Nel settore ferroviario, nel corso della XVIII legislatura, è stato completato il recepimento delle direttive europee del "quarto pacchetto ferroviario", recante la disciplina quadro per la sicurezza ferroviaria e le norme sull'interoperabilità ferroviaria.
Alle imprese ferroviarie sono stati assegnati contributi a compensazione parziale dei danni subiti per l'emergenza epidemiologica da Covid-19.
La IX Commissione ha esaminato i contratti quinquennali e gli aggiornamenti annuali che regolano i rapporti tra il gestore dell'infrastruttura ferroviaria italiana ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che definiscono il quadro degli investimenti da effettuare. Dal quinquennio 2022-2026 si applica una nuova procedura che prevede che al Parlamento siano trasmessi i Contratti definitivi già sottoscritti.
E' stata modificata la legge sull'utilizzo delle ferrovie turistiche.
Il decreto-legge n. 152 del 2021 (art. 5) ha recentemente introdotto il Documento strategico della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci (di seguito: DSMF), che reca le strategie di sviluppo sostenibile dell'infrastruttura ferroviaria nazionale. Ha validità, di regola, quinquennale ed è sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari . Il primo Documento Strategico è stato approvato con decreto MIMS 29 aprile 2022.(v. sub).
Gli investimenti finalizzati ad attuare la strategia di sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria sono finanziati, oltre che con risorse proprie del gestore dell'infrastruttura, anche con risorse del MEF e del MIT, destinate alla copertura della spesa per interventi individuati dal MIT e da RFI in sede di definizione dei Contratti di programma, parte investimenti, e dei relativi aggiornamenti.
Con particolare riferimento ai Contratti di programma (v. sub) nella parte investimenti è appunto disciplinata la concessione di finanziamenti per nuovi investimenti volti al miglioramento della qualità dei servizi, dello sviluppo dell'infrastruttura stessa e del rispetto dei livelli di sicurezza compatibili con l'evoluzione tecnologica.
Le infrastrutture ferroviarie vengono finanziate anche con altre fonti, tra le quali si segnalano le risorse provenienti dal Fondo sviluppo e coesione (FSC), da fondi di conto capitale e da risorse europee, regionali e di enti locali. Per l'esame dell'utilizzo di tali ultime risorse si rinvia alla documentazione concernente i singoli contratti di programma.
Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria (RFI) è altresì tenuto all'elaborazione ed all'aggiornamento di un piano commerciale comprendente i programmi di finanziamento e di investimento, da trasmettere al Ministero e all'organismo di regolazione. Il piano ha lo scopo di garantire l'uso, la fornitura e lo sviluppo ottimali ed efficienti dell'infrastruttura, assicurando al tempo stesso l'equilibrio economico e finanziario e prevedendo i mezzi per conseguire tali obiettivi.
Per gli interventi previsti nel PNRR in materia ferroviaria si rinvia all'apposita sezione del portale di documentazione della Camera dei deputati, dedicata al PNRR.
Il D.L. n. 155 del 2024 (conv. dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189) ha disposto l'incremento di 300 milioni di euro, per l'anno 2024, del finanziamento destinato a RFI S.p.A. per la manutenzione straordinaria nell'ambito del contratto di programma parte servizi, nonché l'integrazione di 750 milioni di euro, per l'anno 2024, dell'autorizzazione di spesa relativa al finanziamento del contratto di programma, parte servizi 2022-2027.
La legge di Bilancio 2024 (Legge 30 dicembre 2023, n. 213) prevede (commi 278-279) un finanziamento per gli interventi di RFI inseriti nel Contratto di programma, relativi al terzo Valico dei Giovi , incrementando l'autorizzazione di spesa di 250 mln € per il 2024, di 300 mln € per il 2025 e di 100 mln € per il 2026.
Altri incrementi di finanziamenti sono stati previsti (comma 285) per la Ferrovia Centrale Umbra (50 mln € per il 2025 e per il 2026)
Per la Linea ferroviaria adriatica il comma 280 reca alcune disposizioni volte ad accelerare la realizzazione degli interventi finalizzati al potenziamento e alla velocizzazione della linea.
Il D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, convertito dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, ha disposto (art. 12) un anticipo di cassa a RFI, di 1 miliardo di euro per il 2023 relativi all'autorizzazione di spesa per il contratto di programma parte investimenti 2022-2026 e parte servizi 2022-2027.
Il D.L. n. 104 del 2023 (articolo 18) contiene disposizioni volte a garantire il rispetto del cronoprogramma dei progetti di investimento di infrastrutture ferroviarie finanziati con risorse del PNRR, del Piano nazionale complementare (PNC) o da programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, introducendo misure di semplificazione dell'iter procedurale previsto. I contratti interessati sono la linea A/V Milano-Verona: tratta Brescia-Verona, 1° lotto funzionale, la linea A/V Milano-Venezia: subtratta Verona-Vicenza 1° lotto funzionale e la Tratta AV/AC Terzo valico dei Giovi.
La legge di Bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 517) ha autorizzato la spesa di 22 milioni di euro per il 2023, in favore di RFI S.p.A., per la progettazione della linea Chiasso-Monza lungo il corridoio europeo Reno-Alpi.
Il comma 518, ha incrementato di ulteriori 15 milioni di euro per il 2023 l'importo stanziato per il "Progetto condiviso di sviluppo del territorio piemontese", rientrante nel progetto unico Terzo Valico dei Giovi – Nodo di Genova, per fronteggiare l'aumento del costo dei materiali.
