provvedimento 6 novembre 2023
Studi - Istituzioni D.L. 123/2023 - Disagio giovanile

Il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 reca misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale.

Il provvedimento è stato approvato defitivamente dalla Camera l'8 novembre 2023.

Per un approfondimento sui contenuti del decreto-legge, si rinvia al dossier dei Servizi Studi di Camera e Senato.

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L'articolo 1, comma 1, prevede la nomina (con apposito D.P.C.M. da adottare entro quindici giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge) di un Commissario straordinario con il compito di predisporre e attuare un piano straordinario di interventi infrastrutturali o di riqualificazione funzionale al territorio del Comune di Caivano, prevedendo, laddove occorra, anche una semplificazione per le procedure di concessione di immobili pubblici per fini sociali, con particolare riferimento al sostegno a enti del Terzo settore operanti in ambito artistico e culturale, sociosanitario, sportivo, di contrasto alla povertà educativa e per l'integrazione. Lo stesso comma dispone che il predetto piano è approvato con delibera del Consiglio dei ministri, con assegnazione delle relative risorse nel limite complessivo di 30 milioni di euro, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, e in coerenza con le disponibilità finanziarie dello stesso.

Il comma 2 dispone che per la realizzazione degli interventi in questione si provvede in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'UE. Inoltre, in relazione agli interventi inseriti nel piano, il Commissario si avvale del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa-INVITALIA S.p.A., che svolge altresì le funzioni di centrale di committenza.

Il comma 3 dispone che, per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carico un anno, prorogabile di un ulteriore anno. Lo stesso comma individua e disciplina le strutture e i soggetti di cui può avvalersi il Commissario; in particolare viene prevista l'istituzione, con D.P.C.M., di una struttura di supporto posta alle dirette dipendenze del Commissario, che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario medesimo.

ultimo aggiornamento: 31 ottobre 2023

In materia di sport e cultura si segnala che:

  • commi 4 e 5 dell'articolo 1 prevedono che, all'interno del piano straordinario predisposto e attuato dal Commissario, siano contemplati anche interventi urgenti per il risanamento, il ripristino, il completamento, l'adeguamento, la ricostruzione e la riqualificazione del centro sportivo ex Delphinia del Comune di Caivano;
  • commi 4-bis e 4-ter del medesimo articolo 1introdotti dal Senato – prevedono un rifinanziamento di 12 milioni di euro, per il 2023, dell'autorizzazione di spesa relativa al Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali», per sostenere, nell'ambito del piano straordinario di cui al comma 1 del medesimo art. 1, interventi per la realizzazione ovvero riqualificazione di infrastrutture culturali
  • l'articolo 1-ter, inserito dal Senato, detta alcune disposizioni volte ad assicurare che l'Agenzia italiana per la gioventù destini almeno un progetto annuale a Caivano al fine di promuovere l'attività giovanile, l'inclusione sociale e lo sviluppo culturale dei giovani residenti in questa area;
  • l'articolo 13, comma 8-bis, inserito dal Senato, introduce una specificazione nell'ambito della classificazione delle opere cinematografiche, equiparando ad esse tutte le opere visive e audiovisive in qualsiasi forma e modalità di riproduzione, comprese quelle digitali su piattaforme streaming o social.
ultimo aggiornamento: 31 ottobre 2023

In materia d'istruzione e università si segnala che:

  • per fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile presenti nel territorio del Comune di Caivano, i commi 6 e 7 dell'articolo 1 prevedono che il MUR finanzi specifici progetti finalizzati alla costruzione o rigenerazione di edifici e spazi nell'area del Comune di Caivano da destinare ad attività educative e formative, realizzati dalle istituzioni universitarie che hanno sede in Campania. Gli interventi sono finanziati a valere sul Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) per 5 milioni di euro nel 2024;
  • l'articolo 2, comma 1, impone al Ministero dell'università e della ricerca la sottoscrizione di un accordo di programma con una o più Università statali aventi sede in Campania, anche in collaborazione con enti e altre istituzioni locali (tale inciso è stato inserito dal Senato), volto alla predisposizione di specifici percorsi di orientamento universitario finalizzati al supporto sociale, culturale e psicologico degli studenti presso le scuole secondarie di secondo grado site nel territorio comunale di Caivano e nei comuni limitrofi. La finalità indicata è quella di promuovere e rafforzare i percorsi di sostegno agli studenti del Comune di Caivano. Il comma 2 del medesimo art. 2 dispone in relazione alla copertura degli oneri, pari a 1 milione di euro per il 2024, ai quali si provvede sui bilanci delle università interessate. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 1 milione di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali;
  • l'articolo 10, comma 1, autorizza le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia ad attivare incarichi temporanei di personale ATA a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023 al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti. Tale facoltà è esercitabile nel limite dell'incremento – disposto dal comma in esame - pari a 12 mln di euro per il 2023, delle risorse del fondo istituito per le assunzioni temporanee, fino al 31 dicembre 2023, di personale ATA di supporto alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR. Il comma 2 autorizza per l'a.s. 2023/2024 la spesa di € 3.333.000 per il 2023 e di € 10.000.000 per il 2024 al fine di potenziare l'organico dei docenti per l'accompagnamento dei progetti pilota del piano «Agenda Sud». Il comma 3 autorizza la spesa di € 25 milioni a valere sulle risorse del Programma operativo complementare POC «Per la Scuola» 2014-2020 destinata alle istituzioni scolastiche statali, anche per progetti di rete, delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, individuate sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI, al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale. Al fine di rendere disponibili le predette risorse del POC "Per la Scuola" 2014-2020, il comma 4 modifica la copertura di parte degli oneri derivanti dai nuovi percorsi di formazione e aggiornamento permanente delle figure di sistema e dei docenti di ruolo, introducendo ora il rinvio alle risorse di cui al Programma nazionale PN "Scuola e competenze" 2021-2027. Il comma 5 incrementa, a decorrere dall'a.s. 2023/2024, di € 6 milioni il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF) per contenere e prevenire fenomeni di dispersione nelle istituzioni scolastiche in aree a forte rischio di abbandono, introducendo alcune misure incentivanti di ordine economico e di ordine premiale ai fini della carriera scolastica in favore dei docenti a tempo indeterminato presenti nelle zone più disagiate per garantirvi la continuità didattica. Il comma 6, oltre a recare la copertura degli oneri predetti, dispone che, per l'a.s. 2023/2024, le risorse aggiuntive assegnate dal comma 5 al Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF) sono oggetto, in via eccezionale, di una specifica e separata sessione negoziale della contrattazione collettiva nazionale integrativa per l'individuazione dei criteri di riparto;
  • l'articolo 10-bis introdotto dal Senato - dispone che, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i dirigenti degli uffici scolastici regionali, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative del primo e del secondo ciclo di istruzione, site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche, nei contesti di disagio giovanile o caratterizzate dalla presenza di alunni con fragilità negli apprendimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia, possono derogare al numero minimo di alunni per classe previsto dal regolamento di cui al DPR n. 81 del 2009, nei limiti dell'organico dell'autonomia assegnato a livello regionale; 
  • l'articolo 11, modificato al Senato, al fine di assicurare il rispetto del target del PNRR - Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1 «Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia», autorizza un ulteriore piano per asili nido per l'incremento dei posti per la prima infanzia nella fascia di età 0-2 anni;
  • l'articolo 12, comma 1, prevede l'inserimento nel codice penale dell'art. 570-ter, concernente il delitto di inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori. In virtù del primo comma del nuovo art. 570-ter c.p. il responsabile dell'adempimento dell'obbligo scolastico che non abbia iscritto il minore all'inizio dell'anno scolastico, e che, ammonito dal sindaco ai sensi dell'art. 114, comma 1, del D. Lgs. 297/1994 (il riferimento è alla versione novellata di tale articolo introdotta dal provvedimento in esame, su cui v. infra), non prova di procurare in altro modo l'istruzione del minore, non giustifica la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione con motivi di salute o altro grave impedimento o non presenta il minore a scuola entro una settimana, è punito con la reclusione fino a due anni. Ai sensi del secondo comma del medesimo art. 570-ter il responsabile dell'adempimento dell'obbligo d'istruzione che, ammonito dal sindaco ai sensi del medesimo art. 114, comma 4, del D. Lgs. 297/1994, per assenze ingiustificate durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo d'istruzione, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore, non giustifica l'assenza del minore con motivi di salute o altro grave impedimento o non presenta il minore a scuola entro una settimana, è punito con la reclusione fino a un anno;
  • l'articolo 14 modificato dal Senato - dispone, al comma 1, che il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri promuova studi ed elabori linee guida rivolte ai fruitori di dispositivi di comunicazione elettronica e di applicazioni di controllo parentale. Ai sensi del comma 2, i Centri per la famiglia offrono consulenza e servizi in merito alla alfabetizzazione mediatica e digitale dei minori. Il comma 3 prevede, poi, che il medesimo Dipartimento per le politiche della famiglia e il Ministero delle imprese e del made in Italy avviino annualmente campagne di informazione sull'uso consapevole della rete e sui rischi connessi. Secondo il comma 4, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni predispone, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione per l'Autorità politica con delega alle politiche per la famiglia sull'impatto dell'attuazione dell'art. 13 del provvedimento in esame (relativo alle applicazioni di controllo parentale nei dispositivi di comunicazione elettronica), nonché – secondo quanto introdotto in sede referentedel nuovo art. 13-bis, con particolare riferimento all'attuazione della misura di verifica della maggiore età per l'accesso a siti pornografici. Il comma 5, poi, prevede che entro il 31 maggio di ciascun anno, l'Autorità politica con delega alle politiche per la famiglia presenti una relazione annuale al Parlamento sull'attuazione del precedente articolo 13, del nuovo art. 13-bis e del presente articolo 14 (e non sull'intero provvedimento, come originariamente previsto), sulla base, in particolare, della relazione di cui al precedente comma 4. Il comma 5-bis, infine - introdotto dal Senato - contiene una clausola di invarianza finanziaria degli oneri dell'articolo.
ultimo aggiornamento: 2 novembre 2023

