La crisi economica manifestatasi negli ultimi anni ha determinato diversi interventi del legislatore sulle procedure concorsuali, finalizzati a sostenere i tentativi delle aziende in difficoltà di rimanere operative sul mercato ed evitarne il fallimento.
Una prima riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza è stata realizzata dal decreto legislativo n. 14 del 2019, attuativo di una ampia delega conferita al Governo dalla legge n. 155 del 2017. Successivamente, la legge n. 20 del 2019 ha consentito l'emanazione di decreti legislativi integrativi e correttivi della riforma, concretizzatasi nell'adozione del decreto legislativo n. 147 del 2020.
Ulteriori modifiche del Codice sono state previste dal PNRR, che colloca la riforma delle procedure di insolvenza tra gli interventi prioritari da effettuare in materia di giustizia. In tale ambito, con il decreto legislativo n. 83 del 2022, il Governo ha provveduto a dare attuazione alla Direttiva (UE) 2019/1023 e ha fatto confluire nel Codice le disposizioni sulla composizione negoziata della crisi, introdotte dal decreto-legge n. 118 del 2021.
Il Codice è definitivamente entrato in vigore il 15 luglio 2022, quasi due anni dopo rispetto alla data inizialmente prevista (15 agosto 2020), che è stata più volte differita anche a causa della crisi economica determinata dall'epidemia da Covid-19.
Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza è contenuto nella Parte I del decreto legislativo n. 14 del 2019, emanato in attuazione della delega conferita al Governo al termine della XVII legislatura dalla legge n. 155 del 2017.
È stato successivamente emendato dal d.lgs. n. 147 del 2020, che ha apportato limitate modifiche di natura sostanziale, recando principalmente interventi integrativi e correttivi della disciplina dettata dal d.lgs. n. 14; più incisivo è stato l'intervento compiuto dal d.lgs. n. 83 del 2022, che ha sostituito l'intero Titolo II ed ha apportato significative modifiche anche ad altri titoli del Codice.
Il Codice è entrato in vigore nella sua stesura definitiva il 15 luglio 2022; risulta composto da 374 articoli suddivisi in 10 Titoli, dei quali saranno di seguito messi in luce concisamente gli aspetti principali.
Il Titolo I, oltre a definire l'oggetto e l'ambito di applicazione dell'intervento normativo, reca le principali definizioni e i principi generali afferenti la materia dell'insolvenza e delle procedure concorsuali. Tra gli elementi di maggiore rilievo si segnalano i seguenti:
Il Titolo II, originariamente dedicato alle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, è stato come già ricordato, completamente riscritto dal d.lgs. n. 83 del 2022, per inserirvi le disposizioni già in vigore a seguito degli interventi d'urgenza operati nel corso del 2021 (i già citati d.l. n. 118/2021 e d.l. n. 152/2021) al fine di realizzare gli obiettivi del PNRR. In esso sono disciplinati le procedure per la composizione negoziata della crisi, l'istituzione della piattaforma unica nazionale, il concordato semplificato e il regime delle segnalazioni per la anticipata emersione della crisi.
Più nel dettaglio, la composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, il cui obiettivo è superare la situazione di squilibrio dell'impresa prima che si arrivi all'insolvenza, si concretizza in una procedura stragiudiziale, da attivare presso la Camera di commercio, che prevede il coinvolgimento di un esperto che affianca l'imprenditore commerciale (o agricolo) a garanzia dei creditori e delle altre parti interessate. L'esperto, nominato da una apposita commissione, è una figura professionale (si tratta prevalentemente di commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro) dotata di precedenti esperienze nel campo della soluzione di crisi d'impresa, incaricata di valutare le ipotesi di risanamento, individuare entro 180 giorni una soluzione adeguata e redigere, al termine dell'incarico, una relazione che verrà inserita nella piattaforma unica nazionale e comunicata all'imprenditore. Nel corso della procedura è prevista l'applicazione di agevolazioni fiscali e di misure protettive a favore dell'imprenditore per limitare le possibilità di azione nei suoi confronti da parte dei creditori e precludere il pronunciamento di sentenze di fallimento o di stato di insolvenza.
Una specifica disciplina è inoltre dettata per l'applicazione del nuovo istituto ai gruppi di imprese, al fine di consentire che la composizione negoziata si svolga in forma unitaria, e alle imprese di minori dimensioni.
Nel caso in cui l'esperto attesti che le trattative per la composizione negoziata della crisi si siano svolte secondo correttezza e buona fede, ma non hanno avuto esito positivo, l'imprenditore può accedere all'istituto del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, che prevede la presentazione di una proposta di concordato da parte dell'imprenditore stesso che deve essere verificata ed omologata dal tribunale.
