tema 30 marzo 2026
Studi - Finanze Gli interventi di adeguamento alle disposizioni europee per il settore fiscale, bancario e finanziario

Nel corso della XIX legislatura si è proceduto ad allineare il nostro ordinamento alle disposizioni normative dell'Unione europea attraverso il recepimento di direttive e l'adeguamento della normativa nazionale a regolamenti unionali. 

In attuazione della legge di delegazione europea 2021 (legge n. 127 del 2022), approvata nella parte conclusiva della XVIII legislatura, il Governo è stato delegato al recepimento di 4 direttive, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale a 22 regolamenti europei e il recepimento di una raccomandazione.

Successivamente, la legge n. 15 del 2024, Legge di delegazione europea 2022-2023, ha conferito delega al Governo per il recepimento, secondo i termini e le procedure, i princìpi e criteri direttivi di cui alla legge n. 234 del 2012, nonché quelli specifici stabiliti dalla legge stessa, degli atti europei ivi richiamati. In particolare, la delega prevede l'adozione da parte del Governo degli atti necessari al recepimento di 20 direttive e all'adeguamento dell'ordinamento nazionale a 9 regolamenti europei. 

La legge di delegazione europea 2024 (legge 13 giugno 2025, n. 91) ha delegato il Governo al recepimento di 20 direttive e all'adeguamento della normativa nazionale a 21 regolamenti.

La legge di delegazione europea 2025 (legge 17 marzo 2026, n. 36) delega il Governo al recepimento di 24 direttive e all'adeguamento della normativa nazionale a 12 regolamenti.

Si riportano di seguito le disposizioni di adeguamento dell'ordinamento nazionale relativamente al settore fiscale, bancario e finanziario, introdotte nella XIX legislatura, nonché le disposizioni europee in attesa di recepimento o attuazione.

apri tutti i paragrafi
Il regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese

L'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 è avvenuto, a seguito di apposito iter parlamentare, con il decreto legislativo n. 30 del 2023.  Il regolamento (UE) 2020/1503 è volto a disciplinare il fenomeno del crowdfunding ("finanziamento da parte della folla"), che rappresenta una modalità di finanziamento basata sull'applicazione alla finanza delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (fintech). In particolare, il fornitore di servizi di crowdfunding gestisce di norma una piattaforma online che offre a chi intende realizzare un progetto - e, quindi, anche alle piccole e medie imprese (PMI) e, in particolare, alle start-up e alle scale-up - la possibilità di proporlo sulle rete internet, consentendo ai soggetti interessati di finanziarlo. È un metodo alternativo al credito bancario che è nato sulla base dell'interazione diretta fra imprese e investitori. Il Regolamento definisce chiaramente le caratteristiche del servizio di crowdfunding, la disciplina delle relative offerte e le esclusioni dall'ambito applicativo della presente disciplina, tra cui le offerte di crowdfunding superiori a un importo di 5 milioni di euro, che devono essere calcolate su un periodo di 12 mesi. Per approfondimenti relativi al contenuto dello schema di decreto legislativo (A.G. n. 13 del 2023) si veda il relativo dossier di documentazione.

La direttiva (UE) 2021/338 relativa agli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione e l'applicazione delle direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 alle imprese di investimento

Il recepimento della direttiva (UE) 2021/338  è avvenuto, a seguito di apposito iter parlamentare, con il decreto legislativo n. 31 del 2023La direttiva (UE) 2021/338 modifica la direttiva 2014/65/UE (Markets in Financial Instruments Directive - MiFID II) per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione, e le Direttive 2013/36/UE (CRD IV) e (UE) 2019/878 (CRD V) per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi Covid-19. La direttiva introduce, tra l'altro, una esenzione dai requisiti in materia di governance del prodotto, ovvero le regole e procedure che gli intermediari sono tenuti ad applicare nel processo di definizione dei prodotti da offrire alla clientela, quando il servizio di investimento prestato riguarda obbligazioni che non hanno derivati incorporati (fatta eccezione per la clausola di rimborso anticipato) o quando gli strumenti finanziari sono commercializzati o distribuiti esclusivamente a controparti qualificate. Viene inoltre modificata la disciplina degli obblighi informativi prevedendo che tutte le informazioni alla clientela siano fornite in formato elettronico vengono dettate specifiche norme applicabili esclusivamente nei confronti di clienti professionali. Per approfondimenti relativi al contenuto dello schema di decreto legislativo (A.G. n. 16 del 2023) si veda il relativo dossier di documentazione.

La direttiva (UE) 2021/2261 riguardante l'uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)

Il recepimento della direttiva (UE) 2021/2261 è avvenuto, a seguito di apposito iter parlamentare, con il decreto legislativo n. 29 del 2023. La direttiva (UE) 2021/2261 è tesa a razionalizzare gli obblighi di informazione incombenti sulle società di investimento e sui gestori di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), evitandone la duplicazione. Ai sensi della legislazione unionale vigente, infatti, gli OICVM sono soggetti ai seguenti obblighi di informazione: redazione di un breve documento (Key investor information document - KIID, "documento contenente le informazioni chiave per gli investitori") contenente dettagli sulle caratteristiche essenziali degli OICVM offerti sul mercato; redazione e pubblicazione di un documento contenente le informazioni chiave (Key information document - KID) che consenta agli investitori al dettaglio di comprendere e raffrontare le caratteristiche e i rischi chiave dell'investimento. Tale ultimo obbligo è previsto dal regolamento (UE) n. 1286/2014 per gli ideatori di prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIPs), nella cui più ampia categoria rientrano anche gli OICVM. In considerazione del fatto che le informazioni chiave per gli investitori (KIID) e i KID riguardano essenzialmente gli stessi obblighi di informazione la direttiva dispone che qualora una società di investimento o, per uno dei fondi comuni da essa gestiti, una società di gestione rediga, consegni, riveda e traduca un KID, questo sarà considerato conforme ai requisiti applicabili alle informazioni chiave per gli investitori e non vi sarà obbligo - per una società di investimento o, per uno dei fondi comuni da essa gestiti, per una società di gestione - di redigere le informazioni chiave qualora sia redatto, consegnato, rivisto e tradotto un KID. Per approfondimenti relativi al contenuto dello schema di decreto legislativo (A.G. n. 17 del 2023) si veda il relativo dossier di documentazione.

