Il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 reca misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale.
Il provvedimento è stato approvato defitivamente dalla Camera l'8 novembre 2023.
Per un approfondimento sui contenuti del decreto-legge, si rinvia al dossier dei Servizi Studi di Camera e Senato.
L'articolo 1, comma 1, prevede la nomina (con apposito D.P.C.M. da adottare entro quindici giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge) di un Commissario straordinario con il compito di predisporre e attuare un piano straordinario di interventi infrastrutturali o di riqualificazione funzionale al territorio del Comune di Caivano, prevedendo, laddove occorra, anche una semplificazione per le procedure di concessione di immobili pubblici per fini sociali, con particolare riferimento al sostegno a enti del Terzo settore operanti in ambito artistico e culturale, sociosanitario, sportivo, di contrasto alla povertà educativa e per l'integrazione. Lo stesso comma dispone che il predetto piano è approvato con delibera del Consiglio dei ministri, con assegnazione delle relative risorse nel limite complessivo di 30 milioni di euro, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, e in coerenza con le disponibilità finanziarie dello stesso.
Il comma 2 dispone che per la realizzazione degli interventi in questione si provvede in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'UE. Inoltre, in relazione agli interventi inseriti nel piano, il Commissario si avvale del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa-INVITALIA S.p.A., che svolge altresì le funzioni di centrale di committenza.
Il comma 3 dispone che, per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carico un anno, prorogabile di un ulteriore anno. Lo stesso comma individua e disciplina le strutture e i soggetti di cui può avvalersi il Commissario; in particolare viene prevista l'istituzione, con D.P.C.M., di una struttura di supporto posta alle dirette dipendenze del Commissario, che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario medesimo.
In materia di sport e cultura si segnala che:
In materia d'istruzione e università si segnala che:
Il provvedimento reca diverse disposizioni in materia di giustizia, concernenti le misure di prevenzione, reati concernenti armi e stupefacenti, il processo penale minorile, il trattamento penitenziario e l'inosservanza dell'obbligo di istruzione dei minori.
In particolare, l'articolo 3, come modificato dal Senato, interviene sulla disciplina di alcune delle misure di prevenzione, applicate dal questore (foglio di via obbligatorio; divieto di accesso a determinati luoghi a tutela del decoro urbano e della sicurezza, D.AC.U.R.; divieto di accesso ai pubblici esercizi ovvero ai locali di pubblico trattenimento, cd. "DASPO Willy"), al fine di aumentare il livello di sicurezza pubblica e di rafforzare la tutela di alcuni "luoghi-chiave" del contesto urbano e della vita comunitaria, e reca inoltre alcune ulteriori disposizioni in materia di guardie particolari giurate e di comunicazioni a carico di chiunque, a qualsiasi tiolo, alloggi o ospiti uno straniero.
L'articolo 4, come modificato dal Senato, prevede inasprimenti delle pene per i reati di porto abusivo di armi o strumenti atti ad offendere e di porto abusivo di armi per le quali non è ammessa licenza, nonché per i reati di lieve entità relativi alla produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.
L'articolo 5 reca disposizioni in materia di avviso orale, ammonimento, divieto di utilizzare alcuni strumenti potenzialmente pericolosi, divieto di utilizzare strumenti informatici e telefoni cellulari, per i giovani responsabili di violenze di età ricompresa fra quattordici e diciotto anni nonché, per quanto riguarda l'ammonimento, anche per giovani di età fra dodici e quattordici anni, per condotte più gravi, per le quali inoltre si prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per il soggetto tenuto, nei confronti del minore, alla sorveglianza o all'assolvimento degli obblighi formativi.
L'articolo 6, come modificato dal Senato, reca alcune modifiche alla disciplina del processo penale minorile di cui al d.P.R. n. 448 del 1988, in particolare:
L'articolo 7, come modificato dal Senato, prevede che, quando, durante le indagini nell'ambito di procedimenti per reati di associazione di stampo mafioso o finalizzata al traffico di droga, emerge una situazione di pregiudizio che interessa un minore, il pubblico ministero debba informare il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, per le eventuali iniziative di competenza in materia di potestà genitoriale.
L'articolo 8, come modificato dal Senato, introduce alcune modifiche alle disposizioni sul processo penale minorile prevedendo, nel caso di reati non gravi, la definizione anticipata del procedimento con sentenza di non luogo a procedere ed estinzione del reato nel caso di esito positivo di un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale del minore.
