L'evoluzione della normativa italiana in materia di violenza sulle donne prende le mosse dalla ratifica della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (legge n. 77 del 2013); a seguito della ratifica, l'Italia ha compiuto una serie di interventi volti a istituire una strategia integrata per combattere la violenza nel solco tracciato dalla Convenzione. Il primo intervento in tal senso è stato operato dal decreto-legge n. 93 del 2013, adottato a pochi mesi di distanza dalla ratifica della Convenzione, che ha apportato rilevanti modifiche in ambito penale e processuale ed ha previsto l'adozione periodica di Piani d'azione contro la violenza di genere.
Nella XVIII legislatura il Parlamento ha proseguito nell'adozione di misure volte a contrastare la violenza contro le donne, perseguendo in via principale gli obiettivi di prevenzione dei reati e di protezione delle vittime e prevedendo parallelamente un inasprimento delle pene per la commissione dei c.d. reati di genere.
Il provvedimento che più ha inciso nel contrasto alla violenza di genere è la legge n. 69 del 2019 (c.d. codice rosso), che ha rafforzato le tutele processuali delle vittime di reati violenti, con particolare riferimento ai reati di violenza sessuale e domestica, ha introdotto alcuni nuovi reati nel codice penale (tra cui il delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, quello di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti e quello di costrizione o induzione al matrimonio) ed aumentato le pene previste per i reati che più frequentemente sono commessi contro vittime di genere femminile (maltrattamenti, atti persecutori, violenza sessuale).
Anche la legge di riforma del processo penale (legge n. 134 del 2021) ha previsto un'estensione delle tutele per le vittime di violenza domestica e di genere, mentre il decreto legislativo n. 149 del 2022, attuativo della legge di riforma del processo civile (c.d. riforma Cartabia) ha inserito nel codice di procedura civile disposizioni speciali (Libro II, Titolo IV-bis, Capo III, Sezione I) volte a prevedere che nei casi in cui abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere siano allegati al procedimento di separazione, divorzio, affidamento del minore o cessazione della convivenza si possa fare ricorso diretto al giudice (il quale può abbreviare i termini fino alla metà e disporre di poteri istruttori ampliati) al fine di ottenere tutela attraverso l'adozione di idonei provvedimenti, tra cui gli ordini di protezione contro gli abusi familiari (Capo III, Sezione VII).
Sul versante della raccolta di dati statistici sulla violenza di genere, la legge n. 53 del 2022 ne ha disposto il potenziamento attraverso un maggiore coordinamento di tutti i soggetti coinvolti.
Nella legislatura corrente, sono state approvate la legge n. 168 del 2023, che ha apportato incisive modifiche ai codici penale, di procedura penale, delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (d.lgs. n. 159/2011) e ad alcune leggi speciali al fine di rendere maggiormente efficace l'impianto delle misure di prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne; la legge n. 12 del 2023, che prevede l'istituzione di una Commissione bicamerale d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere (la Commissione si è costituita nella seduta del 26 luglio 2023) e la legge n. 122 del 2023, che interviene su uno degli aspetti caratterizzanti la procedura da seguire nei procedimenti per delitti di violenza domestica e di genere, ovvero l'obbligo per il pubblico ministero di assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, consentendo al procuratore della Repubblica di revocare l'assegnazione al magistrato che non abbia rispettato i suddetti termini.
Nella seduta del 25 novembre 2025 (Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite) è stato inoltre approvato in via definitiva il disegno di legge, di iniziativa governativa, che introduce nel codice penale (art. 577-bis) il delitto di femminicidio (A.C. 2528). Il femminicidio, definito come il cagionare "la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali", è punito con l'ergastolo.
E' invece all'esame del Senato, dopo l'approvazione in prima lettura alla Camera dei deputati il 19 novembre scorso, la proposta di legge, di iniziativa parlamentare, che modifica il delitto di violenza sessuale di cui all'art. 609-bis del codice penale (A.C. 1693) al fine di introdurvi la nozione di consenso. Secondo quanto previsto dalla citata proposta di legge, per il compimento di atti sessuali, in linea con le statuizioni della Convenzione di Istanbul, è sempre necessario il consenso libero e attuale.
La Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica - meglio nota come Convenzione di Istanbul – costituisce il punto più avanzato degli interventi a tutela delle donne in ambito internazionale.
Ciò è dovuto principalmente alla sua natura di strumento giuridicamente vincolante, che impegna gli Stati aderenti al rispetto degli obblighi in essa previsti. In particolare, la Convenzione comprende un elenco dettagliato dei reati di genere che i paesi firmatari si impegnano a contrastare: si tratta di violenza psicologica, atti persecutori e stalking, violenza fisica, violenza sessuale, matrimonio forzato, mutilazioni genitali femminili, aborto forzato e sterilizzazione forzata, molestie sessuali. Qualora gli ordinamenti giuridici non prevedessero tali fattispecie di reato, gli Stati sarebbero quindi obbligati ad introdurli (come accaduto per l'Italia, che ha provveduto, per alcuni delitti non previsti, con la legge n. 69 del 2019).
Dal punto di vista dei principi enunciati, è particolarmente rilevante che la Convenzione abbia per la prima volta definito la violenza contro le donne come violazione dei diritti umani, oltre che come forma di discriminazione contro le donne (art. 3 della Convenzione), stabilendo inoltre un chiaro parallelismo tra l'obiettivo della parità tra i sessi e quello dell'eliminazione della violenza nei confronti delle donne.
Gli obiettivi della Convenzione sono elencati nel dettaglio dall'articolo 1: proteggere le donne da ogni forma di violenza e prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica; contribuire ad eliminare ogni forma di discriminazione contro le donne e promuovere la concreta parità tra i sessi, attraverso il rafforzamento della loro autonomia e autodeterminazione; predisporre un quadro globale di politiche e misure di protezione e assistenza a favore di tutte le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica; promuovere la cooperazione internazionale al fine di eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica; sostenere e assistere le organizzazioni e autorità incaricate dell'applicazione della legge in modo che possano collaborare efficacemente, al fine di adottare un approccio integrato per l'eliminazione della violenza contro le donne e la violenza domestica.
È importante sottolineare come la Convenzione, nell'ambito del contrasto alla violenza domestica, protegge non solo le donne, ma anche altri soggetti vittime di tale violenza, come bambini ed anziani, ai quali si applicano le medesime norme di tutela.
Un aspetto significativo della Convenzione è l'elaborazione di una strategia globale e integrata attraverso la quale combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica. Tale strategia poggia su quattro pilastri:

La Convenzione ha istituito un organismo (GREVIO - Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica) cui è affidato il compito di vigilare sull'attuazione della Convenzione medesima da parte degli Stati contraenti, i quali sono chiamati a fornire rapporti periodici al fine di consentire al GREVIO di esplicare la propria attività di valutazione.
Dopo la procedura di valutazione di base, avvenuta nel 2020, è previsto un monitoraggio attraverso successivi cicli di valutazione, per ognuno dei quali il GREVIO predispone ed invia agli Stati un questionario relativo alle misure adottate con riferimento ad articoli specifici della Convenzione.
