provvedimento 12 dicembre 2023
Studi - Giustizia Introduzione del reato di omicidio nautico e di lesioni personali nautiche

E' diventata legge (legge 26 settembre 2023, n. 138) la proposta di iniziativa parlamentare che introduce nell'ordinamento i delitti di omicidio nautico e lesioni nautiche gravi o gravissime, estendendo alle ipotesi di omicidio e lesioni personali cagionati per colpa con violazione delle norme sulla navigazione la disciplina vigente per le analoghe fattispecie relative alla circolazione stradale.

Il provvedimento si compone di 2 articoli, nei quali sono regolamentati, oltre alle due fattispecie sopra richiamate, anche le ipotesi di fuga del conducente in caso di omicidio nautico o di lesioni nautiche gravi o gravissime e le evenienze in cui è possibile procedere all'arresto in flagranza.

Il testo ( A.S. 340) è stato approvato dal Senato nella seduta del 21 febbraio 2023 e trasmesso alla Camera ( A.C. 911), dove è stato assegnato alla Commissione Giustizia, che ne ha concluso l'esame, senza apportare modifiche, nella seduta del 12 luglio 2023.
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L'articolo 1 interviene su diverse fattispecie di reato previste dal codice penale.

In particolare, il comma 1 sostituisce l'art. 589-bis del codice penale, che attualmente riguarda la sola fattispecie del reato di omicidio stradale, al fine di prevedere che la morte conseguente alla violazione di norme sulla disciplina della navigazione marittima o interna integri un'ipotesi di omicidio colposo punibile con la reclusione da 2 a 7 anni.

E' invece prevista la reclusione da 8 a 10 anni qualora il conducente dell'imbarcazione che ha provocato l'incidente mortale si trovasse:

  • in stato di ebbrezza superiore a 1,5 g/l; 
  • in stato di alterazione dovuto all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope;
  • in stato di ebbrezza compreso tra 0,8 g/l e 1,5 g/l se si tratta di conducenti di unità da diporto a fini commerciali.

Per il conducente del quale venga accertato uno stato di ebbrezza compreso tra 0,8 g/l e 1,5 g/l è prevista la reclusione da 5 a 10 anni.

Se l'evento non è esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole la pena è diminuita fino alla metà.

Infine, se dalla condotta è derivata una pluralità di eventi lesivi (morte di più persone ovvero morte di una persona e lesioni ad una o più persone) si applica la pena prevista per la più grave delle violazioni aumentata fino al triplo (fino ad un massimo di 18 anni).

Il comma 2 modifica la rubrica dell'art. 589-ter, relativo alla circostanza aggravante speciale prevista per il caso di fuga del conducente a seguito di omicidio stradale, che comporta un aumento di pena da un terzo a due terzi e una pena comunque non inferiore a 5 anni, per renderla applicabile anche al caso di omicidio nautico.

Analogamente alle modifiche apportate dai commi 1 e 2 alle fattispecie concernenti l'omicidio, i commi 3 e 4 intervengono sulle fattispecie relative alle lesioni personali.

Il comma 3 interviene sull'art. 590-bis, al fine di estendere il reato di lesioni personali stradali anche alle ipotesi di lesioni, gravi o gravissime, che siano commesse con violazione delle norme sulla disciplina della navigazione marittima o interna, che risultano in tal modo punite, rispettivamente, con la reclusione da 3 mesi a 1 anno e da 1 a 3 anni.

E' invece prevista la reclusione da 3 a 5 anni (lesioni gravi) o da 4 a 7 anni (lesioni gravissime) qualora il conducente dell'imbarcazione che ha cagionato le lesioni si trovasse:

  • in stato di ebbrezza superiore a 1,5 g/l; 
  • in stato di alterazione dovuto all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope;
  • in stato di ebbrezza compreso tra 0,8 g/l e 1,5 g/l se si tratta di conducenti di unità da diporto a fini commerciali.

Per il conducente del quale venga accertato uno stato di ebbrezza compreso tra 0,8 g/l e 1,5 g/l è prevista la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 3 anni (lesioni gravi) o da 2 a 4 anni (lesioni gravissime).

Se l'evento non è esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole la pena è diminuita fino alla metà.

Infine, se dalla condotta è derivata una pluralità di eventi lesivi (morte di più persone ovvero morte di una persona e lesioni ad una o più persone) si applica la pena prevista per la più grave delle violazioni aumentata fino al triplo (fino ad un massimo di 7 anni).

Il comma 4 modifica la rubrica dell'art. 590-ter, relativo alla circostanza aggravante prevista per il caso di fuga del conducente che con la sua condotta ha provocato ad altri lesioni personali, che comporta un aumento di pena da un terzo a due terzi e una pena comunque non inferiore a 3 anni, per renderla applicabile anche nell'ambito della navigazione marittima o interna.

L'articolo 2 interviene in materia di arresto in flagranza di reato:

  • estendendo l'arresto obbligatorio in flagranza all'omicidio nautico aggravato dallo stato di ebbrezza (superiore a 1,5 g/l o compreso tra 0,8 g/l e 1,5 g/l) o di alterazione dovuto a sostanze stupefacenti o psicotrope del conducente;
  • prevedendo che nelle ipotesi di omicidio colposo aggravato dallo stato di ebbrezza/alterazione del conducente sopra ricordate, non si proceda all'arresto obbligatorio in flagranza se il conducente si è immediatamente fermato, adoperandosi per prestare o attivare i soccorsi;
  • estendendo la possibilità di arresto facoltativo in flagranza al delitto di lesioni colpose nautiche gravi o gravissime aggravate dallo stato di ebbrezza/alterazione del conducente sopra richiamate.
ultimo aggiornamento: 15 settembre 2023
 
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