provvedimento 5 giugno 2023
Studi - Giustizia Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza

E' divenuto legge (24 maggio 2023, n. 60) il disegno di legge che reca alcune modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice antimafia e delle misure di prevenzione, volte ad ampliare il novero dei reati perseguibili d'ufficio - comprendendovi quelli aggravati dalla finalità di terrorismo ed eversione e dal vincolo associativo mafioso nonché il delitto di lesioni personali commesse da soggetti sottoposti a misure di prevenzione - e a prevedere l'arresto obbligatorio in flagranza, nel caso di delitti perseguibili a querela, anche nel caso in cui la querela non sia ancora sopravvenuta per irreperibilità della persona offesa.

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Il provvedimento di iniziativa governativa, introduce alcune modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice antimafia e delle misure di prevenzione (D. Lgs. 159/2011) volte ad ampliare il novero dei reati procedibili d'ufficio e a prevedere l'arresto obbligatorio in flagranza, nel caso di reati perseguibili a querela, anche qualora la querela non sia stata ancora presentata per irreperibilità della persona offesa.

In particolare, si prevede che:

  • siano procedibili d'ufficio tutti i reati procedibili a querela ove ricorra l'aggravante della finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico o l'aggravante dell'aver commesso il fatto avvalendosi del vincolo associativo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose;
  • sia procedibile d'ufficio il delitto di lesioni personali commesso da persona sottoposta a una misura di prevenzione personale durante il periodo di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione;
  • si proceda, nel caso di delitti procedibili a querela, all'arresto obbligatorio in flagranza anche in mancanza di querela, nel caso in cui la persona offesa non risulti prontamente reperibile (nel caso di rinuncia alla querela, o di mancata presentazione nel termine di quarantotto ore dall'arresto, l'arrestato è posto immediatamente in libertà; la polizia giudiziaria è tenuta a effettuare tempestivamente ogni utile ricerca della persona offesa la quale, ove rintracciata, può presentare la querela anche oralmente);
  •  la sospensione del giudizio direttissimo, nel caso di convalida dell'arresto in flagranza eseguito in mancanza di querela, fino alla presentazione della querela o alla rinuncia a proporla ovvero fino alla scadenza del termine per la presentazione.

Per approfondimenti sui contenuti e sui profili di carattere finanziario si rinvia ai dossier del Servizio Studi e del Servizio Bilancio dello Stato.

ultimo aggiornamento: 18 maggio 2023
 
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