La legge 25 marzo 2024, n. 47, ha istituito, anche per la XIX legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto", allo scopo di svolgere accertamenti sulle eventuali responsabilità istituzionali in merito alla gestione della comunità e agli affidamenti dei minori.
La proposta di legge, di iniziativa parlamentare, si compone di 8 articoli.
L'art. 1 istituisce la Commissione d'inchiesta con il compito non soltanto di svolgere indagini sulle eventuali responsabilità istituzionali in merito alla gestione della comunità e agli affidamenti dei minori, ma anche di prospettare l'adozione di misure organizzative e strumentali per il corretto funzionamento della struttura.
La Commissione (art. 2), oltre ad accertare i motivi per cui le pubbliche amministrazioni e le autorità competenti abbiano proseguito ad accreditare come interlocutore istituzionale la comunità «Il Forteto», anche a seguito di provvedimenti giudiziari riguardanti abusi sessuali e maltrattamenti, avrà il compito di formulare proposte in ordine:
Per quanto riguarda la composizione della Commissione e la modalità di nomina dei componenti (art. 3), la Commissione è composta da 15 senatori e 15 deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di almeno un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. La convocazione per la costituzione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione è disposta dai Presidenti di Camera e Senato, entro dieci giorni dalla nomina dei commissari. L'Ufficio di Presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del Presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione. Se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età. Per l'elezione dei vicepresidenti, come per quella dei segretari, ciascun commissario ha a disposizione un solo voto; risulteranno eletti coloro che avranno ricevuto il maggior numero di voti.
Con riferimento ai poteri (art. 4), la Commissione svolge la funzione investigativa con gli stessi poteri e limiti dell'autorità giudiziaria.
Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario valgono le norme vigenti in materia, pur essendo sempre opponibile, nell'ambito del mandato, il segreto tra difensore e parte processuale. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge n. 124 del 2017.
È prevista la possibilità per la Commissione di acquisire copie di documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni nonché copie di atti e documenti relativi a procedimenti giudiziari in corso e copie di documenti relativi a inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti solo per ragioni di natura istruttoria. Sono in ogni caso coperti da segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
Il rifiuto ingiustificato di ottemperare agli ordini di esibizione dei documenti o di consegna degli atti è sanzionato con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206 ai sensi dell'art. 650 c.p. (Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità).
È previsto che la la Commissione acquisisca gli atti della analoga Commissione di inchiesta, istituita nella XVIII legislatura.
La Commissione può avvalersi della collaborazione di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, di qualsiasi pubblico dipendente e delle altre collaborazioni che ritenga necessarie.
L'organizzazione delle attività e il funzionamento della Commissione (art. 5) sono demandate a un regolamento interno, da approvare nella seduta successiva alla sua costituzione. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che venga diversamente disposto.
Le spese di funzionamento sono stabilite in 100.000 euro annui e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato e per metà a carico del bilancio interno della Camera.
I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono tenuti all'obbligo del segreto (art. 6). La violazione di tale obbligo e la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione sono punite ai sensi dell'articolo 326 c.p., salvo che il fatto non integri un più grave reato.
La durata è fissata in 48 mesi dalla sua costituzione; entro 45 giorni dal termine dei lavori la Commissione presenta alle Camere una relazione finale sull'attività di indagine svolta. Possono essere altresì presentate relazioni di minoranza (art. 7).
La legge istitutiva della Commissione in esame entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (art. 8).
Per approfondimenti si consulti il dossier del Servizio Studi.