Sull'implementazione delle misure destinate a dare attuazione alle disposizioni della Convenzione di Istanbul, l'Italia ha presentato al GREVIO, a luglio 2024, un rapporto redatto ai sensi dell'art. 68 della Convenzione, in cui si dà conto dei cambiamenti intervenuti nelle politiche, nei finanziamenti e nella raccolta dei dati, nonché nell'attuazione delle disposizioni in settori specifici (quali ad es. la formazione, i programmi di intervento preventivo e di trattamento, i servizi di assistenza specialistica, il sostegno alle vittime di violenza sessuale).
A pochi mesi di distanza dalla ratifica della Convenzione di Istanbul, nella XVII legislatura il Parlamento ha convertito in legge il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, volto, tra l'altro, a prevenire e reprimere la violenza domestica e di genere.
Oltre a prevedere l'obbligo per il Governo di adottare un Piano d'azione contro la violenza di genere, il decreto-legge è intervenuto sul codice penale:
Il decreto-legge ha inoltre modificato alcune previsioni del codice di procedura penale, intervenendo sulla disciplina delle intercettazioni (consentite anche nelle indagini per stalking), sulle misure dell'allontanamento - anche d'urgenza - dalla casa familiare e dell'arresto obbligatorio in flagranza dell'autore delle violenze, sugli obblighi di comunicazione da parte dell'autorità giudiziaria alla persona offesa dai reati di stalking e maltrattamenti in ambito familiare nonché sulle modalità protette di assunzione della prova e della testimonianza di minori e di adulti particolarmente vulnerabili. Inoltre, con una modifica delle disposizioni di attuazione del codice di procedura, il decreto-legge ha inserito i reati di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e stalking tra quelli che hanno priorità assoluta nella formazione dei ruoli d'udienza.
Sempre a tutela delle vittime dei reati di violenza domestica e di genere, la riforma del 2013: ha introdotto la misura di prevenzione dell'ammonimento del questore anche per condotte di violenza domestica, sulla falsariga di quanto già previsto per il reato di stalking; ha esteso alle vittime dei reati di stalking, maltrattamenti in famiglia e mutilazioni genitali femminili l'ammissione al gratuito patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito; ha riconosciuto agli stranieri vittime di violenza domestica la possibilità di ottenere uno specifico permesso di soggiorno ed ha infine stabilito che la relazione annuale al Parlamento sull'attività delle forze di polizia e sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica debba contenere un'analisi criminologica della violenza di genere.
In attuazione della direttiva 2004/80/CE, l'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122 (Legge europea 2015-2016), in seguito modificato dalla legge europea 2017 (legge n. 167 del 2017), ha istituito un sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti, al fine di garantire loro un indennizzo equo ed adeguato. Il diritto all'indennizzo è riconosciuto «alla vittima di un reato doloso commesso con violenza alla persona e comunque del reato di cui all'articolo 603-bis del codice penale (caporalato), ad eccezione dei reati di cui agli articoli 581 (percosse) e 582 (lesioni personali), salvo che ricorrano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 583 del codice penale».
Si tratta quindi di uno strumento che non riguarda specificamente le vittime di violenza domestica e di genere, anche se, per la tipologia di reati ai quali si applica, l'incidenza delle vittime di quel tipo di violenza è particolarmente elevata.
Gli importi erogabili, determinati con decreto del Ministero dell'interno del 22 novembre 2019, sono i seguenti:
Per i reati sopra indicati l'indennizzo è elargito anche in assenza di spese mediche e assistenziali; qualora vi siano spese mediche e assistenziali documentate, l'indennizzo può essere incrementato fino a ulteriori 10.000 euro.
Per ogni altro delitto, l'indennizzo è erogato solo per la rifusione delle spese mediche e assistenziali documentate, fino a un massimo di 15.000 euro.
In caso di morte della vittima in conseguenza del reato, l'indennizzo è corrisposto in favore del coniuge superstite (cui è equiparata la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso o il convivente di fatto che ha avuto prole dalla vittima o che ha convissuto con questa nei tre anni precedenti alla data di commissione del delitto) e dei figli; in mancanza del coniuge e dei figli, l'indennizzo spetta ai genitori e, in mancanza dei genitori, ai fratelli e alle sorelle conviventi e a carico al momento della commissione del delitto.
L'intervento più rilevante ed estensivo nella lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica è stato certamente quello attuato dalla legge 19 luglio 2019, n. 69, approvata dal Parlamento nella XVIII legislatura, che, mutuando l'approccio integrato adottato dalla Convenzione di Istanbul, si pone come obiettivi la prevenzione e la protezione delle vittime dei reati di violenza di genere. La legge è conosciuta dall'opinione pubblica con l'espressione "Codice rosso", per sottolineare uno specifico percorso di tutela, anche processuale, delle vittime di reati violenti, con particolare riferimento ai reati di violenza sessuale e domestica. Si segnala che molte delle misure introdotte dalla legge n. 69 sono state recentemente modificate dalla legge n. 168 del 2023 (v. par. dedicato, infra).
In particolare, la legge n. 69 del 2019 ha introdotto nel codice penale quattro nuovi delitti:
Ulteriori interventi sul codice penale hanno comportato:
In ambito procedurale, l'impianto della legge mira a velocizzare l'instaurazione del procedimento penale per i delitti di violenza domestica e di genere, conseguentemente accelerando l'eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime (c.d. Codice rosso), attraverso una serie di obblighi gravanti sulla polizia giudiziaria - che deve immediatamente riferire al pubblico ministero, anche in forma orale, cui seguirà senza ritardo una comunicazione scritta, circa le notizie di reato relative a delitti di violenza domestica e di genere e compiere senza ritardo gli atti di indagine delegati dal p.m. - e sul pubblico ministero - che è tenuto ad assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato entro 3 giorni dall'iscrizione della notizia di reato, se non sussistono imprescindibili esigenze di tutela di minori o di riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa.
Altre rilevanti disposizioni concernono:
Per approfondimenti sulla legge n. 69 del 2019 si segnala la pubblicazione periodica dal titolo Il Punto: il pregiudizio e la violenza contro le donne, in cui il Ministero dell'interno ha reso noti i dati sull'incidenza dei nuovi reati nel primo semestre del 2024.
Anche nell'ambito delle riforme che hanno interessato il processo penale e il processo civile nel biennio 2021-22 sono state inserite misure per contrastare in modo efficace la violenza domestica e di genere.
La legge 27 settembre 2021, n. 134 (legge delega per la riforma del processo penale), contiene alcune novelle al codice penale e al codice di procedura penale immediatamente precettive. Tra queste si segnalano in questa sede le disposizioni per il rafforzamento degli istituti di tutela della vittima del reato.
In particolare, l'articolo 2, commi 11-13, integra le disposizioni a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere introdotte con legge n. 69 del 2019 (c.d. Codice rosso), estendendone la portata applicativa anche alle vittime dei suddetti reati in forma tentata e alle vittime di tentato omicidio.
Un'ulteriore disposizione (articolo 2, comma 15) è volta ad inserire tra i delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza quello di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.
