Il decreto-legge n. 162 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 199 del 2022, reca misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali.
Nel corso dell'esame in Senato, oltre ad essere state approvate modifiche alle originarie disposizioni del decreto-legge, sono state introdotte diverse nuove disposizioni nel testo del provvedimento d'urgenza.
In primo luogo il provvedimento reca misure in materia di accesso ai benefici penitenziari e alla liberazione condizionale da parte dei detenuti condannati per specifici reati particolarmente gravi e ritenuti tali da precludere l'accesso ai benefici stessi in assenza di collaborazione con la giustizia, i "reati ostativi", di cui all'articolo 4-bis della legge sull'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975).
Il tema è stato oggetto di intervento da parte della Corte costituzionale che - con l'ordinanza n. 97 del 2021 - ha indirizzato al legislatore un monito a provvedere, facendo seguito al quale, nella XVIII legislatura, la Camera dei deputati ha approvato in prima lettura una proposta di legge che però non ha concluso l'iter parlamentare.
In particolare, a seguito delle modifiche apportate dal Senato, il testo:
- esclude dal novero dei reati ostativi i delitti contro la pubblica amministrazione; estende il regime differenziato per l'accesso ai benefici anche ai reati non ostativi, ma che siano caratterizzati da nesso teleologico con tali reati; trasforma da assoluta in relativa la presunzione di pericolosità ostativa alla concessione dei benefici in favore dei detenuti non collaboranti, che vengono ora ammessi alla possibilità di farne istanza, sebbene in presenza di stringenti e concomitanti condizioni, diversificate a seconda dei reati che vengono in rilievo; sostituisce la disciplina della collaborazione impossibile o irrilevante con una nuova regolamentazione dell'accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative alla detenzione, applicabile a tutti i detenuti ed internati che non collaborano con la giustizia; prevede l'ampliamento delle fonti di conoscenza cui la magistratura di sorveglianza deve ricorrere e la modifica del relativo procedimento, nonché l'onere in capo al detenuto di fornire elementi di prova contraria in caso di indizi, emergenti dall'istruttoria, dell'attuale sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva o con il contesto nel quale il reato è stato commesso, ovvero del pericolo di loro ripristino (articolo 1);
- prevede l'innalzamento della durata del periodo di pena da espiare (almeno trenta anni di pena, quando vi è stata condanna all'ergastolo, in luogo dei precedenti ventisei) per l'accesso alla liberazione condizionale del detenuto per reati ostativi non collaborante, nonché l'allungamento della durata della libertà vigilata (dieci anni, anziché cinque) in caso di condanna all'ergastolo (articolo 2);
- prevede una disciplina transitoria da applicare ai condannati non collaboranti per reati "ostativi" commessi anteriormente all'entrata in vigore della riforma (articolo 3);
- estende la platea dei soggetti nei confronti dei quali la Guardia di finanza ha la facoltà di procedere ad indagini fiscali e patrimoniali, ricomprendendovi tutti i detenuti ai quali sia stato applicato il regime carcerario previsto dall'art. 41-bis OP (articolo 4).
Inoltre il testo, modificato nel corso dell'esame parlamentare:
- introduce nel codice penale, all'articolo 633-bis, il nuovo delitto di "Invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l'incolumità pubblica", in base al quale è punito, con la pena della reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000, chiunque organizza o promuove l'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento (articolo 5)
- apporta modifiche alla disciplina transitoria prevista dal decreto legislativo n. 150 del 2022 di riforma della giustizia penale (la c.d. riforma Cartabia) al fine di ovviare ad alcuni dubbi interpretativi di diritto intertemporale sorti con riguardo alla suddetta riforma (articoli da 5-bis a 5-terdecies);
- prevede che fino al 31 dicembre 2025 le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti relativi alla ammissione ai campionati professionistici e dilettantistici adottati dalle federazioni sportive nazionali, riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) possano essere trattate attraverso la disciplina speciale dettata durante il periodo dell'emergenza epidemiologica (articolo 5-quaterdecies);
- rinvia dal 1° novembre 2022 al 30 dicembre 2022 l'entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della delega per la riforma del processo penale (articolo 6);
- stabilisce che le norme transitorie sull'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per i lavoratori che operano nei settori sanitario, sociosanitario e socioassistenziale non trovano più applicazione dal 2 novembre 2022, in luogo del termine finale previgente del 31 dicembre 2022.
- stabilisce la sospensione, dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2023, delle attività e dei procedimenti di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, pari a cento euro, prevista per l'inadempimento dell'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19; prevede il differimento dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023 dell'applicazione della disciplina transitoria che ha disposto la costituzione di un'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto della pandemia (da COVID-19) (articolo 7);
- reca disposizioni volte al finanziamento delle attività delle amministrazioni centrali in attuazione del Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023 (artiicolo 7 bis);
- abroga una serie di disposizioni concernenti il green pass (ossia la certificazione verde COVID-19) quale requisito per l'accesso o per l'uscita temporanea da determinate strutture (articolo 7 ter);
- modifica la disciplina dell'isolamento e dell'autosorveglianza, che si applica, rispettivamente, alle persone risultate positive al SARS-CoV-2 e a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 (articolo 7 quater).
Per approfondimenti sui contenuti e sui profili di carattere finanziario si rinvia rispettivamente ai dossier del Servizio Studi e del Servizio Bilancio dello Stato.
ultimo aggiornamento: 9 gennaio 2023