Il provvedimento è volto a separare le carriere dei magistrati requirenti e giudicanti, per i quali vengono istituiti due distinti organi di autogoverno (Consiglio superiore della magistratura giudicante e Consiglio superiore della magistratura requirente). Viene altresì istituita un'Alta Corte disciplinare, cui è attribuita in via esclusiva la giurisdizione disciplinare, tanto nei confronti dei magistrati giudicanti quanto dei magistrati requirenti.
Il testo della legge costituzionale, approvato dal Senato della Repubblica, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti nella seduta del 30 ottobre 2025, e dalla Camera dei deputati, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti nella seduta del 18 settembre 2025, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 2025.
Il progetto di legge di revisione costituzionale C. 1917-B è tornato all'esame della Camera dopo essere stato approvato, nella seduta del 22 luglio 2025, dall'Assemblea del Senato nell'identico testo approvato in prima lettura dall'Assemblea della Camera, nella seduta del 16 gennaio 2025. Questo testo, a sua volta, non risultava modificato rispetto al progetto di legge di revisione costituzionale di iniziativa governativa C. 1917, adottato come testo base in sede referente nella seduta della I Commissione Affari costituzionali della Camera del 6 ottobre 2024.
Si tratta, quindi, della seconda deliberazione prevista, per i progetti di legge costituzionali, dall'articolo 138 della Costituzione.
Il disegno di legge costituzionale di iniziativa governativa A.C. 1917-B, modifica il Titolo IV della Costituzione con l'obiettivo di separare le carriere dei magistrati requirenti e giudicanti. Vengono conseguentemente previsti due distinti organi di autogoverno: il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente.
Nello specifico, il disegno di legge del Governo si compone di 8 articoli e apporta modifiche agli articoli 87, 102, 106, 107 e 100 della Costituzione, mentre gli articoli 104 e 105 della Costituzione sono integralmente sostituiti.
Innanzitutto il disegno di legge, nel modificare l'articolo 102 Cost., specifica che l'ordine giudiziario, di cui viene ribadita l'autonomia e l'indipendenza da ogni altro potere, si compone di magistrati appartenenti alla carriera giudicante e di magistrati appartenenti alla carriera requirente, demandando alle norme sull'ordinamento giudiziario la disciplina delle rispettive carriere.
Conseguentemente, attraverso l'integrale sostituzione dei vigenti articoli 104 e 105 Cost., vengono istituiti due distinti organi di autogoverno, il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente, a ciascuno dei quali spettano, per le rispettive competenze, le determinazioni concernenti le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati giudicanti o requirenti. Si prevede che la presidenza di entrambi i Consigli superiori organi è attribuita al Presidente della Repubblica.
Dal punto di vista della composizione dei neoistituiti organi, invece, ne sono membri di diritto il primo Presidente della Corte di Cassazione per quanto riguarda il CSM giudicante e il Procuratore generale della Corte di Cassazione per quanto riguarda il CSM requirente.
Gli altri componenti di ciascuno dei Consigli superiori sono estratti a sorte, per un terzo da un elenco di professori e avvocati con almeno quindici anni di esercizio compilato dal Parlamento in seduta comune e, per i restanti due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e tra i magistrati requirenti. Si prevede, inoltre, che i vicepresidenti di ciascuno degli organi sono eletti fra i componenti sorteggiati dall'elenco compilato dal Parlamento.
Con la riscrittura integrale dell'articolo 105 Cost. il disegno di legge provvede altresì ad istituire un'Alta Corte disciplinare cui è attribuita in via esclusiva la giurisdizione disciplinare nei confronti dei magistrati ordinari, tanto giudicanti che requirenti, competenza attualmente esercitata dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.
L'Alta Corte è composta da quindici giudici selezionati con le seguenti modalità:
Si specifica che il presidente dell'Alta Corte deve essere individuato tra i componenti nominati dal Presidente della Repubblica e quelli sorteggiati dall'elenco compilato dal Parlamento.
Il disegno di legge prevede, quindi, la possibilità di impugnare le sentenze dell'Alta Corte dinnanzi all'Alta Corte medesima, che giudica in composizione differente rispetto al giudizio di prima istanza.
Infine, con una disciplina transitoria si prevede un termine di un anno per adeguare le leggi sul Consiglio superiore della magistratura, sull'ordinamento giudiziario e sulla giurisdizione disciplinare e si stabilisce che fino all'entrata in vigore delle predette disposizioni continuino ad osservarsi, nelle medesime materie, le norme vigenti alla data di entrata in vigore del disegno di legge costituzionale.