provvedimento 23 maggio 2025
Studi - Giustizia Studi - Istituzioni D.L. 48/2025 - Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittima dell'usura e di ordinamento penitenziario

E' all'esame dell'Assemblea della Camera dei deputati il disegno di legge di conversione del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario" (AC. 2355).

Le Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia) hanno concluso l'esame in sede referente del provvedimento in data 22 maggio 2025 senza apportare modifiche al testo. L'esame del provvedimento si è innestato nell'ambito dei lavori parlamentari relativi al c.d. "disegno di legge sicurezza", approvato in prima lettura alla Camera dei deputati in data 18 settembre 2024 (AC 1660-A) ed esaminato dalle Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia del Senato (AS 1236-A), che ne hanno concluso l'esame in sede referente in data 26 marzo 2025, apportando limitatissime modificazioni al testo già approvato dalla Camera dei deputati in recepimento delle condizioni espresse ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione dalla Commissione Bilancio del Senato, che hanno sostanzialmente determinato l'aggiornamento della decorrenza degli oneri recati dal provvedimento medesimo. L'Assemblea del Senato, nella seduta del 16 aprile 2025, non ha proceduto all'esame del provvedimento, pur iscritto all'ordine del giorno della medesima seduta, per l'avvenuta presentazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 48 del 2025 alla Camera dei deputati.

Il decreto-legge riproduce sostanzialmente i contenuti del disegno di legge sicurezza: confrontando i testi dei due provvedimenti risulta che 12 articoli su 39 hanno subito modifiche, anche minime, rispetto al testo licenziato dalle Commissioni riunite del Senato.

Per approfondire si veda il dossier curato dai Servizi Studi di Camera e Senato.

Per la verifica delle quantificazioni si consulti il dossier del Servizio Bilancio dello Stato.

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Il Capo I, composto degli articoli da 1 a 9, reca disposizioni per la prevenzione e il contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata nonché in materia di beni sequestrati e confiscati e di controlli di polizia. Nello specifico, l'articolo 1 modifica il codice penale introducendo nuove fattispecie di reato relative a detenzione di materiale contenente istruzioni per il compimento di atti di terrorismo e divulgazione di istruzioni sulla preparazione e l'uso di sostanze esplosive o tossiche ai fini del compimento di delitti contro l'incolumità pubblica.

L'articolo 2, modifica la disciplina concernente le prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli per finalità di prevenzione del terrorismo, estendendone il campo di applicazione ai reati di criminalità organizzata e di tipo mafioso e ampliando altresì il novero degli elementi che devono essere comunicati dagli esercenti attività di autonoleggio alla piattaforma informatica CaRGOS.

L'articolo 3 reca alcune modifiche alla disciplina, contenuta nel codice antimafia, della documentazione antimafia al fine, da un lato, di estendere la relativa disciplina alle imprese aderenti ai contratti di rete e, dall'altro lato, di escludere l'applicabilità da parte del prefetto dei divieti di contrattare e di ottenere concessioni o erogazioni, qualora dall'applicazione di tali divieti derivi il venir meno dei mezzi di sostentamento per l'interessato e per la sua famiglia.

L'articolo 4 interviene sulla disciplina delle misure di prevenzione, attribuendo al tribunale in composizione monocratica la cognizione in ordine all'applicazione del divieto di utilizzare strumenti informatici e telefoni cellulari ai soggetti maggiorenni destinatari dell'avviso orale disposto dal questore.

L'articolo 5 prevede l'esclusione dai benefici per i superstiti delle vittime della criminalità organizzata dei parenti o affini entro il quarto grado di soggetti destinatari di misure di prevenzione o sottoposti al relativo procedimento o a procedimento penale, la quale non si applica qualora risulti che il beneficiario, al momento dell'evento, abbia interrotto definitivamente le relazioni familiari e affettive con i predetti soggetti, ovvero non abbia attuali rapporti di concreta frequentazione con i medesimi.

L'articolo 6 introduce alcune disposizioni in materia di protezione di collaboratori e testimoni di giustizia, in particolare per quanto concerne il rilascio di documenti e identità di copertura.

L'articolo 7 reca disposizioni, da un lato, in materia di termini per l'impugnazione avverso le misure di prevenzione personali e, dall'altro lato, in materia di gestione delle aziende sequestrate e confiscate, di amministrazione di beni immobili abusivi sequestrati e confiscati, nonché di contributi agli enti locali per la messa in sicurezza e l'efficientamento energetico dei beni destinati con provvedimento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

L'articolo 8 modifica la definizione di "articolo pirotecnico", contenuta nella normativa che regola la libera circolazione di tali beni, al fine di allinearla alla nuova definizione unionale.

L'articolo 9 interviene sulle ipotesi di revoca della cittadinanza italiana in caso di condanna definitiva per i reati di terrorismo ed eversione ed altri gravi reati, stabilendo che non si può procedere alla revoca ove l'interessato non possieda un'altra cittadinanza ovvero non ne possa acquisire altra. Al contempo, viene esteso da tre a dieci anni, decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, il termine per poter adottare il provvedimento di revoca della cittadinanza medesima.

Il Capo II, composto degli articoli da 10 a 18, reca disposizioni in materia di sicurezza urbana.

L'articolo 10 introduce il reato di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui, o delle relative pertinenze, e una procedura d'urgenza per il rilascio dell'immobile e la reintegrazione nel possesso.

L'articolo 11 introduce la nuova circostanza aggravante comune dell'aver commesso il fatto nelle aree interne o nelle immediate adiacenze delle infrastrutture ferroviarie o all'interno dei convogli adibiti al trasporto passeggeri, applicabile ai delitti non colposi contro la vita e l'incolumità pubblica  e individuale, contro la libertà personale e contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio; nonché una specifica ipotesi di truffa aggravata nei confronti delle persone anziane.

L'articolo 12 prevede un inasprimento delle pene per il delitto di danneggiamento in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora il fatto sia commesso con violenza alla persona o minaccia.

L'articolo 13 estende l'ambito di applicazione del c.d. Daspo urbano nei confronti di coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nei cinque anni precedenti, per uno dei delitti contro la persona o contro il patrimonio commessi in aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze. Viene introdotta, inoltre, l'osservanza del divieto di accesso, disposto in caso di condanna per reati contro la persona o il patrimonio commessi nelle aree e nelle pertinenze dei trasporti pubblici, come ulteriore condizione al rispetto della quale può essere subordinata la concessione della sospensione condizionale della pena. La disposizione estende, infine, l'ambito di applicazione dell'arresto in flagranza differita previsto per il reato di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico, anche ai casi in cui il fatto è commesso in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.

L'articolo 14 prevede che sia punito a titolo di illecito penale - in luogo dell'illecito amministrativo, attualmente previsto - il blocco stradale o ferroviario attuato mediante ostruzione fatta col proprio corpo. La pena è aumentata se il fatto è commesso da più persone riunite.

L'articolo 15 incide sulla disciplina delle esecuzione penale nei confronti delle c.d. "detenute madri". In particolare, la disposizione rende facoltativo, e non più obbligatorio, il rinvio dell'esecuzione della pena per le condannate incinte o madri di figli di età inferiore ad un anno e dispone che le medesime scontino la pena, qualora non venga disposto il rinvio, presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri. Inoltre è previsto che l'esecuzione non sia rinviabile ove sussista il rischio, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti. Ulteriori previsioni incidono sul codice di procedura penale, al fine di prevedere l'applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti delle madri, detenute presso ICAM, che evadano, tentino di evadere o commettano atti che compromettono l'ordine e la sicurezza, nonché di regolare taluni aspetti della custodia cautelare presso un ICAM e i relativi adempimenti, anche nei casi di arresto e fermo o di giudizio direttissimo. 

L'articolo 16 modifica il reato di impiego di minori nell'accattonaggio, estendendo la rilevanza penale delle condotte di accattonaggio ai casi di impiego di minori fino ai sedici anni di età (e non più quattordici) e inasprendo il relativo trattamento sanzionatorio.

L'articolo 17 autorizza ad assumere 100 vigili urbani in ciascuno dei comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (c.d. pre-dissesto) e che hanno sottoscritto l'accordo per il ripiano del disavanzo e il rilancio degli investimenti.

L'articolo 18 prevede il divieto di importazionecessionelavorazionedistribuzionecommerciotrasportoinviospedizione e consegna delle infiorescenze della canapa, nonché di prodotti contenenti tali infiorescenze. Si prevede che, in tali ipotesi, si applicano le sanzioni previste al Titolo VIII del D.P.R. n. 309/1990 in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. L'ambito d applicazione del divieto non ricomprende la produzione agricola di semi destinati agli usi consentiti dalla legge entro i limiti di contaminazione.

Il Capo III, composto degli articoli da 19 a 32, reca misure in materia di tutela del personale delle forze di polizia, delle forze armate e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché degli organismi di informazione e sicurezza della Repubblica.

L'articolo 19 introduce una ulteriore circostanza aggravante dei delitti di violenza o minaccia e di resistenza a pubblico ufficiale se il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, nonché dei delitti di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, di resistenza a pubblico ufficiale e di violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi componenti, se il fatto è commesso al fine di impedire la realizzazione di infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici.

L'articolo 20 introduce la nuova fattispecie di reato di lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni.

L'articolo 21 consente alle Forze di polizia di utilizzare dispositivi di videosorveglianza indossabili nei servizi di mantenimento dell'ordine pubblico, di controllo del territorio, di vigilanza di siti sensibili, nonché in ambito ferroviario e a bordo treno. È inoltre prevista la possibilità di utilizzare la videosorveglianza nei luoghi e negli ambienti in cui vengono trattenute persone sottoposte a restrizione della libertà personale.

Gli articoli 22 e 23 riconoscono un beneficio economico a fronte delle spese legali sostenute, rispettivamente, da ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria e dai vigili del fuoco, e dal personale delle Forze armate, che siano indagati o imputati nei procedimenti riguardanti fatti inerenti al servizio svolto.

L'articolo 24 inasprisce le pene relative al reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui ove il fatto sia commesso su beni mobili o immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche.

L'articolo 25 reca un inasprimento sanzionatorio delle previsioni del codice della strada, con particolare riguardo ai casi di inosservanza dell'obbligo di fermarsi intimato dal personale che svolge servizi di polizia stradale.

L'articolo 26 introduce misure riguardanti la sicurezza all'interno degli istituti penitenziari, introducendo, da un lato, l'aggravante, applicabile al reato di istigazione a disobbedire alle leggi, se commesso all'interno di un istituto penitenziario e, dall'altro lato, il delitto di rivolta all'interno di un istituto penitenziario.

L'articolo 27 introduce un nuovo reato finalizzato a reprimere gli episodi di proteste violente da parte di gruppi di stranieri irregolari trattenuti nei centri di trattenimento per i migranti.

L'articolo 28 autorizza gli agenti di pubblica sicurezza a portare senza licenza alcune tipologie di armi quando non sono in servizio.

L'articolo 29 estende l'applicabilità delle pene previste dal codice della navigazione per i capitani delle navi che non obbediscano all'intimazione di fermo di unità del naviglio della Guardia di Finanza o che commettono atti di resistenza contro di esse.

L'articolo 30 prevede la non punibilità per il personale delle Forze armate che, nel corso delle missioni internazionali, utilizzi dispositivi e programmi informatici o altri mezzi idonei a commettere delitti contro l'inviolabilità del domicilio e dei segreti.

L'articolo 31 reca alcune disposizioni per il potenziamento dell'attività dei servizi di informazione per la sicurezza.

L'articolo 32, con riferimento alla conclusione di contratti di vendita di un servizio per la telefonia mobile, prevede che al cliente cittadino di Paese fuori dall'Unione europea, sia richiesto al momento della conclusione del contratto medesimo il documento che attesti il regolare soggiorno in Italia o il passaporto o documenti di riconoscimento in corso di validità.

Il Capo IV, composto del solo articolo 33 istituisce un albo di esperti che affianchino gli operatori economici vittime di usura ai fini del reinserimento nel circuito economico legale.

Il Capo V, composto degli articoli da 34 a 37, reca norme sull'ordinamento penitenziario.

L'articolo 34, da un lato, ricomprende il reato di istigazione a disobbedire alle leggi, aggravato dalla commissione del fatto all'interno di un istituto penitenziario, e il delitto di rivolta all'interno di un istituto penitenziario nel catalogo dei reati per i quali la concessione di benefici penitenziari è subordinata alla mancanza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e, dall'altro lato, reca disposizioni in materia di stipula di convenzioni relative allo svolgimento di attività lavorative da parte di detenuti.

L'articolo 35 estende le agevolazioni previste per il lavoro dei detenuti alle aziende pubbliche o private che impieghino detenuti anche all'esterno degli istituti penitenziari.

L'articolo 36 prevede la possibilità di assumere in apprendistato professionalizzante anche i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e i detenuti assegnati al lavoro all'esterno.

L'articolo 37 autorizza il Governo ad apportare modifiche al regolamento di cui al d.P.R. n. 230 del 2000 (norme sull'ordinamento penitenziario), in materia di organizzazione del lavoro dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario.

Il Capo VI, infine, è composto dall'articolo 38, che reca una clausola di invarianza finanziaria generale riferita al complesso delle disposizioni del provvedimento, ad eccezione di quanto previsto dagli articoli 5,17, 21, 22, 23 e 36, nonché dall'articolo 39 che dispone l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (vale a dire, dal 12 aprile 2025).

ultimo aggiornamento: 23 maggio 2025
 
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