provvedimento 25 gennaio 2024
Studi - Giustizia Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, deturpamento e uso illecito di beni culturali

A seguito della definitiva approvazione da parte della Camera dei deputati, è divenuto legge 22 gennaio 2024, n. 6, il provvedimento recante norme concernenti la disciplina sanzionatoria in materia di distruzione, danneggiamento, deturpamento e imbrattamento di beni culturali e paesaggistici, che introduce apposite sanzioni amministrative e rafforza la tutela penale di tali beni.

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Il disegno di legge in esame si compone di 4 articoli.

L'articolo 1 prevede che siano punite con sanzioni amministrative pecuniarie, ferme restando le sanzioni penali applicabili, una serie di condotte lesive di beni culturali o paesaggistici ed in particolare:

  • con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 60.000, chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui;
  • con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 40.000 chiunque deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina i beni culturali ad un uso pregiudizievole per la loro conservazione o integrità ovvero ad un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico.

Si ricorda che le condotte di  danneggiamento e distruzione di beni culturali sono punite ai sensi dell'articolo 518- duodecies, comma primo, c.p., con la pena della reclusione da 2 a 5anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000. Il  deturpamento o imbrattamento di beni culturali, ovvero la loro destinazione a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità sono puniti, ai sensi dell'articolo 518- duodecies, secondo comma, c.p. con la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

I proventi di tali sanzioni sono versati in un apposito capitolo del bilancio dello Stato ed impiegati prioritariamente per il ripristino dei beni danneggiati.

Nel caso in cui per lo stesso fatto venga applicata, a carico del reo o dell'autore della violazione, una sanzione penale ovvero una sanzione amministrativa pecuniaria

  • l'autorità giudiziaria e l'autorità amministrativa tengono conto, al momento dell'irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive già irrogate; 
  • l'esazione della pena pecuniaria ovvero della sanzione pecuniaria amministrativa è limitata alla parte eccedente quella riscossa, rispettivamente, dall'autorità amministrativa ovvero da quella giudiziaria.

L'organo competente a irrogare le suddette sanzioni amministrative è il prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione. E' ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta (escluso il caso in cui il trasgressore si sia già avvalso, nei cinque anni precedenti, della stessa facoltà). Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alla legge 24 novembre 1981, n. 689.


L'articolo 2 modifica la sanzione penale recata dall'art. 518-duodecies del codice penale al fine di specificare che la condotta di chi rende un bene in tutto o in parte non fruibile è limitata all'ipotesi in cui la fruibilità sia prevista (analogamente a quanto stabilito dall'art. 1 per l'applicazione della sanzione amministrativa).

L'articolo 3 dispone, intervenendo sul terzo comma dell'art. 635 del codice penale, che per il reato di danneggiamento in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, in aggiunta alla già prevista pena della reclusione da uno a cinque anni, sia prevista la pena pecuniaria della multa fino a 10 mila euro.

L'articolo 4 infine modifica il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui, di cui all'articolo 639 del codice penale:

  • elevando da 103 a 309 la multa comminabile;
  • introducendo una fattispecie aggravata (sanzionata con pene raddoppiate) a carico di chi, al di fuori dei casi previsti dall'art. 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico;
  • prevedendo specifiche sanzioni (reclusione da 1 a 6 mesi o multa da 300 a 1.000 euro) per coloro che deturpano o imbrattano teche, custodie e altre strutture adibite alla esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico.

Per approfondimenti si consulti il dossier del Servizio Studi.

ultimo aggiornamento: 12 gennaio 2024
 
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