L'Assemblea ha approvato nella seduta del 16 gennaio 2024 la proposta di legge C. 893-A e abb., recante "Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di prescrizione", nel testo approvato dalla II Commissione Giustizia. Il testo è stato trasmesso al Senato.
La proposta introduce un'autonoma causa di sospensione della prescrizione a seguito di sentenza di condanna e abroga contestualmente l'istituto dell'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione.
L'Assemblea ha approvato nella seduta del 16 gennaio 2024 la proposta di legge C. 893-A e abb., recante Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di prescrizione, nel testo approvato dalla II Commissione Giustizia. Il testo è stato trasmesso al Senato.
La proposta incide sulla prescrizione del reato, vale a dire sull'istituto della rinuncia dello Stato a far valere la propria pretesa punitiva, in considerazione del tempo trascorso dalla commissione del reato.
In particolare, la proposta introduce all'articolo 1 il nuovo articolo 159-bis del codice penale, volto a prevedere un'ulteriore autonoma causa di sospensione della prescrizione a seguito di sentenza di condanna, stabilendo che il corso della prescrizione rimanga sospeso per un tempo non superiore a due anni in seguito alla sentenza di condanna di primo grado e per un tempo non superiore a un anno in seguito a sentenza di appello di conferma della condanna di primo grado e a stabilire la decorrenza dei periodi di sospensione.
Il periodo di sospensione è comunque computato ai fini della prescrizione nel caso di superamento dei termini di sospensione previsti per la pronuncia della sentenza di impugnazione, proscioglimento dell'imputato o di annullamento della sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o di accertamento di nullità.
Conseguentemente, l'articolo 2 prevede l'abrogazione dell'art. 344-bis c.p.p. che ha introdotto l'istituto dell'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione.
L'articolo 3 prevede, inoltre, alcune modifiche di coordinamento al codice di procedura penale.
L'articolo 4 reca un modifica di coordinamento alle norme di attuazione del medesimo codice in materia di monitoraggio dei termini.