Il settore marittimo e portuale, nella XVIII legislatura, è stato oggetto di numerosi interventi.
I principali riguardano il recepimento delle direttive europee in materia di sicurezza della navigazione, la modifica delle norme sulla nautica da diporto e su alcune tipologie di patenti nautiche e la modifica della legge n. 84 del 1994 sulla concessione delle aree demaniali nei porti, anche in ossequio alle prescrizioni di riforma contenute nel PNRR.
Avendo conosciuto la scorsa legislatura il picco della pandemia da Covid-19, essa ha visto anche diversi interventi di sostegno al settore per compensarlo dei danni subiti. Si è, inoltre, avuta la proroga della convenzione per la continuità territoriale marittima con le isole maggiori e minori.
In materia di navigazione fluviale e sui laghi, è stata recepita la normativa europea sui requisiti tecnici delle navi.
La Legge 10 novembre 2025, n. 167 ( c.d. Legge sulle Semplificazioni normative e deleghe), reca (articolo 13) una delega al governo finalizzata a semplificare e riordinare la disciplina della navigazione interna e promiscua, nonché della navigazione a uso privato e in conto proprio nelle acque interne, da esercitare nel termine di diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge (29 novembre 2025). Una seconda delega (art 21) autorizza il Governo ad emanare, entro ventiquattro mesi uno o più decreti legislativi per il coordinamento della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nel settore portuale, marittimo, delle navi da pesca e ferroviario con le disposizioni generali in materia poste dal D.Lgs. n. 81 del 2008, nonché all'emanazione di norme di coordinamento con la disciplina in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
E' stata approvata la Legge 26 gennaio 2026, n. 9 Disposizioni in materia di sicurezza delle attività subacquee, che contiene, tra l'altro, disposizioni relative alla sicurezza delle infrastrutture subacquee, all'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee, al soccorso ai mezzi subacquei, agli operatori subacquei, nonché relative composizione di organi collegiali in materia di politiche del mare.
La legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025), conferisce al Governo la delega per il recepimento di due direttive nel settore del trasporto marittimo:
- la direttiva (UE) 2024/3099 del 27 novembre 2024, recante modifica della direttiva 2009/16/CE, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo;
- la direttiva (UE) 2024/3100 del 27 novembre 2024, recante modifica della direttiva 2009/21/CE relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera.
Il decreto legge n. 124 del 2023, convertito dalla legge n. 162/2023, ha disposto (articolo 9) l'istituzione, dal 1° gennaio 2024, della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.
Successivamente la Legge 18 novembre 2025, n. 171 (articolo 1, comma 1) ha disposto l'estensione della ZES unica all'intero territorio delle regioni Marche e Umbria.
La legge di Bilancio 2026 (art.1 co. 438) estende agli anni 2026, 2027 e 2028 il credito d'imposta nella Zona Economica Speciale unica (ZES unica).
Per gli interventi del PNRR in materia di porti, intermodalità, logistica e ZES si rinvia all'apposita sezione del Portale di documentazione della Camera dei Deputati.
La IX Commissione Trasporti ha approvato, il 15 novembre 2023, le Risoluzioni n. 8-00035 e 8-00036, in materia di sistemi portuali nazionali, sviluppo della pianificazione e razionalizzazione delle infrastrutture portuali turistiche, semplificazione delle procedure e formazione dei lavoratori marittimi.
La legge costituzionale n. 7 del 2022, entrata in vigore il 30 novembre 2022, reca la «Modifica all'articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento delle peculiarità delle Isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità».
La Commissione parlamentare bicamerale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, operativa dal 26 luglio 2023, sta svolgendo un'indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto.
La IX Commissione Trasporti della Camera ha deliberato, il 22 marzo 2023, lo svolgimento di una indagine conoscitiva sulle "Prospettive della mobilità verso il 2030: dalla continuità territoriale all'effettività del diritto alla mobilità extraurbana". L'indagine si è conclusa il 18 febbraio 2025 con l'approvazione di un documento conclusivo.
E' stato definitivamente approvato, con delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2023 e pubblicato, il Piano del mare per il triennio 2023-2025, che si sviluppa intorno a sedici direttrici, tra le quali: gli spazi marittimi, le rotte commerciali, i porti, la transizione ecologica dell'industria del mare, la cantieristica, l'industria armatoriale, il lavoro marittimo, il sistema delle isole minori, i turismi e sport del mare, i cambiamenti climatici, la cooperazione europea e internazionale e la sicurezza. Uno degli aspetti prioritari è quello inerente alla definizione dei Piani di gestione dello spazio marittimo (PGSM) in attuazione della direttiva 2014/89/UE. I PGSM sono stati approvati con Decreto MIT 25 settembre 2024, n. 237, con conseguente chiusura (il 16 dicembre 2024) della relativa procedura di infrazione pendente a livello europeo.
Il 27 maggio 2025 è stata trasmessa al Parlamento la "Relazione annuale 2024 sullo stato di attuazione del Piano del Mare" (DOC CCXXVII, n°3).
In materia di salvamento acquatico, è stato emanato con decreto MIT 29 maggio 2024, n. 85 il Regolamento recante norme per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnanti. Il decreto legge 31 dicembre 2025, n. 200 ha ulteriormente differito sino alla fine della stagione balneare 2026 e comunque non oltre il 1° ottobre 2026, la sospensione del termine di efficacia del requisito della maggiore età per lo svolgimento dell'attività di assistente bagnante.
Il decreto legge n. 200 del 2025 (Art. 9, co. 3-ter) ha differito al 31 ottobre 2027, il termine assegnato alle scuole nautiche e ai consorzi tra scuole nautiche per adeguare lo svolgimento delle rispettive attività al nuovo regolamento di disciplina delle scuole nautiche.
La IX Commissione Trasporti della Camera ha concluso il 12 luglio 2023 l'esame della proposta di istituzione di una Commissione parlamentare monocamerale d'inchiesta sul disastro della nave «Moby Prince» (DOC XXII n.9), avvenuto la sera del 10 aprile 1991 a seguito di collisione con la petroliera «Agip Abruzzo» verificatosi nel porto di Livorno. La Commissione è stata quindi istituita con Delibera della Camera dei deputati 17 ottobre 2023.
