tema 15 febbraio 2024
Studi - Finanze Accise

Il presente tema, dopo un breve inquadramento generale della disciplina delle accise tratta nello specifico la disciplina delle principali accise nazionali (sui carburanti, sul gas, naturale, sui prodotti da fumo e sugli alcolici).

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Le accise sono da molti anni imposte armonizzate a livello europeo. La relativa struttura e misura si differenziano secondo la tipologia di prodotto colpito da imposta (a grandi linee, le accise gravano su alcolici, tabacchi e prodotti energetici). Dalla natura di "imposte armonizzate" delle accise discende una disciplina complessa e stratificata, costituita da norme unionali e nazionali. Si veda il documento del Parlamento europeo   per l'individuazione delle caratteristiche e delle differenze.

L'elemento caratteristico dell'accisa è che per il calcolo della stessa si prende a riferimento la quantità di prodotto da sottoporre a tassazione, e pertanto l'importo dell'accisa è rappresentato da un dato monetario e non da una percentuale.

In linea generale, si può affermare che la struttura delle accise e gli importi minimi sono stabiliti dalle norme UE ed è facoltà degli Stati innalzare la misura dei medesimi.

Negli anni antecedenti alla pandemia la misura delle accise, in particolare sui carburanti è stata elevata con finalità di copertura finanziaria anche legata ad eventi emergenziali: l'innalzamento delle aliquote di accisa produce immediati effetti finanziari per l'erario, anche perché essa colpisce beni la cui domanda non è strettamente legata al prezzo (quali i tabacchi). 

Nell'anno 2022, in controtendenza rispetto al periodo precedente e come conseguenza dei rincari energetici causati anche dalla crisi in Ucraina, il legislatore è intervenuto a più riprese per ridurre le accise gravanti sui prodotti energetici allo scopo di aiutare famiglie e imprese. Per una panoramica generale sugli interventi finanziari volti a fronteggiare i rincari energetici, si rinvia al relativo tema.

L'Agenzia delle Dogane aggiorna periodicamente le aliquote d'accisa nazionali e unionali qui.

La disciplina delle accise a livello nazionale è contenuta nel relativo Testo Unico, di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995.

Si ricorda infine che con il decreto legislativo 5 novembre 2021, n. 180  è stata recepita nell'ordinamento nazionale la direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio del 19 dicembre 2019 che, provvedendo alla modifica e alla rifusione della direttiva 2008/118/CE, contiene ora tutte le disposizioni inerenti il regime generale delle accise, apportando ampie modifiche al Testo Unico Accise (decreto legislativo n. 504 del 1995) che riguardano, tra l'altro: l'individuazione, per casi particolari, del momento in cui sorge l'obbligazione tributaria e la previsione di soglie comuni relative alla perdita parziale dovuta alla natura dei prodotti sottoposti ad accisa durante il loro trasporto tra più Stati membri dell'UE; la disciplina di nuove figure di soggetti obbligati (speditore e destinatario certificati); la previsione di modalità telematiche di tracciamento dei trasferimenti di prodotti immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e spediti verso il territorio di un altro Stato membro, al fine di esservi consegnati per scopi commerciali.

La legge delega per la riforma fiscale (articolo 12 della  legge n. 111 del 2023) reca i princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della delega con riferimento alle accise e alle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi.

In sintesi si intendono perseguire i seguenti obiettivi:

  • rimodulare le aliquote di accisa sui prodotti energetici e sull'energia elettrica, in modo da tener conto dell'impatto ambientale di ciascun prodotto con l'obiettivo, tra l'altro, di contribuire alla riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti; 
  • promuovere, nel rispetto delle disposizioni europee in materia di esenzioni o riduzioni di accisa, la produzione di energia elettrica, di gas metano o di gas naturale o di altri gas (come precisato durante l'esame presso la Camera) ottenuti da biomasse o altre risorse rinnovabili; 
  • rimodulare la tassazione sui prodotti energetici impiegati per la produzione di energia elettrica per incentivare l'uso di quelli più compatibili con l'ambiente; 
  • riordinare e revisionare le agevolazioni in materia di accisa sui prodotti energetici, con particolare riferimento ai sussidi ambientalmente dannosi;
  • semplificare gli adempimenti relativi alla detenzione, vendita e circolazione dei prodotti alcolici;
  • rivedere la disciplina di applicazione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti con particolare riferimento ai prodotti che ne costituiscono base imponibile. 