Il decreto legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, reca disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria (c.d. Ponte sullo Stretto), definendo, tra l'altro, la governance e l'assetto societario della Stretto di Messina S.p.a., con la partecipazione di RFI nella società in house e norme sul canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e sull'individuazione delle opere complementari.
Il decreto Legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito dalla legge n. 41 del 2023, ha:
Lo stesso decreto legge n. 13/2023, ha inoltre (con il comma 1 dell'articolo 33) previsto semplificazioni procedurali relative agli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in particolare, modificando gli articoli 44, 44-bis e 45 del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 2021 (DL sulla Governance del PNRR): tra queste, si prevede che le procedure di approvazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie per i quali è stato nominato un Commissario straordinario, anche eventualmente suddivisi in lotti funzionali, possano essere avviate dal Commissario straordinario o dalla stazione appaltante anche nel caso in cui la disponibilità dei finanziamenti sia limitata al solo progetto di fattibilità tecnica ed economica. Si prevede inoltre che, in questi casi, la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera decada qualora, entro sei mesi dalla data in cui diventa efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità, il Commissario straordinario non adotti un'apposita ordinanza attestante l'assegnazione dei finanziamenti necessari per la realizzazione degli interventi.
Il D.L. n. 89/2024 (art. 6-bis) consente una deroga al divieto di circolazione, previsto a partire dal 1° gennaio 2026 per tutti i vagoni adibiti al trasporto passeggeri, per i rotabili dotati di toilette a scarico aperto adibiti al trasporto passeggeri, con più di 25 anni di servizio. Tale deroga si aggiunge a quella già prevista per i rotabili storici.
I rapporti tra concessionario della Rete ferroviaria nazionale (RFI S.p.A.) e concedente (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) sono regolati da uno o più Contratti di programma, stipulati per un periodo minimo di cinque anni, come previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 112 del 2015.
La legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) ha previsto che i Contratti di programma siano predisposti assicurando che il riparto delle risorse sia disposto anche in conformità all'obiettivo di destinare agli interventi nel territorio delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo di stanziamenti almeno proporzionale alla popolazione residente.
Sono stati trasmessi al Parlamento l'11 gennaio 2023, i Contratti di programma con la società Rete ferroviaria italiana Spa per il periodo regolatorio 2022-2026 - sia parte servizi che parte investimenti (DOC CXCIX, n. 1), stipulati dal Ministero con Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. il 19 dicembre 2022 (CdP Parte Servizi + Cdp Parte Investimenti vol. I; Cdp parte investimenti vol. II; Cdp Parte Investimenti vol III- schede tecniche opere).
E' stato poi pubblicato l'aggiornamento 2023 al Contratto di Programma 2022-2026 - parte Investimenti, sottoscritto in data 9 giugno 2023 che ha concluso il suo iter autorizzativo il 21 dicembre 2023 con la registrazione dalla Corte dei Conti.
L'aggiornamento 2024 del Contratto di Programma 2022-2026 parte Investimenti, è stato sottoscritto in data 30 maggio 2024 ed ha concluso il suo iter autorizzativo il 12 novembre 2024 con la registrazione dalla Corte dei Conti del Decreto Interministeriale n. 235 del 20 settembre 2024 del MIT, di concerto con il MEF, di approvazione dell'aggiornamento 2024 del Contratto.
Per quanto riguarda il Contratto di Programma Parte Servizi, è stato altresì pubblicato l'aggiornamento 2023 del Contratto di Programma 2022-2026.
I Contratti di programma 2022-2026 – Parte Servizi e Parte Investimenti sono i primi cui si applica il nuovo iter procedurale previsto dall'articolo 5 del decreto-legge n. 152 del 2021, caratterizzato dal fatto che al Parlamento non è più trasmesso lo schema di Contratto di programma per l'espressione del parere prima della sua sottoscrizione definitiva, bensì il Contratto di programma definitivo già sottoscritto. La IX Commissione ha quindi approvato, il 7 giugno 2023, una risoluzione sui Contratti di programma stipulati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la società Rete Ferroviaria Italiana SpA per il periodo regolatorio 2022-2026 – parte servizi e parte investimenti.
Il decreto-legge n. 152 del 2021 (art. 5) ha semplificato le procedure di approvazione del Contratto di programma al fine di ridurre i tempi di realizzazione degli investimenti ferroviari, secondo quanto previsto dal PNNR.
La nuova procedura, che si è applicata per la prima volta ai Contratti di programma con RFI Spa 2022-2026 - sia parte servizi che parte investimenti (DOC CXCIX, n. 1) trasmessi al Parlamento l'11 gennaio 2023, prevede che entro il mese di giugno dell'anno precedente all'inizio di ciascun quinquennio programmatorio il MIMS (ora MIT) sottoponga lo schema di contratto all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (di seguito: CIPESS), che adotta la relativa delibera entro trenta giorni; il MIMS informa altresì l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: ART) che si esprime entro quindici giorni.
La delibera del CIPESS è sottoposta al controllo di legittimità da parte della Corte dei conti con la riduzione ad un terzo dei termini ordinari; ne è ammessa la registrazione anche parziale, con conseguente efficacia delle sole parti oggetto di registrazione ed in tal caso il CIPESS può adottare, su richiesta del MIMS e d'intesa con il MEF, una delibera integrativa o modificativa delle parti non registrate. Lo schema di contratto è quindi sottoscritto tra il MIT e RFI entro quindici giorni dalla registrazione della delibera CIPESS da parte della Corte dei conti ed il contratto definitivo è quindi trasmesso dal MIT, entro cinque giorni con apposita informativa, alle Camere, al MEF e al CIPESS.
