tema 20 marzo 2026
Studi - Finanze Accise e dogane

Il presente tema, dopo un inquadramento generale della disciplina delle accise, tratta nello specifico la disciplina delle principali accise nazionali: sui carburanti, sul gas, sui prodotti da fumo e sugli alcolici.

Nel corso della XIX legislatura, in attuazione della legge delega n. 111 del 2023, il Governo ha emanato il decreto legislativo n. 43 del 2025 il quale contiene la revisione delle disposizioni in materia di accise. Tra gli interventi più rilevanti si segnalano la riforma dell'accisa sul gas naturale, con il superamento della distinzione fra usi civili e industriali; l'avvicinamento graduale fra l'accisa sui gasoli e sulla benzina; nonché il riordino e la semplificazione delle norme relative all'accisa sull'energia elettrica.

Si segnala, inoltre, che  la VI Commissione (Finanze) sta svolgendo un'indagine conoscitiva sulla fiscalità e sul regime concessorio per la vendita al dettaglio dei prodotti del tabacco e dei prodotti da fumo di nuova generazione e ha concluso un'altra indagine conoscitiva sui fenomeni di evasione dell'IVA e delle accise nel settore della distribuzione dei carburanti.

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Le accise sono imposte armonizzate a livello europeo. La relativa struttura e la misura si differenziano secondo la tipologia di prodotto colpito da imposta: a grandi linee, le accise gravano su alcolici, tabacchi e prodotti energetici. Dalla natura di "imposte armonizzate" delle accise discende una disciplina complessa e stratificata, costituita da norme unionali e nazionali. Si veda il documento del Parlamento europeo per l'individuazione delle caratteristiche e delle differenze.

L'elemento caratteristico dell'accisa è che per il calcolo della stessa si prende a riferimento la quantità di prodotto da sottoporre a tassazione, e pertanto l'importo dell'accisa è rappresentato da un dato monetario e non da una percentuale.

In linea generale, si può affermare che la struttura delle accise e gli importi minimi sono stabiliti dalle norme UE ed è facoltà degli Stati innalzare la misura dei medesimi. Negli anni antecedenti alla pandemia la misura delle accise, in particolare sui carburanti, è stata elevata con finalità di copertura finanziaria anche legata ad eventi emergenziali: l'innalzamento delle aliquote di accisa produce immediati effetti finanziari per l'erario, anche perché essa colpisce beni la cui domanda non è strettamente legata al prezzo (quali i tabacchi). 

Nell'anno 2022, in controtendenza rispetto al periodo precedente e come conseguenza dei rincari energetici causati anche dalla crisi in Ucraina, il legislatore è intervenuto a più riprese per ridurre le accise gravanti sui prodotti energetici allo scopo di aiutare famiglie e imprese. 

L'Agenzia delle Dogane aggiorna periodicamente le aliquote d'accisa nazionaliunionali.

Le caratteristiche generali del regime delle accise

La disciplina delle accise a livello nazionale è contenuta nel relativo Testo unico, di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, anche detto Testo unico sulle accise (TUA).

Si ricorda che con il  decreto legislativo 5 novembre 2021, n. 180  è stata recepita nell'ordinamento nazionale la direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio del 19 dicembre 2019 che, provvedendo alla modifica e alla rifusione della direttiva 2008/118/CE, contiene ora tutte le disposizioni inerenti il regime generale delle accise, apportando ampie modifiche al Testo Unico Accise (decreto legislativo n. 504 del 1995) che riguardano, tra l'altro: l'individuazione, per casi particolari, del momento in cui sorge l'obbligazione tributaria e la previsione di soglie comuni relative alla perdita parziale dovuta alla natura dei prodotti sottoposti ad accisa durante il loro trasporto tra più Stati membri dell'UE; la disciplina di nuove figure di soggetti obbligati (speditore e destinatario certificati); la previsione di modalità telematiche di tracciamento dei trasferimenti di prodotti immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e spediti verso il territorio di un altro Stato membro, al fine di esservi consegnati per scopi commerciali.

L'obbligazione tributaria sorge nel momento della fabbricazione, estrazione o ingresso del bene nel territorio dello Stato, ma diventa esigibile soltanto all'immissione nel consumo.

Si considera immesso in consumo anche il prodotto svincolato da un regime sospensivo, anche se irregolare, l' ammanco di prodotti sottoposti ad accisa, quando la quantità mancante supera i limiti consentiti o qualora il soggetto obbligato non riesca a provare, in un modo ritenuto soddisfacente dall'amministrazione finanziaria, che la perdita o la distruzione dei prodotti è avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore; quello oggetto di fabbricazione, trasformazione o lavorazione irregolare al di fuori di un regime sospensivo; quello importato a meno che non sia immediatamente vincolato a un regime sospensivo e quello detenuto al di fuori da un regime sospensivo, in cui non è stata applicata l'accisa conformemente a quanto prevede il testo unico.

I soggetti passivi dell'imposta sono:

  • il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consumo e, in solido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento o i soggetti nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'imposta;
  • il destinatario registrato che riceve i prodotti soggetti ad accisa, alle condizioni previste dall'articolo 8 del TUA;
  • in caso di irregolarità durante la circolazione in regime sospensivo, il depositario autorizzato, lo speditore registrato o qualsiasi altro soggetto che ha garantito il pagamento o nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'imposta;
  • relativamente all'importazione e all'ingresso irregolare di prodotti sottoposti ad accisa, il debitore dell'obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa e, in caso di ingresso irregolare, in solido, chiunque abbia partecipato a tale ingresso.

Se ci sono più soggetti tenuti al pagamento dell'accisa, gli stessi sono debitori in solido dell'obbligazione tributaria. 

Il prodotto da sottoporre ad accisa deve essere accertato per quantità e qualità. La classificazione dei prodotti soggetti ad accisa è quella stabilita dalla tariffa doganale dell'Unione europea con riferimento ai capitoli ed ai codici della nomenclatura combinata delle merci (NC). La nomenclatura e la tariffa doganale sono stabilite annualmente con regolamento europeo.

La liquidazione dell'imposta si effettua applicando alla quantità di prodotto l'aliquota d'imposta vigente alla data di immissione in consumo.

La fabbricazione, la lavorazione, la trasformazione e la detenzione dei prodotti soggetti ad accisa ed in regime sospensivo sono effettuate in regime di deposito fiscale. Il regime del deposito fiscale è autorizzato dall'amministrazione finanziaria nei limiti e alle condizioni stabilite dall'autorizzazione. L'esercizio del deposito fiscale è subordinato al rilascio di una licenza, tranne per i tabacchi lavorati i cui operatori del settore necessitano di un provvedimento di autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Il depositario è obbligato, tra l'altro, a prestare cauzione nella misura del 10 per cento dell'imposta che grava sulla quantità massima di prodotti che possono essere detenuti nel deposito fiscale, salve le discipline più specifiche per i diversi prodotti, dalla quale può essere esonerato a determinate condizioni.

Le disposizioni del Testo Unico disciplinano inoltre, lo status di alcuni soggetti che intervengono nel processo di gestione dei prodotti sottoposti ad accisa (depositario autorizzato, depositario certificato, speditore autorizzato, speditore certificato e, da ultimo, il soggetto obbligato accreditato), la circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa, i rimborsi ed i recuperi dell'accisa, nonché la prescrizione del diritto all'imposta, le esenzioni, i poteri ed i controlli dell'amministrazione finanziaria, nonché le norme in materia di accertamento delle violazioni

I prodotti sottoposti ad accisa e i prodotti sottoposti ad imposta di consumo

Sono soggetti ad accisa:

  • i prodotti energetici, tra i quali i carburanti per motori (benzina, gasolio, ecc.) e i combustibili per riscaldamento, tra i quali il gas naturale (articoli da 21 a 26-quinquies);
  • l'alcole e le bevande alcoliche (articoli da 27 a 39);
  • i tabacchi lavorati (articoli da 39-bis a 39-terdecies);
  • l'energia elettrica (articoli da 52 a 60).

Sono sottoposti ad imposta di consumo:

  • gli oli lubrificanti, i bitumi di petrolio ed altri prodotti (articolo 62),
  • i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina (succedanei dei prodotti da fumoarticolo 62-quater);
  • i prodotti che contengono nicotina destinati al consumo senza combustione e senza inalazione (articolo 62-quater.1);
  • i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco (articolo 62-quater.2);
  • i prodotti accessori ai tabacchi da fumo (articolo 62-quinquies).

Sono inoltre indicati all'allegato I, l'elenco prodotti assoggettati ad imposizione con le aliquote vigenti alla data di entrata in vigore del testo unico e, alla tabella I, gli impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta.

In merito alla natura delle accise e ai limiti al potere impositivo dello Stato, si segnala come la giurisprudenza di legittimità e di merito ha da tempo condiviso come sui prodotti sottoposti ad accisa, conformemente a quanto previsto dalla direttiva 2008/118/CE, relativa al regime generale delle accise (oggi sostituita dalla direttiva (UE) 2020/262), non è possibile applicare altre imposte indirette (diverse dall'IVA), salvo che non sia rispettato il requisito delle «finalità specifiche» che devono necessariamente costituire il fondamento della nuova imposizione (principio affermato a partire dalla sentenza della quinta sezione civile della Corte di Cassazione del 23 ottobre 2019, n. 27101). Ciò in confomità con l'orientamento della Corte di giustizia che, oltre al sopra citato requisito, richiede che l'eventuale ulteriore imposta indiretta rispetti le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta (sia, quindi, essenzialmente un'addizionale).

ultimo aggiornamento: 28 novembre 2025

La legge delega per la riforma fiscale (articolo 12 della  legge n. 111 del 2023) reca i princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della delega con riferimento alle accise e alle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi.