Il provvedimento reca diverse disposizioni in materia di giustizia, concernenti le misure di prevenzione, reati concernenti armi e stupefacenti, il processo penale minorile, il trattamento penitenziario e l'inosservanza dell'obbligo di istruzione dei minori.

In particolare, l'articolo 3, come modificato dal Senato, interviene sulla disciplina di alcune delle misure di prevenzione, applicate dal questore (foglio di via obbligatorio; divieto di accesso a determinati luoghi a tutela del decoro urbano e della sicurezza, D.AC.U.R.; divieto di accesso ai pubblici esercizi ovvero ai locali di pubblico trattenimento, cd. "DASPO Willy"), al fine di aumentare il livello di sicurezza pubblica e di rafforzare la tutela di alcuni "luoghi-chiave" del contesto urbano e della vita comunitaria, e reca inoltre alcune ulteriori disposizioni in materia di guardie particolari giurate e di comunicazioni a carico di chiunque, a qualsiasi tiolo, alloggi o ospiti uno straniero.

 

L'articolo 4, come modificato dal Senato, prevede inasprimenti delle pene per i reati di porto abusivo di armi o strumenti atti ad offendere e di porto abusivo di armi per le quali non è ammessa licenza, nonché per i reati di lieve entità relativi alla produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.

L'articolo 5 reca disposizioni in materia di avviso orale, ammonimento, divieto di utilizzare alcuni strumenti potenzialmente pericolosi, divieto di utilizzare strumenti informatici e telefoni cellulari, per i giovani responsabili di violenze di età ricompresa fra quattordici e diciotto anni nonché, per quanto riguarda l'ammonimento, anche per giovani di età fra dodici e quattordici anni, per condotte più gravi, per le quali inoltre si prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per il soggetto tenuto, nei confronti del minore, alla sorveglianza o all'assolvimento degli obblighi formativi.

