Il testo all'esame dell'Assemblea presenta numerose modifiche rispetto alla proposta di legge A.C. 30, scelta in Commissione come testo base.
La proposta consta di 15 articoli, la maggior parte dei quali apporta modifiche al codice penale.
In primis, l'art. 1 sostituisce la rubrica del Titolo IX-bis del Libro II del codice penale, che ora reca la dicitura "Dei delitti contro gli animali", eliminando il riferimento al "sentimento per gli animali" al fine di specificare che oggetto di tutela penale sono direttamente gli animali stessi e non i sentimenti che l'uomo prova nei loro confronti.
Alcuni degli articoli successivi apportano quindi modifiche al codice penale volti in particolare ad aumentare le pene previste per i delitti contro gli animali.
Più in dettaglio:
- viene aumentata la pena pecuniaria per il reato di organizzazione o promozione di spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali di cui all'art. 544-quater c.p., che passa da un minimo di 3.000 e un massimo di 15.000 euro ad un minimo di 15.000 e un massimo di 30.000 euro (art. 2);
- viene inasprita la pena della reclusione per il reato di divieto di combattimenti tra animali di cui all'art. 544-quinquies c.p., che passa da un minimo di 1 anno e un massimo di 3 anni ad un minimo di 2 e un massimo di 4 anni ed estende ai partecipanti a qualsiasi titolo ai combattimenti la pena prevista per i proprietari o i detentori degli animali impiegati in combattimenti e competizioni non autorizzati, se consenzienti, ovvero la reclusione da 3 mesi a 2 anni e la multa da 5.000 a 30.000 euro (art. 3);
- viene innalzata la pena della reclusione per il reato di uccisione di animali di cui all'art. 544-bis c.p., che passa da un minimo di 4 mesi e un massimo di 2 anni ad un minimo di 6 mesi e un massimo di 3 anni; per la medesima fattispecie viene altresì prevista l'applicazione di una multa da 5.000 a 30.000 euro mentre viene introdotta una fattispecie aggravata se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale, punita con la reclusione da 1 a 4 anni e la multa da 10.000 a 60.000 euro (art. 5, comma 1);
- viene innalzata la pena per il reato di maltrattamento di animali di cui all'art. 544-ter c.p. che passa da un minimo di 3 ad un massimo di 18 mesi ad un minimo di 6 mesi e un massimo di 2 anni; viene inoltre prevista l'applicazione congiunta della multa, il cui importo rimane invariato (da 5.000 a 30.000 euro) ma che era in precedenza prevista come alternativa alla reclusione, ed estesa l'aggravante per morte dell'animale alle ipotesi di somministrazione agli animali di sostanze stupefacenti o vietate e sottoposizione a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi (art. 5, comma 2);
- viene diminuita la pena della reclusione per il reato di uccisione o danneggiamento di animali altrui di cui all'art. 638 c.p., che passa da un minimo di 2 e un massimo di 6 anni ad un minimo di 1 anno e un massimo di 4 anni (art. 5, comma 3);
- viene innalzato l'importo minimo dell'ammenda per il reato di abbandono di animali di cui all'art. 727 c.p. dagli attuali 1.000 euro a 5.000 euro (art. 5, comma 4);
- viene introdotto, all'art. 544-sexies c.p., il divieto di abbattimento o di alienazione a terzi degli animali nel corso delle indagini o durante il dibattimento volti ad accertare la sussistenza di un reato nei confronti di animali, divieto che permane fino alla sentenza definitiva (art. 7);
- vengono aumentate la pena dell'arresto relativa alla contravvenzione per uccisione, cattura, e detenzione di esemplari di specie animali selvatiche protette di cui all'articolo 727-bis c.p., che passa da un minimo di 1 mese e un massimo di 6 mesi ad un minimo di 3 mesi e un massimo di 1 anno e l'entità dell'ammenda, che passa da 4.000 a 8.000 euro (art. 13, comma 1);
- vengono aumentate la pene relative alla contravvenzione per distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto di cui all'articolo 733-bis c.p., stabilendo l'arresto da 3 mesi a 2 anni e l'ammenda non inferiore a 6.000 euro in luogo dell'attuale arresto fino a 18 mesi ed ammenda fino a 4.000 euro (art. 13, comma 2);
- viene introdotto l'art. 544-septies c.p., che reca un'aggravante ad effetto comune (pena aumentata fino ad un terzo) per i delitti di cui agli artt. 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 se commessi in presenza di minori, nei confronti di più animali o diffondendo i fatti attraverso strumenti informatici o telematici (art. 4).
Ulteriori misure contenute nel provvedimento riguardano:
- gli istituti del sequestro e della confisca di animali oggetto di reato, con l'attribuzione alle associazioni affidatarie di animali della legittimazione a chiedere il riesame del sequestro e l'introduzione, nel codice di procedura penale, dell'art. 260-bis, norma che regola il sequestro o la confisca di animali vivi nel corso di procedimenti volti all'accertamento di reati, tentati o consumati, contro gli animali, disponendo chegli animali sequestrati possano essere affidati ad enti, associazioni o anche a persone fisiche, previo il versamento di una cauzione. Il medesimo articolo prevede altresì che a coloro che commettono abitualmente reati contro gli animali si applichino le misure di prevenzione previste dal codice antimafia (art. 6);
- la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, con l'introduzione dell'art. 25-undevicies nel d.lgs. 231/2001, che stabilisce le sanzioni applicabili agli enti coinvolti nella commissione di taluni reati contro gli animali (art. 8);
- il reato di traffico illecito di animali da compagnia di cui all'art. 4 della legge 201/2010, per il quale vengono aumentate tanto la durata della reclusione (da un minimo di 4 mesi ad un massimo di 18 mesi) quanto l'entità dell'ammenda (da un minimo di 6.000 ad un massimo di 30.000 euro); vengono inoltre innalzate le sanzioni pecuniarie per l'introduzione illecita nel territorio nazionale di animali da compagnia di cui all'art. 5 della medesima legge 201/2010, ed inasprite le sanzioni amministrative accessorie della sospensione dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività e della revoca della stessa, che preclude la possibilità di conseguirla nuovamente in futuro (art. 9);
- l'introduzione del divieto di tenere gli animali di affezione legati con la catena o con altro strumento simile che ne impedisca il movimento, salvo che ciò sia imposto da documentate ragioni sanitarie, certificate dal medico veterinario o da temporanee esigenze di sicurezza, punito con la sanzione amministrativa da 500 a 5.000 euro (art. 10);
- la violazione delle disposizioni in materia identificazione e registrazione degli animali da compagnia, di cui all'art. 20 del d.lgs. 134/2022, prevedendosi al riguardo che il proprietario, il detentore o l'operatore di un animale da compagnia che non adempie all'obbligo di identificazione non è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in caso di volontario adempimento all'obbligo di identificazione, prima della contestazione della violazione (art. 11);
- l'istituzione di un'apposita sezione per i reati contro gli animali nella banca dati delle Forze di polizia e l'aggiunta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica tra i soggetti da sentire per l'emanazione del decreto del Ministro dell'interno che stabilisce le modalità di coordinamento tra le varie forze di polizia in materia di reati contro gli animali (art. 12);
- il divieto di utilizzare a fini commerciali pelli e pellicce di gatti della specie Felis catus, ovvero del gatto domestico (art. 14).
L'articolo 15 reca , infine, la clausola d'invarianza finanziaria.
Per approfondimenti si consulti il dossier.
ultimo aggiornamento: 18 novembre 2024