Infine è disciplinato un capillare sistema di segnalazioni per favorire una precoce emersione dello stato di crisi, che vede il coinvolgimento non soltanto gli organi di controllo societari, ma anche i c.d. creditori pubblici qualificati (Agenzia delle entrate, INPS, INAIL), nonché banche e intermediari finanziari.
Il Titolo III disciplina gli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, cui fare ricorso qualora non siano state esperite o non siano state concluse positivamente le soluzioni stragiudiziali. Le disposizioni in materia di giurisdizione e di competenza e quelle sulla cessazione dell'attività del debitore, ivi previste, si muovono sostanzialmente in linea con quanto stabilito dalla vigente legge fallimentare. Un alto tasso di innovatività ha invece la disciplina relativa all'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza. In particolare, si generalizza la legittimazione ad agire del debitore a tutti gli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza; si estende la legittimazione ad agire, per la sola procedura di liquidazione giudiziale, anche agli organi e alle autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa; si estende l'ambito oggettivo di applicazione della legittimazione ad agire del pubblico ministero ad ogni caso in cui egli abbia notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza; si arricchisce l'armamentario documentale che il debitore deve depositare presso il tribunale una volta che chieda l'accesso ad una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza.
La riforma inoltre introduce e regolamenta l'innovativa procedura di accertamento unico per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza, volta ad agevolare la risoluzione dei problemi di coordinamento tra le molteplici procedure concorsuali attualmente in essere e a regolamentare i rapporti tra procedure pendenti nei confronti del medesimo debitore e domande di accesso presentate ai diversi strumenti.
Infine, costituiscono un'assoluta novità del processo di riforma le misure protettive, le quali possono essere richieste anche nel corso delle trattative e prima del deposito della domanda di omologazione ma dalle quali sono sempre esclusi i diritti di credito dei lavoratori; vengono inoltre dettate norme in ordine alla durata, alla proroga o alla revoca delle misure stesse.
Il Titolo IV disciplina una serie di strumenti di regolazione della crisi esperibili da consumatori, professionisti, imprenditori minori, imprenditori agricoli, start-up innovative e ogni altro debitore non soggetto alle procedure di regolazione della crisi "maggiori". Essi comprendono: i piani attestati di risanamento e gli accordi di ristrutturazione; il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione; le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento; il concordato preventivo. Si tratta di istituti che si propongono tutti la finalità del recupero dell'impresa in crisi, finalità da ritenersi prevalente rispetto a quella meramente liquidatoria.
Tra questi, il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione rappresenta un nuovo strumento per il debitore che si trovi in stato di crisi o di insolvenza, introdotto dal d.lgs. n. 83 in attuazione della direttiva europea, che consente allo stesso debitore di prevedere il soddisfacimento dei creditori, previa suddivisione in classi degli stessi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei.
Con riguardo ai piani attestati di risanamento e agli accordi di ristrutturazione la disciplina riprende, modificandola e integrandola, quella vigente. Fra le novità salienti si segnalano: l'introduzione di accordi agevolati e l'estensione dell'ambito di applicazione degli accordi di ristrutturazione con intermediari finanziari e delle convenzioni di moratoria anche a creditori non aderenti appartenenti a categorie omogenee diverse da quella dei creditori finanziari.
In materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento la riforma introduce una specifica disciplina con riferimento alle procedure riferite a membri di una stessa famiglia, la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore e il concordato minore. Si tratta di istituti che riprendono in linea generale i vigenti istituti dell'accordo del debitore e del piano del consumatore, ma che se ne differenziano per l'ambito di applicazione (il concordato minore, a differenza dell'accordo del debitore, non può trovare applicazione con riguardo ai debitori- consumatori).
In relazione al concordato preventivo la riforma si pone in continuità con la disciplina vigente, prevedendo tuttavia alcune misure volte ad incentivare il ricorso al concordato in continuità. In particolare, in questo ambito molte modifiche sono state apportate dal d. lgs. n. 83 del 2022 che ha previsto, tra l'altro, di: sancire il principio generale della facoltatività della suddivisione in classi; limitare a 6 mesi la possibilità di dilazionare il pagamento dei crediti di lavoro; disciplinare i rapporti esistenti tra i creditori ed il debitore nei contratti pendenti e in corso di esecuzione durante le trattative; stabilire in dodici mesi dalla presentazione della domanda il termine per la conclusione del giudizio di omologazione.
Il Titolo V ha per oggetto la "liquidazione giudiziale", e cioè la procedura che sostituisce il fallimento, finalizzata a liquidare il patrimonio dell'imprenditore insolvente, ripartendo il ricavato in favore dei creditori sulla base della graduazione dei loro crediti. La procedura conserva le caratteristiche essenziali rispetto a quella vigente, salvo alcuni elementi innovativi volti a rendere la stessa più snella ed efficiente e a conferire particolare centralità alla figura del curatore. Tra le novità più rilevanti si segnalano:
Il Titolo VI reca la disciplina relativa ai gruppi di imprese. Tra le novità della riforma vi è l'espresso riconoscimento (effettuato dall'art. 3 della legge delega) dell'istituto del gruppo d'imprese il cui presupposto fondamentale è l'effettiva attività di direzione e coordinamento di società-madre. La vigente normativa non consente, infatti, di trattare il gruppo di imprese come un'entità unica, considerando ogni società come un soggetto di diritto autonomo. Viene quindi dettata una nuova disciplina che, per i gruppi di imprese – di cui è data specifica definizione - prevede una procedura unitaria davanti al tribunale dell'impresa per l'accesso ai diversi strumenti di risoluzione della crisi: concordato preventivo e accordo di ristrutturazione dei debiti (di cui agli artt. 57 e ss), ove sia possibile garantire la continuità aziendale; in caso negativo, liquidazione giudiziale del gruppo.
Il Titolo VII contiene le disposizioni relative alla liquidazione coatta amministrativa. La riforma delimita in misura sostanziale l'applicazione dell'istituto alle imprese in stato di insolvenza. La principale novità riguarda i presupposti soggettivi dell'istituto allo scopo di rendere applicabile in via generale la procedura concorsuale ordinaria anche alle imprese in stato di crisi o di insolvenza che, sulla base delle attuali disposizioni, dovrebbero essere sottoposte a liquidazione coatta amministrativa. La liquidazione coatta non sarà, infatti, più applicabile a tutte le imprese individuate da leggi speciali che esercitino attività a rilevanza pubblicistica o che operino in settori assoggettati a controllo pubblico ma solo a determinate categorie di imprese specificamente individuate (che, sostanzialmente rientrano nel settore bancario, dell'intermediazione finanziaria e delle assicurazioni) o quando costituisca sbocco di un procedimento amministrativo per violazioni accertate dalle autorità amministrative di vigilanza.
Il Titolo VIII, in materia di liquidazione giudiziale e misure cautelari penali, detta disposizioni di coordinamento con il Codice antimafia (d.lgs. n. 159 del 2011) stabilendo in particolare la prevalenza delle misure adottate in sede penale (sia prima che dopo la dichiarazione di insolvenza) rispetto a quelle relative alla procedura concorsuale. Diversamente da quanto disposto dalla delega, non sono state previste disposizioni di coordinamento della disciplina concorsuale con quella del d.lgs. n. 231 del 2001 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, con particolare riferimento alle misure cautelari adottate in tale sede.
Il Titolo IX, dedicato alle disposizioni penali, lascia sostanzialmente inalterata la disciplina penale contenuta nella vigente legge fallimentare (e nella legge n. 3/2012 sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento), apportando modifiche solo terminologiche.
Il Titolo X contiene disposizioni generali di coordinamento per l'attuazione del codice, riguardanti in particolare l'albo degli incaricati della gestione e del controllo nelle procedure e la disciplina dei procedimenti concorsuali (con specifico riguardo all'utilizzo di strumenti telematici). Analogo coordinamento è introdotto con la disciplina di diritto del lavoro, con la liquidazione coatta amministrativa e con la disciplina penale.
Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) individua nella lentezza nella realizzazione di alcune riforme strutturali, un limite al potenziale di crescita dell'Italia.
In particolare, il PNRR colloca tra gli ambiti di intervento prioritari le modifiche al Codice dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019 tramite:
Il Piano prevede che la riforma possa essere attuata entro il quarto trimestre 2022.
Con riguardo a quanto previsto dal PNRR, sono intervenuti:
- il decreto-legge n. 118 del 2021, che ha disciplinato, a decorrere dal 15 novembre 2021, l'istituto della composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, il cui obiettivo è superare la situazione di squilibrio dell'impresa prima che si arrivi all'insolvenza. Il provvedimento, che risponde alle indicazioni del PNRR per quanto riguarda le procedure extragiudiziali e la piattaforma online, è stato poi attuato dal decreto dirigenziale 28 settembre 2021 e da ultimo trasfuso nel corpo del Codice dal decreto legislativo n. 83 del 2022;
- il decreto-legge n. 152 del 2021, che ha introdotto disposizioni sulla piattaforma telematica nazionale e sulla specializzazione dei magistrati delegati alle procedure concorsuali;
- il D.M. Giustizia n. 114 del 2021, che è invece intervenuto sui diritti di garanzia non possessori;
- il decreto legislativo n. 83 del 2022, che apporta numerose modifiche al Codice, dando attuazione alla direttiva (UE) 2019/1023, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione.