provvedimento 15 gennaio 2026
Studi - Giustizia Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare

Il provvedimento è volto a separare le carriere dei magistrati requirenti e giudicanti, per i quali vengono istituiti due distinti organi di autogoverno (Consiglio superiore della magistratura giudicante e Consiglio superiore della magistratura requirente). Viene altresì istituita un'Alta Corte disciplinare, cui è attribuita in via esclusiva la giurisdizione disciplinare, tanto nei confronti dei magistrati giudicanti quanto dei magistrati requirenti.

Il testo della legge costituzionale, approvato dal Senato della Repubblica, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti nella seduta del 30 ottobre 2025, e dalla Camera dei deputati, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti nella seduta del 18 settembre 2025, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 2025. 

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Il progetto di legge di revisione costituzionale C. 1917-B è tornato all'esame della Camera dopo essere stato approvato, nella seduta del 22 luglio 2025, dall'Assemblea del Senato nell'identico testo approvato in prima lettura dall'Assemblea della Camera, nella seduta del 16 gennaio 2025. Questo testo, a sua volta, non risultava modificato rispetto al progetto di legge di revisione costituzionale di iniziativa governativa C. 1917, adottato come testo base in sede referente nella seduta della I Commissione Affari costituzionali della Camera del 6 ottobre 2024.

Si tratta, quindi, della seconda deliberazione prevista, per i progetti di legge costituzionali, dall'articolo 138 della Costituzione.

In proposito, si ricorda che, in base all'articolo 98 del Regolamento della Camera, quando un progetto di legge costituzionale è trasmesso dal Senato nello stesso testo già adottato dalla Camera, l'intervallo di tre mesi per procedere alla seconda deliberazione decorre, compresi i periodi di aggiornamento, dalla data della prima deliberazione della Camera (e quindi, nel caso del provvedimento oggetto del presente dossier dal 16 gennaio 2025).
  Inoltre, in base all'articolo 99 del Regolamento della Camera, ai fini della seconda deliberazione, la Commissione competente riesamina il progetto nel suo complesso e riferisce all'Assemblea.
Non è prevista la presentazione di emendamenti in questa fase e, in base all'articolo 23, comma 5, del Regolamento della Camera, non si applica il termine di due mesi che, ai sensi dell'articolo 81, deve decorrere dall'avvio dell'esame in sede referente prima dell'iscrizione di un progetto di legge nel Calendario dei lavori dell'Assemblea.
Inoltre, sempre in base all'articolo 99, nel corso della discussione in Assemblea non sono ammesse la questione pregiudiziale e quella sospensiva; può essere richiesto soltanto un rinvio a breve termine sul quale decide inappellabilmente il Presidente. Dopo la discussione sulle linee generali si passa alle dichiarazioni di voto finale e alla votazione finale del progetto di legge senza procedere alla discussione degli articoli. Non sono ammessi emendamenti, né ordini del giorno, né richieste di stralcio di una o più norme. 

Il disegno di legge costituzionale di iniziativa governativa A.C. 1917-B, modifica il Titolo IV della Costituzione con l'obiettivo di separare le carriere dei magistrati requirenti e giudicanti. Vengono conseguentemente previsti due distinti organi di autogoverno: il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente.

Nello specifico, il disegno di legge del Governo si compone di 8 articoli e apporta modifiche agli articoli 87, 102, 106, 107 e 100 della Costituzione, mentre gli articoli 104 e 105 della Costituzione sono integralmente sostituiti.

Innanzitutto il disegno di legge, nel modificare l'articolo 102 Cost., specifica che l'ordine giudiziario, di cui viene ribadita l'autonomia e l'indipendenza da ogni altro potere, si compone di magistrati appartenenti alla carriera giudicante e di magistrati appartenenti alla carriera requirente, demandando alle norme sull'ordinamento giudiziario la disciplina delle rispettive carriere.

Conseguentemente, attraverso l'integrale sostituzione dei vigenti articoli 104 e 105 Cost., vengono istituiti due distinti organi di autogoverno, il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente, a ciascuno dei quali spettano, per le rispettive competenze, le determinazioni concernenti le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati giudicanti o requirenti. Si prevede che la presidenza di entrambi i Consigli superiori organi è attribuita al Presidente della Repubblica.

Dal punto di vista della composizione dei neoistituiti organi, invece, ne sono membri di diritto il primo Presidente della Corte di Cassazione per quanto riguarda il CSM giudicante e il Procuratore generale della Corte di Cassazione per quanto riguarda il CSM requirente.

Gli altri componenti di ciascuno dei Consigli superiori sono estratti a sorte, per un terzo da un elenco di professori e avvocati con almeno quindici anni di esercizio compilato dal Parlamento in seduta comune e, per i restanti due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e tra i magistrati requirenti. Si prevede, inoltre, che i vicepresidenti di ciascuno degli organi sono eletti fra i componenti sorteggiati dall'elenco compilato dal Parlamento.

Con la riscrittura integrale dell'articolo 105 Cost. il disegno di legge provvede altresì ad istituire un'Alta Corte disciplinare cui è attribuita in via esclusiva la giurisdizione disciplinare nei confronti dei magistrati ordinari, tanto giudicanti che requirenti, competenza attualmente esercitata dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.

L'Alta Corte è composta da quindici giudici selezionati con le seguenti modalità:

  • 3 componenti nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio;
  • 3 componenti estratti a sorte da un elenco di soggetti con i medesimi requisiti compilato dal Parlamento in seduta comune;
  • 6 componenti estratti a sorte tra i magistrati giudicanti con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità;
  • 3 componenti estratti a sorte tra i magistrati requirenti in possesso dei medesimi requisiti richiesti per i magistrati giudicanti.

Si specifica che il presidente dell'Alta Corte deve essere individuato tra i componenti nominati dal Presidente della Repubblica e quelli sorteggiati dall'elenco compilato dal Parlamento.

Il disegno di legge prevede, quindi, la possibilità di impugnare le sentenze dell'Alta Corte dinnanzi all'Alta Corte medesima, che giudica in composizione differente rispetto al giudizio di prima istanza.

Infine, con una disciplina transitoria si prevede un termine di un anno per adeguare le leggi sul Consiglio superiore della magistratura, sull'ordinamento giudiziario e sulla giurisdizione disciplinare e si stabilisce che fino all'entrata in vigore delle predette disposizioni continuino ad osservarsi, nelle medesime materie, le norme vigenti alla data di entrata in vigore del disegno di legge costituzionale.

 

ultimo aggiornamento: 13 dicembre 2024
 
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