Gli investimenti ferroviari autorizzati e finanziati da specifiche disposizioni di legge sono inseriti di diritto nel Contratto di programma in corso e ne costituiscono parte integrante. Gli aggiornamenti annuali dei Contratti di programma, di importo superiore a 5 miliardi di euro, sono sottoscritti da RFI e dal MIMS entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio, mentre gli aggiornamenti di importo minore o uguale a 5 miliardi di euro complessivi sono approvati con decreto del MIMS, di concerto con il MEF, previa informativa al CIPESS. In entrambi i casi gli aggiornamenti sono trasmessi alle Camere entro cinque giorni, corredati dalla relazione sullo stato di attuazione dei contratti di programma, sulla quale il MIMS riferisce annualmente alle Camere.
Il Documento strategico della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci
Il decreto-legge n. 152 del 2021 (art. 5) ha introdotto un nuovo Documento strategico della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci (di seguito: DSMF), recante le strategie di sviluppo sostenibile dell'infrastruttura ferroviaria nazionale. Ha validità, di regola, quinquennale ed è sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari.
Entro il 31 marzo dell'anno di scadenza del Contratto di programma, il MIMS trasmette il Documento, come detto, alle competenti Commissioni parlamentari e alla Conferenza Unificata, perché si esprimano nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione, decorso il quale il MIMS procede all'approvazione con proprio decreto. Il DSMF è sottoposto ad aggiornamento dopo tre anni o comunque in caso di mutamento degli scenari di carattere eccezionale.
Il Documento contiene l'illustrazione delle esigenze in materia di mobilità ferroviaria di passeggeri e merci, delle attività necessarie per la gestione e il rafforzamento del livello di presidio manutentivo della rete, nonché l'individuazione dei criteri di valutazione della sostenibilità ambientale, economica e sociale degli interventi e i necessari standard di sicurezza e di resilienza dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, anche con riferimento agli effetti dei cambiamenti climatici.
Esso deve inoltre indicare:
Il Documento è stato trasmesso al Parlamento il 30 dicembre 2021 e la IX Commissione (Trasporti) della Camera dei deputati ha espresso parere favorevole il 2 marzo 2022. Il Documento Strategico è stato quindi approvato con decreto MIMS 29 aprile 2022.
Il trasporto ferroviario passeggeri si caratterizza per l'offerta di servizi di trasporto a mercato, che sono rimessi alle scelte imprenditoriali delle società che svolgono servizio ferroviario, e servizi che sono forniti sulla base di contratti di servizio pubblico conclusi dallo Stato (per i servizi ferroviari di lunga e media percorrenza) e dalle regioni (per le connessioni regionali e interregionali). I principali servizi a mercato sono costituiti dai treni ad alta velocità.
Gli obblighi di servizio pubblico possono essere imposti, nel trasporto ferroviario, per aree nelle quali, per varie ragioni, non sarebbe possibile assicurare (o comunque non sarebbe possibile farlo a condizioni ragionevoli) un servizio di trasporto adeguato: ciò potrebbe dipendere dall'insufficienza della domanda, dall'eccessiva onerosità della gestione del servizio o da altri fattori per i quali nessuna impresa offrirebbe tale servizio a condizioni di mercato. L'imposizione di tali obblighi e la relativa regolamentazione sono pertanto funzionali anche ad assicurare il diritto costituzionale alla mobilità (art. 16 Cost.)
Il nuovo Codice dei Contratti pubblici, approvato con Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, include nella disciplina del codice i servizi di messa disposizione o gestione di reti di trasporto pubblico ferroviario, tranviario, filoviario, mediante autobus, sistemi automatici o cavo, con l'esclusione dell'affidamento dei contratti di servizio di traporto pubblico passeggeri per ferrovia e metropolitana e di alcune tipologie di concessioni di trasporto aereo e di servizi di trasporto pubblico passeggeri.
Il Regolamento (CE) 1370/2007 (come modificato dal Regolamento 2016/2338 ) stabilisce a quali condizioni e con quali modalità un'autorità pubblica può prevedere obblighi di servizio pubblico per il trasporto ferroviario. Con «obbligo di servizio pubblico» si intende l'obbligo definito o individuato da un'autorità competente al fine di garantire la prestazione di servizi di trasporto pubblico di passeggeri di interesse generale che un operatore, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non si assumerebbe o non si assumerebbe nella stessa misura o alle stesse condizioni senza compenso. Nel settore del trasporto pubblico è prevista la possibilità per gli Stati membri dell'UE di assicurare, a determinate condizioni, compensazioni pubbliche: L'articolo 93 del TFUE prevede infatti che sono "compatibili con i trattati gli aiuti richiesti dalle necessità del coordinamento dei trasporti ovvero corrispondenti al rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio". In ogni caso, l'autorità competente che concede all'operatore selezionato un diritto di esclusiva e/o una compensazione di qualsivoglia natura a fronte dell'assolvimento di obblighi di servizio pubblico, deve farlo nell'ambito di un contratto di servizio pubblico.
Il regolamento si applica all'esercizio di servizi nazionali e internazionali di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia e altri modi di trasporto su rotaia e su strada, ad eccezione dei servizi di trasporto prestati prevalentemente in ragione del loro interesse storico o del loro valore turistico. Nella nozione di "servizio di trasporto pubblico passeggeri" rientrano i servizi di trasporto di passeggeri di interesse economico generale offerti al pubblico senza discriminazione e in maniera continuativa.