E' stata definitivamente approvata la legge 26 settembre 2023, n.138, di iniziativa parlamentare (A.C. 911), che introduce nell'ordinamento i delitti di omicidio nautico e di lesioni nautiche gravi o gravissime, mutuando la disciplina vigente per le medesime fattispecie riguardanti la circolazione stradale. Il testo era stato approvato dal Senato nella seduta del 21 febbraio 2023. La IX Commissione della Camera ha espresso il proprio parere il 12 luglio 2023.
Il nuovo Codice dei Contratti pubblici, approvato con Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ha incluso nella disciplina del codice il settore dei porti marittimi e interni.
Per Zona economica speciale (ZES) si intende una zona delimitata del territorio dello Stato nella quale l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali da parte delle aziende già operative e di quelle che si insedieranno può beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo d'impresa.
Il decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito dalla legge n. 162/2023, ha disposto l'istituzione, dal 1° gennaio 2024, della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, con lo scopo di favorire e sostenere lo sviluppo economico e la crescita nelle regioni del Sud attraverso la semplificazione amministrativa (autorizzazione unica) e l'agevolazione degli investimenti (credito d'imposta).
La ZES unica ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, sostituendo la ZES attualmente esistenti. Con l'entrata in vigore della legge n. 171 del 2025 il 20 novembre 2025, la ZES Unica è stata estesa anche all'intero territorio delle regioni Marche e Umbria ed è previsto che (articolo 3) venga aggiornato il Piano strategico della ZES unica, approvato con D.P.C.M. 31 ottobre 2024, al fine di individuare i settori da promuovere e quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo delle regioni Marche ed Umbria.
In particolare, all'interno della ZES l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali, da parte sia delle aziende già operative nei relativi territori sia di quelle che vi si insedieranno, può beneficiare di speciali condizioni, sia in termini di semplificazioni di tipo procedimentale (riduzione dei termini procedimentali e rilascio di un'autorizzazione unica, sostitutiva di tutti i titoli abilitativi e autorizzatori necessari per l'avvio di attività economiche o l'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all'interno della ZES unica), sia in termini di agevolazioni di tipo finanziario in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo dell'impresa.
Al fine di definire la politica di sviluppo della ZES Unica, anche in coerenza con il PNRR, con le programmazioni nazionali e regionali dei fondi strutturali europei e nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, il comma 3 dell'articolo 11 del citato D.L. n. 124/2023, prevede l'adozione, tramite d.P.C.m., di un apposito Piano Strategico di durata triennale, che individui i settori da promuovere e da rafforzare, nonché gli investimenti e gli interventi prioritari. A tale riguardo, il D.L. n. 60 del 2024 (art. 4, co. 7) ha fissato al 31 luglio 2024 il termine per adozione del d.P.C.m. di approvazione del Piano strategico della ZES Unica Mezzogiorno, che è stato poi approvato con d.P.C.m. 31 ottobre 2024 e registrato alla Corte dei Conti il 18 dicembre 2024.
In particolare, il Piano Strategico individua tra le filiere da rafforzare: l'ICT, l'automotive, il settore navale e cantieristica, l'aerospazio e il settore ferroviario.
Con riferimento all'organizzazione della ZES Unica, sono stati istituiti i seguenti organismi presso la Presidenza del Consiglio dei ministri:
- la Cabina di regia ZES, presieduta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione, con compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio;
- la Struttura di missione ZES, di durata triennale, rinnovabile, comunque non oltre 31 dicembre 2034, a cui saranno trasferiti i rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle funzioni già di titolarità dei Commissari straordinari delle precedenti ZES. Al fine di assicurare l'attuazione degli interventi del PNRR relativi alla infrastrutturazione della ZES Unica, fino al 31 dicembre 2026 la Struttura di missione ZES può assumere le funzioni di stazione appaltante e operare, in tal caso, a mezzo di ordinanze, immediatamente efficaci (secondo le modalità di cui all'articolo 12, comma 5, primo e quarto periodo, del D.L. n. 77 del 2021).
Per approfondimenti sulla ZES unica si rinvia al sito della Struttura di missione ZES UNICA.
Altre misure introdotte dal D.L. n. 124/2023 riguardano:
- l'autorizzazione unica nelle ZES: a decorrere dal 20 settembre 2023 e fino al 31 dicembre 2023 (con norma transitoria) e dal 1° gennaio 2024 (a regime in base all'art. 16), tutte le opere per la realizzazione di progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche da parte di soggetti pubblici e privati (con l'esclusione della posa in opera di reti di comunicazione elettronica), anche di competenza delle Autorità si sistema portuale nelle ZES esistenti sono dichiarate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti e sono soggette ad autorizzazione unica (artt. 14 e 15);
- l'avvio di nuove attività economiche o l'insediamento di nuove attività industriali, produttive e logistiche all'interno della ZES Unica: viene considerata dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza la "determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi";
- le zone franche doganali intercluse: dovranno essere istituite nella ZES unica, in coerenza con gli obiettivi definiti dal Piano strategico della ZES unica, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013; la loro perimetrazione è proposta della Struttura di missione anche su iniziativa delle Autorità di sistema portuale ovvero delle regioni competenti;
- il portale web della ZES unica per il Mezzogiorno: è istituito (art. 12) presso la Struttura di missione ZES al fine di favorire una immediata e semplice conoscibilità dei benefici riconosciuti alle imprese;
- lo Sportello Unico Digitale ZES - denominato S.U.D. ZES: è istituito (art. 13) dal 1° gennaio 2024 e ad esso sono attribuite le funzioni di sportello unico per le attività produttive (SUAP) per i procedimenti di autorizzazione unica per l'avvio di attività economiche o l'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all'interno della ZES Unica;
- il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nella ZES unica per il 2024 (art. 16), su cui è successivamente intervenuto l'articolo 1 del D.L. n. 113/2024, che integra le modalità per l'erogazione del credito di imposta stabilendo una procedura di calcolo dell'ammontare massimo del credito di imposta fruibile da ciascun beneficiario ai fini del rispetto del limite di spesa previsto;
- disposizioni transitorie applicabili dal 1° gennaio 2024 relative (art. 22, commi 2-5) alle istanze per l'avvio delle attività nelle ZES e ai poteri nonché alla competenza territoriale dei Commissari straordinari delle attuali ZES: nelle more dell'emanazione del d.P.C.m. che definirà l'organizzazione della Struttura di missione ZES - d.P.C.m., previsto all'articolo 10, comma 5 del decreto (da emanare nel termine di 60 giorni dalla sua entrata in vigore), gli attuali Commissari straordinari delle ZES, svolgono tutte le funzioni e le attività relative al procedimento unico e all'autorizzazione unica e le loro competenze sono estese all'intero territorio regionale di riferimento, con alcune specificazioni.