Inoltre l'articolo 16, comma 2, della medesima legge n.111 del 2023 contiene princìpi e criteri direttivi per la revisione degli adempimenti in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi.

I principi riportati sono i seguenti:

  • non applicazione alla disciplina delle accise dei principi generali per la revisione degli adempimenti tributari indicati al comma 1 del medesimo articolo 16;
  • rivedere il sistema generale delle cauzioni per il pagamento dell'accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, introducendo un sistema di qualificazione dei soggetti obbligati al pagamento dei predetti tributi al fine di consentire la concessione di in termini di semplificazione degli adempimenti amministrativi e nell'esonero, anche parziale, dalle cauzioni;
  • rivedere le procedure amministrative per la gestione della rete di vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti succedanei;
  • prevedere il divieto di vendita a distanza, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato, dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina.

Infine l'articolo 18, comma 3, con riferimento alla revisione del sistema della riscossione dell'accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, dispone che il Governo osservi alcuni princìpi e criteri direttivi specifici, che si aggiungono a quelli generali applicabili a tali imposte:

  • rivedere il sistema di determinazione, liquidazione e versamento dell'accisa sull'energia elettrica e sul gas naturale forniti a consumatori finali o autoconsumati, correlando i versamenti dell'accisa ai quantitativi di energia elettrica e di gas naturale venduti o autoconsumati nel periodo di riferimento;

  • rimodulare e armonizzare i termini previsti per la decadenza dal diritto al rimborso dell'accisa e per la prescrizione del diritto all'imposta.

In attuazione dei principi sopra indicati il Governo ha presentato alle Camere l'Atto del Governo 237.

 

ultimo aggiornamento: 15 febbraio 2024

Dal 22 marzo al 31 dicembre 2022 è stata disposta una generale riduzione delle accise sui carburanti, mediante provvedimenti di rango primario e secondario (elementi che, com'è noto, incidono sul prezzo finale alla pompa).

Tali riduzioni sono dunque cessate il 31 dicembre 2022.

 

In particolare, l'articolo 1 (commi 1 e 2) del decreto legge n. 21 del 2022 ha disposto la riduzione delle aliquote di accisa sui carburanti dal 22 marzo 2022 (in origine, fino al 21 aprile 2022). Successivamente, il decreto-legge n. 38 del 2022, incorporato poi nell'articolo 1-bis del decreto legge n. 21 del 2022, ha disposto la proroga delle riduzioni, azzerando altresì l'accisa sul gas naturale usato per autotrazione e riducendo l'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas naturale per autotrazione.

Il medesimo decreto-legge n. 21 del 2022 (articolo 1, comma 8) ha disposto, fino al 31 dicembre 2022, la riattivazione del sistema di rideterminazione delle aliquote di accisa mediante decreto ministeriale - disciplinata dall'articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007 –, consentendo la riduzione d'accisa sui carburanti a fronte dell'accertamento di maggiori entrate IVA derivanti da uno scostamento significativo del prezzo internazionale del greggio.  Tale meccanismo è stato modificato e perfezionato consentendo, tra l'altro, l'emanazione del decreto con cadenza diversa da quella trimestrale.

Di conseguenza, le riduzioni dell'accisa sui carburanti sono state  disposte per effetto di disposizioni di rango primario e secondario (decreti ministeriali), secondo la copertura finanziaria; in particolare si tratta del menzionato decreto-legge n. 21 del 2022 come convertito in legge (e, nelle more della conversione, per effetto dei DM 18 marzo 2022 e 6 aprile 2022), per il periodo dal 22 marzo fino all'8 luglio 2022; successivamente, tali misure sono state confermate dai decreti ministeriali 24 giugno 2022 (GU n. 154 del 4 luglio 2022, per il periodo dal 9 luglio 2022 al 2 agosto 2022) e 19 luglio 2022 (GU Serie Generale n.172 del 25 luglio 2022), quest'ultimo avente efficacia dal 3 agosto 2022 fino al 21 agosto 2022).

Sul punto è poi intervenuto l'articolo 8 del decreto-legge n. 115 del 2022, che ha previsto, a decorrere dal 22 agosto 2022 e fino al 20 settembre 2022, la riduzione delle aliquote di accisa applicabili ad alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti e l'applicazione di un'aliquota IVA ridotta, pari al 5 per cento, alle forniture di gas naturale impiegato in autotrazione.

Con il decreto ministeriale del 30 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2022, le misure ridotte di accisa su benzina, gasolio, GPL e gas naturale per autotrazione (accisa zero), nonché l'Iva al 5 per cento sul gas naturale per autotrazione sono state prorogate fino al 5 ottobre 2022. 

Con il DM del 13 settembre 2022 sono state prorogate fino al 17 ottobre le misure in vigore per ridurre il prezzo finale dei carburanti.

L'articolo 4 del decreto-legge n. 144, nella sua formulazione originaria, prorogava in norma primaria le riduzioni di accise e IVA fino al 31 ottobre 2022.

Il Decreto Ministeriale del 19 ottobre 2022 (pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 247 del 21 ottobre 2022) disposto la proroga della riduzione di accise e Iva sui predetti prodotti energetici nel periodo 1° - 3 novembre 2022. L'articolo 1 del decreto-legge n. 153 del 2022, che è stato abrogato e il cui contenuto è stato trasfuso nell'articolo 4 del decreto-legge n. 144 del 2022, ha prorogato le agevolazioni dal 4 fino al 18 novembre 2022.

Il testo originario del decreto-legge n. 176 del 2022 prorogava le predette agevolazioni fino al 31 dicembre 2022; tuttavia, per effetto del menzionato decreto-legge n. 179 del 2022, che è stato incorporato nel decreto-legge n. 176 nel corso dell'esame parlamentare (con relativa abrogazione e salvezza degli effetti) le misure ridotte d'accisa originariamente introdotte a decorrere dal mese di marzo 2022 sono mantenute solo fino al 30 novembre 2022, per poi registrare un lieve innalzamento delle aliquote nel periodo 1-31 dicembre 2022, secondo l'andamento illustrato nella seguente tabella riepilogativa.

La tabella illustra, per i prodotti energetici coinvolti nelle misure in esame e utilizzati come carburanti, la misura dell'accisa minima stabilita in sede comunitaria, la misura dell'accisa vigente al 21 marzo 2022 e quella disposta dalle norme in parola e dai decreti ministeriali sopra citati.

 

Prodotto

Unità di misura

Accisa Minima UE

Accisa nazionale al 21.03.22

Accisa nazionale dal 22.03.22 al 30.11.2022

Accisa nazionale dal
1.12.22 al 31.12.2022

Accisa nazionale al 1.01.23

Benzina con piombo

Euro/1000 l

421

728,40

478,40

578,40

728,40

Benzina

Euro/1000 l

359

728,40

478,40

578,40

728,40

Gasolio

Euro/1000 l

330

617,40

367,40

467,40

617,40

GPL

Euro/1000 kg

125

267,77

182,61

216,67

267,77

L'articolo 2 del decreto-legge n. 5 del 2023 e l'articolo 7 del decreto-legge n. 145 del 2023 hanno modificato la disciplina del meccanismo di rideterminazione delle aliquote d'accisa sui carburanti mediante decreto ministeriale, in corrispondenza di un maggior gettito IVA, previsto dalla legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) con lo scopo di modificare e semplificare i presupposti di emanazione del predetto decreto.

L'emanazione del decreto è condizionata all'aumento del greggio, sulla media del mese precedente rispetto al valore di riferimento indicato nel DEF o nella NADEF e tenuto conto dell'eventuale diminuzione del prezzo, nella media del bimestre precedente, sempre rispetto a quanto indicato nei predetti documenti di finanza pubblica.

L'articolo 1-bis del decreto-legge n. 5 del 2023 ha previsto l'applicazione dal 1° aprile al 31 agosto 2023 dell'aliquota agevolata di accisa sul gasolio commerciale utilizzato come carburante, pari a 403,22 euro per mille litri, anche alle imprese che esercitano l'attività di trasporto turistico di persone mediante servizi di noleggio di autobus con conducente in ambito nazionale e internazionale, di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218, purché di categoria Euro VI.

ultimo aggiornamento: 15 febbraio 2024

Si rammenta che l'accisa sul gas naturale usato per autotrazione è paria a € 0,00331 per m³.

Opera una misura di IVA ridotta al 5 per cento sulle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023 (legge di bilancio per il relativo anno, legge n. 197 del 2022, commi 13 e 14) e a quelle di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia.

Per quanto in generale concerne il gas naturale, la sua imposizione varia secondo l'uso (combustione per uso industriale, combustione per uso civil, uso autotrazione e produzione di energia elettrica). In particolare, fatta salva la misura menzionata nel caso di utilizzo per autotrazione, esso è sottoposto ad accisa nella misura di 0,012498 al m³ nel caso di suo utilizzo mediante la combustione per uso industriale, nella misura di 0,45 per mille m³ nel caso di utilizzo per la produzione di energia elettrica e in misura ulteriormente differenziata nel caso di usi civili secondo la zona di utilizzo (si veda, per dettagli, la tabella dell'Agenzia delle dogane, aggiornata in tempo reale).

ultimo aggiornamento: 18 gennaio 2023

La vigente struttura dell'imposizione fiscale sui tabacchi è frutto della riforma operata, nel corso della XVII Legislatura, dal D. Lgs. n. 188 del 2014, che ha riformato la tassazione dei tabacchi in attuazione della delega contenuta nella legge n. 23 del 2014.

Significative modifiche all'accisa sui tabacchi sono state inoltre apportate dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 122 della legge n. 197 del 2023) che ha riconfigurato i criteri utilizzati per il calcolo della quota specifica in misura fissa, nonché di quella ad valorem, che determina l'accisa sui tabacchi lavorati. Il provvedimento ha innalzato inoltre l'importo dell'accisa minima gravante sul tabacco trinciato usato per arrotolare le sigarette, ha aggiornato l'importo dell'onere fiscale minimo per le sigarette, ha ridotto le aliquote dell'imposta di consumo gravante sui prodotti liquidi da inalazione e ha rideterminato, in riduzione, la tassazione delle sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, destinate ad essere inalate senza combustione. Sono stati poi definiti alcuni adempimenti a cui sono tenuti i soggetti che effettuano l'immissione in consumo di prodotti contenenti nicotina diversi dai tabacchi lavorati provenienti da uno Stato dell'UE. La norma stabilisce, tra l'altro, che tali soggetti sono tenuti al pagamento dell'imposta di consumo.

La legge di bilancio 2024 (articolo 1, comma 48 della legge n. 213 del 2023) ha rimodulato, innalzandoli, taluni valori previsti per le accise, gli oneri fiscali e l'aliquota di un'imposta di consumo previsti per alcuni prodotti di tabacco nonché per prodotti succedanei dei prodotti da fumo. Si tratta in particolare dei seguenti oneri:

  • gli importi previsti per calcolo dell'accisa applicabile ai tabacchi lavorati;
  • l'importo dell'accisa minima del tabacco trinciato usato per arrotolare le sigarette;
  • l'importo dell'onere fiscale minimo sulle sigarette;
  • l'accisa gravante sui tabacchi da inalazione senza combustione;
  • l'imposta di consumo per i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina.

Per le sigarette, l'accisa corrisponde alla somma di una componente fissa, che dal 1° gennaio 2024 è pari a euro 29,30 per 1.000 sigarette, e di un elemento proporzionale, costituito dal 49,50% del prezzo di vendita al pubblico. È, altresì, previsto un onere fiscale minimo (IVA  e accisa), che, pari a euro 202,23 per chilogrammo convenzionale (1000 sigarette) dal 1° gennaio 2024, a seguito della variazione del prezzo medio ponderato, è rideterminato, dal 1° febbraio 2024, in euro 204,23 per chilogrammo convenzionale (1000 sigarette).

Per quanto riguarda l'aggio spettante al rivenditore, al dettaglio (tabaccaio) esso è pari al 10% del prezzo di vendita al pubblico.

Il compenso del produttore, su cui gravano anche le spese di distribuzione, è dato dalla differenza fra il prezzo di vendita al pubblico e gli importi risultanti da accisa, IVA e aggio.

Per ulteriori dettagli si veda la pagina dedicata dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

 

Attualmente le aliquote di base dei tabacchi lavorati sono le seguenti:

  • sigari: 23,5 per cento (con accisa minima pari a 35 euro per chilogrammo convenzionale/200 sigari);
  • sigaretti: 24 per cento (accisa minima di 37 euro per chilogrammo convenzionale/400 sigaretti);
  • sigarette: 49,5 per cento (come stabilito dalla legge di bilancio 2023);
  • tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette: 60 per cento (come stabilito dalla legge di bilancio 2023), misura applicata sul prezzo di vendita al pubblico.
  • tabacco da fiuto e da mastico: 25,28 per cento (anche in questi due casi, l'accisa è risultante dell'applicazione dell'aliquota al prezzo di vendita).

 

A seguito della riforma del 2014 è stata assoggettata ad accisa la categoria dei tabacchi da inalazione senza combustione, ovvero prodotti del tabacco non da fumo che possono essere consumati senza processo di combustone. Il livello di tassazione di tali prodotti è calibrato in base a quello che grava sulle sigarette e, per effetto delle modifiche apportate nel 2018 e dal 2021 (rispettivamente, decreto-legge n. 119 del 2018 e legge di bilancio 2021) la misura dell'accisa è pari al trentacinque per cento dal 1° gennaio 2022. La menzionata legge di bilancio 2023 ha stabilito che i tabacchi da inalazione senza combustione sono sottoposti ad accisa in misura pari a al 36,5 per cento dal 1° gennaio 2023 (rispetto al quaranta per cento previsto in precedenza) al 38 per cento dal 1° gennaio 2024, al 39,5 per cento dal 1° gennaio 2025 e al 41 per cento dal 1° gennaio 2026.

La legge di bilancio 2020 (al comma 660) ha introdotto una nuova imposta di consumo sui prodotti accessori al consumo dei tabacchi da fumo, ovvero filtri e cartine, nella misura di 0,0036 euro il pezzo.

 

La riforma del 2014 ha poi disciplinato l'assoggettamento a imposta di consumo i succedanei dei prodotti da fumo, prodotti da inalazione costituiti da liquidi costituiti da sostanze diverse dal tabacco, che non hanno una funzione medica, immessi nelle c.d. sigarette elettroniche. Sono invece esenti da imposta i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo. La misura dell'imposta di consumo su tali prodotti è stata più volte rideterminata nel tempo (in particolare dalla legge di bilancio 2021, dal decreto-legge Sostegni-bis, n. 73 del 2021 e dal decreto-legge Proroga termini, n. 228 del 2021); anch'essa è ponderata sull'accisa gravante sull'equivalente quantitativo e al prezzo delle sigarette ed è fissata annualmente da un provvedimento dell'Agenzia delle dogane.

Il comma 122 della legge di bilancio 2023 rimodula, diminuendola per il 2023, l'imposta di consumo prevista per tali prodotti (c.d. sigarette elettroniche), costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, fissandola in misura pari, rispettivamente, al 15 per cento e al 10 per cento dal 1° gennaio 2023 (rispetto al precedente 25% e 20%) dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette.

La legge di bilancio 2024 ha ulteriormente rimodulato i predetti importi, che sono pari al 15 per cento e al 10 per cento dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2024, al sedici per cento e all'undici per cento dal 1° gennaio 2025, al diciassette per cento e al dodici per cento dal 1° gennaio 2026, dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette.

Il decreto-legge n. 145 del 2023 (articolo 6-bis) ha inoltre introdotto, a decorrere dal 1° maggio 2024, un'imposta di consumo nella misura pari a quella prevista per i prodotti liquidi da inalazione non contenenti nicotina sui prodotti privi di nicotina, anche non direttamente vaporizzabili, destinati ad essere utilizzati come componenti della miscela liquida idonea alla vaporizzazione e che sono volti a conferire un odore o un gusto ai prodotti liquidi da inalazione senza combustione.

 

Si ricorda che il decreto-legge proroga termini 2021 (articolo 3-novies del decreto-legge n. 228 del 2021) ha istituito una imposta di consumo sui prodotti contenenti nicotina disciplinandone il regime di circolazione e vendita. Essa è dovuta nella misura di 22 euro per chilogrammo, sui prodotti diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da parte dell'organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo. Le norme introducono un regime autorizzatorio per la fabbricazione dei prodotti contenenti nicotina assoggettati a imposta di consumo e per l'esercizio dell'attività di rappresentante fiscale del soggetto cedente, nel caso di prodotti provenienti da Paesi UE. Le disposizioni si occupano altresì della commercializzazione e della circolazione dei prodotti contenenti nicotina.

 Come anticipato, la legge di bilancio 2023 (comma 122) ha definito alcuni adempimenti a cui è tenuto il soggetto che effettua l'immissione in consumo di prodotti contenenti nicotina diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da parte dell'organismo. Si stabilisce, tra l'altro, che tale soggetto avente sede nel territorio nazionale, autorizzato ad effettuare l'immissione in consumo dei prodotti sopra citati provenienti da uno Stato dell'Unione europea, è obbligato al pagamento dell'imposta di consumo nella misura pari a 22 euro per chilogrammo. Vengono altresì definiti i rapporti che intercorrono tra tali soggetti e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ai fini dell'istituzione e della gestione di un deposito in cui sono introdotti i prodotti medesimi, nonché dell'approvvigionamento dei contrassegni di legittimazione.