I contratti di servizio pubblico devono prevedere con chiarezza gli obblighi di servizio pubblico che l'operatore deve assolvere e le zone geografiche interessate. Devono inoltre stabilire in anticipo, in modo obiettivo e trasparente i parametri in base ai quali deve essere calcolata l'eventuale compensazione e la natura e la portata degli eventuali diritti di esclusiva concessi, in modo da impedire una compensazione eccessiva. La compensazione corrisposta non può superare l'importo necessario per coprire l'effetto finanziario netto sui costi sostenuti e sui ricavi originati dall'assolvimento dell'obbligo di servizio pubblico, tenendo conto dei ricavi trattenuti dall'operatore, nonché di un profitto ragionevole.
I servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci di interesse nazionale, da sottoporre agli obblighi di servizio pubblico, sono regolati con contratti di servizio. L'affidamento del servizio da parte del Ministero deve avvenire nel rispetto della normativa europea e, in particolare, del Regolamento UE 1370/2007 che disciplina i servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia. Quest'ultimo, nella sua formulazione originaria, non prevede l'obbligo di gara per l'affidamento del servizio pubblico di trasporto ferroviario, consentendo invece, fino al 24 dicembre 2023, la possibilità di procedere con affidamento diretto, se non vietato dalle legislazioni nazionali (articolo 5). Dopo tale data, l'affidamento del servizio dovrà seguire le regole stabilite dal Regolamento n. 2016/2338, che ha profondamente modificato il Regolamento UE 1370/2007; tuttavia, per un'esplicita eccezione prevista per la fase transitoria, il vigente contratto di servizio potrà restare in vigore fino al 2026.
I contratti di servizio hanno durata non inferiore a cinque anni e, salvo casi specificamente indicati, non superiore a quindici anni (Regolamento n. 1370/2007), con possibilità di revisioni annuali delle caratteristiche quantitative e qualitative dei servizi senza necessità di procedere a modifiche contrattuali.
I contratti di servizio aventi dimensione nazionale (media e lunga percorrenza) per il trasporto passeggeri sono stipulati fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'impresa ferroviaria individuata sulla base della vigente normativa di settore, previa acquisizione del parere del CIPESS, e sono approvati con decreto del medesimo Ministro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Inoltre, sugli schemi dei contratti di servizio, la legge di bilancio 2021 (comma 681) ha ripristinato il parere delle competenti Commissioni parlamentari.
Il 19 gennaio 2017 è stato definito tra Trenitalia, MIMS e MEF il Contratto di Servizio 2017-2026 per il trasporto passeggeri di interesse nazionale. Il servizio su scala nazionale è stato assegnato in affidamento diretto a Trenitalia S.p.A., mentre i servizi regionali offerti dalla divisione regionale della società sono regolati da contratti di servizio stipulati con le singole regioni.
La legge di bilancio per il 2020 (art. 1, comma 159) ha assegnato al Ministero 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026 per il potenziamento delle attività di monitoraggio e vigilanza relative all'esecuzione del contratto di servizio di media e lunga percorrenza in essere con Trenitalia Spa, per la verifica della qualità dei servizi erogati all'utenza e per il miglioramento degli stessi.
Con riferimento alle prestazioni di servizio pubblico, l'articolo 29 del decreto-legge n. 91 del 2014 ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, i soli consumi di energia elettrica impiegati per i trasporti rientranti nel servizio universale e per il trasporto ferroviario delle merci possono beneficiare del regime tariffario speciale per il consumo di energia elettrica.
L'art. 24-bis del decreto legge n. 69 del 2023 (convertito dalla legge 10 agosto 2023, n. 103), reca un'ampia novella al decreto legislativo n. 70 del 2014, contenente la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento europeo in materia di diritti e doveri dei passeggeri ferroviari, onde adeguare l'ordinamento italiano al nuovo regolamento 2021/782/UE, il quale costituisce la rifusione (vale a dire il testo coordinato con le modifiche) del previgente regolamento 2007/1371/CE.
In sintesi, il testo novellato:
- le imprese ferroviarie e i gestori di stazione che abbiano in media un flusso di più di 10 mila passeggeri al giorno nel corso di un anno, sono tenute a un'ampia diffusione tra i passeggeri delle loro informazioni di contatto e della loro lingua, o lingue, di lavoro e a istituire un meccanismo per la gestione dei reclami (eccezione fatta per quel che concerne i bagagli);
- i passeggeri possono presentare un reclamo entro tre mesi dall'inconveniente. Entro un mese dalla ricezione del reclamo il destinatario fornisce una risposta motivata o, in casi giustificati, informa il passeggero che riceverà una risposta nell'ambito di un periodo inferiore a tre mesi dalla data di ricezione del reclamo. Le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni conservano i dati necessari per esaminare il reclamo per la durata dell'intera procedura;
- entro tre mesi dal ricevimento della risposta ritenuta non satisfattiva, l'utente può proporre reclamo all'Organismo;
- 5000 € a 50.000 € per tutte le violazioni del regolamento indicate nell'art. 6, per quelle inerenti alla tutela delle persone con disabilità o mobilità ridotta (e, in questi casi, non è consentito il pagamento in misura ridotta ex art. 16 della legge n. 689 del 198) e per la resa all'Organismo di informazioni inesatte, fuorvianti, incomplete o intempestive;
- 2000 € a 10.000 € per la violazione del divieto di praticare sovraprezzi;
- 1000 € a 5000 € per la violazione delle norme in tema di biglietti cumulativi, itinerari alternativi, rimborsi, indennizzi e reclami;
- 500 € a 2000 € al giorno di ritardo, per la violazione delle prescrizioni dell'Organismo in tema di rimozione di condotte lesive.
