L'Assemblea della Camera dei deputati esamina il disegno di legge di conversione decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante "Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali" (C. 2150), già approvato dal Senato. Il disegno di legge – che si compone di 28 articoli - dovrà essere convertito dal Parlamento entro il 18 dicembre. Nel disegno di legge è confluito il decreto-legge 14 novembre 2024, n. 167, recante misure urgenti per la riapertura dei termini di adesione al concordato preventivo biennale e l'estensione di benefici per i lavoratori dipendenti, nonché disposizioni finanziarie urgenti per la gestione delle emergenze.
Il disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante "Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali", è stato esaminato dalla V Commissione, che ne ha concluso l'iter il 3 dicembre, senza alcuna modifica al testo trasmesso dal Senato.
L'articolo 1 del disegno di legge dispone la conversione del decreto-legge n. 155 del 2024 e prevede l'abrogazione del decreto-legge 14 novembre 2024, n. 167. Restano validi gli atti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge n. 167 del 2024, le cui disposizioni sono confluite negli articoli 1-bis, 7-bis e 7-ter del decreto-legge n. 155.
L'articolo 1, ai commi da 1 a 5, rifinanzia alcune autorizzazioni di spesa che rivestono carattere di urgenza relative alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, al contratto di programma RFI, al servizio civile universale e al rifinanziamento del fondo unico per gli investimenti Anas. Il comma 5-bis incrementa di 70 milioni di euro per l'anno 2025 le risorse a disposizione del Fondo complementare per contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, della silvicoltura, della floricoltura e del vivaismo. Il comma 5-ter incrementa il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale (TPL), pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024. Il comma 6 reca le disposizioni finanziarie relative agli oneri derivanti dai commi da 1 a 5-ter. Il comma 6-bis stabilisce un incremento pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2024 del Fondo "Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto". Un ulteriore incremento di risorse è stabilito dal comma 6-ter per il "buono veicoli sicuri". Il comma 6-quater reca la copertura finanziaria di quest'ultimo onere. Il comma 6-quinquies, incrementa di un importo pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, il "Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni" di cui all'articolo 19 del decreto-legge n. 104 del 2023. Il comma 6-sexies reca alcune modifiche all'articolo 2, del decreto-legge n. 121 del 2021 con particolare riguardo alla nuova società Autostrade dello Stato S.p.A. per la gestione in house di autostrade statali a pedaggio costituita con D.P.C.M. a aprile 2024, al fine di rafforzarne la dotazione patrimoniale con l'assegnazione di 343 milioni di euro. Il comma 6-septies reca la copertura del relativo onere, pari a 343 milioni di euro per il 2024. Il comma 6-octies è volto ad attribuire risorse finanziarie pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2024 al Commissario straordinario nazionale per l'emergenza del granchio blu al fine di indennizzare le imprese della pesca e dell'acquacoltura, operanti nelle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Veneto, che hanno subito danni a causa della sua diffusione e proliferazione.
L'articolo 1-bis, al comma 1, prevede che le risorse disponibili nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 21, comma 9 del decreto-legge n. 145 del 2023, possano essere utilizzate, nel limite di 44 milioni di euro per l'anno 2024, per la gestione di una serie di emergenze. Il comma 2 specifica che l'oggetto della copertura assicurativa prevista dalle polizze per i danni causati da eventi quali sismi, alluvioni, frane, inondazioni e esondazioni, è riferito ai beni (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali) iscritti nello stato patrimoniale a qualsiasi titolo impiegati per l'attività di impresa.
L'articolo 2 dispone il rifinanziamento dell'APE sociale, incrementandone l'autorizzazione di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027 e di 10 milioni di euro per l'anno 2028.
L'articolo 2-bis è volto ad autorizzare l'utilizzo, tassativamente entro il 2025, delle risorse stanziate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, erogate nel 2020 e nel 2021 e ancora presenti nei bilanci dei servizi sanitari regionali, al fine di garantire l'attuazione dei Piani operativi per il recupero delle liste d'attesa.
L'articolo 3, ai commi da 1 a 4, stanzia un totale di 33,5 milioni di euro per l'anno 2024 per sostenere costi connessi alla realizzazione di quattro eventi di livello internazionale, o per la partecipazione ad essi (Giochi del Mediterraneo di Taranto del 2026; XVII edizione dei Giochi Paralimpici 2024; Giubileo della Chiesa cattolica 2025; Conferenza internazionale per la ricostruzione dell'Ucraina). Il comma 4-bis stanzia, 4 milioni per l'anno 2025 al fine di sostenere le attività dell'evento Special Olimpics Winter Games, che si svolgerà a Torino nel 2025.