Il decreto-legge n. 69 del 2023 (articolo 25-bis) ha dato attuazione alla direttiva delegata 2022/2100/UE della Commissione che ha modificato la disciplina riguardante l'immissione in commercio di prodotti del tabacco riscaldato estendendo il divieto, già esistente per le sigarette e il tabacco da arrotolare, di immissione sul mercato dei prodotti del tabacco con un aroma caratterizzante o contenenti aromi in qualsiasi dei loro elementi e ha revocato la possibilità per gli Stati membri di concedere per i prodotti del tabacco riscaldato, nella misura in cui si tratta di prodotti del tabacco da fumo, esenzioni dall'obbligo di recare il messaggio informativo sui rischi per la salute degli utilizzatori.

ultimo aggiornamento: 15 febbraio 2024

 In Italia, giusta autorizzazione europea, il vino e le bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra sono esenti da accisa.

L'imposta grava su altri prodotti, in particolare sull'alcole etilico (1035,52 euro per ettolitro anidro), sui prodotti alcolici intermedi (88,67 euro per ettolitro) e sulla birra.

Con lo scopo di incentivare la filiera, negli ultimi anni l'aliquota dell'accisa sulla birra è stata gradualmente abbassata. In particolare:

- la legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 48 della legge n. 232 del 2016) ha ridotto la misura dell'accisa da 3,04 a 3,02 euro;

- la legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 514 della legge n. 205 del 2017) ha abbassato il predetto importo da 3,02 a 3 euro;

- nel corso della XVIII legislatura, la legge di bilancio 2019 ha ulteriormente diminuito la misura dell'accisa sulla birra, portandola da 3 a 2,99 euro per ettolitro e grado-plato dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2021.

 

Per il solo anno 2022 la relativa legge di bilancio (legge n. 234 del 2021, commi 985-987) ha previsto:

  • una riduzione dell'accisa sulla birra per i microbirrifici artigianali (produzione annua fino a 10.000 ettolitri) al 50 per cento;
  • siano introdotte specifiche misure di riduzione dell'accisa per i birrifici artigianali con produzione annua fino a 60.000 ettolitri;
  • la riduzione della misura dell'accisa generale sulla birra a 2,94 euro, sempre nel solo 2022. 

l decreto-legge proroga termini 2023 (articolo 15-bis del decreto-legge n. 198 del 2022) ha esteso anche al 2023 (in luogo di prevederla per il solo 2022) l'aliquota di accisa ridotta del 50 per cento (in luogo della riduzione del 40 per cento) per i microbirrifici artigianali con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri; ha esteso al medesimo anno 2023 l'aliquota di accisa ridotta (del 30 o del 20 per cento, secondo il volume della produzione) già disposta nel 2022 in favore dei piccoli birrifici, ovvero con produzione da 10.000 a 60.000 ettolitri.

Ha rideterminato l'aliquota di accisa relativa alla birra (determinata a legislazione vigente in 2,99 euro per ettolitro e per grado-Plato) per il 2023, in euro 2,97 per ettolitro e per grado-Plato e, a decorrere dal 1° gennaio 2024, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato.  

Dal 1° gennaio 2022 sono vigenti le modifiche apportate (articolo 5, comma 15-septies del decreto-legge n. 146 del 2021) al regime fiscale delle bevande alcoliche e sull'alcol etilico per recepire nell'ordinamento nazionale la direttiva 2020/1151/UE.

La direttiva ha apportato numerose modifiche al regime delle accise sugli alcolici, con particolare riferimento alla definizione di alcol denaturato e al relativo regime di circolazione; alle definizioni di "piccoli produttori indipendenti" di prodotti alcolici soggetti ad accisa; alle modalità di determinazione dell'accisa sulla birra; alla definizione di "vino spumante", di "altre bevande fermentate". In particolare con riferimento all'imposizione sulla birra, si innalza la gradazione alcolica della birra a bassa gradazione, cui possono essere applicate aliquote ridotte; tale gradazione è stata elevata da 2,8% a 3,5% volumi per incoraggiare la creazione di nuovi prodotti a bassa gradazione alcolica.

 

I

ultimo aggiornamento: 23 febbraio 2024
 
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