Nell'ambito dell'introduzione di un rito unificato in materia di persone, minorenni e famiglie (titolo IV-bis del libro II del codice di procedura civile) ad opera del decreto legislativo 149/2022, in attuazione della legge n. 206 del 2021 (legge di riforma del processo civile), sono state inserite disposizioni speciali (Capo III, Sezione I) volte a consentire, nei casi in cui abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere siano allegati al procedimento di separazione, divorzio, affidamento del minore o cessazione della convivenza, il ricorso diretto al giudice (il quale dispone di poteri istruttori ampliati e può abbreviare i termini fino alla metà) al fine di ottenere tutela attraverso l'adozione di idonei provvedimenti, tra cui gli ordini di protezione contro gli abusi familiari (Capo III, Sezione VII), ovvero di misure adottate, su istanza di parte, al fine di porre fine a comportamenti dannosi per l'integrità fisica o morale di un coniuge o convivente o ai minori. L'oggetto di tali provvedimenti può consistere nell'ordine di cessazione della condotta pregiudizievole, nell'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole, e, ove occorra, altresì nel divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, ovvero al domicilio della famiglia d'origine, di altri prossimi congiunti o di altre persone, nonché agli eventuali luoghi di istruzione dei figli della coppia. Può, inoltre, essere previsto il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto di tali provvedimenti, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e prescrivendo, se necessario, che la somma sia versata direttamente all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante. Il contenuto di tali misure di natura civilistica è, dunque, analogo a quello delle misure cautelari penali di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa previste, rispettivamente, dagli artt. 282-bis e 282-ter c.p.p. (per ulteriori modifiche normative a tali istituti v. legge n. 168/2023, infra).
L'importanza della raccolta e dell'analisi dei dati sul fenomeno della violenza di genere al fine dell'elaborazione di politiche volte alla prevenzione ed al contrasto è riconosciuta dalla Convenzione di Istanbul ed inserita tra le priorità dei vari Piani strategici adottati finora.
Tra i principali attori in Italia che si occupano di monitorare costantemente il fenomeno ci sono l'Istituto nazionale di statistica che, in collaborazione con il Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio, ha creato un apposito portale internet, che fornisce un quadro informativo integrato sulla violenza contro le donne nel nostro Paese, e il Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, che sul sito web pubblica report settimanali e semestrali di monitoraggio dei più diffusi reati contro le donne.
Nell'ottica del potenziamento e del coordinamento nella raccolta dei dati statistici si pone la legge n. 53 del 2022, con cui il Parlamento ha disciplinato la raccolta di dati e informazioni sulla violenza di genere esercitata contro le donne, al fine di monitorare il fenomeno ed elaborare politiche che consentano di prevenirlo e contrastarlo.
A tal fine, la legge:
Nel corso della presente legislatura sono stati approvati alcuni importanti provvedimenti in materia di contrasto alla violenza di genere.
In particolare, un ampio intervento in materia è stato realizzato dal disegno di legge di iniziativa governativa, divenuto legge 24 novembre 2023, n. 168, che ha apportato incisive modifiche ai codici penale, di procedura penale, delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (d.lgs. n. 159/2011) e ad alcune leggi speciali al fine di rendere maggiormente efficace l'impianto delle misure di prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne.
Dal punto di vista della prevenzione, si è agito sul rafforzamento di alcune misure:
Per quanto riguarda le disposizioni più strettamente di natura procedurale/processuale si è provveduto:

Sul versante degli aiuti economici alle vittime, è stata modificata la disciplina dell'indennizzo di cui alla legge n. 122 del 2016, semplificando la procedura per la presentazione della relativa domanda, aumentandone il termine da 60 a 120 giorni e introducendo la possibilità di ottenere, da parte della vittima di taluni reati in materia di violenza di genere oppure degli aventi diritto in caso di morte della vittima, una provvisionale, ossia una somma di denaro liquidata dal giudice, come anticipo sull'importo integrale che le spetterà in via definitiva (articoli 16 e 17).
Ampio spazio è dato anche alle attività di formazione, sia attraverso la predisposizione di apposite linee guida per la formazione degli operatori che entrano in contatto con le donne vittime di violenza sia attraverso l'inserimento di specifiche iniziative formative in materia di violenza contro le donne e violenza domestica nelle linee programmatiche che il Ministro della giustizia propone alla Scuola superiore della magistratura (articolo 6).
È inoltre prevista, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge, l'emanazione di un decreto interministeriale che disciplini i requisiti per il riconoscimento e l'accreditamento degli enti e delle associazioni abilitati ad effettuare corsi di recupero degli autori di reati di violenza sulle donne e di violenza domestica, nonché le linee guida cui tali enti e associazioni devono attenersi (articolo 18).
Un'altra legge approvata nell'attuale legislatura che incide sugli aspetti procedurali del Codice rosso è la legge 8 settembre 2023, n. 122, che mira a rendere più stringente l'obbligo, introdotto per i delitti di violenza domestica o di genere dalla legge n. 69 del 2019 (comma 1-ter dell'art. 362 c.p.p.), gravante sul pubblico ministero, di assumere informazioni dalla persona offesa nel termine di tre giorni dall'acquisizione della notizia di reato. La legge prevede che, nel caso in cui il p.m. assegnatario delle indagini non proceda nel termine dei tre giorni all'ascolto della persona offesa, il procuratore della Repubblica possa revocargli l'assegnazione del procedimento, procedendo direttamente, o attraverso l'assegnazione ad un altro magistrato dell'ufficio, all'assunzione di informazioni dalla persona offesa (salvo che non emerga la necessità di tutelare i minori o la riservatezza delle indagini). La legge prevede, inoltre, che il procuratore generale presso la corte di appello acquisisca con cadenza trimestrale dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto del termine fissato dall'articolo 362, comma 1-ter c.p.p., e invii al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale.
E' stato approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati, nella seduta 25 novembre (Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite), il disegno di legge che introduce il delitto di femminicidio (A.C. 2528), definito come il cagionare "la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali" e punito con la pena dell'ergastolo.
Il disegno di legge era stato approvato in prima lettura dal Senato della Repubblica in data 23 luglio 2025.
Nello specifico, il provvedimento consta di 14 articoli che, oltre a contemplare il nuovo delitto di femminicidio, recano ulteriori misure per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime dei reati ad essa riconducibili.
Il delitto di femminicidio (art. 1, co. 1, lett. a)
La fattispecie, introdotta nel codice penale dal nuovo art. 577-bis, è integrata dall'uccisione di una donna quando tale fatto sia stato compiuto:
- come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione nei confronti della vittima in quanto donna;
- come atto di controllo o possesso o dominio della vittima in quanto donna;
- in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo;
- come atto di limitazione delle libertà individuali della vittima.
Quando non ricorrono le suddette circostanze, si applica l'art. 575 c.p. (omicidio).
La pena prevista è l'ergastolo.
E' inoltre possibile applicare le circostanze aggravanti previste per il delitto di omicidio di cui agli articoli 576 e 577 c.p. (tra le quali l'aver commesso il fatto contro contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva, o in occasione della commissione di taluni delitti, tra cui i maltrattamenti contro familiari o conviventi o la violenza sessuale, ovvero l'essere stato commesso dall'autore del delitto di atti persecutori nei confronti della stessa persona offesa).
