provvedimento 10 ottobre 2023
Studi - Giustizia D.L. 105/2023 - Disposizioni urgenti in materia di giustizia, Covid e Ministero della Cultura

Il decreto-legge n. 105 del 2023, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione, è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137.  

Per approfondimenti si consulti il dossier redatto congiuntamente dai Servizi Studi di Camera e Senato.

Per i profili relativi alla verifica delle quantificazioni si consulti il dossier del Servizio Bilancio dello Stato.

 

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Il provvedimento in esame reca numerose disposizioni in materia di giustizia (articoli 1-6-ter).

In materia di intercettazioni, la disciplina speciale per disporre intercettazioni, attualmente contemplata per lo svolgimento delle indagini in relazione ai delitti di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono, che prevede condizioni meno stringenti per l'autorizzazione e la proroga delle intercettazioni stesse, viene estesa anche ai delitti, consumati o tentati, di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e di sequestro di persona a scopo di estorsione, o commessi con finalità di terrorismo o avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p. o al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso (articolo 1, comma 1).

Con riferimento alla disciplina generale delle intercettazioni, viene introdotta nel codice di procedura penale, in virtù di un emendamento approvato nel corso dell'esame in sede referente, una norma volta a prevedere espressamente che nei verbali delle intercettazioni non si dia conto, neppure sommariamente, dei contenuti non rilevanti ai fini delle indagini (articolo 1, comma 2).

Vengono istituite le infrastrutture digitali centralizzate per le intercettazioni e viene previsto un graduale percorso, con l'emanazione di una serie di decreti ministeriali, al fine di consentire di localizzare presso le suddette infrastrutture digitali l'archivio digitale previsto dalle norme vigenti e, successivamente, di effettuare le stesse intercettazioni mediante tali infrastrutture. In virtù di un emendamento approvato nel corso dell'esame in sede referente, viene prevista la specifica registrazione delle spese sostenute per le intercettazioni (articolo 2).

Sono previsti, inoltre, numerosi interventi normativi volti ad implementare il contrasto alla criminalità informatica e ad aumentare la cybersicurezza.

In particolare con una disposizione nel corso dell'esame parlamentare, vengono integrati i compiti dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, prevendo, da un lato, l'obbligo per l'Agenzia di trasmettere al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo i dati e le informazioni rilevanti per l'esercizio delle funzioni e dei poteri sui reati informatici, nonché un obbligo di collaborazione con l'Agenzia dei soggetti pubblici o privati che hanno subìto incidenti di sicurezza informatica o attacchi informatici. Inoltre, vengono estesi i poteri e le prerogative conferiti al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo in ordine ai delitti di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p., anche ai procedimenti riguardanti taluni gravi delitti di criminalità informatica (articolo 2-bis).

E' prevista, inoltre, una norma transitoria relativa ai procedimenti davanti al tribunale per i minorenni aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale, in virtù della quale il giudice ha facoltà di delegare taluni specifici adempimenti, tra cui l'audizione delle parti e l'ascolto del minore, ad un giudice onorario. Tale norma si applica fino al 30 aprile 2024,  Il termine del 30 aprile 2024 è stato introdotto nel corso dell'esame in sede referente; il testo del decreto-legge prevede il termine del 31 dicembre 2023 (articolo 3).

Viene modificata la disciplina riguardante i corsi di formazione per partecipare ai concorsi per l'attribuzione di incarichi direttivi e semidirettivi per magistrati, prevedendo che il materiale documentale relativo ai corsi di formazione sia inviato al CSM  anche in riferimento all'attribuzione di incarichi semidirettivi e non solo di quelli direttivi, modificando il termine di decorrenza dal quale calcolare a ritroso il periodo di cinque anni in cui maturare il requisito della partecipazione al corso ed escludendo dall'obbligo di partecipazione al corso i magistrati che nel medesimo periodo (o per parte di esso) abbiano già svolto incarichi direttivi o semidirettivi. Si prevede che tali disposizioni si applichino anche alle procedure bandite a decorrere dal 21 giugno 2022, non ancora concluse (articolo 4).

Viene introdotta una disciplina transitoria, in vigore sino al 31 marzo 2033, in materia di conferimento di incarichi ai dirigenti penitenziari (articolo 5). Inoltre, in virtù di una norma introdotta nel corso dell'esame in sede referente, si prevede l'incremento da 45 a 70 dei posti di dirigente penitenziario con incarichi superiori, ferma restando la vigente dotazione organica della dirigenza penitenziaria (articolo 5-bis).