L'articolo 4 incrementa di 100 milioni nel 2024 le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario già svolte dal personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
L'articolo 4-bis autorizza la spesa di 20 milioni di euro per il 2024 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale militare.
L'articolo 5, comma 1, incrementa, per il 2024, di 3 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dello Stato, il Fondo unico nazionale (FUN) per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui all'articolo 4 del CCNL relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 15 luglio 2010. Il comma 2 dispone in relazione agli oneri, pari a 3 milioni di euro per il 2024.
L'articolo 6 interviene, ai commi 1 e 2, con disposizioni in materia di programmazione dei pagamenti per le pubbliche amministrazioni, ai fini del raggiungimento della milestone M1C1-72-bis del PNRR, relativa alla riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie. Si stabilisce l'obbligo di adottare un piano annuale dei flussi di cassa per i pagamenti e gli incassi al fine di evitare ritardi e la creazione di situazioni debitorie. Le disposizioni dei commi da 3 a 7 definiscono le procedure attraverso cui il Ministero dell'economia concede le anticipazioni di liquidità richieste dalle Amministrazioni, affinché esse possano erogare tali anticipazioni ai soggetti attuatori degli interventi. In particolare, il comma 3 dispone che il MEF debba anticipare tali somme relative a interventi PNRR alle Amministrazioni centrali richiedenti entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta formulata attraverso il sistema REGIS. Il comma 4 autorizza il MEF a concedere anticipazioni di cassa alle Amministrazioni titolari di misure PNRR, in caso di carenza delle disponibilità di cassa sui loro capitoli di bilancio relativi ai progetti in essere. Ai sensi del comma 5, tali somme devono essere reintegrate l'anno successivo a valere sul bilancio dello Stato. Il comma 6 dispone che le provviste di liquidità di cui ai commi 3 e 4 possano essere attivate anche prima che i soggetti attuatori stessi abbiano fatto richiesta di anticipazioni di liquidità. Il comma 7 dispone che un decreto ministeriale MEF possa introdurre un'eventuale ulteriore disciplina della procedura di gestione di tali risorse per le finalità di erogazione delle anticipazioni. Il comma 7-bis prevede che i componenti del Comitato speciale presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici rimangano in carica fino all'emanazione del decreto ministeriale che stabilisce la composizione del predetto Consiglio superiore. Il comma 7-ter reca modifiche di coordinamento alle norme concernenti la struttura di supporto per lo svolgimento dell'attività istruttoria del Comitato speciale medesimo. Il comma 7-quater sostituisce il comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge n. 19 del 2024, che disciplina il potere, in capo al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, di riprogrammare le risorse afferenti alla Missione 5, Componente 2, investimento 3.1 «Sport e inclusione sociale» del PNRR. Ai sensi del comma 8, dall'attuazione delle procedure recate dall'articolo 6 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L'articolo 6-bis, comma 1, prevede la possibilità di demandare anche alle stazioni appaltanti dei comuni o delle unioni montane interessati dagli interventi, iscritte all'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, l'esecuzione degli interventi sugli impianti sportivi realizzati per lo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali «Torino 2006», la cui tipologia e priorità sono individuati dalla Fondazione 20 marzo 2006. Il comma 2 mantiene ferma la definitiva cessazione al 31 dicembre 2024 della liquidazione delle residue attività dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici di Torino 2006. Il comma 3 stabilisce che, al termine della predetta gestione commissariale, le risorse ed ogni altro eventuale onere residuo a carico della gestione commissariale, nonché le funzioni e le competenze della Fondazione 20 marzo 2006 e quelle del commissario di cui al comma 2 sono trasferiti alla Regione Piemonte. Il personale dipendente ancora in forze alla struttura commissariale confluisce nella Società di committenza Regione Piemonte S.p.A. Il comma 4 reca la clausola d'invarianza finanziaria.
L'articolo 6-ter, comma 1, estende le finalità della Cabina di regia per l'individuazione delle direttive in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare, includendo il supporto alle amministrazioni pubbliche titolari di misure PNRR e ai soggetti attuatori di interventi di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di efficientamento della spesa pubblica. Il comma 2 specifica che l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L'articolo 6-quater autorizza l'apertura, presso la Tesoreria dello Stato, di apposito conto corrente di tesoreria in favore dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare - ISMEA per la gestione delle risorse relative ad interventi del PNRR.