La legge di Bilancio 2026 (art.1 co. 438) estende agli anni 2026, 2027 e 2028 il credito d'imposta nella Zona Economica Speciale unica (ZES unica) con riferimento ad investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2028. Inolttre, i commi da 448 a 452, introducono un contributo aggiuntivo sotto forma di credito d'imposta per gli investimenti realizzati entro il 15 novembre 2025 nella ZES unica Mezzogiorno, riconoscendo per il 2026 un'integrazione pari al 14,6189% dell'importo già richiesto con dichiarazione integrativa inviata tra il 18 novembre e 2 dicembre 2025, a condizione che l'impresa non abbia fruito del credito Transizione 5.0 per almeno uno degli investimenti indicati.
Per gli interventi in materia di ZES previsti nel PNRR si rinvia all'apposita sezione del portale di documentazione della Camera dei Deputati.
La disciplina istitutiva delle Zone logistiche Semplificate (ZLS) è contenuta nell'art. 1, commi 61-65-bis, della legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205) e dal d.P.C.m. n. 40 del 4 marzo 2024, adottato nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 1, commi da 61 a 65-bis, che reca il Regolamento di istituzione di Zone logistiche semplificate (ZLS).
Tale quadro di riferimento prevede che, laddove non sia consentito istituire una ZES, possano essere istituite delle aree geografiche (c.d. ZLS), composte da territori quali porti, aree aeroportuali, anche di carattere produttivo e aeroportuale, piattaforme logistiche e interporti, in cui le imprese che vi operano o vi entrano sono soggette semplificazioni di tipo procedimentale (esemplificativamente, riduzione dei termini procedimentali) e autorizzative.
Per maggiori informazioni sull'evoluzione normativa nella scorsa legislatura si rinvia al relativo paragrafo del Tema .
Con il c.d. decreto-legge Coesione (n. 60 del 2024,conv. dalla legge 4 luglio 2024, n. 95) è stata prevista (art. 13-bis) l'istituzione della Zona logistica semplificata anche nelle aree portuali delle regioni in transizione non ricomprese nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, quindi anche nelle Marche e in Umbria. Si demanda a un d.P.C.m., da adottarsi sentita la Conferenza unificata Stato - città e autonomie locali, la definizione della disciplina delle procedure di istituzione delle Zone logistiche semplificate per le citate regioni in transizione, le modalità di funzionamento, le condizioni per l'applicazione di determinate misure di semplificazione fiscale e amministrativa.
Con l'entrata in vigore della legge n. 171 del 2025, che prevede l'estensione della ZES unica alle regioni Marche e Umbria, sono state conseguentemente apportate modifiche sia alla legge di bilancio per il 2018 sia al c.d. decreto-legge coesione. Tali interventi normativi hanno determinato il venir meno della possibilità di istituire zone logistiche semplificate (ZLS) nelle regioni in transizione non incluse nella ZES unica, limitandone pertanto l'istituzione alle sole regioni classificate come più sviluppate.
A livello europeo l'istituzione di tali Zone rientra nel quadro della decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021, recante l'approvazione della Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia relativo al periodo 1º gennaio 2022 - 31 dicembre 2027 e della successiva decisione C(2022)1545 final, del 18 marzo 2022, recante l'approvazione della modifica della Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia.
Con il d.P.C.M. 4 marzo 2024, n. 40 è stato emanato il Regolamento di istituzione di Zone logistiche semplificate (ZLS), nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge n. 205 del 2017. Il regolamento, che entra in vigore il 17 aprile 2024, definisce, in particolare:
a) le modalità per l'istituzione della ZLS, comprese le ZLS interregionali;
b) la loro durata;
c) i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ZLS;
d) le misure di organizzazione e di funzionamento della ZLS;
e) le misure di semplificazione applicabili alla ZLS.
Circa l'istituzione delle ZLS, il regolamento conferma che la ZLS può essere istituita nelle regioni più sviluppate di cui all'articolo 1, comma 61, della legge n. 205 del 2017, come individuate nella Carta degli aiuti di stato a finalità regionale sopra citata, nel numero massimo di una per ciascuna regione, qualora nelle suddette regioni sia presente almeno un'Area portuale, avente le caratteristiche indicate all'articolo 1, comma 62, della medesima legge n. 205 del 2017, ovvero un'Autorità di sistema portuale.
La ZLS deve ricomprendere almeno un'Area portuale e può includere anche aree della medesima regione non territorialmente adiacenti all'Area portuale, purché' presentino un nesso economico funzionale con la predetta Area portuale. Il nesso economico funzionale tra aree non territorialmente adiacenti sussiste qualora vi sia la presenza, o il potenziale sviluppo, di attività economico-produttive, indicate nel Piano di sviluppo strategico di cui all'articolo 5, o di adeguate infrastrutture di collegamento tra le aree interessate.
La ZLS è composta da territori quali porti, aree retroportuali, anche di carattere produttivo e aeroportuale, piattaforme logistiche e interporti, e non può comprendere zone residenziali.
Qualora in una delle regioni ricadano più Autorità di sistema portuale e nell'ambito di una delle dette Autorità rientrino scali siti in regioni differenti, la regione è autorizzata ad istituire una seconda ZLS, il cui ambito ricomprenda, tra le altre, le zone portuali e retroportuali relative all'Autorità di sistema portuale che abbia scali in regioni differenti.
E' possibile costituire una ZLS interregionale qualora una regione in cui non sia presente alcuna Area portuale e un'altra regione in cui sia presente almeno un'Area portuale presentino congiuntamente istanza di istituzione di una ZLS.
Ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge n. 205 del 2017, la ZLS è istituita con d.P.C.m., su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il decreto fissa la durata della ZLS in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo di impresa di cui al Piano di sviluppo strategico che non può, comunque, essere inferiore a sette anni, rinnovabile fino ad un massimo di ulteriori sette anni, su richiesta delle regioni interessate sulla base dei risultati del monitoraggio (previsto dall'art. 13 del regolamento).