In materia di bilanciamento delle circostanze, si stabilisce che la reclusione non può essere inferiore a ventiquattro anni ove ricorra una sola circostanza attenuante o la medesima sia ritenuta prevalente rispetto alle circostanze aggravanti concorrenti ovvero a quindici anni se ricorrono più circostanze attenuanti ritenute prevalenti rispetto a quelle aggravanti.
Ulteriori disposizioni penali (art. 1, co. 1, lett. b-h)
Il delitto di maltrattamenti contro familiari o conviventi, di cui all'art. 572 c.p., viene modificato, includendo nel novero dei soggetti passivi, la persona non più convivente nel caso in cui l'agente e la vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione, ed introducendo una nuova circostanza aggravante ad effetto speciale (aumento della pena da un terzo alla metà) qualora la condotta sia commessa con le modalità stabilite per il reato di femminicidio ex art. 577-bis c.p. Si introduce inoltre, nel nuovo articolo 572-bis c.p., la confisca obbligatoria dei beni, compresi gli strumenti informatici o telematici o i telefoni cellulari, che risultino essere stati utilizzati per la commissione del delitto suddetto.
La medesima circostanza aggravante del fatto commesso con le modalità stabilite per il reato di femminicidio ex art. 577-bis c.p. viene altresì introdotta con riguardo ai seguenti delitti, pur con differenti effetti sull'aumento di pena:
- per i reati di lesioni personali (art. 582 c.p.), lesioni gravi o gravissime (art. 583 c.p.), pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.), deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art- 583-quinquies c.p.), omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.), l'aumento di pena va da un terzo alla metà (lett. d),
- per il reato di interruzione di gravidanza non consensuale ex art. 593-bis c.p., l'aumento di pena va da un terzo alla metà (lett. e);
- per il reato di violenza sessuale ex art. 609-bis c.p., l'aumento di pena è di un terzo (lett. f);
- per il reato di atti persecutori ex art. 612-bis c.p., l'aumento di pena va da un terzo a due terzi (lett. g);
- per il reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti ex art. 612-ter c.p., è stabilito l'aumento di pena da un terzo a due terzi (lett. h).
Misure procedurali (artt. 3 e 10)
Il provvedimento contiene numerose misure di natura procedurale tra le quali:
- attribuzione al tribunale in composizione monocratica della competenza sui procedimenti per il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p., ove commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità ovvero con armi o con le stesse modalità di condotta sancite per il femminicidio dal nuovo art. 577-bis c.p.), e di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.);
- diritto della persona offesa di essere avvisata nel caso in cui l'imputato abbia richiesto il patteggiamento e il diritto di presentare memorie e deduzioni in riferimento alla richiesta stessa;
- avviso alla persona offesa della facoltà di avanzare richiesta motivata di essere sentita personalmente dal PM e corrispondente dovere del PM di assumere personalmente informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza se richiesto, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato (è comunque consentito al PM di delegare l'ascolto alla polizia giudiziaria con decreto motivato);
- estensione degli obblighi di comunicazione alla persona offesa e ai prossimi congiunti della vittima deceduta in conseguenza del reato che ne abbiano fatta richiesta dei provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva e dell'evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, nonché della volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva, nonché dei provvedimenti di sostituzione o revoca di misure cautelari, applicati nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, nonché dei provvedimenti che autorizzano il distacco temporaneo dello strumento elettronico di controllo;
- attribuzione ai centri antiviolenza e alle case rifugio pubblici e privati della facoltà di esercitare i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato;
- deroga al termine di 45 giorni di durata massima complessiva delle operazioni di intercettazione quando si procede per i delitti di femminicidio (art. 577-bis), nonché per i reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi, omicidio preterintenzionale, interruzione di gravidanza non consensuale, violenza sessuale, atti persecutori e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti nelle forme aggravate che ricorrono quando il fatto è commesso con gli stessi elementi qualificanti del femminicidio;
- riconoscimento della presunzione di pericolosità per gli indagati di gran parte dei delitti di codice rosso con applicazione, in via prioritaria, delle misure degli arresti domiciliari o della custodia cautelare in carcere (salvo che non sussistano esigenze cautelari o possano essere soddisfatte da altre misure cautelari) quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al tentato omicidio (in alcune ipotesi aggravate), tentato femminicidio, maltrattamenti contro familiari e conviventi, lesioni, deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso nelle ipotesi aggravate, interruzione di gravidanza non consensuale (nell'ipotesi aggravata introdotta dal disegno di legge), atti persecutori e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. La misura degli arresti domiciliari dovrà essere disposta con applicazione del dispositivo di controllo del braccialetto elettronico;
- ampliamento da 500 a 1000 metri della distanza minima dalla persona offesa o dai luoghi da questa frequentata che la persona sottoposta alle misure dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (artt. 282-bis e 282-ter c.p.p.) deve rispettare;
- estensione del sequestro conservativo ai casi di omicidio della persona legata all'imputato da relazione affettiva senza stabile convivenza, a garanzia del diritto al risarcimento dei danni civili subiti dai figli della vittima e facoltà per il PM che procede per uno dei reati di violenza contro le donne e domestica, di chiedere, previe indagini patrimoniali sull'indagato, il sequestro conservativo, se vi è fondata ragione che manchino o si disperdano le garanzie del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalle persone offese o danneggiate;
- attribuzione al giudice del dovere di provvedere, anche d'ufficio (e non solo su istanza di parte) in sede di condanna, anche non definitiva, all'assegnazione di una provvisionale, non inferiore al 50 per cento del presumibile danno che sarà liquidato poi, eventualmente, in sede civile. Se i beni dell'imputato sono già soggetti a sequestro conservativo, con la sentenza di primo grado (in deroga all'art. 320, comma 1, c.p.p.) il sequestro si converte in pignoramento nei limiti della provvisionale accordata.
- previsione per cui nell'esame testimoniale le domande e le contestazioni devono essere effettuate in modo tale da evitare l'esposizione della persona offesa esaminata come testimone a lesioni della dignità e del decoro e a ogni altra forma di vittimizzazione secondaria;
- potenziamento del collegamento tra procedimenti civili di separazione, divorzio e in materia di responsabilità genitoriale e procedimenti penali per reati di violenza contro le donne e domestica, attraverso l'obbligo gravante sul PM - sia nel caso di procedimenti per reati commessi in danno del coniuge, del convivente o di persona legata da una relazione affettiva anche ove cessata che nel caso di procedimenti per reati commessi in danno di minori dai genitori, da altri familiari o da persone comunque con loro conviventi, nonché dalla persona legata al genitore da una relazione affettiva, anche ove cessata - di accertare la pendenza di procedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi, allo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla responsabilità genitoriale e alla modifica dei provvedimenti concernenti l'affidamento dei figli, e quindi trasmettere senza ritardo al giudice civile o al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie copia dei verbali di fermo, arresto, perquisizione e sequestro, delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, degli atti di indagine non coperti dal segreto istruttorio nonché dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e degli atti di esercizio dell'azione penale.