L'articolo 9, novellando il d.lgs. n. 121 del 2018, che disciplina l'esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni, stabilisce che il detenuto ultraventunenne internato in un istituto penale minorile per reati commessi da minorenne possa essere trasferito in un istituto carcerario per adulti qualora si renda responsabile di comportamenti che provocano turbamento dell'ordine e della sicurezza dell'istituto minorile, ovvero usi violenza e minacce o ancora generi uno stato di soggezione negli altri detenuti. La norma si applica anche al detenuto maggiore di 18 anni che tenga tutti i comportamenti sopra indicati.
L'articolo 12, commi 1-3, modificato dal Senato, modifica il codice penale in materia di reato di inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori, trasformando il predetto reato da contravvenzione in delitto, con conseguente inasprimento del trattamento sanzionatorio.
Si segnala, infine, l'articolo 1, comma 10-sexies che prevede che il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità promuova il potenziamento della rete territoriale antiviolenza nel comune di Caivano.
In materia di sicurezza si segnalano le seguenti disposizioni:
In tema di lavoro, l'articolo 12, comma 4, – modificato in sede referente - reca novelle a disposizioni del decreto-legge n. 48 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, in materia di assegno di inclusione, introducendo, in primo luogo, la fattispecie della esclusione dal diritto al beneficio del nucleo familiare in caso di mancata documentazione dell'adempimento dell'obbligo di istruzione dei componenti minorenni del nucleo medesimo e, in secondo luogo, la fattispecie della sospensione del beneficio, in caso di condanna definitiva per il delitto di inosservanza dell'obbligo di istruzione dei minori, fino alla ripresa della regolare frequenza scolastica del minore, documentata con certificazione rilasciata dal dirigente scolastico, ovvero, in mancanza di tale certificazione, per un periodo di due anni. Il comma 4-bis - introdotto in sede referente - dispone che si provveda all'attuazione della suddetta nuova fattispecie di esclusione con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
L'articolo 13 reca norme intese ad assicurare la possibilità di fruizione, gratuita, di applicazioni per il controllo parentale dei dispositivi di comunicazione elettronica; tale possibilità viene garantita mediante la previsione di obblighi, in via immediata a carico dei fornitori e, a regime, a carico dei produttori; per la violazione di tali obblighi sono comminate sanzioni amministrative pecuniarie. Per le offerte di servizi di comunicazione elettronica dedicate ai minori di età viene confermata la disciplina già vigente, la quale prevede per il fornitore l'obbligo di preattivazione (anch'essa gratuita) di un'applicazione di controllo parentale (disapplicabile da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale). Sono inoltre previste norme in materia di informazione degli utenti e in materia di tutela dei dati personali. L'articolo reca la clausola di invarianza degli oneri finanziari.
L'articolo 13-bis, introdotto al Senato, prevede il divieto di accesso ai minori a contenuti multimediali di carattere pornografico, ritenuti motivo di pregiudizio per la dignità e il benessere psico-fisico dei giovani, disponendo altresì che i gestori delle piattaforme pornografiche verifichino la maggiore età dei fruitori che accedono ai contenuti con sistemi di cui devono dottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento. La definizione delle modalità tecniche è rimessa ad un apposito provvedimento dell'Autorità garante delle comunicazioni (AGCom), previo confronto con il Garante per la protezione dei dati personali, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
L'articolo 15 designa l'AGCOM quale Coordinatore dei Servizi Digitali, ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2065 (Legge sui servizi digitali o Digital Services Act). Per l'esercizio delle nuove competenze, l'AGCOM collabora con l'AGCM, il Garante per la protezione dei dati personali e ogni altra Autorità competente, svolgendo i propri compiti in modo imparziale, trasparente e tempestivo. Le sono attribuiti poteri sanzionatori per la violazione degli obblighi derivanti dal Regolamento, con l'irrogazione di sanzioni pecuniarie entro limiti predeterminati, secondo princìpi di proporzionalità, adeguatezza e rispetto del contraddittorio, nel rispetto delle procedure che essa stessa stabilisce con regolamento. Al fine di far fronte ai nuovi compiti, la pianta organica dell'AGCOM è incrementata di 23 unità.
L'articolo 15-ter, introdotto al Senato, modifica la legge n. 93 del 2023 relativamente alla prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica, prevedendo che l'AGCOM con proprio regolamento, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, disciplini il procedimento cautelare abbreviato per disabilitare l'accesso ai contenuti diffusi abusivamente, assicurandone la necessaria tempestività e garantendo strumenti di reclamo al soggetto destinatario del provvedimento.
L'articolo 15-quater, introdotto al Senato, prevede che la riassegnazione degli introiti derivanti dall'assegnazione della nuova capacità trasmissiva disponibile, avvenga secondo le modalità operative contenute in un decreto del Ministero delle imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, che definisca le modalità di assegnazione di risorse per favorire la sperimentazione di nuove tecnologie televisive, anche con riferimento al 5G.