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Banche e mercati finanziari

Nel corso della XIX Legislatura uno dei principali interventi sul settore bancario ha riguardato l'istituzione, per l'anno 2023, di un'imposta straordinaria sugli extraprofitti, ossia sui margini di interesse delle banche operanti nel territorio dello Stato (art. 26 Decreto Legge 104/2023). La norma si inserisce nell'ambito della politica di progressivo aumento dei tassi di interesse operato dal Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) nell'ultimo biennio allo scopo di contrastare la spinta inflazionistica generata dalla pandemia e dall'attuale situazione geopolitica, con l'obiettivo di un ritorno dell'inflazione al 2% nel medio termine. A seguito di successivi interventi di modifica tale imposta è divenuta facoltativa - sostituibile con una riserva legale -. Con la legge di bilancio 2026 è stato previsto un meccanismo di tassazione agevolata per l'affrancamento della citata riserva.  per approfondimenti sulla materia si rinvia al tema web dedicato.

Con riferimento al sistema dei pagamenti, nel corso della XIX legislatura è stato modificato il limite massimo delle transazioni per le quali è ammesso il pagamento in contanti (art. 49, comma 3-bis D.Lgs. 231/2007).  In particolare, la Legge di Bilancio per il 2023 ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, il limite di utilizzo del contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera da parte di persone fisiche o giuridiche sia fissato in 5.000 euro. Per il periodo precedente - dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2022 - il divieto era riferito alla soglia di 2.000 euro.

Con il Regolamento (UE) 1624/2024 è stata introdotta per la prima volta a livello europeo una soglia limite per i pagamenti di beni e servizi in contanti, fissata in 10.000 euro.

 

Nella materia dell'antiriciclaggio a livello unionale si è verificata la riarticolazione delle disposizioni relative, attraverso l'emanazione di una direttiva (direttiva (UE) 2024/1640) e due regolamenti (regolamento (UE) 2024/1624 e regolamento (UE) 2024/1620), rispetto ai quali è in corso il percorso di adeguamento dell'ordinamento nazionale (allo stato sono inseriti nell'ambito del disegno di legge di delegazione europea 2024, attualmente in corso di esame, in seconda lettura alla Camera dei deputati). Tra le principali novità si ricorda  l'istituzione di un'autorità europea nella materia.

In ordine alla disciplina dei mercati finanziari, nel corso della XIX legislatura il Governo ha presentato il disegno di legge contenente Interventi a sostegno della competitività dei capitali, divenuto la legge n. 21 del 2024, contenente diverse misure volte ad agevolare la capitalizzazione delle imprese nazionali, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese facilitando l'acceso al capitale attraverso canali diversi da quello bancario.

In particolare, l'articolo 19 della legge conferisce delega al Governo per l'adozione uno o più decreti legislativi recanti la revisione del TUF e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel Codice civile applicabili anche agli emittenti.

La disposizione, a tal fine: (i) indica principi e criteri direttivi generali e specifici cui deve attenersi il Governo nell'esercizio della delega; (ii) disciplina le modalità e i termini di esame parlamentare degli schemi di decreto legislativo; (iii) fissa i termini per l'adozione degli eventuali decreti legislativi correttivi.

 In relazione al punto (i) il Governo è tenuto ad osservare alcuni princìpi e criteri direttivi, tra cui: sostenere la crescita del Paese aumentando la competitività del mercato nazionale; favorire l'accesso delle imprese al capitale di rischio con particolare riguardo ai mercati regolamentati; sostenere il ricorso da parte delle PMI a forme alternative di finanziamento; semplificare e razionalizzare la disciplina degli emittenti e le regole del governo societario; contemperare il livello degli oneri amministrativi imposti alle imprese con l'esigenza di assicurare l'efficienza, l'efficacia e la rilevanza dei controlli; aggiornare il regime di responsabilità previsto per le Autorità di vigilanza e i loro organi, tenuto conto della disciplina applicabile al sistema di vigilanza italiano, delle raccomandazioni e degli standard internazionali (articolo 24, comma 6-bis, legge 28 dicembre 2005, n. 262); procedere a una complessiva razionalizzazione e coordinamento di TUF, TUB, Codice delle assicurazioni private (Decreto legislativo 209/2005), Disciplina delle forme pensionistiche complementari (Decreto legislativo 252/2005), per assicurare una maggiore coerenza e semplificazione delle fonti normative.

In merito al punto (ii), la norma prevede che gli schemi dei decreti legislativi siano trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.

Con riguardo al punto (iii), entro diciotto mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi, il Governo, ove necessario, può emanare decreti correttivi e integrativi degli stessi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi elencati al punto (i).

L'ambito della delega ed i termini della stessa sono stati oggetto di modifica a seguito della legge n. 28 del 2025.

In attuazione della delega è all'esame parlamentare l'Atto del governo 331 che contiene, tra l'altro una riforma organica delle delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 

Il citato testo unico è stato peraltro oggetto di ulteriori modifiche a seguito del recepimento di diverse disposizioni dell'Unione europea.

Con riferimento al settore assicurativo, oltre all'adozione di alcune misure di carattere fiscale, con particolare riguardo all'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni e di quella sulle riserve matematiche dei rami vita, è stato istituito un nuovo obbligo assicurativo, per i soggetti imprenditoriali, con riferimento ai rischi derivanti da catastrofi naturali.

 
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