La direttiva (UE) 2020/284 riguardante l'introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento

Il recepimento della direttiva (UE) 2020/284  è avvenuto, a seguito di apposito iter parlamentare, con il decreto legislativo n. 153 del 2023. La direttiva (UE) 2020/284 ha quale obiettivo principale quello di far fronte alle frodi transfrontaliere in materia di IVA derivanti dal comportamento fraudolento di alcune imprese nel settore del commercio elettronico transfrontaliero. Più in dettaglio, modifica la direttiva sul sistema comune dell'IVA inserendo, al capo 4 del titolo XI, una nuova sezione 2-bis sugli obblighi generali dei prestatori di servizi di pagamento. In particolare gli Stati membri devono imporre ai prestatori di servizi di pagamento di conservare una documentazione sufficientemente dettagliata dei beneficiari e dei pagamenti relativi ai servizi di pagamento che prestano per ogni trimestre civile. L'obbligo si applica soltanto ai servizi di pagamento prestati per pagamenti transfrontalieri (un pagamento si considera transfrontaliero quando il pagatore è localizzato in uno Stato membro e il beneficiario è localizzato in un altro Stato membro, in un territorio terzo o in un Paese terzo). Sono previste specifiche disposizioni con riferimento alla documentazione da conservare da parte dei prestatori di servizi. Per approfondimenti relativi al contenuto dello schema di decreto legislativo (A.G. n. 55 del 2023) si veda il relativo dossier di documentazione.

Il regolamento (UE) 2021/23 relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali

L'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2021/23 è avvenuto, a seguito di apposito iter parlamentare, con il decreto legislativo n. 224 del 2023Il regolamento (UE) 2021/23 relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali contiene una serie di regole volte a gestire in maniera ordinata l'eventuale risanamento delle controparti centrali, al fine di tutelare i mercati (regolamentati e non) dalla eventuale discontinuità del servizio da esse svolto. Le disposizioni introdotte sono sostanzialmente improntate a meccanismi analoghi a quelli già previsti e consolidati in materia di risoluzione delle crisi bancarie. Posta l'inadeguatezza delle procedure concorsuali ordinarie qualora applicate ad una Controparte Centrale (CCP) il regolamento introduce una procedura speciale per la quale la risoluzione di una CCP comporta un processo di ristrutturazione gestito da Autorità indipendenti - le autorità di risoluzione individuata dagli Stati membri- che, attraverso l'utilizzo delle tecniche e dei poteri offerti dal regolamento mira a evitare interruzioni nella prestazione dei servizi essenziali offerti dalla CCP o, comunque, a garantire che la cessazione dell'attività avvenga in maniera ordinata, a causa delle implicazioni possibili sulla stabilità del sistema finanziario. Per approfondimenti relativi al contenuto dello schema di decreto legislativo (A.G. n. 75 del 2023) si veda il relativo dossier di documentazione.

Il regolamento UE 2021/557 in materia di cartolarizzazione e per instaurare un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate

L'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2021/557 è avvenuto, a seguito di apposito iter parlamentare, con il decreto legislativo n. 204 del 2023. Il regolamento UE 2021/557 innova la normativa in materia di cartolarizzazioni STS (dunque regolamento UE 2017/2402). In particolare, si prevede un quadro specifico per le cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (STS) per sostenere la ripresa economica post-crisi del COVID. Lo scopo è di riattivare il mercato della cartolarizzazione e facilitare l'accesso al finanziamento, stabilendo regole che incoraggiano l'uso di cartolarizzazioni "semplici, trasparenti e standardizzate. Per approfondimenti relativi al contenuto dello schema di decreto legislativo (A.G. n. 76 del 2023) si veda il relativo dossier di documentazione.

 

La direttiva (UE) 2021/2167, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti 

Il recepimento della direttiva (UE) 2021/2167 è avvenuto, a seguito di apposito iter parlamentare, con il decreto legislativo n. 116 del 2024.  La direttiva (UE) 2021/2167 (c.d. «Secondary Market Directive» o «SMD»), adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, il 24 novembre 2021, è relativa ai gestori e agli acquirenti di crediti deteriorati. La direttiva mira ad aumentare il livello di armonizzazione all'interno del mercato unico, dettando alcune regole comuni a cui i gestori e gli acquirenti di crediti deteriorati devono attenersi per operare all'interno dell'Unione e fissando standard uniformi per garantirne l'idonea condotta e una vigilanza efficace sui gestori di crediti. Allo stesso tempo, tuttavia, riconoscendo le differenze esistenti tra i diversi sistemi giuridici, essa riserva alcuni margini di flessibilità agli Stati membri, consentendo di calibrare il recepimento e l'effettivo grado di apertura dei mercati nazionali alle specificità esistenti a livello nazionale.  Per approfondimenti relativi al contenuto dello schema di decreto legislativo (A.G. n. 159 del 2024) si veda il relativo dossier di documentazione.

 

 La direttiva (UE) 2022/2464 riguardante la rendicontazione societaria di sostenibilità e l'attestazione della conformità della rendicontazione

 Il recepimento della direttiva (UE) 2022/2464 è avvenuto, a seguito di apposito iter parlamentarecon il decreto legislativo n. 125 del 2024. La direttiva 2022/2464/UE (c.d. "Corporate Sustainability Reporting Directive" o "CSRD"), che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE ha ad oggetto la rendicontazione societaria di sostenibilità (in materia ambientale, sociale e di governance societaria – ESG). La direttiva (UE) 2022/2464 ha modificato una serie di atti legislativi previgenti dell'Unione al fine di rafforzare la normativa sulla rendicontazione non finanziaria, nell'intento di renderla più idonea alla transizione dell'Unione europea verso un'economia sostenibile. In particolare, si introducono requisiti di rendicontazione più dettagliati, prevedendo, con scadenze differenziate, che le grandi società e le PMI quotate siano tenute a pubblicare informazioni su questioni rilevanti ai fini della sostenibilità, quali diritti ambientali, diritti sociali, diritti umani e fattori di governance. Per approfondimenti relativi al contenuto dello schema di decreto legislativo (A.G. n. 160 del 2024) si veda il relativo dossier di documentazione.

 

Il regolamento (UE) 2023/1114 relativo ai mercati delle cripto-attività 

L'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 è avvenuto, a seguito di apposito iter parlamentarecon il decreto legislativo n. 129 del 2024. Il decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114 (c.d. "Markets in Crypto-assets Regulation" o "MiCA"), relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937, dà attuazione alla delega contenuta all'articolo 19 della legge di delegazione europea 2022-2023. Il regolamento MiCA si applica alle persone fisiche e giuridiche e ad alcune altre imprese coinvolte nell'emissione, nell'offerta al pubblico e nell'ammissione alla negoziazione di cripto-attività o che prestano servizi connessi alle cripto-attività nell'Unione, con alcune eccezioni sia soggettive (sono ad esempio esclusi i soggetti istituzionali come le Banche centrali e la BCE, ove agiscano in veste di autorità monetarie o alle altre autorità pubbliche degli Stati membri, e la BEI) sia oggettive (sono ad esempio escluse le criptoattività che rientrano nella definizione di attività finanziarie di altra natura tra le quali, ad esempio, strumenti finanziari, depositi, compresi i depositi strutturati, fondi -eccetto ove siano qualificabili come token di moneta elettronica -, prodotti pensionistici, ecc.). La normativa è volta a fornire chiarezza e certezza giuridica agli emittenti e ai fornitori di criptoattività per rafforzare l'innovazione preservando la stabilità finanziaria e proteggendo gli investitori dai rischi. Esso fa parte del "Pacchetto finanza digitale" adottato dalla Commissione nel settembre 2020. Per approfondimenti relativi al contenuto dello schema di decreto legislativo (A.G. n. 172 del 2024) si veda il relativo dossier di documentazione.

Il regolamento (UE) n. 2022/2036 riguardante il trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili

L'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2022/2036 è avvenuto, a seguito di apposito iter parlamentarecon il decreto legislativo n. 195 del 2024. Le disposizioni del regolamento (UE) 2022/2036 intervengono sul regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) e sulla direttiva 2014/59/UE (BRRD in relazione al trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e delle passività ammissibili. Le modifiche previste dal regolamento (UE) 2022/2036 sono dirette ad attuare nell'Unione la lista internazionale delle condizioni relative alla capacità totale di assorbimento delle perdite (Total-Loss Absorbing Capacity - TLAC) disposta dal Consiglio per la stabilità finanziaria nel novembre 2015 nei confronti delle banche a rilevanza sistemica a livello globale, a cui si fa riferimento nel quadro dell'Unione come enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII), nonché per migliorare l'applicazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities - MREL) nei confronti di tutte le banche. L'articolo 14 della legge di delegazione europea 2022-2023 al comma 1 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per adeguare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, l'ordinamento nazionale. Per approfondimenti relativi al contenuto dello schema di decreto legislativo (A.G. n. 195 del 2024) si veda il relativo dossier di documentazione.

Il regolamento (UE) 2018/1672 riferito ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione 

L'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1672 è avvenuto, a seguito di apposito iter parlamentarecon il decreto legislativo n. 211 del 2024. L' articolo 15 della legge di delegazione europea 2022-23 contiene la delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672 relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 della Commissione, anch'esso riferito al medesimo ambito. Il regolamento (UE) 2018/1672 ha integrato la legislazione dell'Unione per quanto concerne il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, tenendo in considerazione anche la Raccomandazione 32 del GAFI (FATF), con cui si fa presente l'opportunità di adottare misure che prevedano controlli adeguati sui movimenti transfrontalieri di denaro contante. L'obiettivo è quello di migliorare i controlli sui flussi di denaro in contante sia in entrata che in uscita dal territorio dell'Unione europea, armonizzando le misure volte al monitoraggio del trasporto transfrontaliero di denaro contante, nonché quelle volte alla condivisione e utilizzazione delle relative informazioni. Il menzionato regolamento si applica unitamente al relativo regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 che stabilisce "i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l'efficace scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1672". Per approfondimenti relativi al contenuto dello schema di decreto legislativo (A.G. n. 194 del 2024) si veda il relativo dossier di documentazione.

Il regolamento (UE) 2023/1113 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività

L'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1672 è avvenuto, a seguito di apposito iter parlamentarecon il decreto legislativo n. 204 del 2024. L'articolo 18 della legge di delegazione europea 2022-2023 prevede principi di delega specifici finalizzati all'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1113 ((c.d. "Transfer of Funds Regulation recast" o "TFR"). Il regolamento TFR introduce norme riguardanti i dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario (ad esempio, nome e numero di conto di pagamento) che accompagnano i trasferimenti di fondi in qualsiasi valuta, nonché i dati informativi relativi al cedente e al cessionario che accompagnano i trasferimenti di cripto-attività, al fine di prevenire, individuare e indagare casi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Il regolamento si applicherà a decorrere dal 30 dicembre 2024. Per approfondimenti relativi al contenuto dello schema di decreto legislativo (A.G. n. 227 del 2024) si veda il relativo dossier di documentazione.

Il regolamento (UE) 2022/2554 e la direttiva (UE) 2022/2556 sulla resilienza operativa digitale per il settore finanziario

L'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2022/2554 e alla direttiva (UE) 2022/2556 è avvenuto, a seguito di apposito esame parlamentare, con il decreto legislativo n. 23 del 2025. L'articolo 16 della legge di delegazione europea 2022-2023 reca la delega al Governo per adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima (la legge di delegazione europea è entrata in vigore il 10 Marzo 2024), con le procedure previste e acquisito il parere dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2022/2554 nonché per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2556. Il regolamento (UE) 2022/2554 (c.d. "Digital Operational Resilience Act" o "DORA"), riconducibile al c.d. "Pacchetto finanza digitale", è volto a definire un quadro dettagliato sulla resilienza operativa digitale per le entità finanziarie dell'UE al fine di approfondire e razionalizzare la gestione dei rischi digitali da parte delle entità finanziarie, istituire test accurati dei sistemi di ICT e accrescere la consapevolezza da parte delle autorità di vigilanza dei rischi informatici e degli incidenti cui sono esposte le entità finanziarie, nonché conferire alle autorità di vigilanza finanziaria poteri di sorveglianza sui rischi dovuti alla dipendenza delle entità finanziarie da fornitori terzi di servizi nonché istituire un meccanismo coerente di segnalazione degli incidenti. La direttiva UE) 2022/2556 richiede una riforma della normativa nazionale in materia di resilienza operativa digitale per il settore finanziario introducendo un'esenzione temporanea per i sistemi multilaterali di negoziazione nonché modificando o chiarendo talune disposizioni delle vigenti direttive UE relative ai servizi finanziari. Per approfondimenti relativi al contenuto dello schema di decreto legislativo (A.G. 242 del 2024) si veda il relativo dossier di documentazione.

La direttiva (UE) 2023/2225 relativa ai contratti di credito ai consumatori

Il recepimento della direttiva (UE) 2023/2225 (c.d. Second Consumer Credit Directive o CCD2), è avvenuto, a seguito di appostio iter parlamentare, con il decreto legislativo n. 212 del 2025. L'articolo 4 della legge n. 91 del 2025 ("Legge di delegazione europea 2024") reca i principi e i criteri direttivi della delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2225adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 18 ottobre 2023, che  concerne i contratti di credito ai consumatori e abroga la direttiva 2008/48/CE. La direttiva ha l'obiettivo di garantire un livello elevato di tutela dei consumatori e favorire lo sviluppo di un mercato unico del credito, promuovendo una crescita consapevole di tale settore e regolando nel dettaglio anche le nuove forme di concessione del credito ai consumatori. Per approfondimenti relativi al contenuto dello schema di decreto legislativo (A.G. 321) si veda il relativo dossier di documentazione.

La direttiva (UE) 2024/1619 riguardante i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di governance e il regolamento (UE) 2024/1623 concernete i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'output floor

L'adeguamento della normativa nazionale alla direttiva (UE) 2024/1619 e al regolamento (UE) 2024/1623 è avvenuto, a seguito di apposito esame parlamentare, con il decreto legislativo n. 208 del 2025. L'articolo 16 della legge n. 91 del 2025 ha definito i princìpi e i criteri direttivi di delega. La direttiva (UE) 2024/1619, adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 31 maggio 2024, che modifica la direttiva (UE) 2013/36, si propone di realizzare una serie di obiettivi, su tutti, l'aumento del controllo sulle succursali di paesi terzi e il rafforzamento dei poteri di supervisione e l'integrazione dei rischi ESG nel sistema bancario, accomunati dall'esigenza di armonizzare il quadro di vigilanza bancaria. Il regolamento (UE) 2024/1623, adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 31 maggio 2024, che modifica il regolamento (UE) 2013/575, è volto all'attuazione della c.d. riforma di Basilea III (denominata anche "Basilea III+" o "Basilea IV") concordata nel 2017, al fine di rafforzare la resilienza del settore bancario europeo. La principale novità concerne l'introduzione di un limite minimo, c.d. Output Floor, ai requisiti patrimoniali calcolati tramite modelli interni, stabilendo che questi non possano scendere al di sotto di una certa percentuale (72,5 per cento) dei requisiti calcolati con metodi standardizzati. Per approfondimenti relativi al contenuto dello schema di decreto legislativo (A.G. 320) si veda il relativo dossier di documentazione.

 La direttiva (UE) 2023/2673 riguardante i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza

 Il recepimento della direttiva (UE) 2023/2673 è avvenuto, a seguito di apposito esame parlamentare, con il decreto legislativo n. 209 del 2025, in attuazione dell'articolo 6 della legge n. 91 del 2025 che contiene i principi ed i criteri direttivi per il recepimento della direttiva in questione.  La direttiva (UE) 2023/2673, adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 22 novembre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2011/83 e abroga la direttiva 2022/65/CE, ha ad oggetto i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza. La direttiva mira a porre fine all'esclusione generale dei servizi finanziari dalla direttiva (UE) 2011/83, estendendone l'ambito di applicazione al fine di includervi i servizi finanziari conclusi a distanza. In particolare, viene semplificata la normativa esistente in materia di contratti di servizi finanziari conclusi a distanza, aumentando la protezione dei consumatori e creando condizioni di parità per i servizi finanziari conclusi online, via telefono o mediante altre forme di marketing a distanza. Per approfondimenti relativi al contenuto dello schema di decreto legislativo (A.G. 315) si veda il relativo dossier di documentazione.

L'articolo 74 della della direttiva (UE) 2024/1640, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo

Il recepimento dell'art. 74 della direttiva (UE) 2024/1640 è avvenuto, a seguito di apposito esame parlamentare, con il decreto legislativo n. 210 del 2025, ai sensi dell'art. 14 della legge di delegazione europea 2024 (legge n. 91 del 2025). Si tratta del recepimento di un'unica disposizione della direttiva (UE) 2024/1640 introdotta per allineare la direttiva (UE) 2015/849 alla sentenza della Corte di giustizia 22 novembre 2022. La modifica introdotta esclude il pubblico generico dalla consultazione della sezione del registro delle imprese ove si conservano le informazioni relative ai titolari effettivi delle persone giuridiche (c.d. registro dei titolari effettivi), limitando tale possibilità agli altri soggetti qualificati già individuati dall'articolo 21, comma 2, e ai soggetti privati, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato. Per approfondimenti relativi al contenuto dello schema di decreto legislativo (A.G. 314) si veda il relativo dossier di documentazione.

La direttiva (UE) 2024/1174 riguardante taluni aspetti del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili

Il recepimento della direttiva (UE) 2024/1174 è avvenuto, a seguito di apposito esame parlamentare, con il decreto legislativo n. 185 del 2025, in attuazione all'articolo 15 della legge di delegazione europea 2024 (legge n. 91 del 2025). La direttiva (UE) 2024/1174, adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio l'11 aprile 2024, che modifica la direttiva (UE) 2014/59 e il regolamento (UE) 2014/806, fa parte del pacchetto di riforma del quadro normativo in materia di gestione delle crisi bancarie e sistemi di tutela dei depositi (c.d. crisis management and deposit insurance framework, CMDI) presentato dalla Commissione europea nell'aprile 2023 e finalizzato a rafforzare ulteriormente le regole a tutela dei risparmiatori e della stabilità del mercato in caso di risoluzione bancaria, con particolare attenzione ai soggetti di medie e piccole dimensioni. Per approfondimenti relativi al contenuto dello schema di decreto legislativo (A.G. 313) si veda il relativo dossier di documentazione.

Il regolamento (UE) 2023/2631 relativo alle obbligazioni verdi europee e all'informativa volontaria per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla sostenibilità

L'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/2631 è avvenuto, a seguito di apposito esame parlamentare, con l'articolo 4 del decreto legislativo n. 28 del 2026, in attuazione dell'art. 21 della legge 13 giugno 2025, n. 91. L'articolo 16 della legge Il regolamento (UE) 2023/2631, adottato dal Parlamento e dal Consiglio il 22 novembre 2023, ha ad oggetto le obbligazioni verdi europee e l'informativa volontaria per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla sostenibilità. Esso ha lo scopo di regolamentare l'uso del nome "Obbligazione verde europea" (European Green Bond) o "EuGB" per le obbligazioni ecosostenibili. Il regolamento stabilisce requisiti uniformi per gli emittenti di obbligazioni che desiderano utilizzare la denominazione di Obbligazione verde europea o EuGB per le loro obbligazioni sostenibili dal punto di vista ambientale, allineati alla tassonomia UE per le attività sostenibili e rese disponibili agli investitori a livello globale. Per approfondimenti relativi al contenuto dello schema di decreto legislativo (A.G. 346) si veda il relativo dossier di documentazione.

Il regolamento (UE) 2023/2845 riguardante la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di Paesi terzi

L'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/2845 è avvenuto, a seguito di apposito esame parlamentare, con l'articolo 1 del decreto legislativo n. 28 del 2026, in attuazione dell'art. 23, comma 2, della legge 13 giugno 2025, n. 91. Il regolamento (UE) 2023/2845, adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 13 dicembre 2023, che modifica i regolamenti (UE) 2014/909 e 2012/236, ha l'obiettivo, per quanto concerne il mercato interno dei servizi CSD dell'UE (Central securities depository, ossia i servizi resi dai depositi centrali di titoli), di ridurre gli oneri amministrativi e i costi di conformità preservando la stabilità finanziaria, ridurre al minimo gli ostacoli al regolamento transfrontaliero e di assicurare poteri e informazioni adeguate al monitoraggio dei rischi. Per approfondimenti relativi al contenuto dello schema di decreto legislativo (A.G. 346) si veda il relativo dossier di documentazione.

regolamenti (UE) 2023/2859 e 2023/2869, nonché la direttiva (UE) 2023/2864, concernenti il punto di accesso unico europeo

L'adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti (UE) 2023/2859 e 2023/2869, nonché alla direttiva (UE) 2023/2864, è avvenuto, a seguito di apposito esame parlamentare, con l'articolo 5 del decreto legislativo n. 28 del 2026in attuazione dell'art. 22, comma 2, della legge 13 giugno 2025, n. 91. Il regolamento (UE) 2023/2859 istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità, con lo scopo di contribuire all'integrazione dei servizi finanziari e dei mercati dei capitali dell'Unione fornendo un facile accesso centralizzato alle informazioni pubbliche sulle entità e sui loro prodotti. Il regolamento (UE) 2023/2869 e la direttiva (UE) 2023/2864 modificano rispettivamente taluni regolamenti e talune direttive per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo con la finalità di armonizzare i requisiti di divulgazione delle informazioni pubbliche che dovrebbero essere accessibili attraverso il Punto di accesso unico europeo (ESAP). Per approfondimenti relativi al contenuto dello schema di decreto legislativo (A.G. 346) si veda il relativo dossier di documentazione.

Il regolamento (UE) 2024/791, nonché la direttiva (UE) 2024/790 in tema di trasparenza dei mercati degli strumenti finanziari

L'adeguamento della normativa nazionale (TUF) al regolamento (UE) 2024/791 nonché alla direttiva (UE) 2024/790 è avvenuto, a seguito di apposito esame parlamentare, con l'articolo 3 del decreto legislativo n. 28 del 2026, in attuazione della legge 13 giugno 2025, n. 91. Il regolamento (UE) 2024/791 e la direttiva (UE) 2024/790 hanno l'obiettivo di migliorare la trasparenza dei dati di mercatoeliminare gli ostacoli all'emergere di sistemi consolidati di pubblicazione, ottimizzare gli obblighi di negoziazione e vietare la ricezione di pagamenti per il flusso degli ordini. Per approfondimenti relativi al contenuto dello schema di decreto legislativo (A.G. 346) si veda il relativo dossier di documentazione.

Il regolamento (UE) 2024/2987in materia di limitazione dei rischi di concentrazione e di controparte con riferimento alle operazione compensate da controparti centrali

L'adeguamento della normativa nazionale (TUF) al regolamento (UE) 2024/2987 è avvenuto, a seguito di apposito esame parlamentare, con l'articolo 2 del decreto legislativo n. 28 del 2026, in attuazione della legge 13 giugno 2025, n. 91. L'obiettivo principale del regolamento (UE) 2024/2987 consiste nell'implementazione della sicurezza e dell'efficienza delle controparti centrali (CCP) dell'Unione migliorandone l'attrattiva, incoraggiando la compensazione nell'Unione e rafforzando la considerazione transfrontaliera dei rischi. Con l'art. 2 del D.L. n. 28 del 2026, si prevede, in sintesi, che: il collegio delle autorità istituito e gestito dalla Banca d'Italia sia da questa co-presieduto insieme all'ESMA per il tramite di uno dei membri indipendenti del comitato di vigilanza della controparte centrale (CCP); si attribuiscono a Banca d'Italia le competenze in merito alla procedura accelerata per l'autorizzazione di un'estensione dell'autorizzazione; si attribuiscono a Banca d'Italia competenze in merito alla nuova procedura accelerata in materia di modiche dei modelli e dei parametri di una CCP, nonché il potere di adottare, d'intesa con Consob, i provvedimenti richiesti in materia di partecipazioni qualificate nella CCP; si attribuisce a Banca d'Italia e Consob il compito di individuare e rendere pubblico l'elenco delle informazioni necessarie; si attribuiscono nuovi poteri di vigilanza, per le rispettive competenze, a Consob e Banca d'Italia. Per approfondimenti relativi al contenuto dello schema di decreto legislativo (A.G. 346) si veda il relativo dossier di documentazione.

La direttiva 2024/927 concernente gli accordi di delega, la gestione del rischio di liquidità, le segnalazioni a fini di vigilanza, i servizi ulteriori forniti dai FIA

Il recepimento della direttiva (UE) 2024/927 è avvenuto, a seguito di apposito esame parlamentare, con il decreto legislativo n. 39 del 2026, in attuazione all'articolo 13, comma 12, della legge di delegazione europea 2024 (legge n. 91 del 2025). La direttiva (UE) 2024/927 mira ad armonizzare le previsioni normative in materia di GEFIA e OICVM e a definire un sistema di norme trasparente che renda il mercato dei capitali efficiente ed efficacemente vigilato. Essa interviene su diverse disposizioni concernenti le caratteristiche dei Fondi di investimento alternativo (FIA,  ossia quei Fondi che investono in prodotti diversi dai tradizionali valori mobiliari quali azioni e obbligazioni), i requisiti e le attività consentite ai gestori degli stessi (GEFIA), razionalizzando altresì la disciplina dei Fondi di investimento in valori mobiliari. Per approfondimenti relativi al contenuto dello schema di decreto legislativo (A.G. 355) si veda il relativo dossier di documentazione.

ultimo aggiornamento: 25 marzo 2026
La direttiva (UE) 2021/514 (cd. DAC 7) in materia di scambio di informazioni nel settore fiscale

Il recepimento della direttiva (UE) 2020/285 è avvenuto, a seguito di apposito iter parlamentare, con il decreto legislativo n. 32 del 2023. La direttiva rappresenta il settimo intervento relativo al rafforzamento della cooperazione fiscale. La principale novità della DAC 7 è l'obbligo posto, in capo ai gestori delle piattaforme digitali (opportunamente definiti) di comunicare con cadenza periodica all'amministrazione fiscale degli altri Stati i corrispettivi percepiti dei venditori attivi sui loro portali: si tratta di proventi derivanti da operazioni di vendita di beni e di servizi personali, di noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto e di locazione di immobili, compresi gli immobili residenziali e commerciali e gli spazi di parcheggio. Tra i dati da comunicare rientrano sia i corrispettivi sia il numero di attività effettuate. Tali informazioni sono oggetto di scambio automatico tra gli Stati membri a partire dal 2023. La direttiva inoltre modifica la disciplina dello scambio di informazioni su richiesta (contenuta nell'articolo 5 della DAC 1), tra l'altro al fine di chiarire le modalità di trasmissione delle informazioni di "prevedibile pertinenza": ed  estende il novero di informazioni oggetto di scambio automatico anche al fine di includervi anche i redditi derivanti dalla proprietà intellettuale. Per approfondimenti relativi al contenuto dello schema di decreto legislativo (A.G. n. 8 del 2023) si veda il relativo dossier di documentazione.

La direttiva (UE) 2022/2523 sulla Global minimum tax

Il recepimento della direttiva (UE) 2022/2523 è avvenuto, in attuazione della legge delega di riforma fiscale n. 111 del 2023 e a seguito di apposito iter parlamentare, con il decreto legislativo n. 209 del 2023. Tale direttiva, intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione, dà seguito al "secondo pilastro" dell'accordo raggiunto in sede OCSE/G20 su una soluzione a due pilastri per affrontare le sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia. La direttiva ricalca l'accordo sul secondo pilastro e determina pertanto le modalità tramite le quali i principi dell'aliquota fiscale effettiva del 15% saranno applicati nell'UE a qualsiasi grande gruppo, multinazionale (come nell'intesa) ma anche nazionale, presente in uno Stato membro, che abbia un fatturato consolidato di almeno 750 milioni di euro. La direttiva poggia sulle due regole, tra loro collegate, volte ad assicurare una tassazione minima effettiva in ogni Paese in cui l'impresa opera (c.d. regole GloBE - Global Anti-Base Erosion rules) previste dall'accordo OCSE sopra ricordato. Per approfondimenti relativi al contenuto dello schema di decreto legislativo (A.G. n. 90 del 2024) si veda il relativo dossier di documentazione

La direttiva (UE) 2021/2101 relativa alla comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali 

Il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 è avvenuto, a seguito di apposito iter parlamentarecon il decreto legislativo n. 128 del 2024. Il decreto legislativo n. 128 del 2024 di recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 modifica il decreto legislativo n. 139 del 2015 (che aveva recepito la direttiva 2013/34/UE, modificata proprio dalla direttiva (UE) 2021/2101) volto a regolamentare le comunicazioni riguardanti le imposte sui redditi da effettuare per specifiche imprese e succursali. Con la direttiva UE n. 2021/2101, entrata in vigore il 21 dicembre 2021, è stato previsto uno specifico regime di trasparenza per le imprese multinazionali, le quali a partire dal 2024 devono dichiarare pubblicamente le imposte corrisposte all'interno dell'Unione Europea e, più in dettaglio, in ciascun Stato membro ("Cbcr – country by country reporting"). Il termine di recepimento della direttiva in esame era fissato al 22 giugno 2023, il mancato recepimento della direttiva UE 2021/2101 nei termini previsti è aperta nei confronti dell'Italia la procedura di infrazione n. 2023/0150 (Il 23 maggio 2024 la Commissione europea ha inviato un parere motivato all'Italia). Per approfondimenti relativi al contenuto dello schema di decreto legislativo (A.G. n. 158 del 2024) si veda il relativo dossier di documentazione.

La direttiva (UE) 2022/542 relativa alle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto

Il recepimento della direttiva (UE) 2022/542 è avvenuto, a seguito di apposito iter parlamentarecon il decreto legislativo n. 180 del 2024

Nel comma 1 dell'articolo 1 della legge di delegazione europea è prevista la delega legislativa al Governo per l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A della legge medesima. Tra queste, la direttiva (UE) 2022/542 introduce una serie di modifiche alla previgente direttiva 2006/112/CE (cd. "direttiva IVA"), prevedendo la possibilità, per gli Stati membri, di introdurre nuove aliquote di IVA ridotte. Il termine di recepimento della direttiva in esame è fissato al 31 dicembre 2024. L'intervento del legislatore europeo parte dalla premessa che le aliquote ridotte dovrebbero rimanere un'eccezione rispetto all'aliquota normale e che I beni e servizi interessati dall'agevolazione dovrebbero non solo costituire un beneficio per il consumatore finale ma perseguire obiettivi di interesse generale. La portata innovativa della direttiva (UE) 2022/542 si traduce in una serie di modifiche della direttiva IVA, tra cui l'aggiornamento dell'elenco di beni e servizi a cui gli Stati membri possono applicare aliquote IVA ridotte e l'introduzione di un limite specifico, in termini di tipologia di beni o servizi, a cui è possibile applicarle, l'ampliamento a tutti gli Stati membri delle eccezioni preesistenti e l'eliminazione di aliquote ridotte o eccezioni applicate a prodotti con un impatto negativo sull'ambiente. Per approfondimenti relativi al contenuto dello schema di decreto legislativo (A.G. n. 188 del 2024) si veda il relativo dossier di documentazione.

La direttiva (UE) 2020/285 relativa al regime speciale IVA per le piccole imprese

Il recepimento della direttiva (UE) 2020/285 è avvenuto, a seguito di apposito iter parlamentarecon il decreto legislativo n. 180 del 2024La legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53 del 2021) all'allegato A, n. 39, prevede il recepimento della direttiva (UE) 2020/285 che modifica la direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese, e il regolamento (UE) n. 904/2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto, allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale per le piccole imprese. Obiettivo della direttiva è quello di ridurre gli oneri di conformità delle piccole imprese. Già nel Piano d'azione sull'IVA (per maggiori dettagli si veda la comunicazione della Commissione "su un Piano d'azione sull'IVA. Verso uno spazio unico europeo dell'IVA - Il momento delle scelte" - COM (2016) 148). la Commissione europea aveva annunciato un pacchetto di semplificazione globale per le piccole imprese al fine di ridurre i loro oneri amministrativi e aiutare a creare un contesto fiscale per favorire la loro crescita e lo sviluppo degli scambi transfrontalieri. Tale pacchetto di semplificazione comporta un riesame del regime speciale per le piccole imprese. Per approfondimenti relativi al contenuto dello schema di decreto legislativo (A.G. n. 188 del 2024) si veda il relativo dossier di documentazione.

ultimo aggiornamento: 25 marzo 2026

Nel presente paragrafo si dà conto degli ulteriori atti dell'Unione europea attuati direttamente con fonti di rango primario o a seguito di deleghe conferite in disposizioni diverse dalla legge di delegazione europea o attuative di disposizioni di leggi di delegazione europea approvate in legislature precedenti (c.d. correttivi).

Regolamento (UE) 2024/886 relativo ai bonifici istantanei in euro

 L'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/886 è avvenuto, in via diretta, a seguito di apposito iter parlamentare, con l'articolo 2 della legge n. 28 del 2025 (recante modifiche alla legge n. 21 del 2024, per l'aggiornamento della delega ivi prevista e per il conferimento della delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal decreto legislativo n. 58 del 1998, nonché ulteriori disposizioni in materia finanziaria). In particolare, la predetta disposizione individua le condizioni che devono ricorrere affinché gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica possano richiedere la partecipazione a sistemi di pagamento designati e, con riguardo ai sistemi per l'esecuzione di ordini di trasferimento, i seguenti organismi: istituto di pagamento, istituto di pagamento dell'Unione europea, nonché istituto di moneta elettronica e istituto di moneta elettronica dell'Unione europea. Il regolamento (UE) 2024/886 apporta modifiche ai regolamenti (UE) nn. 260/2012 e 2021/1230, nonché alle direttive 98/26/CE e (UE) 2015/2366, in materia di bonifici istantanei in euro. Per approfondimenti relativi al contenuto della legge n. 28 del 2025 (Atto Camera 2240), si veda il relativo dossier di documentazione.

Direttiva (UE) 2021/2118 sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli

Tale atto legislativo, in sintesi, rafforza i diritti delle vittime di incidenti automobilistici, garantendo loro l'intero risarcimento dovuto, anche quando l'assicuratore è insolvente; estende l'ambito di applicazione della direttiva 2009/103/CEE; allinea i livelli minimi di copertura dell'assicurazione autoveicoli in tutta l'Unione; migliora le norme sul controllo dell'assicurazione da parte degli Stati membri; inserisce norme sull'uso dell'attestazione di sinistralità pregressa da parte da parte di una nuova assicurazione; definisce strumenti indipendenti di confronto dei prezzi dell'assicurazione autoveicoli. Per quanto qui di interesse, all'articolo 3 è inserita un'esenzione dall'ambito di applicazione della direttiva per i veicoli usati in eventi e attività sportivi motoristici e all'articolo 5 si prevedono alcune deroghe all'articolo 3, soggette comunque ad alcune condizioni. Tali deroghe riguardano i veicoli ritirati dalla circolazione, i veicoli utilizzati esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni, i veicoli il cui utilizzo su strade pubbliche non è autorizzato, conformemente al diritto nazionale. L'elenco di deroghe è comunicato alla Commissione europea. Con il D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 57 (Atto del Governo n. 363) sono state inserite disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 22 dicembre 2023, n. 184, di recepimento della direttiva (UE) 2021/2118, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità.

ultimo aggiornamento: 28 aprile 2026

La legge di delegazione europea 2024 (legge n. 91 del 2025), entrata in vigore il 10 luglio 2025, ha delegato il Governo ad adeguare il nostro ordinamento ai seguenti regolamenti e a recepire le  direttive di seguito riportate. Si dà conto delle direttive rispetto alle quali è stato già presentato un atto di recepimento.


Atti per i quali è stato presentato uno schema di decreto legislativo di recepimento
I regolamenti (UE) 2024/28092024/2810 e 2024/2811, in materia di promozione dei mercati di capitali con specifico riferimento all'accesso a tali mercati delle PMI

Il regolamento (UE) 2024/2809 e le direttive (UE) 2024/2810 e 2024/2811 fanno parte di un pacchetto unico presentato dalla Commissione europea il 7 dicembre 2022, finalizzato a rendere i mercati dei capitali pubblici dell'Unione europea più attraenti per le aziende e a facilitare la quotazione in particolare delle piccole e medie imprese (PMI). In particolare il regolamento (UE) 2024/2809 contiene disposizioni dirette a facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese ai capitali prevedendo l'obbligo di un prospetto informativo con un contenuto tale da consentire a un investitore di effettuare valutazioni informate, individuando alcune forme particolari di documento informativo, ed introducendo un'esenzione dall'obbligo di pubblicazione del prospetto nelle ipotesi di offerte di titoli di modesto importo consentendo analoga facoltà, a specifiche condizioni, anche agli Stati membri (termine di scadenza della della delega:10 luglio 2026). La direttiva (UE) 2024/2810 disciplina le strutture con azioni a voto plurimo nelle società che chiedono l'ammissione alla negoziazione delle loro azioni in un sistema multilaterale di negoziazione, imponendo agli Stati membri di garantire che una società le cui azioni non sono già ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione (MTF) abbia il diritto di adottare, con una delibera assembleare almeno una maggioranza qualificata, una struttura azionaria a voto plurimo (MVS) per l'ammissione alla negoziazione delle proprie azioni. tale struttura azionaria è un meccanismo di rafforzamento del controllo che può consentire agli azionisti di controllo di mantenere il potere decisionale in una società anche raccogliendo fondi presso il pubblico in modo che il timore di perdere il controllo della società non funga più da deterrente all'accesso a un mercato pubblico. Gli Stati membri sono inoltre tenuti ad adottare specifiche misure di salvaguardia, quali l'introduzione di maggioranze qualificate per l'adozione delle decisioni e la limitazione dell'impatto delle azioni a voto plurimo sul processo decisionale nell'assemblea generale (termine di scadenza della della delega: 5 agosto 2026). La direttiva (UE) 2024/2811 è diretta a rendere i mercati pubblici dei capitali nell'Unione più attraenti per le imprese e per facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese ai capitali mirando a facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese dell'UE ai mercati dei capitali e ad aumentare la coerenza della normativa in materia di quotazione attraverso una specifica disciplina delle ricerche prodotte da società di investimento o da terze parti e utilizzate da, o distribuite a, tali società e ai loro clienti, precisandone contenuti e modalità di redazione; prevedendo che gli Stati membri prevedano che il gestore di un sistema multilaterale di negoziazione (MTF) possa chiedere all'autorità competente nazionale di far registrare l'MTF, o un segmento di esso, come mercato di crescita per le PMI; prevedendo condizioni specifiche per l'ammissione delle azioni alla negoziazione e che le autorità di vigilanza verifichino che le imprese di investimento mettano in atto disposizioni organizzative per assicurare che la ricerca sponsorizzata dall'emittente sia conforme al codice di condotta dell'UE  (termine di scadenza della della delega: 5 febbraio 2026). Con riferimento al recepimento della presente direttiva è stato presentato, ed è attualmente all'esame delle Commissioni parlamentari competenti, l'atto del Governo 378. Qui il link al relativo dossier di documentazione.

La direttiva (UE) 2024/1640 e i regolamenti (UE) 2024/1624 e 2024/1620 in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo

La direttiva (UE) 2024/1640 (c.d. VI direttiva antiriciclaggio), adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini del riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, ha il precipuo scopo di rafforzare la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo nell'Unione Europea, apportando modifiche alla direttiva (UE) 2019/1937 e abrogando, a decorrere dal 10 luglio 2027, la direttiva (UE) 2015/849 (c.d. IV direttiva antiriciclaggio). Il regolamento (UE) 2024/1624, adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 31 maggio 2024, relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (AML/CFT), reca delle norme concernenti: le misure che i soggetti obbligati devono applicare per prevenire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo; gli obblighi in materia di trasparenza della titolarità effettiva per i soggetti giuridici, i trust espressi e gli istituti giuridici affini; le misure volte a limitare l'abuso degli strumenti anonimi. Il regolamento (UE) 2024/1620, adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 31 maggio 2024, istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, con l'obiettivo di migliorare la vigilanza armonizzata e la cooperazione tra le Unità di Informazione Finanziaria (FIU), anche al fine di proteggere la stabilità e l'integrità del sistema finanziario dell'UE e del mercato unico. Il termine di scadenza della delega per il recepimento della citata direttiva e per l'adeguamento ai citati regolamenti è fissato al 10 marzo 2027. Con riferimento al recepimento della presente direttiva è stato presentato, ed è attualmente all'esame delle Commissioni parlamentari competenti, l'atto del Governo 385. Qui il link al relativo dossier di documentazione.

