La crisi economica manifestatasi negli ultimi anni ha determinato diversi interventi del legislatore sulle procedure concorsuali, finalizzati a sostenere i tentativi delle aziende in difficoltà di rimanere operative sul mercato ed evitarne il fallimento. Nel perseguimento di tali obiettivi, è stata completamente riformata la materia concernente la disciplina della crisi di impresa e dell'insolvenza mediante l'adozione dell'omonimo Codice (v. D.lgs. n. 14/2019). Quest'ultimo provvedimento organico è stato, successivamente, corretto ed integrato da interventi che hanno risolto, da un lato, problemi riscontrati nell'interpretazione delle norme e, dall'altro lato, che hanno recepito le disposizioni prescritte a livello europeo.
Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza è contenuto nella Parte I del decreto legislativo n. 14 del 2019 (adottato in attuazione della L. delega n. 155/2017) ed è stato successivamente emendato da diversi interventi normativi. emanato in attuazione della delega conferita al Governo al termine della XVII legislatura dalla legge n. 155 del 2017. È stato successivamente emendato dal
A tal proposito, la L. n. 20/2019 ha consentito l'emanazione di decreti legislativi integrativi e correttivi della predetta riforma, concretizzatasi, in primo luogo, nell'adozione del D.lgs. n. 147 del 2020 (cd. Primo Correttivo). Quest'ultimo provvedimento ha apportato limitate modifiche di natura sostanziale, recando, soprattutto, correzioni di natura formale, nonché disposizioni volte a risolvere dubbi interpretativi.
Ulteriori modifiche del Codice risultavano funzionali al raggiungimento di specifici obiettivi previsti dal PNRR, che ha collocato la riforma delle procedure di insolvenza tra gli interventi prioritari da effettuare in materia di giustizia. In tale contesto è stato, dunque, adottato il D.lgs. n. 83 del 2022 (cd. Secondo Correttivo), attraverso il quale il Governo ha provveduto a dare attuazione alla Direttiva (UE) 2019/1023 e ha fatto confluire nel Codice le disposizioni sulla composizione negoziata della crisi e ristrutturazione aziendale introdotte dal decreto-legge n. 118 del 2021.
Da ultimo è intervenuto il D.lgs. n. 136 del 2024 che costituisce il cd. Terzo Correttivo al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Tale provvedimento ha introdotto principalmente misure di coordinamento e di risoluzione di difficoltà interpretative.
Il Codice è entrato definitivamente in vigore in data 15 luglio 2022 e si compone di 10 Titoli.
Il Titolo I, oltre a definire l'oggetto e l'ambito di applicazione dell'intervento normativo, reca le principali definizioni e i principi generali afferenti la materia dell'insolvenza e delle procedure concorsuali. Tra gli elementi di maggiore rilievo si segnalano i seguenti:
Il Titolo II, originariamente dedicato alle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, è stato come già ricordato, completamente riscritto dal d.lgs. n. 83 del 2022, per inserirvi le disposizioni già in vigore a seguito degli interventi d'urgenza operati nel corso del 2021 (i già citati d.l. n. 118/2021 e d.l. n. 152/2021) al fine di realizzare gli obiettivi del PNRR. In esso sono disciplinati le procedure per la composizione negoziata della crisi, l'istituzione della piattaforma unica nazionale, il concordato semplificato e il regime delle segnalazioni per la anticipata emersione della crisi.
Più nel dettaglio, la composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, il cui obiettivo è superare la situazione di squilibrio dell'impresa prima che si arrivi all'insolvenza, si concretizza in una procedura stragiudiziale, da attivare presso la Camera di commercio, che prevede il coinvolgimento di un esperto che affianca l'imprenditore commerciale (o agricolo) a garanzia dei creditori e delle altre parti interessate. L'esperto, nominato da una apposita commissione, è una figura professionale (si tratta prevalentemente di commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro) dotata di precedenti esperienze nel campo della soluzione di crisi d'impresa, incaricata di valutare le ipotesi di risanamento, individuare entro 180 giorni una soluzione adeguata e redigere, al termine dell'incarico, una relazione che verrà inserita nella piattaforma unica nazionale e comunicata all'imprenditore. Nel corso della procedura è prevista l'applicazione di agevolazioni fiscali e di misure protettive a favore dell'imprenditore per limitare le possibilità di azione nei suoi confronti da parte dei creditori e precludere il pronunciamento di sentenze di fallimento o di stato di insolvenza. Una specifica disciplina è inoltre dettata per l'applicazione del nuovo istituto ai gruppi di imprese, al fine di consentire che la composizione negoziata si svolga in forma unitaria, e alle imprese di minori dimensioni. Nel caso in cui l'esperto attesti che le trattative per la composizione negoziata della crisi si siano svolte secondo correttezza e buona fede, ma non hanno avuto esito positivo, l'imprenditore può accedere all'istituto del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, che prevede la presentazione di una proposta di concordato da parte dell'imprenditore stesso che deve essere verificata ed omologata dal tribunale. Infine è disciplinato un capillare sistema di segnalazioni per favorire una precoce emersione dello stato di crisi, che vede il coinvolgimento non soltanto gli organi di controllo societari, ma anche i c.d. creditori pubblici qualificati (Agenzia delle entrate, INPS, INAIL), nonché banche e intermediari finanziari.