 

L'articolo 6, come modificato dal Senato, reca alcune modifiche alla disciplina del processo penale minorile di cui al d.P.R. n. 448 del 1988, in particolare:

  • prevedendo che l'autorità giudiziaria nel processo minorile si avvalga, oltre che – come già attualmente previsto - dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza, anche dei servizi sanitari istituiti dagli enti locali e del servizio sanitario nazionale;
  • ampliando l'ambito di applicazione dell'accompagnamento in flagranza;
  • ampliando i presupposti per l'applicazione della custodia cautelare, di cui sono ampliati anche i termini di durata massima, e per l'applicazione delle altre misure cautelari;
  • escludendo la possibilità di accedere all'istituto della sospensione del processo con messa alla prova per una serie di reati di particolare gravità, quali l'omicidio aggravato, la violenza sessuale e di gruppo aggravata, la rapina aggravata.

 

L'articolo 7, come modificato dal Senato, prevede che, quando, durante le indagini nell'ambito di procedimenti per reati di associazione di stampo mafioso o finalizzata al traffico di droga, emerge una situazione di pregiudizio che interessa un minore, il pubblico ministero debba informare il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, per le eventuali iniziative di competenza in materia di potestà genitoriale.

 

L'articolo 8, come modificato dal Senato, introduce alcune modifiche alle disposizioni sul processo penale minorile prevedendo, nel caso di reati non gravi, la definizione anticipata del procedimento con sentenza di non luogo a procedere ed estinzione del reato nel caso di esito positivo di un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale del minore.

 

L'articolo 9, novellando il d.lgs. n. 121 del 2018, che disciplina l'esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni, stabilisce che il detenuto ultraventunenne internato in un istituto penale minorile per reati commessi da minorenne possa essere trasferito in un istituto carcerario per adulti qualora si renda responsabile di comportamenti che provocano turbamento dell'ordine e della sicurezza dell'istituto minorile, ovvero usi violenza e minacce o ancora generi uno stato di soggezione negli altri detenuti. La norma si applica anche al detenuto maggiore di 18 anni che tenga tutti i comportamenti sopra indicati.

 

L'articolo 12, commi 1-3, modificato dal Senato, modifica il codice penale in materia di reato di inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori, trasformando il predetto reato da contravvenzione in delitto, con conseguente inasprimento del trattamento sanzionatorio.

Si segnala, infine, l'articolo 1, comma 10-sexies che prevede che il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità promuova il potenziamento della rete territoriale antiviolenza nel comune di Caivano.

 

 

ultimo aggiornamento: 31 ottobre 2023

In materia di sicurezza si segnalano le seguenti disposizioni:

  • il comma 7-bis dell'articolo 1 che destina un'autorizzazione di spesa non inferiore a 100.000 euro per l'anno 2024 al Comune di Caivano per l'installazione di sistemi di videosorveglianza;
  • l'articolo 1-bis che reca disposizioni concernenti l'adozione di un programma di interventi per incrementare la capacità tecnica e operativa dell'amministrazione comunale di Caivano e che istituisce presso il Dipartimento della funzione pubblica un nuovo ufficio dirigenziale di livello generale preposto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni locali nelle materie di competenza del Ministro per la pubblica amministrazione;
  • l'articolo 3-bis che istituisce un Osservatorio sulle periferie, presso il Ministero dell'interno, nel limite delle risorse vigenti disponibili. Tra i suoi compiti figura quello di promuovere il monitoraggio delle condizioni di vivibilità e decoro delle città, rendendo noti annualmente, anche attraverso la pubblicazione in rete, i risultati della sua attività;
  • l'articolo 3-ter che trasferisce gli stanziamenti per il potenziamento delle iniziative dei comuni per l'installazione e manutenzione di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzata, ad altra vigente autorizzazione di spesa relativa all'installazione da parte dei Comuni di sistemi di videosorveglianza. Tali risorse ammontano a 4 milioni annui, per il triennio 2023-2025;
  • l'articolo 15-bis che incrementa di 4 unità il numero massimo di uffici dirigenziali di livello generale (con decorrenza dal 2024) nonché di 10 unità il limite massimo per quelli dirigenziali di livello non generale (con decorrenza dal 2025) dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale  e che dispone, per le autovetture di servizio dell'Agenzia, una deroga alle soglie di spesa e di numero di vetture, dettate dalle disposizioni vigenti.
ultimo aggiornamento: 31 ottobre 2023

