provvedimento 12 dicembre 2023
Studi - Giustizia Contrasto della violenza contro le donne e della violenza domestica

E' divenuto legge (24 novembre 2023, n. 168) il disegno di legge del Governo in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica

Il provvedimento, che si compone di 18 articoli, interviene su numerosi aspetti della normativa relativa alla violenza di genere e domestica, attraverso disposizioni che incidono sia sul rafforzamento della tutela delle vittime, sia sul contrasto al fenomeno.

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L'articolo 1 interviene sulla misura dell'ammonimento del questore e, inoltre, prevede che il prefetto possa adottare, a determinate condizioni, misure di vigilanza dinamica, nel caso di rischio di commissione di reati riguardanti al violenza di genere o domestica.  

In particolare, il comma 1, modificando  l'art. 3 del DL 93/2013, estende l'applicabilità della misura di prevenzione dell'ammonimento del questore anche ai casi in cui vengano in rilievo fatti riconducibili ai reati di violenza privatadi minaccia aggravata, di atti persecutori, di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (il c.d. revenge porn), di violazione di domicilio e di danneggiamento. Interviene sulla definizione di violenza domestica, inserendovi anche la c.d. "violenza assistita", ovvero quella commessa alla presenza di minori. Si prevede inoltre un aumento di pena (fino a 1/3) per alcuni reati, se chi li ha commessi, nell'ambito di violenza domestica, era già ammonito e, in tali casi, la procedibilità è sempre d'ufficio .

Il comma 2 stabilisce che il prefetto possa adottare misure di vigilanza dinamica qualora, per fatti riconducibili a reati di violenza domestica, emerga il pericolo di reiterazione delle condotte.

Il comma 3 estende l'ambito di applicazione dell'istituto dell'ammonimento di cui all'art. 8 del DL 11/2009 anche ai casi in cui i fatti riferiti siano riconducibili alla violenza sessuale e al c.d. "revenge porn"; prevede un aumento della pena e la procedibilità d'ufficio per i medesimi reati quando il fatto è commesso da soggetto già ammonito.

L'articolo 2 riguarda il potenziamento delle misure di prevenzione. Apporta alcune modifiche al codice antimafia, da un lato, estendendo l'applicabilità da parte dell'autorità giudiziaria delle misure di prevenzione personali anche ai soggetti indiziati di alcuni gravi reati che ricorrono nell'ambito dei fenomeni della violenza di genere e della violenza domestica e, dall'altro, intervenendo sulla misura della sorveglianza speciale.

In particolare, il comma 1 estende l'applicabilità delle misure di prevenzione personali ai soggetti indiziati dei reati di omicidio, lesioni gravi, deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, violenza sessuale. Prevede che l'applicazione ai sorvegliati speciali, previo il loro consenso, di modalità di controllo elettronico (c.d. "braccialetto elettronico"), richieda solo la verifica di fattibilità tecnica. Prevede inoltre che, nel caso di diniego del consenso, la durata della misura non sia inferiore a tre anni, sia previsto l'obbligo di presentazione periodica all'autorità di pubblica sicurezza con cadenza almeno bisettimanale e sia altresì imposto l'obbligo o il divieto di soggiorno; misure analoghe sono disposte nel caso nel caso di non fattibilità tecnica delle modalità di controllo elettronico. Prevede che il tribunale, nel disporre la misura della sorveglianza, imponga il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione, e l'obbligo di mantenere una determinata distanza, non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi e da tali persone. Prevede, nel caso di violazione dei provvedimenti d'urgenza, la reclusione da uno a cinque anni e si consente l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.

Il comma 2 prevede che l'analisi criminologica sulla violenza di genere svolta dal Ministero dell'Interno comprenda anche il monitoraggio sulla fattibilità tecnica degli strumenti elettronici di controllo a distanza.

 

L'articolo 3 prevede disposizioni in materia di priorità nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi: ai delitti cui l'ordinamento assicura già priorità assoluta (maltrattamenti contro familiari e conviventi, violenza sessuale e atti persecutori), sono aggiunti i delitti di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, costrizione o induzione al matrimonio, lesioni personali aggravate, deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, interruzione di gravidanza non consensuale, diffusione illecita di immagini o di video sessualmente espliciti, stato di incapacità procurato mediante violenza laddove ricorrano le circostanze aggravanti ad effetto speciale.

L'articolo 4 reca norme in materia di trattazione spedita dei procedimenti nella fase cautelare, prevedendo che nei casi di delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi, violenza sessuale e atti persecutori debba essere assicurata priorità anche alla richiesta di misura cautelare personale e alla decisione sulla stessa.

L'articolo 5 interviene in materia di attribuzioni del procuratore della Repubblica, disponendo che, nel caso di delega, l'individuazione debba avvenire specificamente sempre per la cura degli affari in materia di violenza di genere e domestica.

L'articolo 6 prevede, da un lato, la predisposizione di apposite linee guida per la formazione degli operatori che entrano in contatto con le donne vittime di violenza e, dall'altro, che nelle linee programmatiche che il Ministro della giustizia  propone alla Scuola superiore della magistratura siano inserite iniziative formative in materia di violenza contro le donne e violenza domestica.

L'articolo 7 introduce, in materia di termini per la valutazione delle esigenze cautelari, l'art. 362-bis c.p.p., il quale prevede che nei casi in cui si procede per una serie di delitti in materia di violenza di genere, il PM è tenuto a valutare, entro 30 giorni, la sussistenza dei presupposti di applicazione delle misure cautelari e che il giudice provveda in ordine alla richiesta di applicazione della misura cautela entro 20 giorni dal deposito della relativa istanza.