Benefici penitenziari (art. 5)
Il provvedimento subordina la concessione di benefici penitenziari nei confronti dei condannati per il nuovo delitto di femminicidio e per altre fattispecie di reato espressive della violenza di genere alla valutazione giudiziale positiva dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità del detenuto o internato, condotta per almeno un anno.
E' inoltre introdotto l'obbligo di dare immediata comunicazione alla persona offesa dei provvedimenti applicativi di misure alternative alla detenzione e di altri benefici che comportano l'uscita del condannato dall'istituto penitenziario; analoga comunicazione è prescritta nei confronti dei prossimi congiunti della persona offesa deceduta in conseguenza del reato di femminicidio o di omicidio aggravato. Infine, è disposta la riduzione della durata massima dei permessi premio concessi ai minori di età condannati per il reato di femminicidio.
Tutela delle vittime (artt. 4, 9, 11, 12)
Il provvedimento amplia la tutela delle vittime di taluni dei reati connessi al fenomeno della violenza contro le donne:
- inserendo, tra le eccezioni che consentono di richiedere l'indennizzo previsto per le vittime di reati senza preventivamente esperire un'azione in sede civile: l'omicidio del partner anche nel caso in cui il reo e la vittima non fossero stabilmente conviventi; il femminicidio e le ipotesi di tentato omicidio o femminicidio in cui la vittima abbia subito conseguenze tali da renderla incapace di accudire i figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti;
- consentendo alle vittime di violenza che hanno compiuto i quattordici anni di poter accedere ai centri antiviolenza senza necessaria preventiva autorizzazione dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale;
- applicando un regime fiscale di favore che permette alle parti offese dei reati di omicidio commessi ai danni, tra gli altri, del coniuge o dell'altra parte dell'unione civile o di persona stabilmente convivente, di non pagare le tasse sul risarcimento del danno dovuto finché questo non viene concretamente erogato (c.d. "registrazione a debito");
- estendendo l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti di reddito alle persone offese dai reati di tentato omicidio (aggravato per essere stato commesso il fatto contro l'ascendente o il discendente o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva) e di tentato femminicidio.
Prevenzione e formazione (artt. 6, 7 e 8)
Il provvedimento prevede alcune misure per la prevenzione e il contrasto alle aggressioni di tipo sessuale attraverso l'uso di sostanze stupefacenti, psicotrope o comunque atte ad alterare la coscienza, ovvero la promozione di campagne di sensibilizzazione e di iniziative formative e didattiche negli istituti scolastici secondari di primo e secondo grado in ordine alla pericolosità dell'utilizzo di tali sostanze, nonché l'istituzione, presso il Ministero della salute, di un tavolo tecnico permanente per l'elaborazione di linee guida e raccomandazioni in materia.
Si prevede inoltre il rafforzamento degli obblighi formativi in materia di contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica per i magistrati e per i professionisti sanitari.
Relazione al Parlamento (art. 2)
Il Ministro della giustizia è tenuto a presentare alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di applicazione delle misure contenute nel disegno di legge in esame, con particolare riguardo al delitto di femminicidio e agli altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne, con l'indicazione specifica dei dati delle condanne e delle assoluzioni per il reato di femminicidio nonché quelli per il reato di omicidio, disaggregati in base al sesso della persona offesa e alle circostanze aggravanti.
Per approfondimenti, si consulti il relativo dossier di documentazione.
La proposta di legge (A.C. 1693), approvata in prima lettura alla Camera nella seduta del 19 novembre ed ora all'esame del Senato, consta di un unico articolo, che riscrive integralmente l'art. 609-bis del codice penale, pur mantenendone di fatto inalterati alcuni aspetti.
Il nuovo art. 609-bis si compone di tre commi, nel primo dei quali viene introdotta la nozione di consenso libero e attuale al compimento di atti sessuali, in linea con le statuizioni della Convenzione di Istanbul. Il consenso diviene dunque l'unico elemento necessario a qualificare la fattispecie: qualunque atto sessuale che venga posto in essere senza che vi sia il consenso libero e attuale della persona coinvolta integra pertanto il delitto di violenza sessuale.
Il primo comma individua inoltre tre diverse possibili condotte che se poste in essere in assenza del consenso libero e attuale della persona integrano la fattispecie delittuosa, ovvero:
Per quanto riguarda la cornice edittale, essa viene mantenuta tra un minimo di 6 anni ed un massimo di 12 anni di reclusione come nella disposizione vigente.
Il secondo comma ripropone invece, con lievi modifiche, le due fattispecie che attualmente integrano il delitto di violenza sessuale:
La prima fattispecie si verifica ogni qualvolta il soggetto agente costringa taluno a compiere o a subire atti sessuali con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità.
La seconda fattispecie può invece verificarsi:
Entrambe le fattispecie sono punite con la medesima pena irrogabile nelle ipotesi di cui al primo comma, ovvero con la reclusione dai 6 ai 12 anni.
Il terzo comma mantiene, infine, per i casi di minore gravità, la circostanza attenuante ad effetto speciale già prevista dalla norma vigente, che comporta la diminuzione della pena in misura non eccedente i due terzi.
Nell'ambito della Strategia per la parità di genere 2020-2025 elaborata dalla Commissione, a livello europeo è stata recentemente adottata la direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce norme minime comuni in tutta l'Unione, fornendo un quadro giuridico generale in grado di prevenire e combattere efficacemente la violenza contro le donne e la violenza domestica. A tal fine essa rafforza e introduce misure in materia di definizione dei reati e delle pene irrogabili, protezione delle vittime e accesso alla giustizia, assistenza alle vittime, raccolta di dati, prevenzione, coordinamento e cooperazione (v. considerando n.1).
La direttiva, pur collocandosi nel solco della Convenzione di Istanbul, di cui l'Unione europea stessa è firmataria, si occupa di alcuni aspetti non trattati dalla Convenzione: ci si riferisce in particolare ai fenomeni connessi alla violenza online, tra cui la condivisione o manipolazione non consensuale di materiale intimo, lo stalking e le molestie online.
La direttiva consta di 51 articoli, divisi in 7 capi.
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Il Capo 1 (artt. 1-2) reca le disposizioni generali, tra cui le definizioni di violenza contro le donne (qualsiasi atto di violenza di genere perpetrata nei confronti di donne, ragazze o bambine solo per il fatto di essere tali o che le colpisce in modo sproporzionato, che provochi o possa provocare danni o sofferenza fisica, sessuale, psicologica o economica, incluse le minacce, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, nella vita pubblica e privata) e violenza domestica (qualsiasi atto di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica, consumato all'interno della famiglia o del nucleo familiare, indipendentemente da legami biologici o giuridici, tra coniugi o partner o tra ex coniugi o partner, a prescindere dalla convivenza).
Il Capo 2 (artt. 3-13) individua una serie di condotte che gli Stati membri sono chiamati a punire come reati, costituendo forme di manifestazione della violenza contro le donne o di violenza domestica.