Vengono introdotte alcune modifiche al reato di incendio boschivo, di cui all'art. 423-bis c.p., inasprendo il trattamento sanzionatorio (articolo 6).

Vengono, infine, introdotte, in virtù di un emendamento approvato nel corso dell'esame in sede referente, modifiche al D. Lgs. 152/2006 (cd. codice dell'ambiente), al fine trasformare in reati contravvenzionali taluni illeciti amministrativi in materia di abbandono di rifiuti,  al D. Lgs. 231/2001, al fine estendere i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato ai delitti di turbata libertà degli incanti, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, e al codice penale, al fine di inasprire il trattamento sanzionatorio in materia di delitti contro l'ambiente (articolo 6-ter).

 

ultimo aggiornamento: 22 settembre 2023

Il provvedimento reca due articoli che intervengono sulla disciplina della quota dell'otto per mille IRPEF attribuita alla diretta gestione statale.

In particolare, l'articolo 7 del decreto-legge reca misure relative alla destinazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF attribuita alla diretta gestione statale, oggetto di ripartizione nell'anno 2023, riferita alle scelte non espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, prevedendo che essa sia utilizzata prioritariamente per finanziare interventi straordinari per il recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche.

Si rinvia a un decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro il 15 settembre 2023, per l'individuazione dei parametri di valutazione delle istanze riferite alla nuova tipologia di interventi relativi al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche, nonché per la disciplina delle modalità di istituzione della Commissione valutativa e di monitoraggio, che dovrà valutare le richieste.

Con una modifica introdotta in sede referente, nella composizione di tale Commissione di valutazione sono stati aggiunti due rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, oltre ai 3 rappresentanti della PDCM, ai 5 rappresentanti del MEF e ai 5 rappresentanti delle Amministrazioni statali competenti per materia, già previsti dalla versione originaria della disposizione.

Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro il 30 novembre 2023, è individuata inoltre la quota da rendere disponibile per il finanziamento dei progetti attinenti agli interventi straordinari relativi al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche.

L'articolo 8 modifica gli articoli 47 e 48 della legge n. 222 del 1985, in materia di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF di diretta gestione statale, prevedendo: a) l'inserimento (a partire dalle dichiarazioni dei redditi presentate dall'anno 2023) di una nuova finalità di destinazione della quota di risorse di competenza statale, relativa ad interventi straordinari per il recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche; b) che le risorse relative alla quota a diretta gestione statale per le quali i contribuenti non hanno effettuato una scelta vengano ripartite tra gli interventi di cui all'articolo 48 secondo finalità stabilite annualmente con deliberazione del Consiglio dei ministri o, in assenza, in proporzione alle scelte espresse

ultimo aggiornamento: 22 settembre 2023

Con riferimento alla cultura, il principale intervento realizzato con il decreto-legge in commento consiste nella riorganizzazione del Ministero di riferimento.

Ciò avviene mediante alcune novelle al D.LGS. 300/1999, che operano in due direzioni: da un lato, riordinano e aggiornano le aree funzionali del Ministero della cultura, senza mutarne le attribuzioni; dall'altro lato, modificano il modello organizzativo, attualmente incentrato sulle direzioni generali, coordinate da un segretario generale, optando per il modello articolato in dipartimenti (che non potranno essere più di 4). Il procedimento di attuazione della riorganizzazione avverrà con DPCM da adottarsi entro il 31 dicembre 2023. La cessazione dei precedenti incarichi avverrà nel momento in cui subentreranno i nuovi dirigenti (art. 10, commi 1, 2, 3). 

Con un emendamento introdotto in sede di conversione alla Camera è stata inoltre ampliata, a livello di requisiti, la platea dei soggetti esperti cui possono essere conferiti gli incarichi, di livello dirigenziale, relativi ai poli museali e agli istituti della cultura statali di rilevante interesse nazionale (art. 10, comma 5-bis). 

Il decreto-legge reca poi due ulteriori interventi di carattere più settoriale. 