L'articolo 8 prevede l'obbligo per il procuratore generale presso la corte d'appello di acquisire trimestralmente dalle procure della repubblica del distretto i dati sul rispetto dei termini di cui al precedente art. 7 e di inviare al procuratore generale presso la corte di Cassazione una relazione almeno semestrale.

L'articolo 9 modifica la pena prevista dall'articolo 387-bis c.p. per la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (attualmente della reclusione da sei mesi a tre anni), aumentando il massimo edittale a tre anni e sei mesi ed estende tale pena anche alla violazione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari civilistici.

L'articolo 10 prevede la possibilità dell'arresto in flagranza differita nei casi di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi, nonché di atti persecutori.

L'articolo 11 consente al pubblico ministero di disporre, con decreto motivato, l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti della persona gravemente indiziata di taluno dei delitti di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387-bis c.p.), maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.), lesioni (art. 582 c.p.), limitatamente ad alcune ipotesi aggravate e atti persecutori (art. 612-bis c.p.) o di altro delitto, consumato o tentato, commesso con minaccia o violenza alla persona per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica della persona offesa, e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice.

L'articolo 12 reca disposizioni in materia di misure cautelari e uso del braccialetto elettronico.

In particolare, sostituisce l'obbligo di verificare preventivamente la disponibilità di tali apparati da parte della polizia giudiziaria con quello di accertare previamente la fattibilità tecnica. Prevede l'applicazione della misura cautelare in carcere nel caso di manomissione dei mezzi elettronici di controllo.  Interviene sul comma 6 dell'art. 282-bis c.p.p. introducendo nel testo della norma volta a disciplinare la misura dell'allontanamento dalla casa familiare nuovi titoli di reato per i quali la misura coercitiva de qua può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'art. 280 c.p.p. .Si prevede, inoltre, che, nel caso in cui l'imputato neghi il consenso all'adozione di tale modalità di controllo o sia accertata la non fattibilità tecnica, il giudice imponga l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi. Prevede, infine, che la misura coercitiva sia sempre accompagnata dall'imposizione delle modalità di controllo previste dall'art. 275-bis c.p.p., ovvero del cosiddetto braccialetto elettronico, con la contestuale prescrizione di mantenere una determinata distanza, non inferiore a cinquecento metri, dalla casa familiare o da determinati luoghi frequentati dalla persona offesa. 

L'articolo 13 reca una disciplina derogatoria rispetto a quella prevista a legislazione vigente in materia di criteri di scelta e di condizioni di applicabilità delle misure cautelari coercitive, nonché in tema di conversione dell'arresto in flagranza o del fermo in una misura coercitiva. Si inserisce nell'elenco dei reati per cui vige tale regime derogatorio anche la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387-bis) le lesioni personali aggravate. 

 

L'articolo 14 reca modifiche in materia di informazioni da rendere alla persona offesa dal reato, al fine di estendere l'obbligatorietà dell'immediata comunicazione alle vittime di violenza domestica o di genere a tutti i provvedimenti de libertate inerenti l'autore del reato. Prevede inoltre che, nei procedimenti per i delitti di maltrattamenti nei confronti di familiari e conviventi e di atti persecutori, l'estinzione o la revoca delle misure coercitive, ovvero la loro sostituzione siano comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente per le misure di prevenzione; prevede altresì che l'estinzione o la revoca delle misure coercitive e interdittive ovvero la loro sostituzione con misura meno grave siano comunicati al prefetto, che può adottare misure di vigilanza dinamica a tutela della persona offesa.

L'articolo 15, modificando l'art. 165 c.p., prevede che ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena non sia sufficiente la mera partecipazione a percorsi di recupero, ma occorra che tali percorsi siano superati con esito favorevole. Il provvedimento che determina il venir meno delle misure cautelari precedentemente disposte, a seguito della sospensione condizionale della pena, deve essere  comunicato all'autorità di pubblica sicurezza per l'eventuale applicazione di una  misura di prevenzione. Qualsiasi violazione della misura di prevenzione o degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero deve essere comunicata al PM al fine della revoca della sospensione condizionale

L'articolo 16 modifica la disciplina relativa alla domanda di indennizzo per le vittime di crimini intenzionali violenti, eliminando dai documenti richiesti a corredo della domanda la documentazione attestante l'infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva per il risarcimento del danno nei confronti dell'autore del reato quando questi abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva e stabile convivenza ed aumentando da 60 a 120 giorni il termine per la proposizione della domanda.

L'articolo 17 introduce e disciplina la possibilità di corrispondere in favore della vittima di taluni reati in materia di violenza di genere, oppure degli aventi diritto in caso di morte della vittima, una provvisionale, ossia una somma di denaro liquidata dal giudice, come anticipo sull'importo integrale che le spetterà in via definitiva

L'articolo 18 prevede che, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge, venga emanato il decreto interministeriale che disciplina per il riconoscimento e l'accreditamento degli enti e delle associazioni abilitati ad effettuare corsi di recupero degli autori di reati di violenza sulle donne e di violenza domestica, nonché le linee guida cui tali enti e associazioni devono attenersi.

L'articolo 19 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Per approfondimenti sul provvedimento, si consulti il dossier del Servizio Studi.

ultimo aggiornamento: 20 ottobre 2023
 
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