tema 15 settembre 2024
Studi - Finanze Le misure fiscali di sostegno al settore produttivo

Il legislatore fiscale negli anni ha ritoccato la tassazione del settore produttivo - fermi restando i lineamenti fondamentali delle imposte dirette - con l'introduzione di numerose agevolazioni sotto forma di deduzioni, detrazioni, modifiche riguardanti la contabilizzazione di alcuni valori aziendali a fini fiscali (ad esempi con riferimento alle percentuali di ammortamento di determinati beni ovvero all'aggiornamento del valore effettivo a bilancio di immobilizzazioni materiali o immateriali) e soprattutto di crediti di imposta.

Tale sistema di agevolazioni ha consentito di alleggerire da un lato il carico fiscale sulle imprese e, con interventi mirati in specifici settori, di sostenere la crescita economica.

Nel presente tema si dà conto degli interventi che consentono, con misure che derogano rispetto all'ordinario regime giuridico, di abbattere il livello di tassazione per il sistema produttivo.

Si rinvia  al tema "da industria 4.0 a transizione 4.0" per le misure di agevolazione fiscale individuate per il conseguimento degli obiettivi di politica industriale indicati nei suddetti piani.

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Nella fase iniziale della legislatura sono state adottate diverse misure dirette a contenere i costi dell'energia.

Si rinvia al relativo tema sulle misure per fronteggiare i rincari energetici per ulteriori informazioni.

Si ricorda inoltre che è stato introdotto per il 2022 il cd. contributo straordinario contro il caro bollette, ovvero l'imposta sugli extraprofitti a carico delle imprese operanti nel settore energetico (articolo 37 del decreto-legge n. 21 del 2022, articolo 52 del decreto-legge 50 del 2022 e articolo 42 del decreto-legge n. 115 del 2022) dovuta in misura pari al  25 per cento dell'incremento del saldo tra operazioni attive e passive realizzato dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile marzo 2022, rispetto al medesimo periodo tra il 2020 e il 2021 (il cosiddetto "extraprofitto").

Sono esclusi i soggetti che conseguono un incremento del saldo fino a 5 milioni di euro o, comunque, inferiore al 10 per cento.

La disciplina di tale contributo straordinario, con particolare riferimento alla base imponibile, è stata modificata dalla legge di bilancio 2023.  Il provvedimento ha istituito un contributo di solidarietà straordinario sotto forma di prelievo temporaneo per l'anno 2023 per i soggetti che producono, importano, distribuiscono o vendono energia elettrica, gas naturale o prodotti petroliferi.

Il decreto-legge n.145 del 2023 (articolo 6) ha inoltre introdotto una specifica modifica ai fini del computo della base imponibile del citato contributo escludendo parzialmente dalla base imponibile del contributo stesso la distribuzione, o comunque l'utilizzo, nel periodo di imposta 2022, di riserve accantonate in sospensione d'imposta o destinate alla copertura di vincoli fiscali.

Contestualmente viene istituito, per il 2024, un contributo di solidarietà a carico delle imprese che si avvalgono della suddetta esclusione di ammontare pari al beneficio conseguente da versarsi in due rate di pari importo entro il 30 maggio e il 30 ottobre 2024.

Tali disposizioni erano contenute nell'articolo 5 del D.L. n. 34/2023, che già prevedeva una rideterminazione, nei termini sopra commentati, della base imponibile su cui si applica il contributo di solidarietà temporaneo. Detta disposizione, tuttavia, era stata successivamente abrogata dall'articolo 22, comma 1 del D.L. n. 61/2023.
ultimo aggiornamento: 7 marzo 2024

Diverse disposizioni normative, nel corso della XIX legislatura sono intervenute sulla disciplina della valutazione, a fini fiscali di elementi aziendali.

Una corposa parte della legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022) interviene sul regime della tassazione d'impresa e delle attività finanziarie. Anche la legge di bilancio per il 2024 contiene alcune disposizioni analoghe che intervengono sulla valutazione a fini fiscali di alcuni assetti aziendali.

In particolare, con la legge di bilancio 2023:

  • sono ripristinati alcuni limiti alla deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito derivanti da operazioni intercorse con imprese e professionisti residenti, ovvero localizzati in Stati non cooperativi a fini fiscali (commi 84-86);

  • si consente ai contribuenti chenell'ambito di attività di impresa, detengono partecipazioni in società ed enti esteri, in particolare ubicati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, di affrancare o rimpatriare, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva, gli utili e le riserve di utili non distribuiti alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, come risultanti dal bilancio chiuso nell'esercizio 2021 (antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022) (commi 87-95);

  • sono introdotte agevolazioni fiscali temporanee per le cessioni o assegnazioni, da parte delle società - ivi incluse le cd. società non operative di beni immobili e di beni mobili registrati ai soci: a queste operazioni si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP ed è ridotta l'imposta di registro. Analoghe agevolazioni sono previste per le relative trasformazioni societarie; le disposizioni concernenti la cd. estromissione dei beni di imprese individuali - ossia la possibilità di escludere beni immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa, assegnandoli all'imprenditore dietro pagamento di un'imposta sostitutiva -  sono estese anche alle esclusioni dei beni posseduti alla data del 31 ottobre 2022, poste in essere dal 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2023 (commi da 100 a 106), 

    Con riferimento alle agevolazioni di cui ai commi 100-105 (assegnazioni e cessioni di beni ai soci) la norma individua tra i destinatari anche le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 novembre 2023 (termine prorogato dall'articolo 4 del decreto-legge n. 132 del 2023 al 30 novembre 2023) si siano trasformate in società semplici.

    Le agevolazioni previste si applicano a condizione che le agevolazioni previste si applicano a condizione che le cessioni o assegnazioni siano avvenute entro il 30 novembre  2023 (termine viene prorogato dall'articolo 4 del decreto-legge n. 132 del 2023 al 30 novembre 2023). Il versamento dell'imposta sostitutiva è stato prorogato al 30 novembre 2023 (articolo 4 del decreto-legge n. 132 del 2023 al 30 novembre 2023).

    le cessioni o assegnazioni siano avvenute entro il 30 settembre 2023. Anche tale termine viene prorogato al 30 novembre 2023;
  • si consente di assumere, ai fini del computo di plusvalenze e minusvalenze finanziarie, anche riferite a titoli o partecipazioni negoziate in mercati regolamentari, il valore normale di tali titoli al 31 dicembre 2023, in luogo del loro costo o valore di acquisto, dietro il versamento di un'imposta sostitutiva con aliquota al 16%. Sono inoltre estese alla rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola - posseduti alla data del 1° gennaio 2023 - le disposizioni in materia di rivalutazione, già previste in passato e più volte prorogate nel tempo. Dal 15 novembre 2023 decorre il termine per la rateizzazione delle somme dovute per la predetta rivalutazione; è fissata al 15 novembre 2023 la data entro la quale deve essere redatta la perizia giurata di stima.  Si prevede inoltre l'applicazione di alcune agevolazioni in materia di imposte indirette sui trasferimenti immobiliari (imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed imposta catastale nella misura dell'1 per cento) anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli, posti in essere a favore di persone fisiche di età inferiore a quaranta anni che dichiarino nell'atto di trasferimento di voler conseguire, entro il termine di ventiquattro mesi, l'iscrizione nell'apposita gestione previdenziale ed assistenziale prevista per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali. Infine, si dispone che nei territori montani siano soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e che i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, siano esenti dalle imposte catastale e di bollo  (commi 107-109).

    Una disposizione analoga è contenuta nella legge di bilancio 2024 che estende le disposizioni in materia di rivalutazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola anche agli asset posseduti alla data del 1° gennaio 2024 - disposizioni già previste in passato e più volte prorogate nel tempo - stabilendo anche per tali operazioni un'imposta sostitutiva con aliquota al 16%. Analogamente a quanto già previsto in passato, le disposizioni in esame prevedono la facoltà di assumere, ai fini del computo di plusvalenze e minusvalenze finanziarie, anche riferite a titoli o partecipazioni negoziate in mercati regolamentari, il valore normale di tali asset, purché posseduti alla data del 1° gennaio 2024, in luogo del loro costo o valore di acquisto dietro il versamento di un'imposta sostitutiva con aliquota al 16% (commi 52 e 53).
  • si consente di considerare realizzati i redditi derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) assoggettando ad imposta sostitutiva con aliquota del 14 per cento la differenza tra il valore delle quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione; si introduce la facoltà di considerare corrisposti i redditi derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita di cui al ramo I (assicurazioni sulla durata della vita umana) e al ramo V (operazioni di capitalizzazione)  assoggettando a imposta sostitutiva con aliquota del 14 per cento la differenza tra il valore della riserva matematica alla data del 31 dicembre 2022 e i premi versati. Sono precisate le modalità dell'esercizio dell'opzione, da effettuarsi mediante comunicazione all'intermediario presso il quale è intrattenuto il rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto entro il 30 giugno 2023; si chiarisce che l'esercizio dell'opzione si estende a tutte le quote o azioni appartenenti a una medesima categoria omogenea, possedute alla data del 31 dicembre 2022 nonché alla data di esercizio dell'opzione. L'imposta sostitutiva è versata dagli intermediari entro il 16 settembre 2023, ricevendone provvista dal contribuente; altrimenti l'opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2022 (commi 112-114).

La legge di bilancio 2024, inoltre:

  • dispone circa l'adeguamento delle esistenze fiscali, per gli esercenti attività di impresa, che non adottano i principi contabili internazionali per la redazione del bilancio d'esercizio. L'adeguamento, relativo al solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, può essere effettuato mediante eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori rispetto a quelli effettivi o mediante l'iscrizione delle esistenze iniziali precedentemente omesse. A seconda che venga effettuato tramite l'eliminazione o l'iscrizione di valori, dà luogo al pagamento di diverse imposte, non rilevando, in ogni caso, a fini sanzionatori di alcun genere (commi 78-85). In particolare l'adeguamento rispetto all'eliminazione dei valori comporta il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto, determinata applicando l'aliquota media riferibile all'anno 2023 all'ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale (comma 80 lettera a)) ed il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 18 per cento da applicare alla differenza tra l'ammontare calcolato con le modalità indicate alla lettera a) ed il valore eliminato. L'l'adeguamento effettuato con la procedura di iscrizione di valori comporta il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 18 per cento da applicare al valore iscritto.

Il decreto-legge n. 198 del 2023 (art. 3 comma 8) ha esteso all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023 la facoltà di sospendere l'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, per tutti i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali.

Gli interventi fiscali per i soggetti non residenti

La legge di bilancio 2023  assoggetta a imposizione in Italia le plusvalenze derivantiper i soggetti non residenti, dalla cessione di partecipazioni in società ed enti, non negoziate in mercati regolamentati, il cui valore, per più del 50%, deriva direttamente o indirettamente da beni immobili situati in ItaliaGli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività di impresa (cd. immobili merce), nonché quelli utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa (cd. immobili strumentali) sono esclusi dalle soglie rilevanti per l'imposizione in Italia delle plusvalenze derivanti dalle relative cessioni; analogamente sono escluse dall'applicazione delle norme sulla tassazione in Italia anche le plusvalenze realizzate da organismi di investimento collettivo del risparmio di diritto estero istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni (commi 96-99); 

La legge di bilancio per il 2024 (art. 1, comma 59) ha esteso  la disciplina della cosiddetta participation exemption, - ovvero la normativa che dispone la parziale esenzione fiscale delle plusvalenze – anche ai soggetti non residenti, in presenza di specifiche condizioni e in particolare purché risiedano in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

In particolare le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate (di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 67), purché diverse da quelle derivanti da partecipazioni qualificate in imprese aventi sede in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato (di cui all'articolo 68, comma 4 TUIR), per il 5 per cento del loro ammontare, sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze.

Nel caso in cui le minusvalenze siano superiori alle plusvalenze, l'eccedenza è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 5 per cento dell'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.

ultimo aggiornamento: 7 marzo 2024

La legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016, commi 88-114) ha introdotto un sistema di agevolazioni fiscali volte a incoraggiare investimenti a lungo termine (per almeno cinque anni) nell'economia reale.

 In particolare, sono stati esentati da imposta i redditi da capitale e i redditi diversi percepiti da persone fisiche, al di fuori di attività di impresa commerciale, derivanti da specifici "investimenti qualificati", detenuti per un periodo minimo di 5 anni. I piani individuali di risparmio (PIR), i quali investono in imprese italiane e europee, con una quota di attività riservata alle piccole e medie imprese (PMI), rientrano fra gli strumenti che possono beneficiare dell'esenzione, nel rispetto del vincolo dei 5 anni di detenzione e nei limiti di 30 mila euro all'anno e, comunque di complessivi 150 mila euro. Sono gestiti dagli intermediari finanziari (sia sotto forma di fondi di investimento che di gestione individuale) e dalle imprese di assicurazione, i quali devono investire le somme rispettando il principio della diversificazione del portafoglio. Ciascuna persona fisica non può essere titolare di più di un piano di risparmio a lungo termine e ciascun piano di risparmio a lungo termine non può avere più di un titolare. La legge di bilancio 2017 ha detassato anche i redditi derivanti dagli investimenti a lungo termine nel capitale delle imprese e nei PIR effettuati da enti di previdenza obbligatoria e forme di previdenza complementare.

Con la legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018, comma 210 dell'articolo 1) è stata innalzata dal 5 al 10 per cento la quota dell'attivo patrimoniale che tali enti possono destinare a investimenti "qualificati", secondo il regime agevolato. La medesima legge (articolo 1, comma 212) ha inoltre inserito le quote o le azioni di fondi di venture capital residenti nel territorio dello Stato tra le tipologie di investimenti qualificati, introducendo ulteriori vincoli agli investimenti nei PIR, per destinare le risorse ai predetti fondi di venture capital, ed elevato dal 30 al 40 per cento la quota di detrazioni spettanti per l'investimento in start-up innovative.

Successivamente il decreto legge n. 124 del 2019 (articolo 13-bis) ha previsto nuovi criteri per gli investimenti destinati ai PIR costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2020 (PIR 2020), oltre a disporre l'inapplicabilità agli enti di previdenza obbligatoria e complementare delle disposizioni relative all'unicità del PIR.

Con il decreto Rilancio (articolo 136 del decreto-legge n. 34 del 2020) la disciplina è stata ulteriormente ritoccata. Viene precisata l'ipotesi degli investimenti qualificati indiretti, ovvero le quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) e si è consentita una maggiore concentrazione dell'esposizione (e del relativo rischio) verso un medesimo emittente o gruppo. Sono stati ampliati i limiti delle somme che possono essere destinate ai piani di risparmio a lungo termine (30.000 a 150.000 euro annuali, fino a un massimo complessivo elevato da 150.000 euro a 1.500.000 di euro) e si è chiarito inoltre che ciascuna persona fisica può essere titolare di un solo piano di risparmio a lungo termine costituito fino al 31 dicembre 2019, e di un solo piano di risparmio costituito a partire dal 1° gennaio 2020.

L'articolo 68 del decreto-legge Agosto (n. 104 del 2020) ha ulteriormente aumentato a 300.000 euro le somme o valori che gli investitori possono destinare annualmente ai piani di risparmio a lungo termine costituiti a decorrere da 1° gennaio 2020.

Con la legge di bilancio 2021 è stato istituito un credito d'imposta per le perdite derivanti da specifici piani di risparmio a lungo termine, cd. PIR PMI, ovvero quei piani che per almeno i due terzi dell'anno solare di durata del piano investano almeno il 70% del valore complessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati, di imprese residenti in Italia o in Europa con stabile organizzazione in Italia, diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, ovvero in prestiti erogati a tali imprese o nei loro crediti (commi 219-226). Esso è stato prorogato al 2022 dalla relativa legge di bilancio (articolo 1, comma 912 della legge n. 234 del 2021). 

ultimo aggiornamento: 7 marzo 2024

Dal 2023 (articolo 1, commi 65-70 della legge di bilancio 2023, legge n. 197 del 2022) le imprese che esercitano attività del commercio al dettaglio di beni deducono le quote di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione di un coefficiente del 6 per cento al costo degli stessi fabbricati. Tale modalità riguarda le imprese che operano prevalentemente in alcuni settori del commercio al dettaglio e limitatamente ai fabbricati strumentali utilizzati per tale attività. Sono stabilite specifiche regole per le imprese il cui valore patrimoniale è prevalentemente costituito da beni immobili diversi da quelli alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa: esse, ove aderiscano al regime di tassazione di gruppo, possono avvalersi della deduzione agevolata dei costi in relazione ai fabbricati concessi in locazione ad imprese che operano nei settori destinatari delle agevolazioni e aderenti al medesimo regime di tassazione di gruppo. La speciale deducibilità dei costi degli immobili strumentali delle imprese che esercitano il commercio di beni si applicano per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 e per i quattro successivi. 

Il provvedimento costituisce un Fondo per l'attenuazione degli oneri fiscali connessi alla cessione gratuita, da parte di imprese di commercio di prodotti di consumo al dettaglio nell'ambito di manifestazioni a premi, di materiale informatico e didattico per le esigenze di istruzione delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e degli asili nido, nonché delle strutture di assistenza sociale in favore dei minori, gestiti da enti pubblici o privati nonché da enti religiosi, nel rispetto delle regole in tema di aiuti de minimis.

Il provvedimento inoltre  dispone che l'estensione del criterio di cd. "derivazione rafforzata" alle poste contabilizzate a seguito della correzione di errori contabili per le micro imprese si applichi ai soli soggetti che sottopongono il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti. Le norme in esame si applicano a partire dal periodo di imposta in corso alla data del 22 giugno 2022 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 73 del 2022) (commi 273-275).

Inoltre (comma 276) viene ampliato l'ambito operativo del regime di contabilità semplificata per imprese minori. Con le norme in esame le soglie di ricavi da non superare nell'anno per usufruire della contabilità semplificata sono elevate da 400.000 a 500.000 euro per le imprese che esercitano la prestazione di servizi e da 700.000 a 800.000 euro per le imprese aventi a oggetto altre attività.

ultimo aggiornamento: 7 marzo 2024
 
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