La direttiva (UE) 2023/2226 relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale

La direttiva (UE) 2023/2226 (c.d. DAC8), adottata dal Consiglio dell'UE il 17 ottobre 2023, modifica la direttiva (UE) 2011/16 (c.d. DAC1) in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale, con particolare riguardo alla comunicazione e allo scambio automatico di informazioni sui proventi delle operazioni in cripto-attività, sugli accordi fiscali anticipati per i soggetti privati più facoltosi (c.d. high-net-worth), nonché sui dividendi su conti non di custodia. La direttiva ha il precipuo scopo di potenziare il flusso di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri in un'ottica di maggiore trasparenza ai fini della lotta alla frode, all'evasione e all'elusione fiscali. Con riferimento al recepimento della presente direttiva è stato presentato, ed è attualmente all'esame delle Commissioni parlamentari competenti, l'atto del Governo 319Qui il link al relativo dossier di documentazione.

Atti indicati nella legge di delegazione europea 2025 (n. 36 del 2026) in attesa di recepimento 
La direttiva UE 2025/1 sul quadro organico per il risanamento e la risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione nell'Unione europea. 

La direttiva UE 2025/1, adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 27 novembre 2024, introduce un quadro organico per il risanamento e la risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione nell'Unione europea e modifica le direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 e i regolamenti (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2017/1129. L'obiettivo della direttiva è assicurare una risoluzione efficace delle imprese di assicurazione e di riassicurazione in dissesto, giacché il dissesto di tali imprese incide non soltanto sui contraenti, sull'economia reale e sulla stabilità finanziaria dei mercati in cui tali imprese operano direttamente, ma anche sulla fiducia nel mercato interno delle assicurazioni. Il termine di recepimento della direttiva è fissato al 29 gennaio 2027. L'art. 8 della legge n. 36 del 2026 contiene, al riguardo, specifici principi e criteri direttivi per l'attuazione della delega.

Il regolamento (UE) 2024/3005 sulla trasparenza e sull'integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG)

Il regolamento (UE) 2024/3005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, sulla trasparenza e sull'integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG), che modifica il regolamento (UE) 2019/2088 e (UE) 2023/2859), introduce un quadro normativo organico volto a garantire integrità, trasparenza, comparabilità e indipendenza delle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG) nell'Unione europea. L'obiettivo primario è duplice: da un lato, assicurare l'affidabilità delle informazioni ESG utilizzate nei mercati finanziari, prevenendo fenomeni di greenwashing e social washing; dall'altro, tutelare investitori e consumatori, favorendo il corretto funzionamento del mercato interno e sostenendo l'agenda europea per la finanza sostenibile. L'art. 11 della legge n. 36 del 2026 contiene, al riguardo, specifici principi e criteri direttivi per l'attuazione della delega, da esercitare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge n. 36 del 2026 (ossia entro il 9 aprile 2027).

La direttiva UE 2024/1760 relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità

La direttiva UE 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859) introduce un sistema di due diligence in materia di sostenibilità aziendale ai fini della promozione di un comportamento aziendale sostenibile e responsabile nelle operazioni delle imprese e lungo le loro catene del valore globali. Il termine di recepimento è fissato al 26 luglio 2026.

La direttiva UE 2025/25 concernente l'ulteriore ampliamento e miglioramento dell'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario

La direttiva UE 2025/25 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, reca modifica delle direttive 2009/102/CE e (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'ulteriore ampliamento e miglioramento dell'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario, rafforzando trasparenza, fiducia e competitività del mercato interno. Il termine di recepimento è fissato al 31 luglio 2027.

La direttiva UE 2025/50 relativa a un'esenzione più rapida e sicura dalle ritenute alla fonte in eccesso

La direttiva UE 2025/50 del Consiglio, del 10 dicembre 2024, relativa a un'esenzione più rapida e sicura dalle ritenute alla fonte in eccesso, mira a rendere più rapide e sicure le procedure di esenzione dalle ritenute alla fonte in eccesso su dividendi e interessi transfrontalieri, favorendo investimenti e tutelando il gettito fiscale. Il termine di recepimento della direttiva è fissato al 31 dicembre 2028.

La direttiva UE 2025/425 in tema di certificato elettronico di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto

La direttiva UE 2025/425 del Consiglio, del 18 febbraio 2025, modifica la direttiva 2006/112/CE relativamente al certificato elettronico di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, introducendo nuove disposizioni in materia di certificato elettronico di esenzione dall'IVA. Il termine di recepimento della direttiva è fissato al 30 giugno 2031.

La direttiva UE 2025/516 in tema di norme IVA per l'era digitale

La direttiva UE 2025/516 del Consiglio, dell'11 marzo 2025, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativamente alle norme IVA per l'era digitale, introduce una riforma di ampio respiro del sistema dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) nell'Unione europea, finalizzata a modernizzare il quadro normativo vigente e ad adattarlo alle esigenze dell'era digitale Il termine di recepimento della direttiva in esame è fissato al: 31 dicembre 2026 per conformarsi all'articolo 2; al 30 giugno 2028 per conformarsi all'articolo 3; al 30 giugno 2029 per conformarsi all'articolo 4; al 30 giugno 2030 per conformarsi all'articolo 5.

La direttiva UE 2025/872 relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale

La direttiva UE 2025/872 (c.d. DAC9) del Consiglio, del 14 aprile 2025, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, al fine di integrare e rendere operative le disposizioni della direttiva (UE) 2022/2523 che attua l'accordo OCSE/G20 sul contrasto all'erosione della base imponibile e al trasferimento degli utili. Il termine di recepimento è fissato al 31 dicembre 2025. 

La direttiva UE 2025/1442 in materia di trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e di trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese

La direttiva UE 2025/1442 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2025, che modifica la direttiva 2006/111/CE, per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione (Testo rilevante ai fini del SEE) ha l'obiettivo di eliminare gli obblighi di comunicazione delle informazioni di carattere finanziario degli Stati membri con imprese pubbliche attive nel settore manifatturiero.

La direttiva UE 2025/1539 in materia di IVA per le vendite a distanza di beni importati da paesi terzi

La direttiva UE 2025/1539 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2025, modifica la direttiva 2006/112/UE, per quanto riguarda le norme IVA relative ai soggetti passivi che facilitano le vendite a distanza di beni importati e l'applicazione del regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi e del regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione. L'obiettivo della direttiva è incentivare ulteriormente il ricorso al regime dello sportello unico per le importazioni (c.d. "IOSS"), giacché l'uso di tale regime facilita e garantisce una maggiore conformità in materia IVA in relazione alle importazioni, in modo da evitare distorsioni della concorrenza a scapito delle forniture dell'Unione. Le disposizioni in essa contenute entreranno in vigore a decorrere dal 1° luglio 2028, mentre il termine di recepimento della stessa è il 30 giugno 2028.

ultimo aggiornamento: 25 marzo 2026
 
temi di Banche e mercati finanziari
 
temi di Fisco