provvedimento 30 maggio 2024
Studi - Giustizia Responsabilità dei componenti del collegio sindacale

E' stato approvato senza modifiche dall'Assemblea nella seduta del 29 maggio 2024 l'AC 1276, che modifica l'articolo 2407 del codice civile in materia di responsabilità dei membri dei collegi sindacali delle società per azioni, sostituendo l'attuale sistema di responsabilità solidale dei sindaci con gli amministratori con un sistema di responsabilità limitata basato sul compenso annuo percepito dai sindaci medesimi.

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Il provvedimento si compone di un unico articolo, volto a sostituire integralmente l'articolo 2407 del codice civile in materia di responsabilità dei membri dei collegi sindacali delle società per azioni.

Dal punto di vista formale, le modifiche al citato articolo consistono nella sostituzione del secondo comma e nell'aggiunta di un comma finale, mentre restano invariati il primo (relativo al dovere dei sindaci di adempiere professionalità e diligenza i propri compiti, la responsabilità circa la veridicità delle loro attestazioni e l'obbligo del segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio) ed il terzo comma (relativo all'applicabilità all'azione di responsabilità contro i sindaci delle disposizioni sulle azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori societari, ove compatibili). 

Il secondo comma viene riscritto al fine di introdurre un sistema di limitazione di responsabilità dei sindaci a fronte dell'attuale sistema basato sulla responsabilità solidale dei sindaci per i fatti o le omissioni degli amministratori. In particolare, secondo la normativa vigente, i sindaci rispondono solidalmente se il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato conformemente a quanto richiesto dalla carica rivestita.

Il nuovo secondo comma, nel ribadire che i sindaci che abbiano agito (o omesso di agire) in violazione dei propri doveri sono responsabili nei confronti della società, dei soci, dei creditori e dei terzi, introduce un limite rapportato al compenso annuo percepito dal sindaco medesimo, ovvero:

  • fino a 10.000 euro, 15 volte il compenso;
  • da 10.000 a 50.000 euro, 12 volte il compenso;
  • oltre 50.000 euro, 10 volte il compenso.

Il quarto comma, aggiunto dalla proposta in esame, inserisce un termine di prescrizione di 5 anni per esercitare l'azione di responsabilità verso i sindaci, decorrente dal momento del deposito della relazione dei sindaci, allegata al bilancio relativo all'esercizio in cui si è verificato il danno.

ultimo aggiornamento: 17 maggio 2024
 
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