Il presente tema, dopo un inquadramento generale della disciplina delle accise, tratta nello specifico la disciplina delle principali accise nazionali: sui carburanti, sul gas, sull'energia elettrica, sui prodotti da fumo e sugli alcolici.
Nel corso della XIX legislatura, in attuazione della legge delega n. 111 del 2023, il Governo ha emanato il decreto legislativo n. 43 del 2025 il quale contiene la revisione delle disposizioni in materia di accise. Tra gli interventi più rilevanti si segnalano la riforma dell'accisa sul gas naturale, con il superamento della distinzione fra usi civili e industriali; l'avvicinamento graduale fra l'accisa sui gasoli e sulla benzina; nonché il riordino e la semplificazione delle norme relative all'accisa sull'energia elettrica.
Per quanto riguarda l'accisa sui carburanti, in occasione delle crisi energetiche avvenute in un primo momento nel 2022 all'inizio del conflitto in Ucraina, e nel 2026 con il conflitto in Iran, il Governo è intervenuto con provvedimenti di urgenza e successive proroghe, per ridurre le accise sui diversi carburanti. Al riguardo è stato utilizzato anche il meccanismo della c.d. accisa mobile che consente, per un periodo temporaneo, di ridurre l'aliquota dell'accisa utilizzando a copertura il maggior gettito dell'IVA derivante dall'innalzamento del prezzo del greggio.
Si segnala, inoltre, che la VI Commissione (Finanze) sta svolgendo un'indagine conoscitiva sulla fiscalità e sul regime concessorio per la vendita al dettaglio dei prodotti del tabacco e dei prodotti da fumo di nuova generazione e ha concluso un'altra indagine conoscitiva sui fenomeni di evasione dell'IVA e delle accise nel settore della distribuzione dei carburanti.
Le accise sono imposte armonizzate a livello europeo. La relativa struttura e la misura si differenziano secondo la tipologia di prodotto colpito da imposta: a grandi linee, le accise gravano su alcolici, tabacchi e prodotti energetici. Dalla natura di "imposte armonizzate" delle accise discende una disciplina complessa e stratificata, costituita da norme unionali e nazionali. Si veda il documento del Parlamento europeo per l'individuazione delle caratteristiche e delle differenze.
L'elemento caratteristico dell'accisa è che per il calcolo della stessa si prende a riferimento la quantità di prodotto da sottoporre a tassazione, e pertanto l'importo dell'accisa è rappresentato da un dato monetario e non da una percentuale.
In linea generale, si può affermare che la struttura delle accise e gli importi minimi sono stabiliti dalle norme UE ed è facoltà degli Stati innalzare la misura dei medesimi. Negli anni antecedenti alla pandemia la misura delle accise, in particolare sui carburanti, è stata elevata con finalità di copertura finanziaria anche legata ad eventi emergenziali: l'innalzamento delle aliquote di accisa produce immediati effetti finanziari per l'erario, anche perché essa colpisce beni la cui domanda non è strettamente legata al prezzo (quali i tabacchi).
Nell'anno 2022, in controtendenza rispetto al periodo precedente e come conseguenza dei rincari energetici causati anche dalla crisi in Ucraina, il legislatore è intervenuto a più riprese per ridurre le accise gravanti sui prodotti energetici allo scopo di aiutare famiglie e imprese.
L'Agenzia delle Dogane aggiorna periodicamente le aliquote d'accisa nazionali e unionali.
La disciplina delle accise a livello nazionale è contenuta nel relativo Testo unico, di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, anche detto Testo unico sulle accise (TUA).
L'obbligazione tributaria sorge nel momento della fabbricazione, estrazione o ingresso del bene nel territorio dello Stato, ma diventa esigibile soltanto all'immissione nel consumo.
I soggetti passivi dell'imposta sono:
Se ci sono più soggetti tenuti al pagamento dell'accisa, gli stessi sono debitori in solido dell'obbligazione tributaria.
Il prodotto da sottoporre ad accisa deve essere accertato per quantità e qualità. La classificazione dei prodotti soggetti ad accisa è quella stabilita dalla tariffa doganale dell'Unione europea con riferimento ai capitoli ed ai codici della nomenclatura combinata delle merci (NC). La nomenclatura e la tariffa doganale sono stabilite annualmente con regolamento europeo.
La liquidazione dell'imposta si effettua applicando alla quantità di prodotto l'aliquota d'imposta vigente alla data di immissione in consumo.
La fabbricazione, la lavorazione, la trasformazione e la detenzione dei prodotti soggetti ad accisa ed in regime sospensivo sono effettuate in regime di deposito fiscale. Il regime del deposito fiscale è autorizzato dall'amministrazione finanziaria nei limiti e alle condizioni stabilite dall'autorizzazione. L'esercizio del deposito fiscale è subordinato al rilascio di una licenza, tranne per i tabacchi lavorati i cui operatori del settore necessitano di un provvedimento di autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Il depositario è obbligato, tra l'altro, a prestare cauzione nella misura del 10 per cento dell'imposta che grava sulla quantità massima di prodotti che possono essere detenuti nel deposito fiscale, salve le discipline più specifiche per i diversi prodotti, dalla quale può essere esonerato a determinate condizioni.
Le disposizioni del Testo Unico disciplinano inoltre, lo status di alcuni soggetti che intervengono nel processo di gestione dei prodotti sottoposti ad accisa (depositario autorizzato, depositario certificato, speditore autorizzato, speditore certificato e, da ultimo, il soggetto obbligato accreditato), la circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa, i rimborsi ed i recuperi dell'accisa, nonché la prescrizione del diritto all'imposta, le esenzioni, i poteri ed i controlli dell'amministrazione finanziaria, nonché le norme in materia di accertamento delle violazioni.
Sono soggetti ad accisa:
Sono sottoposti ad imposta di consumo:
Sono inoltre indicati all'allegato I, l'elenco prodotti assoggettati ad imposizione con le aliquote vigenti alla data di entrata in vigore del testo unico e, alla tabella I, gli impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta.
In merito alla natura delle accise e ai limiti al potere impositivo dello Stato, si segnala come la giurisprudenza di legittimità e di merito ha da tempo condiviso come sui prodotti sottoposti ad accisa, conformemente a quanto previsto dalla direttiva 2008/118/CE, relativa al regime generale delle accise (oggi sostituita dalla direttiva (UE) 2020/262), non è possibile applicare altre imposte indirette (diverse dall'IVA), salvo che non sia rispettato il requisito delle «finalità specifiche» che devono necessariamente costituire il fondamento della nuova imposizione (principio affermato a partire dalla sentenza della quinta sezione civile della Corte di Cassazione del 23 ottobre 2019, n. 27101). Ciò in conformità con l'orientamento della Corte di giustizia che, oltre al sopra citato requisito, richiede che l'eventuale ulteriore imposta indiretta rispetti le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta (sia, quindi, essenzialmente un'addizionale).
La legge delega per la riforma fiscale (articolo 12 della legge n. 111 del 2023) reca i princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della delega con riferimento alle accise e alle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi.