Il Comitato di indirizzo è il soggetto per l'amministrazione della ZLS, ed è istituito con d.P.C.m., su proposta del Presidente della regione. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita la Cabina di regia ZLS con compiti di coordinamento generale delle politiche in ambito ZLS.
Il decreto legge 14 marzo 2025, n. 25 (articolo 12, comma 10-bis) ha disposto l'integrazione dei componenti del Comitato di indirizzo delle Zone Logistiche Semplificate (ZLS) con un rappresentante della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura,
Per quanto riguarda i benefici, a livello di semplificazioni amministrative, i progetti inerenti alle attività economiche o industriali, produttive e logistiche all'interno della ZLS, non soggetti a segnalazione certificata di inizio d'attività o a comunicazione, sono soggetti ad autorizzazione unica, nel rispetto delle normative vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale, che costituisce variante agli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale, ad eccezione del piano paesaggistico regionale. Le nuove imprese e quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale in tutta l'area ZLS, usufruiscono, altresì, di una serie di misure di semplificazione dettagliate nell'art. 12 del regolamento.
Nelle ZLS e nelle ZLS interregionali possono essere istituite zone franche doganali intercluse ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013.
Il decreto legge n. 60 del 2024, (articolo 13, comma 1), ha introdotto un credito di imposta, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, per gli investimenti in beni strumentali, da parte delle imprese già esistenti e delle nuove che si insediano presso le Zone logistiche semplificate (ZLS) situate nelle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale.
Il decreto legge n. 202/2024 (art. 3, co. 14-octies e 14-novies) ha esteso il credito d'imposta per gli investimenti nelle zone logistiche semplificate (ZLS) anche agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025, disciplinandone, altresì, la modalità di accesso e la relativa misura.
La legge di Bilancio 2026 (art.1 co. 444) estende agli anni 2026, 2027 e 2028 il credito d'imposta per le imprese che operano o si insediano nelle Zone logistiche semplificate (ZLS) nel limite di spesa di 100 milioni di euro all'anno.
Dal sito del Dipartimento Politiche di coesione e per il sud risultano le seguenti ZLS :
I finanziamenti al settore delle infrastrutture portuali – diversi dalle misure di sostegno post Covid-19 – hanno avuto un importante incremento di risorse con il decreto-legge n. 59 del 2021 (c.d. fondo complementare PNRR), per un totale di 2.860 miliardi di euro.
Per gli interventi in materia previsti nel PNRR si rinvia all'apposita sezione del portale di documentazione della Camera dei Deputati.
Successivamente, il decreto legge n. 36 del 2022, in attuazione della riforma prevista dal PNRR per la semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti di cold ironing, ha qualificato come di pubblica utilità e caratterizzati da indifferibilità e urgenza i progetti destinati alla realizzazione di opere e impianti di elettrificazione dei porti, nonché le opere e le infrastrutture connesse ed ha, altresì, previsto per tali interventi il rilascio di un'autorizzazione unica da parte della regione, all'esito di una conferenza di servizi svolta con tempi ridotti.
Sulla derivazione comunitaria e sugli sviluppi nazionali della disciplina di promozione dell'elettrificazione delle banchine (su cui si veda, in particolare, l'articolo 34-bis del decreto-legge n. 162 del 2019, poi modificato dall'articolo 48, comma 7-bis, del decreto-legge n. 76 del 2020, c.d. semplificazioni), si rinvia per una più diffusa trattazione al relativo Tema della scorsa legislatura.
La legge annuale sulla concorrenza 2022 (legge 30 dicembre 2023, n. 114, articolo 3) offre la definizione del servizio portuale di fornitura elettrica in banchina (cold ironing), identifica i soggetti gestori e attribuisce poteri normativi all'ARERA. In particolare, per infrastruttura di cold ironing si intende l'insieme di strutture, opere e impianti realizzati sulla terraferma necessari all'erogazione di energia elettrica alle navi ormeggiate in porto (in modo tale che le navi non tengano i motori a carburante fossile accesi). L'erogazione di energia elettrica da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto costituisce un servizio di interesse economico generale fornito dal gestore dell'infrastruttura di cold ironing, individuato dall'autorità competente nelle forme e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
La legge di bilancio 2024 (Legge 30 dicembre 2023, n. 213 - art. 1, co. 287), assegna un finanziamento di 35 milioni per il potenziamento e lo sviluppo del porto di Civitavecchia per il 2024. Consente inoltre (comma 294) di affidare in concessione agli operatori economici interessati, per un massimo di trent'anni e sulla base di un piano degli investimenti, le aree appartenenti al demanio pubblico, ramo bonifica, ricadenti nel perimetro del polo siderurgico di Piombino, al fine di completare gli interventi infrastrutturali, portuali e ambientali e di favorire la riqualificazione industriale e lo sviluppo produttivo dell'area.
Il decreto legge 31 dicembre 2024, n. 208 (articolo 4, commi 1-3), ha disposto la proroga rispettivamente di ulteriori 24 e 22 mesi dell'operatività delle Agenzie per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale dei porti di Gioia Tauro e Taranto e del porto di Cagliari.
Il Decreto legge 30 giugno 2025, n. 95 (conv. dalla legge 8 agosto 2025, n. 118) ha stanziato (articolo 2, comma 3) 50 milioni di euro per il 2026 e 92,8 milioni di euro per il 2027 per l'avvio dei lavori della fase B della diga foranea di Genova.
E' in corso di esame in IX Commissione lo schema di DPCM recante conferimento dell'incarico di Commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento infrastrutturale Darsena Europa Livorno (A.G. 392).
La legge di delegazione europea 2022-2023 (legge 21 febbraio 2024, n. 15), prevede in Allegato A il recepimento della direttiva (UE) 2023/946 in materia di requisiti di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri, definiti dall'Organizzazione marittima internazionale. Il termine di recepimento della direttiva è il 5 dicembre 2024.
Con il decreto legislativo 31 ottobre 2024, n. 179, entrato in vigore il 14 dicembre 2024, è stata data attuazione alla direttiva (UE) 2023/946, che modifica la direttiva 2003/25/CE per quanto riguarda l'inclusione di requisiti di stabilità migliorati e l'allineamento di tale direttiva ai requisiti di stabilità definiti dall'Organizzazione marittima internazionale.
La legge di bilancio 2024 (Legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, comma 42) è intervenuta in materia di controlli sulle apparecchiature radio in dotazione al naviglio marittimo.
E' stata approvata la Legge 26 gennaio 2026, n. 9 Disposizioni in materia di sicurezza delle attività subacquee, che contiene, tra l'altro, disposizioni relative alla sicurezza delle infrastrutture subacquee, all'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee, al soccorso ai mezzi subacquei, agli operatori subacuei, nonché relative composizione di organi collegiali in materia di politiche del mare.
Il decreto legge 31 dicembre 2025, n. 200 (articolo 1, comma 16-bis del c.d. DL proroga termini, conv dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26), ha differito al 1° gennaio 2027 l'applicazione di alcune previsioni della legge n. 9 del 2026 sulla sicurezza delle attività subacquee, limitatamente:
- all'obbligatorietà dell'iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali ai fini dell'esercizio di lavori subacquei e iperbarici;
- all'obbligo di immersione in coppia con un operatore tecnico subacqueo (OTS) per il personale tecnico o scientifico non in possesso della qualifica professionale di OTS.
In materia di salvamento acquatico, è stato emanato con decreto MIT 29 maggio 2024, n. 85 il Regolamento recante norme per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnanti, entrato in vigore il 12 luglio 2024.
Il decreto legge 27 dicembre 2024, n. 202 (art. 7, co. 4-decies), convertito dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, ha previsto che i brevetti di salvamento in mare, in acque interne e piscine in corso di validità alla data del 30 settembre 2024, con termine di scadenza compreso tra il 1° ottobre 2024 e il 29 settembre 2025, restino validi fino al 30 settembre 2025 e viene altresì richiesto il possesso del certificato di idoneità fisica allo svolgimento dell'attività sportiva non agonistica.
L'articolo 7, comma 4-udecies dello stesso decreto legge ha poi disposto la sospensione del termine di efficacia del requisito della maggiore età per lo svolgimento dell'attività di assistente bagnante fino al 30 settembre 2025, requisito introdotto dal D.M. 29 maggio 2024, n. 85. Tale termine è stato quindi ulteriormente differito sino alla fine della stagione balneare 2026 e comunque non oltre il 1° ottobre 2026, dall'articolo 9, comma 3- sexies del decreto legge 31 dicembre 2025, n. 200.
L'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, ha disposto, al fine di individuare misure di sicurezza della balneazione omogenee su tutto il territorio nazionale e di ordinato governo del territorio, che la durata della stagione balneare è fissata dalla terza settimana di maggio alla terza settimana di settembre di ogni anno, con la facoltà di regioni ed enti locali di anticiparne o posticiparne l'inizio e la fine di una settimana.
Il decreto legge n. 73 del 2025 (convertito dalla legge n. 105 dl 2025), incrementa (articolo 3-sexies) di 1 milione di euro per il 2025 e di 4 milioni di euro sia per il 2026 che per il 2027 il fondo per assicurare la funzionalità delle Capitanerie di Porto–Guardia Ccstiera, istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 68 del 2022.
La Legge di delegazione europea 2024 (Legge 13 giugno 2025, n. 91) dispone il recepimento della direttiva UE 2024/3017, relativa ai principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo.
Con Delibera della Camera dei deputati 17 ottobre 2023 , ai sensi dell'art. 82 della Costituzione, è stata istituita, per la durata della XIX legislatura, la Commissione parlamentare monocamerale d'inchiesta sul disastro della nave «Moby Prince» (DOC XXII n.9), avvenuto la sera del 10 aprile 1991 a seguito di collisione con la petroliera «Agip Abruzzo» verificatosi nel porto di Livorno.
La Commissione ha i seguenti compiti:
a) accertare eventuali e ulteriori responsabilità relative al disastro della nave «Moby Prince» con riferimento a strutture, apparati od organizzazioni pubbliche o private, nonché a persone a essi appartenenti ovvero appartenute;
b) ricercare e valutare ulteriori e nuovi elementi che possano integrare i fatti sino a ora conosciuti ed evidenziati dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave «Moby Prince», istituita nella XVIII legislatura con deliberazione della Camera dei deputati del 12 maggio 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 117 del 18 maggio 2021;
c) accertare, con la massima precisione, le circostanze in cui e' avvenuta la collisione tra il traghetto «Moby Prince» e la petroliera «Agip Abruzzo», le comunicazioni radio intercorse tra soggetti pubblici o privati nei giorni immediatamente precedenti e successivi al 10 aprile 1991, i tracciati radar e le rilevazioni satellitari di qualsiasi provenienza riguardanti il tratto di mare prospiciente il porto di Livorno durante i suddetti giorni;
d) verificare fatti, atti e condotte commissive od omissive che abbiano costituito o costituiscano ostacolo, ritardo o difficoltà per l'accertamento delle responsabilità relative al disastro della nave «Moby Prince»;
e) esaminare le procedure, le modalità e i mezzi con cui sono stati organizzati e attuati i soccorsi in mare in relazione alle disposizioni allora vigenti, le circostanze nelle quali essi sono stati condotti e ogni altro fatto utile a individuare eventuali responsabilità di individui o enti pubblici o privati in ogni fase, anche successiva allo svolgimento degli eventi;
f) verificare i motivi del mancato coordinamento nella gestione del soccorso delle vittime;
g) accertare eventuali correlazioni tra l'incidente ed eventuali traffici illegali di armi, combustibili o scorie e rifiuti tossici avvenuti nella notte del 10 aprile 1991 nella rada del porto di Livorno, a partire dalla documentazione acquisita nel corso dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta di cui alla lettera b);
h) approfondire i termini dell'accordo armatoriale sottoscritto a Genova il 18 giugno 1991 tra la Navigazione arcipelago maddalenino (Nav.Ar.Ma.) S.p.a., l'Unione mediterranea di sicurta' e The Standard Steamship Owners Protection and Indemnity Association (Bermuda) Limited, da una parte, e l'ENI S.p.a., la Societa' nazionale metanodotti (SNAM), l'AGIP, la Padana assicurazioni S.p.a. e l'Assuranceforeningen Skuld, dall'altra, con particolare riferimento alle perizie in forza delle quali furono determinati gli importi erogati alle compagnie armatrici e ai familiari delle vittime, nonche' analizzare i bilanci delle societa' SNAM, ENI e Nav.Ar.Ma. negli anni immediatamente precedenti e successivi al 1991.
La Commissione ha eletto l'On. Pittalis come Presidente nella seduta del 14 marzo 2024 e nella seduta del 9 aprile 2024 ha proceduto all'audizione dell'On. Andrea Romano, Presidente della precedente Commissione di inchiesta istituita dalla Camera dei deputati nella XVIII legislatura.
La Commissione sta procedendo allo svolgimento di numerose audizioni di associazioni dei familiari delle vittime, esperti del settore e tecnici, magistrati e rappresentanti delle istituzioni.
Nella scorsa legislatura era già stata istituita una Commissione parlamentare monocamerale d'inchiesta sul disastro della nave «Moby Prince» (istituita dalla Camera il 12 maggio 2021), che aveva approvato il 15 settembre 2022 la relazione finale (doc. XXII-bis, n. 2). Una precedente Commissione era stata istituita anche nella XVII legislatura dal Senato (DOC. XX-bis, n. 8 qui la relazione finale).
E' stata definitivamente approvata la legge 26 settembre 2023, n.138, di iniziativa parlamentare (A.C. 911), che introduce nell'ordinamento i delitti di omicidio nautico e di lesioni nautiche gravi o gravissime, mutuando la disciplina vigente per le medesime fattispecie riguardanti la circolazione stradale. Il testo era stato approvato dal Senato nella seduta del 21 febbraio 2023. La IX Commissione della Camera ha espresso il proprio parere il 12 luglio 2023.
Con l'espressione continuità territoriale marittima s'intende l'insieme dei mezzi con cui è garantito, ai residenti delle isole, il diritto alla mobilità di cui all'articolo 16 della Costituzione.
La legge costituzionale n. 7 del 2022, in vigore dal 30 novembre 2022, reca la «Modifica all'articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento delle peculiarità delle Isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità». Il testo della legge costituzionale era stato approvato (G.U. del 29 luglio 2022) in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera.
La IX Commissione Trasporti della Camera ha deliberato, il 22 marzo 2023, lo svolgimento di una indagine conoscitiva sulle "Prospettive della mobilità verso il 2030: dalla continuità territoriale all'effettività del diritto alla mobilità extraurbana". L'indagine si è conclusa il 18 febbraio 2025 con l'approvazione di un documento conclusivo.
Nella seduta del 10 luglio 2024, la IX Commissione Trasporti della Camera dei Deputati ha approvato due risoluzioni sul tema dell'insularità (n. 7-00114 e n. 7 - 00230), volte a dare attuazione al diritto alla mobilità per le isole prendendo atto dello svantaggio socio-economico derivante dalla condizione di insularità.
La legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi 808-814, della legge 29 dicembre 2022 n. 197) ha istituito la Commissione parlamentare bicamerale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità. La Commissione (composta da dieci deputati e da dieci senatori) ha, tra i suoi compiti:
- lo svolgimento di una ricognizione delle risorse finanziarie stanziate, a livello nazionale ed europeo, destinate alle isole da effettuarsi con cadenza annuale;
- l'individuazione dei principali settori destinatari di interventi compensativi, con particolare riferimento alla sanità, all'istruzione e all'università, ai trasporti, alla continuità territoriale, nonché all'energia.
La commissione bicamerale, operativa dal 26 luglio 2023, sta svolgendo un'indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto.
L'articolo 1, comma 806, della legge n.197 del 2022 ha istituito inoltre, nello stato di previsione del MEF, il Fondo nazionale per il contrasto agli svantaggi derivanti dall'insularità, finalizzato ad assicurare la piena attuazione del principio costituzionale di insularità. Il Fondo è suddiviso in due sezioni: il Fondo per gli investimenti strategici e il Fondo per la compensazione degli svantaggi.
I servizi per i collegamenti marittimi nel nostro Paese si distinguono tra:
Non fa parte dei servizi di continuità territoriale marittima il servizio di attraversamento ferroviario dello Stretto di Messina, che è disciplinato nell'ambito del Contratto di programma, parte servizi, tra MIT e RFI - Rete ferroviaria italiana S.p.A.
La disciplina in concreto della continuità territoriale marittima è rimessa all'Autorità per la regolazione dei trasporti - ART, la quale, con delibera n. 22 del 2019, ha fissato le norme valide per tutti i servizi di trasporto passeggeri per mare, da, tra e verso le isole, sia di interesse nazionale, sia di interesse regionale e locale, anche nel caso di esercizio unito al trasporto merci.
La delibera disciplina i bandi delle gare per l'assegnazione dei relativi servizi, nonché gli schemi delle convenzioni da inserire nei capitolati delle gare, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera f), del decreto-legge n. 201 del 2011 (c.d. salva Italia). Tali previsioni si applicano alle procedure per le quali i bandi di gara, ovvero le lettere di invito nel caso di procedura ristretta, siano, rispettivamente, pubblicati o inviate in data successiva a quella di pubblicazione della delibera (14 marzo 2019).
Con delibera n. 96 del 2018 l'ART aveva già concluso il procedimento per stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto passeggeri via mare, nazionali e locali, connotati da oneri di servizio pubblico.
Con decreto MISE 13 dicembre 2021 è stato nominato il Commissario straordinario delle società Tirrenia Navigazione S.p.A. e Siremar - Sicilia regionale marittima S.p.A. in amministrazione straordinaria.
A livello europeo, il regolamento (CEE) 3577/1992 stabilisce il principio di libera prestazione dei servizi di cabotaggio marittimo, ossia la possibilità, per ciascun armatore dell'Unione, di offrire servizi di cabotaggio tra porti di un qualunque Stato membro. Il regolamento ammette, tuttavia, alcune deroghe, la più importante delle quali riguarda la possibilità per gli Stati di stipulare contratti di servizio pubblico per il trasporto passeggeri e merci da, tra e verso le isole e di imporre obblighi di servizio pubblico, definiti generalmente obblighi di continuità territoriale.
