provvedimento 23 gennaio 2024
Studi - Giustizia Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di prescrizione

L'Assemblea ha approvato nella seduta del 16 gennaio 2024 la proposta di legge C. 893-A e abb., recante "Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di prescrizione", nel testo approvato dalla II Commissione Giustizia. Il testo è stato trasmesso al Senato.

La proposta introduce un'autonoma causa di sospensione della prescrizione a seguito di sentenza di condanna e abroga contestualmente l'istituto dell'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione.

apri tutti i paragrafi

L'Assemblea ha approvato nella seduta del 16 gennaio 2024 la proposta di legge C. 893-A e abb., recante Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di prescrizione, nel testo approvato dalla II Commissione Giustizia. Il testo è stato trasmesso al Senato.

La proposta incide sulla prescrizione del reato, vale a dire sull'istituto della rinuncia dello Stato a far valere la propria pretesa punitiva, in considerazione del tempo trascorso dalla commissione del reato.

 

In particolare, la proposta introduce all'articolo 1 il nuovo articolo 159-bis del codice penale, volto a prevedere un'ulteriore autonoma causa di sospensione della prescrizione a seguito di sentenza di condanna, stabilendo che il corso della prescrizione rimanga sospeso per un tempo non superiore a due anni in seguito alla sentenza di condanna di primo grado e per un tempo non superiore a un anno in seguito a sentenza di appello di conferma della condanna di primo grado e a stabilire la decorrenza dei periodi di sospensione.

Il periodo di sospensione è comunque computato ai fini della prescrizione nel caso di superamento dei termini di sospensione previsti per la pronuncia della sentenza di impugnazione, proscioglimento dell'imputato o di annullamento della sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o di accertamento di nullità.

Conseguentemente, l'articolo 2 prevede l'abrogazione dell'art. 344-bis c.p.p. che ha introdotto l'istituto dell'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione.

L'articolo 3 prevede, inoltre, alcune modifiche di coordinamento al codice di procedura penale.

L'articolo 4 reca un modifica di coordinamento alle norme di attuazione del medesimo codice in materia di monitoraggio dei termini.

ultimo aggiornamento: 3 novembre 2023
 
temi di Giustizia