In sintesi, si intendono perseguire i seguenti obiettivi:
Inoltre, l'articolo 16, comma 2, della medesima legge n.111 del 2023 contiene princìpi e criteri direttivi per la revisione degli adempimenti in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi.
I principi riportati sono i seguenti:
Infine l'articolo 18, comma 3, con riferimento alla revisione del sistema della riscossione dell'accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, dispone che il Governo osservi i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici, che si aggiungono a quelli generali applicabili a tali imposte: rivedere il sistema di determinazione, liquidazione e versamento dell'accisa sull'energia elettrica e sul gas naturale forniti a consumatori finali o autoconsumati, correlando i versamenti dell'accisa ai quantitativi di energia elettrica e di gas naturale venduti o autoconsumati nel periodo di riferimento; rimodulare e armonizzare i termini previsti per la decadenza dal diritto al rimborso dell'accisa e per la prescrizione del diritto all'imposta.
In attuazione dei principi sopra indicati il Governo ha presentato alle Camere l'Atto del Governo 237, il cui esame alla Camera dei deputati si è concluso in data 23 gennaio 2025, con l'espressione di due pareri favorevoli con osservazioni da parte della VI Commissione (Finanze) e della V Commissione (Bilancio).
Il decreto legislativo n. 43 del 2025, in attuazione della legge-delega n. 111 del 2023, introduce numerose innovazioni nella disciplina delle accise.
Una delle principali è la creazione dei soggetti obbligati accreditati (SOAC). Si tratta di soggetti passivi (depositario autorizzato e soggetti obbligati al pagamento dell'accisa relativa a carbone, lignite e coke, al gas naturale destinato alla combustione per usi domestici e non o all' autotrazione e all'energia elettrica) che si avvalgono della qualifica di soggetto accreditato, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, rispetto alla sua affidabilità nel regime fiscale dell'accisa oggetto di disciplina ai nuovi articoli dal 9-ter al 9-octies del TUA. I soggetti interessati, che possiedono i requisiti richiesti dall'articolo 9-quater, presentano un'istanza apposita all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, la quale procede all'istruttoria, valutandone i profili di professionalità, organizzazione aziendale, solvibilità finanziaria e tributaria (tenendoli in considerazione anche rispetto alla filiera di approvvigionamento) e conformità alle prescrizioni fiscali. Esistono tre gradi di affidabilità del soggetto obbligato – base, medio e avanzato – che possono incidere sul quantum di beneficio ottenibile. I SOAC possono chiedere una riduzione degli importi delle cauzioni dovute, nonché semplificazioni e facilitazioni degli adempimenti contabili e amministrativi. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli monitora la persistenza dei requisiti e può revocare o modificare il grado di affidabilità dei SOAC.
Le altre aree di intervento del decreto legislativo n. 43 del 2025 sono le seguenti:
Per approfondimenti si veda il dossier relativo all'Atto del Governo 237.
L'accisa sui prodotti energetici concerne diversi prodotti destinati ad essere utilizzati o messi in vendita come carburanti per motori o combustibili per il riscaldamento. Alcuni prodotti, quando non hanno tale destinazione, sono soggetti comunque a vigilanza fiscale.
Sono assoggettati ad accisa (articolo 21, comma 2):
Sono inoltre sottoposti ad accisa:
Le aliquote aggiornate al 1° gennaio 2026 sono indicate nel documento predisposto dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM). Come indicato di seguito, a seguito del conflitto in Iran nei primi mesi del 2026, il Governo è intervenuto con diversi provvedimenti riducendo temporaneamente le accise su determinati prodotti energetici utilizzati come carburanti. Le aliquote modificate sono indicate in giallo negli aggiornamenti pubblicati sul sito dell'ADM.
Numerosi sono stati gli interventi del decreto legislativo n. 43 del 2025 con riferimento ai carburanti e ai prodotti energetici. In primo luogo, la riforma ha introdotto la seguente categoria di SOAC (vedi supra per la definizione): SOAC-PE (soggetto obbligato accreditato prodotti energetici) per il settore dei prodotti energetici, inclusi il carbone, la lignite e il coke.
In secondo luogo, il decreto legislativo ha introdotto un nuovo comma - il 9-bis.1 - all'articolo 21 del citato TUA, che fissa i parametri dei consumi specifici convenzionali di oli vegetali non modificati chimicamente, gas naturale, gas di petrolio liquefatti, gasolio, olio combustibile e oli minerali greggi, naturali, carbone, lignite e coke, al fine di separare convenzionalmente la quota parte di prodotto che si trasforma in energia elettrica (ed è dunque assoggettata alle aliquote di accisa previste per la produzione di energia elettrica) e quell'altra quota parte assoggettata alle aliquote per la produzione di calore.
In terzo luogo, sono stati inseriti due nuovi commi all'articolo 21. Il comma 9-quater consente l'applicazione del generale criterio di equivalenza ai prodotti energetici – diversi da quelli per i quali sono già previsti consumi specifici convenzionali – per l'individuazione dello specifico impiego della produzione di energia elettrica. Il comma 9-quinquies dispone, relativamente alla produzione di energia elettrica, che, in alternativa ai consumi specifici, possono essere utilizzati i consumi specifici medi determinati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Un ulteriore intervento operato dall'atto in esame è l'avvicinamento delle aliquote sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante. Infatti, in base all'articolo 3 del decreto legislativo n. 43 del 2025, il legislatore ha disposto l'avvicinamento progressivo delle aliquote dell'accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante nell'arco di cinque anni, a partire dal 2025. L'obiettivo, come indicato dalla norma, è di tipo ambientale, in quanto la disposizione intende archiviare un sussidio ambientalmente dannoso. In ciascun anno del quinquennio, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste determina con decreto, nella misura compresa tra 1 e 1,5 centesimi di euro per litro, una riduzione dell'accisa sulle benzine e un aumento, nella medesima misura, dell'accisa applicata al gasolio impiegato come carburante. In attuazione di tale norma, è stato pubblicato in data 14 maggio 2025 il decreto ministeriale con cui si sono contestualmente ridotte e aumentate le suddette accise nella misura di 1,50 centesimi di euro per litro.
La legge di bilancio per il 2026 (legge n. 199 del 2025, art. 1, comma 129) ha parificato le aliquote dell'accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, portandole entrambe a 672,90 euro per 1.000 litri. Di conseguenza, è stato soppresso il meccanismo di avvicinamento graduale istituito con l'articolo 3 del decreto legislativo n. 43 del 2025. Sono stati esclusi dall'aumento dell'accisa i carburanti utilizzati a scopi agricoli e industriali, ed è rimasto con accisa ridotta il regime favorevole per i biocarburanti.
A seguito della guerra in Iran, iniziata a febbraio 2026, e in considerazione dei conseguenti effetti economici derivanti dall'incremento dei prezzi dei prodotti energetici, il Governo ha disposto con successivi provvedimenti la riduzione temporanea delle accise su alcuni prodotti utilizzati come carburanti.
Il decreto-legge n. 33 del 2026 (articolo 2) ha ridotto per venti giorni (dal 19 marzo al 7 aprile 2026) le aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio ed ai GPL impiegati come carburanti (si veda il citato documento dell'ADM). La rideterminazione temporanea delle suddette aliquote tiene conto, inoltre, dell'effetto della riduzione dell'accisa conseguente al verificarsi, con riferimento al mese di febbraio 2026, delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ha consentito l'adozione, contestualmente al D.L. n. 33/2026, del decreto interministeriale del 18 marzo 2026 previsto dal comma 290 del medesimo articolo, con compensazione sulle maggiori entrate IVA determinate per il medesimo periodo.
Il decreto-legge n. 42 del 2026, introducendo l'art. 8-bis nel decreto-legge n. 38 del 2026, ha prorogato per un ulteriore periodo temporaneo, dall'8 aprile al 1° maggio 2026, la riduzione delle aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio ed al GPL impiegati come carburanti, prevista dal decreto-legge n.33 del 2026 (dal 19 marzo al 7 aprile). In aggiunta la norma in esame ha previsto per lo stesso periodo temporale l'azzeramento dell'accisa per il gas naturale (metano) usato come carburante e l'equiparazione dell'aliquota ridotta anche per il biocarburante e il biodiesel. Contestualmente è stato emanato il decreto interministeriale del 2 aprile 2026 il quale ha disposto la copertura di una quota parte della riduzione delle accise, pari a 219,6 milioni di euro, a valere sul maggior gettito dell'IVA derivante dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio.
Il decreto-legge n. 63 del 2026 ha prorogato dal 2 maggio fino al 10 maggio 2026, la riduzione delle aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio, al biodiesel, al GPL e al metano impiegati come carburanti. Rispetto ai valori di inizio anno, per il nuovo periodo di riferimento la riduzione dell'accisa per il gasolio è stata confermata nella stessa misura (20 centesimi al litro), mentre la riduzione dell'accisa per la benzina è stata di 5 centesimi al litro e quella per il GPL di 2,5 centesimi al litro. Con il successivo decreto interministeriale dell'8 maggio 2026 le suddette aliquote di accisa (ad eccezione per il biodiesel) sono state prorogate dall'11 maggio al 22 maggio 2026.
Il decreto-legge n. 89 del 2026 (poi confluito nel decreto-legge n. 63 del 2026, art. 1, comma 4-bis) ha prorogato dal 23 maggio fino al 6 giugno 2026, la riduzione delle aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio, al biodiesel, al GPL e al metano impiegati come carburanti. Rispetto ai valori di inizio anno, per il nuovo periodo di riferimento la riduzione dell'accisa per il gasolio è scesa a 10 centesimi al litro, la riduzione dell'accisa per la benzina è di 5 centesimi al litro e quella per il GPL di 2,5 centesimi al litro. Con il successivo decreto interministeriale del 5 giugno 2026 le aliquote delle accise per i carburanti sono stati rideterminate per il periodo dal 7 giugno al 3 luglio attraverso il meccanismo dell'accisa mobile: in tale periodo la riduzione per la benzina e il GPL è confermata nelle stesse misure sopra previste, mentre la riduzione del gasolio scende a 5 centesimi al litro.
Il decreto-legge n. 133 del 2026 (art. 1) ha ridotto dal 30 luglio fino al 6 agosto 2026 le aliquote di accisa applicate al gasolio (-14 centesimi al litro) e al biodiesel (-8,45 centesimi al litro) impiegati come carburanti. Il decreto interministeriale del 27 luglio 2026 ha disposto per i giorni 28 e 29 luglio la stessa misura di accisa per i suddetti prodotti, a valere sul maggior gettito dell'IVA nel mese di giugno derivante dall'innalzamento del prezzo del greggio.
Nella tabella che segue sono esposte le aliquote di accisa vigenti nei periodi indicati, come rideterminate dai decreti-legge e dai decreti interministeriali che si sono succeduti nell'anno 2026.

Si evidenziano nella seguente tabella le riduzioni delle accise sui carburanti, rispetto alle aliquote vigenti a inizio 2026, disposte dai decreti-legge e dai decreti interministeriali che si sono susseguiti dall'inizio della crisi energetica a causa del conflitto in Iran. Sono esposte, in particolare, le riduzioni in centesimi di euro al litro per la benzina, il gasolio, il biocarburante e in centesimi di euro al chilo per il GPL.

In precedenza, a seguito della crisi energetica dovuta all'invasione dell'Ucraina, dal 22 marzo al 31 dicembre 2022 è stata disposta una generale riduzione delle accise sui carburanti, mediante provvedimenti di rango primario e secondario. Tali riduzioni sono cessate il 31 dicembre 2022.
In particolare, l'articolo 1 (commi 1 e 2) del decreto legge n. 21 del 2022 ha disposto la riduzione delle aliquote di accisa sui carburanti dal 22 marzo 2022 (in origine, fino al 21 aprile 2022). Successivamente, il decreto-legge n. 38 del 2022, incorporato poi nell'articolo 1-bis del decreto legge n. 21 del 2022, ha disposto la proroga delle riduzioni, azzerando altresì l'accisa sul gas naturale usato per autotrazione e riducendo l'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas naturale per autotrazione. Il medesimo decreto-legge n. 21 del 2022 (articolo 1, comma 8) ha disposto, fino al 31 dicembre 2022, la riattivazione del sistema di rideterminazione delle aliquote di accisa mediante decreto ministeriale – disciplinata dall'articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007 –, consentendo la riduzione d'accisa sui carburanti a fronte dell'accertamento di maggiori entrate IVA derivanti da uno scostamento significativo del prezzo internazionale del greggio. Tale meccanismo è stato modificato e perfezionato consentendo, tra l'altro, l'emanazione del decreto con cadenza diversa da quella trimestrale. Di conseguenza, le riduzioni dell'accisa sui carburanti sono state disposte per effetto di disposizioni di rango primario e secondario (decreti ministeriali), secondo la copertura finanziaria; in particolare si tratta del menzionato decreto-legge n. 21 del 2022 come convertito in legge (e, nelle more della conversione, per effetto dei DM 18 marzo 2022 e 6 aprile 2022), per il periodo dal 22 marzo fino all'8 luglio 2022; successivamente, tali misure sono state confermate dai decreti ministeriali 24 giugno 2022 (GU n. 154 del 4 luglio 2022, per il periodo dal 9 luglio 2022 al 2 agosto 2022) e 19 luglio 2022 (GU Serie Generale n.172 del 25 luglio 2022), quest'ultimo avente efficacia dal 3 agosto 2022 fino al 21 agosto 2022).
Sul punto è poi intervenuto l'articolo 8 del decreto-legge n. 115 del 2022, che ha previsto, a decorrere dal 22 agosto 2022 e fino al 20 settembre 2022, la riduzione delle aliquote di accisa applicabili ad alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti e l'applicazione di un'aliquota IVA ridotta, pari al 5 per cento, alle forniture di gas naturale impiegato in autotrazione. Con il decreto ministeriale del 30 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2022, le misure ridotte di accisa su benzina, gasolio, GPL e gas naturale per autotrazione (accisa zero), nonché l'Iva al 5 per cento sul gas naturale per autotrazione sono state prorogate fino al 5 ottobre 2022. Con il DM del 13 settembre 2022 sono state prorogate fino al 17 ottobre le misure in vigore per ridurre il prezzo finale dei carburanti.
