provvedimento 21 giugno 2024
Studi - Giustizia Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare

Il disegno di legge di iniziativa governativa C. 1718 è stato approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati il 10 luglio 2024. 

Il provvedimento reca significative modifiche ai codici penale e di procedura penale, tra cui l'abrogazione del delitto di abuso di ufficio e l'introduzione di divieti di acquisizione di comunicazioni tra difensore ed imputato e di pubblicazione del contenuto di intercettazioni, nonché interventi sull'ordinamento giudiziario relativi all'introduzione della composizione collegiale del giudice per le indagini preliminari in materia di decisione circa l'applicazione della custodia in carcere o di una misura di sicurezza detentiva, a seguito della quale è disposto un incremento di 250 unità del ruolo organico della magistratura.

apri tutti i paragrafi

Il testo si compone di 9 articoli e di un allegato, recante le modifiche al ruolo organico della magistratura a seguito dell'incremento disposto dall'art. 5 del disegno di legge medesimo.

Dal punto di vista contenutistico, il disegno di legge reca modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento giudiziario.

In particolare, per quanto riguarda il codice penale (art. 1), gli interventi sono volti a:

  • abrogare il delitto di abuso d'ufficio, di cui all'articolo 323 c.p.;
  • modificare il delitto di traffico di influenze illecite, di cui all'art. 346-bis c.p., al fine di precisare che le relazioni del mediatore con il pubblico ufficiale (o con l'incaricato di un pubblico servizio) devono essere esistenti ed effettivamente utilizzate con l'intenzione di farsi dare o promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica per remunerare il medesimo pubblico ufficiale (o incaricato di un pubblico servizio), in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato.

 

In ambito processuale (art. 2), le modifiche mirano a:

  • rafforzare la tutela della libertà e della segretezza delle comunicazioni del difensore, estendendo il divieto di acquisizione delle comunicazioni da parte dell'autorità giudiziaria anche ad ogni altra forma di comunicazione, diversa dalla corrispondenza, intercorsa tra l'imputato ed il proprio difensore e imponendo di interrompere immediatamente le operazioni di intercettazione, quando risulta che la conversazione o la comunicazione rientrano tra quelle vietate;
  • assicurare una maggiore tutela al terzo estraneo al procedimento rispetto alla circolazione delle comunicazioni intercettate, attraverso l'introduzione del divieto di pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni in tutti i casi in cui quest'ultimo non sia riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento, del divieto di riportare nei verbali di trascrizione delle intercettazioni espressioni che consentano di identificare soggetti diversi dalle parti; e dell'obbligo per il p.m. di stralciare le espressioni lesive della reputazione o riguardanti dati sensibili di soggetti diversi dalle parti;
  • garantire i diritti della persona sottoposta alle indagini preliminari rispetto all'eventuale applicazione di misura cautelare, la cui decisione è demandata al giudice in composizione collegiale, disponendo l'obbligatorietà dell'interrogatorio preventivo, che deve essere videoregistrato;
  • limitare il potere del pubblico ministero di proporre appello, escludendolo avverso le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2, c.p.p. (reati per i quali l'azione penale si esercita con citazione diretta davanti al tribunale in composizione monocratica, tra cui, a titolo di esempio, si citano violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio, oltraggio a un magistrato in udienza, falsa testimonianza, intralcio alla giustizia).

 

In conseguenza dell'introduzione della composizione collegiale del giudice per le indagini preliminari in materia di decisione circa l'applicazione della custodia in carcere o di una misura di sicurezza detentiva, il disegno di legge prevede:

  • l'aumento di 250 unità del ruolo organico della magistratura (art. 5), da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado (per il quale l'art. 8 prevede l'opportuna copertura finanziaria);
  • alcune modifiche all'ordinamento giudiziario (R.D. n. 12 del 1941) riguardanti le tabelle infradistrettuali e i criteri per l'assegnazione degli affari penali al giudice per le indagini preliminari, al fine di garantire la costituzione di un collegio anche nell'ambito delle tabelle infradistrettuali (art. 4).

Le disposizioni relative all'introduzione della composizione collegiale del giudice per le indagini preliminari (di cui agli artt. 2 e 4) si applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della legge (art. 9).

 

Nel disegno di legge è contenuta altresì una norma di interpretazione autentica riguardante il limite di età di 65 anni previsto per i giudici popolari delle Corti d'assise, allo scopo di chiarire che il limite medesimo è riferito esclusivamente al momento in cui il giudice viene chiamato a prestare servizio (art. 6).

 

Infine, in materia di ordinamento militare, si interviene in materia di incidenza di provvedimenti giudiziari nella procedura per l'avanzamento al grado superiore dei militari, stabilendo che tale procedura sia preclusa solo da una sentenza di condanna di primo grado, da una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ovvero da un decreto penale di condanna esecutivo e non (come da normativa vigente) dal mero rinvio a giudizio (art. 7).

Per ulteriori approfondimenti, si rinvia al dossier del Servizio Studi.

ultimo aggiornamento: 21 giugno 2024
 
temi di Giustizia