provvedimento 5 dicembre 2024
Studi - Giustizia Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria

La Camera dei deputati ha approvato e trasmesso al Senato il disegno di legge governativo, collegato alla manovra di finanza pubblica, (A.C. 1950) recante modifiche alla disciplina della magistratura onoraria.

Il provvedimento opera una compiuta revisione del regime giuridico, economico e previdenziale dei magistrati onorari, regolando i diversi aspetti del rapporto di lavoro sia per i magistrati che optano per l'esclusività delle funzioni, sia per coloro che scelgono di continuare ad esercitare, accanto alle funzioni giurisdizionali onorarie, altre attività lavorative.

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Il disegno di legge governativo, collegato alla manovra di finanza pubblica, A.C. 1950-A reca una riforma della disciplina della magistratura onoraria, anche allo scopo di rispondere ai rilievi formulati nella procedura di infrazione n. 2016/4081, aperta nei confronti dell'Italia per violazione dei diritti di lavoratori dei magistrati onorari.

Fulcro della riforma è l'articolo 1, che contiene le modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio.

In particolare, il citato articolo reca interventi in materia di:

  • incompatibilità con il ruolo di magistrato ordinario: in particolare, si modifica la causa di incompatibilità inerente all'esercizio di attività professionale prestata in favore di imprese di assicurazione, bancarie o di intermediazione finanziaria che operano nel circondario in cui il giudice di pace esercita le funzioni giudiziarie, stabilendo che tale causa di incompatibilità opera allorquando, nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda, l'interessato abbia svolto in modo abituale e prevalente attività di avvocato per conto degli istituti e delle imprese predette (art. 1, comma 1, lett. a);
  • incompatibilità con lo svolgimento di ulteriori attività lavorative per coloro che scelgono il regime di esclusività, cessazione dal servizio per i magistrati onorari che non presentano domanda di partecipazione alla procedura valutativa e applicazione ai magistrati onorari del CCNL Comparto funzioni centrali per quanto riguarda permessi, assenze e congedi, possibilità di optare per il regime di esclusività entro il 31 luglio di ogni anno successivo a quello di immissione nel ruolo (art. 1, comma 1, lett. c);
  • limite alla durata di lavoro settimanale (36 ore settimanali per i magistrati in regime di esclusività, 16 ore per gli altri); definizione del programma di lavoro dei magistrati onorari, demandata al presidente del tribunale o al procuratore della Repubblica presso il tribunale; incompatibilità per i magistrati confermati che abbiano optato per il regime di esclusività, per i quali, oltre ad applicarsi gli artt. 18 ("incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con esercenti la professione forense") e 19 ("incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con magistrati o ufficiali o agenti di polizia giudiziaria della stessa sede") dell'ordinamento giudiziario (regio decreto n. 12/1941), è specificamente previsto non possono svolgere le funzioni in uffici giudiziari del circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense il coniuge, i conviventi o la persona unita civilmente, i parenti fino al secondo grado e gli affini entro il primo grado né possono svolgere le funzioni in uffici giudiziari del circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense il coniuge, i conviventi o la persona unita civilmente, i parenti fino al secondo grado e gli affini entro il primo grado (art. 1, comma 1, lett. d); 
  • compiti e funzioni dei giudici e dei viceprocuratori onorari confermati, con la precisazione che, tanto nel settore penale che in quello civile, possono loro essere assegnati tutti i procedimenti ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi, enumerati nei commi 3 e 4 del nuovo art. 30 del d.lgs. 116/2017: a titolo di esempio nel settore civile sono esclusi i procedimenti in materia di famiglia, di lavoro, di società, le procedure concorsuali e i procedimenti relativi a beni mobili di valore superiore ad euro 50.000, mentre nel settore penale sono esclusi i procedimenti per i quali non è prevista la citazione diretta a giudizio ex art. 550 c.p.p., quelli assegnati al giudice per le indagini preliminari e al giudice dell'udienza preliminare o il giudizio direttissimo ex art. 558 c.p.p. (art. 1, comma 1, lett. e); 
  • destinazione in supplenza dei magistrati onorari, nei casi di assenza o impedimento dei magistrati professionali, limitatamente a eccezionali esigenze di servizio; diritto al recupero dei giorni in cui il magistrato onorario ha prestato attività durante il periodo feriale; trasferimento a domanda presso altra sede (nel caso dei giudici di pace la sede deve presentare una scopertura); valutazione di idoneità professionale, per la quale viene introdotta una specifica procedura a cadenza quadriennale rimessa alla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario; responsabilità disciplinare, con particolare attenzione al rispetto del divieto di assumere pubblici o privati impieghi od uffici, esercitare industrie o commerci, o qualsiasi libera professione (limitatamente ai magistrati in regime esclusivo) e alle incompatibilità. Le sanzioni, graduate in base alla gravità dell'illecito, vanno dall'ammonimento, alla sospensione fino alla decadenza (art. 1, comma 1, lett. f);
  • applicazione ai giudici di pace e ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. 116/2017 delle disposizioni di cui all'art. 30 (Funzioni e compiti dei magistrati onorari in servizio) nel testo vigente alla data del 31 dicembre 2021 (art. 1, comma 1, lett. g);
  • definizione del compenso dei magistrati onorari che esercitano le funzioni in via esclusiva (pari a 58.840 euro annui) e dei magistrati che non hanno esercitato l'opzione (pari a 25.000 euro annui); assimilazione dei medesimi compensi, a fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente, iscrizione dei primi, a fini previdenziali, all'assicurazione generale obbligatoria INPS dei lavoratori dipendenti e dei secondi alla gestione separata dell'INPS (art. 1, comma 1, lett. h) e comma 2 per la relativa autorizzazione di spesa)

L'articolo 2 prevede la possibilità di bandire ulteriori procedure valutative per la conferma in ruolo qualora all'esito delle precedenti procedure dovessero residuare risorse finanziarie disponibili. L'articolo disciplina altresì la rimessione in termini per la richiesta di conferma a favore dei magistrati onorari non confermati per mancata presentazione della domanda oppure per rinuncia a sostenere il colloquio orale pur avendo presentato domanda di conferma. 

L'articolo 3 reca alcune disposizioni transitorie in materia di autorizzazione all'esercizio delle funzioni per i magistrati onorari che sono pubblici dipendenti e di termine per l'adesione al regime di esclusività delle funzioni onorarie. In particolare si stabilisce che i magistrati onorari che sono pubblici dipendenti devono chiedere l'autorizzazione all'esercizio delle funzioni, anche se questa era già stata rilasciata in precedenza, e, a seguito della nuova autorizzazione, vengono collocati in aspettativa senza assegni, con diritto al mantenimento della qualifica (se hanno optato per il regime di esclusività delle funzioni); è inoltre previsto che i magistrati che non abbiano optato per il regime di esclusività delle funzioni entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta conferma, possono farlo nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge in esame

L'articolo 4 reca infine l'autorizzazione di spesa necessaria alla copertura degli oneri derivanti dal provvedimento.  

ultimo aggiornamento: 28 novembre 2024
 
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