In tema di lavoro, l'articolo 12, comma 4, – modificato in sede referente - reca novelle a disposizioni del decreto-legge n. 48 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, in materia di assegno di inclusione, introducendo, in primo luogo, la fattispecie della esclusione dal diritto al beneficio del nucleo familiare in caso di mancata documentazione dell'adempimento dell'obbligo di istruzione dei componenti minorenni del nucleo medesimo e, in secondo luogo, la fattispecie della sospensione del beneficio, in caso di condanna definitiva per il delitto di inosservanza dell'obbligo di istruzione dei minori, fino alla ripresa della regolare frequenza scolastica del minore, documentata con certificazione rilasciata dal dirigente scolastico, ovvero, in mancanza di tale certificazione, per un periodo di due anni. Il comma 4-bis - introdotto in sede referente - dispone che si provveda all'attuazione della suddetta nuova fattispecie di esclusione con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

ultimo aggiornamento: 31 ottobre 2023

L'articolo 13 reca norme intese ad assicurare la possibilità di fruizione, gratuita, di applicazioni per il controllo parentale dei dispositivi di comunicazione elettronica; tale possibilità viene garantita mediante la previsione di obblighi, in via immediata a carico dei fornitori e, a regime, a carico dei produttori; per la violazione di tali obblighi sono comminate sanzioni amministrative pecuniarie. Per le offerte di servizi di comunicazione elettronica dedicate ai minori di età viene confermata la disciplina già vigente, la quale prevede per il fornitore l'obbligo di preattivazione (anch'essa gratuita) di un'applicazione di controllo parentale (disapplicabile da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale). Sono inoltre previste norme in materia di informazione degli utenti e in materia di tutela dei dati personali. L'articolo reca la clausola di invarianza degli oneri finanziari.

ultimo aggiornamento: 31 ottobre 2023

L'articolo 13-bis, introdotto al Senato, prevede il divieto di accesso ai minori a contenuti multimediali di carattere pornografico, ritenuti motivo di pregiudizio per la dignità e il benessere psico-fisico dei giovani, disponendo altresì che i gestori delle piattaforme pornografiche verifichino la maggiore età dei fruitori che accedono ai contenuti con sistemi di cui devono dottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento. La definizione delle modalità tecniche è rimessa ad un apposito provvedimento dell'Autorità garante delle comunicazioni (AGCom), previo confronto con il Garante per la protezione dei dati personali, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

L'articolo 15 designa l'AGCOM quale Coordinatore dei Servizi Digitali, ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2065 (Legge sui servizi digitali o Digital Services Act). Per l'esercizio delle nuove competenze, l'AGCOM collabora con l'AGCM, il Garante per la protezione dei dati personali e ogni altra Autorità competente, svolgendo i propri compiti in modo imparziale, trasparente e tempestivo. Le sono attribuiti poteri sanzionatori per la violazione degli obblighi derivanti dal Regolamento, con l'irrogazione di sanzioni pecuniarie entro limiti predeterminati, secondo princìpi di proporzionalità, adeguatezza e rispetto del contraddittorio, nel rispetto delle procedure che essa stessa stabilisce con regolamento. Al fine di far fronte ai nuovi compiti, la pianta organica dell'AGCOM è incrementata di 23 unità.

L'articolo 15-ter, introdotto al Senato, modifica la legge n. 93 del 2023 relativamente alla prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica, prevedendo che l'AGCOM con proprio regolamento, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, disciplini il procedimento cautelare abbreviato per disabilitare l'accesso ai contenuti diffusi abusivamente, assicurandone la necessaria tempestività e garantendo strumenti di reclamo al soggetto destinatario del provvedimento.

L'articolo 15-quater, introdotto al Senato, prevede che la riassegnazione degli introiti derivanti dall'assegnazione della nuova capacità trasmissiva disponibile, avvenga secondo le modalità operative contenute in un decreto del Ministero delle imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, che definisca le modalità di assegnazione di risorse per favorire la sperimentazione di nuove tecnologie televisive, anche con riferimento al 5G.

ultimo aggiornamento: 31 ottobre 2023
 
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