L'articolo 4 del decreto-legge n. 144, nella sua formulazione originaria, prorogava in norma primaria le riduzioni di accise e IVA fino al 31 ottobre 2022. Il Decreto Ministeriale del 19 ottobre 2022 (pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 247 del 21 ottobre 2022) ha disposto la proroga della riduzione di accise e Iva sui predetti prodotti energetici nel periodo 1° - 3 novembre 2022. L'articolo 1 del decreto-legge n. 153 del 2022, che è stato abrogato e il cui contenuto è stato trasfuso nell'articolo 4 del decreto-legge n. 144 del 2022, ha prorogato le agevolazioni dal 4 fino al 18 novembre 2022.
Il testo originario del decreto-legge n. 176 del 2022 prorogava le predette agevolazioni fino al 31 dicembre 2022; tuttavia, per effetto del menzionato decreto-legge n. 179 del 2022, che è stato incorporato nel decreto-legge n. 176 nel corso dell'esame parlamentare (con relativa abrogazione e salvezza degli effetti) le misure ridotte d'accisa originariamente introdotte a decorrere dal mese di marzo 2022 sono mantenute solo fino al 30 novembre 2022, per poi registrare un lieve innalzamento delle aliquote nel periodo 1-31 dicembre 2022, secondo l'andamento illustrato nella seguente tabella riepilogativa.
L'articolo 2 del decreto-legge n. 5 del 2023 e l'articolo 7 del decreto-legge n. 145 del 2023 hanno modificato la disciplina del meccanismo di rideterminazione delle aliquote d'accisa sui carburanti mediante decreto ministeriale, in corrispondenza di un maggior gettito IVA, previsto dalla legge n. 244 del 2007 (c.d. accisa mobile) con lo scopo di modificare e semplificare i presupposti di emanazione del predetto decreto. L'emanazione del decreto ministeriale è condizionata all'aumento del greggio, sulla media del mese precedente rispetto al valore di riferimento indicato nel DEF o nella NADEF e tenuto conto dell'eventuale diminuzione del prezzo, nella media del bimestre precedente, sempre rispetto a quanto indicato nei predetti documenti di finanza pubblica.
Il gasolio usato come carburante per l'autotrasporto merci (in conto terzi e in conto proprio), per il trasporto di persone effettuato da imprese del trasporto pubblico locale e da esercenti autoservizi interregionali di competenza statale e di competenza regionale e locale, oltre che da imprese esercenti servizi internazionali con autobus, è assoggettato ad un'aliquota di accisa ridotta (art. 24-ter del TUA). A tale aliquota ridotta è soggetto anche il gasolio utilizzato per l'attività di trasporto di persone a mezzo di impianti a fune. Il recupero dell'accisa è effettuato, previa dichiarazione trimestrale dei soggetti aventi diritto, sulla base della differenza dell'aliquota versata come accisa sul gasolio e quella ridotta fissata dal punto 4-bis della tabella A allegata al TUA (pari a 403,22 euro per mille litri) attraverso compensazione fiscale ovvero in denaro entro il 31 dicembre successivo a quello in cui il credito è sorto.
Il decreto-legge n. 33 del 2026 ha previsto un credito d'imposta per le imprese di autotrasporto commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio dell'anno 2026 rispetto al prezzo del mese di febbraio ed entro limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2026 (art. 3).
In precedenza, l'articolo 1-bis del decreto-legge n. 5 del 2023 ha previsto l'applicazione dal 1° aprile al 31 agosto 2023 dell'aliquota agevolata di accisa sul gasolio commerciale utilizzato come carburante, pari a 403,22 euro per mille litri, anche alle imprese che esercitano l'attività di trasporto turistico di persone mediante servizi di noleggio di autobus con conducente in ambito nazionale e internazionale, di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218, purché di categoria Euro VI.
Si segnala che il decreto-legge n. 89 del 2026 (art. 2, comma 7, poi confluito nel decreto-legge n. 63 del 2026, art. 1-ter, comma 7 ) ha modificato – a decorrere dal 1° ottobre 2026 – la disciplina del rimborso dell'accisa per il gasolio commerciale usato come carburante, riducendo da sessanta a trenta giorni il termine entro il quale l'amministrazione finanziaria procede al rimborso; la richiesta di rimborso deve essere presentata esclusivamente in forma telematica.
Sul contrasto all'evasione delle accise sui carburanti, la VI Commissione (Finanze) della Camera dei deputati ha concluso un'indagine conoscitiva sui fenomeni di evasione dell'IVA e delle accise nel settore della distribuzione dei carburanti. Per una panoramica sulle misure di contrasto all'evasione, si rinvia al tema specifico.
L'accisa sul gas naturale ha un regime particolare, originariamente contenuto nell'articolo 26 del decreto legislativo n. 504 del 1995 (TUA), sul quale è intervenuto il decreto legislativo n. 43 del 2025. Con il citato intervento normativo, si è superata la distinzione fra usi civili e industriali del gas naturale e si è introdotta la distinzione fra usi domestici e non domestici. Per uso domestico deve intendersi ogni impiego del gas naturale preordinato alla combustione in unità immobiliari ad uso abitativo e nelle relative pertinenze. Vi viene ricondotto l'utilizzo del gas naturale destinato alle seguenti finalità:
Nel nuovo testo dell'articolo 26 si individuano i soggetti passivi, con diritto di rivalsa sul consumatore finale:
Altresì, si prevede che i gestori delle reti di gasdotti nazionali possano essere riconosciuti, previa istanza all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, soggetti obbligati limitatamente al gas naturale impiegato per il vettoriamento del prodotto.
Il nuovo articolo 26-bis interviene sulle norme per il procedimento di rilascio dell'autorizzazione alla vendita o al consumo proprio di gas naturale e ridetermina la cauzione dovuta dai soggetti obbligati nella misura del quindici per cento dell'accisa annua.
Il nuovo articolo 26-ter modifica le norme sull'accertamento, la liquidazione e il versamento dell'accisa sul gas naturale per superare, secondo quanto indicato nella relazione illustrativa, il meccanismo basato sull'acconto storico per uno basato su acconti mensili commisurati a quanto fatturato ai consumatori finali mese per mese.
L'articolo 26-quater riguarda gli obblighi finalizzati al contrasto all'evasione fiscale dei soggetti che effettuano attività di vettoriamento e di distribuzione del gas naturale, anche mediante sistemi di trasporto diversi dalle reti, nonché attività di estrazione, stoccaggio e rigassificazione del gas naturale.
Per quanto in generale concerne il gas naturale, la sua imposizione varia secondo l'uso (combustione per uso domestico, combustione per uso non domestico, uso autotrazione e produzione di energia elettrica). In particolare, fatta salva la misura di 0,00331 euro al metro cubo nel caso di utilizzo per autotrazione, esso è sottoposto ad accisa nella misura di 0,012498 al m³ nel caso di suo utilizzo mediante la combustione per uso non domestico, nella misura di 0,45 per mille m³ nel caso di utilizzo per la produzione di energia elettrica e in misura ulteriormente differenziata nel caso di uso domestico secondo la zona di utilizzo).
Si segnala, da ultimo, che l'articolo 17 del D.Lgs. n. 192 del 2025 ha incluso anche l'organismo centrale di stoccaggio (istituito dallo Stato ai sensi della direttiva (UE) 2009/119/CE per garantire il mantenimento delle scorte nazionali di prodotti petroliferi) tra gli enti esonerati dall'obbligo di prestazione della cauzione del 10 per cento dell'imposta gravante sulla quantità massima di prodotti che possono essere detenuti nel deposito fiscale. Si chiarisce, inoltre, che tra i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa rientrano anche coloro che acquistano, per uso proprio, gas naturale confezionato in bombole o in altri recipienti da fornitori nazionali (modifica all'art. 26, comma 8, lett. b). In tema di gas naturale, si recepisce la nuova distinzione tra "usi domestici" e "usi non domestici", adeguando l'allegato I del decreto legislativo n. 504 del 1995 (Testo unico sulle accise – TUA), senza modificare gli importi.
L'accisa sulle bevande alcoliche colpisce, salvo i casi di esenzione previsti dall'articolo 27 del TUA, i seguenti prodotti:
Il vino e le altre bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, pur non essendo beni esenti, hanno l'aliquota d'accisa di riferimento pari a 0.
L'imposta grava su altri prodotti, in particolare sull'alcole etilico (con aliquota pari a 1035,52 euro per ettolitro anidro a 20 gradi celsius), sui prodotti alcolici intermedi, ossia prodotti con tasso alcolemico maggiore di 1,2% e minore o uguale al 22% o bevande fermentate con tasso alcolico maggiore di 5,5% se tranquille e 8,5% se gassate, che non derivano interamente da fermentazione spontanea (con aliquota pari a 88,67 euro per ettolitro) e sulla birra (2,98 euro per ettolitro e per grado Plato). Si ricorda che un grado Plato corrisponde all'1% di zuccheri in peso dispersi nella soluzione.
La legge di bilancio per il 2026 (legge n. 199 del 2025, art. 1, comma 859) ha ridotto l'accisa sulla birra per gli anni 2026-2027 da 2,99 euro a 2,98 euro per ettolitro e per grado-Plato. Per gli anni 2028 e successivi l'aliquota tornerà a 2,99 euro per ettolitro e per grado Plato.
Ai sensi dell'art. 37 del TUA, i piccoli produttori di vino (coloro che producono meno di 1.000 ettolitri di vino all'anno) sono dispensati, fintanto che l'aliquota sul vino resta a zero, dagli obblighi che gravano sui soggetti obbligati, salvo per quelli di comunicazioni delle operazioni intracomunitarie effettuate, di tenuta del registro di scarico e di emissione del documento di accompagnamento. La produzione dei predetti beni (nonché la fabbricazione, lavorazione, trasformazione e detenzione dei prodotti in sospensione d'accisa) deve avvenire in regime di deposito fiscale nelle distillerie, negli opifici e nelle cantine munite di licenza, alle condizioni previste dall'articolo 28 del TUA.
Il decreto legislativo n. 43 del 2025 è intervenuto sul regime del deposito di prodotti alcolici assoggettati ad accisa prevedendo anche una specifica normativa per gli esercizi di vendita, di cui all'articolo 29 del TUA. Tra le novità, ha aumentato la quantità massima di alcol non denaturato e prodotti affini per ottenere il beneficio dell'esonero dalla denuncia per gli esercenti il deposito ed ha previsto per gli esercizi di vendita di prodotti alcolici assoggettati ad accisa l'obbligo di denuncia soltanto nei casi di circolazione di prodotti già immessi nel consumo in altri Paesi membri dell'Unione europea attraverso il servizio di uno speditore certificato. Negli altri casi, gli esercenti la vendita di prodotti alcolici assoggettati al contrassegno fiscale e di birra presentano una comunicazione unica al Suap (Sportello unico per le attività produttive). Tale adempimento assorbe la denuncia di esercizio e la connessa licenza fiscale.
Il decreto-legge n. 84 del 2025, all'articolo 11, ha anticipato l'entrata in vigore al 5 aprile 2025 delle disposizioni del Testo unico sulle accise relative alla modalità di produzione di alcole etilico da processi di dealcolazione. Sul tema, è intervenuta la legge di bilancio 2025 (legge n. 207 del 2024) con alcune misure di favore per la produzione di birra. Infatti, prevede che si applichino, a decorrere dal 2025, le procedure semplificate di accertamento sulla birra prodotta presso birrifici artigianali di minore dimensione, ossia quelli con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri (c.d. microbirrifici), già previste a legislazione vigente per gli anni 2022 e 2023. Su tale birra, inoltre, si applica, a decorrere dal 2025, l'accisa decurtata del 50 per cento (anch'essa già prevista per gli anni 2022 e 2023). In più, a decorrere dal 2025 sono previste le seguenti riduzioni delle accise sulla birra:
L'alcole, le bevande alcoliche e gli aromi alcolici soggetti ad accisa, con alcune eccezioni indicati all'articolo 30 del TUA, devono circolare accompagnati dall'E-das (documento di accompagnamento semplificato elettronico) o da un documento equivalente. I prodotti alcolici sono posti in vendita come condizionati nei modi previsti dalle disposizioni vigenti in materia e dall'etichetta per i prodotti nazionali devono essere indicati gli estremi della licenza fiscale del fabbricante o di chi abbia effettuato il condizionamento.
L'accisa sui tabacchi lavorati grava su:
Ai tabacchi lavorati sopra indicati sono assimilati, ai sensi dell'articolo 39-ter, tutti quei prodotti costituiti da sostanze diverse dal tabacco, ma che presentano le medesime caratteristiche funzionali. L'unica eccezione è rappresentata dalla categoria dei prodotti assimilati ai tabacchi da inalazione senza combustione, i quali sono assimilati, ai fini dell'imposizione dell'accisa, solo se composti parzialmente da sostanze solide diverse dal tabacco.
Il prezzo di vendita dei tabacchi lavorati e dei prodotti assimilati, salvo quelli equiparati ai tabacchi da inalazione senza combustione, è stabilito dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli in conformità a quello richiesto dai fabbricanti e dagli importatori, come stabilito nell'articolo 39-quater, ed è fissato in tabelle di ripartizione. Il termine di conclusione del procedimento per la fissazione del prezzo di vendita e per la sua variazione è stato ridotto dalla legge di bilancio 2025 a venti giorni lavorativi.
L'accisa è calcolata sul prezzo di vendita al pubblico, applicando la relativa aliquota, tranne per le sigarette.
La legge di bilancio per il 2026 (legge n. 199 del 2025, art. 1, commi 119-124) ha stabilito un aumento progressivo negli anni 2026- 2028 dell'importo minimo fisso delle accise su sigarette, sigaretti e tabacco trinciato. Inoltre, ha rideterminato i coefficienti per il calcolo dell'accisa sui prodotti a tabacco riscaldato, nonché per l'imposta di consumo sulle sigarette elettroniche, con o senza nicotina.
Attualmente le aliquote di base dei tabacchi lavorati, diversi dalle sigarette, sono le seguenti:
Per ulteriori dettagli si veda la pagina dedicata dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Le tabelle di ripartizione per i tabacchi, con la relativa determinazione dell'importo dell'accisa, si trovano sulla pagina dedicata del sito web dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Al fine di garantire la legittimità della provenienza dei tabacchi e delle modalità di distribuzione, la circolazione dei tabacchi lavorati è sottoposta all'applicazione di appositi contrassegni di Stato (articolo 39-duodecies).
Il prezzo di vendita al pubblico di sigari, sigarette e sigaretti, stabilito in conformità a quello richiesto da fabbricanti e importatori, si riferisce al chilogrammo convenzionale, pari a 200 sigari, 400 sigaretti e 1000 sigarette. Il prezzo finale dei prodotti suindicati, è composto dalle seguenti voci:
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, sono fissate le tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita nelle quali sono specificamente indicati in euro gli importi delle diverse componenti sopra indicate.
L'aliquota di accisa delle sigarette, a differenza di quella degli altri tabacchi, è costituita da due componenti: una quota fissa ed una componente ad valorem, ossia una percentuale calcolata sul prezzo di vendita al pubblico.
La legge di bilancio per il 2026 (art. 1, comma 1129, lett. a), della legge n. 199 del 2025) ha elevato l'importo specifico fisso per unità di prodotto: per l'anno 2026 a 32 euro per 1.000 sigarette; per l'anno 2027 a 35,50 euro per 1.000 sigarette; a decorrere dall'anno 2028 a 38,50 euro per 1.000 sigarette ed ha inoltre abbassato l'aliquota di base della componente ad valorem dell'accisa per le sigarette, dal 49,50 per cento al 49,23 per cento per l'anno 2026, al 48,50 per cento per l'anno 2027 e al 48 per cento a decorrere dall'anno 2028 (art. 1, comma 119, lett. h).
Inoltre, è stata modificata la modalità di calcolo dell'onere fiscale minimo per le sigarette: l'onere fiscale minimo sulle sigarette, comprendente l'accisa (nelle sue due componenti) e l'imposta sul valore aggiunto, è fissato con riferimento ad un importo specifico fisso per unità di prodotto, stabilito in 216 euro per 1.000 sigarette per l'anno 2026, in 221 euro per 1.000 sigarette per l'anno 2027, e, a decorrere dall'anno 2028, in 227 euro per 1.000 sigarette.
Si segnala che tale nuovo criterio è stato assunto a seguito della sentenza n. 183 del 2025 della Corte costituzionale che, pur dichiarando la questione sottopostale inammissibile, aveva rilevato come la modalità di calcolo dell'onere fiscale minimo all'epoca vigente (calcolato come una percentuale del prezzo medio ponderato definito annualmente con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli) fosse non conforme ai principi di concorrenza e proporzionalità, invitando il legislatore a modificarlo.
L'onere fiscale minimo è applicato nell'ipotesi nelle quali la somma delle componenti fiscali (IVA e accise) non raggiunga il valore minimo citato. In tal caso tale valore si sostituisce alla sommatoria delle voci di accisa e IVA (essenzialmente quindi per le sigarette con prezzi più bassi).
Il decreto-legge n. 69 del 2023 (articolo 25-bis) ha dato attuazione alla direttiva delegata 2022/2100/UE della Commissione che ha modificato la disciplina riguardante l'immissione in commercio di prodotti del tabacco riscaldato estendendo il divieto, già esistente per le sigarette e il tabacco da arrotolare, di immissione sul mercato dei prodotti del tabacco con un aroma caratterizzante o contenenti aromi in qualsiasi dei loro elementi e ha revocato la possibilità per gli Stati membri di concedere per i prodotti del tabacco riscaldato, nella misura in cui si tratta di prodotti del tabacco da fumo, esenzioni dall'obbligo di recare il messaggio informativo sui rischi per la salute degli utilizzatori.
In seguito all'entrata in vigore dell'articolo 1, commi 434-435, della legge di bilancio 2025 (legge n. 207 del 2024), si è assegnata la facoltà all'Agenzia delle dogane e dei monopoli di esonerare dall'obbligo di prestare la garanzia per i trasferimenti nazionali dei tabacchi lavorati e per altre due tipologie di prodotti: prodotti, diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da parte dell'organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo (articolo 62-quater.1) e prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco, di cui all'articolo 62-quater.2 del TUA (per informazioni sui prodotti citati, si veda il paragrafo infra). La medesima facoltà è stata estesa anche alle cauzioni per la giacenza nei depositi di tali beni, nonché per i prodotti succedanei indicati all'articolo 62-quater del TUA. La legge prevede che l'Agenzia acquisisca idonee referenze bancarie e verifichi il rischio di insolvenza dei soggetti esonerandi.
L'accisa sull'energia elettrica è esigibile soltanto al momento della fornitura al consumatore finale o al momento del consumo di quella prodotta per uso proprio.
Tale precisazione, introdotta dal decreto legislativo n.43 del 2025, consente di individuare l'aliquota applicabile tenendo conto del momento in cui l'imposta diviene esigibile.
La disciplina normativa prevede, altresì una serie di fattispecie non sottoposte ad accisa (articolo 52, comma 2, come riformulato dal decreto legislativo n. 43 del 2025).
Il Testo unico, come novellato, specifica che non è sottoposta ad accisa l'energia elettrica prodotta con gruppi elettrogeni azionati dalla biomassa o da gas ottenuti dalla biomassa (è stato sostituito il riferimento al gas metano biologico); né è sottoposta ad accisa l'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili, ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza non superiore a 20 kW, e consumata per uso proprio. Inoltre, per l'energia elettrica prodotta da piccoli impianti generatori o da officine elettriche costituite da gruppi elettrogeni di soccorso, la soglia fa riferimento al limite di potenza nominale, e non più alla potenza disponibile.
Sono inoltre indicate le esenzioni dall'accisa e viene riportata la definizione di uso promiscuo dell'energia elettrica fornita da un unico punto di prelievo.
La riforma, altresì, definisce più precisamente i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa nel nuovo articolo 53 del Tua:
Infine, si qualificano espressamente come consumatori finali (e non venditori di energia elettrica) gli operatori delle colonnine di ricarica delle batterie montate sulle auto elettriche.
Nella nuova formulazione dell'articolo 53-bis, si trovano le norme sul rilascio dell'autorizzazione o, nel caso di esercizio di officine elettriche, della licenza di esercizio. L'atto autorizzativo viene rilasciato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, previa prestazione di una cauzione sul pagamento dell'accisa, nella misura del 15 per cento dell'accisa annua dovuta, e previo espletamento dei dovuti controlli. Sono inoltre introdotte alcune norme concernenti lo scambio di informazioni tra le autorità competenti (MASE, Agenzia delle dogane e dei monopoli ed ARERA) per l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza, anche ai fini del calcolo dei volumi di energia elettrica complessivamente forniti, su base mensile, dai venditori.
La riforma interviene anche sulla definizione di officina elettrica. Secondo la norma vigente (articolo 54), è tale l'insieme (non più il complesso) degli apparati di produzione, accumulazione, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica esercitati da un medesimo soggetto (non più da una medesima ditta), anche quando gli apparati di accumulazione, trasformazione e distribuzione sono collocati in luoghi distinti da quelli in cui si trovano gli apparati di produzione, pur se ubicati in comuni diversi. Altresì, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli può autorizzare, nel periodo compreso tra la realizzazione dell'officina elettrica e la sua attivazione ordinaria, esperimenti in esenzione dall'accisa, finalizzati alla messa in prova ed al collaudo delle apparecchiature delle officine elettriche.
Con riguardo al procedimento di accertamento e liquidazione dell'accisa, si prevede l'obbligo di presentazione di due dichiarazioni semestrali (in luogo di quella annuale) salvo per coloro che versano l'accisa in via anticipata in forza di un abbonamento annuale (articolo 55).
L'accisa così determinata va versata in rate di acconto mensili, ma il criterio di determinazione dell'acconto varia per i soggetti "venditori" e per gli altri soggetti obbligati, ivi inclusi gli autoconsumatori. Vengono inoltre disciplinate le modalità di versamento dei conguagli a debito e di utilizzo dei conguagli a credito.
Con D.M. 10 marzo 2026 il Ministero dell'economia e delle finanze ha stabilito le modalità di applicazione dell'accisa sull'energia elettrica. Il decreto definisce gli adempimenti preventivi a carico dei soggetti obbligati ai fini del "rilascio della licenza di esercizio o dell'autorizzazione ai soggetti che esercitano o meno un'officina". Per quanto riguarda le aliquote ridotte e le esenzioni, si prevede che il consumatore finale che sottoscrive un contratto di fornitura di energia elettrica, al fine del riconoscimento dell'aliquota ridotta o dell'esenzione dell'accisa prevista dal TUA, presenta al venditore o al consumatore-venditore una dichiarazione con la quale indica l'impiego cui l'energia elettrica è destinata nel luogo di fornitura. L'agevolazione decorre dalla data di presentazione della domanda. In caso di cambio fornitore, la dichiarazione deve essere ripresentata entro 60 giorni. Qualora l'Ufficio competente ai fini dei controlli accerti che agli impieghi effettivamente riscontrati dell'energia elettrica non compete, per una parte o per la totalità dei consumi, l'aliquota ridotta o l'esenzione dall'accisa, provvede al recupero dell'eventuale maggiore accisa relativa agli impieghi accertati.
Oltre alle accise, il decreto legislativo n. 504 del 1995 disciplina alcune imposte sulla produzione e sui consumi di alcuni beni.
Tali imposte non sono armonizzate a livello europeo e concernono:
a) oli lubrificanti, sui bitumi di petrolio e su altri prodotti con funzione lubrificante;
b) i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco, o liquide contenenti o meno nicotina, i prodotti che contengono nicotina, diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, preparati per consentirne l'assorbimento senza combustione e senza inalazione e immessi in commercio come medicine, e i prodotti accessori ai tabacchi da fumo (cartine, carte arrotolate senza tabacco, filtri funzionali ad arrotolare le sigarette).
Il decreto legislativo n. 43 del 2025, in attuazione della delega fiscale, ha sostituito integralmente l'articolo 62 del TUA in tema di imposizione fiscale sugli oli lubrificanti, sui bitumi di petrolio e sugli altri prodotti ivi indicati.
I beni interessati dall'imposta di consumo sono:
Restano esclusi dall'applicazione dell'imposta i casi seguenti:
L'imposta di consumo sui prodotti non assimilati al tabacco è disciplinata incontra negli articoli 62-quater e seguenti del decreto legislativo n. 504 del 1995.
L'imposta di consumo citata ha ad oggetto i seguenti beni:
Sono invece esenti da imposta i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo; nonché i liquidi con funzione medicinale.
Tra i prodotti assoggettati ad imposta di consumo, a partire dal 1° maggio 2024, rientrano anche i prodotti privi di nicotina, anche non direttamente vaporizzabili, destinati ad essere utilizzati come componenti della miscela liquida idonea alla vaporizzazione e che sono volti a conferire un odore o un gusto ai prodotti liquidi da inalazione senza combustione, in virtù dell'articolo 6-bis del decreto-legge n. 145 del 2023.
La legge di bilancio 2025, all'articolo 1, commi 434-435, ha esteso la facoltà di esonero, esercitata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dall'obbligo di prestare la garanzia ai trasferimenti nazionali di tabacchi lavorati, di prodotti contenenti nicotina, di cui all'articolo 62-quater.1 del TUA, e di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco di cui all'articolo 62-quater.2 del TUA.
La medesima facoltà di esonero è, altresì, estesa anche alle cauzioni da prestare sui prodotti di cui sopra in giacenza nei depositi e, in generale, per i prodotti succedanei dei prodotti da fumo. L'esercizio della facoltà di esonero è condizionato alla:
Le aliquota delle imposte di consumo sui prodotti sopra indicati sono le seguenti:
Tali valori sono determinati annualmente con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e sono pari per l'anno 2025 a 0,146966 euro al millilitro per i prodotti contenenti nicotina e pari a 0,101039 il millilitro per i prodotti non contenenti nicotina.
Il decreto-legge n. 145 del 2023 (articolo 6-bis) ha inoltre introdotto, a decorrere dal 1° maggio 2024, un'imposta di consumo nella misura pari a quella prevista per i prodotti liquidi da inalazione non contenenti nicotina sui prodotti privi di nicotina, anche non direttamente vaporizzabili, destinati ad essere utilizzati come componenti della miscela liquida idonea alla vaporizzazione e che sono volti a conferire un odore o un gusto ai prodotti liquidi da inalazione senza combustione.
Sono invece esenti da imposta i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che consentono il consumo dei preparati sopra descritti.
La legge di bilancio 2026 (art. 1, comma 119, lett. g)) ha modificato il regime, contenuto nell'articolo 62-quater.1, dei prodotti, diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da parte dell'organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo (c.d. nicotine pouches). Innanzitutto, si prevede, quanto alla loro circolazione, che le spedizioni fra depositi autorizzati devono essere comunicate trimestralmente all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, includendovi i dettagli delle quantità e della tipologia di prodotti spediti. Sono rimesse a una determinazione del direttore dell'Agenzia le norme sul contenuto e sulla modalità della trasmissione dei dati. In secondo luogo, è vietata la vendita a distanza, anche transfrontaliera, delle nicotine pouches. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli dispone dei poteri inibitori avverso le offerte online previsti dall'articolo 102 del decreto-legge n. 104 del 2020. Ferma restando la disciplina penale, si prevedono sanzioni amministrative pecuniarie per i fabbricanti e importatori che vendono a distanza, comprese fra 30.000 euro e 150.000 euro, nonché per coloro che distribuiscono o rivendono in spregio del divieto. Nell'ultima ipotesi la sanzione è compresa fra 500 e 5.000 euro.