Con la Comunicazione interpretativa della Commissione europea (COM(2014) 232 final) è stata chiarita la portata delle disposizioni del regolamento n. 3557/92, alla luce dell'evoluzione del settore.
Per approfondimenti sulle convenzioni stipulate per i servizi di continuità territoriale marittima e sui servizi di cabotaggio marittimo si rinvia al relativo paragrafo del Tema sul sito della XVIII legislatura.
Il riordino del sistema delle autorità portuali è stato operato con il decreto legislativo n. 169 del 2016, il quale ha istituito 16 nuove Autorità di sistema portuale (AdSP),a cui fanno ora capo più porti presenti in una stessa area geografica.
I porti che sono stati individuati come sede delle Autorità di sistema portuale fanno parte della rete centrale transeuropea (c.d. core).
Si ricorda che, sul finire della XVIII legislatura, due decreti-legge hanno aggiunto scali portuali ad alcune AdSP e precisamente:
- i porti di Arbatax e Rifugio nell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna;
- i porti di Isola di Gela e di Licata nell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia Occidentale;
- il porto di Saline Joniche nell'Autorità di sistema portuale dello Stretto;
- il porto di Vasto nell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Centrale;
- il porto di Termoli nell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale;
- il porto di Sciacca nell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia Occidentale;
- il porto di Pozzallo nell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia Orientale.
Il decreto legge 18 gennaio 2024, n. 4 (convertito dalla legge n. 28 del 2024), modifica, con l'art. 4-quater, l'ambito di competenza dell'Autorità di sistema portuale della Sicilia orientale, aggiungendo le rade di Santa Panagia e del Porto Grande di Siracusa nell'ambito delle strutture serventi del Polo petrolchimico.
E' in corso di esame parlamentare per il parere, presso la IX Commissione, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifica dei limiti territoriali della circoscrizione dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale nel porto di Catania (A.G. 393).
A livello nazionale, si ricordano il decreto-legge n. 50 del 2022, che consente alle AdSP di costituire una o più comunità energetiche rinnovabili, con l'esclusione degli impianti nelle aree naturali protette, nonché il decreto-legge n. 68 del 2022, recante disposizioni fiscali inerenti alla loro attività.
Con la legge per la concorrenza per il 2021 (legge n. 118 del 2022) è stato, poi, novellato l'articolo 18 della legge n. 84 del 1994 (legge di riferimento per la disciplina del settore portuale). In proposito, resta fermo che le operazioni e i servizi portuali possono essere svolti solo da imprese autorizzate dalle autorità portuali (siano esse autorità di sistema o marittime) e che, per il loro svolgimento, le aree demaniali e le banchine possono essere date in concessione. Trattandosi di concessioni su beni pubblici (e non già di lavori o di servizi) non si applicano le norme del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016, articolo 164). Si stabilisce, nondimeno, che l'affidamento delle concessioni deve avvenire con procedura a evidenza pubblica preceduta dalla pubblicazione di un avviso. La disciplina per il rilascio delle concessioni è stabilita con decreto del MIT, adottato di concerto con il MEF.
Il decreto legge 14 marzo 2025, n. 25 (art. 12, comma 16-decies), convertito dalla legge n. 69/2025, autorizza l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale a delegare il comune di Trieste a individuare il soggetto concessionario dei beni demaniali marittimi del Porto Vecchio, che sono amministrati in via esclusiva da tale Autorità portuale, che comunque resta l'unico titolare del rapporto concessorio. Devono essere rispettate le procedure di evidenza pubblica previste dalla legislazione nazionale ed europea in materia, nonché la normativa vigente in materia di demanio marittimo. L'articolo 12, commi 16-duodecies e 16-terdecies, stanzia inoltre 37.800 euro per il 2025 per il funzionamento della struttura commissariale dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio – Porto di Taranto.
Il decreto legge n. 73 del 2025 (Art. 6, comma 1-bis) reca modifiche alla disciplina del Piano regolatore portuale, prevedendo precisando che le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree portuali e retroportuali si intendono riferite alle aree o agli ambiti complessivamente considerati, come disegnati e specificati nel Piano regolatore portuale, e non alle singole porzioni dei medesimi, né ai singoli compendi affidati in concessione.
Per quanto riguarda gli organi delle Autorità di Sistema Portuale, la IX Commissione, tra il 25 giugno e l'11 marzo 2026, ha espresso parere favorevole alle seguenti proposte di nomina a Presidente delle Autorità di sistema portuale:
dottor Eliseo Cuccaro a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale (Nomina del Governo n. 98);
ingegnere Domenico Bagalà a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna (Nomina del Governo n. 105);
Interventi in materia di lavoro portuale sono contenuti nel decreto legge di proroga dei termini normativi n. 215 del 2023 (convertito dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18):
- si dispone la proroga di ulteriori tre mesi dell'attività delle agenzie per la somministrazione e la riqualificazione del lavoro nei porti e si prevedono risorse anche per il 2024 per il personale non avviato al lavoro (articolo 8, comma 2);
- si estende al 2024, rifinanziandola con 2 milioni di euro, la possibilità delle Autorità di sistema portuale di erogare risorse residue a favore di fornitori di lavoro e imprese titolari di contratti d'appalto nel settore portuale (art. 8, comma 3-bis).
Il decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208 (articolo 4), ha esteso a 114 mesi (quindi fino al 30 giugno 2026) il periodo di operatività dell'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto, istituita dall'art. 4 del D.L. n. 243 del 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017, al fine di sostenere l'occupazione e di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali nei porti nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate sia di transhipment e persistessero stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche; nell'Agenzia confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ivi compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 84 del 1994. Il successivo decreto legge n. 73 del 2025 (art. 6, comma 2-bis) ha disposto l'applicazione dello stesso termine dei 114 mesi anche all'ipotesi in cui restino in forza all'Agenzia lavoratori non reimpiegati, consentendoin ogni caso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di autorizzare la trasformazione di tale Agenzia, su istanza dell'Autorità di Sistema portuale competente e laddove sussistano i presupposti, in un'Agenzia per la fornitura di lavoro portuale temporaneo (ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84).