Nel settore ferroviario è stato completato il recepimento delle direttive europee del "quarto pacchetto ferroviario", che ha innovato profondamente il quadro regolamentare nel settore ferroviario, con la disciplina quadro per la sicurezza ferroviaria e le norme sull'interoperabilità ferroviaria, e proposto un approccio integrato volto a rivitalizzare il progetto dello spazio ferroviario unico europeo (istituito dalla direttiva 2012/34/UE, recepita con il decreto legislativo n. 112 del 2015). Alla base del quarto pacchetto ferroviario si pone, infatti, la considerazione di una sostanziale stasi nello sviluppo del trasporto ferroviario.
Il quarto pacchetto ferroviario si compone di tre regolamenti e tre direttive, accompagnati da una comunicazione ("Quarto pacchetto ferroviario – Completare lo spazio ferroviario europeo unico per favorire la competitività e la crescita europee"), da una relazione sul profilo e i compiti degli altri membri del personale viaggiante e da una relazione sulla liberalizzazione del mercato del trasporto ferroviario internazionale di passeggeri.
In relazione al recepimento delle direttive:
- con il decreto legislativo n. 136 del 2018 è stata recepita la direttiva (UE) n. 2370/2016, che ha completato la liberalizzazione del trasporto ferroviario passeggeri, rafforzato l'indipendenza dei gestori della rete con specifico riferimento alle imprese integrate verticalmente e rafforzato i poteri di controllo dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART);
- con il decreto legislativo n. 50 del 2019 è stata recepita la direttiva (UE) n. 798/2016, recante la nuova disciplina quadro per la sicurezza ferroviaria;
- con il decreto legislativo n. 57 del 2019 è stata recepita la direttiva (UE) n. 797/2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea.
Quanto ai regolamenti che fanno parte del "quarto pacchetto", essi sono:
- il Regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio, che ha istituito l'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (ERA);
- il Regolamento (UE) 2237/2016 relativo alla normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie;
- il Regolamento (UE) 2238/2016 che, modificando il Regolamento (CE) 1370/2007, ha introdotto norme sull'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia.
Questi interventi sono quindi diretti ad una progressiva liberalizzazione del trasporto ferroviario e costituiscono il "pilastro politico" del quarto pacchetto.
Le misure contenute nel quarto pacchetto si articolano in quattro settori di intervento:
1) garantire l'efficienza e l'omologazione delle norme al fine di ridurre gli oneri tecnici e amministrativi per le imprese ferroviarie e favorire l'ingresso di nuovi operatori sul mercato. L'attuazione di tali misure dovrebbe tradursi in una riduzione del 20% sia dei tempi di accesso al mercato per i nuovi operatori, sia del costo e della durata delle procedure di autorizzazione del materiale rotabile, con un risparmio complessivo per le imprese stimato in circa 500 milioni di euro entro il 2025;
2) migliorare la qualità e diversificare l'offerta di servizi grazie all'ingresso di nuovi operatori nella gestione del trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia a decorrere dal dicembre 2019. L'attuazione di tali misure, associate alle riforme strutturali, dovrebbe assicurare, entro il 2035, più di 40 miliardi di euro di benefici finanziari ai cittadini e alle imprese;
3) al fine di scongiurare i conflitti di interesse e garantire a tutte le imprese un accesso non discriminatorio al mercato, garantire una gestione più equa ed efficiente della rete, rafforzando il ruolo dei gestori dell'infrastruttura per quanto riguarda il controllo di tutte le funzioni centrali della rete ferroviaria e stabilendo l'indipendenza operativa e finanziaria dei gestori dell'infrastruttura da tutti gli operatori che forniscono servizi di trasporto ferroviario;
4) assicurare la presenza di personale qualificato e motivato per operare in un contesto innovativo e competitivo derivante dalla maggiore apertura dei mercati ferroviari.
La Rete Transeuropea dei trasporti TEN-T è stata definita nel regolamento UE n. 1315 del 2013 ed è stata revisionata con il nuovo regolamento (UE) n. 1679/2024 del 13 giugno 2024.
La revisione mantiene l'attuale articolazione in una rete centrale (Core network) e una rete globale (Comprehensive network), aggiungendo ad esse una rete centrale estesa (Extended core network). Il completamento delle reti è previsto in tre fasi: entro il 2030 la rete centrale Core network, cioè i tratti prioritari, entro il 2040 la rete centrale estesa, c.d. Extended core, formata dagli ulteriori segmenti prioritari della rete e infine entro il 2050 la rete globale, costituita da tutte le altre infrastrutture della rete Comprehensive.
La lunghezza della rete ferroviaria europea (dati 2021) è di 119.078 km, di cui 64.572 km appartenenti alla rete centrale (Core).
L'Italia è interessata da quattro dei nove "Core Network Corridor (CNC)":
I corridoi europei comprendono inoltre, in Italia, 9 nodi urbani, 11 aeroporti della rete centrale, 14 porti marittimi della rete centrale, porti fluviali e 15 interporti.
Vi sono poi i corridoi ferroviari merci, che sono stati istituiti dal regolamento UE 913/2010 e che nella proposta di revisione dovrebbero confluire nei nuovi Corridoi di trasporto europei.
La IX Commissione Trasporti ha espresso, il 17 maggio 2023, il proprio parere sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/1187 sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) (A.G. 38)
Per il finanziamento dello sviluppo delle Reti TEN-T, si ricorda che il regolamento (UE) n. 1316/2013 ha istituito il " Meccanismo per collegare l'Europa" (Connecting Europe Facility-CEF) e previsto uno stanziamento complessivo pari a 24,05 miliardi di euro, nell'ambito delle azioni del quadro finanziario 2014-2020. Il programma di sviluppo delle Reti TEN-T viene cofinanziato dalla Commissione UE, insieme agli Stati nazionali, attraverso appositi bandi di gara, con i quali vengono selezionati i progetti di interesse europeo che più contribuiscono agli obiettivi del programma.