In particolare, la direttiva stabilisce che gli Stati membri devono provvedere affinché siano puniti come reato:
Tali reati devono essere puniti con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive (art. 10). In particolare, la direttiva richiede che siano puniti con la reclusione non inferiore nel massimo:
Gli Stati membri devono altresì provvedere affinché siano puniti l'istigazione, il favoreggiamento, il concorso e il tentativo di commettere i sopraindicati reati; è inoltre prevista l'adozione di una serie di circostanze aggravanti in conformità col diritto nazionale dei singoli Stati, tra cui la reiterazione del reato, la commissione nei confronti di alcune categorie di persone (minori, coniuge o partner, convivente, persona in situazione di particolare vulnerabilità), con l'uso di armi o violenza estrema, ovvero al fine di ripristinare l'«onore» di una persona, una famiglia, una comunità o altro gruppo analogo o a punire la vittima per l'orientamento sessuale, il genere, il colore, la religione, l'origine sociale o le convinzioni politiche della vittima.
Il Capo 3 (artt. 14-24) si occupa delle misure di protezione delle vittime e dell'accesso alla giustizia.
Sul versante più strettamente attinente alla protezione delle vittime, gli Stati devono prevedere forme di valutazione delle esigenze della vittima in termini di protezione da un lato e di assistenza dall'altro. Entrambi i tipi di valutazione sono condotti nell'interesse superiore della vittima e prestando particolare attenzione ad evitare la vittimizzazione secondaria o ripetuta, anche in collaborazione con le autorità competenti per il procedimento e i pertinenti servizi di assistenza, e sono aggiornate ad intervalli regolari. All'esito delle valutazioni possono essere adottate misure quali ordini urgenti di allontanamento, ordinanze restrittive, ordini di protezione (la cui violazione deve essere penalmente sanzionata) nonché misure di protezione nel corso del procedimento penale. Inoltre, ove emergano specifiche esigenze di assistenza o protezione o la vittima ne faccia richiesta, la vittima medesima viene indirizzata e presa in carico dai servizi di assistenza. Al fine di proteggere la vita privata della vittima le informazioni sulla vita privata relative al comportamento sessuale passato della vittima o ad altri aspetti della sua vita privata possono essere ammesse come prova nei procedimenti penali solo se pertinenti.
Sul fronte dell'accesso alla giustizia, le principali misure concernono:
Il Capo 4 (artt. 25-33), avendo riguardo all'assistenza da prestare alle vittime, detta, da un lato, alcune disposizioni generali per l'assistenza specialistica alle vittime dei reati di violenza contro le donne o di violenza domestica, che deve comprendere almeno l'assistenza medica di prima necessità e l'indirizzamento a ulteriori cure mediche, nonché i servizi sociali, il sostegno psicosociale, i servizi legali e i servizi di polizia, o informazioni su tali servizi e su come raggiungerli. Tali servizi, compresi quelli offerti da organizzazioni non governative, dovrebbero essere coordinati da un punto di contatto unico oppure un unico punto di accesso online, in una medesima sede, e devono essere adeguatamente finanziati. Dall'altro lato, la direttiva prevede norme sui servizi di assistenza rivolti alle vittime di reati specifici, ovvero alle vittime di violenza sessuale, alle vittime di mutilazioni genitali femminili, alle vittime di molestie sessuali sul lavoro, nonché per le vittime minori e per le vittime con esigenze specifiche, come le persone con disabilità o le vittime di discriminazioni intersezionali. I servizi di assistenza devono essere resi disponibili per le vittime che sono cittadini di paesi terzi, conformemente al principio di non discriminazione.
Gli Stati membri devono inoltre assicurare:
Il Capo 5 (artt. 34-37) concerne la prevenzione e l'intervento precoce, attraverso l'implementazione di:
Il Capo 6 (artt. 38-44) prevede forme di coordinamento a livello nazionale, attraverso l'adozione di politiche nazionali coordinate, con la designazione di organismi ufficiali per monitorare e attuare le suddette politiche, l'adozione di piani d'azione nazionali entro il 2029, stabilendo obiettivi, risorse e meccanismi di monitoraggio, la creazione di meccanismi di cooperazione multiagenzia tra le autorità, i servizi di assistenza, le forze dell'ordine, i servizi sociali e le organizzazioni non governative per proteggere le vittime e fornire loro supporto, e di cooperazione tra Stati a livello dell'Unione, con lo scambio di buone pratiche e consultandosi, se necessario, su casi specifici tramite Eurojust e la rete giudiziaria europea nonché la raccolta dei dati disaggregati sulla violenza contro le donne, con l'assistenza dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, da trasmettere ad Eurostat.
Il Capo 7 (artt. 45-51) reca le disposizioni finali, tra le quali l'obbligo per gli Stati membri di comunicare informazioni alla Commissione entro il 2032 per valutare l'efficacia della direttiva. La Commissione a sua volta presenterà una relazione sull'impatto e la necessità di ampliamenti della direttiva e la clausola di non regressione, in base alla quale gli Stati membri non possono ridurre il livello di protezione offerto dalla direttiva, ma possono introdurre misure più rigorose.
Il termine per il recepimento della direttiva è fissato al 14 giugno 2027. A tale proposito, si rileva che la citata direttiva è stata inserita tra le direttive oggetto di recepimento di cui all'Allegato A del disegno di legge di delegazione europea 2024 (A.C 2280).
Nelle ultime legislature, in Parlamento sono state istituite Commissioni d'inchiesta sul fenomeno del femminicidio e della violenza di genere. In particolare, al Senato l'istituzione della Commissioni suddette ha avuto luogo tanto nella XVII quanto nella XVIII legislatura. Entrambe le Commissioni hanno svolto indagini sui molteplici aspetti della violenza contro le donne, i cui risultati sono illustrati in maniera approfondita nelle relazioni finali del 6 febbraio 2018 e del 6 settembre 2022. Nella XVIII legislatura, la Commissione ha inoltre pubblicato numerose relazioni su specifici argomenti, toccando temi come l'educazione scolastica, la salute femminile, le mutilazioni genitali, i percorsi trattamentali per uomini autori di violenza, il finanziamento dei centri antiviolenza, la violenza domestica nel periodo Covid.
Nella legislatura corrente, è stata approvata la legge 9 febbraio 2023, n. 12 (pubblicata sulla G.U. n. 41 del 17 febbraio 2023) che prevede l'istituzione di una Commissione bicamerale d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere.
La Commissione si è costituita nella seduta del 26 luglio 2023; è composta da 18 senatori e 18 deputati ed ha il compito di:
La Commissione ha approvato, nella seduta del 31 luglio 2024, una relazione sulla ricognizione degli assetti normativi in materia di prevenzione e contrasto della violenza di genere per la redazione di un testo unico (Doc. XXIII, n. 4).
Il documento, che risponde ad una delle specifiche finalità previste dalla legge istitutiva (v. art. 2, comma 1, lettera n), della legge n. 12 del 2023), svolge un complesso lavoro di ricognizione delle disposizioni vigenti, adottando un approccio definito nella stessa relazione come "volutamente omnicomprensivo, che guarda le cause profonde della violenza di genere e che spazia, conseguentemente, in tutti gli ambiti in cui entra in gioco il ruolo della donna" allo scopo di apportare elementi utili per la stesura di un testo unico orientato ad una visione della cittadinanza femminile non relegata al ruolo di vittima ma che sia davvero paritaria.