L'articolo 6-quinquies, ai commi 1, 2 e 4, individua le competenze dei soggetti attuatori degli interventi e delle amministrazioni centrali titolari delle misure del PNRR, al fine di sistematizzare gli adempimenti in materia di controllo nell'attuazione del PNRR. Ai sensi del comma 3, gli adempimenti previsti per i soggetti attuatori costituiscono un presupposto necessario per ottenere le anticipazioni di cassa per i pagamenti degli interventi PNRR. La verifica della documentazione da parte delle amministrazioni centrali costituisce, in base al comma 5, il presupposto necessario per l'erogazione del saldo del finanziamento a favore dei soggetti attuatori e per le attestazioni da rendere per la presentazione delle richieste di pagamento all'Unione europea. Il comma 6 prevede che la Ragioneria generale dello Stato ha il compito di implementare all'interno del sistema informatico REGIS modalità semplificate in relazione agli adempimenti previsti dall'articolo in esame. Si autorizza, infine, al comma 7, il Fondo IGRUE ad effettuare il pagamento delle note di addebito emesse dalla Commissione europea in relazione alle partite contabili aperte dei programmi cofinanziati dai fondi europei.
L'articolo 6-sexies, prevede che i ministeri, i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti, le province e le città metropolitane che abbiano fatto registrare, al 31 dicembre 2023, un ritardo dei pagamenti delle fatture commerciali e che abbiano predisposto un piano di interventi per la riduzione del predetto ritardo, adottino iniziative di formazione e riqualificazione professionale. Le suddette amministrazioni sono autorizzate ad assumere personale a tempo determinato per un periodo non eccedente il 31 dicembre 2026. Il comma 2 provvede alla copertura dei relativi oneri. Il comma 3 detta misure per le medesime finalità di riduzione dei tempi di pagamento applicabili ai comuni con popolazione inferire a 60.000. I suddetti comuni sono chiamati a predisporre specifici piani di intervento per la riduzione dei tempi di pagamento. Tali piani dovranno contenere, tra l'altro, la previsione di una struttura dedicata ai pagamenti nei comuni con popolazione superiore ai 5.000 (e inferiore ai 60.000) abitanti oppure l'individuazione, nei comuni con meno di 5.000 abitanti, di un responsabile del pagamento dei debiti commerciali.
L'articolo 7 consente anche ai soggetti che hanno dichiarato una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA negli anni dal 2018 al 2022, a causa della diffusione della pandemia da COVID-19 oppure per condizioni di non normale svolgimento della propria attività, di poter usufruire del ravvedimento speciale introdotto dall'articolo 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024. Si prevede anche che il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, per determinate categorie di soggetti, possa essere effettuato dalla società o dall'associazione in luogo dei singoli soci o associati.
L'articolo 7-bis consente ai contribuenti per i quali si applicano gli indici ISA che, pur avendone i requisiti, non hanno aderito al concordato preventivo biennale e che hanno presentato validamente la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31 ottobre 2024, di aderire al concordato medesimo presentando la dichiarazione dei redditi integrativa. Si prevede che a tali soggetti si applica il regime di ravvedimento e, quindi, l'imposta vigente nei casi in cui l'adesione al concordato preventivo biennale sia avvenuta entro il 31 ottobre 2024.
L'articolo 7-ter, costituisce la trasposizione, dell'articolo 2 del decreto-legge 14 novembre 2024, n. 167, di cui l'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto dispone l'abrogazione, facendo salvi gli effetti giuridici. Il comma 1 modifica la disciplina di una indennità una tantum in favore dei lavoratori dipendenti per l'anno 2024, introdotta dall'articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113. Le novelle di cui al comma 1: sopprimono la condizione che il lavoratore abbia fiscalmente a carico il coniuge; introducono la norma di esclusione dall'indennità per i casi in cui il coniuge (non legalmente ed effettivamente separato) o il convivente di fatto del lavoratore sia beneficiario della medesima indennità; inseriscono il riferimento al codice fiscale del convivente di fatto nell'ambito degli elementi che devono essere indicati (ove sussistenti) nella richiesta del lavoratore. Il beneficio è subordinato al possesso di requisiti, inerenti al reddito complessivo del lavoratore, alla situazione familiare e all'importo minimo dei redditi da lavoro dipendente. L'importo dell'indennità – che non concorre alla formazione del reddito complessivo – è pari a 100 euro ovvero alla proporzionale misura inferiore nei casi in cui il periodo complessivo di lavoro dipendente non copra l'intero anno. Il comma 2 provvede alla quantificazione dell'onere finanziario derivante dalle novelle di cui al comma 1 e alla relativa copertura.