Anzitutto, si modifica la L. 140 del 2022 (recante «Disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi») sopprimendone l'art. 2, comma 3. Per effetto della novella, viene meno la previsione che rinvia a un DPCM per stabilire i criteri di assegnazione e riparto annuale del contributo economico disposto dalla legge medesima (art. 10, comma 4). 

Inoltre, si modifica l'art. 14, comma 1, del D.L. 61/2023, prorogando di 3 mesi (dal 15 settembre al 15 dicembre 2023) il termine ultimo di efficacia dell'incremento di 1 euro del costo dei biglietti di ingresso negli istituti e luoghi della cultura di appartenenza statale, al fine di finanziare e avviare gli interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale, pubblico e privato, inclusi i musei, danneggiato in conseguenza degli eventi alluvionali (art. 10, comma 5).

 

ultimo aggiornamento: 22 settembre 2023

In tema di salute, il decreto-legge in esame prevede l'abolizione di alcuni obblighi in materia di isolamento e autosorveglianza e la revisione della disciplina sul monitoraggio della situazione epidemiologica derivante dal virus SARS-COV-2.

Più in dettaglio, si dispone che le persone positive al virus SARS-COV-2, in ragione del mutato quadro epidemiologico, non siano più obbligate all'isolamento, che - si ricorda - comportava il divieto, sanzionabile con ammenda e possibile arresto, di mobilità dalla propria abitazione o dimora, fino all'accertamento della guarigione, salvo che per il ricovero in una struttura sanitaria o in altra struttura allo scopo destinata. Viene abolito inoltre l'obbligo di autosorveglianza dei contatti stretti, nel caso di positività al virus, oltre che soppressa la corrispondente disciplina sanzionatoria (articolo 9, comma 1).

Viene altresì rivista la disciplina sul monitoraggio della situazione epidemiologica, prevedendo che la comunicazione dei relativi dati da parte delle regioni e delle province autonome avvenga non più con cadenza quotidiana, come già stabilito a livello legislativo, bensì secondo periodicità da individuarsi con provvedimento del Ministero della salute (Direzione generale della prevenzione sanitaria).

Al Ministero della salute viene affidato il compito, anche sulla base dei dati ricevuti, di verificare l'andamento della situazione epidemiologica, rimanendo in capo ad esso il potere di emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o per singole regioni, in materia di igiene e sanità pubblica finalizzate all'adozione di misure eventualmente necessarie al contenimento e al contrasto della diffusione del virus  (articolo 9, comma 2).

ultimo aggiornamento: 22 settembre 2023

Il Capo VIII del decreto-legge detta alcune disposizioni in materia di pubblica amministrazione.

In primo luogo una norma transitoria consente alle pubbliche amministrazioni, per un periodo in ogni caso non eccedente il 31 dicembre 2026, il trattenimento in servizio – oltre il limite anagrafico per il collocamento a riposo di ufficio – dei dirigenti generali titolari della direzione di dipartimenti, o di strutture corrispondenti a questi ultimi (secondo i rispettivi ordinamenti); la possibilità è posta con esclusivo riferimento ai dipartimenti o strutture che siano attuatori di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. E' contestualmente abrogata una precedente norma transitoria sulla possibilità di trattenimento in servizio – entrata in vigore il 22 giugno 2023 - che faceva riferimento, sempre con il termine ultimo del 31 dicembre 2026, ai soggetti in possesso di specifiche professionalità e titolari di incarichi di livello dirigenziale generale (senza distinzioni ulteriori nell'ambito delle relative strutture). Sono fatti salvi gli incarichi dirigenziali già conferiti o confermati in base alla norma abrogata (art. 11, commi 1 e 2).

Inoltre è introdotta, per gli incarichi di vertice degli uffici di diretta collaborazione, una deroga alla disposizione (articolo 5, comma 9, del DL n. 95 del 2012) che vieta di conferire incarichi retribuiti ai soggetti in quiescenza, e che, ove conferiti a titolo gratuito, non possano superare la durata massima di un solo anno (art. 11, comma 3).

Un'ultima disposizione estende a tutti gli enti locali la possibilità di prevedere riserve di posti per personale interno nell'ambito di concorsi per il reclutamento di personale dirigenziale, possibilità attualmente prevista, ai sensi del decreto-legge n. 75 del 2023, per i soli comuni (art. 11, comma 3-bis).

ultimo aggiornamento: 22 settembre 2023
 
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