Il 7 luglio 2021 è stato adottato il nuovo regolamento UE n. 1153/2021 sul Meccanismo per Collegare l'Europa (CEF- Connecting Europe Facility 2.0) che stanzia 33,7 miliardi di euro complessivi per il periodo 2021-2027 per finanziare lo sviluppo di infrastrutture sostenibili e ad alte prestazioni nelle reti per il settori dei trasporti, del digitale e dell'energia, di cui in particolare 12,83 mln € per il settore dei trasporti.
La legge di delegazione europea 2021 (legge n. 127 del 2022) reca la delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/1187, finalizzata a velocizzare il completamento della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T), semplificando e armonizzando le procedure di rilascio delle autorizzazioni per l'attuazione di determinati progetti (norme "smart TEN-T").
La delega è stata esercitata con il decreto legislativo 10 luglio 2023, n. 101 (entra in vigore il 16/08/2023), dopo il parere favorevole espresso dalla IX Commissione della Camera il 17 maggio 2023.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia al dossier dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea (RUE) della Camera dei deputati.
La nuova tratta ferroviaria Torino-Lione è una linea mista merci/passeggeri, al pari delle altre dorsali di attraversamento delle Alpi già esistenti, collocata nel "Corridoio Mediterraneo" della Rete Transeuropea dei trasporti TEN-T, come definita nel regolamento UE n. 1315 del 2013, che costituisce il principale asse Est-Ovest della rete TEN-T a sud delle Alpi e mira ad assicurare la connessione tra il quadrante occidentale europeo e l'Europa centro-orientale.
Il progetto prevede la messa in esercizio della tratta transfrontaliera alla fine del 2029.
La legge di Bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, commi 506-508) reca disposizioni per il proseguimento della realizzazione della nuova tratta ferroviaria Torino-Lione. In particolare ha autorizzato (comma 506) l'avvio del terzo lotto costruttivo della sezione transfrontaliera, rinviando ad un'apposita delibera CIPESS l'assegnazione delle risorse.
Il lotto n. 3 consiste nel completamento del tunnel di base e delle opere civili del tunnel di base in Francia e in Italia, con un fabbisogno finanziario previsto di 1.274,32 milioni di euro.
Con la delibera 29 marzo 2023 n. 7 (G.U. 27 maggio 2023) il CIPESS ha quindi autorizzato l'avvio del lotto costruttivo n. 3 «tunnel di base - completamento», ha rideterminato in 5,7 milioni di euro le ulteriori «Risorse residue disponibili da assegnare da parte del CIPESS», utilizzabili con successive delibere eha assegnato le relative risorse disponibili, per un importo di 1.274,32 milioni di euro.
Si prevede inoltre che inoltre, che il MIT, ai fini dell'assegnazione delle risorse, presenti un'apposita relazione concernente i contributi versati dall'Unione europea alla società Tunnel Euralpin Lyon Turin-TELT s.a.s. per l'intervento in questione e che entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dal 2024, il MIT proponga al CIPESS la destinazione dei contributi europei, versati alla società TELT s.a.s. al 31 dicembre dell'anno precedente, in via prioritaria alla copertura del fabbisogno residuo dei lotti costruttivi del medesimo intervento ovvero ad altri interventi ferroviari previsti nel Contratto di programma tra il MIT stesso e RFI - Rete ferroviaria Italiana S.p.a.
Il comma 507 della stessa legge di bilancio, autorizza inoltre il finanziamento delle tratte nazionali di alcune opere di accesso al tunnel di base Torino-Lione, relative alla "Cintura di Torino" e all'adeguamento della linea storica Torino-Modane tratta Bussoleno-Avigliana, mentre il comma 508 si rinvia al Contratto di programma tra il MIT e RFI - Rete ferroviaria Italiana S.p.a. l'indicazione distinta dei finanziamenti per le opere suddette.
Di seguito si riportano gli importi relativi ai costi della sezione transfrontaliera dei cinque lotti costruttivi del Nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione, parte comune italo-francese (delibera CIPE n. 67 del 2017):
Lotto costruttivo | Importo totale | Quota Italia | Quota Francia |
n. 1: Tunnel di base 1ª fase | 4.492,64 | 2.563,70 | 1.928,94 |
n. 2: Opere all'aperto Francia | 568,08 | 328,92 | 239,16 |
n. 3: Tunnel di base (completamento) | 2.200,90 | 1.274,32 | 926,58 |
n. 4: Opere all'aperto Italia | 654,32 | 414,68 | 239,64 |
n. 5: Attrezzaggio tecnologico | 1.714,30 | 992,58 | 721,72 |
Costo complessivo (valuta corrente) | 9.630,25 | 5.574,20 | 4.056,04 |
Con DPCM 21 aprile 2023, il cons. Calogero Mauceri, è stato nominato per un anno Presidente dell'Osservatorio per la realizzazione dell'Asse ferroviario Torino-Lione.
Per approfondimenti sulla realizzazione e le caratteristiche delle tratta ferroviaria Torino-Lione si rinvia al relativo Focus.
Il decreto-legge n. 109 del 2018 (cosiddetto decreto Genova) ha disposto la soppressione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) e il trasferimento sia del personale che delle funzioni alla nuova Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), che è divenuta pienamente operativa a dicembre 2020 (decreto del MIT 20 novembre 2020, n. 520).
All'ANSFISA è affidata una funzione generale di controllo sui gestori dell'infrastruttura e sulle imprese ferroviarie, affinché mettano in atto le necessarie misure di controllo del rischio, applichino la normativa nazionale ed europea e istituiscano i sistemi di gestione della sicurezza.
L'ANSFISA è un soggetto dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che, in posizione di indipendenza, svolge compiti di tipo normativo, autorizzativo ed ispettivo sul sistema ferroviario nazionale e, in particolare, sulla rete concessa in gestione a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e sulle reti regionali interconnesse.
L'ANSFISA svolge i compiti e le funzioni, anche di regolamentazione tecnica, stabiliti dal decreto legislativo n. 50 del 2019 e dal decreto legislativo n. 57 del 2019, che hanno recepito due direttive europee in materia. Il già citato decreto-legge n.109 del 2018 ha poi trasferito all'Agenzia le funzioni ispettive e di vigilanza sui sistemi di trasporto rapido di massa (TRM).
Con il decreto legislativo n. 50 del 2019 è stata recepita la direttiva (UE) n. 798/2016, che ha definito una nuova disciplina quadro per la sicurezza ferroviaria, le cui disposizioni si applicano all'intero sistema ferroviario italiano e riguardano i requisiti di sicurezza del sistema nel suo complesso, compresa la gestione sicura dell'infrastruttura ferroviaria e del traffico, nonché l'interazione fra le imprese ferroviarie, i gestori dell'infrastruttura e gli altri soggetti operanti nel sistema ferroviario. E' richiesto, come principio generale, a tutti gli attori che operano nel settore ferroviario (e non solo ai principali, ossia imprese ferroviarie e gestori delle infrastrutture, come in precedenza) di adottare le misure per far fronte al rischio e di segnalare tali rischi alle parti, all'ANSFISA e all'Organismo investigativo nazionale.
Le disposizioni del decreto legislativo si applicano, con una disciplina semplificata, anche alle reti ferroviarie isolate adibite a servizi ferroviari locali, individuate con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 347 del 2019. Si tratta delle reti concesse dallo Stato e quelle adibite a servizi ferroviari locali ordinariamente espletati con distanziamento regolato da segnali, per le quali sono attribuite alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione.
Per quanto riguarda le ferrovie turistiche, disciplinate dalla legge n. 128 del 2017 è rimesso all'ANSFISA il compito di indicare le modalità applicative solamente di alcuni articoli del decreto legislativo.
Il decreto non si applica invece alle metropolitane, ai tram, ai veicoli leggeri su rotaia e alle infrastrutture utilizzate soltanto da tali veicoli e alle infrastrutture ferroviarie private.
Per quanto riguarda la sicurezza delle gallerie ferroviarie, il decreto-legge n. 183 del 2020 ha introdotto disposizioni con lo scopo di assicurare l'omogeneità della normativa nazionale con quella europea, prevedendo in particolare l'adozione di specifiche linee guida, indirizzate ai gestori delle infrastrutture ferroviarie e alle imprese ferroviarie.
Circa le risorse stanziate per la sicurezza e per interventi sulla rete ferroviaria, con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 1° febbraio 2018 è stato definito il riparto del Fondo per lo sviluppo infrastrutturale del Paese (art. 1, co. 140, della legge di Bilancio 2017) destinato agli interventi per la messa in sicurezza delle ferrovie non interconnesse alla rete nazionale. Il decreto predispone il piano di riparto di risorse pari a 338 milioni di euro per gli interventi indicati dalle Regioni nei piani operativi relativamente all'attrezzaggio tecnologico delle linee isolate. Con il successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti n. 361 del 6 agosto 2018 è stata ridefinita la ripartizione del Fondo dopo aver acquisito l'intesa in Conferenza Stato Regioni (necessaria a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 74 del 2018 che aveva giudicato incostituzionale l'art. 1, comma 140 della legge 232/2016 per il mancato coinvolgimento regionale nella predisposizione dei decreti di riparto).
Tali finanziamenti si aggiungono a quelli già disponibili (pari a 66,6 milioni), per arrivare ad un totale complessivo di 404,6 milioni di euro stanziati.
Nell'ambito del PNRR, poi, la Componente 1 della Missione 3 è dedicata agli Investimenti sulla rete ferroviaria (M3C1).
L'attuazione degli interventi è rimessa al gestore della rete, RFI S.p.a.
Per gli interventi previsti nel PNRR in materia ferroviaria si rinvia all'apposita sezione del portale di documentazione della Camera dei deputati, dedicata al PNRR.
Altre risorse derivano dal decreto legge n. 59 del 2021 relativo al Fondo complementare al PNRR (articolo 1, comma 2, lettera c), che stanzia 3,2 miliardi di euro, assegnando in particolare fondi al MIMS per il rafforzamento delle linee regionali gestite da Regioni e Municipalità: 150 milioni di euro per l'anno 2021, 360 milioni di euro per l'anno 2022, 405 milioni di euro per l'anno 2023, 376,9 milioni di euro per l'anno 2024, 248,1 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026.
Per il rinnovo del materiale rotabile sono assegnati 60 milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022, 40 milioni di euro per l'anno 2023, 30 milioni di euro per l'anno 2024 e 20 milioni di euro per l'anno 2025.
Sono assegnati inoltre: 5 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per interventi prioritari di adeguamento e potenziamento di nodi e collegamenti ferroviari nel Sud Italia, anche per la valorizzazione dei siti di interesse turistico, storico e archeologico; 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023; 15 milioni di euro per l'anno 2024, per il rinnovo delle flotte navali private adibite all'attraversamento dello Stretto di Messina (art. 2., co. 1-bis lett. f).
Il Fondo complementare al PNRR (di cui al decreto-legge n. 59 del 2021), infine, ha destinato alle ferrovie regionali interconnesse e non interconnesse alla rete nazionale risorse complessive pari a 1,5 miliardi di euro, destinate alla messa in sicurezza (444,82 milioni di euro), al potenziamento delle linee regionali (567,33 milioni di euro) e al potenziamento e al rinnovo del materiale rotabile (397,85 milioni di euro), cui si aggiungono 140 milioni di euro destinati sia al potenziamento delle linee che al rinnovo del materiale rotabile.
Con riferimento all'assetto proprietario del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, l'articolo 49 del decreto-legge n. 50 del 2017 ha previsto l'acquisizione, da parte di FS, della società ANAS S.p.a.
Il decreto-legge n. 76 del 2020 (decreto semplificazioni), al fine di favorire le sinergie tra le società del Gruppo Ferrovie dello Stato italiane e della società Anas S.p.A., ha disposto che:
L'assetto della rete ferroviaria nazionale è caratterizzato, in coerenza con quanto previsto dall'ordinamento europeo, dalla separazione tra gestione dell'infrastruttura ferroviaria e svolgimento del servizio ferroviario, alla quale si è accompagnata la separazione societaria, all'interno della holding Ferrovie dello Stato S.p.A., tra Rete ferroviaria italiana S.p.A. (RFI) e Trenitalia.
La prima è titolare della concessione sessantennale della rete nazionale, mentre la seconda effettua il trasporto ed è affidataria dei contratti di servizio pubblico nazionale ferroviario passeggeri e merci. Le due imprese sono considerate integrate verticalmente e sono quindi assoggettate alle norme volte a garantire l'indipendenza e l'imparzialità del gestore (ai sensi della direttiva UE 2016/2370). Il 16 maggio 2022 è stato presentato il nuovo Piano industriale 2022-2031 di Ferrovie dello Stato Italiane.
Significative novità sono state introdotte, in particolare, dal decreto-legge n. 50 del 2017 per le ferrovie regionali di interesse nazionale.
Accanto alla rete ferroviaria nazionale, assegnata in concessione a RFI, sono presenti reti ferroviarie, sia interconnesse con la rete ferroviaria nazionale, sia non (cosiddette reti isolate), che sono gestite da soggetti diversi dal gestore della rete nazionale, RFI. Per tutti, si pensi alla rete ferroviaria, interconnessa con la rete nazionale, facente capo alle Ferrovie del Sud Est (FSE).
Le reti ferroviarie interconnesse con l'infrastruttura ferroviaria nazionale, per le quali sono attribuite alle Regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione, sono elencate nell'Allegato A al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 5 agosto 2016, mentre le reti ferroviarie isolate sono state individuate con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 347 del 2019.
La "Linea ferroviaria Torino – Ceres" è stata inserita nell'elenco di cui all'Allegato "A" al decreto ministeriale 5 agosto 2016 n. 270, quindi tra le reti interconnesse, con decreto del Capo Dipartimento del 17 gennaio 2024.
Le reti ferroviarie isolate dal punto di vista funzionale dal resto del sistema ferroviario sono sia quelle concesse dallo Stato (si tratta quindi di una residua ipotesi di ferrovia in concessione), sia quelle adibite a servizi ferroviari locali, per le quali sono attribuite alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione (ai sensi del decreto legislativo n. 422 del 1997).
L'esercizio del trasporto ferroviario è subordinato al rilascio di una licenza valida su tutto il territorio dell'Unione europea (articolo 6 del decreto legislativo n. 112 del 2015).
La licenza è rilasciata dal MIMS, ha validità temporale illimitata (art. 8 decreto legislativo 112 del 2015) ma il medesimo Ministero provvede, con cadenza quinquennale, al riesame della posizione di ciascuna impresa ferroviaria. La licenza può avere ad oggetto il trasporto passeggeri, il trasporto ferroviario nazionale di merci (articolo 7 del decreto legislativo n. 112/2015) o entrambi. Le imprese ferroviarie titolari di licenza, passeggeri e/o merci, sono inserite in un apposito elenco, periodicamente aggiornato dal Ministero.
L'accesso e l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, ai fini dell'esercizio del trasporto ferroviario, è consentito a condizione che ciascuna impresa ferroviaria dimostri: di essere titolare della licenza corrispondente al servizio da prestare, di possedere il certificato di sicurezza rilasciato dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF, le cui funzioni sono poi state trasferite all'ANSFISA) e di aver concluso la stipula del contratto di utilizzo dell'infrastruttura.
Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria deve mettere l'infrastruttura ferroviaria a disposizione delle imprese in possesso della licenza, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di equità. A tal fine, le imprese ferroviarie presentano al gestore dell'infrastruttura una richiesta di sottoscrizione di contratto di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, per la prestazione di servizi di trasporto ferroviario, dietro pagamento di un canone. Le modalità di accesso all'infrastruttura sono indicate nel Prospetto Informativo di Rete elaborato da RFI Spa. L'autorità competente può altresì richiedere il pagamento, da parte delle imprese, di diritti di compensazione, previo parere dell'ART.
Il diritto all'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria può essere sottoposto a limitazioni nei casi in cui il suo esercizio possa compromettere l'equilibrio economico di uno o più contratti di servizio pubblico. I servizi di trasporto passeggeri ad alta velocità possono essere limitati solo al ricorrere dei requisiti stabiliti dall'ART, ossia qualora il servizio comprometta l'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico che copre lo stesso percorso o un percorso alternativo.