La Camera dei deputati ha approvato, il 18 settembre 2024, il disegno di legge di iniziativa governativa A.C. 1660 recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario". Il disegno di legge, il cui esame è iniziato il 27 febbraio 2024, è stato ampiamente modificato nel corso dell'esame parlamentare e risulta composto di 38 articoli divisi in 6 Capi. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato.
Per approfondire si veda il dossier curato dai Servizi Studi di Camera e Senato.
Per la verifica delle quanticazioni si consulti il dossier del Servizio Bilancio dello Stato.
Il Capo I, composto degli articoli da 1 a 9, reca disposizioni per la prevenzione e il contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata nonché in materia di beni sequestrati e confiscati e di controlli di polizia. Nello specifico, l'articolo 1 modifica il codice penale introducendo nuove fattispecie di reato relative a detenzione di materiale contenente istruzioni per il compimento di atti di terrorismo e divulgazione di istruzioni sulla preparazione e l'uso di sostanze esplosive o tossiche ai fini del compimento di delitti contro la personalità dello Stato.
L'articolo 2, modifica la disciplina concernente le prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli per finalità di prevenzione del terrorismo, estendendone il campo di applicazione ai reati di criminalità organizzata e di tipo mafioso e ampliando altresì il novero degli elementi che devono essere comunicati dagli esercenti attività di autonoleggio alla piattaforma informatica CaRGOS.
L'articolo 3 reca alcune modifiche al codice antimafia in materia di documentazione antimafia al fine, da un lato, di includervi le imprese aderenti ai contratti di rete e, dall'altro, prevedendo la non applicabilità da parte del prefetto dei divieti di contrattare e di ottenere concessioni o erogazioni qualora dall'applicazione di tali divieti derivi il venir meno dei mezzi di sostentamento per l'interessato e per la sua famiglia.
L'articolo 4, interviene sulla disciplina delle misure di prevenzione, attribuendo al tribunale in composizione monocratica la cognizione in ordine all'applicazione del divieto di utilizzare strumenti informatici e telefoni cellulari ai soggetti maggiorenni destinatari dell'avviso orale disposto dal questore.
L'articolo 5 prevede che l'esclusione dai benefici per i superstiti delle vittime della criminalità organizzata dei parenti o affini entro il quarto grado di soggetti destinatari di misure di prevenzione o sottoposti al relativo procedimento o a procedimento penale non si applichi qualora risulti che il beneficiario, al momento dell'evento, abbia interrotto definitivamente le relazioni familiari e affettive con i predetti soggetti, ovvero non abbia attuali rapporti di concreta frequentazione con i medesimi.
L'articolo 6 introduce alcune disposizioni in materia di protezione di collaboratori e testimoni di giustizia, in particolare per quanto concerne il rilascio delle identità di copertura.
L'articolo 7 reca disposizioni, da un lato, in materia di termini per l'impugnazione avverso le misure di prevenzione personali e dall'altro, in materia di gestione delle aziende sequestrate e confiscate, di amministrazione di beni immobili abusivi sequestrati e confiscati, nonché di contributi agli enti locali per la messa in sicurezza e l'efficientamento energetico dei beni destinati con provvedimento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione
L'articolo 8 modifica la definizione di "articolo pirotecnico", contenuta nel D.lgs. 29 luglio 2015, n. 123, al fine di allinearla alla nuova definizione unionale.
L'articolo 9 interviene sulle ipotesi di revoca della cittadinanza italiana in caso di condanna definitiva per i reati di terrorismo ed eversione ed altri gravi reati, stabilendo che non si può procedere alla revoca ove l'interessato non possieda un'altra cittadinanza ovvero non ne possa acquisire altra. Al contempo, si estende da tre a dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna il termine per poter adottare il provvedimento di revoca della cittadinanza medesima.
Il Capo II, composto degli articoli da 10 a 18, reca disposizioni in materia di sicurezza urbana. L'articolo 10 introduce il reato di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui (o delle relative pertinenze) e una procedura d'urgenza per il rilascio dell'immobile e la reintegrazione nel possesso.
L'articolo 11 introduce la nuova circostanza aggravante comune dell'aver commesso il fatto nelle aree interne o nelle immediate adiacenze delle infrastrutture ferroviarie o all'interno dei convogli adibiti al trasporto passeggeri, e introduce la specifica ipotesi di truffa aggravata nei confronti delle persone anziane.
L'articolo 12 prevede un inasprimento delle pene per il delitto di danneggiamento in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora il fatto sia commesso con violenza alla persona o minaccia.
L'articolo 13 estende l'ambito di applicazione del c.d. Daspo urbano nei confronti di coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nei cinque anni precedenti, per uno dei delitti contro la persona o contro il patrimonio commessi in aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze. Viene introdotta, inoltre, l'osservanza del divieto di accesso, disposto in caso di condanna per reati contro la persona o il patrimonio commessi nelle aree e nelle pertinenze dei trasporti pubblici, come ulteriore condizione al rispetto della quale può essere subordinata la concessione della sospensione condizionale della pena. La disposizione estende infine l'ambito di applicazione dell'arresto in flagranza differita prevista per il reato di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico anche ai casi in cui il fatto è commesso in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.
L'articolo 14 prevede che sia punito a titolo di illecito penale - in luogo dell'illecito amministrativo, attualmente previsto - il blocco stradale o ferroviario attuato mediante ostruzione fatta col proprio corpo. La pena è aumentata se il fatto è commesso da più persone riunite.
L'articolo 15 rende facoltativo, e non più obbligatorio, il rinvio dell'esecuzione della pena per le c.d. "detenute madri". Inoltre, è previsto che l'esecuzione non sia rinviabile ove sussista il rischio di commissione di ulteriori delitti.
L'articolo 16 inasprisce le pene relative al reato di impiego di minori nell'accattonaggio.
L'articolo 17 autorizza ad assumere 100 vigili urbani in ciascuno dei comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (c.d. pre-dissesto) e che hanno sottoscritto l'accordo per il ripiano del disavanzo e il rilancio degli investimenti.
L'articolo 18 apporta novelle alla disciplina relativa al sostegno e alla promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa, in particolare, prevedendo il divieto di importazione, cessione, lavorazione, distribuzione, commercio, trasporto, invio, spedizione e consegna delle infiorescenze della canapa, nonché di prodotti contenenti tali infiorescenze. Si prevede che, in tali ipotesi, si applicano le sanzioni previste al Titolo VIII del D.P.R. n. 309/1990 in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.
Il Capo III, composto degli articoli da 19 a 32, reca misure in materia di tutela del personale delle forze di polizia, delle forze armate e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché degli organismi di informazione e sicurezza della Repubblica.
L'articolo 19 introduce una ulteriore circostanza aggravante dei delitti di violenza o minaccia e di resistenza a pubblico ufficiale se il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, nonché dei delitti di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, di resistenza a pubblico ufficiale e di violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi componenti, se il fatto è commesso al fine di impedire la realizzazione di un'opera pubblica o di un'infrastruttura strategica.
L'articolo 20 introduce la nuova fattispecie di reato di lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni.
L'articolo 21 consente alle Forze di polizia di utilizzare dispositivi di videosorveglianza indossabili nei servizi di mantenimento dell'ordine pubblico, di controllo del territorio, di vigilanza di siti sensibili, nonché in ambito ferroviario e a bordo treno. È inoltre previsto l'utilizzo della videosorveglianza nei luoghi e negli ambienti in cui vengono trattenute persone sottoposte a restrizione della libertà personale.
Gli articoli 22 e 23 riconoscono un beneficio economico a fronte delle spese legali sostenute, rispettivamente, da ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria e dai vigili del fuoco, nonché dal personale delle Forze armate, indagati o imputati nei procedimenti riguardanti fatti inerenti al servizio svolto.
L'articolo 24 inasprisce le pene relative al reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui ove il fatto sia commesso su beni mobili o immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche.
L'articolo 25 reca un inasprimento sanzionatorio delle previsioni del codice della strada, con particolare riguardo ai casi di inosservanza dell'obbligo di fermarsi intimato dal personale che svolge servizi di polizia stradale.
L'articolo 26 introduce diverse misure riguardanti la sicurezza all'interno degli istituti penitenziari, prevedendo, da un lato, l'aggravante del reato di istigazione a disobbedire alle leggi, se commesso all'interno di un istituto penitenziario e, dall'altro, introducendo il delitto di rivolta all'interno di un istituto penitenziario.
L'articolo 27 introduce un nuovo reato finalizzato a reprimere gli episodi di proteste violente da parte di gruppi di stranieri irregolari trattenuti nei centri di trattenimento ed accoglienza.
L'articolo 28 autorizza gli agenti di pubblica sicurezza a portare senza licenza alcune tipologie di armi quando non sono in servizio.
L'articolo 29 estende l'applicabilità delle pene previste dal codice della navigazione per i capitani delle navi che non obbediscano all'intimazione di fermo di unità del naviglio della Guardia di Finanza.
L'articolo 30 prevede la non punibilità per il personale delle Forze armate che, nel corso delle missioni internazionali, utilizzi dispositivi e programmi informatici o altri mezzi idonei a commettere delitti contro l'inviolabilità del domicilio e dei segreti.
L'articolo 31 reca alcune disposizioni per il potenziamento dell'attività dei servizi di informazione per la sicurezza.
L'articolo 32, con riferimento alla conclusione di contratti di vendita di un servizio per la telefonia mobile prevede che al cliente cittadino di Paese fuori dall'Unione europea, sia richiesto al momento della conclusione del contratto medesimo il documento che attesti il regolare soggiorno in Italia.
Il Capo IV, composto del solo articolo 33 istituisce un albo di esperti che affianchino gli operatori economici vittime di usura ai fini del reinserimento nel circuito economico legale.
Il Capo V, composto degli articoli da 34 a 37, reca norme sull'ordinamento penitenziario.
L'articolo 34, da un lato, ricomprendere l'aggravante del reato di istigazione a disobbedire alle leggi e il delitto di rivolta all'interno di un istituto penitenziario nel catalogo dei reati per i quali la concessione di benefici penitenziari è subordinata alla mancanza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e, dall'altro, reca disposizioni in materia di stipula di convenzioni relative allo svolgimento di attività lavorative da parte di detenuti.
L'articolo 35 estende le agevolazioni previste per il lavoro dei detenuti alle aziende pubbliche o private che impieghino detenuti anche all'esterno degli istituti penitenziari.
L'articolo 36 estende la possibilità di assumere in apprendistato professionalizzante anche i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e i detenuti assegnati al lavoro all'esterno.
L'articolo 37 autorizza il Governo ad apportare modifiche al regolamento di cui al d.P.R. n. 230 del 200 (norme sull'ordinamento penitenziario), in materia di organizzazione del lavoro dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario.
Il Capo VI, infine, composto del solo articolo 38, reca una clausola di invarianza finanziaria generale riferita al complesso delle disposizioni del provvedimento, ad eccezione di quanto previsto dagli articoli 17, 21, 22, 23 e 36.