L'articolo 7-quater, al comma 1 rinvia, per il solo periodo d'imposta 2024, il versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL, da parte delle persone fisiche titolari di partita IVA ove ricorrano determinate condizioni. Il comma 2 reca la copertura finanziaria.
L'articolo 7-quinquies, limita l'operatività della causa di esclusione dal concordato preventivo biennale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b-quater) e della causa di cessazione del concordato prevista dall'articolo 21, comma 1, lettera b-ter) del decreto-legislativo n. 13 del 2024, relativamente all'ipotesi in cui la società o l'associazione sia interessata da modifiche della compagine sociale, ai soli casi in cui tali modifiche aumentino il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato.
L'articolo 8, al comma 1, modifica la disciplina del credito di imposta per gli investimenti nella ZES unica introducendo la possibilità di indicare ulteriori investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024. Si incrementano altresì di 4.690 milioni le risorse a disposizione della contabilità speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate. Il comma 1-ter dispone l'erogazione di un contributo nel limite complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2024 al fine di consentire il riequilibrio dei Piani economici finanziari delle concessioni aventi a oggetto la progettazione, la costruzione e la gestione di un'infrastruttura passiva a banda ultra-larga nelle aree bianche delle regioni Lazio, Sicilia e Calabria.
L'articolo 9, comma 1, riconosce alla Regione siciliana un contributo di circa 74,4 milioni di euro per il solo 2024, a titolo di ristoro delle minori entrate conseguenti la riforma fiscale attuata con il D. Lgs. n. 216 del 2023. Il comma 2 attribuisce alla Provincia autonoma di Trento la somma di circa 5,4 milioni di euro, nell'anno 2024, a titolo di restituzione del maggior gettito della tassa automobilistica riservato allo Stato. Il comma 3 provvede alla copertura finanziaria rinviando a quanto disposto all'articolo 10 del decreto-legge in esame. Il comma 3-bis istituisce un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con il compito di monitorare l'andamento delle grandezze finanziarie delle regioni e delle province autonome alla luce della nuova governance europea.
L'articolo 9-bis stabilisce che sono soggetti al regime del demanio pubblico i beni immobili appartenenti all'ente di cui all'articolo 102, terzo comma, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e ogni altro bene dello stesso ente utilizzato per lo svolgimento delle funzioni amministrative ad esso attribuite, trasferite o delegate dalla regione predetta o dalla provincia di Trento.
L'articolo 9-ter abroga le sanzioni applicabili in caso di mancata trasmissione entro il termine prescritto dalla procedura di certificazione per la verifica della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, da parte degli enti locali che utilizzano le risorse del Fondo istituito per assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, in relazione alla perdita di entrate locali connesse alla suddetta emergenza, nell'anno 2022.
L'articolo 9-quater, modifica la disciplina sulle procedure conseguenti all'eventuale superamento del limite della spesa farmaceutica ospedaliera per acquisti diretti, di cui all'articolo 1, commi da 574 a 584, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; la novella concerne i criteri di riparto tra le regioni e le province autonome del versamento, da parte delle aziende farmaceutiche, delle quote di ripiano a loro carico (cosiddetto pay back). Si limita alla metà della quota complessiva di ripiano a carico delle aziende l'applicazione del criterio dell'attribuzione dei versamenti a ogni ente territoriale in proporzione alla popolazione residente (criterio del pro capite) e si prevede, per l'altra metà, il riparto dei versamenti in proporzione all'importo eccedente il suddetto limite di spesa accertato.
L'articolo 10, comma 01, incrementa di circa 4,6 milioni per l'anno 2024 il limite di spesa del Fondo finalizzato all'erogazione ai partiti politici della quota del ‘due per mille' dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La copertura finanziaria è assicurata attingendo alle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato, non riassegnate ai pertinenti programmi, derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (secondo la previsione posta dall'articolo 148, comma 1, della legge n. 388 del 2000). I restanti commi dell'articolo 10 recano la quantificazione degli oneri derivanti dagli articoli 1, commi da 1 a 6, 2, 3, 4, 5, 8, comma 1-ter, e 9, e indicano le corrispondenti fonti di copertura finanziaria.
L'articolo 10-bis prevede che le disposizioni del decreto-legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.
Infine, l'articolo 11 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Per approfondimenti è possibile consultare il dossier redatto congiuntamente dai Servizi Studi di Camera e Senato.