In sintesi, si intendono perseguire i seguenti obiettivi:

  • rimodulare le aliquote di accisa sui prodotti energetici e sull'energia elettrica, in modo da tener conto dell'impatto ambientale di ciascun prodotto con l'obiettivo, tra l'altro, di contribuire alla riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti; 
  • promuovere, nel rispetto delle disposizioni europee in materia di esenzioni o riduzioni di accisa, la produzione di energia elettrica, di gas metano o di gas naturale o di altri gas (come precisato durante l'esame presso la Camera) ottenuti da biomasse o altre risorse rinnovabili; 
  • rimodulare la tassazione sui prodotti energetici impiegati per la produzione di energia elettrica per incentivare l'uso di quelli più compatibili con l'ambiente; 
  • riordinare e revisionare le agevolazioni in materia di accisa sui prodotti energetici, con particolare riferimento ai sussidi ambientalmente dannosi;
  • semplificare gli adempimenti relativi alla detenzione, vendita e circolazione dei prodotti alcolici;
  • rivedere la disciplina di applicazione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti con particolare riferimento ai prodotti che ne costituiscono base imponibile. 

Inoltre, l'articolo 16, comma 2, della medesima legge n.111 del 2023 contiene princìpi e criteri direttivi per la revisione degli adempimenti in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi.

I principi riportati sono i seguenti:

  • non applicazione alla disciplina delle accise dei principi generali per la revisione degli adempimenti tributari indicati al comma 1 del medesimo articolo 16;
  • rivedere il sistema generale delle cauzioni per il pagamento dell'accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, introducendo un sistema di qualificazione dei soggetti obbligati al pagamento dei predetti tributi al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi, concedendo un esonero, anche parziale, dalle cauzioni;
  • rivedere le procedure amministrative per la gestione della rete di vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti succedanei;
  • prevedere il divieto di vendita a distanza, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato, dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina.

Infine l'articolo 18, comma 3, con riferimento alla revisione del sistema della riscossione dell'accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, dispone che il Governo osservi i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici, che si aggiungono a quelli generali applicabili a tali imposte: rivedere il sistema di determinazione, liquidazione e versamento dell'accisa sull'energia elettrica e sul gas naturale forniti a consumatori finali o autoconsumati, correlando i versamenti dell'accisa ai quantitativi di energia elettrica e di gas naturale venduti o autoconsumati nel periodo di riferimento; rimodulare e armonizzare i termini previsti per la decadenza dal diritto al rimborso dell'accisa e per la prescrizione del diritto all'imposta.

In attuazione dei principi sopra indicati il Governo ha presentato alle Camere l'Atto del Governo 237, il cui esame alla Camera dei deputati si è concluso in data 23 gennaio 2025, con l'espressione di due pareri favorevoli con osservazioni da parte della VI Commissione (Finanze) e della V Commissione (Bilancio).

Il decreto legislativo n. 43 del 2025, in attuazione della legge-delega n. 111 del 2023, introduce numerose innovazioni nella disciplina delle accise.

Una delle principali è la creazione dei soggetti obbligati accreditati (SOAC). Si tratta di soggetti passivi (depositario autorizzato e soggetti obbligati al pagamento dell'accisa relativa a carbone, lignite e coke, al gas naturale destinato alla combustione per usi domestici e non o all' autotrazione e all'energia elettrica) che si avvalgono della qualifica di soggetto accreditato, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, rispetto alla sua affidabilità nel regime fiscale dell'accisa oggetto di disciplina ai nuovi articoli dal 9-ter al 9-octies del TUA. I soggetti interessati, che possiedono i requisiti richiesti dall'articolo 9-quater, presentano un'istanza apposita all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, la quale procede all'istruttoria, valutandone i profili di professionalità, organizzazione aziendale, solvibilità finanziaria e tributaria (tenendoli in considerazione anche rispetto alla filiera di approvvigionamento) e conformità alle prescrizioni fiscali. Esistono tre gradi di affidabilità del soggetto obbligato – base, medio e avanzato – che possono incidere sul quantum di beneficio ottenibile. I SOAC possono chiedere una riduzione degli importi delle cauzioni dovute, nonché semplificazioni e facilitazioni degli adempimenti contabili e amministrativi. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli monitora la persistenza dei requisiti e può revocare o modificare il grado di affidabilità dei SOAC. 

Nella relazione illustrativa che accompagna l'Atto del Governo 237, il Governo osserva che, con la disposizione in esame, si introduce una innovativa disciplina di qualificazione volontaria che consente all'operatore, in virtù di un elevato grado di affidabilità nel regime fiscale delle accise riconosciuto dall'Agenzia, di avvalersi di specifici vantaggi fiscali, diretti e indiretti, finalizzati a ridurre gli oneri burocratici, ad accrescere la competitività, a rendere più immediata l'identificazione tra operatori e a favorire la fluidità degli scambi commerciali sul territorio nazionale. Inoltre, il riconoscimento della qualifica di SOAC si inserisce in una più ampia visione volta a instaurare un rapporto qualificato tra soggetto obbligato e Agenzia basato sui principi di reciproca trasparenza, correttezza e responsabilità. 

Le altre aree di intervento del decreto legislativo n. 43 del 2025 sono le seguenti: 

  • Modifica della disciplina dell'accisa sul gas naturale, superando la distinzione fra usi civili e industriali del gas;
  • Modifica dei criteri di equivalenza e introduzione dei consumi specifici convenzionali di alcuni prodotti energetici;
  • Riordino delle norme sull'imposta di consumo sugli oli lubrificanti e sui bitumi di petrolio;
  • Introduzione di un percorso di avvicinamento fra l'accisa sulla benzina e quella sui gasoli;
  • Riordino e semplificazione della disciplina sugli esercizi di vendita di bevande alcoliche soggette ad accisa;
  • Riordino e semplificazione delle norme relative all'accisa sull'energia elettrica;
  • Modifica delle norme relative alla prestazione della cauzione, precisando i termini e le modalità per l'adeguamento;
  • Modifica delle disposizioni sulle concessioni per le rivendite di tabacchi e sulla durata dell'autorizzazione alla vendita di tabacchi.

Per approfondimenti si veda il dossier relativo all'Atto del Governo 237.

 

ultimo aggiornamento: 28 novembre 2025

L'accisa sui prodotti energetici concerne diversi prodotti destinati ad essere utilizzati o messi in vendita come carburanti per motori o combustibili per il riscaldamento. Alcuni prodotti, quando non hanno tale destinazione, sono soggetti comunque a vigilanza fiscale.

Sono assoggettati ad accisa (articolo 21, comma 2): 

  • benzina (nella vigente nomenclatura combinata sono presenti codici diversi rispetto a quelli indicati nel TUA);
  • petrolio lampante o cherosene (codici NC 2710 19 21 e 2710 19 25);
  • oli da gas o gasolio (codici NC da 2710 19 41 a 2710 19 49);
  • oli combustibili (codici NC da 2710 19 61 a 2710 19 69);
  • gas di petrolio liquefatti - GPL (codici NC da 2711 12 11 a 2711 19 00).
E' tuttora indicata tra i prodotti sottoposti ad accisa la benzina con piombo ma, come indicato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, dal 2020 nessun Paese al mondo la produce (l'ultimo Paese a distribuirla, l'Algeria, ha cessato di commercializzarla nel 2020).
Possono inoltre essere sottoposti ad accisa ulteriori prodotti energetici (indicati al comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 504 del 1995) qualora siano utilizzati, o destinati ad essere utilizzati, come carburanti per motori o combustibili per riscaldamento ovvero siano messi in vendita per i medesimi utilizzi. Questi prodotti sono in ogni caso sottoposti a vigilanza fiscale. 

Sono inoltre sottoposti ad accisa:

  • con l'aliquota prevista per il carburante equivalente, ogni prodotto, diverso da quelli indicati al paragrafo precedente, utilizzato, destinato ad essere utilizzato ovvero messo in vendita, come carburante per motori o come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti. Anche questi prodotti possono essere sottoposti a vigilanza fiscale anche quando non sono destinati ad usi soggetti ad accisa;
  • con l'aliquota prevista per il prodotto energetico equivalente, ogni idrocarburo, diverso da quelli indicati al comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 504 del 1995, escluso la torba, da solo o in miscela con altre sostanze, utilizzato, destinato ad essere utilizzato ovvero messo in vendita, come combustibile per riscaldamento
  • i prodotti energetici di cui al comma 1, dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 504 del 1995, qualora utilizzati per la produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'accisa sull'energia elettrica, sono sottoposti ad accisa per motivi di politica ambientale con l'applicazione delle aliquote stabilite per tale impiego; e stesse aliquote sono applicate ai prodotti energetici limitatamente ai quantitativi impiegati nella produzione di energia elettrica; ai prodotti energetici impiegati nella stessa area di estrazione per la produzione e per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore; ai prodotti energetici impiegati in impianti petrolchimici per l'alimentazione di centrali combinate termoelettriche per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore tecnologico per usi interni.

Le aliquote aggiornate al 1° gennaio 2026 sono indicate nel documento predisposto dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM). Le aliquote modificate dal decreto-legge n. 33 del 2026 per il periodo 19 marzo 2026 - 7 aprile 2026 sono indicate, in giallo nel seguente documento dell'ADM.