La relazione si articola in cinque aree tematiche, secondo un percorso circolare che ha l'obiettivo di evitare ogni tipo di violenza di genere: sensibilizzazione e formazione; azioni a sostegno delle pari opportunità e misure per la prevenzione della violenza di genere e della violenza economica; tutela delle vittime e repressione dei reati; misure di sostegno per le vittime di violenza di genere; esecuzione penale e riparazione.
Oltre alla stesura del testo unico nazionale, la relazione si propone altresì di promuovere l'adozione di un testo unico anche a livello europeo, stante la comunanza di struttura, contenuti e finalità tra la disciplina comunitaria e quella nazionale, soprattutto alla luce della recente adozione della direttiva (UE) 2024/1385 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, che muove dagli stessi presupposti della normativa italiana e promuove l'adozione di misure già in larga misura presenti nell'ordinamento italiano (v. paragrafo dedicato).
In attuazione dell'art. 5 del decreto-legge n. 93 del 2013, il Governo adotta piani straordinari per contrastare la violenza contro le donne. La disciplina del Piano è stata in parte recentemente modificata dall'art. 1, comma 149, della legge di bilancio 2022 (legge n. 234/2021), che ne ha innanzitutto mutato la denominazione da Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere a Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica; il Piano perde quindi la qualifica di "straordinario" per diventare uno strumento "strategico" nel contrasto alla violenza sulle donne.
La struttura del Piano si articola in 4 Assi tematiche (prevenzione, protezione e sostegno, perseguire e punire, assistenza e promozione) secondo le linee indicate dalla Convenzione di Istanbul, a ciascuna delle quali si ricollegano specifiche priorità.

L'ultimo piano adottato è il Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica 2025-2027, che, muovendo dall'analisi delle azioni portate avanti con il precedente piano (2021-2023), evidenzia le nuove azioni e priorità di intervento che dovranno essere implementate nel triennio di vigenza del piano. Di seguito le principali iniziative previste per asse di riferimento:
Per quanto riguarda le risorse finanziarie a sostegno degli interventi previsti dal Piano contro la violenza sulle donne, le stesse sono trasferite dal Ministero dell'economia e delle finanze al Fondo per le pari opportunità istituito presso la Presidenza del Consiglio (cap. 496 del bilancio della Presidenza del Consiglio).
A seguito dell'approvazione della legge di bilancio per l'anno 2025 (legge n. 207 del 2024), tali risorse ammontano a 97,075 milioni di euro, per gli anni 2025 e 2026 e a 65,075 milioni di euro per l'anno 2027, con un notevole incremento rispetto ai 60,5 milioni di euro stanziati dalla legge di bilancio dell'anno precedente (legge n. 213 del 2023) per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. La legge di bilancio per l'anno 2025 ha dunque sensibilmente aumentato (+62%) le risorse disponibili per i primi due anni del triennio, prevedendo invece una consistente riduzione per il 2027 (pur restando comunque la dotazione superiore a quella prevista nel bilancio triennale precedente di quasi 5 milioni).
A tale proposito si ricorda che già le leggi di bilancio per gli anni 2023 (art. 1, comma 338, della legge n. 197 del 2022) e 2024 (art. 1, comma 189, della legge n. 213 del 2023) hanno previsto, rispettivamente, un incremento di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 e di 5 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026 delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, finalizzato proprio al potenziamento delle azioni previste dal Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, e che la legge di bilancio per l'anno 2024 (art. 1, comma 194, della citata legge n. 213 del 2023) ha istituito il "Fondo per la creazione di case rifugio per donne vittime di violenza", con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
Con specifico riguardo alla finalità indicata dall'art. 5, comma 2, lett. d), del decreto-legge 93/2013, che richiede il potenziamento di forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza, l'art. 5-bis del medesimo decreto prevede che sia effettuato annualmente il riparto delle risorse del Fondo per le pari opportunità a favore delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.
Da ultimo, il decreto 28 novembre 2024 ha decretato la ripartizione di 40 milioni di euro in base ai seguenti criteri:
a) 20 milioni per il finanziamento dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti in ogni regione;
b) 20 milioni per il finanziamento delle case-rifugio pubbliche e private già esistenti in ogni regione.
Si ricorda che anche per l'anno 2023 erano stati ripartiti fondi per 40 milioni di euro, ovvero 10 milioni di euro in più rispetto al 2022 e 20 milioni in più rispetto al 2021.
Il medesimo decreto ha altresì provveduto a ripartire gli ulteriori 15 milioni stanziati dalla legge di bilancio 2023, nonché i 5 e i 20 milioni stanziati dalla legge di bilancio 2024.
Ai sensi del citato art. 5-bis, le regioni destinatarie delle risorse oggetto di riparto presentano al Ministro delegato per le pari opportunità, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione concernente le iniziative adottate nell'anno precedente; a sua volta il Ministro delegato presenta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di utilizzo delle risorse stanziate. L'ultima relazione, aggiornata al 30 marzo 2024, è stata trasmessa il 12 maggio 2025 ed è relativa agli anni 2021-2024 (Doc. CXXIX, n. 2).
Per quanto riguarda gli interventi contenuti nell'articolato (prima sezione), la legge di bilancio per il 2025 ha disposto, a decorrere dall'anno 2025, l'incremento del Fondo pari opportunità di 3 milioni di euro al fine di rafforzare l'orientamento e la formazione al lavoro delle donne vittime di violenza e di favorire l'effettiva indipendenza economica e l'emancipazione delle stesse (art. 1, comma 221) e di 1 milione di euro al fine di incrementare la misura del "reddito di libertà" (art. 1, comma 222).
Rispetto alla legge di bilancio per il 2024, è stato invece ridotto di un milione di euro il Fondo per la creazione di case rifugio per donne vittime di violenza, istituito dall'art. 1, comma 194, della legge n. 213 del 2023, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2026.
Anche il disegno di legge di bilancio per il 2026, all'esame parlamentare, prevede un aumento della dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di 10 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2026 per specifiche finalità in materia di Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, nonché per il potenziamento dei centri antiviolenza e delle case-rifugio (art. 54), nonché l'incremento del medesimo Fondo di 0,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 da destinare al "reddito di libertà" (art. 55).
La raccolta dei dati rappresenta un fondamentale strumento per conoscere e indagare a fondo le dinamiche del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica, riconosciuto dalla stessa Convenzione di Istanbul, che richiede agli Stati firmatari di «raccogliere a intervalli regolari i dati statistici disaggregati pertinenti su questioni relative a qualsiasi forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della Convenzione medesima» (art. 11).
Nell'ottica del potenziamento e del coordinamento nella raccolta dei dati statistici si pone la legge n. 53 del 2022, con cui il Parlamento ha inteso disciplinare la raccolta di dati e informazioni sulla violenza di genere esercitata contro le donne, al fine di monitorare il fenomeno ed elaborare politiche che consentano di prevenirlo e contrastarlo.