In merito alle nicotine pouches la legge di bilancio 2026 ha stabilito ulteriori norme (commi 120-123). È previsto che il loro imballaggio esterno e le confezioni unitarie presentino le informazioni sugli ingredienti, il quantitativo di nicotina nei singoli involucri, le avvertenze d'uso e l'avvertenza sanitaria, la quale deve rispettare le regole sul posizionamento e sulle dimensioni del testo. La vendita di tali prodotti è condizionata all'utilizzo di sistemi di chiusura a prova di bambino e manomissione con certificazione ISO 8317 e al contenuto di nicotina per singolo involucro inferiore al limite massimo di 16,6 mg. La vendita dei beni in questione è vietata ai minori, con applicazione del relativo apparato sanzionatorio. I prodotti non conformi alle suddette prescrizioni, che giacciono presso i depositi di produzione e di distribuzione e i punti vendita alla data di entrata in vigore del presente articolo, possono essere legalmente smaltiti.
Si segnala, infine, che la VI Commissione (Finanze) della Camera dei deputati sta svolgendo un'indagine conoscitiva sul tema della fiscalità e del regime concessorio per la vendita al dettaglio dei prodotti del tabacco e dei prodotti da fumo di nuova generazione.
Con il decreto legislativo n. 141 del 2024, attuativo dell'articolo 11 della legge-delega n. 111 del 2023, che reca "Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi", è stato disposto l'aggiornamento della normativa quadro di riferimento nazionale in materia doganale.
Le disposizioni nazionali sono complementari al Codice doganale dell'Unione e si trovano nell'allegato 1 del decreto legislativo citato.
Esse rappresentano integrazioni o norme di di coordinamento relative a specifici aspetti delle disposizioni unionali. In particolare, le disposizioni nazionali complementari regolamentano la rappresentanza diretta, subordinandola al rilascio di un'autorizzazione; precisa che l'IVA è inclusa fra i diritti di confine; riordina le disposizioni sulle esportazioni temporanee e potenzia lo sportello unico doganale e dei controlli.
L'articolo 2 modifica la disciplina della professione di spedizioniere doganale. La riforma subordina l'esercizio della professione al rilascio di un'apposita patente, con validità illimitata, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Stabilisce, inoltre, i requisiti per l'ottenimento della patente:
Si chiarisce, inoltre, che la patente non può essere rilasciata a coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.
All'articolo 4 del decreto legislativo, infine, si interviene sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, società e associazioni, relativamente ai reati di contrabbando.
Per approfondimenti si veda il dossier avente ad oggetto il relativo atto del Governo (AG. 166).
Con l'articolo 9 del decreto-legge n.19 del 2026 è stato integralmente novellato l'articolo 7 del decreto legislativo 141 del 2024, al fine di prevedere che l'esecuzione di costruzioni permanenti, incluse le strutture galleggianti in prossimità della linea di vigilanza doganale e nel mare territoriale – nonché la modifica o lo spostamento di opere preesistenti, ad eccezione di opere interne a edifici o fabbricati già esistenti – sono soggette alla preventiva autorizzazione rilasciata dell'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli competente per territorio, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, prevedendosi in caso di mancata risposta dell'ufficio, l'istituto del "silenzio-assenso". Tale autorizzazione è il presupposto di legittimità necessario per l'efficacia di ogni altro titolo abilitativo afferente alle medesime attività.
Con l'articolo 16 del D.Lgs. n. 192 del 2025 sono state introdotte modifiche all'allegato 1 del decreto legislativo n. 141 del 2024: in tema di confisca delle merci di contrabbando si prevede che la confisca non si applica in caso di estinzione del reato, salvi i casi in cui le merci oggetto dell'illecito siano soggette al divieto di fabbricazione, possesso, detenzione o commercializzazione. Si prevede, altresì, che le merci confiscate in via amministrativa possano essere restituite al trasgressore previo pagamento delle somme dovute, nei termini fissati con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Si ricorda che il regolamento (UE) n. 952/2013 ha istituito il nuovo codice doganale dell'Unione, abrogando il precedente regolamento (CE) n. 450/2008.
Il nuovo regolamento, in vigore dal 1° maggio 2016, allinea la disciplina doganale europea al quadro giuridico introdotto con il Trattato di Lisbona con l'obiettivo di rafforzare l'armonizzazione delle procedure e dei controlli doganali, anche mediante la riduzione delle deroghe nazionali e l'informatizzazione dei processi a livello UE. Rispetto alla disciplina precedente, il codice doganale vigente presenta un numero minore di disposizioni operative, rinviando alla legislazione di attuazione (atti delegati e atti esecutivi) la regolamentazione di dettaglio.
Tra le principali novità del codice doganale si segnalano:
Nel corso della XIX legislatura, oltre alla pubblicazione del nuovo testo unico delle disposizioni in materia doganale, in attuazione delle norme della legge delega fiscale (n.111 del 2023), sono state introdotte alcune ulteriori disposizioni in materia.
In particolare la legge di bilancio 2026 (articolo 1, commi 126-128) ha istituito un contributo – pari a 2 euro – per le spese amministrative doganali a carico delle spedizioni in arrivo da Paesi non appartenenti all'UE dal valore dichiarato non superiore a 150 euro. Successivamente l'articolo 5 del decreto-legge n. 38 del 2026 ha previsto la disapplicazione, fino al 30 giugno 2026, delle citate disposizioni della legge di bilancio per il 2026. Il decreto-legge n. 107 del 2026 (art. 15) ha prorogato fino al 1° ottobre 2026 la disapplicazione delle disposizioni della legge di bilancio per il 2026 che hanno introdotto un contributo amministrativo di 2 euro a copertura delle spese collegate alle importazioni di pacchi di valore inferiore ai 150 euro.
Si segnala che l'11 febbraio 2026 è stato adottato il regolamento 2026/382(UE) il quale ha disposto l'abrogazione della soglia di esenzione daziaria per le importazioni di valore non superiore a 150 euro e l'introduzione di un dazio doganale semplificato forfettario di 3 euro sulle spedizioni il cui valore intrinseco non superi un totale di 150 euro, a decorrere dal 1° luglio 2026 fino al 1° luglio 2028.
Occorre considerare, inoltre, che nell'ambito della proposta di riforma doganale dell'UE è prevista l'introduzione di una nuova tariffa di gestione (handling fee) per coprire i costi amministrativi legati alle nuove dichiarazioni doganali dei piccoli pacchi importati nell'Unione, in particolare attraverso il commercio elettronico. La misura, emersa nel quadro della comunicazione della Commissione sul commercio elettronico del febbraio 2025 e inserita nel negoziato sulla riforma doganale, dovrebbe applicarsi entro il 1° novembre 2026. L'importo sarà definito mediante atto delegato della Commissione. Il Parlamento europeo e il Consiglio il 26 marzo 2026 hanno raggiunto un accordo provvisorio sulla riforma del quadro doganale.