A seguito della definitiva approvazione da parte della Camera dei deputati, è divenuto legge 22 gennaio 2024, n. 6, il provvedimento recante norme concernenti la disciplina sanzionatoria in materia di distruzione, danneggiamento, deturpamento e imbrattamento di beni culturali e paesaggistici, che introduce apposite sanzioni amministrative e rafforza la tutela penale di tali beni.
Il disegno di legge in esame si compone di 4 articoli.
L'articolo 1 prevede che siano punite con sanzioni amministrative pecuniarie, ferme restando le sanzioni penali applicabili, una serie di condotte lesive di beni culturali o paesaggistici ed in particolare:
I proventi di tali sanzioni sono versati in un apposito capitolo del bilancio dello Stato ed impiegati prioritariamente per il ripristino dei beni danneggiati.
Nel caso in cui per lo stesso fatto venga applicata, a carico del reo o dell'autore della violazione, una sanzione penale ovvero una sanzione amministrativa pecuniaria:
L'organo competente a irrogare le suddette sanzioni amministrative è il prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione. E' ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta (escluso il caso in cui il trasgressore si sia già avvalso, nei cinque anni precedenti, della stessa facoltà). Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
L'articolo 2 modifica la sanzione penale recata dall'art. 518-duodecies del codice penale al fine di specificare che la condotta di chi rende un bene in tutto o in parte non fruibile è limitata all'ipotesi in cui la fruibilità sia prevista (analogamente a quanto stabilito dall'art. 1 per l'applicazione della sanzione amministrativa).
L'articolo 3 dispone, intervenendo sul terzo comma dell'art. 635 del codice penale, che per il reato di danneggiamento in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, in aggiunta alla già prevista pena della reclusione da uno a cinque anni, sia prevista la pena pecuniaria della multa fino a 10 mila euro.
L'articolo 4 infine modifica il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui, di cui all'articolo 639 del codice penale:
Per approfondimenti si consulti il dossier del Servizio Studi.