Il disegno di legge di iniziativa governativa C. 1718 è stato approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati il 10 luglio 2024.
Il provvedimento reca significative modifiche ai codici penale e di procedura penale, tra cui l'abrogazione del delitto di abuso di ufficio e l'introduzione di divieti di acquisizione di comunicazioni tra difensore ed imputato e di pubblicazione del contenuto di intercettazioni, nonché interventi sull'ordinamento giudiziario relativi all'introduzione della composizione collegiale del giudice per le indagini preliminari in materia di decisione circa l'applicazione della custodia in carcere o di una misura di sicurezza detentiva, a seguito della quale è disposto un incremento di 250 unità del ruolo organico della magistratura.
Il testo si compone di 9 articoli e di un allegato, recante le modifiche al ruolo organico della magistratura a seguito dell'incremento disposto dall'art. 5 del disegno di legge medesimo.
Dal punto di vista contenutistico, il disegno di legge reca modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento giudiziario.
In particolare, per quanto riguarda il codice penale (art. 1), gli interventi sono volti a:
In ambito processuale (art. 2), le modifiche mirano a:
In conseguenza dell'introduzione della composizione collegiale del giudice per le indagini preliminari in materia di decisione circa l'applicazione della custodia in carcere o di una misura di sicurezza detentiva, il disegno di legge prevede:
Le disposizioni relative all'introduzione della composizione collegiale del giudice per le indagini preliminari (di cui agli artt. 2 e 4) si applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della legge (art. 9).
Nel disegno di legge è contenuta altresì una norma di interpretazione autentica riguardante il limite di età di 65 anni previsto per i giudici popolari delle Corti d'assise, allo scopo di chiarire che il limite medesimo è riferito esclusivamente al momento in cui il giudice viene chiamato a prestare servizio (art. 6).
Infine, in materia di ordinamento militare, si interviene in materia di incidenza di provvedimenti giudiziari nella procedura per l'avanzamento al grado superiore dei militari, stabilendo che tale procedura sia preclusa solo da una sentenza di condanna di primo grado, da una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ovvero da un decreto penale di condanna esecutivo e non (come da normativa vigente) dal mero rinvio a giudizio (art. 7).
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia al dossier del Servizio Studi.