Il Titolo III disciplina gli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, cui fare ricorso qualora non siano state esperite o non siano state concluse positivamente le soluzioni stragiudiziali.
In particolare, si generalizza la legittimazione ad agire del debitore a tutti gli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza; si estende la legittimazione ad agire, per la sola procedura di liquidazione giudiziale, anche agli organi e alle autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa; si estende l'ambito oggettivo di applicazione della legittimazione ad agire del pubblico ministero ad ogni caso in cui egli abbia notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza; si arricchisce l'armamentario documentale che il debitore deve depositare presso il tribunale una volta che chieda l'accesso ad una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza.
La riforma inoltre introduce e regolamenta l'innovativa procedura di accertamento unico per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza, volta ad agevolare la risoluzione dei problemi di coordinamento tra le molteplici procedure concorsuali attualmente in essere e a regolamentare i rapporti tra procedure pendenti nei confronti del medesimo debitore e domande di accesso presentate ai diversi strumenti. Infine, costituiscono un'assoluta novità del processo di riforma le misure protettive e le misure cautelari, le quali possono essere richieste anche nel corso delle trattative e prima del deposito della domanda di omologazione ma dalle quali sono sempre esclusi i diritti di credito dei lavoratori; Vvengono, inoltre, dettate norme in ordine alla durata, alla proroga o alla revoca delle misure stesse.
Il Titolo IV disciplina una serie di strumenti di regolazione della crisi esperibili da consumatori, professionisti, imprenditori minori, imprenditori agricoli, start-up innovative e ogni altro debitore non soggetto alle procedure di regolazione della crisi "maggiori". Essi comprendono: i piani attestati di risanamento e gli accordi di ristrutturazione; il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione; le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento; il concordato preventivo.
Si tratta di istituti che si propongono tutti la finalità del recupero dell'impresa in crisi, finalità da ritenersi prevalente rispetto a quella meramente liquidatoria.
Tra questi, il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione rappresenta un nuovo strumento per il debitore che si trovi in stato di crisi o di insolvenza, introdotto dal Dd.lgs. n. 83/2022 in attuazione della direttiva (UE) 1023/2019, che consente allo stesso debitore di prevedere il soddisfacimento dei creditori, previa suddivisione in classi degli stessi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei.
Con riguardo ai piani attestati di risanamento e agli accordi di ristrutturazione la disciplina riprende, modificandola e integrandola, quella già vigente. In particolare, il D.lgs. 136/2024 ha ridefinito il contenuto minimo che devono possedere i piani attestati di risanamento. Sempre il predetto decreto legislativo, in materia di accordi di ristrutturazione, ha introdotto e regolamentato l'istituto del c.d. cram-down fiscale, ossia la possibilità per il debitore, nella fase di negoziazione degli accordi, di proporre alle Agenzie fiscali e agli Enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione obbligatoria il pagamento dilazionato o addirittura solo parziale dei tributi, contributi e relativi accessori.
Fra le novità salienti, inoltre, si segnalano: l'introduzione di accordi agevolati e l'estensione dell'ambito di applicazione degli accordi di ristrutturazione con intermediari finanziari e delle convenzioni di moratoria anche a creditori non aderenti appartenenti a categorie omogenee diverse da quella dei creditori finanziari.
In materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento la riforma introduce una specifica disciplina con riferimento alle procedure riferite a membri di una stessa famiglia, la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore e il concordato minore.
Si tratta di istituti che riprendono in linea generaletendenzialmente i già vigenti istituti dell'accordo del debitore e del piano del consumatore, ma che se ne differenziano per l'ambito di applicazione (il concordato minore, a differenza dell'accordo del debitore, non può trovare applicazione con riguardo ai debitori- consumatori). Il D.lgs. 136/2024 ha comunque innovato taluni aspetti inerenti alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, come la possibilità di apportare integrazione al piano di ristrutturazione, l'istituto del reclamo nei confronti della decisione del giudice e la previsione di una moratoria per il pagamento dei crediti privilegiati o garantiti.