Per alcuni utilizzi, indicati alla  tabella A, allegata al TUA, i prodotti energetici sopra indicati sono ammessi ad esenzione dall'accisa o all'aliquota ridotta nella misura prevista dalla citata tabella. Un particolare regime di esclusione dall'applicazione dell'accisa concerne il consumo di prodotti energetici all'interno di uno stabilimento che produce prodotti energetici (a prescindere dal fatto che la produzione avvenga dentro o fuori lo stabilimento medesimo).
Inoltre, sono state dettate alcune disposizioni legislative di agevolazione per il biodiesel. L'articolo 3- quinquies del decreto-legge n. 57 del 2023 estende ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento utilizzati, tal quali, nell'uso previsto in sostituzione del gasolio il trattamento specifico e le agevolazioni previste dal TUA a favore del gasolio commerciale. Inoltre, l'articolo 7 del decreto-legge n. 84 del 2025 detta alcune regole su tali agevolazioni, stabilendo che il programma pluriennale è esente da notifica preventiva in materia di aiuti di stato e demanda a un decreto ministeriale il compito di definire le modalità di fornitura all'Agenzia delle dogane e dei monopoli delle risultanze delle verifiche sul rispetto dei criteri di sostenibilità.
Le modificazioni apportate dal decreto legislativo n. 43 del 2025 e dalla legge di bilancio per il 2026

Numerosi sono stati gli interventi del decreto legislativo n. 43 del 2025 con riferimento ai carburanti e ai prodotti energetici. In primo luogo, la riforma ha introdotto la seguente categoria di SOAC (vedi supra per la definizione): SOAC-PE (soggetto obbligato accreditato prodotti energetici) per il settore dei prodotti energetici, inclusi il carbone, la lignite e il coke.

In secondo luogo, il decreto legislativo ha introdotto un nuovo comma - il 9-bis.1 - all'articolo 21 del citato TUA, che fissa i parametri dei consumi specifici convenzionali di oli vegetali non modificati chimicamente, gas naturale, gas di petrolio liquefatti, gasolio, olio combustibile e oli minerali greggi, naturali, carbone, lignite e coke, al fine di separare convenzionalmente la quota parte di prodotto che si trasforma in energia elettrica (ed è dunque assoggettata alle aliquote di accisa previste per la produzione di energia elettrica) e quell'altra quota parte assoggettata alle aliquote per la produzione di calore.

In terzo luogo, sono stati inseriti due nuovi commi all'articolo 21. Il comma 9-quater consente l'applicazione del generale criterio di equivalenza ai prodotti energetici – diversi da quelli per i quali sono già previsti consumi specifici convenzionali – per l'individuazione dello specifico impiego della produzione di energia elettrica. Il comma 9-quinquies dispone, relativamente alla produzione di energia elettrica, che, in alternativa ai consumi specifici, possono essere utilizzati i consumi specifici medi determinati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Un ulteriore intervento operato dall'atto in esame è l'avvicinamento delle aliquote sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante. Infatti, in base all'articolo 3 del decreto legislativo n. 43 del 2025, il legislatore ha disposto l'avvicinamento progressivo delle aliquote dell'accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante nell'arco di cinque anni, a partire dal 2025. L'obiettivo, come indicato dalla norma, è di tipo ambientale, in quanto la disposizione intende archiviare un sussidio ambientalmente dannoso. In ciascun anno del quinquennio, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste determina con decreto, nella misura compresa tra 1 e 1,5 centesimi di euro per litro, una riduzione dell'accisa sulle benzine e un aumento, nella medesima misura, dell'accisa applicata al gasolio impiegato come carburante. In attuazione di tale norma, è stato pubblicato in data 14 maggio 2025 il decreto ministeriale con cui si sono contestualmente ridotte e aumentate le suddette accise nella misura di 1,50 centesimi di euro per litro.

La legge di blancio per il 2026 (legge n. 199 del 2025, art. 1, comma 129) ha parificato le aliquote dell'accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, portandole entrambe a 672,90 euro per 1.000 litri. Di conseguenza, è stato soppresso il meccanismo di avvicinamento graduale istituito con l'articolo 3 del decreto legislativo n. 43 del 2025. Sono stati esclusi dall'aumento dell'accisa i carburanti utilizzati a scopi agricoli e industriali, ed è rimasto con accisa ridotta il regime favorevole per i biocarburanti. 

Depositi fiscali e depositi commerciali di prodotti energetici
Il regime del deposito fiscale è consentito per le raffinerie e per gli altri stabilimenti di produzione dove si ottengono i prodotti energetici sopra descritti e  per gli impianti petrolchimici il cui esercizio degli impianti è subordinato al rilascio di licenza. Può inoltre essere autorizzata, a determinate condizioni, la gestione in regime di deposito fiscale di depositi commerciali di GPL (con capacità non inferiore a 400mc) e di altri prodotti energetici (con capacità non inferiore a 10.000mc), sempre dietro rilascio di licenza. In casi specifici la gestione in regime di deposito fiscale può essere consentita anche a depositi commerciali di dimensioni inferiori. Sono previsti specifici requisiti di onorabilità e solidità patrimoniale per il rilascio della citata licenza. 
La gestione in regime di deposito fiscale può essere autorizzata anche in altre ipotesi indicate dal TUA.
Gli esercenti di depositi commerciali di prodotti energetici soggetti ad accisa, gli esercenti depositi per uso privato (di capacità superiore a 10 mc), gli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti e i distributori automatici di carburanti collegati a serbatoi di capacità superiore a 5mc devono denunciarne l'esercizio all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Tali soggetti sono tenuti a contabilizzare i prodotti in un apposito registro di carico e scarico (ad eccezione degli impianti di distribuzione di gas naturale impiegato come carburante, e della distribuzione al minuto di gpl)  per i distributori di stradali self service la tenuta dello stesso avviene in forma telematica. Dal 2021 per alcuni esercenti minori sono previste modalità semplificate di tenuta del registro di carico e scarico.
I prodotti energetici circolano obbligatoriamente accompagnati dall'E-das o da documento analogo (ad eccezione della distribuzione al minuto di gpl per uso combustione), come stabilito dall'articolo 1, comma 45, della legge di bilancio 2025.
Le autobotti e le bettoline che trasportano prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione sono muniti di sistemi di tracciamento e misurazione delle quantità scaricate.

I provvedimenti di riduzione delle accise sui carburanti 

Dal 22 marzo al 31 dicembre 2022 è stata disposta una generale riduzione delle accise sui carburanti, mediante provvedimenti di rango primario e secondario (elementi che, com'è noto, incidono sul prezzo finale alla pompa). Tali riduzioni sono dunque cessate il 31 dicembre 2022.

In particolare, l'articolo 1 (commi 1 e 2) del decreto legge n. 21 del 2022 ha disposto la riduzione delle aliquote di accisa sui carburanti dal 22 marzo 2022 (in origine, fino al 21 aprile 2022). Successivamente, il decreto-legge n. 38 del 2022, incorporato poi nell'articolo 1-bis del decreto legge n. 21 del 2022, ha disposto la proroga delle riduzioni, azzerando altresì l'accisa sul gas naturale usato per autotrazione e riducendo l'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas naturale per autotrazione.

Il medesimo decreto-legge n. 21 del 2022 (articolo 1, comma 8) ha disposto, fino al 31 dicembre 2022, la riattivazione del sistema di rideterminazione delle aliquote di accisa mediante decreto ministeriale disciplinata dall'articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007 –, consentendo la riduzione d'accisa sui carburanti a fronte dell'accertamento di maggiori entrate IVA derivanti da uno scostamento significativo del prezzo internazionale del greggio. Tale meccanismo è stato modificato e perfezionato consentendo, tra l'altro, l'emanazione del decreto con cadenza diversa da quella trimestrale.

Di conseguenza, le riduzioni dell'accisa sui carburanti sono state disposte per effetto di disposizioni di rango primario e secondario (decreti ministeriali), secondo la copertura finanziaria; in particolare si tratta del menzionato decreto-legge n. 21 del 2022 come convertito in legge (e, nelle more della conversione, per effetto dei DM 18 marzo 2022 e 6 aprile 2022), per il periodo dal 22 marzo fino all'8 luglio 2022; successivamente, tali misure sono state confermate dai decreti ministeriali 24 giugno 2022 (GU n. 154 del 4 luglio 2022, per il periodo dal 9 luglio 2022 al 2 agosto 2022) e 19 luglio 2022 (GU Serie Generale n.172 del 25 luglio 2022), quest'ultimo avente efficacia dal 3 agosto 2022 fino al 21 agosto 2022).

Sul punto è poi intervenuto l'articolo 8 del decreto-legge n. 115 del 2022, che ha previsto, a decorrere dal 22 agosto 2022 e fino al 20 settembre 2022, la riduzione delle aliquote di accisa applicabili ad alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti e l'applicazione di un'aliquota IVA ridotta, pari al 5 per cento, alle forniture di gas naturale impiegato in autotrazione.

Con il decreto ministeriale del 30 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2022, le misure ridotte di accisa su benzina, gasolio, GPL e gas naturale per autotrazione (accisa zero), nonché l'Iva al 5 per cento sul gas naturale per autotrazione sono state prorogate fino al 5 ottobre 2022.  Con il DM del 13 settembre 2022 sono state prorogate fino al 17 ottobre le misure in vigore per ridurre il prezzo finale dei carburanti.

L'articolo 4 del decreto-legge n. 144, nella sua formulazione originaria, prorogava in norma primaria le riduzioni di accise e IVA fino al 31 ottobre 2022. Il Decreto Ministeriale del 19 ottobre 2022 (pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 247 del 21 ottobre 2022) ha disposto la proroga della riduzione di accise e Iva sui predetti prodotti energetici nel periodo 1° - 3 novembre 2022. L'articolo 1 del decreto-legge n. 153 del 2022, che è stato abrogato e il cui contenuto è stato trasfuso nell'articolo 4 del decreto-legge n. 144 del 2022, ha prorogato le agevolazioni dal 4 fino al 18 novembre 2022.

Il testo originario del decreto-legge n. 176 del 2022 prorogava le predette agevolazioni fino al 31 dicembre 2022; tuttavia, per effetto del menzionato decreto-legge n. 179 del 2022, che è stato incorporato nel decreto-legge n. 176 nel corso dell'esame parlamentare (con relativa abrogazione e salvezza degli effetti) le misure ridotte d'accisa originariamente introdotte a decorrere dal mese di marzo 2022 sono mantenute solo fino al 30 novembre 2022, per poi registrare un lieve innalzamento delle aliquote nel periodo 1-31 dicembre 2022, secondo l'andamento illustrato nella seguente tabella riepilogativa.

L'articolo 2 del decreto-legge n. 5 del 2023 e l'articolo 7 del decreto-legge n. 145 del 2023 hanno modificato la disciplina del meccanismo di rideterminazione delle aliquote d'accisa sui carburanti mediante decreto ministeriale, in corrispondenza di un maggior gettito IVA, previsto dalla legge n. 244 del 2007 (c.d. accisa mobile) con lo scopo di modificare e semplificare i presupposti di emanazione del predetto decreto. L'emanazione del decreto ministeriale è condizionata all'aumento del greggio, sulla media del mese precedente rispetto al valore di riferimento indicato nel DEF o nella NADEF e tenuto conto dell'eventuale diminuzione del prezzo, nella media del bimestre precedente, sempre rispetto a quanto indicato nei predetti documenti di finanza pubblica.

Il decreto-legge n. 33 del 2026 (articolo 2) ha ridotto per venti giorni (dal 19 marzo al 7 aprile 2026) le aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio ed ai GPL impiegati come carburanti, in considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici dovuto alla guerra in Medio Oriente, rideterminandole nelle seguenti misure (si veda il citato documento dell'ADM):

a) benzina: 472,90 euro per 1.000 litri;

b) oli da gas o gasolio usato come carburante: 472,90 euro per 1.000 litri;

c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 167,77 euro per 1.000 chilogrammi.

La rideterminazione temporanea delle suddette aliquote tiene conto, inoltre, dell'effetto della riduzione dell'accisa conseguente al verificarsi, con riferimento al mese di febbraio 2026, delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ha consentito l'adozione, contestualmente al D.L. n. 33/2026, del decreto interministeriale del 18 marzo 2026 previsto dal comma 290 del medesimo articolo, con compensazione sulle maggiori entrate IVA determinate per il medesimo periodo.

Il decreto-legge n. 42 del 2026  ha prorogato per un ulteriore periodo temporaneo, dall'8 aprile al 1° maggio 2026, la riduzione delle aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio ed al GPL impiegati come carburanti, prevista dal decreto-legge n.33 del 2026 (dal 19 marzo al 7 aprile). In aggiunta la norma in esame ha previsto per lo stesso periodo temporale l'azzeramento dell'accisa per il gas naturale (metano) usato come carburante e l'equiparazione dell'aliquota ridotta anche per il biocarburante e il biodiesel

Il gasolio usato come carburante per l'autotrasporto merci (in conto terzi e in conto proprio), per il trasporto di persone effettuato da imprese del trasporto pubblico locale e da esercenti autoservizi interregionali di competenza statale e di competenza regionale e locale,  oltre che da imprese esercenti servizi internazionali con autobus è assoggettato ad un'aliquota di accisa ridotta. A tale aliquota ridotta è soggetto anche il gasolio utilizzato per l'attività di trasporto di persone a mezzo di impianti a fune. 

Il recupero dell'accisa è effettuato, previa dichiarazione trimestrale dei soggetti aventi diritto, sulla base della differenza dell'aliquota versata come accisa sul gasolio e quella ridotta fissata dal punto 4-bis della tabella A allegata al TUA (pari a 403,22 euro per mille litri) attraverso compensazione fiscale ovvero in denaro entro il 31 dicembre successivo a quello in cui il credito è sorto.

In ragione del fatto che l'aliquota ridotta prevista sul gasolio dai provvedimenti speciali nell'anno 2022 era inferiore a quella agevolata, tale ultima aliquota è rimasta sospesa per tutta la durata di applicazione delle aliquote più favorevoli indicate nella tabella sopra riportata.

L'articolo 1-bis del decreto-legge n. 5 del 2023 ha previsto l'applicazione dal 1° aprile al 31 agosto 2023 dell'aliquota agevolata di accisa sul gasolio commerciale utilizzato come carburante, pari a 403,22 euro per mille litri, anche alle imprese che esercitano l'attività di trasporto turistico di persone mediante servizi di noleggio di autobus con conducente in ambito nazionale e internazionale, di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218, purché di categoria Euro VI.

Sul contrasto all'evasione delle accise sui carburanti, la VI Commissione (Finanze) della Camera dei deputati ha concluso un'indagine conoscitiva sui fenomeni di evasione dell'IVA e delle accise nel settore della distribuzione dei carburanti. Per una panoramica sulle misure di contrasto all'evasione, si rinvia al tema specifico.

L'accisa sul gas naturale e le modifiche introdotte in attuazione della legge delega fiscale

L'accisa sul gas naturale ha un regime particolare, originariamente contenuto nell'articolo 26 del decreto legislativo n. 504 del 1995 (TUA), sul quale è intervenuto il decreto legislativo n. 43 del 2025. Con il citato intervento normativo, si è superata la distinzione fra usi civili e industriali del gas naturale e si è introdotta la distinzione fra usi domestici e non domestici. Per uso domestico deve intendersi ogni impiego del gas naturale preordinato alla combustione in unità immobiliari ad uso abitativo e nelle relative pertinenze. Vi viene ricondotto l'utilizzo del gas naturale destinato alle seguenti finalità:

  • alla combustione nei locali degli uffici pubblici; degli uffici, anche di società e imprese, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l'attività produttiva nonché degli studi professionali; degli istituti di credito; degli istituti di istruzione;
  • alla combustione per la produzione di energia termica, ai fini della cessione a terzi per usi domestici;
  • al riempimento dei serbatoi di autoveicoli mediante impianti derivati dalla rete di distribuzione del medesimo gas a servizio degli immobili suddetti.

 Nel nuovo testo dell'articolo 26 si individuano i soggetti passivi, con diritto di rivalsa sul consumatore finale: 

  • coloro che fatturano il gas naturale ai consumatori finali, comprese le società aventi sede legale nel territorio dello Stato designate da soggetti di altri Stati dell'Unione europea non aventi sede nel territorio dello Stato che forniscono il gas naturale direttamente a consumatori finali; le predette società designate hanno l'obbligo di registrarsi presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli prima dell'inizio dell'attività di fornitura;
  • coloro che acquistano, a scopo di rivendita ai consumatori finali, il gas naturale, confezionato in bombole o in altro recipiente, da altri Stati dell'Unione europea o da Paesi terzi;
  • coloro che, per uso proprio, acquistano gas naturale avvalendosi delle reti di gasdotti o di infrastrutture per il vettoriamento del prodotto; acquistano il gas naturale, confezionato in bombole o in altro recipiente, da altri Stati dell'Unione europea o da Paesi terzi; estraggono gas naturale nel territorio dello Stato. 

Altresì, si prevede che i gestori delle reti di gasdotti nazionali possano essere riconosciuti, previa istanza all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, soggetti obbligati limitatamente al gas naturale impiegato per il vettoriamento del prodotto.

Il nuovo articolo 26-bis interviene sulle norme per il procedimento di rilascio dell'autorizzazione alla vendita o al consumo proprio di gas naturale e ridetermina la cauzione dovuta dai soggetti obbligati nella misura del quindici per cento dell'accisa annua. 

Il nuovo articolo 26-ter modifica le norme sull'accertamento, la liquidazione e il versamento dell'accisa sul gas naturale per superare, secondo quanto indicato nella relazione illustrativa, il meccanismo basato sull'acconto storico per uno basato su acconti mensili commisurati a quanto fatturato ai consumatori finali mese per mese.

L'articolo 26-quater riguarda gli obblighi finalizzati al contrasto all'evasione fiscale dei soggetti che effettuano attività di vettoriamento e di distribuzione del gas naturale, anche mediante sistemi di trasporto diversi dalle reti, nonché attività di estrazione, stoccaggio e rigassificazione del gas naturale.

Per quanto in generale concerne il gas naturale, la sua imposizione varia secondo l'uso (combustione per uso domestico, combustione per uso non domestico, uso autotrazione e produzione di energia elettrica). In particolare, fatta salva la misura di 0,00331 euro al metro cubo nel caso di utilizzo per autotrazione, esso è sottoposto ad accisa nella misura di 0,012498 al m³ nel caso di suo utilizzo mediante la combustione per uso non domestico, nella misura di 0,45 per mille m³ nel caso di utilizzo per la produzione di energia elettrica e in misura ulteriormente differenziata nel caso di uso domestico secondo la zona di utilizzo).

ultimo aggiornamento: 8 aprile 2026

L'accisa sulle bevande alcoliche colpisce, salvo i casi di esenzione previsti dall'articolo 27 del TUA, i seguenti prodotti:

  • birra,
  • vino,
  • bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra,
  • i prodotti alcolici intermedi e l'alcole etilico.

Il vino e le altre bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, pur non essendo beni esenti, hanno l'aliquota d'accisa di riferimento pari a 0.

L'imposta grava su altri prodotti, in particolare sull'alcole etilico (con aliquota pari a 1035,52 euro per ettolitro anidro a 20 gradi celsius), sui prodotti alcolici intermedi, ossia prodotti con tasso alcolemico maggiore di 1,2% e minore o uguale al 22% o bevande fermentate con tasso alcolico maggiore di 5,5% se tranquille e 8,5% se gassate, che non derivano interamente da fermentazione spontanea (con aliquota pari a 88,67 euro per ettolitro) e sulla birra (2,98 euro per ettolitro e per grado Plato). Si ricorda che un grado Plato corrisponde all'1% di zuccheri in peso dispersi nella soluzione). 

La legge di bilancio per il 2026 (legge n. 199 del 2025, art. 1, comma 859) ha ridotto l'accisa sulla birra per gli anni 2026-2027 da 2,99 euro a 2,98 euro per ettolitro e per grado-Plato. Per gli anni 2028 e successivi l'aliquotà tornerà a 2,99 euro per ettolitro e per grado Plato.

Ai sensi dell'art. 37 del TUA, i piccoli produttori di vino (coloro che producono meno di 1.000 ettolitri di vino all'anno) sono dispensati, fintanto che l'aliquota sul vino resta a zero, dagli obblighi che gravano sui soggetti obbligati, salvo per quelli di comunicazioni delle operazioni intracomunitarie effettuate, di tenuta del registro di scarico e di emissione del documento di accompagnamento. La produzione dei predetti beni (nonché la fabbricazione, lavorazione, trasformazione e detenzione dei prodotti in sospensione d'accisa) deve avvenire in regime di deposito fiscale nelle distillerie, negli opifici e nelle cantine munite di licenza, alle condizioni previste dall'articolo 28 del TUA. 

Il decreto legislativo n. 43 del 2025 è intervenuto sul regime del deposito di prodotti alcolici assoggettati ad accisa prevedendo anche una specifica normativa per gli esercizi di vendita, di cui all'articolo 29 del TUA. Tra le novità, ha aumentato la quantità massima di alcol non denaturato e prodotti affini per ottenere il beneficio dell'esonero dalla denuncia per gli esercenti il deposito ed ha  previsto per gli esercizi di vendita di prodotti alcolici assoggettati ad accisa l'obbligo di denuncia soltanto nei casi di circolazione di prodotti già immessi nel consumo in altri Paesi membri dell'Unione europea attraverso il servizio di uno speditore certificato. Negli altri casi, gli esercenti la vendita di prodotti alcolici assoggettati al contrassegno fiscale e di birra presentano una comunicazione unica al Suap (Sportello unico per le attività produttive). Tale adempimento assorbe la denuncia di esercizio e la connessa licenza fiscale.

Il decreto-legge n. 84 del 2025, all'articolo 11, ha anticipato l'entrata in vigore al 5 aprile 2025 delle disposizioni del Testo unico sulle accise relative alla modalità di produzione di alcole etilico da processi di dealcolazione. Sul tema, è intervenuta la legge di bilancio 2025 (legge n. 207 del 2024) con alcune misure di favore per la produzione di birra. Infatti, prevede che si applichino, a decorrere dal 2025, le procedure semplificate di accertamento sulla birra prodotta presso birrifici artigianali di minore dimensione, ossia quelli con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri (c.d. microbirrifici), già previste a legislazione vigente per gli anni 2022 e 2023. Su tale birra, inoltre, si applica, a decorrere dal 2025, l'accisa decurtata del 50 per cento (anch'essa già prevista per gli anni 2022 e 2023). In più, a decorrere dal 2025 sono previste le seguenti riduzioni delle accise sulla birra:

  • del 30 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 10.000 ettolitri e fino ai 30.000 ettolitri;
  • del 20 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 30.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri.

Si ricorda che la legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021, commi 985-987) aveva previsto una riduzione dell'accisa sulla birra per i microbirrifici artigianali (produzione annua fino a 10.000 ettolitri) al 50 per cento; l'introduzione di specifiche misure di riduzione dell'accisa per i birrifici artigianali con produzione annua fino a 60.000 ettolitri; la riduzione della misura dell'accisa generale sulla birra a 2,94 euro, sempre nel solo 2022.
Il decreto-legge proroga termini 2023 (articolo 15- bis del decreto-legge n. 198 del 2022) ha esteso anche al 2023 l'aliquota di accisa ridotta del 50 per cento (in luogo della riduzione del 40 per cento) per i microbirrifici artigianali con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri; ha esteso al medesimo anno 2023 l'aliquota di accisa ridotta (del 30 o del 20 per cento, secondo il volume della produzione) già disposta nel 2022 in favore dei piccoli birrifici, ovvero con produzione da 10.000 a 60.000 ettolitri. Ha rideterminato l'aliquota di accisa relativa alla birra (determinata a legislazione vigente in 2,99 euro per ettolitro e per grado-Plato) per il 2023, in euro 2,97 per ettolitro e per grado-Plato e, a decorrere dal 1° gennaio 2024, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato.  
Dal 1° gennaio 2022 sono vigenti le modifiche apportate (articolo 5, comma 15- septies del decreto-legge n. 146 del 2021) al regime fiscale delle bevande alcoliche e sull'alcol etilico per recepire nell'ordinamento nazionale la direttiva 2020/1151/UE. La direttiva ha apportato numerose modifiche al regime delle accise sugli alcolici, con particolare riferimento alla definizione di alcol denaturato e al relativo regime di circolazione; alle definizioni di "piccoli produttori indipendenti" di prodotti alcolici soggetti ad accisa; alle modalità di determinazione dell'accisa sulla birra; alla definizione di "vino spumante", di "altre bevande fermentate". In particolare con riferimento all'imposizione sulla birra, si innalza la gradazione alcolica della birra a bassa gradazione, cui possono essere applicate aliquote ridotte; tale gradazione è stata elevata da 2,8% a 3,5% volumi per incoraggiare la creazione di nuovi prodotti a bassa gradazione alcolica.
Circolazione e vendita dei prodotti alcolici

L'alcole, le bevande alcoliche e gli aromi alcolici soggetti ad accisa, con alcune eccezioni indicati all'articolo 30 del TUA, devono circolare accompagnati dall'E-das (documento di accompagnamento semplificato elettronico) o da un documento equivalente. I prodotti alcolici sono posti in vendita come condizionati nei modi previsti dalle disposizioni vigenti in materia e dall'etichetta per i prodotti nazionali devono essere indicati gli estremi della licenza fiscale del fabbricante o di chi abbia effettuato il condizionamento.

ultimo aggiornamento: 20 marzo 2026

La vigente struttura dell'imposizione fiscale sui tabacchi, contenuta agli articoli da 39-bis a 39-terdecies del TUA, è frutto della riforma operata dal D. Lgs. n. 188 del 2014, che ha riformato la tassazione dei tabacchi in attuazione della delega contenuta nella legge n.23 del 2014.

L'accisa sui tabacchi lavorati grava su:

  • sigari e sigaretti, ossia rotoli di tabacco muniti di fascia esterna di tabacco naturale destinati esclusivamente a essere fumati tali e quali;
  • sigarette, ossia rotoli di tabacco inseriti in tubi per sigarette o arrotolati in fogli di carta per sigarette, che possono essere fumati tali e quali;
  • tabacco da fumo, ivi incluso il tabacco trinciato a taglio fino per arrotolarsi le sigarette;
  • tabacco da fiuto, ossia tabacco in polvere o in grani preparato per essere fiutato, ma non fumato;
  • tabacco da masticare, ossia tabacco presentato in rotoli, in barre, in lamine, in cubi o in tavolette, pronto per la vendita al minuto e preparato per essere masticato, ma non fumato;
  • tabacchi da inalazione senza combustione, da intendersi come i prodotti del tabacco riscaldato non da fumo che sono consumati senza processo di combustione (ai sensi dell'articolo 39-bis, comma 2, lettera e-bis, come modificato dal decreto-legge n. 69 del 2023).

Ai tabacchi lavorati sopra indicati sono assimilati, ai sensi dell'articolo 39-ter, tutti quei prodotti costituiti da sostanze diverse dal tabacco, ma che presentano le medesime caratteristiche funzionali. L'unica eccezione è rappresentata dalla categoria dei prodotti assimilati ai tabacchi da inalazione senza combustione, i quali sono assimilati, ai fini dell'imposizione dell'accisa, solo se composti parzialmente da sostanze solide diverse dal tabacco.

Il prezzo di vendita dei tabacchi lavorati e dei prodotti assimilati, salvo quelli equiparati ai tabacchi da inalazione senza combustione, è stabilito dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli in conformità a quello richiesto dai fabbricanti e dagli importatori, come stabilito nell'articolo 39-quater, ed è fissato in tabelle di ripartizione. Il termine di conclusione del procedimento per la fissazione del prezzo di vendita e per la sua variazione è stato ridotto dalla legge di bilancio 2025 a venti giorni lavorativi.

L'accisa è calcolata sul prezzo di vendita al pubblico, applicando la relativa aliquota, tranne per le sigarette.

La legge di bilancio per il 2026 (legge n. 199 del 2025, art. 1, commi 119-124) ha stabilito un aumento progressivo negli anni 2026- 2028 dell'importo minimo fisso delle accise su sigarette, sigaretti e tabacco trinciato. Inoltre, ha rideterminato i coefficienti per il calcolo dell'accisa sui prodotti a tabacco riscaldato, nonché per l'imposta di consumo sulle sigarette elettroniche, con o senza nicotina.
Attualmente le aliquote di base dei tabacchi lavorati, diversi dalle sigarette, sono le seguenti:

  • sigari: 23,5 per cento sul prezzo di vendita (con accisa minima pari a 35 euro per chilogrammo convenzionale/200 sigari);
  • sigaretti: 27 per cento sul prezzo di vendita (accisa minima di 47 euro per chilogrammo convenzionale/400 sigaretti per l'anno 2026, 49 euro per l'anno 2027 e 51 a decorrere dal 2028); si prevede un aumento al 27,5 per cento per l'anno 2027 e al 28 per cento a decorrere dall'anno 2028;
  • tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette: 60,7 per cento per l'anno 2026, 60,9 per cento per l'anno 2027 e 61,1 per cento a decorrere dall'anno 2028 (come stabilito dalla legge di bilancio 2026), misura applicata sul prezzo di vendita al pubblico.La legge di bilancio 2024 ha modificato l'importo dell'accisa minima sul tabacco trinciato a taglio fino a 147,50 euro il chilogrammo a partire dal 1° gennaio 2024 e 148,50 euro il chilogrammo a decorrere dal 1° gennaio 2025. La legge di bilancio per il 2026 ha modificato l'importo minimo dell'accisa sul trinciato, aumentandolo a 161,50 euro il chilogrammo per l'anno 2026, a 165,50 euro il chilogrammo per l'anno 2027 e a 169,50 euro il chilogrammo a decorrere dall'anno 2028.
  • tabacco da fiuto e da mastico: 25,28 per cento (anche in questi due casi, l'accisa è risultante dell'applicazione dell'aliquota al prezzo di vendita);
  • altri tabacchi da fumo (tabacco da pipa, tabacco per pipa ad acqua, prodotti da fumo a base di piante, erbe o frutta, ossia melasse per narghilè): 56,5 per cento sul prezzo di vendita al pubblico;
  • con riferimento ai tabacchi da inalazione senza combustione, ovvero prodotti del tabacco non da fumo che possono essere consumati senza processo di combustione, sottoposti ad accisa a seguito della riforma del 2014 (sopra ricordata), il livello di tassazione di tali prodotti è calibrato in base a quello che grava sulle sigarette (articolo 39-decies del TUA) e, per effetto delle modifiche apportate nel 2018 e nel 2021 (rispettivamente, decreto-legge n. 119 del 2018 e legge di bilancio 2021), la misura dell'accisa è pari al trentacinque per cento dal 1° gennaio 2022. La legge di bilancio 2023 ha stabilito che i tabacchi da inalazione senza combustione sono sottoposti ad accisa in misura pari a al 36,5 per cento dal 1° gennaio 2023 (rispetto al quaranta per cento previsto in precedenza) al 38 per cento dal 1° gennaio 2024, al 39,5 per cento dal 1° gennaio 2025 e al 41 per cento dal 1° gennaio 2026. La legge di bilancio per il 2026 ha rideterminato l'accisa relativa ai tabacchi da inalazione senza combustione nelle seguenti misure: 40,50 per cento per l'anno 2026; 41 per cento per l'anno 2027; 42 per cento a decorrere dall'anno 2028.

Per ulteriori dettagli si veda la pagina dedicata dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Le tabelle di ripartizione per i tabacchi, con la relativa determinazione dell'importo dell'accisa, si trovano sulla pagina dedicata del sito web dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Al fine di garantire la legittimità della provenienza dei tabacchi e delle modalità di distribuzione, la circolazione dei tabacchi lavorati è sottoposta all'applicazione di appositi contrassegni di Stato (articolo 39-duodecies). 

Il prezzo di vendita di sigari, sigaretti e sigarette e il calcolo dell'accisa sulle sigarette

Il prezzo di vendita al pubblico di sigari, sigarette e sigaretti si riferisce al chilogrammo convenzionale, pari a 200 sigari, 400 sigaretti e 1000 sigarette.Il prezzo finale dei prodotti suindicati è composto dalle seguenti voci:

  • quota al fornitore, definita per differenza rispetto all'importo delle voci successive; 
  • aggio al rivenditore, pari al 10% del prezzo di vendita al pubblico;
  • imposta sul valore aggiunto, con aliquota ordinaria pari al 22%;
  • accisa.

Per quanto riguarda l'accisa sulle sigarette, la legge di bilancio 2023 (art. 1, comma 122, lett. a), n. 1), L. 29 dicembre 2022, n. 197) ha riconfigurato i criteri utilizzati per il calcolo delle componenti dell'accisa medesima ossia della quota specifica in misura fissa, nonché di quella ad valorem, la cui somma determina l'accisa sui tabacchi lavorati. Secondo il novellato articolo 39-octies del TUA, l'ammontare dell'accisa, risulta: dall'importo specifico fisso per unità di prodotto determinato con la legge di bilancio 2024 (articolo 1, comma 48, lettera a), n. 1), per l'anno 2024 in 29,30 euro (rispetto ai precedenti 28,20 euro) per 1.000 sigarette e, a decorrere dall'anno 2025, in 29,50 euro (rispetto ai precedenti 28,70 euro) per 1.000 sigarette; dall'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota di base fissata per le sigarette al 49,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico (e contenuta, alla voce "Tabacchi lavorati", lettera c), dell'Allegato I  del TUA). Si è intervenuto sull'onere fiscale minimo sulle sigarette, portandolo al 98,70 per cento  della somma dell'accisa globale (ossia della somma della parte fissa e della parte ad valorem sopra indicata) e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al prezzo medio ponderato di vendita (PMB sigarette), come individuato dall'articolo 39-quinquies, comma 2, del TUA e al 98,80 per cento a decorrere dall'anno 2025 (articolo 39-octies, comma 6, del TUA). Il prezzo medio ponderato per l'anno 2025, è stato fissato con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli del 27 gennaio 2025, in 270 euro il chilogrammo. Tale onere fiscale minimo (IVA e accisa), che era pari a euro 202,23 per chilogrammo convenzionale (1000 sigarette), a seguito della variazione del prezzo medio ponderato, è stato rideterminato, dal 1° febbraio 2024, in euro 204,23 per chilogrammo convenzionale e dal 1° febbraio 2025, in euro 209,30 per chilogrammo convenzionale.

La legge di bilancio per il 2026 (art. 1, comma 1129, lett. a), della legge n. 199 del 2025) ha elevato l'importo specifico fisso per unità di prodotto: per l'anno 2026 a 32 euro per 1.000 sigarette; per l'anno 2027 a 35,50 euro per 1.000 sigarette; a decorrere dall'anno 2028 a 38,50 euro per 1.000 sigarette. Inoltre, è stata semplificata la modalità di calcolo dell'onere fiscale minimo per le sigarette: l'onere fiscale minimo sulle sigarette, comprendente l'accisa (nelle sue due componenti) e l'imposta sul valore aggiunto, è fissato con riferimento ad un importo specifico fisso per unità di prodotto, stabilito in 216 euro per 1.000 sigarette per l'anno 2026, in 221 euro per 1.000 sigarette per l'anno 2027, e, a decorrere dall'anno 2028, in 227 euro per 1.000 sigarette. Si segnala che tale nuovo criterio è stato assunto a seguito della sentenza n. 183 del 2025 della Corte costituzionale. La legge di bilancio 2026 (art. 1, comma 119, lett. h) ha inoltre abbassato l'aliquota di base per le sigarette, dal 49,50 per cento al 49,23 per cento per l'anno 2026, al 48,50 per cento per l'anno 2027 e al 48 per cento a decorrere dall'anno 2028.

Le nuove disposizioni in materia di immissione in commercio di prodotti del tabacco riscaldato

Il decreto-legge n. 69 del 2023 (articolo 25-bis) ha dato attuazione alla direttiva delegata 2022/2100/UE della Commissione che ha modificato la disciplina riguardante l'immissione in commercio di prodotti del tabacco riscaldato estendendo il divieto, già esistente per le sigarette e il tabacco da arrotolare, di immissione sul mercato dei prodotti del tabacco con un aroma caratterizzante o contenenti aromi in qualsiasi dei loro elementi e ha revocato la possibilità per gli Stati membri di concedere per i prodotti del tabacco riscaldato, nella misura in cui si tratta di prodotti del tabacco da fumo, esenzioni dall'obbligo di recare il messaggio informativo sui rischi per la salute degli utilizzatori.

Circolazione e trasferimenti nazionali dei prodotti da fumo

In seguito all'entrata in vigore dell'articolo 1, commi 434-435, della legge di bilancio 2025 (legge n. 207 del 2024), si è assegnata la facoltà all'Agenzia delle dogane e dei monopoli di esonerare dall'obbligo di prestare la garanzia per i trasferimenti nazionali dei tabacchi lavorati e per altre due tipologie di prodotti: prodotti, diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da parte dell'organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo (articolo 62-quater.1) e prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco, di cui all'articolo 62-quater.2 del TUA (per informazioni sui prodotti citati, si veda il paragrafo infra). La medesima facoltà è stata estesa anche alle cauzioni per la giacenza nei depositi di tali beni, nonché per i prodotti succedanei indicati all'articolo 62-quater del TUA. La legge prevede che l'Agenzia acquisisca idonee referenze bancarie e verifichi il rischio di insolvenza dei soggetti esonerandi.

ultimo aggiornamento: 28 novembre 2025

L'accisa sull'energia elettrica colpisce l'energia elettrica ed è esigibile soltanto al momento della fornitura al consumatore finale o al momento del consumo di quella prodotta per uso proprio.

Tale precisazione, introdotta dal decreto legislativo n. 43 del 2025 consente di individuare l'aliquota applicabile tenendo conto del momento in cui l'imposta diviene esigibile.

La legge prevede, altresì, all'articolo 52, comma 2, come riformulato dal decreto legislativo n. 43 del 2025, una serie di fattispecie non sottoposte ad accisa.

Il Testo unico, come novellato, specifica che non è sottoposta ad accisa l'energia elettrica prodotta con gruppi elettrogeni azionati dalla biomassa o da gas ottenuti dalla biomassa (è stato sostituito il riferimento al gas metano biologico); né è sottoposta ad accisa l'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili, ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza non superiore a 20 kW, e consumata per uso proprio. Inoltre, per l'energia elettrica prodotta da piccoli impianti generatori o da officine elettriche costituite da gruppi elettrogeni di soccorso, la soglia fa riferimento al limite di potenza nominale, e non più alla potenza disponibile.

Invece, al comma 3 del medesimo articolo, sono indicate le esenzioni dall'accisa e al comma seguente la definizione di uso promiscuo dell'energia elettrica fornita da un unico punto di prelievo. 

La riforma, altresì, definisce più precisamente i soggetti obbligati nel nuovo articolo 53 del Tua:

  • i soggetti che fatturano energia elettrica ai consumatori finali e società aventi sede legale in Italia che sono designate da soggetti di altri Paesi dell'Unione europea alla fornitura dell'energia elettrica direttamente ai consumatori finali;
  • gli altri soggetti che utilizzano energia elettrica per uso proprio;
  • nonché, previa istanza all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, i soggetti che acquistano energia per uso proprio.

Infine, si qualificano espressamente come consumatori finali (e non venditori di energia elettrica) gli operatori delle colonnine di ricarica delle batterie montate sulle auto elettriche

Nella nuova formulazione dell'articolo 53-bis, si trovano le norme sul rilascio dell'autorizzazione o, nel caso di esercizio di officine elettriche, della licenza di esercizio. L'atto autorizzativo viene rilasciato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, previa prestazione di una cauzione sul pagamento dell'accisa, nella misura del 15 per cento dell'accisa annua dovuta, e previo espletamento dei dovuti controlli. Sono inoltre introdotte alcune norme concernenti lo scambio di informazioni tra le autorità competenti (MASE, Agenzia delle dogane e dei monopoli ed ARERA) per l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza, anche ai fini del calcolo dei volumi mensili di energia elettrica complessivamente forniti, su base mensile, dai venditori.

La riforma interviene anche sulla definizione di officina elettrica. Secondo la norma vigente (articolo 54), è tale l'insieme (non più il complesso) degli apparati di produzione, accumulazione, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica esercitati da un medesimo soggetto (non più da una medesima ditta), anche quando gli apparati di accumulazione, trasformazione e distribuzione sono collocati in luoghi distinti da quelli in cui si trovano gli apparati di produzione, pur se ubicati in comuni diversi. Altresì, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli può autorizzare, nel periodo compreso tra la realizzazione dell'officina elettrica e la sua attivazione ordinaria, esperimenti in esenzione dall'accisa, finalizzati alla messa in prova ed al collaudo delle apparecchiature delle officine elettriche.

Con riguardo al procedimento di accertamento e liquidazione dell'accisa, si prevede all'articolo 55 l'obbligo di presentazione di due dichiarazioni semestrali (in luogo di quella annuale) salvo per coloro che versano l'accisa in via anticipata in forza di un abbonamento annuale.

Secondo la nuova formulazione dell'articolo 56 del TUA, ossia gli esercenti di officine e di produzione di energia elettrica per uso proprio, i fornitori di energia elettrica a cottimo ovvero, qualora optino per tale possibilità, le officine elettriche costituite da impianti combinati di produzione di energia elettrica e calore.

L'accisa così determinata va versata in rate di acconto mensili, ma il criterio di determinazione dell'acconto varia per i soggetti "venditori" e per gli altri soggetti obbligati, ivi inclusi gli autoconsumatori. Vengono inoltre disciplinate le modalità di versamento dei conguagli a debito e di utilizzo dei conguagli a credito.

Con D.M. 10 marzo 2026 il Ministero dell'economia e delle finanze ha stabilito le modalità di applicazione dell'accisa sull'energia elettrica. Il decreto definisce gli adempimenti preventivi a carico dei soggetti obbligati ai fini del "rilascio della licenza di esercizio o dell'autorizzazione ai soggetti che esercitano o meno un'officina". Per quanto riguarda le aliquote ridotte e le esenzioni, si prevede che il consumatore finale che sottoscrive un contratto di fornitura di energia elettrica, al fine del riconoscimento dell'aliquota ridotta o dell'esenzione dell'accisa prevista dal TUA, presenta al venditore o al consumatore-venditore una dichiarazione con la quale indica l'impiego cui l'energia elettrica è destinata nel luogo di fornitura. L'agevolazione decorre dalla data di presentazione della domanda. In caso di cambio fornitore, la dichiarazione deve essere ripresentata entro 60 giorni. Qualora l'Ufficio competente ai fini dei controlli accerti che agli impieghi effettivamente riscontrati dell'energia elettrica non compete, per una parte o per la totalità dei consumi, l'aliquota ridotta o l'esenzione dall'accisa, provvede al recupero dell'eventuale maggiore accisa relativa agli impieghi accertati.

ultimo aggiornamento: 23 marzo 2026

Oltre alle accise, il decreto legislativo n. 504 del 1995 disciplina alcune imposte sulla produzione e sui consumi di alcuni beni.

Tali imposte non sono armonizzate a livello europeo e concernono:

a) oli lubrificanti, sui bitumi di petrolio e su altri prodotti con funzione lubrificante;

b) i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco, o liquide contenenti o meno nicotina, i prodotti che contengono nicotina, diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, preparati per consentirne l'assorbimento senza combustione e senza inalazione e immessi in commercio come medicine, e i prodotti accessori ai tabacchi da fumo (cartine, carte arrotolate senza tabacco, filtri funzionali ad arrotolare le sigarette).

 

Imposta di consumo sugli oli lubrificanti, sui bitumi di petrolio e su altri prodotti

 

Il decreto legislativo n. 43 del 2025, in attuazione della delega fiscale, ha sostituito integralmente l'articolo 62 del TUA in tema di imposizione fiscale sugli oli lubrificanti, sui bitumi di petrolio e sugli altri prodotti ivi indicati.

I beni interessati dall'imposta di consumo sono:

  • gli oli lubrificanti destinati, messi in vendita o impiegati per usi diversi dalla combustione o carburazione o utilizzati in miscela con i carburanti con funzione di lubrificazione. Viene aggiunta la specifica che rientrano in questa tipologia anche gli oli lubrificanti ottenuti dalla rigenerazione di oli usati derivanti da oli a base minerale o sintetica già immessi in consumo;
  • i bitumi di petrolio;
  • gli oli minerali greggi, gli estratti aromatici, le miscele di alchilbenzoli sintetici e i polimeri poliolefinici sintetici quando destinati, messi in vendita o usati per la lubrificazione meccanica;
  • gli oli lubrificanti e i bitumi, limitatamente al loro quantitativo e con l'applicazione delle rispettive aliquote indicate nell'allegato I, contenuti nelle preparazioni lubrificanti nonché contenuti in prodotti o merci definitivamente importati o provenienti da altri Stati membri dell'Unione europea.

 

Restano esclusi dall'applicazione dell'imposta i casi seguenti

  • gli oli lubrificanti utilizzati nei medesimi impieghi in relazione ai quali i prodotti energetici sono esenti dall'accisa, ai sensi della tabella A allegata al TUA, punto 2 ("impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici") e punto 3 ("impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti");
  • i bitumi utilizzati nella fabbricazione di pannelli in genere nonché di manufatti per l'edilizia e a quelli impiegati come combustibile nei cementifici;
  • gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, nella produzione degli antiparassitari per le piante da frutta e nei consumi di cui al comma 1, articolo 22, del decreto legislativo n. 504 del 1995. 

 

L'imposta di consumo sui prodotti non assimilati al tabacco 

L'imposta di consumo sui prodotti non assimilati al tabacco è disciplinata incontra negli articoli 62-quater e seguenti del decreto legislativo n. 504 del 1995.

L'imposta di consumo citata ha ad oggetto i seguenti beni:

  • prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali (articolo 62-quater);
  • prodotti, diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da parte dell'organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo - c.d. nicotine pouches (articolo 62-quater.1);
  • prodotti da inalazione senza combustione, costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco, contenenti o meno nicotina, con esclusione di quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali (articolo 62-quater.2);
La legge di bilancio 2023 (comma 122) ha definito alcuni adempimenti a cui è tenuto il soggetto che effettua l'immissione in consumo di prodotti contenenti nicotina diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da parte dell'organismo. Si stabilisce, tra l'altro, che tale soggetto avente sede nel territorio nazionale, autorizzato ad effettuare l'immissione in consumo dei prodotti sopra citati provenienti da uno Stato dell'Unione europea, è obbligato al pagamento dell'imposta di consumo nella misura pari a 22 euro per chilogrammo. Vengono altresì definiti i rapporti che intercorrono tra tali soggetti e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ai fini dell'istituzione e della gestione di un deposito in cui sono introdotti i prodotti medesimi, nonché dell'approvvigionamento dei contrassegni di legittimazione.
  • prodotti accessori ai tabacchi da fumo, quali cartine, cartine arrotolate senza tabacco, filtri (articolo 62-quinquies).

Sono invece esenti da imposta i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo; nonché i liquidi con funzione medicinale.

Tra i prodotti assoggettati ad imposta di consumo, a partire dal 1° maggio 2024, rientrano anche i prodotti privi di nicotina, anche non direttamente vaporizzabili, destinati ad essere utilizzati come componenti della miscela liquida idonea alla vaporizzazione e che sono volti a conferire un odore o un gusto ai prodotti liquidi da inalazione senza combustione, in virtù dell'articolo 6-bis del decreto-legge n. 145 del 2023.

La legge di bilancio 2025, all'articolo 1, commi 434-435, ha esteso la facoltà di esonero, esercitata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dall'obbligo di prestare la garanzia ai trasferimenti nazionali di tabacchi lavorati, di prodotti contenenti nicotina, di cui all'articolo 62-quater.1 del TUA, e di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco di cui all'articolo 62-quater.2 del TUA.

La medesima facoltà di esonero è, altresì, estesa anche alle cauzioni da prestare sui prodotti di cui sopra in giacenza nei depositi e, in generale, per i prodotti succedanei dei prodotti da fumo. L'esercizio della facoltà di esonero è condizionato alla:

  • preventiva acquisizione di idonee referenze bancarie da parte degli istituti di credito dei quali si avvalgono i soggetti richiedenti;
  • verifica del rischio di insolvenza dei medesimi soggetti fondata su di una valutazione storica, prospettica e comparata.

 

Le aliquote delle imposte di consumo 

Le aliquota delle imposte di consumo sui prodotti sopra indicati sono le seguenti:

  • per gli oli lubrificanti: 787,81 euro per mille kg;
  • per i bitumi di petrolio: 30,99 euro per mille kg;
  • per i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti nicotina: 16 per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette e all'equivalenza di consumo per l'anno 2025; l'aliquota è aumentata al 18 per cento dal 1° gennaio 2026; al 20 per cento per l'anno 2027; al 22 per cento, a decorrere dall'anno 2028 (legge di bilancio 2026);
  • per i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, non contenenti nicotina11 per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette e al all'equivalenza di consumo; l'aliquota è aumentata al 13 per cento dal 1° gennaio 2026; al 15 per cento per l'anno 2027; al 17 per cento per l'anno 2028 (legge di bilancio 2026).