La legge, oltre a prevedere il coordinamento di enti, organismi e soggetti pubblici e privati che partecipano a vario titolo alla raccolta di siffatti dati (Ministeri dell'interno e della giustizia, strutture sanitarie pubbliche, Istat e Sistan, centri antiviolenza e case rifugio), ha aperto la strada all'introduzione di un sistema di registrazione, secondo specifici codici, della relazione intercorrente tra l'autore e la vittima del reato (1. coniuge/convivente; 2. fidanzato; 3. ex coniuge/ex convivente; 4. ex fidanzato; 5. altro parente; 6. collega/datore di lavoro; 7. conoscente/ amico; 8. cliente; 9. vicino di casa; 10. compagno di scuola; 11. insegnante o persona che esercita un'attività di cura e/o custodia; 12. medico o operatore sanitario; 13. persona sconosciuta alla vittima; 14. altro; 15. autore non identificato).
La relazione autore-vittima è rilevata per un notevole numero di reati, tra i quali figurano, oltre all'omicidio (e al nuovo delitto di femminicidio, secondo quanto previsto dal disegno di legge che introduce tale reato), anche i tre "reati sentinella" della violenza contro le donne (atti persecutori, maltrattamenti contro familiari e conviventi, violenza sessuale), nonché i quattro reati introdotti dalla legge sul "codice rosso" (diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, costrizione o induzione al matrimonio, deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso).
Per quanto riguarda la produzione di dati, il Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'interno è l'organo che elabora periodiche indagini statistiche sui delitti riconducibili al fenomeno della violenza maschile contro le donne, pubblicate sul proprio sito web sotto forma di report di monitoraggio dei più diffusi reati contro le donne, ed in particolare del femminicidio.
L'analisi criminologica più aggiornata sui femminicidi è quella pubblicata a ottobre 2025, incentrata sui dati statistici riguardanti gli omicidi volontari che si sono verificati nel triennio 2022-2024 (con un raffronto anche tra i dati relativi ai mesi da gennaio a settembre del 2025 con quelli del medesimo periodo del 2024).
Per quanto riguarda gli omicidi con vittime donne, nell'ultimo triennio si è registrata una costante diminuzione del dato, confermato anche nel periodo gennaio-settembre 2025 rispetto allo stesso periodo del 2024. Si evidenzia inoltre che anche l'incidenza delle vittime di genere femminile è in diminuzione, attestandosi negli ultimi due anni intorno al 35% rispetto al 39% del 2022, e raggiungendo il livello più basso proprio nell'ultimo periodo monitorato (32,5% - gennaio-settembre 2025).
Esaminando più in dettaglio i dati degli omicidi commessi in ambito familiare/affettivo, si rileva che dopo il picco di 106 omicidi raggiunto nel 2022, negli anni successivi il dato è dapprima sceso sotto quota 100, per poi superarla nuovamente, seppur di poco. Tuttavia, in termini di incidenza, la percentuale di donne vittime di questo tipo di crimine continua ad essere largamente maggioritaria. In particolare, l'incidenza delle donne vittime ha subito un marcato aumento nel 2022, arrivando a rappresentare oltre il 72% del totale delle vittime di quell'anno, mentre nei due anni successivi tale percentuale si è attestata intorno al 65%. Anche in questo caso, il periodo gennaio-settembre 2025 conferma il trend decrescente, con un'incidenza al 61%.
Ancora più accentuato è il dato sull'incidenza delle vittime donne che si registra nella sottocategoria degli omicidi commessi da partner o ex partner, in cui vi è un'assoluta preponderanza delle vittime di sesso femminile, con percentuali che oscillano tra l'86% del 2024 e il 90% del 2023. Nell'ultimo periodo considerato dalle rilevazioni (gennaio-settembre 2025), la percentuale di donne è pari all'83%.
Oltre all'analisi criminologica curata dal Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, nell'ambito del portale internet, realizzato dall'Istituto nazionale di statistica e dal Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio, che fornisce un quadro informativo integrato sulla violenza contro le donne in Italia, esiste una sezione dedicata specificamente agli Omicidi di donne.
Nell'ultimo report dedicato alle vittime di omicidi nell'anno 2023 (pubblicato a novembre 2024) «si conferma un quadro stabile in cui le morti violente avvengono soprattutto nell'ambito della coppia». Nel 2023 il tasso di donne uccise da un partner o un ex partner (coniuge, convivente, fidanzato o amante) è pari allo 0,21 per 100mila donne, in linea con quello del 2022 (0,20), mentre per gli uomini il tasso è pari a 0,02 per 100mila uomini.
In particolare, sono i partner con cui la donna ha una relazione al momento della morte (coniugi, conviventi, fidanzati) a compiere il maggior numero di omicidi nella coppia (il 41%), mentre sono il 12,8% gli ex partner (ex coniugi, ex conviventi, ex fidanzati).
Con riferimento ai reati introdotti dalla legge sul codice rosso e ai c.d. reati spia della violenza di genere, ovvero quei delitti che, essendo espressione di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica, diretta contro una donna in quanto tale, sono indicatori di violenza di genere (atti persecutori, di cui all'art. 612-bis c.p., maltrattamenti contro familiari e conviventi, di cui all'art art. 572 c.p. e violenze sessuali, di cui agli artt. 609-bis, 609-ter e 609-octies c.p.) occorre invece consultare il report pubblicato in occasione dell'8 marzo 2025 (festa internazionale della donna), in cui vengono posti a raffronto i dati degli anni compresi tra il 2019 (anno di entrata in vigore del "codice rosso") e il 2024.
I dati rilevano un andamento crescente per tutte e tre le fattispecie considerate; in particolare, confrontando i dati del 2023 con i dati del 2024, si riscontra un aumento di circa 4% per gli atti persecutori, di circa l'11% per i maltrattamenti e di circa il 6% per i reati di violenza sessuale.
L'incidenza delle vittime di sesso femminile sul totale delle vittime si mantiene pressoché costante (e largamente maggioritario) in tutto il periodo preso in considerazione, attestandosi intorno al 74% per gli atti persecutori, all'81% per i maltrattamenti contro familiari e conviventi e al 91% per le violenze sessuali.
Per le fattispecie introdotte dalla legge n. 69 (codice rosso), la situazione si presenta invece più variegata. L'incidenza delle vittime di sesso femminile sul totale rimane assolutamente preponderante per il reato di costrizione o induzione al matrimonio (ad esclusione del 57% registrato nel 2020, le percentuali, attestandosi al 96% nel 2021 e nel 2023 e al 95% nel 2024, rendono tale reato quello a maggiore incidenza di vittime femminili) e per il reato inerente alla violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (83% in media, con un minimo di 79% nel 2020 e un massimo dell'84% nel 2021), è in flessione per il reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (c.d. "revenge porn", dall'83% del 2019 a percentuali che, a partire dal 2022, non superano il 67%) mentre è del tutto minoritaria per il delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (in cui non, dopo il picco del 38% registrato nell'anno di entrata in vigore, si è solitamente fermata al di sotto del 20%).
In termini assoluti il reato più frequente commesso si conferma è quello relativo alla violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (che ha anche subito un aumento di ben il 29% nel 2024 rispetto al 2023), seguito dalla diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (con un incremento del 5% nel 2024 rispetto al 2023).