In relazione al concordato preventivo la riforma si pone in continuità con la disciplina vigente, prevedendo tuttavia alcune misure volte ad incentivare il ricorso al concordato in continuità. In particolare, in questo ambito molte modifiche sono state apportate dal Dd. lgs. n. 83 del 2022 che ha previsto, tra l'altro, di: sancire il principio generale della facoltatività della suddivisione in classi; limitare a 6 mesi la possibilità di dilazionare il pagamento dei crediti di lavoro; disciplinare i rapporti esistenti tra i creditori ed il debitore nei contratti pendenti e in corso di esecuzione durante le trattative; stabilire in dodici mesi dalla presentazione della domanda il termine per la conclusione del giudizio di omologazione.
Il Titolo V ha per oggetto la "liquidazione giudiziale", e cioè la procedura che sostituisce il fallimento, finalizzata a liquidare il patrimonio dell'imprenditore insolvente, ripartendo il ricavato in favore dei creditori sulla base della graduazione dei loro crediti. La procedura conserva le caratteristiche essenziali rispetto a quella vigente, salvo alcuni elementi innovativi volti a rendere la stessa più snella ed efficiente e a conferire particolare centralità alla figura del curatore. Tra le novità più rilevanti si segnalano:
Il Titolo VI reca la disciplina relativa ai gruppi di imprese. Tra le novità della riforma vi è l'espresso riconoscimento (effettuato dall'art. 3 della legge delega) dell'istituto del gruppo d'imprese il cui presupposto fondamentale è l'effettiva attività di direzione e coordinamento di società-madre. La vigente normativa non consente, infatti, di trattare il gruppo di imprese come un'entità unica, considerando ogni società come un soggetto di diritto autonomo. Viene quindi dettata una nuova disciplina che, per i gruppi di imprese – di cui è data specifica definizione - prevede una procedura unitaria davanti al tribunale dell'impresa per l'accesso ai diversi strumenti di risoluzione della crisi: concordato preventivo e accordo di ristrutturazione dei debiti (di cui agli artt. 57 e ss), ove sia possibile garantire la continuità aziendale; in caso negativo, liquidazione giudiziale del gruppo.
Il Titolo VII contiene le disposizioni relative alla liquidazione coatta amministrativa. La riforma delimita in misura sostanziale l'applicazione dell'istituto alle imprese in stato di insolvenza. La principale novità riguarda i presupposti soggettivi dell'istituto allo scopo di rendere applicabile in via generale la procedura concorsuale ordinaria anche alle imprese in stato di crisi o di insolvenza che, sulla base delle attuali disposizioni, dovrebbero essere sottoposte a liquidazione coatta amministrativa. La liquidazione coatta non sarà, infatti, più applicabile a tutte le imprese individuate da leggi speciali che esercitino attività a rilevanza pubblicistica o che operino in settori assoggettati a controllo pubblico ma solo a determinate categorie di imprese specificamente individuate (che, sostanzialmente rientrano nel settore bancario, dell'intermediazione finanziaria e delle assicurazioni) o quando costituisca sbocco di un procedimento amministrativo per violazioni accertate dalle autorità amministrative di vigilanza.
Il Titolo VIII, in materia di liquidazione giudiziale e misure cautelari penali, detta disposizioni di coordinamento con il Codice antimafia (d.lgs. n. 159 del 2011) stabilendo in particolare la prevalenza delle misure adottate in sede penale (sia prima che dopo la dichiarazione di insolvenza) rispetto a quelle relative alla procedura concorsuale. Diversamente da quanto disposto dalla delega, non sono state previste disposizioni di coordinamento della disciplina concorsuale con quella del d.lgs. n. 231 del 2001 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, con particolare riferimento alle misure cautelari adottate in tale sede.
Il Titolo IX, dedicato alle disposizioni penali, lascia sostanzialmente inalterata la disciplina penale contenuta nella vigente legge fallimentare (e nella legge n. 3/2012 sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento), apportando modifiche solo terminologiche.
Il Titolo X contiene disposizioni generali di coordinamento per l'attuazione del codice, riguardanti in particolare l'albo degli incaricati della gestione e del controllo nelle procedure e la disciplina dei procedimenti concorsuali (con specifico riguardo all'utilizzo di strumenti telematici). Analogo coordinamento è introdotto con la disciplina di diritto del lavoro, con la liquidazione coatta amministrativa e con la disciplina penale.