Tali valori sono determinati annualmente con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e sono pari per l'anno 2025 a 0,146966 euro al millilitro per i prodotti contenenti nicotina e pari a 0,101039 il millilitro per i prodotti non contenenti nicotina.

Al riguardo si ricorda che il comma 122 della legge di bilancio 2023 aveva rimodulato, diminuendola per il 2023, l'imposta di consumo prevista per tali prodotti (c.d. sigarette elettroniche), costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, fissandola in misura pari, rispettivamente, al 15 per cento e al 10 per cento dal 1° gennaio 2023 (rispetto al precedente 25% e 20%) dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette.
I valori sopra indicati sono stati introdotti dalla legge di bilancio 2024 che ha ulteriormente rimodulato gli importi sopra indicati fissandoli al 15 per cento e al 10 per cento dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2024, al sedici per cento e all'undici per cento dal 1° gennaio 2025, al diciassette per cento e al dodici per cento dal 1° gennaio 2026, dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette.
La legge di bilancio 2026 (art. 1, comma 119, lett. d)) ha ulteriormente modificato l'aliquota dell'imposta di consumo sui prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide (c.d. sigarette elettroniche o e-cig).  Il coefficiente per i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina è stabilito pari al: 18 per cento per l'anno 2026; 20 per cento per l'anno 2027; 22 per cento, a decorrere dall'anno 2028. Invece, per i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide senza nicotina è previsto nella seguente misura: 13 per cento per l'anno 2026; 15 per cento per l'anno 2027; 17 per cento per l'anno 2028.

Il decreto-legge n. 145 del 2023 (articolo 6-bis) ha inoltre introdotto, a decorrere dal 1° maggio 2024, un'imposta di consumo nella misura pari a quella prevista per i prodotti liquidi da inalazione non contenenti nicotina sui prodotti privi di nicotina, anche non direttamente vaporizzabili, destinati ad essere utilizzati come componenti della miscela liquida idonea alla vaporizzazione e che sono volti a conferire un odore o un gusto ai prodotti liquidi da inalazione senza combustione.

  • per i prodotti, diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza: 22 euro per chilogrammo;
  • prodotti da inalazione senza combustione, costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco: 41 per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette e alla equivalenza di consumo convenzionale (come per i tabacchi da inalazione senza combustione);
  • prodotti accessori al consumo dei tabacchi da fumo, ovvero filtri e cartine: 0,0036 euro il pezzo.

Sono invece esenti da imposta i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che consentono il consumo dei preparati sopra descritti. 

La legge di bilancio 2026 (art. 1, comma 119, lett. g)) ha modificato il regime, contenuto nell'articolo 62-quater.1, dei prodotti, diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da parte dell'organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo (c.d. nicotine pouches). Innanzitutto, si prevede, quanto alla loro circolazione, che le spedizioni fra depositi autorizzati devono essere comunicate trimestralmente all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, includendovi i dettagli delle quantità e della tipologia di prodotti spediti. Sono rimesse a una determinazione del direttore dell'Agenzia le norme sul contenuto e sulla modalità della trasmissione dei dati. In secondo luogo, è vietata la vendita a distanza, anche transfrontaliera, delle nicotine pouches. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli dispone dei poteri inibitori avverso le offerte online previsti dall'articolo 102 del decreto-legge n. 104 del 2020. Ferma restando la disciplina penale, si prevedono sanzioni amministrative pecuniarie per i fabbricanti e importatori che vendono a distanza, comprese fra 30.000 euro e 150.000 euro, nonché per coloro che distribuiscono o rivendono in spregio del divieto. Nell'ultima ipotesi la sanzione è compresa fra 500 e 5.000 euro. 

In merito alle nicotine pouches la legge di bilancio 206 ha stabilito ulteriori norme (commi 120-123). È previsto che il loro imballaggio esterno e le confezioni unitarie presentino le informazioni sugli ingredienti, il quantitativo di nicotina nei singoli involucri, le avvertenze d'uso e l'avvertenza sanitaria, la quale deve rispettare le regole sul posizionamento e sulle dimensioni del testo. La vendita di tali prodotti è condizionata all'utilizzo di sistemi di chiusura a prova di bambino e manomissione con certificazione ISO 8317 e al contenuto di nicotina per singolo involucro inferiore al limite massimo di 16,6 mg. La vendita dei beni in questione è vietata ai minori, con applicazione del relativo apparato sanzionatorio. I prodotti non conformi alle suddette prescrizioni, che giacciono presso i depositi di produzione e di distribuzione e i punti vendita alla data di entrata in vigore del presente articolo, possono essere legalmente smaltiti.

Si segnala, infine, che la VI Commissione (Finanze) della Camera dei deputati sta svolgendo un'indagine conoscitiva sul tema della fiscalità e del regime concessorio per la vendita al dettaglio dei prodotti del tabacco e dei prodotti da fumo di nuova generazione.

ultimo aggiornamento: 20 marzo 2026

Il decreto legislativo n. 141 del 2024, attuativo dell'articolo 11 della legge-delega n. 111 del 2023, reca "Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi".

Le disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell'Unione si trovano nell'allegato 1 del decreto legislativo citato.

Esse rappresentano integrazioni o norme di di coordinamento relative a specifici aspetti delle disposizioni unionali. In particolare, le disposizioni nazionali complementari regolamentano la rappresentanza diretta, subordinandola al rilascio di un'autorizzazione; precisa che l'IVA è inclusa fra i diritti di confine; riordina le disposizioni sulle esportazioni temporanee e potenzia lo sportello unico doganale e dei controlli.

L'articolo 2 modifica la disciplina della professione di spedizioniere doganale. La riforma subordina l'esercizio della professione al rilascio di un'apposita patente, con validità illimitata, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Stabilisce, inoltre, i requisiti per l'ottenimento della patente:

  • cittadinanza italiana, di uno Stato dell'Unione europea o di un Paese terzo che accorda in materia uguale trattamento ai cittadini italiani;
  • maggiore età;
  • assenza di condanne penali, passate in giudicato per i delitti non colposi di cui all'articolo 33, comma 1, lettere c) e d), delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111;
  • assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale;
  • superamento dell'esame di stato per l'esercizio della professione di spedizioniere doganale.

Si chiarisce, inoltre, che la patente non può essere rilasciata a coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

All'articolo 4 del decreto legislativo, infine, si interviene sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, società e associazioni, relativamente ai reati di contrabbando.

Per approfondimenti si veda il dossier avente ad oggetto il relativo atto del Governo (AG. 166).

Con l'articolo 9 del decreto-legge n.19 del 2026 è stato integralmente novellato l'articolo 7 del decreto legislativo 141, al fine di prevedere che l'esecuzione di costruzioni permanenti, incluse le strutture galleggianti in prossimità della linea di vigilanza doganale e nel mare territoriale – nonché la modifica o lo spostamento di opere preesistenti, ,ad eccezione di opere interne a edifici o fabbricati già esistenti – sono soggette alla preventiva autorizzazione rilasciata dell'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli competente per territorio,  entro il termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, prevedendosi in caso di mancata risposta dell'ufficio, l'istituto del "silenzio-assenso". Tale autorizzazione è il presupposto di legittimità necessario per l'efficacia di ogni altro titolo abilitativo afferente alle medesime attività.

Il regolamento (UE) n. 952/2013 ha istituito il nuovo codice doganale dell'Unione, abrogando il precedente regolamento (CE) n. 450/2008.

Il nuovo regolamento, in vigore dal 1° maggio 2016, allinea la disciplina doganale europea al quadro giuridico introdotto con il Trattato di Lisbona con l'obiettivo di rafforzare l'armonizzazione delle procedure e dei controlli doganali, anche mediante la riduzione delle deroghe nazionali e l'informatizzazione dei processi a livello UE. Rispetto alla disciplina precedente, il codice doganale vigente presenta un numero minore di disposizioni operative, rinviando alla legislazione di attuazione (atti delegati e atti esecutivi) la regolamentazione di dettaglio.

Tra le principali novità del codice doganale si segnalano:

  • rappresentanza di dogana: viene confermata la distinzione tra quella diretta (il rappresentante doganale agisce in nome e per conto di un'altra persona), e quella indiretta (il rappresentante doganale agisce in nome proprio ma per conto di un'altra persona), stabilendo che il rappresentante, salvi casi particolari, debba essere stabilito nel territorio doganale dell'UE;
  • concorrenza tra i rappresentanti doganali: è espressamente previsto che il rappresentante doganale che soddisfi i criteri specifici previsti dal regolamento possa prestare i propri servizi anche in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito;
  • semplificazione: il regolamento dispone che le autorità doganali non possano imporre al rappresentante di presentare, per ciascuna operazione, prove del potere di rappresentanza (ovvero del potere di agire in nome e per conto di altra persona), qualora egli sia in grado - a richiesta - di fornire la prova dei propri poteri. Le imprese possano sdoganare le merci con una procedura centralizzata, anche se le stesse sono entrate nello Stato attraverso canali diversi;
  • scambio di informazioni: le autorità doganali e gli operatori economici possono scambiarsi informazioni, anche non specificamente richieste ai sensi della normativa doganale, ai fini della cooperazione reciproca per identificare e contrastare i rischi di frode;
  • sanzioni: il codice doganale fa propri i principi giurisprudenziali della Corte di giustizia in materia di proporzionalità, effettività e dissuasione, pur senza armonizzare completamente le norme sanzionatorie.

ultimo aggiornamento: 24 marzo 2026
 
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