E' all'esame dell'Assemblea della Camera il disegno di legge AC 2461, già approvato in prima lettura dal Senato e approvato senza modifiche in sede referente, di conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 2025, n. 68, che differisce al 31 dicembre 2025 il termine di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (conv. legge n. 120 del 2020), in materia di responsabilità erariale.
Per approfondimenti si veda il dossier di documentazione dei Servizi Studi di Camera e Senato.
Nel dettaglio, l'articolo 1 stabilisce che il termine di cui al comma 2 dell'articolo 21 del decreto legge n. 76 del 2020, che prevede una speciale disciplina derogatoria in materia di responsabilità erariale, è differito al 31 dicembre 2025, precisando altresì che tale disciplina trovi applicazione anche retroattivamente per gli illeciti commessi tra il 30 aprile 2025 e il 12 maggio 2025 (data di entrata in vigore del decreto in esame). L'articolo 2, invece, disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge, ovverosia il 12 maggio 2025. Il termine per la conversione in legge del decreto, pertanto, scade l'11 luglio 2025.
Si ricorda in merito che il comma 2 dell'articolo 21 del decreto-legge n. 76 del 2020, la cui disciplina è oggetto di proroga da parte del provvedimento in esame, ha previsto con riguardo agli eventuali illeciti commessi fra il 17 luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 (tale termine, in seguito a ulteriori e successive proroghe, era stato da ultimo fissato per il 30 aprile 2025) una limitazione della responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità, ai soli casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente sia stata compiuta con dolo. Questa limitazione di responsabilità – sempre secondo quando previsto dal comma 2 dell'articolo 21 - riguarda, esclusivamente, i danni cagionati dai comportamenti attivi; viceversa, in quei casi di danni cagionati da comportamenti omissivi, o mediante inerzia, i soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità di cui all'art. 1, L. 14 gennaio 1994, n. 20, rispondono per dolo o colpa grave.