E' all'ordine del giorno dell'Aula della Camera dei deputati la proposta di legge AC. 1074-A che modifica l'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al d.lgs. 196/2003, al fine di prevedere la possibilità di acquisire i dati relativi al traffico telefonico e telematico qualora si renda necessaria per esigenze di tutela della vita e dell'integrità fisica del soggetto interessato.
La proposta di legge istituisce, altresì, il 13 dicembre di ogni anno, la Giornata nazionale dedicata alle persone scomparse.
La proposta, originariamente costituita da un unico articolo, a seguito delle modifiche apportate in sede referente consta di 2 articoli.
Oltre all'introduzione dell'articolo 2, che istituisce la Giornata nazionale dedicata alle persone scomparse, in virtù del quale è stato cambiato anche il titolo della proposta di legge, sono state apportate significative modifiche all'articolo 1 della proposta stessa, con la sostanziale modificazione del comma 1, lettera a), capoverso 3-bis.1 e l'inserimento del nuovo comma 2.
L'articolo 1, comma 1, modifica l'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al d.lgs. 196/2003 (cd. "Codice della privacy"), inserendovi il comma 3-bis.1 al fine di prevedere che, al di fuori dei casi di acquisizione dei dati nell'ambito di un procedimento penale (disciplinati dai commi 3 e 3-bis), i dati relativi al traffico telefonico, al traffico telematico e alle chiamate senza risposta possano essere acquisiti qualora siano ritenuti necessari per esigenze di tutela della vita e dell'integrità fisica del soggetto interessato.
Il procedimento dettato dal comma 3-bis.1 prevede che, in via ordinaria, sia il pubblico ministero, su richiesta dei responsabili degli uffici o comandi di livello provinciale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, a disporre con proprio decreto l'acquisizione dei suddetti dati.
E' altresì disciplinata una procedura semplificata, nei casi in cui non sia possibile attendere il decreto del p.m. per ragioni di urgenza, che permette ai responsabili degli uffici o comandi di livello provinciale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza di acquisire i dati previa autorizzazione del p.m., rilasciata anche oralmente o per via telematica, che deve essere comunque confermata con decreto motivato del p.m. entro le 48 ore successive. Dell'acquisizione dei dati debba essere data notizia al prefetto a cura dei citati responsabili degli uffici o comandi di livello provinciale.
Viene inoltre modificato il comma 3-quater del medesimo art. 132 del Codice della privacy allo scopo di prevedere un divieto di utilizzazione dei dati acquisiti in violazione della procedura di cui al comma 3-bis.1.
L'articolo 1, comma 2, modifica la legge n. 203 del 2012, che reca disposizioni per la ricerca delle persone scomparse.
Il nuovo comma 2-bis dell'articolo 1 della citata legge n. 203 del 2012 è volto a consentire l'accesso agli archivi del Centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della legge n. 121 del 1981 anche al personale dei corpi e servizi di polizia locale addetto a servizi di polizia stradale e in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza (in deroga alle disposizioni generali di cui all'articolo 9 della medesima legge n. 121 del 1981, che circoscrive l'accesso agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di polizia, agli ufficiali di pubblica sicurezza e ai funzionari dei servizi di sicurezza nonché agli agenti di polizia giudiziaria delle forze di polizia debitamente autorizzati) anche se al fine esclusivo di consultare la denuncia di scomparsa.
L'articolo 2 istituisce la Giornata nazionale dedicata alle persone scomparse. Tale giornata cade il 13 dicembre di ciascun anno ed ha come finalità la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul tema delle persone scomparse e la promozione di iniziative di solidarietà e vicinanza alle loro famiglie.
La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949, né dalla stessa devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica: è infatti previsto che le amministrazioni competenti provvedano agli adempimenti che essa comporta con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Per approfondimenti, si veda il dossier curato dai Servizio Studi della Camera dei deputati.