Il decreto legge n. 73/2025 (articolo 6, commi 2-ter e 2-quater) sopprime la disposizione del Codice della navigazione secondo cui, a capo del compartimento in cui ha sede l'ufficio della direzione marittima, il direttore marittimo assume anche il ruolo di capo del compartimento.
Il decreto legge n. 200 del 2025 (c.d. Proroga termini) all'art. 9, comma 3-octies reca una serie di modifiche all'articolo 1, comma 471, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023), che ha istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per l'incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale, con una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 per finanziare, per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026, un contributo denominato "buono portuale", pari all'80 % della spesa sostenuta dall'impresa beneficiaria per determinate attività finalizzate a migliorare le competenze dei lavoratori e la gestione operativa delle imprese portuali. Le modifiche consistono nell'estendere l'operatività del Fondo fino al 31 dicembre 2027, aumentando la dotazione finanziaria di 2 milioni € per l'anno 2027e nello stabilire che tra le imprese destinatarie del contributo rientrano anche quelle che sono titolari di concessioni rilasciate dalle Autorità di sistema portuale per l'esecuzione delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, compresa quella per il mantenimento dei fondali, e di affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali. Si prevede inoltre che il buono portuale sia finalizzato agevolare il conseguimento ovvero il rinnovo delle patenti di guida e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di trasporto, ovvero movimentazione di persone e di merci all'interno delle aree portuali, da parte dei propri dipendenti, di importo massimo pari a 3.500 euro per ciascun dipendente per singola tipologia di patente e abilitazione professionale. Viene fissato un tetto di 20.000 € a impresa per sviluppare o implementare modelli di organizzazione e di gestione, per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
Lo stesso decreto legge n. 200/2025, all'art. 9, comma 3-undecies, proroga in relazione alle crisi internazionali dell'anno 2026, le disposizioni previste dall'art. 199, comma 1, lettera b), ultimo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. "decreto rilancio") durante la pandemia, autorizzando la spesa di 2 milioni di €, che consentono alle Autorità di sistema portuale e all'Autorità portuale di Gioia Tauro di disporre la riduzione dell'importo dei canoni concessori di corrispondere al soggetto fornitore di lavoro portuale un contributo parametrato in misura fissa a 90 euro per ogni lavoratore e per ciascuna giornata di lavoro e di riconoscere anche alle imprese autorizzate a svolgere operazioni portuali, che operano in appalto su attività rientranti nel ciclo operativo, un contributo forfettario pari a 90 euro per ogni turno lavorativo
I porti che sono stati individuati come sede delle Autorità di sistema portuale fanno parte della rete centrale transeuropea (c.d. core). Il Regolamento UE n. 1315/2013 definisce la rete europea dei trasporti indicando una rete centrale (core, appunto), composta da quei tratti della rete che rivestono maggiore importanza strategica ai fini del conseguimento degli obiettivi per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e, pertanto, da completare entro il 2030, e una rete globale (comprehensive), connessa alla rete centrale della quale costituisce l'articolazione primaria, costituita a sua volta da tutte le infrastrutture di trasporto, esistenti e pianificate, della rete transeuropea dei trasporti, nonché da misure che ne promuovono l'uso efficiente e sostenibile sul piano sociale e ambientale, da completarsi entro il 2050. Nelle reti sono indicati collegamenti ferroviari, portuali, aeroportuali, di navigazione interna, stradali e intermodali interconnessi per assicurare una mobilità efficiente nel continente europeo.
Il settore della nautica da diporto era stato riformato nella XVII legislatura (decreto legislativo n. 229 del 2017) e – nella successiva XVIII – tale decreto è stato interessato da un provvedimento correttivo, il decreto legislativo n. 160 del 2020, entrato in vigore il 22 dicembre 2020 e contenente disposizioni di semplificazione normativa, di rafforzamento della sicurezza della navigazione e norme volte a superare alcune delle problematiche emerse in sede di prima applicazione del decreto di riforma della nautica da diporto.
L'aspetto saliente del decreto correttivo inerisce alla totale riscrittura della disciplina delle scuole nautiche e dei centri per l'istruzione della nautica (di cui rispettivamente agli articoli 49-septies e 49-octies) e la disciplina dell'istruttore professionale di vela al fine di distinguere tale figura da quella degli istruttori di vela sportivi e dilettantistici.
Con decreto MIT 30 agosto 2023, n. 142 (GU 16 ottobre 2023) è stato emanato il Regolamento recante la disciplina delle scuole nautiche.
Con decreto MIT 13 dicembre 2023, n. 227 è stato emanato il "Regolamento recante modifica al decreto 10 maggio 2005, n. 121, concernente l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto".
La legge 27 dicembre 2023, n. 206 "Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy", contiene misure di semplificazione per la filiera della nautica da diporto, tra cui:
- la riduzione da 60 a 7 giorni del termine per il rilascio dell'iscrizione provvisoria di navi o imbarcazioni da diporto;
- un Fondo per l'incentivo alla nautica da diporto sostenibile con una dotazione di 3 mln € per il 2024 per contributi per la sostituzione motori da endotermici a elettrici;
- la possibilità di iscrivere i natanti da diporto nell'archivio telematico centrale (ATCN) mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
La legge 30 dicembre 2023, n. 214 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022", reca modifiche codice nautica da diporto relative alla disciplina per lo svolgimento della professione del mediatore del diporto, con la finalità di adeguarla alla più recente normativa unionale e ai più rigorosi livelli di formazione professionale.
La legge di bilancio 2024 (Legge n. 213 del 2023 - art. 1, commi 323-324) ha previsto l'estensione dell'accesso al Fondo per il settore navale e subacqueo, istituito per promuovere la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale del settore navale, ai progetti di rilevanza strategica nel settore subacqueo e alle imprese la cui attività principale riguarda la costruzione, trasformazione e revisione di sistemi elettronici nel settore navale; si incrementa altresì di 1 milione di euro l'anno, dal 2024 al 2026, l'autorizzazione di spesa per la valorizzazione del settore della subacquea nazionale da parte della Marina Militare.
Con decreto MIT 11 marzo 2025, n. 67 è stato approvato il regolamento recante la disciplina dell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche, costituita presso il Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e contenente i dati relativi alle patenti nautiche. Le disposizioni del Regolamento si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (avvenuta il 9 maggio 2025).
Tra gli interventi legislativi in materia si ricordano anche i seguenti: