modificato nel corso dell'esame da parte del Senato, introduce nel codice penale il nuovo delitto contro la pubblica amministrazione di indebita destinazione di denaro o cose mobili e modifica altresì il decreto legislativo n. 231 del 2001, in materia di responsabilità delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, includendo il delitto di indebita destinazione di denaro o cose mobili nel novero dei delitti  per i quali è comminata una sanzione pecuniaria nei confronti dell'ente.

L'articolo 10 reca novelle alla disciplina concernente l'avocazione delle indagini preliminari, da parte del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, nei casi di mancato coordinamento degli uffici del PM. La disposizione prevede poi norme finalizzate allo snellimento del procedimento di sorveglianza. Nel corso dell'esame da parte del Senato sono state introdotte disposizioni in materia di misure di sicurezza da eseguirsi presso strutture sanitarie (REMS) alla luce delle disposizioni di legge intervenute tra il 2011 e il 2014 che hanno abolito i manicomi giudiziari e le case di cura e di custodia. Ulteriori disposizioni introdotte dal Senato modificano la disciplina concernente le squadre investigative comuni, costituite con due o più Stati membri per svolgere indagini penali in uno o più degli Stati che costituiscono la squadra, prevedendo un obbligo di informazione al procuratore nazionale antimafia, il parere del procuratore generale presso la corte d'appello e l'intesa con l'ufficio del p.m. che procede a indagini collegate.

L'articolo 10-bis, introdotto nel corso dell'esame da parte del Senato, prevede la possibilità per il condannato, qualora non sia in grado di offrire valide occasioni di reinserimento esterno tramite attività di lavoro autonomo o dipendente, di essere ammesso, in sostituzione, ad un idoneo servizio di volontariato oppure ad attività di pubblica utilità, senza remunerazione.

L'articolo 11 stabilisce che non possono essere sottoposti a sequestro o a pignoramento denaro, titoli o altri valori depositati presso la Banca d'Italia che costituiscono riserve valutarie di Stati esteri. I relativi provvedimenti esecutivi sono dichiarati inefficaci e quelli pendenti sono estinti.

L'articolo 12 differisce di un anno l'entrata in vigore delle disposizioni della cd. "riforma Cartabia" concernenti il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.

L'articolo 13 reca una novella di carattere formale alla disciplina della scissione societaria mediante scorporo.

Gli articoli 14 e 15 - che costituiscono il Capo IV (disposizioni transitorie e finali) - recano le disposizioni finanziarie e sull'entrata in vigore.

ultimo aggiornamento: 5 agosto 2024
 
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